Common use of Personale degli Enti di Formazione Professionale (C.F.P.) Clause in Contracts

Personale degli Enti di Formazione Professionale (C.F.P.). Nell’Ente di Formazione Professionale la responsabilità della qualità dell’integrazione del successo formativo per ogni alunno disabile è del Consiglio dei Docenti nel quale sono presenti anche il Coordinatore e il Tutor della classe. Il Consiglio dei Docenti progetta ed elabora il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), predisponendo ogni possibile raccordo didattico tra il programma della classe e le esperienze che saranno realizzate dall’allievo, anche quelle esterne all’Ente di Formazione Professionale. Inoltre, programma le forme della verifica, della valutazione e della documentazione del percorso. Gli insegnanti della classe partecipano agli incontri del Gruppo Operativo (G.O.) secondo quanto previsto dal presente Accordo. I docenti di sostegno e i tutor dell’Ente di Formazione Professionale devono essere in possesso di una laurea pertinente e/o esperienza pluriennale in ambito socio-pedagogico e partecipano ad ogni situazione di aggiornamento e di studio finalizzata all’integrazione degli allievi disabili. Il direttore dell’Ente garantisce la qualità complessiva degli interventi e la qualità di tutte le professionalità coinvolte. Nel caso di percorsi integrati con l’istruzione, il coordinatore di attività e il formatore/tutor dell’Ente di Formazione Professionale partecipa al processo d’integrazione scolastica dell’alunno disabile attraverso l’apporto di specifiche competenze di orientamento e di avvicinamento al mondo del lavoro. Tali figure svolgono i seguenti compiti: - individuare ogni situazione formativa/educativa sul Territorio secondo le indicazioni emerse dai G.O. e secondo quanto previsto dal P.E.I.; - affiancare l’allievo nello svolgimento del percorso integrato sia a scuola, sia nelle eventuali situazioni formative esterne individuate sul territorio; - predisporre ogni possibile raccordo didattico tra il programma della classe e l’esperienza realizzata dall’allievo presso le eventuali situazioni esterne; - realizzare il monitoraggio e la valutazione della qualità delle attività formative attraverso l’elaborazione e l’utilizzo di specifici strumenti di analisi e di valutazione.

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Samples: Distretto Di San Lazzaro Di Savena, Distretto Di San Lazzaro Di Savena

Personale degli Enti di Formazione Professionale (C.F.P.). Nell’Ente di Formazione Professionale la responsabilità della qualità dell’integrazione del successo formativo per ogni alunno disabile è del Consiglio consiglio dei Docenti docenti nel quale sono presenti anche il Coordinatore coordinatore e il Tutor tutor della classe. Il Consiglio consiglio dei Docenti docenti progetta ed elabora il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), predisponendo ogni possibile raccordo didattico tra il programma della classe e le esperienze che saranno realizzate dall’allievo, anche quelle esterne all’Ente di Formazione Professionale. Inoltre, Inoltre programma le forme della verifica, della valutazione e della documentazione del percorso. Gli insegnanti della classe partecipano agli incontri del Gruppo Operativo (G.O.) secondo quanto previsto dal presente Accordo. I docenti di sostegno e i tutor dell’Ente di Formazione Professionale devono essere in possesso di una laurea pertinente e/o esperienza pluriennale in ambito socio-pedagogico e partecipano ad ogni situazione di aggiornamento e di studio finalizzata all’integrazione degli allievi disabili. Il direttore dell’Ente garantisce la qualità complessiva degli interventi e la qualità di tutte le professionalità coinvolte. Nel caso di percorsi integrati con l’istruzione, il coordinatore di attività e il formatore/tutor dell’Ente di Formazione Professionale partecipa al processo d’integrazione di integrazione scolastica dell’alunno disabile attraverso l’apporto di specifiche competenze di orientamento e di avvicinamento al mondo del lavoro. Tali figure svolgono i seguenti compiti: - individuare ogni situazione formativa/educativa sul Territorio territorio secondo le indicazioni emerse dai G.O. e secondo quanto previsto dal P.E.I.; - affiancare l’allievo nello svolgimento del percorso integrato sia a scuola, sia nelle eventuali situazioni formative esterne individuate sul territorio; - predisporre ogni possibile raccordo didattico tra il programma della classe e l’esperienza realizzata dall’allievo presso le eventuali situazioni esterne; - realizzare il monitoraggio e la valutazione della qualità delle attività formative attraverso l’elaborazione e l’utilizzo di specifici strumenti di analisi e di valutazione. Il personale per lo sviluppo dell’autonomia e della comunicazione (assistenti, educatori, operatori specializzati ad esempio nell’insegnamento della lingua dei segni ecc.) svolge le funzioni previste dalla normativa inerenti all’area educativo-assistenziale e finalizzate a favorire e sviluppare l’autonomia fisica e cognitiva, gli aspetti relazionali e la capacità di comunicazione del bambino e dell’alunno disabile. Gli Enti Locali si impegnano a fornire personale provvisto dei requisiti di legge, così come indicato dalla Legge Regionale n. 26/2001 art. 5, in possesso di adeguate competenze professionali. Tale personale viene assegnato in attuazione degli obiettivi indicati nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), su richiesta del Dirigente Scolastico e nel quadro del presente Accordo, secondo le procedure e le risorse fissate nel bilancio di previsione degli Enti Locali territoriali di competenza. L’utilizzo del personale per lo sviluppo dell’autonomia e della comunicazione, non sostitutivo del docente di sostegno, avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Dirigente Scolastico. Nel P.E.I., secondo bisogni personalizzati di “accompagnamento” formativo e didattico e stante la possibilità organizzativa, può essere contemplata una flessibilità dell’utilizzo delle ore assegnate all’educatore comunale, anche al di là dell’orario e dello spazio scolastici in senso stretto, secondo quanto previsto dagli accordi territoriali e dagli eventuali contratti in essere fra Enti Locali e i soggetti individuati come fornitori dei servizi. L’articolazione dell’orario di servizio del personale sarà definita, previo accordo con l’amministrazione fornitrice, in relazione alle esigenze operative ed organizzative del P.E.I., avendo a riferimento l’attività educativa diretta, la sua programmazione e la partecipazione del personale ai Gruppi Operativi. L’intervento del personale deve pertanto rientrare a tutti gli effetti nel P.E.I. in un’ottica di progettazione partecipata.

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Samples: www.edscuola.it, Accordo Di Programma Provinciale