Monitoraggio e verifiche Clausole campione

Monitoraggio e verifiche. (Art. 25 CCNL del 1/4/1999)
Monitoraggio e verifiche. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l’ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I Comitati per le pari opportunità, istituiti ai sensi delle norme richiamate nell'art. 9 del CCNL del 6.7.1995, svolgono i compiti previsti dal presente comma.
Monitoraggio e verifiche. 1. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta, e senza oneri aggiuntivi per l’ente, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l’ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. 2. E’ istituita una Conferenza di rappresentanti dell’ente e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa. La Conferenza esamina almeno due volte l’anno – una delle quali prima della presentazione del bilancio di previsione agli organi deliberanti – le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e gestione dell’ente, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali. 3. La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
Monitoraggio e verifiche. Art. 79 Sviluppo attività formative
Monitoraggio e verifiche. La gestione di un sistema complesso com’è quello sopra delineato comporta la necessità di una valutazione costante del suo funzionamento, attraverso la raccolta di informazioni omogenee in tutte le regioni, nel contesto delle attività complessive del sistema dei servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza. E’ compito delle Regioni verificare periodicamente il mantenimento dei requisiti organizzativi e di accreditamento.
Monitoraggio e verifiche. Si concorda di costituire, su richiesta delle XX.XX., un Osservatorio su base paritetica per l'approfondimento di specifiche problematiche applicative del presente contratto. Le parti concordano di verificare l’attuazione di quanto convenuto nel presente contratto entro 6 mesi dalla stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del CCNL 22.1.2004.
Monitoraggio e verifiche. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, negli enti ove prestino servizio almeno 10 dirigenti possono essere costituite, su richiesta delle rappresentanze sindacali di cui all’art.11, comma 2, e senza oneri per le amministrazioni, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l’ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
Monitoraggio e verifiche. Come previsto dalla Legge 104/92 e tenuto conto delle esperienze maturate e consolidate negli anni: - tutti gli Enti firmatari applicano modalità operative di monitoraggio e verifica, ciascuna al proprio interno, secondo le modalità definite da ciascun ente nell’art. 4 del presente Accordo, valutando eventualmente a consuntivo le risorse economiche e umane impiegate; - tutti gli Enti firmatari inviano annualmente al Gruppo tecnico interistituzionale provinciale gli esiti di tali operazioni, al fine di offrire a tutti i componenti elementi di conoscenza e di valutazione utili per le attività di propria competenza; - il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.) per l’integrazione scolastica e formativa, produce una relazione annuale di verifica, anche alla luce dei rilievi e dei suggerimenti pervenuti dalle Istituzioni Scolastiche Autonome, dall’utenza e dai Servizi interessati; il G.L.I.P. si avvale degli strumenti di cui riterrà opportuno dotarsi e delle relazioni prodotte dai Gruppi di Lavoro di Istituzione Scolastica (G.L.I.S.) e dal Gruppo tecnico interistituzionale provinciale (artt.13 e 5.2 del presente Accordo).
Monitoraggio e verifiche. Per le finalità di cui alla disciplina dell’appalto ed in particolare della previsione di cui all’art. 1662 c.c. nonché al fine di agevolare la comunicazione tra il Consiglio Regionale e la Società, spettano al primo le attività di monitoraggio e le verifiche sui risultati dei servizi erogati dalla seconda, nei modi e nei termini di cui all'art. 6 del presente Contratto. Compete, altresì, al Consiglio Regionale la facoltà di indirizzo sulle attività oggetto del Contratto realizzate dalla Società anche sulla scorta delle eventuali osservazioni che la medesima riterrà di formulare.
Monitoraggio e verifiche. Le verifiche possono essere proposte dalla scuola, dal servizio proponente, dallo specialista privato, dal servizio sociale comunale, che può avvalersi del servizio Disabili della Società, con una periodicità di almeno due incontri annuali per ogni alunno. L’istituto scolastico, in accordo con UONPIA, definisce apposito calendario e lo trasmette al Comune e per conoscenza al servizio proponente. L’Assistente Educatore partecipa agli incontri di verifica programmati relativi al PEI di ogni singolo alunno; nel caso di particolari problemi il Dirigente Scolastico può richiedere la partecipazione del Coordinatore dell’impresa aggiudicataria. La scuola sottoscrive le presenze dell’Assistente Educatore, che verranno allegate alla fatturazione mensile trasmessa al comune di competenza. Una volta all’anno è possibile effettuare un incontro in ogni singolo Comune, presenti gli operatori dell’ente/cooperativa, comunque aperto ai firmatari del presente protocollo, finalizzato ad una miglior conoscenza e collaborazione con le amministrazioni comunali. Annualmente si tiene una conferenza generale tra gli aderenti al protocollo (richiamato in premessa) per discutere delle principali linee di intervento attuate e dei nodi critici emersi. Per la programmazione-verifica è previsto per ogni Assistente Educatore un monte ore di norma non superiore a n° 4 ore mensili. L’effettuazione delle ore di programmazione-verifica devono essere definite nei tempi e nelle modalità dal Comune con la scuola stessa. Le ore di programmazione-verifica, perché possano essere riconosciute, sono soggette a certificazione di effettuazione da parte della scuola. Per la programmazione interna dell’impresa aggiudicataria ed i raccordi con il Comune, sono riconosciute per ogni Assistente Educatore ulteriori 5 ore annue omnicomprensive. Prima del termine di ciascun anno scolastico, l’impresa aggiudicataria è tenuta a redigere ed inviare al Comune, per ciascun alunno assistito, dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte, degli obiettivi e delle verifiche effettuate.