Common use of PERSONALE IMPIEGATO NELL’APPALTO Clause in Contracts

PERSONALE IMPIEGATO NELL’APPALTO. Il Personale adibito all’esecuzione dell’appalto (di seguito il “Personale”) dovrà essere assunto alle dirette dipendenze dell’Appaltatore con espressa esclusione della possibilità di utilizzo di lavoratori autonomi e/o a progetto (tale limitazione non si applica al personale adibito all’attività di progettazione). Sono ammesse le figure contrattuali della somministrazione e del distacco. L’Appaltatore garantisce alla Committente la professionalità, serietà e correttezza del Personale. Il Personale dovrà risultare adeguatamente inquadrato, qualificato e formato, in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge e/o da altra normativa anche comunitaria di riferimento per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali; l’Appaltatore risponderà, senza eccezioni, del comportamento tenuto dal Personale in relazione all’esecuzione dell’appalto, al fine di garantire la sicurezza ed il buon nome della Committente. In relazione alla particolarità dell’ambiente aeroportuale ove verranno espletate le prestazioni contrattuali ed alle esigenze di sicurezza ad esso connesse, l’Appaltatore dovrà tassativamente e tempestivamente consegnare alla Committente l’elenco nominativo del personale impiegato nell’appalto, il quale soltanto potrà accedere ai predetti siti; tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato segnalandone, con preavviso di almeno 5 giorni e per iscritto, esclusivamente le eventuali variazioni, nonché le eventuali cessazioni dei rapporti di lavoro. L’Appaltatore dovrà essere in grado, a richiesta della Committente, di documentare il numero ed i nominativi delle persone adibite allo svolgimento delle attività. L’Appaltatore organizzerà le attività contrattuali gestendo in autonomia le proprie risorse. Il Personale è alle dipendenze dell’Appaltatore e si atterrà esclusivamente alle indicazioni da questo impartite. È esclusa l’instaurazione di alcun rapporto giuridico diretto tra la Committente ed il Personale. L’Appaltatore resta responsabile verso la Committente e verso terzi per i danni arrecati direttamente o indirettamente dal proprio Personale. L’affidamento delle attività oggetto del contratto non comporta ed anzi esclude l’instaurazione sia di rapporti di somministrazione e/o di distacco di personale tra le parti, sia di rapporti giuridici diretti tra una parte e il Personale legato da rapporti di lavoro subordinato con l’altra parte. Di conseguenza, in relazione al proprio personale, ciascuna parte si impegna sin d’ora a manlevare, tenere l’altra parte indenne e/o a risarcirla degli oneri derivanti da ogni possibile azione, eccezione, contestazione o pretesa, giudiziale o extragiudiziale, che fosse da chiunque avanzata per motivi dipendenti o connessi al contratto, comprese quelle eventualmente promosse ai sensi dell’articolo 1676 del c.c. o dell’art. 29, D.Lgs. n. 276/03, ovvero ai sensi delle normative antinfortunistica e previdenziale, tenendo a proprio carico e/o risarcendo ogni sorta di onere, spesa, perdita o conseguenza pregiudizievole che da ciò potesse derivare od essere addebitata all’altra anche in ragione della solidarietà prevista dalle norme vigenti nonché per i casi di incidenti sul lavoro, inabilità fisica – compreso il caso di morte – danno biologico, danno morale o qualunque altra rivendicazione risarcitoria e non derivante dallo svolgimento delle attività contrattuali. Quanto precede dovrà ritenersi valido, efficace ed azionabile anche nel caso in cui, in qualsiasi momento, una qualche disposizione del contratto risultasse o divenisse invalida, inefficace o non azionabile sotto qualsiasi aspetto o per qualsiasi ragione. Oltre agli obblighi espressamente previsti nel presente contratto, l’Appaltatore garantisce che le prestazioni contrattuali verranno eseguite con la massima puntualità e diligenza professionale e secondo i più elevati standard tecnici, nonché avvalendosi esclusivamente di personale munito di livelli di qualificazione e di esperienza adeguata; l’Appaltatore si impegna, altresì:

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PERSONALE IMPIEGATO NELL’APPALTO. Il Personale adibito all’esecuzione dell’appalto (di seguito il “Personale”) dovrà essere assunto alle dirette dipendenze dell’Appaltatore con espressa esclusione della possibilità di utilizzo di lavoratori autonomi e/o a progetto (tale limitazione non si applica al personale adibito all’attività di progettazione)progetto. Sono ammesse le figure contrattuali della somministrazione e del distacco. L’Appaltatore garantisce alla Committente a SEA la professionalità, serietà e correttezza del Personale. Il Personale dovrà risultare adeguatamente inquadrato, qualificato e formato, in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge e/o da altra normativa anche comunitaria di riferimento per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali; l’Appaltatore risponderà, senza eccezioni, del comportamento tenuto dal Personale in relazione all’esecuzione dell’appalto, al fine di garantire la sicurezza ed il buon nome della Committentedi SEA. In relazione alla particolarità dell’ambiente aeroportuale ove verranno espletate le prestazioni contrattuali ed alle esigenze di sicurezza ad esso connesse, l’Appaltatore dovrà tassativamente e tempestivamente consegnare alla Committente a SEA l’elenco nominativo del personale impiegato nell’appalto, il quale soltanto potrà accedere ai predetti siti; tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato segnalandone, con preavviso di almeno 5 tre giorni e per iscritto, esclusivamente le eventuali variazioni, nonché le eventuali cessazioni dei rapporti di lavoro. L’Appaltatore dovrà essere in grado, a richiesta della Committentedell’Appaltante, di documentare il numero ed i nominativi delle persone adibite allo svolgimento delle attività. L’Appaltatore organizzerà le attività contrattuali gestendo in autonomia le proprie risorse. Il Personale è alle dipendenze dell’Appaltatore e si atterrà esclusivamente alle indicazioni da questo impartite. È esclusa l’instaurazione di alcun rapporto giuridico diretto tra la Committente SEA ed il Personale. L’Appaltatore resta responsabile verso la Committente lSEA e verso terzi per i peri danni arrecati direttamente o indirettamente dal proprio Personale. L’affidamento delle attività oggetto del contratto non comporta ed anzi esclude l’instaurazione sia di rapporti di somministrazione e/o di distacco di personale tra le parti, sia di rapporti giuridici diretti tra una parte e il Personale legato da rapporti di lavoro subordinato con l’altra parte. Di conseguenza, in relazione al proprio personale, ciascuna parte si impegna sin d’ora a manlevare, tenere l’altra parte indenne e/o a risarcirla degli oneri derivanti da ogni possibile azione, eccezione, contestazione o pretesa, giudiziale o extragiudiziale, che fosse da chiunque avanzata per motivi dipendenti o connessi al contratto, comprese quelle eventualmente promosse ai sensi dell’articolo 1676 dell’articolo1676 del c.c. o dell’art. 29, D.Lgs. n. 276/03, ovvero ai sensi delle normative antinfortunistica e previdenziale, tenendo a proprio carico e/o risarcendo ogni sorta di onere, spesa, perdita o conseguenza pregiudizievole che da ciò potesse derivare od essere addebitata all’altra anche in ragione della solidarietà prevista dalle norme vigenti vigenti, nonché per i casi di incidenti sul lavoro, inabilità fisica compreso il caso di morte – danno biologico, danno morale o qualunque altra rivendicazione risarcitoria e non derivante dallo svolgimento delle attività contrattuali. Quanto precede dovrà ritenersi valido, efficace ed azionabile anche nel caso in cui, in qualsiasi momento, una qualche disposizione del contratto risultasse o divenisse invalida, inefficace o non azionabile sotto qualsiasi aspetto o per qualsiasi ragione. Oltre agli obblighi espressamente previsti nel presente contratto, l’Appaltatore garantisce che le prestazioni contrattuali verranno eseguite con la massima puntualità e diligenza professionale e secondo i più elevati standard tecnici, nonché avvalendosi esclusivamente di personale munito di livelli di qualificazione e di esperienza adeguata; l’Appaltatore si impegna, altresì:

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PERSONALE IMPIEGATO NELL’APPALTO. Il Personale adibito all’esecuzione dell’appalto (di seguito il “Personale”) dovrà essere assunto alle dirette dipendenze dell’Appaltatore con espressa esclusione della possibilità di utilizzo di lavoratori autonomi e/o a progetto (tale limitazione non si applica al personale adibito all’attività di progettazione)progetto. Sono ammesse le figure contrattuali della somministrazione e del distacco. L’Appaltatore garantisce alla Committente la professionalità, serietà e correttezza del Personale. Il Personale dovrà risultare adeguatamente inquadrato, qualificato e formato, in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge e/o da altra normativa anche comunitaria di riferimento per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali; l’Appaltatore risponderà, senza eccezioni, del comportamento tenuto dal Personale in relazione all’esecuzione dell’appalto, al fine di garantire la sicurezza ed il buon nome della Committente. In relazione alla particolarità dell’ambiente aeroportuale ove verranno espletate le prestazioni contrattuali ed alle esigenze di sicurezza ad esso connesse, l’Appaltatore dovrà tassativamente e tempestivamente consegnare alla Committente l’elenco nominativo del personale impiegato nell’appalto, il quale soltanto potrà accedere ai predetti siti; tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato segnalandone, con preavviso di almeno 5 tre giorni e per iscritto, esclusivamente le eventuali variazioni, nonché le eventuali cessazioni dei rapporti di lavoro. L’Appaltatore dovrà essere in grado, a richiesta della Committentedell’Appaltante, di documentare il numero ed i nominativi delle persone adibite allo svolgimento delle attività. L’Appaltatore organizzerà le attività contrattuali gestendo in autonomia le proprie risorse. Il Personale è alle dipendenze dell’Appaltatore e si atterrà esclusivamente alle indicazioni da questo impartite. È esclusa l’instaurazione di alcun rapporto giuridico diretto tra la Committente ed il Personale. L’Appaltatore resta responsabile verso la Committente e verso terzi per i peri danni arrecati direttamente o indirettamente dal proprio Personale. L’affidamento delle attività oggetto del contratto non comporta ed anzi esclude l’instaurazione sia di rapporti di somministrazione e/o di distacco di personale tra le parti, sia di rapporti giuridici diretti tra una parte e il Personale legato da rapporti di lavoro subordinato con l’altra parte. Di conseguenza, in relazione al proprio personale, ciascuna parte si impegna sin d’ora a manlevare, tenere l’altra parte indenne e/o a risarcirla degli oneri derivanti da ogni possibile azione, eccezione, contestazione o pretesa, giudiziale o extragiudiziale, che fosse da chiunque avanzata per motivi dipendenti o connessi al contratto, comprese quelle eventualmente promosse ai sensi dell’articolo 1676 dell’articolo1676 del c.c. o dell’art. 29, D.Lgs. n. 276/03, ovvero ai sensi delle normative antinfortunistica e previdenziale, tenendo a proprio carico e/o risarcendo ogni sorta di onere, spesa, perdita o conseguenza pregiudizievole che da ciò potesse derivare od essere addebitata all’altra anche in ragione della solidarietà prevista dalle norme vigenti vigenti, nonché per i casi di incidenti sul lavoro, inabilità fisica compreso il caso di morte – danno biologico, danno morale o qualunque altra rivendicazione risarcitoria e non derivante dallo svolgimento delle attività contrattuali. Quanto precede dovrà ritenersi valido, efficace ed azionabile anche nel caso in cui, in qualsiasi momento, una qualche disposizione del contratto risultasse o divenisse invalida, inefficace o non azionabile sotto qualsiasi aspetto o per qualsiasi ragione. Oltre agli obblighi espressamente previsti nel presente contratto, l’Appaltatore garantisce che le prestazioni contrattuali verranno eseguite con la massima puntualità e diligenza professionale e secondo i più elevati standard tecnici, nonché avvalendosi esclusivamente di personale munito di livelli di qualificazione e di esperienza adeguata; l’Appaltatore si impegna, altresì:

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PERSONALE IMPIEGATO NELL’APPALTO. Il Personale adibito all’esecuzione dell’appalto (Contraente è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all’art. 30 comma 3 d.lgs. 50/2016 e comunque assume tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di seguito il “Personale”) dovrà essere assunto alle dirette dipendenze dell’Appaltatore con espressa esclusione della possibilità obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di utilizzo rapporto di lavoratori autonomi e/o lavoro in genere, ed a progetto (tale limitazione non si applica al personale adibito all’attività provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di progettazione). Sono ammesse le figure contrattuali della somministrazione e del distacco. L’Appaltatore garantisce alla Committente la professionalità, serietà e correttezza del Personalelavoro di categoria applicabile. Il Personale dovrà risultare adeguatamente inquadratoContraente si obbliga, qualificato e formatoaltresì, in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge e/o da altra normativa anche comunitaria fatto salvo il trattamento di riferimento per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali; l’Appaltatore risponderà, senza eccezioni, del comportamento tenuto dal Personale in relazione all’esecuzione dell’appalto, al fine di garantire la sicurezza ed il buon nome della Committente. In relazione alla particolarità dell’ambiente aeroportuale ove verranno espletate le prestazioni contrattuali ed alle esigenze di sicurezza ad esso connesse, l’Appaltatore dovrà tassativamente e tempestivamente consegnare alla Committente l’elenco nominativo del personale impiegato nell’appalto, il quale soltanto potrà accedere ai predetti siti; tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato segnalandone, con preavviso di almeno 5 giorni e per iscritto, esclusivamente le eventuali variazioni, nonché le eventuali cessazioni dei rapporti di lavoro. L’Appaltatore dovrà essere in gradomiglior favore, a richiesta della Committente, di documentare il numero ed continuare ad applicare i nominativi delle persone adibite allo svolgimento delle attivitàcitati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L’Appaltatore organizzerà le attività contrattuali gestendo in autonomia le proprie risorse. Il Personale è alle dipendenze dell’Appaltatore e si atterrà esclusivamente alle indicazioni da questo impartite. È esclusa l’instaurazione di alcun rapporto giuridico diretto tra la Committente ed il Personale. L’Appaltatore resta responsabile verso la Committente e verso terzi per i danni arrecati direttamente o indirettamente dal proprio Personale. L’affidamento delle attività oggetto del contratto non comporta ed anzi esclude l’instaurazione sia di rapporti di somministrazione e/o di distacco di personale tra le parti, sia di rapporti giuridici diretti tra una parte e il Personale legato da rapporti Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro subordinato con l’altra parte. Di conseguenza, in relazione al proprio personale, ciascuna parte si impegna sin d’ora a manlevare, tenere l’altra parte indenne e/o a risarcirla degli oneri derivanti da ogni possibile azione, eccezione, contestazione o pretesa, giudiziale o extragiudiziale, che fosse da chiunque avanzata per motivi dipendenti o connessi al contratto, comprese quelle eventualmente promosse ai sensi dell’articolo 1676 del c.c. o dell’art. 29, D.Lgs. n. 276/03, ovvero ai sensi delle normative antinfortunistica e previdenziale, tenendo a proprio carico e/o risarcendo ogni sorta di onere, spesa, perdita o conseguenza pregiudizievole che da ciò potesse derivare od essere addebitata all’altra anche in ragione della solidarietà prevista dalle norme vigenti nonché per i casi di incidenti sul lavoro, inabilità fisica – compreso suddetti vincolano il caso di morte – danno biologico, danno morale o qualunque altra rivendicazione risarcitoria e non derivante dallo svolgimento delle attività contrattuali. Quanto precede dovrà ritenersi valido, efficace ed azionabile Contraente anche nel caso in cuicui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, in qualsiasi momentoper tutto il periodo di validità del presente Contratto. Per le prestazioni richieste il Contraente si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, una qualche disposizione nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all’art. 105, comma 3, del contratto risultasse o divenisse invalidad. lgs. n. 50/2016), inefficace o non azionabile sotto qualsiasi aspetto o per qualsiasi ragione. Oltre agli obblighi espressamente nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contrattocontratto e suoi allegati. È a carico del Contraente l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, l’Appaltatore garantisce prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al Dipartimento, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il Dipartimento da qualsivoglia onere e responsabilità. In caso di violazione degli obblighi sopradetti, il Dipartimento, previa comunicazione al Contraente delle inadempienze denunciate dalle competenti Autorità, potrà sospendere l’emissione del mandato di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dalle Autorità stesse. Per detta sospensione il Contraente non potrà proporre eccezioni al Dipartimento, né pretendere alcun risarcimento. Il Contraente riconosce al Dipartimento la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dal Dipartimento stesso non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso la Contraente si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione da parte del Dipartimento e a garantire la continuità del team di lavoro. In considerazione di quanto precede, il Contraente attiva tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell’erogazione delle attività, che le prestazioni contrattuali verranno eseguite con stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte del Dipartimento ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’attività lavorativa da parte del Dipartimento iii) inserite nell’organizzazione del Dipartimento. Il Dipartimento si riserva di verificare la massima puntualità e diligenza professionale e secondo i più elevati standard tecnicicorretta applicazione di quanto sopra, nonché avvalendosi esclusivamente di personale munito applicare le relative penali in caso di livelli mancato adempimento. La Contraente si impegna inoltre a garantire al Dipartimento che tutte le persone fisiche coinvolte nell’esecuzione contrattuale, si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico del Dipartimento nell’ambito della prevenzione, della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di qualificazione e di esperienza adeguata; l’Appaltatore si impegna, altresì:interessi nei confronti dello stesso Dipartimento.

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Samples: Contratto Relativo Al Servizio Di Manutenzione E Sviluppo Evolutivo (Cd. “Sm”) Della Rete Radar Meteorologica Nazionale (Rrn) Del Dipartimento Della Protezione Civile