Common use of PERSONALE - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO Clause in Contracts

PERSONALE - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO. 1. Per le prestazioni contrattuali dovute, il Concessionario si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale provvisto di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore, nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere, nel rispetto del modello organizzativo presentato in sede di Offerta tecnica. Per le prestazioni richieste il Concessionario si obbliga ad avvalersi di personale con contratto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla legge, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati. 2. Il Concessionario si impegna, conformemente a quanto stabilito nel Capitolato tecnico, a norma dell’articolo 50 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, a rivolgersi prioritariamente – per assunzioni finalizzate al servizio oggetto del presente contratto - al personale già impegnato nel servizio di caffetteria o di ristorante presso la Fondazione MAXXI alla data di conclusione della precedente gestione in concessione (7 novembre 2018). 3. Al personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto, il Concessionario dovrà applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D.Lgs. 50/2006, applicando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dagli stessi risultanti. 4. Il Concessionario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. 5. Il Concessionario è obbligato a fornire al Concedente il nominativo del Responsabile del Servizio preposto alla sovraintendenza dell’esecuzione del contratto, comunicandone le relative variazioni. Il Responsabile del Servizio sarà l’interlocutore del Concedente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio oggetto di concessione e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio e del rispetto delle disposizioni del Capitolato tecnico e del presente Contratto. 6. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del Servizio, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all’interno dell’Impresa ovvero nell’ambito dei rapporti tra l’Impresa e il Concedente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell’erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e Disciplinare da parte del Concedente; ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’attività lavorativa da parte del Concedente; iii) inserite nell’organizzazione del Concedente. 7. Il Concedente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del Servizio, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 8. Nell’espletamento delle attività oggetto del presente contratto, il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché contrattuali in materia di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi nonché a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal contratto collettivo di categoria applicabile. 9. Ai sensi di quanto previsto all’art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui il Concedente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso l’eventuale subappaltatore e l’eventuale cottimista), il Concedente trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Gli importi corrispondenti a inadempienze contributive del Concessionario verso i propri dipendenti versati dal Concedente ai competenti enti previdenziali e assicurativi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui all’articolo 16. 10. Nel caso sia stato informato del ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario, e se del caso, del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, il Concedente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Concessionario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni e provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 11. È a carico del Concessionario l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza nonché dei regolamenti e delle disposizioni interne portate a conoscenza dal Concedente. A tale fine, lo stesso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità. Il Concessionario dichiara di aver preso visione del DUVRI allegato al Disciplinare di gara, e di averlo accettato integralmente. 12. Il Concessionario dovrà impiegare gli addetti nel numero e con le qualifiche professionali indicati nel progetto per la organizzazione e la gestione dei servizi di cui all’Offerta Tecnica, in grado di assicurare l’efficienza e la regolarità del servizio in ogni periodo dell’anno, nei giorni e orari di apertura previsti, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto di quanto indicato nell’Offerta Tecnica. 13. Il personale di sala e al banco dovrà indossare costantemente uniformi coerenti con l’immagine dei locali, secondo il progetto di immagine presentato in sede di Offerta tecnica. 14. Il personale dovrà essere formato in modo adeguato a garantire la qualità del servizio reso al pubblico. Il Concessionario dovrà garantire il rispetto da parte del personale degli obblighi di comportamento previsti dal codice etico e/o di comportamento adottato dalla Fondazione MAXXI, in quanto compatibili con la propria organizzazione aziendale. 15. Il Concessionario garantisce la presenza in sala, in ogni momento del servizio, di personale che parli fluentemente inglese. 16. E’ altresì cura del Concessionario provvedere a che il personale impiegato nell’esecuzione del servizio oggetto della concessione si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, mantenga un comportamento cordiale verso i clienti ed il Concedente ed una corretta professionalità, sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. 17. Il Concessionario è responsabile dell’osservanza, da parte del personale impiegato nell’esecuzione della concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato tecnico e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell’esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie indicate nel Capitolato tecnico. 18. Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall’inizio del servizio, il Responsabile del Servizio dovrà confermare al Direttore dell’Esecuzione il team professionale indicato nell’Offerta tecnica fornendo l’elenco del personale addetto all’esecuzione del contratto, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi e del libretto sanitario. 19. Il Concessionario riconosce al Concedente la facoltà di richiedere, motivatamente e per iscritto, la sostituzione delle risorse di cui al precedente comma 18 qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, sotto il profilo del decoro, igiene e professionalità del servizio. L’esercizio da parte del Concedente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. In tali casi, il Concessionario è tenuto ad assicurare la sostituzione del personale oggetto del rilievo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via e-mail da parte del Concedente, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13, e a garantire la continuità del team di lavoro. 20. Nel caso in cui il Concessionario debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di una delle risorse del team professionale, il cui curriculum vitae sia stato allegato al progetto tecnico-gestionale dei servizi di cui all’Offerta tecnica, il Concessionario per il tramite del Responsabile del Servizio, al fine di mantenere inalterato il livello qualitativo del servizio, ha l’obbligo di informare tempestivamente la Fondazione e di proporre, entro 5 giorni lavorativi via e-mail, alla sua approvazione il curriculum vitae del sostituto. 21. In caso di grave inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, nei modi precisati al successivo articolo 18.

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Samples: Contratto Di Concessione Del Servizio Di Ristorante

PERSONALE - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO. 1. Per le prestazioni contrattuali dovute, il Il Concessionario si obbliga ad avvalersi esclusivamente osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di personale provvisto di adeguata qualificazioneobblighi assicurativi, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settoreassistenza e previdenza, nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere, nel rispetto del modello organizzativo presentato in sede di Offerta tecnica. Per le prestazioni richieste il Concessionario si obbliga ad avvalersi di personale con contratto rapporti di lavoro comunque riconducibile in genere, ed a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla legge, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e suoi allegaticollettivo di lavoro di categoria applicabile. 2. Il Concessionario si impegna, conformemente a quanto stabilito nel Capitolato tecnico, a norma dell’articolo 50 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, a rivolgersi prioritariamente – per assunzioni finalizzate al servizio oggetto del presente contratto - al personale già impegnato nel servizio di caffetteria o di ristorante presso la Fondazione MAXXI alla data di conclusione della precedente gestione in concessione (7 novembre 2018). 3. Al personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto, il Concessionario dovrà applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D.Lgs. 50/2006, applicando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dagli stessi risultanti. 4. Il Concessionario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. 3. Per le prestazioni richieste il Concessionario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all’art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati. 4. É a carico del Concessionario l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Concedente ne da qualsivoglia onere e responsabilità. 5. All’interno del Verbale di Avvio, il Concessionario dovrà indicare l’elenco del personale addetto all’esecuzione dei servizi, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro assicurativi, i certificati delle lingue previste in Capitolato e di eventuali altre lingue indicate in Offerta Tecnica. 6. Il Concessionario è obbligato riconosce alla Concedente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto ai servizi che - a fornire al seguito di verifica - fossero ritenute non idonee alla esecuzione dei servizi secondo quanto previsto dal paragrafo 15 del Capitolato Tecnico. In tal caso, il Concessionario si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 7 giorni solari dalla comunicazione della Concedente, ovvero dal diverso termine eventualmente concordato con la stessa, pena l’applicazione delle penali di cui all’articolo 15 e a garantire la continuità dei servizi. L’esercizio da parte della Concedente il nominativo del Responsabile del Servizio preposto alla sovraintendenza dell’esecuzione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. 7. L’impresa si obbliga a consegnare tutti i curricula delle figure professionali impegnate nell’esecuzione del contratto. 8. Nel caso in cui, comunicandone le relative variazioninel corso dell’esecuzione, il Concessionario debba procedere alla sostituzione di una o più risorse professionali si obbliga a rispettare quanto previsto al paragrafo 16 del Capitolato Tecnico. 9. Le nuove figure professionali dovranno avere requisiti non inferiori alla risorsa da sostituire e tali variazioni dovranno essere recepite all’interno della sezione “aggiornamenti” del Verbale di Avvio. 10. Il Responsabile Gestore del Servizio Contratto sarà l’interlocutore del della Concedente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio oggetto di concessione e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del rispetto delle disposizioni del Capitolato tecnico e del presente Contrattopersonale dalla Concedente. 611. In considerazione di quanto precede, il Responsabile Gestore del Serviziocontratto, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all’interno dell’Impresa del Concessionario ovvero nell’ambito dei rapporti tra l’Impresa e il la Concedente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell’erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e Disciplinare disciplinare da parte del Concedente; della Concedente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’attività lavorativa da parte del Concedente; della Concedente iii) inserite nell’organizzazione del della Concedente. 712. Il La Concedente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile Gestore del Serviziocontratto, nonché l’assolvimento degli obblighi retributivi, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 8. Nell’espletamento delle attività oggetto del presente contratto, il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché contrattuali in materia di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi nonché a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal contratto collettivo di categoria applicabile. 913. Ai sensi di quanto previsto all’art. 30 comma 5 D.LgsD. Lgs. 50/2016, nel caso in cui il la Concedente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto Contratto (compreso l’eventuale il subappaltatore e l’eventuale cottimistaed il cottimista di cui all’art. 105 del medesimo decreto), la Concedente disporrà il Concedente trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Gli importi corrispondenti a alle inadempienze contributive del Concessionario verso i propri dipendenti dipendenti, versati dal dalla Concedente ai competenti enti previdenziali e assicurativi assicurativi, saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui all’articolo 16al successivo art. 17. 1014. Nel caso sia stato informato del di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionariodell’esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell’esecuzione del contrattoContratto, il la Concedente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed e in ogni caso il Concessionariol’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni giorni. 15. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Concedente pagherà, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate. In tal caso i relativi importi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui al successivo articolo 17. Qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell’art. 174 comma 7, D.lgs. 50/2016, troverà applicazione la disposizione di cui all’art. 13 comma 10 del presente Contratto. La Concedente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Concedente sia stata formalmente contestata dal Concessionario, la Concedente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 11. È a carico del Concessionario l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza nonché dei regolamenti e delle disposizioni interne portate a conoscenza dal Concedente. A tale fine, lo stesso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità. Il Concessionario dichiara di aver preso visione del DUVRI allegato al Disciplinare di gara, e di averlo accettato integralmente. 1216. Il Concessionario dovrà impiegare gli un numero di addetti nel numero e con le qualifiche professionali indicati nel progetto per sufficiente a garantire la organizzazione e la gestione dei servizi di cui all’Offerta Tecnicacontinuità, in grado di assicurare l’efficienza e la regolarità del servizio dei servizi in ogni periodo dell’anno, nei giorni e orari di apertura previsti, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto di quanto indicato nell’Offerta Tecnica. 13. Il personale di sala e al banco dovrà indossare costantemente uniformi coerenti con l’immagine dei locali, secondo il progetto di immagine presentato in sede di Offerta tecnica. 14. Il personale dovrà essere formato in modo adeguato a garantire la qualità del servizio reso al pubblico. Il Concessionario dovrà garantire il rispetto da parte del personale degli obblighi di comportamento previsti dal codice etico e/o di comportamento adottato dalla Fondazione MAXXI, in quanto compatibili con la propria organizzazione aziendale. 15. Il Concessionario garantisce la presenza in sala, in ogni momento del servizio, di personale che parli fluentemente inglese. 16. E’ altresì cura del Concessionario provvedere a che il personale impiegato nell’esecuzione del servizio oggetto della concessione si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, mantenga un comportamento cordiale verso i clienti ed il Concedente ed una corretta professionalità, sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. 17. Il Concessionario è responsabile dell’osservanza, da parte del personale impiegato nell’esecuzione della concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato tecnico e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell’esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie indicate prescritto nel Capitolato tecnico. 18. Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall’inizio del servizioTecnico, il Responsabile del Servizio dovrà confermare al Direttore dell’Esecuzione il team professionale indicato nell’Offerta tecnica fornendo l’elenco del personale addetto all’esecuzione del contratto, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi e del libretto sanitario. 19. Il Concessionario riconosce al Concedente la facoltà di richiedere, motivatamente e per iscritto, la sostituzione delle risorse di cui al precedente comma 18 qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del nel presente contratto, sotto il profilo del decoro, igiene e professionalità del servizio. L’esercizio da parte del Concedente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. In tali casi, il Concessionario è tenuto ad assicurare la sostituzione del personale oggetto del rilievo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via e-mail da parte del Concedente, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13, e a garantire la continuità del team di lavoro. 20. Nel caso in cui il Concessionario debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di una delle risorse del team professionale, il cui curriculum vitae sia stato allegato al progetto tecnico-gestionale dei servizi di cui all’Offerta tecnica, il Concessionario per il tramite del Responsabile del Servizio, al fine di mantenere inalterato il livello qualitativo del servizio, ha l’obbligo di informare tempestivamente la Fondazione e di proporre, entro 5 giorni lavorativi via e-mail, alla sua approvazione il curriculum vitae del sostituto. 21. In caso di grave inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, nei modi precisati al successivo articolo 18.

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Samples: Concession Agreement

PERSONALE - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO. 1. Per le prestazioni contrattuali dovute, il Il Concessionario si obbliga ad avvalersi esclusivamente osservare scrupolosamente le condizioni previste dall’art. 3.11 del Capitolato Speciale (rubricato “Personale”), nonché tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di personale provvisto obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di adeguata qualificazionerapporti di lavoro in genere, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore, nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere, nel rispetto del modello organizzativo presentato in sede Lavoro di Offerta tecnica. Per le prestazioni richieste il Concessionario si obbliga ad avvalersi di personale con contratto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla legge, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati. 2. Il Concessionario si impegna, conformemente a quanto stabilito nel Capitolato tecnico, a norma dell’articolo 50 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, a rivolgersi prioritariamente – per assunzioni finalizzate al servizio oggetto del presente contratto - al personale già impegnato nel servizio di caffetteria o di ristorante presso la Fondazione MAXXI alla data di conclusione della precedente gestione in concessione (7 novembre 2018). 3. Al personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto, il Concessionario dovrà applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D.Lgs. 50/2006, applicando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dagli stessi risultanti. 4categoria applicabile. Il Concessionario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi Xxxxxxxxx Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali Contratti Collettivi Nazionali di lavoro Lavoro suddetti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. 5Contratto. Il Per le prestazioni richieste il Concessionario è obbligato a fornire al Concedente il nominativo del Responsabile del Servizio preposto alla sovraintendenza dell’esecuzione del contratto, comunicandone le relative variazioni. Il Responsabile del Servizio sarà l’interlocutore del Concedente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio oggetto di concessione e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio e del rispetto delle disposizioni del Capitolato tecnico e del presente Contratto. 6. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del Servizio, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all’interno dell’Impresa avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero nell’ambito dei rapporti tra l’Impresa di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183 del 2014 e il Concedente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell’erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e Disciplinare da parte del Concedente; ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’attività lavorativa da parte del Concedente; iii) inserite nell’organizzazione del Concedente. 7. Il Concedente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del Serviziosuccessivi decreti attuativi, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 8. Nell’espletamento delle attività oggetto del presente contratto, il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché contrattuali in materia di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi nonché a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal contratto collettivo di categoria applicabile. 9. Ai sensi lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all’art. 30 105, comma 5 D.Lgs. 50/20163, nel caso in cui il Concedente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso l’eventuale subappaltatore e l’eventuale cottimistaCodice), il Concedente trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali nei limiti e assicurativi. Gli importi corrispondenti a inadempienze contributive del Concessionario verso i propri dipendenti versati dal Concedente ai competenti enti previdenziali alle condizioni previsti nel presente Contratto e assicurativi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui all’articolo 16. 10. Nel caso sia stato informato del ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario, e se del caso, del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, il Concedente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Concessionario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni e provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 11suoi allegati. È a carico del Concessionario l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza nonché dei regolamenti e delle disposizioni interne portate a conoscenza dal Concedentespettanza. A tale fine, lo stesso esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al alla Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il la Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità. Prima dell’inizio del servizio o dell’impiego di nuovo personale, il Concessionario e gli eventuali subappaltatori dovranno indicare l’elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l’indicazione dei contratti applicati. Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione, il Concessionario debba procedere alla sostituzione di una o più risorse professionali si obbliga a rispettare quanto previsto all’art. 3.11 del Capitolato Speciale (rubricato “Personale”). Le nuove figure professionali dovranno avere requisiti non inferiori alla risorsa da sostituire. Il Referente del Concessionario dichiara sarà l’interlocutore della Concedente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Concedente. La Concedente si riserva di aver preso visione verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del DUVRI allegato al Disciplinare di garaReferente del Concessionario, e di averlo accettato integralmente. 12nonché l’assolvimento degli obblighi retributivi. Il Concessionario dovrà impiegare gli un numero di addetti nel numero e con le qualifiche professionali indicati nel progetto per sufficiente a garantire la organizzazione e la gestione dei servizi di cui all’Offerta Tecnicacontinuità, in grado di assicurare l’efficienza e la regolarità del servizio dei servizi in ogni periodo dell’anno, nei giorni e orari di apertura svolgimento del servizio previsti, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto di quanto indicato prescritto nel Capitolato Speciale, nell’Offerta Tecnica. 13. Il personale di sala tecnica e al banco dovrà indossare costantemente uniformi coerenti con l’immagine dei locali, secondo il progetto di immagine presentato in sede di Offerta tecnica. 14. Il personale dovrà essere formato in modo adeguato a garantire la qualità del servizio reso al pubblico. Il Concessionario dovrà garantire il rispetto da parte del personale degli obblighi di comportamento previsti dal codice etico e/o di comportamento adottato dalla Fondazione MAXXI, in quanto compatibili con la propria organizzazione aziendale. 15. Il Concessionario garantisce la presenza in sala, in ogni momento del servizio, di personale che parli fluentemente inglese. 16. E’ altresì cura del Concessionario provvedere a che il personale impiegato nell’esecuzione del servizio oggetto della concessione si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, mantenga un comportamento cordiale verso i clienti ed il Concedente ed una corretta professionalità, sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. 17nel presente Contratto. Il Concessionario è responsabile dell’osservanza, da parte del personale impiegato nell’esecuzione della concessioneConcessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato tecnico Speciale e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell’esecuzione del contratto Contratto le dotazioni minime necessarie indicate nel Capitolato tecnicoSpeciale. 18. Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall’inizio del servizio, il Responsabile del Servizio dovrà confermare al Direttore dell’Esecuzione il team professionale indicato nell’Offerta tecnica fornendo l’elenco del personale addetto all’esecuzione del contratto, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi e del libretto sanitario. 19. Il Concessionario riconosce al Concedente la facoltà di richiedere, motivatamente e per iscritto, la sostituzione delle risorse di cui al precedente comma 18 qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, sotto il profilo del decoro, igiene e professionalità del servizio. L’esercizio da parte del Concedente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. In tali casi, il Concessionario è tenuto ad assicurare la sostituzione del personale oggetto del rilievo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via e-mail da parte del Concedente, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13, e a garantire la continuità del team di lavoro. 20. Nel caso in cui il Concessionario debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di una delle risorse del team professionale, il cui curriculum vitae sia stato allegato al progetto tecnico-gestionale dei servizi di cui all’Offerta tecnica, il Concessionario per il tramite del Responsabile del Servizio, al fine di mantenere inalterato il livello qualitativo del servizio, ha l’obbligo di informare tempestivamente la Fondazione e di proporre, entro 5 giorni lavorativi via e-mail, alla sua approvazione il curriculum vitae del sostituto. 21. In caso di grave inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, nei modi precisati al successivo articolo 18.

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Samples: Contratto Per l'Affidamento Del Servizio Di Distribuzione Automatica Di Bevande E Snack

PERSONALE - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO. 1. Per le prestazioni contrattuali dovute, il Il Concessionario si obbliga ad avvalersi esclusivamente osservare scrupolosamente le condizioni previste dall’art. 11 del Capitolato d’appalto (rubricato “Personale”), nonché tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di personale provvisto obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di adeguata qualificazionerapporti di lavoro in genere, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore, nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere, nel rispetto del modello organizzativo presentato in sede Lavoro di Offerta tecnica. Per le prestazioni richieste il Concessionario si obbliga ad avvalersi di personale con contratto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla legge, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati. 2. Il Concessionario si impegna, conformemente a quanto stabilito nel Capitolato tecnico, a norma dell’articolo 50 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, a rivolgersi prioritariamente – per assunzioni finalizzate al servizio oggetto del presente contratto - al personale già impegnato nel servizio di caffetteria o di ristorante presso la Fondazione MAXXI alla data di conclusione della precedente gestione in concessione (7 novembre 2018). 3. Al personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto, il Concessionario dovrà applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D.Lgs. 50/2006, applicando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dagli stessi risultanti. 4categoria applicabile. Il Concessionario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi Xxxxxxxxx Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali Contratti Collettivi Nazionali di lavoro Lavoro suddetti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. 5Contratto. Il Per le prestazioni richieste il Concessionario è obbligato a fornire al Concedente il nominativo del Responsabile del Servizio preposto alla sovraintendenza dell’esecuzione del contratto, comunicandone le relative variazioni. Il Responsabile del Servizio sarà l’interlocutore del Concedente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio oggetto di concessione e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio e del rispetto delle disposizioni del Capitolato tecnico e del presente Contratto. 6. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del Servizio, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all’interno dell’Impresa avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero nell’ambito dei rapporti tra l’Impresa di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183 del 2014 e il Concedente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell’erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e Disciplinare da parte del Concedente; ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’attività lavorativa da parte del Concedente; iii) inserite nell’organizzazione del Concedente. 7. Il Concedente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del Serviziosuccessivi decreti attuativi, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 8. Nell’espletamento delle attività oggetto del presente contratto, il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché contrattuali in materia di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi nonché a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal contratto collettivo di categoria applicabile. 9. Ai sensi lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all’art. 30 105, comma 5 D.Lgs. 50/20163, nel caso in cui il Concedente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso l’eventuale subappaltatore e l’eventuale cottimistaCodice), il Concedente trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali nei limiti e assicurativi. Gli importi corrispondenti a inadempienze contributive del Concessionario verso i propri dipendenti versati dal Concedente ai competenti enti previdenziali alle condizioni previsti nel presente Contratto e assicurativi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui all’articolo 16. 10. Nel caso sia stato informato del ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario, e se del caso, del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, il Concedente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Concessionario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni e provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 11suoi allegati. È a carico del Concessionario l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza nonché dei regolamenti e delle disposizioni interne portate a conoscenza dal Concedentespettanza. A tale fine, lo stesso esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al alla Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il la Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità. Prima dell’inizio del servizio o dell’impiego di nuovo personale, il Concessionario e gli eventuali subappaltatori dovranno indicare l’elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l’indicazione dei contratti applicati. Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione, il Concessionario debba procedere alla sostituzione di una o più risorse professionali si obbliga a rispettare quanto previsto all’art. 11 del Capitolato d’appalto (rubricato “Personale”). Le nuove figure professionali dovranno avere requisiti non inferiori alla risorsa da sostituire. Il Referente del Concessionario dichiara sarà l’interlocutore della Concedente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Concedente. La Concedente si riserva di aver preso visione verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del DUVRI allegato al Disciplinare di garaReferente del Concessionario, e di averlo accettato integralmente. 12nonché l’assolvimento degli obblighi retributivi. Il Concessionario dovrà impiegare gli un numero di addetti nel numero e con le qualifiche professionali indicati nel progetto per sufficiente a garantire la organizzazione e la gestione dei servizi di cui all’Offerta Tecnicacontinuità, in grado di assicurare l’efficienza e la regolarità del servizio dei servizi in ogni periodo dell’anno, nei giorni e orari di apertura svolgimento del servizio previsti, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto di quanto indicato nell’Offerta Tecnica. 13. Il personale di sala e al banco dovrà indossare costantemente uniformi coerenti con l’immagine dei locali, secondo il progetto di immagine presentato in sede di Offerta tecnica. 14. Il personale dovrà essere formato in modo adeguato a garantire la qualità del servizio reso al pubblico. Il Concessionario dovrà garantire il rispetto da parte del personale degli obblighi di comportamento previsti dal codice etico e/o di comportamento adottato dalla Fondazione MAXXI, in quanto compatibili con la propria organizzazione aziendale. 15. Il Concessionario garantisce la presenza in sala, in ogni momento del servizio, di personale che parli fluentemente inglese. 16. E’ altresì cura del Concessionario provvedere a che il personale impiegato nell’esecuzione del servizio oggetto della concessione si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, mantenga un comportamento cordiale verso i clienti ed il Concedente ed una corretta professionalità, sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. 17. Il Concessionario è responsabile dell’osservanza, da parte del personale impiegato nell’esecuzione della concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato tecnico e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell’esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie indicate prescritto nel Capitolato tecnico. 18. Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall’inizio del serviziod’appalto, il Responsabile del Servizio dovrà confermare al Direttore dell’Esecuzione il team professionale indicato nell’Offerta tecnica fornendo l’elenco del personale addetto all’esecuzione del contratto, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi e del libretto sanitarionel presente Contratto. 19. Il Concessionario riconosce al Concedente la facoltà di richiedere, motivatamente e per iscritto, la sostituzione delle risorse di cui al precedente comma 18 qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, sotto il profilo del decoro, igiene e professionalità del servizio. L’esercizio da parte del Concedente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. In tali casi, il Concessionario è tenuto ad assicurare la sostituzione del personale oggetto del rilievo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via e-mail da parte del Concedente, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13, e a garantire la continuità del team di lavoro. 20. Nel caso in cui il Concessionario debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di una delle risorse del team professionale, il cui curriculum vitae sia stato allegato al progetto tecnico-gestionale dei servizi di cui all’Offerta tecnica, il Concessionario per il tramite del Responsabile del Servizio, al fine di mantenere inalterato il livello qualitativo del servizio, ha l’obbligo di informare tempestivamente la Fondazione e di proporre, entro 5 giorni lavorativi via e-mail, alla sua approvazione il curriculum vitae del sostituto. 21. In caso di grave inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, nei modi precisati al successivo articolo 18.

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Samples: Concession Agreement

PERSONALE - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO. 1. Per le prestazioni contrattuali dovute, il Il Concessionario si obbliga ad avvalersi esclusivamente osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di personale provvisto di adeguata qualificazioneobblighi assicurativi, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settoreassistenza e previdenza, nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere, nel rispetto del modello organizzativo presentato in sede di Offerta tecnica. Per le prestazioni richieste il Concessionario si obbliga ad avvalersi di personale con contratto rapporti di lavoro comunque riconducibile in genere, ed a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla legge, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e suoi allegaticollettivo di lavoro di categoria applicabile. 2. Il Concessionario si impegna, conformemente a quanto stabilito nel Capitolato tecnico, a norma dell’articolo 50 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, a rivolgersi prioritariamente – per assunzioni finalizzate al servizio oggetto del presente contratto - al personale già impegnato nel servizio di caffetteria o di ristorante presso la Fondazione MAXXI alla data di conclusione della precedente gestione in concessione (7 novembre 2018). 3. Al personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto, il Concessionario dovrà applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D.Lgs. 50/2006, applicando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dagli stessi risultanti. 4. Il Concessionario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. 53. Il Per le prestazioni richieste il Concessionario è obbligato a fornire al Concedente il nominativo del Responsabile del Servizio preposto alla sovraintendenza dell’esecuzione del contratto, comunicandone le relative variazioni. Il Responsabile del Servizio sarà l’interlocutore del Concedente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio oggetto di concessione e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio e del rispetto delle disposizioni del Capitolato tecnico e del presente Contratto. 6. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del Servizio, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all’interno dell’Impresa avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero nell’ambito dei rapporti tra l’Impresa di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla legge n. 183/2014 e il Concedente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell’erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e Disciplinare da parte del Concedente; ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’attività lavorativa da parte del Concedente; iii) inserite nell’organizzazione del Concedente. 7. Il Concedente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del Serviziosuccessivi decreti attuativi, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 8. Nell’espletamento delle attività oggetto del presente contratto, il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché contrattuali in materia di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi nonché a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal contratto collettivo di categoria applicabile. 9. Ai sensi lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all’art. 30 105, comma 5 D.Lgs3, del d.lgs. 50/2016, nel caso in cui il Concedente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso l’eventuale subappaltatore 50/2016 e l’eventuale cottimistas.m.i.), il Concedente trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali nei limiti e assicurativi. Gli importi corrispondenti a inadempienze contributive del Concessionario verso i propri dipendenti versati dal Concedente ai competenti enti previdenziali alle condizioni previsti nel presente contratto e assicurativi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui all’articolo 16suoi allegati. 10. Nel caso sia stato informato del ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario, e se del caso, del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, il Concedente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Concessionario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni e provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 114. È a carico del Concessionario l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza nonché dei regolamenti e delle disposizioni interne portate a conoscenza dal Concedentespettanza. A tale fine, lo stesso esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al alla Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il la Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità. 5. All’interno del Verbale di avvio, il Concessionario dovrà indicare l’elenco del personale addetto all’esecuzione dei servizi, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale e gli estremi dei documenti di lavoro assicurativi. 6. Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione, il Concessionario debba procedere alla sostituzione di una o più risorse professionali si obbliga a rispettare quanto previsto all’art. 26 del Capitolato tecnico. 7. Le nuove figure professionali dovranno avere requisiti non inferiori alla risorsa da sostituire. 8. Il Referente del Concessionario dichiara sarà l’interlocutore della Concedente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Concedente. 9. La Concedente si riserva di aver preso visione verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del DUVRI allegato al Disciplinare Referente del Concessionario, nonché l’assolvimento degli obblighi retributivi. 10. È a carico del Concessionario l’osservanza delle norme in materia di garasicurezza, prevenzione degli infortuni, sociale e del lavoro per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di averlo accettato integralmentesalute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità. 1211. Il Concessionario dovrà impiegare gli un numero di addetti nel numero e con le qualifiche professionali indicati nel progetto per sufficiente a garantire la organizzazione e la gestione dei servizi di cui all’Offerta Tecnicacontinuità, in grado di assicurare l’efficienza e la regolarità del servizio dei servizi in ogni periodo dell’anno, nei giorni e orari di apertura previsti, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto di quanto indicato prescritto nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta Tecnicatecnica e nel presente contratto. 13. Il personale di sala e al banco dovrà indossare costantemente uniformi coerenti con l’immagine dei locali, secondo il progetto di immagine presentato in sede di Offerta tecnica. 14. Il personale dovrà essere formato in modo adeguato a garantire la qualità del servizio reso al pubblico. Il Concessionario dovrà garantire il rispetto da parte del personale degli obblighi di comportamento previsti dal codice etico e/o di comportamento adottato dalla Fondazione MAXXI, in quanto compatibili con la propria organizzazione aziendale. 15. Il Concessionario garantisce la presenza in sala, in ogni momento del servizio, di personale che parli fluentemente inglese. 16. E’ altresì cura del Concessionario provvedere a che il personale impiegato nell’esecuzione del servizio oggetto della concessione si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, mantenga un comportamento cordiale verso i clienti ed il Concedente ed una corretta professionalità, sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. 1712. Il Concessionario è responsabile dell’osservanza, da parte del personale impiegato nell’esecuzione della concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato tecnico Tecnico e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell’esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie indicate nel Capitolato tecnicoTecnico. 18. Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall’inizio del servizio, il Responsabile del Servizio dovrà confermare al Direttore dell’Esecuzione il team professionale indicato nell’Offerta tecnica fornendo l’elenco del personale addetto all’esecuzione del contratto, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi e del libretto sanitario. 19. Il Concessionario riconosce al Concedente la facoltà di richiedere, motivatamente e per iscritto, la sostituzione delle risorse di cui al precedente comma 18 qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, sotto il profilo del decoro, igiene e professionalità del servizio. L’esercizio da parte del Concedente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. In tali casi, il Concessionario è tenuto ad assicurare la sostituzione del personale oggetto del rilievo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via e-mail da parte del Concedente, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13, e a garantire la continuità del team di lavoro. 20. Nel caso in cui il Concessionario debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di una delle risorse del team professionale, il cui curriculum vitae sia stato allegato al progetto tecnico-gestionale dei servizi di cui all’Offerta tecnica, il Concessionario per il tramite del Responsabile del Servizio, al fine di mantenere inalterato il livello qualitativo del servizio, ha l’obbligo di informare tempestivamente la Fondazione e di proporre, entro 5 giorni lavorativi via e-mail, alla sua approvazione il curriculum vitae del sostituto. 21. In caso di grave inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, nei modi precisati al successivo articolo 18.

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Samples: Concessione

PERSONALE - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO. 1. Per le prestazioni contrattuali dovute, richieste il Concessionario si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale specializzato assunto con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi decreti attuativi, nonché di lavoratori, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati. Il personale di cui il Concessionario si avvarrà per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, dovrà essere provvisto di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore, nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere, nel rispetto del modello organizzativo presentato in sede di Offerta tecnica. Per le prestazioni richieste il Concessionario si obbliga ad avvalersi di personale con contratto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla legge, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati. 2. Il Concessionario si impegna, conformemente a quanto stabilito nel Capitolato tecnico, a norma dell’articolo 50 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, a rivolgersi prioritariamente – per assunzioni finalizzate al servizio oggetto del presente contratto - al personale già impegnato nel servizio di caffetteria o di ristorante presso la Fondazione MAXXI alla data di conclusione della precedente gestione in concessione (7 novembre 2018). 3. Al personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto, il Concessionario dovrà applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ai sensi dell’art. 30, comma 24, del D.Lgs. 50/2006, applicando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dagli stessi risultanti. 3. Al fine di mantenere il livello occupazionale esistente, il Concessionario si obbliga ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale del Gestore uscente, salvo che tale assorbimento risulti incompatibile con la propria organizzazione di impresa. 4. Il Concessionario si obbligaResponsabile della gestione, altresìnominato dal Concessionario, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. 5. Il Concessionario è obbligato a fornire al Concedente il nominativo del Responsabile del Servizio preposto alla sovraintendenza dell’esecuzione del contratto, comunicandone le relative variazioni. Il Responsabile del Servizio sarà l’interlocutore del Concedente dell’Amministrazione per qualsivoglia richiesta inerente al servizio ai servizi oggetto di concessione e saràconcessione, a sua volta, nonché garante della corretta organizzazione del servizio personale e, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del rispetto delle disposizioni del Capitolato tecnico e del presente Contrattopersonale dall’Amministrazione. 65. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del Servizio, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all’interno dell’Impresa ovvero nell’ambito dei rapporti tra l’Impresa e il Concedente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell’erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e Disciplinare da parte del Concedente; ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’attività lavorativa da parte del Concedente; iii) inserite nell’organizzazione del Concedente. 7. Il Concedente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del Servizio, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 8. Nell’espletamento delle attività oggetto del presente contratto, il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché contrattuali in materia di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi nonché a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal contratto collettivo di categoria applicabile. 9. Ai sensi di quanto previsto all’art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/2016, nel caso in cui il Concedente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso l’eventuale subappaltatore e l’eventuale cottimista), il Concedente trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Gli importi corrispondenti a inadempienze contributive del Concessionario verso i propri dipendenti versati dal Concedente ai competenti enti previdenziali e assicurativi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui all’articolo 16. 10. Nel caso sia stato informato del ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario, e se del caso, del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, il Concedente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in Per ogni caso il Concessionario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni e provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 11. È a carico del Concessionario l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza nonché dei regolamenti e delle disposizioni interne portate a conoscenza dal Concedente. A tale fine, lo stesso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati ulteriore previsione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro organizzazione e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità. Il Concessionario dichiara di aver preso visione del DUVRI allegato al Disciplinare di gara, e di averlo accettato integralmente. 12. Il Concessionario dovrà impiegare gli addetti nel numero e con le qualifiche professionali indicati nel progetto per la organizzazione e la gestione dei servizi di cui all’Offerta Tecnica, in grado di assicurare l’efficienza e la regolarità del servizio in ogni periodo dell’anno, nei giorni e orari di apertura previsti, assicurando le turnazioni e le sostituzioni formazione del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto di si rinvia a quanto indicato nell’Offerta Tecnica. 13. Il personale di sala e al banco dovrà indossare costantemente uniformi coerenti con l’immagine dei locali, secondo il progetto di immagine presentato in sede di Offerta tecnica. 14. Il personale dovrà essere formato in modo adeguato a garantire la qualità del servizio reso al pubblico. Il Concessionario dovrà garantire il rispetto da parte del personale degli obblighi di comportamento previsti dal codice etico e/o di comportamento adottato dalla Fondazione MAXXI, in quanto compatibili con la propria organizzazione aziendale. 15. Il Concessionario garantisce la presenza in sala, in ogni momento del servizio, di personale che parli fluentemente inglese. 16. E’ altresì cura del Concessionario provvedere a che il personale impiegato nell’esecuzione del servizio oggetto della concessione si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, mantenga un comportamento cordiale verso i clienti ed il Concedente ed una corretta professionalità, sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. 17. Il Concessionario è responsabile dell’osservanza, da parte del personale impiegato nell’esecuzione della concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato tecnico e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell’esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie indicate stabilito nel Capitolato tecnico. 18. Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall’inizio del servizio, il Responsabile del Servizio dovrà confermare al Direttore dell’Esecuzione il team professionale indicato nell’Offerta tecnica fornendo l’elenco del personale addetto all’esecuzione del contratto, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi e del libretto sanitario. 19. Il Concessionario riconosce al Concedente la facoltà di richiedere, motivatamente e per iscritto, la sostituzione delle risorse di cui al precedente comma 18 qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, sotto il profilo del decoro, igiene e professionalità del servizio. L’esercizio da parte del Concedente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. In tali casi, il Concessionario è tenuto ad assicurare la sostituzione del personale oggetto del rilievo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via e-mail da parte del Concedente, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13, e a garantire la continuità del team di lavoro. 20. Nel caso in cui il Concessionario debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di una delle risorse del team professionale, il cui curriculum vitae sia stato allegato al progetto tecnico-gestionale dei servizi di cui all’Offerta tecnica, il Concessionario per il tramite del Responsabile del ServizioTecnico, al fine di mantenere inalterato il livello qualitativo del servizio, ha l’obbligo di informare tempestivamente la Fondazione e di proporre, entro 5 giorni lavorativi via e-mail, alla sua approvazione il curriculum vitae del sostituto. 21. In caso di grave inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, nei modi precisati al successivo articolo 18.paragrafo 5.2.2..

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