Persone e rischi assicurati. Ai sensi del presente contratto nella sezione "tutela legale" sono considerati "Assicurati": - la Persona Giuridica Contraente, nelle persone dei Legali Rappresentanti; - i conducenti autorizzati dei veicoli di proprietà della Persona Giuridica Contraente; - i terzi trasportati sui veicoli assicurati. In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del conducente autorizzato. Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. 1 operano per fatti inerenti alla circolazione stradale e limitatamente alle seguenti fattispecie: 1. l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi; 2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale; 3. il ricorso contro il provvedimento di ritiro della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale; 4. il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale; 5. l'anticipo da parte della Società, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a € 10.000,00 della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero. L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Compagnia entro 60 (sessanta) giorni dalla data di erogazione. 6. l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatesi all'estero.
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Samples: Assicurazione Tutela Legale, Assicurazione
Persone e rischi assicurati. Ai sensi del presente contratto nella sezione "tutela legale" sono considerati "Assicurati"“assicurati”: - la Persona Giuridica Contraentei Capitani associati al Collegio aventi titolo professionale in base al quale sono imbarcati su navi quali Comandanti, nelle persone dei Legali Rappresentanti; - i conducenti autorizzati dei veicoli Direttori di proprietà macchina, Ufficiali di coperta e di macchina, o di Rimorchio della Persona Giuridica Contraente; - i terzi trasportati sui veicoli assicuratinavigazione interna. In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del conducente autorizzato. Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. 1 operano per fatti inerenti alla circolazione stradale e limitatamente alle seguenti fattispecieL’assicurazione vale per:
1. l'azione l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradalecolposi;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’assicurato di denunciare il ricorso contro sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di ritiro della patente estinzione del reato per eventi derivanti dalla circolazione stradalequalsiasi causa;
4. il ricorso contro avverso il provvedimento di sequestro ritiro o sospensione del veicolo a motore titolo professionale adottato in seguito ad incidente stradale;
5. l'anticipo da parte della Società, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a € 10.000,00 della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero. L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Compagnia entro 60 (sessanta) giorni dalla data di erogazione.
6. l'assistenza conseguenza diretta ed esclusiva di un interprete in sede di interrogatoriosinistro marittimo, in caso di arrestofluviale, detenzione e o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatesi all'esterolacustre, portuale.
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Samples: Insurance Contract
Persone e rischi assicurati. ✓ Famiglia Ai sensi del presente contratto nella contratto, per la sezione "tutela legale" Famiglia, sono considerati "Assicurati"“assicurati”: - la Persona Giuridica Contraentei Vigili del Fuoco indicati in polizza e i componenti del nucleo familiare come risulta da idonea certificazione dello stato di famiglia, nelle persone dei Legali Rappresentanti; - nonché i conducenti autorizzati dei veicoli di proprietà della Persona Giuridica Contraente; - i terzi trasportati sui veicoli assicurati. In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del conducente autorizzatocollaboratori domestici regolarmente assunti in relazione all’attività svolta per conto dell’assicurato. Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Artart. 1 operano limitatamente alle fattispecie di seguito indicate, per fatti inerenti alla circolazione stradale e limitatamente alle seguenti fattispecievita privata o, con riferimento alla garanzia di cui al successivo punto 5), all’attività di lavoratori dipendenti delle persone assicurate, con esclusione dell’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione:
1. l'azione l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
2. l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali gli assicurati siano rimasti coinvolti come pedoni o come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o alla guida di veicoli a motore durante lo svolgimento dell’attività professionale;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
3. il ricorso contro il provvedimento di ritiro della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradalecolposi;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Xxxxx restando l’obbligo per l’assicurato di denunciare il ricorso contro sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di sequestro estinzione del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradalereato per qualsiasi causa;
5. l'anticipo le controversie di lavoro subordinato che oppongano le persone assicurate al proprio datore di lavoro, nonché le controversie di lavoro con i collaboratori domestici regolarmente assunti;
6. le vertenze con enti o istituti di assicurazioni previdenziali e sociali;
7. le controversie originate da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali ad uso abitativo espressamente identificati in polizza ed utilizzati esclusivamente dagli assicurati (max 3);
8. le controversie originate da contratti stipulati dall’assicurato;
9. la difesa dell’assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l esaurimento di quanto dovuto per spese di resisten a e di soccomben a ai sensi dell art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l’assicurato nella costituzione in giudizio, la Società garantisce l’assistenza stragiudiziale finalizzata all’attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell’Impresa Assicuratrice. Per queste ultime spese, l’assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costitu ione in giudi io non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto). Nel caso in cui la polizza di RC in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L’assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di RC in primo rischio. ✓ Dipendenti – Dirigenti - Funzionari Ai sensi del presente contratto sono considerati “assicurati”: - i Vigili del Fuoco indicati in polizza, nell’esercizio delle funzioni e nello svolgimento delle mansioni loro attribuite. L’assicurazione vale per:
10. l’azione in sede civile (o la costituzione di parte della Societàcivile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
11. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
12. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, fino ad compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. Xxxxx restando l’obbligo per l’assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un importo massimo equivalente in valuta locale a € 10.000,00 della cauzione penale provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di arrestoestinzione del reato per qualsiasi causa;
13. procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, minaccia contabile e giudizio di arresto o conto. La copertura è operante nei procedimenti che si concludono con sentenza che accerti l’assenza di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero. L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipatadell’Assicurato, da rimborsarsi alla Compagnia entro 60 (sessanta) giorni dalla data di erogazione.
6. l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorioo, in caso contrario, la ascriva a sua responsabilità colposa, o, ancora, con archiviazione per mancanza di arrestodanno; tale garanzia opera anche nella fase preliminare del processo anche prima dell’emissione dell’atto di citazione in giudizio, detenzione compreso l’invito a dedurre e o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatesi all'esterol’audizione personale, nonché il procedimento cautelare di sequestro; ✓ Special Protection Per la sezione Special Protection sono considerati “assicurati”: - i preposti alle attività di cui al D. Lgs. 81/08 nell’esercizio delle funzioni riferite all’attuazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro contenute nel decreto citato e nella normativa pregressa; - il/i Responsabile/i delle attività di cui al D. Lgs. 152/06 e alla normativa pregressa in materia di Tutela dell’Ambiente; - il Titolare, i Responsabili del trattamento dei dati personali e gli Incaricati, nell’esercizio delle funzioni previste dal D. Lgs. 196/03 e dalla normativa pregressa in materia di tutela dei dati personali.
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Persone e rischi assicurati. Ai sensi L’Assicurazione viene prestata nell’ambito della vita privata e vale per il Contraente e per i componenti del presente contratto nella sezione "tutela legale" sono considerati "Assicurati": - la Persona Giuridica suo nucleo familiare, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico. L’assicurazione è inoltre estesa a favore dei collaboratori domestici, regolarmente assunti, in relazione all’attività svolta per conto dell’Assicurato. L’assicurazione è prestata, inoltre, per le controversie derivanti dall’uso di veicoli a motore (autovetture ad uso privato, motocicli, ciclomotori, autocarri ad uso privato, caravans, campers, roulottes, carrelli) di proprietà dei componenti del nucleo familiare del Contraente, nelle persone compreso il traino di roulottes o carrelli e vale per i proprietari dei Legali Rappresentanti; - mezzi assicurati, per i conducenti autorizzati dei veicoli di proprietà della Persona Giuridica Contraente; - autorizzati, nonché per i terzi trasportati sui veicoli assicuratitrasportati. In caso di controversie fra tra più persone assicurate con la presente polizza, l'assicurazione stessa polizza la garanzia si intende prestata solo a favore del conducente autorizzatoContraente. Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. 1 operano per fatti inerenti alla circolazione stradale e limitatamente alle seguenti fattispecie:
1. l'azione L’Impresa assicura le spese di cui all’art.41 comprendendo in garanzia: - l’azione in sede civile (o la l’eventuale costituzione di parte civile in sede penalenell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone o ed a cose subiti per fatto illecito di terzi;
2. ; - l’azione, in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come conducenti o passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta colposi; - le controversie di un incidente stradale;
3. lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro, nonché le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti; - le vertenze con Enti o Istituti di Assicurazioni previdenziali e sociali; - le controversie derivanti da contratti conclusi dalle persone assicurate , purché il valore in lite non sia superiore a € 15.000,00; - le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali ove l’Assicurato dimora abitualmente o saltuariamente; - il ricorso contro il provvedimento di ritiro della patente per di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale;
4. ; - il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
5. l'anticipo da parte della Società, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a € 10.000,00 della cauzione penale in caso - dopo le ore 24 del giorno di arresto, minaccia decorrenza dell'assicurazione per i casi di arresto responsabilità extracontrattuale e/o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero. L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Compagnia entro 60 (sessanta) i procedimenti penali; - trascorsi 90 giorni dalla data decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi. In entrambi i casi la garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di erogazionevalidità dell'assicurazione. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento in cui e stato posto in essere il primo atto di violazione della norma e dell'inadempimento.
6. l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatesi all'estero.
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Samples: Assicurazione Contro I Danni