Piani di Accumulo (PAC) Clausole campione

Piani di Accumulo (PAC). La sottoscrizione delle azioni può avvenire anche attraverso Piani di Accumulo (PAC) la cui durata può essere di 3, 5 e 10 anni. I versamenti periodici sono mensili. Il primo versamento deve essere minimo di Euro 5.000 per le classi di azioni P e Euro 1.000 per le classi D e potrà essere regolato tramite uno qualsiasi dei mezzi di pagamento indicati nel Modulo di Sottoscrizione, mentre i versamenti successivi potranno avvenire tramite bonifico bancario permanente o SDD. Sulla base delle istruzioni impartite al soggetto collocatore di riferimento il sottoscrittore può: (i) effettuare versamenti anticipati purché siano multipli interi del versamento periodico. Tali versamenti, comportano la riduzione proporzionale della durata del PAC; (ii) chiedere la conversione delle azioni già sottoscritte in quelle di un diverso comparto e/o indicare, per le rate ancora mancanti, un diverso comparto rispetto a quello originariamente scelto. Fermo restando quanto sopra previsto, per modificare le altre caratteristiche del PAC sottoscritto è necessario chiudere il PAC in essere ed aprirne uno nuovo. È possibile altresì effettuare rimborsi totali o parziali mantenendo il PAC attivo oppure non completare il PAC o sospendere i versamenti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. Il mancato completamento del piano determina una maggiore incidenza percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente previste. Il PAC potrà essere sospeso nel caso in cui il pagamento del versamento periodico risulti respinto per tre volte consecutive; successivamente potrà essere riattivato in qualsiasi momento senza addebito di alcuna spesa.
Piani di Accumulo (PAC). Alcuni Soggetti Incaricati del Collocamento consentono di sottoscrivere le Azioni attraverso PAC la cui durata è pari a 5, 10, 15, 20 o 25 anni, effettuando i versamenti con periodicità mensile, bimestrale e trimestrale. L’importo minimo della rata unitaria è di 100 euro, che è pos- sibile incrementare di 25 euro e suoi multipli. Al momento del- la sottoscrizione iniziale si dovrà investire nel PAC un importo equivalente ad almeno 12 rate unitarie dell’importo prescelto. L’ammontare complessivo delle rate previste rappresenta il Valore Nominale del PAC. È consentito effettuare versamenti anticipati rispetto a quelli previsti dal PAC, purché ogni versamento aggiuntivo sia pari al versamento unitario inizialmente prescelto o a suoi multipli interi. Il numero di versamenti unitari complessivamente ef- fettuato non può comunque superare il numero totale di ver- samenti prescelto ed indicato all’atto di adesione al PAC nel modulo di sottoscrizione. È altresì possibile sospendere il pagamento delle rate o inter- rompere il PAC senza che ciò comporti oneri aggiuntivi. La commissione di sottoscrizione indicata nel prospetto è determinata in base al Valore Nominale di ciascun PAC. Le commissioni di sottoscrizione sono prelevate: I versamenti successivi al primo potranno essere effettuati: – mediante SDD o bonifico permanente per i piani di accumulo (PAC) sottoscritti tramite State Street Bank International GmbH - Succursale Italia: in caso di pagamento tramite SDD la valuta di addebito prevista per la rata è il giorno 5,15 o 25 di ogni mese (ovvero il primo giorno lavorativo banca- rio successivo), come indicato dal sottoscrittore nel modulo SDD; in caso di pagamento tramite bonifico permanente la prima rata e tutte le rate successive verranno investite con le stesse modalità previste per le sottoscrizioni in unica so- luzione; – mediante SDD o bonifico permanente per i piani di accu- mulo (PAC) sottoscritti tramite BNP PARIBAS Securities Services: la valuta di addebito prevista per la rata è il giorno 7 del mese. L’investimento di ogni rata del PAC avverrà salvo il buon fine della rata SDD corrispondente.
Piani di Accumulo (PAC). Di seguito le caratteristiche dei piani di accumulo (PAC) distinte per singoli Soggetti Incaricati dei Pagamenti: Rata unitaria PAC 100 euro (non sono accettati decimali) 100 euro (non sono accettati decimali) 100 euro che è possibile incrementare di 25 euro e suoi multipli Numero minimo di rate 60 (mensile) - 30 bimestrale) - 20 (trimestrale) – 15 (quadrimestrale) – 10 (semestrale) – 5 (annuale) (1) 72 (mensile) - 36 (bimestrale) - 24 (trimestrale) - 18 (quadrimestrale) - 12 (semestrale) - 6 (annuale) (2) 72 (mensile) - 42 (bimestrale) - 32 (trimestrale) (2) Frequenza di addebito 01 (mensile) - 02 (bimestrale) - 03 (trimestrale) - 04 (quadrimestrale) - 06 (semestrale) - 12 (annuale) 01 (mensile) - 02 (bimestrale) - 03 (trimestrale) - 04 (quadrimestrale) - 06 (semestrale) - 12 (annuale) 01 (mensile) - 02 (bimestrale) - 03 (trimestrale) Modalità primo versamento assegno o bonifico assegno o bonifico assegno o bonifico Importo iniziale equivalente a almeno 1 rata almeno 1 rata almeno 12 rate Durata - - 5, 10, 15, 20 o 25 anni Modalità versamenti successivi SDD o bonifico permanente SDD o bonifico permanente SDD o bonifico permanente Trasmissione alla SICAV SDD entro e non oltre il tredicesimo giorno lavorativo bancario italiano successivo alla maturazione della valuta dei versamenti. Allfunds Bank, S.A.U. trasmette gli ordini alla Sicav il sesto giorno lavorativo dopo la data valuta (al fine di recepire gli storni lato banca di 5 gg) Revoca SDD prevista dietro richiesta del cliente e automatica dopo 3 insoluti consecutivi (il piano potrà essere riattivato tramite presentazione di un nuovo modulo SDD). Versamenti una tantum previsti, purchè multipli interi di almeno una rata con conseguente ricalcolo del numero di rate e riduzione della durata residua del piano
Piani di Accumulo (PAC). La sottoscrizione di Azioni della Classe A e D di ciascun Comparto della Sicav può avvenire anche mediante adesione ai Piani di Accumulo che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l’investimento. L’adesione al Piano si attua mediante la compilazione del Modulo di Sottoscrizione in cui sono indicati: ■ il valore complessivo dell’investimento (definito anche “valore nominale del piano”); ■ il numero dei versamenti e/o la durata del Piano; ■ l’importo unitario e la cadenza dei versamenti; ■ l’importo corrispondente ad almeno un versamento o multipli del versamento unitario, da corrispondere in sede di sottoscrizione. L’adesione a un Piano di Accumulo per la sottoscrizione di azioni della Sicav potrà avvenire nell’ambito delle condizioni riassunte nella tabella di seguito riportata. IMPORTO MINIMO DA CORRISPONDERE IN SEDE DI SOTTOSCRIZIONE IMPORTO MINIMO UNITARIO DI CIASCUN VERSAMENTO PERIODICITÀ DEI VERSAMENTI 50,00 EURO Uguale o multiplo di 50,00 Euro al lordo degli oneri di sottoscrizione Mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale, annuale Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento, nell’ambito del Piano, versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto. Il Piano di Accumulo si conclude con il raggiungimento del valore complessivo dell’investimento stabilito all’atto della sottoscrizione, indipendentemente dai rimborsi parziali effettuati nel periodo. I versamenti successivi periodici, da effettuarsi con cadenza mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale, a scelta del sottoscrittore, dovranno essere pari all’importo unitario prescelto, ad eccezione dell’ultimo versamento a completamento del valore nominale del piano che potrebbe essere inferiore a tale importo. Il valore nominale del Piano di Accumulo è fisso in quanto non è attualmente prevista la possibilità per il sottoscrittore di variare l’importo complessivo dello stesso. Tuttavia, il sottoscrittore è in facoltà di variare in qualunque momento: ■ numero dei versamenti e/o la durata residua del Piano; ■ importo unitario dei versamenti successivi (uguale o multiplo di 50,00 Euro); ■ cadenza dei versamenti. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di Accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico. La lettera di conferma dell’avvenuto investimento sarà inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza trimestrale solo nei trimestri in cui sono effettuati i versamen...

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  • Destinazione dei proventi: Accumulazione Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote : Il Valore Netto d’Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul: “Financial Times"-sito web della compagnia

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

  • CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 37 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 37

  • Tempi di esecuzione I tempi massimi di esecuzione dei Servizi di pagamento, in conformità al decreto del 29 luglio 2009, applicativo dell’articolo L. 133-13 del Codice monetario e finanziario, sono i seguenti: un’Operazione di pagamento attivata in un Giorno Lavorativo sarà eseguita da Lemonway entro il Xxxxxx Xxxxxxxxxx seguente se realizzata in euro a favore di un istituto di credito situato in uno Stato membro dell’Unione europea; un’Operazione di pagamento attivata in un Giorno Lavorativo sarà eseguita da Lemonway entro la fine del suddetto Xxxxxx Xxxxxxxxxx se realizzata in euro a favore di un altro Conto di pagamento.

  • Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

  • Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

  • SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei “Requisiti di ordine generale” (artt. 80 D.Lgs. 50/2016)”, e “Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016)”, gli operatori economici individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Per la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici si rimanda all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • Effetti dei nuovi stipendi 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

  • SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono ammessi a partecipare alla presente gara: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell’offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;