Sottoscrizione delle azioni Clausole campione

Sottoscrizione delle azioni. (1) Ogni membro deve sottoscrivere le azioni del capitale della Banca, fatto salvo il soddisfacimento delle proprie prescrizioni di legge. Ogni sottoscrizione al capitale autorizzato iniziale riguarda le azioni versate e le azioni non versate nella proporzio- ne di tre (3) a sette (7). Il numero iniziale delle azioni disponibili per la sottoscrizio- ne da parte dei Firmatari del presente Statuto che diventano membri conformemente all’articolo 61 del presente Statuto, è quello indicato nell’allegato X. Xxxxxx mem- bro può avere una sottoscrizione iniziale minore di cento (100) azioni.
Sottoscrizione delle azioni. Ciascun membro fondatore dell’Agenzia sottoscriverà alla pari il numero delle azioni di capitale sociale menzionate accanto al suo nome all’allegato (A) alla pre- sente. Ogni altro membro sottoscriverà il numero di azioni di capitale sociale secon- do le disposizioni e condizioni decise dal Consiglio, ma in nessun caso ad un prezzo di emissione inferiore alla pari. Nessun membro potrà sottoscrivere meno di cin- quanta azioni. Il Consiglio può decidere le norme in base alle quali i membri sotto- scrivono titoli addizionali del capitale sociale autorizzato.
Sottoscrizione delle azioni. 1.1 Informazioni di carattere generale
Sottoscrizione delle azioni. 1 Ciascuno Stato membro sottoscrive inizialmente la propria parte d’azioni al capitale della Banca. La sottoscrizione iniziale di ciascun membro va costituita, in parti uguali, d’azioni da liberare interamente e d’azioni assoggettate a richiamo. Il numero iniziale d’azioni da sottoscrivere da parte d’uno Stato, che divenga membro conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 64 del presente accordo, è quello previsto nell’allegato A, che ne forma parte integrante. Il numero iniziale d’azioni da sottoscrivere, da parte degli altri membri, è determinato dal Consiglio dei governatori.
Sottoscrizione delle azioni. 1. Ogni Membro definito all’articolo 5 a) sottoscrive, secondo quanto indicato nell’allegato A:
Sottoscrizione delle azioni. 1. Ogni membro sottoscrive azioni del capitale azionario della Banca. Ogni sotto- scrizione del capitale originariamente autorizzato comprende in parti uguali, azioni liberate e azioni soggette a richiamo. Il numero iniziale delle azioni da sottoscrivere, da parte delle nazioni che divengono membro giusta l’articolo 64, è stabilito nell’allegato A. Il Consiglio dei Governatori stabilisce il numero delle azioni da sottoscrivere inizialmente dai Paesi che divengono membri conformemente all’arti- colo 3, paragrafo 2; non può tuttavia essere approvata nessuna sottoscrizione che provochi la riduzione del capitale azionario in possesso dei Paesi membri apparte- nenti alla regione a meno del sessanta (60) per cento del capitale azionario comples- sivamente sottoscritto.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).