Common use of Pluralità di Assicurati – Responsabilità civile incrociata Clause in Contracts

Pluralità di Assicurati – Responsabilità civile incrociata. Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto dall’Art. 10 delle Condizioni di Assicurazione. Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi anche in deroga all’Art. 9 comma c) delle Condizioni di Assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, le persone che siano in rapporto di dipendenza con uno degli altri Assicurati, ferme restando comunque le esclusioni di cui all’Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla SEZIONE I – partite 1 e 2, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della SEZIONE II.

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Samples: Polizza All Risks E Responsabilità Civile, www.axa-mps.it

Pluralità di Assicurati – Responsabilità civile incrociata. Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto dall’Artall'Art. 10 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi anche in deroga all’Artall'Art. 9 10 comma c) delle Condizioni Generali di Assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, le persone che siano in rapporto di dipendenza con uno degli altri Assicurati, ferme restando comunque le esclusioni di cui all’Artall'Art. 9 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla SEZIONE Sezione I – partite 1 e - partita l, 2, 4 - non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della SEZIONE Sezione II.

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Samples: leasingsolutions.bnpparibas.it

Pluralità di Assicurati – Responsabilità civile incrociata. Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità assicurata dell'indennità a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché nonchè quanto disposto dall’Art. 10 all'ART.10) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi anche in deroga all’Artall'art. 9 comma c) delle Condizioni Generali di Assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, le persone che siano in rapporto di dipendenza con uno degli altri Assicurati, ferme restando comunque le esclusioni di cui all’Artall'ART. 9 9) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla SEZIONE I – partite I.A - part. 1 e 2, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della SEZIONE II.I.B.

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Samples: www.cariorvieto.it

Pluralità di Assicurati – Responsabilità civile incrociata. Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza Polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini finì della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazioneAssicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza Polizza nonché quanto disposto dall’Artall’art. 10 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi anche in deroga all’Artall’art. 9 8, comma c) delle Condizioni Generali di Assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, le persone che siano in rapporto di dipendenza con uno degli gli altri AssicuratiAssicurati e i loro dipendenti, ferme restando comunque le esclusioni di cui all’Artall’art. 9 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla SEZIONE I – partite 1 Partite 1, 2 e 2, 4 - non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della SEZIONE II.

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Samples: catalogo.gruppofondiariasai.it