Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi: Danni alle cose, Responsabilità Civile verso terzi.
C.A.R./E.A.R. Assicurazione “All Risks“ Opere e Lavori Privati
Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi: Danni alle cose, Responsabilità Civile verso terzi.
Glossario e
Condizioni di Assicurazione
Glossario e
Condizioni di Assicurazione
C.A.R./E.A.R. Assicurazione “All Risks“ Opere e Lavori Privati
I n d i c e
Glossario pag. 1 di 1
Condizioni di Assicurazione pag. 1 di 15
Condizioni Generali pag. 1 di 15
Sezione I - Danni alle cose pag. 1 di 15
Sezione II - Responsabilità civile verso terzi pag. 2 di 15
Condizioni valide per entrambe le sezioni pag. 3 di 15 Estensioni di garanzia (sempre operanti) pag. 5 di 15 Sezione I - Danni alle cose pag. 5 di 15
Sezione II - Responsabilità civile verso terzi pag. 6 di 15 Estensioni di garanzia (operanti solo se espressamente richiamate in Polizza) pag. 6 di 15 Sezione I - Danni alle cose pag. 6 di 15
Delimitazioni di garanzia (sempre operanti) pag. 10 di 15
Appendice integrativa pag. 12 di 15
Condizioni Generali pag. 12 di 15
Sezione I - Danni alle cose pag. 12 di 15
Condizioni valide per entrambe le sezioni pag. 12 di 15 Estensioni di garanzia (sempre operanti) pag. 13 di 15 Sezione I - Danni alle cose pag. 13 di 15
Estensioni di garanzia (operanti solo se espressamente richiamate in Polizza) pag. 13 di 15
Sezione I - Danni alle cose pag. 13 di 15
Delimitazioni di garanzia (sempre operanti) pag. 14 di 15
Altri obblighi (sempre operanti) pag. 15 di 15
P.0540.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 1
In caso di Sinistro pag. 15 di 15
Glossario
Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Appaltatore - L’esecutore dei lavori oggetto dell’Assicurazione.
Assicurazione - Il contratto di Assicurazione.
Cantiere - L’unità produttiva organizzata da uno o più appaltatori appositamente per l’esecuzione di un’opera pres- so un sito consegnato da un committente.
Certificato di Collaudo - Il documento attestante l’avvenuto Collaudo finale ovvero il certificato attestante tutti gli atti, le procedure e le prove necessarie a determinare l’utilizzo e l’agi- bilità dell’immobile secondo la sua destinazione d’uso, da effet- tuarsi entro i termini e nei modi previsti dalle norme di legge.
Certificato di collaudo statico - Il documento attestante l’avvenuto collaudo ai sensi della Legge 1086/1971.
Committente - La o le persone fisiche e giuridiche che com- missionano l’esecuzione delle Opere assicurate.
Compagnia - La Società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Contraente - Il soggetto che stipula l’Assicurazione nell’inte- resse proprio e/o di altre persone.
Contratto - Il contratto d’appalto stipulato tra il Committente e l’Appaltatore.
Deducibili - Vedi le definizioni di Franchigia e Scoperto
Ente - Ogni macchinario, baraccamenti o attrezzature di Cantiere descritto nell’apposito elenco debitamente compi- lato come previsto nell’Estensione di garanzia E di Polizza.
Forza maggiore - Gli eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvio- ni, inondazioni, tempeste e quant’altro di simile.
Franchigia - L’importo prestabilito che, in caso di Xxxxxxxx, viene detratto dall’Indennizzo/Risarcimento determinato a termini di polizza e che rimane a carico dell’Assicurato.
Indennizzo - La somma dovuta dalla Compagnia, in caso di Sinistro, nei limiti stabiliti dalla Polizza.
Intermediario Assicurativo - La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall’art. 109 del D.Lgs. 7 settem- bre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Luogo di esecuzione delle Opere - Il Cantiere/area circo- scritta da apposita recinzione e/o interdetta al libero ingres- so, indicata in Polizza, nel quale l’esecutore dei lavori realizza le Opere assicurate.
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Massimale - La somma massima indennizzabile/risarcibile dalla Compagnia per ogni Sinistro. Quando è specificato in Polizza che il massimale è prestato per un Periodo di Assicurazione, esso rappresenta l’obbligazione massima a cui la Compagnia è tenuta per tutti i Sinistri verificatisi durante lo stesso Periodo di Assicurazione.
Opere - Le Opere da costruire o costruite oggetto dell’appal- to e descritte in Polizza.
Opere e/o Impianti Preesistenti - Opere, impianti e cose che per volume, peso e/o destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel Luogo di esecuzione delle Opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali e nei quali si eseguono i lavori assicurati.
Polizza - Il documento che prova l’Assicurazione.
Periodo di Assicurazione - Il periodo di validità dell’Assicurazione.
Periodo di costruzione - Dalle ore 24:00 del giorno stabilito dal Contratto d’appalto, e comunque non prima del momen- to in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul Cantiere alle ore 24:00 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
a) rilascio del Certificato di collaudo;
b) consegna anche provvisoria delle Opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
c) uso anche parziale o temporaneo delle Opere secondo destinazione.
Periodo di manutenzione - Il periodo di copertura alle con- dizioni riportate alla Estensione di Garanzia 3. Manutenzione Estesa (Sezione Danni alle cose).
Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l’Assicurazione.
Reclamante - Un soggetto che sia titolato a far valere il dirit- to alla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di assi- curazione, ad esempio il Contraente, l’Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.
Reclamo - Una dichiarazione di insoddisfazione nei con- fronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Risarcimento - La somma dovuta dalla Compagnia, in caso di Sinistro, per i danni causati a terzi dall’Assicurato, nei limiti stabiliti dalla Polizza.
Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Scheda tecnica - La scheda annessa alla copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilo- gativi, le Somme assicurate, i Massimali, i Premi, gli Scoperti, le Franchigie, i limiti di Indennizzo e di Risarcimento nonché le Estensioni di garanzia richiamate e rese operanti.
Scoperto - La parte di danno indennizzabile o risarcibile ai sensi di Polizza espressa in misura percentuale che rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è presta- ta l’Assicurazione.
Somma Assicurata - L’importo massimo della copertura assi- curativa.
Territorio Italiano - Il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Data ultimo aggiornamento: 01 Gennaio 2019
Condizioni di Assicurazione
Condizioni Generali
Sezione I - Danni alle cose
Articolo 1
Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si obbliga ad indennizzare l’Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in Polizza per l’esecuzione delle Opere durante il periodo coperto dall’Assicurazione, da qua- lunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.
L’obbligo della Compagnia consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l’importo delle Franchigie o Scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari, stimati al momento del Sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.
Articolo 2
Definizione di Sinistro
Agli effetti della limitazione delle Somme Assicurate e dell’applicazione delle Franchigie o Scoperti e relativi minimi convenuti per ogni Sinistro, per Sinistro s’intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.
Articolo 3
Delimitazione dell’Assicurazione
La Compagnia non è obbligata ad indennizzare:
a) i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal Contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d’arte;
c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
e) le perdite o i danni a schedari, disegni (sia in formato elettronico che cartaceo), materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;
f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
g) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
h) le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;
i) i danni causati da dolo o colpa grave dell’Assicurato.
La Compagnia, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in Polizza delle relative Condizioni Particolari:
j) i danni causati da errori di progettazione o di calcolo;
k) i danni alle Opere e/o Impianti Preesistenti;
l) i costi di demolizione o di sgombero;
m) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;
n) i danni verificatisi durante il Periodo di Manutenzione;
o) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di Cantiere;
p) i danni causati da Forza Maggiore;
q) i danni causati da atti vandalici o dolosi, furto e rapina.
Articolo 4
Somma Assicurata – Modalità di aggiornamento della Somma Assicurata – Regolazione del Premio
La Somma Assicurata alla partita 1 di Polizza deve corrispon- dere all’inizio dei lavori a tutti i costi di:
- lavori a corpo;
- lavori a misura;
- prestazioni a consuntivo;
- lavori in economia;
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l’appalto ogget- to dell’Assicurazione.
Pertanto la Somma Assicurata iniziale deve essere pari:
a) in caso di esistenza di Contratto di appalto, al prezzo con- trattuale delle Opere più il prezzo dei materiali o impianti forniti dal Committente, aggiornati al momento della decorrenza della garanzia assicurativa;
b) in caso di assenza di Contratto di appalto, all’importo pari al prezzo stimato che l’opera avrà al termine dei lavori.
Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la Somma Assicurata inserendo:
a) in caso di esistenza di Contratto di appalto, gli importi pagati all’Appaltatore per revisione dei prezzi contrat- tuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o com- pensi per variazioni del progetto originario;
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b) in caso di assenza di Contratto di appalto, ogni variazio- ne dei costi dei materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l’opera assicurata.
Gli eventuali aggiornamenti della Somma Assicurata devo- no essere comunicati alla Compagnia entro i 90 giorni suc- cessivi ad ogni 365 giorni a partire dalla data di decorrenza della Polizza ed entro 90 giorni dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il Premio applicando agli stessi il tasso di Polizza più gli eventuali maggiori tassi
stabiliti in caso di aggravamento di Rischio o di proroghe di copertura. La Compagnia emetterà i relativi atti di varia- zione per la regolazione del Premio che dovranno essere perfezionati dal Contraente entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del Premio alla Compagnia.
Articolo 5
Interventi provvisori e modifiche
I costi di interventi provvisori a seguito di Sinistro indenniz- zabile sono a carico della Compagnia solo nel caso costitui- scano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del Sinistro.
Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, comprese le spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili.
Sezione II - Responsabilità civile verso terzi
Articolo 6
Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei Massimali convenuti per la sezione II, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e – ferma la detrazione della Franchigia convenuta in Polizza – per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle Opere, che abbia avuto origine nel Luogo di Esecuzione delle Opere indicato in Polizza e verificatosi nel corso della durata dell’Assicurazione.
Articolo 7
Definizione di Sinistro
Agli effetti della limitazione di Massimale e dell’applicazione della Franchigia convenuta per ogni Sinistro, per Xxxxxxxx s’intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indiretta- mente riconducibili ad una stessa causa prima.
Articolo 8
Delimitazione dell’Assicurazione
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
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b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am- ministratore e le persone che si trovino con loro nei rap- porti previsti dal precedente comma a);
c) persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di sevizio;
d) i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza
della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’Assicurazione.
L’Assicurazione non comprende:
e) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di Cantiere e quelli a cose o animali che l’Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra Ditta che partecipi ai lavo- ri o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destina- zione, nonché in ogni caso i danni alle Opere e/o Impianti Preesistenti;
f) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezio- ne per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle Opere sul Luogo di Esecuzione delle Opere stesse, purché in detto luogo l’uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e suc- cessive modifiche e integrazioni;
g) i danni causati da natanti o aeromobili;
h) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazio- ne, requisizione od occupazione disposte per l’esecuzio- ne dei lavori;
i) i danni derivati dalla costruzione di Opere in violazione di diritti altrui;
j) i danni derivati da polvere;
k) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualun- que sia la causa che li ha originati, nonché da interru- zione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d’acqua, alterazioni delle caratteristiche od impo- verimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
l) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configuri- no altresì quali responsabilità extracontrattuali;
m) i danni da furto;
n) i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
o) i danni a cose dovuti a vibrazioni;
p) i danni derivanti da amianto.
Solo mediante espresso richiamo in Polizza delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:
q) pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata;
r) i danni dovuti a rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;
s) i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterra- nee.
Articolo 9
Gestione delle controversie – Spese legali
La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, desi- gnando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resiste- re all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite tra Compagnia ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Le spese del processo penale sono sopportate dalla Compagnia fintantoché non vengono a cessare gli inte- ressi di quest’ultima durante lo svolgimento di tale pro- cesso, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.
La Compagnia non riconosce spese da essa non autorizzate. La Compagnia non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
Condizioni valide per entrambe le sezioni
Articolo 10
Delimitazione causale dei Rischi
La Compagnia non è obbligata a risarcire i danni verifica- tisi in occasione di:
a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurre- zione, invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneg- giamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di Cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, prove- nienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
Articolo 11
Delimitazione temporale dei Rischi
La Compagnia non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall’Assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzi- detti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall’Assicurazione.
Articolo 12
Periodo di copertura
L’Assicurazione decorre dalla data fissata in Polizza e, comunque, non prima delle ore 24:00 del giorno di paga- mento del Premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicu- rate sul Cantiere.
L’Assicurazione cessa alle ore 24:00 del giorno stabilito in Polizza; in caso di esistenza di Contratto d’appalto
l’Assicurazione termina alle ore 24:00 del giorno stabilito nel Contratto d’appalto stesso per l’esecuzione delle Opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in Polizza.
In ogni caso l’Assicurazione cessa alle ore 24:00 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
a) rilascio del Certificato di Xxxxxxxx;
b) consegna anche provvisoria delle Opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
c) uso anche parziale o temporaneo delle Opere secondo destinazione.
Qualora soltanto parti delle Opere vengano prese in conse- gna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.
Qualora la costruzione delle Opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Compagnia, che ha la facoltà di accettare, il prolungamen- to della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.
Il Premio di Polizza e di eventuali proroghe rimane comun- que acquisito dalla Compagnia indipendentemente dal fatto che l’Assicurazione cessi prima della data prevista in Polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze prece- dentemente indicate.
Articolo 13
Assicurazione parziale – Regola proporzionale
Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamen- ti della Somma Assicurata e per la regolazione del Premio come previsto dall’art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, se al momento del Sinistro la Somma Assicurata copre solo parte dell’importo che doveva essere assicurato, la Compagnia indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.
Articolo 14 Variazione di Rischio
Se durante l’esecuzione dell’opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipa- tamente per iscritto alla Compagnia che si riserva di render noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.
Articolo 15
Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione
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In caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione della stessa di durata superiore a 15 giorni consecutivi il Contratto assicurativo perde di efficacia auto- maticamente al momento della cessazione o decorso il pre- detto periodo di interruzione o sospensione, fermo restan- do il diritto della Compagnia ai premi dovuti; resta fermo l’obbligo del Contraente a darne immediatamente comuni- cazione alla Compagnia, pena la decadenza del diritto all’Indennizzo/Risarcimento.
In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi la Compagnia si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.
Qualunque sia la durata dell’interruzione o sospensione, l’Assicurato, pena la decadenza del diritto all’Indennizzo/ Risarcimento, si impegna a garantire (a proprie spese) la vigilanza del Cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.
Articolo 16
Ispezione delle cose assicurate
I rappresentanti della Compagnia hanno libero accesso sul Luogo di Esecuzione delle Opere in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al Rischio.
Articolo 17
Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del Rischio
La Compagnia presta il suo consenso all’Assicurazione e ne conviene il Premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l’obbligo di comunicare per iscritto, tanto alla conclusione del Contratto quanto in ogni succes- sivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che pos- sono influire sul Rischio.
Articolo 18
Denuncia dei Sinistri – Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato, venuto a conoscenza di un Sinistro, deve:
a) darne immediata notizia tramite lettera raccomandata, eventualmente anticipabile mezzo fax, alla Compagnia;
b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, un dettagliato rapporto scritto;
c) limitare, per quanto possibile, l’entità del danno;
d) fornire alla Compagnia ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono esser- gli richiesti;
e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.
Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l’avviso prescritto al comma a) ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Compagnia soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’at- tività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro otto giorni dall’avviso, l’Assicurato, fermo restando quanto stabilito all’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di Sinistro presumibilmente doloso, l’Assicurato è tenuto ad informare immediatamen- te anche l’Autorità di Polizia.
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L’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini e degli obblighi di Polizza.
Articolo 19
Arbitrato in caso di controversia
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno,
con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa.
I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pro- nunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.
Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovve- ro se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Compagnia.
Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.
Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrat- tuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteg- gio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.
Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece.
Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferi- sce alla Compagnia la facoltà di liquidare detta spesa e di pre- levare la di lui quota dalle indennità spettanti all’Assicurato.
Articolo 20
Pagamento dell’Indennizzo/Risarcimento
Il pagamento dell’Indennizzo/Risarcimento è eseguito dalla Compagnia presso la propria Direzione o la sede dell’agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 30 giorni dalla data del- l’accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Compagnia delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del Sinistro e siano stati consegnati alla Compagnia tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.
Articolo 21
Diminuzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro
L’importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di Indennizzo o Risarcimento dovuti dalla Compagnia per tutti i Sinistri che possano verificarsi durante la validità della Polizza.
In caso di Sinistro le Somme Assicurate con le singole par- tite di Polizza, i Massimali ed i limiti di Indennizzo, s’in- tendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell’Assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del Premio.
Il Contraente può richiedere il reintegro delle Somme Assicurate, dei Massimali e dei limiti di Indennizzo; è facoltà della Compagnia concedere tale reintegro a condi- zioni da definirsi di volta in volta.
I disposti del presente articolo non s’intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.
Articolo 22
Danni – Facoltà di recesso
Avvenuto il Sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l’importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l’indennità è stata pagata od il Sinistro è stato altrimenti definito, la Compagnia può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo Contratto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente il rateo di Premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell’efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
Articolo 23 Onere della prova
In tutti i casi in cui la Compagnia rileva la non indennizza- bilità o l’irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei Rischi assicurati, l’onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di Polizza è a carico dell’Assicurato che intenda far valere un diritto all’Indennizzo o al Risarcimento.
Articolo 24
Limitazione dell’Assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni
Se al tempo del Sinistro esistono altre assicurazioni stipu- late dall’Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi Xxxxxx, la presente Polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.
Articolo 25
Titolarità dei diritti sorgenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati sia dal Contraente che dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Articolo 26 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 27
Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato e/o il Contraente è tenuto, salvo quanto previsto dall’art. 18, comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, deb-
xxxx farsi, per essere valide, con lettera raccomandata A/R o telefax, alla Direzione della Compagnia, ovvero alla agenzia alla quale è assegnata la Polizza.
Articolo 28
Foro competente
Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpre- tazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro di Milano. Qualora il Contraente e/o l’Assicurato sia qualifi- cabile come “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Polizza sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Articolo 29 Legge applicabile
Al presente Contratto si applica la legge italiana.
Estensioni di garanzia
(sempre operanti)
Sezione I - Danni alle cose
1.
Opere e/o Impianti Preesistenti
Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell’importo assicurato alla partita 2 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i danni materiali e diretti alle Opere e/o Impianti Preesistenti alla decorrenza della Polizza, presenti nel Luogo di Esecuzione delle Opere, anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle Opere assicurate con la presente Polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell’Assicurazione.
Non si considerano Opere e/o Impianti Preesistenti le cose assicurabili alle partite 1 e 4, o comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di Cantiere impiegati per l’esecuzione dei lavori.
Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto e relativo minimo pari a quello per eventi naturali e di Forza Maggiore riportato in Polizza.
2.
P.0540.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 7
Costi di demolizione e sgombero
Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell’im- porto assicurato alla partita 3 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
Le spese di smaltimento degli eventuali residui rientranti nella categoria “Rifiuti pericolosi” come previsto dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. e quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. n. 230 del 17 marzo 1995 e s.m.i., sono indennizzabili nell’ambito dell’importo sopra definito sino alla concorrenza massima pari al 10% dell’importo stesso.
3.
Manutenzione estesa
Nel Periodo di Manutenzione sono indennizzabili esclusiva- mente i danni alle cose assicurate in partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla sezione II, dovuti a causa risalente al Periodo di Costruzione, oppure a fatto dell’Assicurato nel- l’esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di Polizza, non- ché le Franchigie o Scoperti e relativi minimi convenuti per il Periodo di Costruzione e riportati in Polizza.
Durante il suddetto periodo la Compagnia non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.
Sezione II - Responsabilità civile verso terzi
4.
Pluralità di assicurati – Responsabilità civile incrociata
Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in Polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata Assicurazione, fermo restando che la somma a carico della Compagnia non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei Massimali stabiliti in Polizza nonché quanto disposto all’art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi in deroga all’art. 8, lettera c) delle Condizioni Generali di Assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e i loro dipendenti, ferme restando comunque le esclusioni come previsto dall’art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
In ogni caso la Compagnia non risarcirà l’Assicurato, per quanto riguarda la presente clausola, nei seguenti casi:
- perdite o danni a cose assicurate o assicurabili sotto la sezione I della Polizza, anche se a causa di una Franchigia o limite non si faccia luogo ad alcun Risarcimento/ Indennizzo;
- lesioni mortali e non mortali o malattie di impiegati e lavoratori che sono assicurati o avrebbero potuto esserlo con un’Assicurazione R.C.O.
5.
P.0540.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 8
Rimozione, franamento o cedimento di terreno
Sono risarcibili, nell’ambito dei Massimali convenuti in Polizza alla sezione II, i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere.
Per tale estensione di garanzia vale il limite massimo di Risarcimento di 150.000,00 euro, per ogni Sinistro e per l’intero Periodo di Costruzione.
Il pagamento del Risarcimento è effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 10% e relativo minimo pari alla Franchigia per danni a cose di terzi riportato in Polizza.
6.
Cavi o condutture sotterranee
Sono risarcibili, nell’ambito dei Massimali convenuti in Polizza alla sezione II, i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell’inizio dei lavori, l’Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l’esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.
Per tale estensione di garanzia vale il limite massimo di Risarcimento di 100.000,00 euro, per ogni Sinistro e per l’intero Periodo di Costruzione.
Il pagamento del Risarcimento è effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 10% e relativo minimo pari alla Franchigia per danni a cose di terzi riportato in Polizza.
Estensioni di garanzia
(operanti solo se espressamente richiamate in Polizza e a condizione che l’Assicurato abbia pagato il relativo Premio)
Sezione I - Danni alle cose
A.
Danni causati da errori di progettazione o di calcolo
A parziale deroga dell’art. 3 lettera j) delle Condizioni Generali di Assicurazione sono indennizzabili i danni mate- riali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progetta- zione o di calcolo e manifestatisi durante il Periodo di Costruzione delle Opere.
Sono esclusi i danni alla parte dell’opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l’eliminazione degli stessi alla parte dell’opera già eseguita, anche se non dan- neggiata.
È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell’opera ancora da realizzare.
Per tale estensione di garanzia vale il limite massimo di Indennizzo pari al 30% della Somma Assicurata alla partita 1 con il massimo di 500.000,00 euro, per ogni Sinistro e per l’intero Periodo di Costruzione.
Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 10%, con il minimo pari alla Franchigia relativa ad eventi naturali e di Forza Maggiore riportata in Polizza.
B.
Forza Maggiore
A parziale deroga dell’art. 3 lettera p) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi naturali di Forza Maggiore.
Per tale estensione di garanzia vale il limite massimo di Indennizzo pari al 30% della Somma Assicurata alla partita 1 con il massimo di 1.000.000,00 euro, per ogni Sinistro e per l’intero Periodo di Costruzione.
Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 10%, con il minimo pari alla Franchigia relativa ad eventi naturali e di Forza Maggiore riportata in Polizza.
C.
Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi, furto e rapina
Relativamente alla sola sezione I, a deroga dell’art. 3 lettera
q) e a parziale deroga dell’art. 10, lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, fermo restando le esclusioni dell’art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di scio- pero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi, furto e rapina.
Nel caso di garanzia prestata anche per l‘estensione di garanzia E “ Macchinario, baraccamenti od attrezzature di Cantiere “ restano comunque ferme le esclusioni del punto 2), riportate nell’estensione di garanzia E. “Macchinario, baraccamenti od attrezzature di Cantiere”.
Relativamente ai danni causati in conseguenza di sciopero, sommossa e tumulto popolare resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 10%, con il minimo pari alla Franchigia relativa ad eventi naturali e di Forza Maggiore riportata in Polizza e che la Compagnia non indennizza, in nessun caso, per singolo Sinistro, somma superiore al 50% della Somma Assicurata alla partita 1 con il massimo di 1.000.000,00 euro, per ogni Sinistro e per l’intero Periodo di Costruzione.
Relativamente ai danni causati in conseguenza di furto e rapina resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 20%, con il minimo pari alla Franchigia dovuta ad ogni altra causa riportata in Polizza e che la Compagnia non indennizza, in nessun caso, per singolo Sinistro, somma superiore ad 100.000,00 euro, per ogni Sinistro e per l’in- tero Periodo di Costruzione.
D.
Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità
A parziale deroga dell’art. 3 lettera m) delle Condizioni
Generali di Assicurazione sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali mag- giori costi siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un Sinistro indennizzabile a termini della sezione I e fino all’importo massimo del 10% del danno indennizzabi- le, con il massimo di 25.000,00 euro, per ogni Sinistro e per l’intero Periodo di Costruzione.
E.
Macchinario, baraccamenti od attrezzature di Cantiere
Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell’im- porto assicurato alla partita 4, i danni materiali e diretti a macchinario, baraccamenti o attrezzature di Cantiere come definito qui di seguito.
Premesso che, agli effetti della presente Assicurazione ed in particolare ai fini della determinazione della Somma Assicurata e della liquidazione dei danni, per Ente si intende ogni macchinario, baraccamenti o attrezzature di Cantiere descritti nell’apposito elenco debitamente compilato, si con- viene quanto segue:
1) La Compagnia, in corrispettivo del Premio convenuto ed anticipato, indennizza, nei limiti e con le modalità che seguono, i danni materiali e diretti al macchinario, barac- camenti o attrezzature di Cantiere verificatisi durante il periodo coperto dall’Assicurazione per la costruzione delle Opere e nei luoghi indicati in Polizza.
2) Fermo quanto previsto all’art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia non è obbliga- ta ad indennizzare:
a) i guasti meccanici o elettrici;
b) i danni derivati dalle operazioni di carico o scarico, trasporto o trasferimento, salvo quelli verificatisi in occasione della movimentazione nell’ambito dei luo- ghi indicati nella Polizza ai fini della costruzione delle Opere, nonché i danni verificatisi comunque al di fuori dei luoghi indicati in Polizza;
c) i danni a pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente o al blocco incudine dei battipali o delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori o alle parti intercambiabili in genere, salvo il caso di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di Cantiere;
d) i danni a natanti, aeromobili nonché ai macchinari o attrezzature di Cantiere operanti nel sottosuolo;
e) i danni per i quali sia responsabile, per legge o per contratto, il fornitore o il costruttore;
f) i danni a macchinari o attrezzature di Cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso;
P.0540.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 9
g) i danni conseguenti ad abbandono delle cose assicu- rate;
la Compagnia non è altresì obbligata ad indennizzare:
h) le spese per il recupero e/o la rimessa in funzione dei macchinari e attrezzature di Cantiere, ancorché con- seguenti ad un evento coperto; rimangono peraltro indennizzabili le spese necessarie per la riparazione dei
xxxxx, causati dall’evento stesso, all’integrità fisica dei macchinari e attrezzature.
3) La Somma Assicurata per ciascun Ente è uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del Sinistro compren- sivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di Ente uguale oppure equivalente per caratteristiche, pre- stazioni e rendimento. Xxxxxx e prezzi di favore non hanno alcuna influenza nella determinazione della Somma Assicurata.
4) La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per singolo Ente assicurato, secondo le norme seguenti:
a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:
1) si stima l’importo totale dei costi di riparazione al momento del Sinistro, necessari per ripristinare l’Ente danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
2) si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.
L’Indennizzo sarà pari all’importo stimato come sub a 1), diffalcato dell’importo stimato come sub a 2), con l’applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle Franchigie o Scoperti e relativi minimi conve- xxxx in Polizza;
b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
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1) si stima il valore dell’Ente assicurato al momento
del Sinistro tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del Sinistro.
L’Indennizzo sarà pari all’importo stimato come sub b 1), diminuito dell’importo stimato come sub b 2), con l’appli- cazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle Franchigie e degli Scoperti e relativi minimi convenuti in Polizza.
Un Ente assicurato si considera non suscettibile di riparazio- ne quando l’Indennizzo calcolato come sub a 1) meno sub a 2), eguagli o superi il valore che l’Ente aveva al momento del Sinistro stimato come sub b 1).
Se la Somma Assicurata, separatamente, per ciascun Ente colpito da Sinistro, copre solo parte dell’importo che doveva essere assicurato, la Compagnia indennizza i danni unica- mente in proporzione alla parte suddetta.
Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato con la detrazione, per singolo Sinistro e per singolo Ente danneggiato, di uno Scoperto pari al 20% ed un minimo pari a 2.500,00 euro. Salvo diversa esplicita pattuizione in Polizza, sono esclusi dall’Indennizzo i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo.
Restano in ogni caso esclusi dall’Indennizzo i costi per even- tuali revisioni, manutenzioni o modifiche degli enti colpiti da Sinistro o quelli per eventuali riparazioni provvisorie.
Elenco del macchinario, baraccamenti od attrezzature di Cantiere
N. Ordine | N. Enti assicurati | Descrizione (specie, tipo, marca, modello, matricola e/o targa, etc.) | Anno di Costruzione/ Prima Immatricolazione | Somma Assicurata (*) (euro) |
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(*) Valore di rimpiazzo a nuovo.
Delimitazioni di garanzia
(sempre operanti)
1.
Beni di valore artistico o storico
La Compagnia prende atto che i lavori oggetto d’appalto e assicurati con il presente Contratto, possono interessare beni di rilevante valore artistico e/o storico. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che colpisca i suddetti beni, il relativo Indennizzo viene calcolato in base ai soli costi necessari per il loro ripristino con l’uti- lizzo di materiali di corrente utilizzo per interventi ana- loghi nel mercato edilizio nazionale e con l’adozione di tecniche normalmente a disposizione delle imprese di costruzione. Resta inteso che qualora l’Assicurato dimostri che i costi necessari per il riutilizzo parziale del materiale degli enti colpiti da Sinistro non comporta aumento dell’Indennizzo rispetto a quanto si sarebbe ottenuto ope- rando come al precedente capoverso, la Compagnia ne approva in via preventiva i relativi lavori.
2.
Costruzione di pali e diaframmi
La Compagnia non indennizza l’Assicurato per:
- perdita o danni a pali, diaframmi od incastellature dovute ad errori di posizionamento, infissione o estra- zione;
- costi sostenuti in caso di lavorazioni su palificazioni o diaframmi poi abbandonati per qualunque causa (non connessa a perdite o danni accidentali), generalmente dovuta all’impossibilità di raggiungere le profondità necessarie causate da impreviste condizioni del terreno;
- danni a terzi derivanti da perdita di bentonite o altri materiali rinforzanti.
3.
Danni a raccolti, boschi e colture
Non sono risarcibili i danni o responsabilità direttamen- te o indirettamente causati a raccolti, boschi e/o qualsiasi coltura durante l’esecuzione delle Opere.
4.
Edifici e manufatti limitrofi
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I danni materiali e diretti agli edifici e/o manufatti, anche di proprietà di terzi, rientranti anche parzialmente nel- l’ambito di una fascia di larghezza di 20 metri, calcolati a partire dalla proiezione sul piano di campagna del perime- tro esterno delle Opere oggetto dei lavori, saranno trattati con le modalità di seguito riportate:
1) per Sinistro devono intendersi tutti i danni subiti da ciascun numero civico o subalterno;
2) il pagamento del Risarcimento è effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 10% e relativo minimo pari alla Franchigia per danni
a cose di terzi riportato in Polizza;
3) il Massimale per questa garanzia deve intendersi quello della sezione II – Responsabilità civile verso terzi – con il limite massimo di Risarcimento di 100.000,00 euro, per ogni Sinistro.
5.
Falde freatiche
Sono esclusi i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica.
6.
Interruzione o sospensione della costruzione – Rischi di giacenza
La Compagnia è obbligata per i soli danni alle cose assicurate causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto o eventi naturali.
Restano ferme le Franchigie o Scoperti e relativi minimi convenuti per il Periodo di Costruzione e riportati in Polizza.
La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del Cantiere o comunque del luogo di deposito delle stesse.
7.
Lavori già eseguiti
Nel caso parte dei lavori previsti dal Contratto d’appalto fosse già stata realizzata il Contraente dichiara, e tale dichia- razione è ritenuta essenziale per l’efficacia del Contratto, che in relazione a detti lavori non si sono a tutt’oggi verificati, ne’ sono in corso Sinistri di alcun genere.
Si intendono esclusi i danni il cui manifestarsi o la cui causa ed il relativo manifestarsi del danno siano precedenti alla data di perfezionamento della presente Polizza.
8.
Lavori su Opere e/o Impianti Preesistenti
I danni materiali e diretti a Opere e/o Impianti Preesistenti assicurati con relativa condizione particolare di Polizza cau- sati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità del- l’opera.
9.
Misure antincendio
Ferma restando ogni altra condizione di Polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincen- dio dell’opera assicurata sono stati, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di fun- zionare. Inoltre, i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a piè d’opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose conve- nientemente eseguite.
10.
Misure di sicurezza
La Compagnia indennizza l’Assicurato per perdite e danni materiali e diretti causati o derivati da precipitazioni, alluvio- ni, inondazioni e allagamenti solo se sono state prese misure di sicurezza sufficienti in sede di progettazione e realizzazio- ne dell’opera. A questo proposito, le misure di sicurezza sono sufficienti se sono stati presi in considerazione i valori per pre- cipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti del servizio meteorologico riguardo all’ubicazione del Rischio e a tutta la durata assicura- tiva e ciò fino a un periodo di ricorrenza di dieci anni. La Compagnia non indennizza l’Assicurato per perdite e danni materiali e diretti, derivanti dal fatto che l’Assicurato non ebbe eliminato a suo tempo gli ostacoli (es. sabbia, alberi) dal corso d’acqua per garantire un libero flusso, indipenden- temente dalla portata d’acqua dello stesso.
11.
Proroghe pro-rata temporis
In caso di proroga della scadenza fissata in Polizza per l’ese- cuzione delle Opere, concessa dal Committente dei lavori, sarà applicato – sull’importo assicurato in quel momento – un tasso in pro-rata del tasso di Polizza, sempreché il rappor- to tra Sinistri pagati e denunciati e i premi incassati non superi a quella data il 60%; in caso contrario la proroga sarà concessa a condizioni da convenirsi.
12.
Prosciugamento
La Compagnia non rimborsa all’Assicurato i costi sostenuti per:
- iniezioni in terreni spingenti e/o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
- spese di pompaggio delle acque, sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d’acqua originaria- mente previste vengano superate;
- perdite o danni dovuti al mancato funzionamento dell’im- pianto di pompaggio delle acque, qualora il mancato fun- zionamento poteva essere evitato con riserve sufficienti;
- spese sostenute per isolamenti supplementari e impianti necessari per lo scarico di acque superficiali e/o freatiche;
- spese per la riparazione di danni da erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora l’Assicurato non abbia preso le misure necessarie;
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- spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle Opere assicurate (queste ultime vengono delimitate dalla
proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scar- pate progettate e il terreno naturale). Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, l’Indennizzo sarà limitato a quella parte della frana aven- te la sua origine entro tali limiti;
- perdite o danni dovuti a cedimento del sottosuolo deri- vante da consolidamento insufficiente che non sia conse- guenza di un evento imprevisto;
- crepe, mancanza di tenuta o impermeabilità.
13.
Scavo aperto
Non sono indennizzabili i costi dovuti a pompaggio di acqua o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua ferma restando l’inclusione dei costi sostenuti per il ripristino della trincea anche in seguito a frana, crollo o riempimento dello scavo. Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea unicamente fino a una lunghezza massi- ma di scavo pari a 50 metri.
14.
Strade, ferrovie, opere in terra
Qualora l’Assicurato non abbia preso le misure necessarie in condizioni normali (meteorologiche o ambientali) di Rischio sono esclusi i costi:
a) di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate;
b) di rimozione di detriti da fossi o sottopassi;
c) di isolamenti supplementari e impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche.
Sono comunque esclusi le perdite e i danni causati da errori di progettazione e di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, drenaggi, tombini.
15.
Traffico aperto
Si conviene tra le Parti che in caso di apertura al traffico – totale o parziale – del tratto stradale interessato dai lavori oggetto della copertura assicurativa, questa prosegue nella sua piena validità a condizione che l’Assicurato adotti tutte le misure necessarie per la prevenzione dei danni a o da terzi previste da leggi, regolamenti, contratti d’appalto e da richieste specifiche del Committente o del Direttore dei Lavori o del Responsabile dei Lavori (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008). In nessun caso la Compagnia sarà obbligata per i danni derivanti a terzi da rallentamenti o interruzione del traffico stradale o ferroviario.
Appendice integrativa
La presente appendice ha validità solamente nel caso in cui la tipologia lavori riportata nel frontespizio di polizza sia “E1” (realizzazione di impianti fotovoltaici) o “E2” (realizza- zione o rifacimento di impianti e opere elettromeccaniche).
Gli articoli che seguono sostituiscono o si aggiungono a quelli riportati nelle Condizioni di Assicurazione contenu- te nel Fascicolo informativo C.A.R./E.A.R. Assicurazione “All Risks” Opere e Lavori Privati mod. P.0540.
Rimangono validi tutti gli altri articoli di polizza qui non menzionati.
Condizioni Generali
Sezione I - Danni alle cose
Articolo 2 Definizione di sinistro
Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'ap- plicazione delle franchigie stabilite per ogni sinistro, s'inten- de per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.
In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro s'intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indiret- tamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di polizza.
Articolo 3
Delimitazione dell'assicurazione
La Compagnia non è obbligata ad indennizzare:
a) i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal Contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescri- zioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
b) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o gra- duale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
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d) le perdite o i danni a schedari, disegni (sia in formato elettronico che cartaceo), materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;
e) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati sol- tanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
f) i difetti di rendimento degli enti assicurati;
g) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
i) i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato. La Compagnia, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in Polizza delle relative Condizioni Particolari:
j) i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione;
k) i danni alle Opere od impianti preesistenti;
l) i costi di demolizione o di sgombero;
m)i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festi- vo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;
n) i danni verificatisi durante il Periodo di Manutenzione;
o) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di Cantiere;
p) i danni causati da Forza maggiore.
q) i danni causati da atti vandalici o dolosi, furto e rapina.
Relativamente alle eventuali opere civili previste nell’esecu- zione dei lavori, la Compagnia non è inoltre obbligata ad indennizzare:
r) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d’arte, ferma restando l’indennizzabilità dei danni materiali e diretti causati da tali eventi ad altre parti di cose assicurate.
Condizioni valide per entrambe le sezioni
Articolo 10
Delimitazione causale dei rischi
La Compagnia non è obbligata a risarcire i danni verifica- tisi in occasione di:
a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurre- zione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneg- giamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, prove- nienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
L'assicurazione non comprende inoltre i danni verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni - totali o parziali - delle operazioni di montaggio.
c) i danni da amianto.
d) i danni da campi elettromagnetici.
Articolo 12
Periodo di copertura
A deroga dell’Articolo 12 – Periodo di copertura, l’Articolo stesso si intende completamente sostituito da quanto segue:
L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comun- que, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul Cantiere.
L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella scheda di polizza; in caso di esistenza del contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda.
In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
c) presa in consegna od uso delle opere secondo destinazio- ne o ultimazione delle prove di funzionamento o di cari- co. Dette prove (genericamente definite "collaudo") non possono durare più di quattro settimane o comunque non oltre la data indicata in polizza.
Qualora intervenga presa in consegna, uso secondo destina- zione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico soltanto di parte dell'impianto o di una o più macchine, la garanzia cessa solo per tali parti o macchine, mentre conti- nua relativamente alle restanti non ancora ultimate.
Nel caso di cose usate o comunque non nuove, la garanzia cessa con l'inizio del collaudo.
Qualora le operazioni di montaggio o di collaudo, compre- se nella garanzia prestata, non siano concluse entro i termi- ni stabiliti, il Contraente può chiedere alla Compagnia, che ha facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un più esteso periodo a condizioni da convenire.
Il premio dell'eventuale proroga rimane comunque acqui- sito dalla Compagnia indipendentemente dal fatto che il Committente prenda in consegna l'opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori.
Estensioni di garanzia
(sempre operanti)
Sezione I - Danni alle cose
3.
Manutenzione estesa
Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusi- vamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II, dovuti a causa risalente al periodo delle operazioni di montaggio, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di Polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il Periodo di montaggio e riportati in Polizza.
Il periodo di manutenzione ha la durata indicata nella poliz- za con inizio dalle ore 24.00 della data di cessazione della garanzia per le operazioni di montaggio stabilita ai sensi del-
l'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Durante il suddetto periodo la Compagnia non risponde dei danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione e di calcolo.
Estensioni di garanzia
(operanti solo se espressamente richiamate in Polizza e a condizione che l’Assicurato abbia pagato il relativo Premio)
Sezione I - Danni alle cose
A.
Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione
A parziale deroga dell’art. 3 lettera j) delle Condizioni Generali di Assicurazione sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione e manife- statisi durante il Periodo di costruzione delle Opere.
Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti erro- ri nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata. E' inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.
Resta inteso tra le parti che una cosa non deve essere con- siderata come danneggiata per la sola presenza di vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di cal- colo e di fabbricazione.
La presente estensione, relativamente alle sole opere civili, è operante unicamente per gli errori di progettazione e di calcolo.
Per tale estensione di garanzia vale il limite massimo di Indennizzo pari al 30% della Somma assicurata alla partita 1 con il massimo di euro 500.000,00, per ogni Sinistro e per l’intero Periodo di costruzione.
Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 10%, con il minimo pari alla Franchigia relativa ad eventi naturali e di Forza maggiore riportata in Polizza.
C.
Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi, furto e rapina
Relativamente alla sola Sezione I, a deroga dell’art.3 lettera
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q) e a parziale deroga dell'art. 10, lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, fermo restando le esclusioni del- l'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi, furto e rapina. Nel caso di garanzia prestata anche per la partita 4) restano comunque ferme le esclusioni del punto 2), riportate nel- l’estensione di garanzia E. "Macchinario, baraccamenti od attrezzature di Cantiere".
Relativamente ai danni causati in conseguenza di sciopero, sommossa e tumulto popolare resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 10%, con il minimo pari alla Franchigia relativa ad eventi naturali e di Forza Maggiore riportata in Polizza e che la Compagnia in nessun caso indennizzerà somma superiore al 50% della Somma assicu- rata alla partita 1 con il massimo di euro 1.000.000,00, per ogni Sinistro e per l’intero Periodo di costruzione.
Relativamente ai danni causati in conseguenza di atti vanda- lici e dolosi, furto e rapina, resta convenuto, ai fini della pre- sente estensione di garanzia, che il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato con la detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto pari al 20%, con il minimo pari alla Franchigia dovuta ad ogni altra causa riportata in Polizza e che la Compagnia in nessun caso indennizzerà somma supe- riore al 40% della Somma assicurata alla partita 1, con il massimo di euro 100.000,00, per ogni Sinistro e per l’intero Periodo di costruzione.
L'assicurazione contro il furto ed i danni cagionati da terzi è inoltre prestata alle condizioni, essenziali per l’operatività della garanzia, che:
A) Il materiale a piè d’opera sia stoccato:
• in locali chiusi tali che: ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea ver- ticale a meno di 3 m dal suolo, da superfici d’acqua, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordina- ria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica, rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro
oppure
• in container ancorato al suolo, realizzato in materiale metallico e senza aperture, ad esclusione del portello di carico che deve essere chiuso da robusto lucchetto antitaglio/antistrappo.
Ad integrazione di quanto previsto al punto A), limitata- mente al caso di tipologia lavori “E1” (realizzazione di impianti fotovoltaici) ed in riferimento esclusivamente alla garanzia furto:
P.0540.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 16
B) I pannelli installati siano fissati ai supporti mediante un sistema di ancoraggio che preveda l’utilizzo di bullone- ria antifurto o, alternativamente, prevedere un sistema efficace che ne impedisca la libera rimozione con mezzi ordinari (ad esempio cacciavite, svitatore automatico, chiave inglese o altra utensileria di uso comune); tale sistema di ancoraggio dovrà essere installato contestual- mente ai pannelli stessi. Si precisa che l’utilizzo di detta bulloneria o sistema di ancoraggio alternativo è ritenuto idoneo solo nel caso in cui venga implementato su ogni singolo pannello fotovoltaico.
C) Tutte le cose assicurate (compreso il materiale a piè d’opera) siano protette da un impianto automatico di allarme antifurto con collegamento in remoto.
D)Nel caso di impianti fotovoltaici ubicati ad un’altezza minima inferiore ai 3 m rispetto a piani facilmente acces- sibili o praticabili, l’impianto antifurto deve essere inte- grato con una recinzione perimetrale di altezza minima pari a 2 mteri e sistema di videosorveglianza,collegato in remoto con un istituto di vigilanza; la recinzione e la videosorveglianza dovranno essere installate ed ultimate precedentemente a tutte le altre opere assicurate. Quanto previsto nel presente punto D), non si applica agli impianti ubicati su tetto di fabbricati abitati conti- nuativamente e con linea di gronda con altezza minima superiore a 3 m rispetto a piani facilmente accessibili o praticabili, la cui potenza non superi i 50 kWp.
E) Qualora le cose assicurate siano collocate a terra o su tetto con linea di gronda avente altezza minima inferiore a 3 m rispetto a piani facilmente accessibili o praticabili, è richiesta una recinzione perimetrale con altezza mini- ma di 2 m, installata e ultimata precedentemente a tutte le opere assicurate.
Il Contraente decade dal diritto all’indennizzo per tutti i danni cagionati da terzi qualora non fosse operante quanto disposto nella presente clausola.
Delimitazioni di garanzia
(sempre operanti)
6.
Interruzione o sospensione della costruzione - rischi di gia- cenza
La Compagnia è obbligata per i soli danni alle cose assicurate causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, eventi naturali.
Non potranno essere coperti periodi di giacenza superiori a 90 giorni.
Restano ferme le franchigie o scoperti e relativi minimi con- venuti per il Periodo di costruzione e riportati in Polizza.
La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del Cantiere o comunque del luogo di deposito delle stesse.
16.
Materiali a piè d’opera
L'efficacia della copertura assicurativa per i materiali disloca- ti a piè d'opera è subordinata alla condizione che, per gli stessi, siano state adottate misure di prevenzione e protezione che ne garantiscano:
- sempre la buona conservazione, ossia i suddetti materiali devono essere riposti in aree di ricovero debitamente attrezzate in relazione alle caratteristiche degli stessi (su superfici livellate, sotto pensiline, in baraccamenti, all'in- terno di container, su scaffalature soprelevate rispetto al
terreno, in capannoni coperti, ecc.) ed alla natura del luogo ove si svolgono i lavori oggetto della presente copertura assicurativa (aree non soggette ad allagamen- ti/alluvioni con periodo di ritorno inferiore a 50 anni, fenomeni franosi, mareggiate e quant'altro di simile);
- l'ottimale custodia durante le fasi in cui non c'è attività lavorativa, ovvero i suddetti materiali, al termine dell'im- piego giornaliero/giornata lavorativa, devono essere riposti in aree/luoghi chiusi mediante sistemi di chiusura oppor- tunamente preposti e dimensionati per la loro custodia.
Si prende atto tra le parti che il valore massimo del mate- riale stoccabile è pari al 20% della somma assicurata in Partita 1, con il massimo di euro 150.000,00.
In nessun caso la Compagnia indennizzerà importo superio- re a tale cifra, per singolo sinistro e per durata di copertura.
17.
Danni da errato posizionamento
(valida solo in caso di caso di tipologia lavori “E1” (realiz- zazione di impianti fotovoltaici)
Si conviene tra le parti che, durante le operazioni di posizio- namento e movimentazione degli enti assicurati, non sono considerati danni quelli derivanti dai seguenti eventi: erra- to posizionamento, disallineamento e assestamento dovuti ad ogni causa.
Altri obblighi
(sempre operanti)
Valido per i capitoli Condizioni di Assicurazione e Appendice integrativa
Adesione dell’Assicurato alla polizza del Contraente Qualora l’Assicurato sostenga in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento del premio per effetto della stipula di un contratto di Appalto o di Subappalto relativo all'Opera in oggetto, il Contraente si obbliga ad ottenere dichiarazione sottoscritta da quest’ultimo di avvenuta consegna delle Condizioni di Assicurazione, prima dell’adesione alla copertura assicurativa.
In caso di Sinistro
Valido per i capitoli Condizioni di Assicurazione e Appendice integrativa
Per offrire alla vostra azienda un servizio tempestivo in caso di Sinistro vi forniamo nella pagina a lato una scheda (vedi art. 18, lettera a) delle Condizioni Generali) da compilare in tutte le sue parti e da inviare all’agenzia a cui è assegnata la Polizza e alla Compagnia.
P.0540.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 17
Data ultimo aggiornamento: 01 Gennaio 2019
URGENTE
Pagine: 1 +
FAX A:
(Intermediario assicurativo)
Spett.le .............................................................................................................
Fax: ......................................................................................................................
Sig. .......................................................................................................................
P.C.:
Zurich Insurance plc Milano, Uff. Sinistri
Fax x00.000000.0000
DA:
(Assicurato)
....................................................................................................................................
Sig. .......................................................................................................................
(Persona da contattare)
Tel. .........................................................................................................................
Fax ........................................................................................................................
Denuncia Sinistro: Accaduto il ............................................................................... Polizza n° ......................................................................................................
Luogo/Cantiere ...................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Con la presente denunciamo il Sinistro come sopra, occorso per la seguente causale:
Evento Meteorico Naturale
Terremoto Incendio, Frana, Crollo
Inondazione, Allagamento
Causato da Terzi (Azione involont.)
Causato da Terzi (Azione dolosa)
Errore di progett. o posa o difetto mat.
E che ha colpito
le seguenti Partite Assicurate
Opere in contratto (Part. 1) Opere preesistenti (Part. 2) Danneggiamento a terzi (Sez. 2) Attrezzature di cantiere
Per gli importi presumibili in Migliaia di Euro
< 2,5 fra 2,5 e 10 fra 10 e 50 oltre 50
In allegato Vi trasmettiamo: - Copia Denuncia alle Autorità
- Nome di Terzi coinvolti Breve descrizione Cause/Modalità/Effetti del sinistro:
(prosegue in allegato)
Manteniamo inalterato luogo ed effetti del sinistro (salvo per le opere strettamente necessarie per la limitazione del danno) a Vostra disposizione, conformemente all’art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
P.0540.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 19
Cordiali saluti.
Firma
SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE ZURICH INSURANCE PLC
Perito incaricato:
Luogo Data
Zurich Insurance plc
Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066 C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: X. Xxxxxxxxxx
Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx
modello P.0540.CGA - xx. 00.0000