Chubb Easy Solutions
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C.A.R e Decennale postuma Edifici Appalti tra Privati
Fascicolo informativo
Chubb Easy Solutions
C.A.R. e Decennale Postuma Edifici Appalti tra Privati
• Sezione I - C.A.R. – X. Xxxxx alle Cose; B. Responsabilità Civile verso Terzi
• Sezione II - Decennale Postuma indennitaria – X. Xxxxx alle Cose; B. Responsabilità Civile verso Terzi
emesso e garantito da Chubb European Group Limited Rappresentanza Generale per l’Italia
Ultimo aggiornamento: 05/2017
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota informativa, comprensivo del glossario
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Chubb European Group Limited, Sede legale: 000 Xxxxxxxxxx Xx., Xxxxxx, XX0X 0XX (UK) - Capitale sociale GBP 786.119.879 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Xxxxx Xxxxx n. 29 - 20124 - Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00043. L’attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli del Regno Unito. Autorizzata e soggetta alla vigilanza del Prudential Regulation Authority, 00 Xxxxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX XX. xxxx.xxxxx@xxxxx.xxx - xxx.xxxxx.xxx/xx
Nota informativa
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della medesima Autorità. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
I termini utilizzati nella presente Nota Informativa assumono il significato definito nell'ambito delle Condizioni Generali di Assicurazione che formano parte del fascicolo informativo cui accede la presente Nota Informativa. La presente Nota Informativa non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni Generali di Assicurazione che, in caso di divergenza, devono intendersi prevalere sulla presente Nota Informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nella presente Nota Informativa possono essere contenute nelle Condizioni Particolari di Assicurazione del fascicolo informativo.
Avvertenza: Estensioni, Esclusioni, Delimitazioni e/o nuove garanzie:
Le condizioni di assicurazione del presente fascicolo, possono essere variate mediante una serie di estensioni di garanzia, nuove garanzie, delimitazioni, e/o esclusioni da concordarsi fra le parti, che modificano la portata dell’assicurazione e sono contenute negli articoli a stampa negli Allegati alla polizza e/o nella scheda di polizza, nelle Condizioni Particolari di Polizza, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio. A tal proposito si richiama l’attenzione sulla necessità di leggere attentamente il contenuto della scheda di polizza, degli Allegati, delle Condizioni
Addizionali e/o delle eventuali Condizioni Particolari in quanto apportano modifiche alla polizza.
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione
1. Informazioni generali
La Società Chubb European Group Limited con sede legale a Xxxxxx (Xxxx Xxxxxxxx) XX0X 0XX, 000 Xxxxxxxxxx Xxxxxx e appartenente al gruppo Chubb Limited, è autorizzata e soggetta alla vigilanza del Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, London EC2R 6DA UK (l’Autorità di Vigilanza dei servizi assicurativi in Gran Bretagna). La presente polizza è conclusa con la Rappresentanza Generale per l’Italia – con sede legale in Milano, Via Xxxxx Xxxxx n. 29 – 20124, sito internet xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx, tel. 00 000000, fax 00 00000000, indirizzo email xxxx.xxxxx@xxxxx.xxx. L’attività di Chubb European Group Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia sul mercato italiano è regolamentata dall’IVASS che l’ha autorizzata all’esercizio delle assicurazioni in regime di stabilimento, con numero di iscrizione all’albo delle imprese di assicurazione n. I.00043. I sistemi normativi vigenti in altri paesi in cui opera Chubb European Group Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quelli esistenti nel Regno Unito.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa*
Il patrimonio netto di ACE European Group Ltd. al 31 dicembre 2015 è pari a £ 1.078,763 milioni (€1.469,805 milioni) e comprende il capitale sociale pari a £ 544,741 milioni (€ 742,205 milioni) e le riserve patrimoniali pari a £ 534,022 milioni (€ 727,600 milioni);
Gli importi in Euro sono calcolati secondo il cambio corrente della Banca d’Italia alla data del 31 Dicembre 2015 (GBP 1 = €1,362491). L’indice di solvibilità dell’impresa, inteso come il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 5,18.
*A maggio 2017 ACE European Group Limited ha cambiato la propria denominazione sociale in Chubb European Group Limited. Si riportano pertanto i dati patrimoniali (riferiti all’ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2015) di ACE European Group Ltd. I dati patrimoniali di Chubb European Group Limited saranno disponibili a seguito di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.
Al fine di garantire il corretto aggiornamento delle informazioni finanziarie della Società si precisa che tali dati sono pubblicati sul sito : xxxx://xxxxxxxxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx.
B. Informazioni sul Contratto
Limitazione “OFAC” verso paesi soggetti a sanzioni internazionali
Chubb European Group Limited è una società controllata da Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb European Group Limited è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell’Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ad alcuni paesi e territori quali Iran, Siria, Xxxxx del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea. Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa Polizza.
Avvertenza:
La presente limitazione è posta a titolo preventivo in quanto Premesso che Chubb European Group Limited è una filiale con Casa Madre Statunitense, Chubb Limited, società quotata al New York Stock Exchange e che, di conseguenza, Chubb European Group Limited è soggetta a determinate leggi e regolamenti degli Stati Uniti, oltre che U.E., O.N.U., Regno Unito e a sanzioni e/o restrizioni nazionali che possono vietare di fornire copertura o di liquidare dei sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche. Ciò premesso, si prende atto tra le Parti che il contratto è
soggetto alle dichiarazioni che:
1. Il Proponente NON è una persona fisica o giuridica e/o una entità domiciliata in uno dei suddetti paesi sanzionati dall’OFAC.
2. Il Proponente NON è a conoscenza che la sua attività e/o i suoi servizi possono essere rivolti direttamente o indirettamente (o i suoi prodotti possono essere esportati) verso paesi e/o persone soggetti a sanzioni e/o restrizioni da parte dell’OFAC.
3. Le attività commerciali e/o i servizi del Proponente NON coinvolgono la spedizione, lo stoccaggio e/o l'utilizzo di beni o prodotti provenienti da uno dei paesi sanzionati dall’OFAC.
4. Le attività commerciali e/o i servizi del Proponente NON coinvolgono e/o NON sono destinate direttamente, o indirettamente, al comparto energetico dell’Iran.
5. Le attività commerciali e/o i servizi del Proponente NON sono collegate a qualsiasi attività che possa ledere o essere lesiva dei diritti umani.
Avvertenza:
La Polizza, sottoscritta da Chubb European Group Limited, viene offerta sia direttamente da Chubb European Group Limited. sia tramite intermediari e/o broker con sede in Italia. Il Contraente potrà esercitare le proprie rivendicazioni inerenti l’assicurazione direttamente nei confronti di Chubb European Group Limited.
Avvertenza:
Il Contratto di Assicurazione è stipulato senza tacito rinnovo. La durata dell’Assicurazione è indicata sulla Scheda tecnica. Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’artt. “Durata dell’assicurazione” descritti in polizza
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
3.1. Sezione I – C.A.R. Sezione I.A– Danni alle cose
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione dei lavori durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse. L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie convenute, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate. La somma assicurata per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della polizza.
Sezione I.B – Responsabilità Civile verso Terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e ferma la detrazione della franchigia stabilita in polizza per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di costruzione indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione, nei limiti sempre dei massimali convenuti per la Sezione 1.B.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli articoli contenuti nelle Condizioni Generali di Assicurazione SEZIONE I –C.A.R. (sezione I.A, I.B e Condizioni Valide per entrambe le Sezioni) e nelle Condizioni Addizionali
3.2. Sezione II – Decennale Postuma Sezione II.A– Danni alle cose
La Società si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell'Assicurato, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente polizza, ad indennizzare all'Assicurato, per la quota di proprietà, i danni materiali e diretti all'immobile assicurato, durante il periodo di efficacia del contratto sulla base delle seguenti garanzie ed estensioni di garanzia espressamente richiamate nella Scheda Tecnica
Sezione II.B – Responsabilità Civile verso Terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la Sezione II.B, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione II.A - Garanzia base nonché della estensione 1.2 Involucro comma 1), se operante.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli articoli contenuti nelle Condizioni Generali di Assicurazione SEZIONE II–DECENNALE POSTUMA (sezione II.A, II.B e Condizioni Valide per entrambe le Sezioni) e nelle Condizioni Addizionali
3.3. Condizioni Addizionali
Avvertenza:
Valide solo se espressamente richiamate nel testo di polizza. Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli articoli contenuti nelle Condizioni Addizionali Sezione I–CAR, Sezione II- Decennale Postuma e Condizioni Addizionali comuni a tutte le Sezioni.
Avvertenza:
La copertura descritta è soggetta a franchigie, scoperti, massimali e limiti di indennizzo per le quali si rimanda all’attenta visione di tutti gli articoli della presente polizza nonché nella scheda di polizza.
Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento dell’applicazione di Scoperti, Franchigie e Limiti di Xxxxxxxxxx, si riportano di seguito delle esemplificazioni numeriche.
Esempio 1: Garanzia soggetta all’applicazione di Franchigia
in caso di ammontare del danno (Sinistro indennizzabile) inferiore alla Somma assicurata di partita 1, Sezione I.A
• Somma assicurata: 1.000.000,00 euro
• Ammontare del danno (Sinistro): 100.000,00 euro
• Franchigia: 20.000,00 euro
• Indennizzo: 80.000,00 euro
Esempio 2: Garanzia soggetta all’applicazione di Franchigia
in caso di ammontare del danno (Sinistro risarcibile) superiore al Massimale assicurato in sezione I.B
• Massimale assicurato in sezione I.B: 500.000,00 euro
• Limite di Risarcimento (pari al massimale assicurato): 500.000,00 euro
• Ammontare del danno: 1.500.000,00 euro
• Franchigia: 10.000,00 euro
• Risarcimento: 500.000,00 euro
Esempio 3: Garanzia soggetta all’applicazione di Scoperto in caso di ammontare del danno (Sinistro indennizzabile) inferiore alla Somma assicurata di partita 1, Sezione I.A, ma superiore al Limite di Indennizzo
• Somma assicurata: 1.000.000,00 euro
• Limite di Indennizzo: 700.000,00 euro
• Ammontare del danno (Sinistro): 800.000,00 euro
• Scoperto: 10%
• Indennizzo: 700.000,00 euro
Esempio 4: Garanzia soggetta all’applicazione di Scoperto in caso di ammontare del danno (Sinistro indennizzabile) inferiore Alla Somma assicurata di partita 1, Sezione I.A, ma inferiore al Limite di Indennizzo
• Somma assicurata: 1.000.000,00 euro
• Limite di Indennizzo: 700.000,00 euro
• Ammontare del danno (Sinistro): 500.000,00 euro
• Scoperto: 10%
• Indennizzo: 450.000,00 euro
Esempio 5: Garanzia soggetta all’applicazione contemporanea di Scoperto con minimo (Franchigia)
• Somma assicurata in partita 1, Sezione I.A: 1.000.000,00 euro
• Ammontare del danno (Sinistro): 200.000,00 euro
• Scoperto: 10%
• Minimo (Franchigia): 10.000,00 euro
• Indennizzo: (applicando il maggiore tra Scoperto e minimo) 180.000,00 euro
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio – Questionario anamnestico – Nullità
Avvertenza:
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di raccolta informazioni, valutazione del Rischio e/o conclusione del Contratto di Assicurazione, comprese le dichiarazioni rilasciate nel questionario anamnestico, possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione, nonché la cessazione dell’Assicurazione stessa.
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio
Il Contraente o l’Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni variazione di Rischio. Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensione delle circostanze rilevanti che determinano la variazione di Xxxxxxx, si riportano di seguito alcune esemplificazioni pratiche:
Esempio 1: Presentazione presso gli uffici tecnici del Comune di una variante strutturale al progetto già presentato in fase di valutazione del Rischio
Esempio 2: Accadimento di Sinistro (anche non indennizzabile a termini di Polizza) che potrebbe compromettere o aver compromesso la stabilità delle opere (esempio: frana accaduta durante l’esecuzione delle Opere assicurate mediante Polizza C.A.R.)
Esempio 3: Interruzione prolungata dei lavori di realizzazione delle Opere durante l’esecuzione delle Opere assicurate mediante Polizza C.A.R. Esempio 4: variazione di progetto che comporta una prevalenza nella tipologia di lavori da civile (intervento in muratura) ad impiantistica (es. ristrutturazione impianti elettrici)
Esempio 5: opere con caratteristiche diverse rispetto a quanto espressamente indicato in polizza o nel relativo questionario (es. edifici con più di due piani interrati, più di 7 piani o cantieri dove le opere edili e/o civili costituiscono meno del 25% dell'importo dell'appalto)
AVVERTENZA: vi invitiamo in ogni caso a visionare attentamente la descrizione delle opere inserite nel frontespizio/scheda di polizza: tipologie di lavori diverse da costruzione o ristrutturazione di edifici o con caratteristiche diverse rispetto a quanto previsto in polizza o nel questionario potranno costituire recesso, da parte della Società, dal presente contratto
6. Premio
L’Assicurazione prevede il pagamento, alla Compagnia, di un Premio unico ed indivisibile, ad eccezione di rateizzazioni concordate, calcolato sul periodo di Assicurazione e riportato sulla Scheda di Polizza.
Avvertenza:
Non è prevista a priori l'applicazione di sconti di premio da parte dell'impresa e dagli intermediari.
7. Rivalsa
Avvertenza:
Non è previsto il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell’Assicurato.
8. Diritto di recesso
Avvertenza:
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, o in mancato pagamento del premio dovuto, la Società può recedere dall'assicurazione.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono, ai sensi dell'articolo 2952 C.C., in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
10. Legge applicabile al contratto
La legge applicabile alla Polizza è la legge italiana.
11. Regime fiscale
Le aliquote di imposta applicate alle garanzie della Sezione I sono pari al 22,25% mentre quelle applicate alla Sezione II sono pari al 21.25%
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo
Avvertenza:
L’Assicurazione prevede specifiche modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per la ricerca e stima dei danni. Secondo quanto previsto dagli artt.: art. 17 sezione I - C.A.R. “Denuncia dei Sinistri – Obblighi dell’Assicurato” delle condizioni valide per entrambe le sezioni, sezione II decennale postuma art 20 “Obblighi in caso di sinistro” e 21 “Denuncia di sinistro” presenti in Polizza.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Chubb European Group Limited - Direzione generale per l’Italia - Ufficio Reclami - Via Xxxxx Xxxxx n. 29 - 20124 - Milano - Tel. 02 27095.1, tel. 02. 27.095 1, fax. 02. 00.000.000. email: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx
L’Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.
In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela degli
Utenti - Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma - corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Impresa e dei dati specificati all’art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:
• reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
• reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali l’Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto).
L’esponente potrà altresì, conformemente alla procedura FIN - NET, presentare reclamo direttamente al Financial Ombudsman Service (organismo di diritto inglese competente per la ricezione dei reclami concernenti le imprese di assicurazione del Regno Unito) Xxxxx Xxxx Xxxxx,
000 Xxxxx Xxxx, Xxxxxx X00 0XX, XX, Tel. 00 00 0000 0000, Fax 00 00 0000 0000, Indirizzo e-mail: xxxxxxxxx.xxxx@financial- xxxxxxxxx.xxx.xx In alternativa potrà indirizzare il reclamo all’IVASS, all’indirizzo sopra indicato, che provvederà all’inoltro alla Financial Ombudsman Service, con il preventivo consenso dell’esponente in caso di oneri aggiuntivi per lo stesso. In caso di inoltro, la risposta del sistema competente è tempestivamente trasmessa dall’IVASS all’esponente. Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l’autorità giudiziaria. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
La risoluzione delle controversie nascenti dal Contratto è devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale. Si rimanda per gli aspetti di dettaglio, a quanto previsto agli articoli procedura per la valutazione del danno” “Mandato dei Periti “, “Pagamento dell’Indennizzo” “Arbitrato in caso di Controversia” e agli articoli tutti delle Condizioni di Assicurazione presenti nella Polizza in oggetto.
Avvertenza:
Rimane comunque ferma la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria”.
Chubb European Group Limited, Rappresentanza Generale per l’Italia, è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Chubb European Group Limited Rappresentanza Generale per l'Italia |
Il Rappresentante Legale |
Xxxxxx Xxxxx |
Glossario assicurativo
Il seguente elenco riporta ed esplica i termini di uso più comune, in generale, in ambito assicurativo. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le definizioni ivi contenute. Pertanto, si rimanda si rinvia alla sezione “Definizioni valide per tutte le Sezioni” delle Condizioni di Assicurazione, per una corretta comprensione dei termini utilizzati nelle stesse.
Aggravamento del rischio: qualunque mutamento avvenuto successivamente alla stipula del contratto di assicurazione che comporti un incremento della probabilità che si verifichi l’evento assicurato oppure un incremento del danno conseguente al suo verificarsi.
Arbitrato: procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie. È normalmente prevista dai contratti di assicurazione per le controversie che possono sorgere fra assicurato e assicuratore.
Assicurato: nelle assicurazioni danni, è la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto, nonché il titolare del diritto all'eventuale indennizzo/risarcimento. Nelle assicurazioni vita, la persona sulla cui morte e/o sopravvivenza è stipulato il contratto ed è calcolato il premio.
Assicuratore: l’Impresa di assicurazione.
Assicurazione: l’operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto naturalmente o per disposizione di legge.
Assicurazione assistenza: l’assicurazione con la quale l’assicuratore s’impegna a mettere a immediata disposizione dell’assicurato un aiuto in denaro o in natura (servizio), nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.
Assicurazione tutela legale: l’assicurazione con la quale l’assicuratore s’impegna a rimborsare all’assicurato le spese necessarie per la tutela, giudiziale o stragiudiziale, dei diritti dell’assicurato stesso nei confronti di un terzo.
Assicurazione infortuni: l’assicurazione con la quale l'assicuratore si impegna a garantire all'assicurato un indennizzo oppure il rimborso delle spese sostenute, conseguenti a un infortunio.
Assicurazione malattia: l’assicurazione con la quale l’assicuratore s’impegna a garantire all’assicurato un indennizzo o il rimborso delle spese sostenute, conseguenti a una malattia.
Assicurazione vita: comprende tutti quei contratti di assicurazione che prevedono l’obbligo dell’assicuratore di versare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato (morte o sopravvivenza ad una certa data).
Beneficiario: la Persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell’assicuratore qualora si verifichi l’evento assicurato.
Carenza: il periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace.
Caricamenti: la parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell’impresa di assicurazione.
Certificato di assicurazione: il documento, rilasciato dall’assicuratore, che attesta l’esistenza del contratto di assicurazione.
Condizioni Generali di Assicurazione: le clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.
Condizioni particolari: l’insieme delle clausole contrattuali riguardanti nel dettaglio le condizioni alle quali le specifiche garanzie assicurative sono prestate.
Consumatore: qualsiasi persona fisica che agisca per fini che non rientrano nella sua attività imprenditoriale o professionale. Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Danno: è il pregiudizio subito dall’assicurato in conseguenza di un sinistro.
Data di effetto del contratto: data a partire dalla quale il contratto di assicurazione è da intendersi stipulato.
Data di effetto della copertura: data di inizio della copertura, a partire dalla quale le garanzie assicurative previste dal contratto sono efficaci.
Dati personali: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile.
Denuncia di sinistro: comunicazione secondo le modalità previste dal contratto, che l’assicurato deve dare all’assicuratore a seguito di un sinistro.
Diaria: garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento di una somma da parte dell’assicuratore per ogni giorno d’inabilità temporanea oppure per ogni giorno di degenza in istituti di cura, conseguentemente a infortunio o malattia.
Dichiarazioni precontrattuali: informazioni relative al rischio fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, sulla base delle quali l’assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua assicurazione.
Diminuzione del rischio: qualunque mutamento avvenuto successivamente alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l’evento assicurato oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi.
Diritto di recesso: è il diritto di ripensamento del contraente, esercitabile nei termini previsti dalla legge dopo la stipula del contratto di assicurazione, esercitando il quale ne annulla gli effetti.
Disdetta: la comunicazione che il contraente o l’assicuratore deve inviare all’altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di recedere da esso.
Estensione territoriale: lo spazio geografico entro il quale l’assicurazione opera.
Fascicolo informativo: è il documento che l’impresa di assicurazione è tenuta a consegnare al contraente prima che il contratto sia stipulato, contenente la nota informativa, il glossario, le Condizioni Generali di Assicurazione e il relativo certificato.
Franchigia/scoperto: clausola contrattuale che limita, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall’assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’assicurato.
Franchigia assoluta: la franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno subito.
Franchigia relativa: la franchigia si dice relativa quando la sua applicazione dipende dall’entità del danno subito, nel senso che se il danno è inferiore o uguale all’ammontare della franchigia l’assicuratore non corrisponde l’indennizzo, ma se il danno è superiore, l’assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia.
Imposta sulle assicurazioni: imposta che si applica ai premi versati dai contraenti. Essa varia dal 2,5% (polizze infortuni e malattia), sino al 22,25% (polizze incendio e furto). Tale imposta non si applica ai contratti di assicurazione sulla vita.
Impresa di assicurazione: è l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività di assicuratore, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.
Inabilità temporanea: è l’incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo. Indennità o Indennizzo: è la somma dovuta dall’assicuratore al beneficiario a titolo di riparazione del danno subito dall’assicurato a seguito di un sinistro.
Invalidità permanente: è la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell’assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.
IVASS: l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135 che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell’ISVAP. L’Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, per garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori.
Liquidatore: è il collaboratore autonomo o dipendente di un’impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.
Margine di solvibilità disponibile: misura il patrimonio disponibile dell’impresa di assicurazioni al netto di quella parte che, per legge, deve essere accantonata a copertura degli impegni assunti nei confronti degli assicurati. Rappresenta il patrimonio disponibile in eccesso rispetto a quanto sarebbe strettamente richiesto per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati.
Massimale: è la somma massima liquidabile dall’assicuratore a titolo di risarcimento del danno. È in genere prevista tutte le volte in cui si desidera porre un limite al valore assicurabile oppure nei casi in cui non sia possibile identificare a priori il bene assicurato e quindi il suo valore. Nota informativa: documento che l’assicuratore deve consegnare al contraente prima della stipula del contratto di assicurazione contenente le informazioni relative all’impresa di assicurazione e al contratto stesso, previste dalla normativa vigente.
Periodo di assicurazione: periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.
Perito: è il libero professionista normalmente incaricato dall’impresa di assicurazione di stimare l’entità del danno subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’IVASS. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia il perito è un medico legale e può essere incaricato da entrambe le parti.
Polizza caso morte: è il contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento di un capitale al beneficiario qualora si verifichi la morte dell’assicurato.
Polizza collettiva: è il contratto di assicurazione stipulato da un contraente nell’interesse di più assicurati.
Polizza di assicurazione: è il contratto di assicurazione stipulato dal contraente: in esso sono contenute tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari.
Premio: è la somma di denaro che il contraente deve corrispondere all’assicuratore per beneficiare dell’assicurazione da lui stipulata. Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni.
Prestazioni assicurate: vedi anche “condizioni particolari”, cioè l’insieme delle clausole contrattuali riguardanti nel dettaglio le condizioni alle quali le specifiche garanzie assicurative sono prestate.
Principio indennitario: principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall’assicurato e non può rappresentare per quest’ultimo fonte di guadagno.
Provvigione: è il compenso che l’assicuratore deve all’intermediario, qualora previsto, per l’attività svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal cliente.
Questionario anamnestico: detto anche questionario sanitario, è il documento che l’impresa di assicurazione può chiedere al contraente di compilare prima della stipulazione di un’assicurazione contro i danni alla persona o di un’assicurazione sulla vita. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute e alle precedenti malattie o infortuni dell’assicurato. Le informazioni fornite dal contraente servono all’assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.
Quietanza: ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del premio o dell’indennizzo.
Registro dei reclami: è il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate e tenere per legge in cui sono registrati i reclami pervenuti
dai consumatori.
Rischi esclusi: sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall’assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Rischio: è la probabilità che si verifichi l’evento assicurato moltiplicata per l’entità del danno conseguente.
Riserve: sono somme che l’impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni assunti nei confronti degli assicurati.
Rivalsa: è il diritto che spetta all’assicuratore che ha corrisposto un indennizzo di rivalersi su colui che ha arrecato il danno.
Sinistro: è il verificarsi dell’evento coperto dall’assicurazione.
Somma assicurata: è l’importo in relazione al quale l’impresa di assicurazione si impegna a fornire la propria prestazione.
Soprassicurazione: si verifica quando la somma assicurata è superiore al valore del bene oggetto di assicurazione.
Sottoassicurazione: si verifica quando la somma assicurata è inferiore al valore del bene oggetto di assicurazione.
Xxxxxxx: è la facoltà dell’assicuratore di sostituirsi all’assicurato indennizzato in una richiesta risarcitoria qualora il danno sia stato causato da un terzo. È possibile prevedere nel contratto la rinuncia alla surroga da parte dell’assicuratore lasciando così impregiudicato il diritto del danneggiato di rivalersi su colui che ha arrecato il danno.
Terzo danneggiato: nelle assicurazioni di responsabilità civile, è la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei limiti del massimale, viene garantito dall’assicuratore.
Valore a nuovo: espressione utilizzata nelle assicurazioni relative ai danni ai beni (es. incendio), per indicare che l’indennizzo è commisurato non al valore del bene al momento del sinistro bensì al costo per il suo ripristino.
Valore assicurabile: è il massimo valore al quale un bene può essere oggetto di assicurazione. È il valore in rapporto al quale si pone il valore assicurato per esprimere il giudizio di “sopra” o “sotto” assicurazione.
Valore assicurato: rappresenta il valore rispetto al quale il bene è assicurato.
Condizioni Generali di Assicurazione – Sezione I – C.A.R.
Sezione I.A – Danni alle cose
Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione dei lavori durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse. L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie convenute, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate. La somma assicurata per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della polizza.
Art. 2 - Definizione di sinistro
Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie stabilite per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima. In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di polizza.
Art. 3 - Delimitazione dell’Assicurazione
La Società non è obbligata ad indennizzare:
a) i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto e da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte, ferma restando la risarcibilità dei danni materiali e diretti causati da tali eventi ed altre parti di cose assicurate;
c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
e) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
g) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
i) i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.
La Società non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Addizionali:
l) i danni causati da errori di progettazione e di calcolo;
m) le opere e gli impianti preesistenti
n) i costi di demolizione e di sgombero;
o) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità;
p) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
q) il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere.
Art. 4 - Somma assicurata - Variazioni di rischio - Assicurazione parziale
La somma assicurata alla part. 1) della scheda di xxxxxxx deve corrispondere all'inizio dei lavori:
a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali e impianti forniti dal Committente e deve essere aggiornata durante il corso dell'opera in modo che il valore alla fine dei lavori corrisponda a tutti i costi di:
- lavori a corpo
- lavori a misura
- prestazioni a consuntivo
- lavori in economia
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione. Il Contraente è obbligato pertanto ad aggiornare la somma assicurata inserendo:
- gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali;
- gli importi per eventuali perizie supplettive e compensi per variazioni del progetto originario.
b) In caso di assenza del contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà termine dei lavori; qualora nel corso dei lavori avvengano variazioni dei costi di materiali, manodopera, oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l'opera,
il Contraente è obbligato ad aggiornare di conseguenza la somma assicurata che dovrà quindi comprendere tutti i costi di:
• lavori a corpo
• lavori su misura
• prestazioni a consuntivo
• lavori in economia
• ogni e qualsiasi altro importo concernente l'opera oggetto dell'assicurazione.
Se durante il corso dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicare anticipatamente alla Società che si riserva di render noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura. Se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che deve essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.
Art. 5 - Modalità degli aggiornamenti della somma assicurata e relativo regolamento di premio
Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata di cui all'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione devono essere comunicati alla Società entro i 3 mesi successivi dalla data di decorrenza della polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori; trascorsi tre mesi e sino al momento della comunicazione delle somme assicurate aggiornate si applica una riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi in detto periodo, fatto salvo comunque il diritto della Società al relativo premio. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà le relative appendici di regolazione del premio che dovranno essere perfezionate entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società, pena la riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi a partire dalla data di emissione delle appendici e sino al momento del pagamento del premio alla Società; del quale premio la Società ha in ogni caso diritto.
Art. 6 - Riparazioni provvisorie, modifiche, aggiunte, miglioramenti a seguito di sinistro indennizzabile
I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società sempreché tali ricostruzioni costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il complessivo costo di ricostruzione. I costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti non sono comunque indennizzabili.
Sezione I.B – Responsabilità Civile verso Terzi
Art. 7 - Oggetto dell’Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e - ferma la detrazione della franchigia stabilita in polizza - per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di costruzione indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione, nei limiti sempre dei massimali convenuti per la Sezione 1.B.
Art. 8 - Definizione di sinistro
Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della franchigia stabilita per ogni sinistro, si intende per sinistro il complessivo dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.
Art. 9 - Delimitazione dell’Assicurazione
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonchè qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonchè tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
L'assicurazione non comprende:
d) i danni al macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonchè in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti;
e) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini dell'esecuzione delle opere sul luogo di costruzione delle opere stesse, purchè in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti
della legge 24.12.1969, n. 990;
f) i danni causati da natanti o aeromobili;
g) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
h) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
i) i danni derivati da polvere;
l) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonchè da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
m) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
n) i danni da furto;
o) danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizio dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonchè le perdite dei prodotti.
Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx , sono assicurabili:
p) pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata;
q) i danni a cose dovuti a vibrazione, a rimozione, a franamento e a cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere.
Art. 10 - Gestione delle controversie – Spese Legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengano a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. La Società non riconosce spese da essa non autorizzate.
La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
Condizioni valide per entrambe le Sezioni “I.A” e “I.B”
Art. 11 - Delimitazioni casuali dei rischi
La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:
a) atti da guerra anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
b) Esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) Xxxxx a software e dati informatici da qualsiasi causa occasionati, salvo i casi in cui:
- vengano distrutti o danneggiati insieme ai macchinari, o casseforti, che li contengono durante il medesimo evento che colpisca la parte fisica di tali enti, o successivamente purché in conseguenza di tale evento.
- in caso di incendio, fulmine, esplosione, scoppio e danni d'acqua che colpiscano direttamente i supporti dati.
salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. L'assicurazione non comprende inoltre i danni verificatisi a causa di interruzione o sospensioni - totali o parziali - della costruzione.
Art. 12 - Delimitazione temporale dei rischi
La Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, nè per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.
Art. 13 - Periodo di copertura
L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere. L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella scheda di polizza; in caso di esistenza del contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda. In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichino anche una sola delle seguenti circostanze:
a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.
Qualora intervenga presa in consegna od uso delle opere secondo destinazione soltanto di parte di esse, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate. La validità della presente polizza si estingue al più tardi alla data indicata nella scheda di polizza per la costruzione delle opere. Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire. Il premio dell'eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che il Committente prenda in consegna l'opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori.
Art. 14 - Cessazione, interruzione, sospensione della costruzione
In caso di cessazione, interruzione, sospensione della costruzione l'Assicurato è obbligato a darne immediata comunicazione alla Società. La Società si riserva di concordare con l'Assicurato la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.
Art. 15 - Ispezione delle cose assicurate
I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonchè i dati, documenti e progetti relativi al rischio.
Art. 16 - Dichiarazioni del contraente influenti sulla valutazione del rischio
La Società presta in suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.
Art. 17 - Denuncia dei sinistri - obblighi dell'assicurato
L'Assicurato venuto a conoscenza di un sinistro, deve:
a) darne immediata notizia telegrafica alla Società;
b) inviare al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
d) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.
La ricostruzione può essere subito iniziata dopo l'avviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia.
Art. 18 - Arbitrato in caso di controversia
Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi dal nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa. Due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo. Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominato il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Società. Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria. Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro. Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece. Ciascuna delle Parti sopporta la spesa le proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà del Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'Assicurato.
Art. 19 - Pagamento dell'indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria direzione entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi, o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.
Art. 20 - Danni - facoltà di recesso
Avvenuto il sinistro ed anche prima di liquidare l'indennizzo, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo contratto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. L'articolo non ha effetto per le opere per le quali esista l'obbligo dell'assicurazione, per le garanzie prestata dalla presente polizza, nel contratto d'appalto.
Art. 21 - Onere della prova
In tutti i casi in cui la Società rileva l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico del Contraente il quale intenda far valere un diritto all'indennizzo.
Art. 22 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni
Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.
Art. 23 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza - onere per imposte e tasse
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato, ma con l'intervento del Contraente all'atto del pagamento. Sono a carico del Contraente gli oneri per imposte e tasse, presenti e futuri, comunque connessi alla stipulazione e all'esecuzione della polizza.
Art. 24 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto, salvo quanto previsto dall'art. 14), comma a), debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società.
Art. 25 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Condizioni Generali di Assicurazione – Sezione II – Decennale Postuma
Sezione II.A – Xxxxx alle cose
Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Società si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell'Assicurato, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente polizza, ad indennizzare all'Assicurato, per la quota di proprietà, i danni materiali e diretti all'immobile assicurato, durante il periodo di efficacia del contratto sulla base delle seguenti garanzie ed estensioni di garanzia espressamente richiamate nella Scheda Tecnica:
1.1 Garanzia base
L'obbligo della Società consiste esclusivamente:
a) relativamente alla Partita 1.1 - Immobile, nell'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'immobile assicurato da uno dei seguenti eventi:
- rovina totale o parziale;
- gravi difetti costruttivi;
purché detti eventi siano derivanti, come previsto dall'art. 1669 del Codice Civile, da un accidentale vizio del suolo o da un accidentale difetto di costruzione ed abbiano colpito parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata;
b) se espressamente richiamata nella Scheda Tecnica la presente estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla Partita 2 - Spese di demolizione e sgombero, al rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e
trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile a termini della Garanzia base - punto a), nonché al rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato. Le spese di smaltimento degli eventuali residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al Decreto Legislativo N. 22 del 5/2/97 e successive modifiche ed integrazioni e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modifiche ed integrazioni, sono indennizzabili nell'ambito dell'importo sopra definito sino alla concorrenza massima di un sublimite pari al 10% (diecipercento) dell'importo stesso.
1.2 Estensione di garanzia "Involucro":
Se espressamente richiamata nella Scheda Tecnica la presente estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla Partita 1.2 - Involucro, all'indennizzo dei danni materiali e diretti all'involucro, purchè detti danni siano derivanti da un accidentale difetto della costruzione e provochino:
1. distacco totale o parziale dell'involucro;
2. fessurazione passante diffusa tale da compromettere la tenuta all'aria ed all'acqua dell'involucro.
L'obbligo della Società si limita all'indennizzo dei danni dovuti a deformazioni della struttura portante eccedenti i limiti di progetto, tali da non compromettere in maniera certa ed attuale la stabilità, o ad un eventuale comportamento non elastico imprevisto ed imprevedibile dell'involucro o di parti dello stesso.
Restano comunque esclusi i danni da normale assestamento.
L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 1.2 - Involucro, nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile.
1.3 Estensione di garanzia "Impermeabilizzazioni delle coperture":
Se espressamente richiamata nella Scheda Tecnica la presente estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla Partita 3 - Impermeabilizzazione delle coperture, all'indennizzo dei danni materiali e diretti alle impermeabilizzazioni delle coperture, riconducibili ad un accidentale difetto di costruzione, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all'Art.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino al 5° anno compreso. L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 3 – Impermeabilizzazione delle coperture nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione della impermeabilizzazione impiegata, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile.
1.4. Estensione di garanzia "Pavimentazioni e rivestimenti interni":
Se espressamente richiamata nella Scheda Tecnica la presente estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla Partita 4 - Pavimentazioni e rivestimenti interni, all'indennizzo dei danni materiali e diretti a pavimentazioni e rivestimenti, entrambi di tipo ceramico o lapideo, dovuti a loro distacco o rottura e riconducibili ad un accidentale difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all'Art.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino al 5° anno. L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla partita 4-Pavimentazioni e rivestimenti interni nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile.
1.5. Estensione di garanzia "Intonaci e rivestimenti esterni":
Se espressamente richiamata nella Scheda Tecnica la presente estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa relativamente alla Partita 5 - Intonaci e rivestimenti esterni, all'indennizzo dei danni materiali e diretti dovuti a distacco parziale o totale degli intonaci perimetrali o rivestimenti esterni dal supporto sul quale sono applicati e riconducibili ad un accidentale difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all'Art.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino al 5° anno. L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla partita 5 - Intonaci e rivestimenti esterni nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile.
Art. 2 - Delimitazione dell'assicurazione
La Società non è obbligata per:
a) vizi palesi o vizi occulti dell'immobile comunque noti al Contraente ovvero all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione e comunque prima della stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione;
b) danni cagionati da assestamento;
c) danni di natura estetica, ivi compresi i viraggi di colore;
d) danni derivanti da modifiche dell'immobile intervenute dopo il collaudo;
e) danni indiretti o consequenziali;
f) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;
g) danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti
graduali degli agenti atmosferici, o causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni;
h) danni causati da difetti, anche gravi, alle parti dell'immobile non destinate per propria natura a lunga durata, salvo siano conseguenti a danni indennizzabili nella garanzia base e fermo quanto stabilito nelle estensioni di garanzia specifiche richiamate;
i) danni all'involucro, salvo quanto stabilito richiamando l'estensione di garanzia specifica;
j) spese di demolizione e sgombero, salvo se attivata la Partita 2 della Sezione A;
k) danni di difettosa impermeabilizzazione, salvo quanto stabilito richiamando l'estensione di garanzia specifica;
l) danni a pavimentazioni , rivestimenti ed intonaci , salvo quanto stabilito richiamando l'estensione di garanzia specifica;
m) le spese di ricerca e riparazione del danno in eccedenza ad un sottolimite pari al 5% (cinquepercento) del limite di indennizzo relativo alla partita interessata dal danno. In nessun caso la Società corrisponderà, per singolo sinistro e per periodo assicurativo, somma superiore al limite di indennizzo previsto nella Scheda Tecnica per ciascuna partita assicurata;
n) le spese ed i costi per il montaggio e lo smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari, ovvero per l'uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi, in eccedenza ad un sottolimite pari al 10% (diecipercento) del limite di indennizzo relativo alla Partita 1B Involucro o alla Partita 3 Impermeabilizzazione delle coperture o alla Partita 5 Intonaci e rivestimenti esterni. In nessun caso la Società corrisponderà, per singolo sinistro e per periodo assicurativo, somma superiore al limite di indennizzo previsto nella Scheda Tecnica per ciascuna partita assicurata;
o) danni causati da incendio, da esplosione, da scoppio, a meno che questi non derivino da eventi assicurati, da fulmine, da caduta di aerei;
p) danni da terremoto, da maremoto, da eruzione vulcanica, da alluvione, da inondazione, da tempeste e da eventi naturali in genere;
q) danni da inquinamento di qualsiasi natura, da qualunque causa originato.
Art. 3 - Efficacia della garanzia
L’assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l’efficacia della garanzia:
• che l’immobile sia stato realizzato a regola d’arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali ed in conformità del capitolato allegato al preliminare di vendita;
• che l’immobile stesso sia usato e destinato secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella Scheda Tecnica di
polizza;
• che siano state eseguite, con risultati favorevoli, tutte le prove richieste dalle norme di legge;
• che il Contraente abbia ottenuto i seguenti documenti, che formano parte integrante della polizza:
1. il collaudo, con esito positivo e senza riserve o, in alternativa, il certificato di agibilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione;
2. i rapporti tecnici, aventi esito favorevole, elaborati dal Controllore Tecnico, ove richiesto.
Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia o le estensioni della stessa non sono operanti.
Art. 4 – Effetto e durata della garanzia
La polizza è stipulata per la durata e con la decorrenza fissate in Scheda Tecnica. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 della data risultante dal certificato di ultimazione dei lavori. La polizza non sarà operante in caso di mancato pagamento dell'intero premio. Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. La garanzia avrà termine alla data di scadenza stabilita in polizza e comunque, salvo quanto previsto per le estensioni 1.3, 1.4 e 1.5, non oltre 10 (dieci) anni dall'ultimazione dei lavori. Dopo tale termine l'obbligo della Società cessa.
Art. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione dei danni indennizzabili viene eseguita secondo le norme seguenti:
a) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'immobile di cui la proprietà dell'Assicurato fa parte escludendo il solo valore dell'area;
b) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate dell'immobile di cui la proprietà dell'Assicurato fa parte ;
c) stimando il valore ricavabile dai residui.
L'ammontare del danno sarà pari all'importo della stima di cui al punto b), eventualmente integrato da quanto previsto ai commi m) ed n) dell'articolo 2) Delimitazione dell'assicurazione, diminuito dell'importo della stima di cui al punto c) nonché dello scoperto o della franchigia minima previsti nella Scheda Tecnica, ma non potrà comunque essere superiore alla somma assicurata per l'immobile al momento del sinistro (stima a).
Art. 6 - Somma assicurata - Assicurazione parziale
La somma assicurata deve corrispondere:
a) per la Partita 1A - Immobile e 1B - Involucro, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'immobile di cui la proprietà dell'Assicurato fa parte escludendo il solo valore dell'area;
b) per la Partita 3 Impermeabilizzazione delle coperture, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo delle impermeabilizzazioni delle coperture comprensivo di materiali e costi di manodopera;
c) per la Partita 4 Pavimentazioni e rivestimenti interni, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo delle pavimentazioni e rivestimenti interni comprensivo di materiali e costi di manodopera;
d) per le Partita 5 Intonaci e rivestimenti esterni, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo degli intonaci e rivestimenti esterni comprensivo di materiali e costi di manodopera.
Se al momento del sinistro la somma assicurata - rivalutata secondo quanto previsto dall'ART 13) INDICIZZAZIONE, risulta inferiore a quanto disposto dai precedenti lettere a) usque d), la Società risponderà dei danni solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata ed il relativo costo di integrale ricostruzione, ferma restando la piena applicazione delle franchigie convenute sull'importo indennizzabile a termini di polizza.
Art. 7 - Deroga alla proporzionale
Non si applicherà la regola proporzionale di cui all'Art. 6 - Assicurazione parziale, se la somma assicurata, rivalutata secondo quanto previsto dall'Art. 13 - Indicizzazione, risulterà insufficiente in misura non superiore al 10%(diecipercento). Qualora tale limite del 10%(diecipercento) dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale sarà operante per l'eccedenza rispetto alla somma assicurata aumentata di detta percentuale.
Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato all'Assicurato, in proporzione alla quota di proprietà, a fronte di una quietanza redatta dalla Società e sottoscritta dall'Assicurato, per la propria quota, liberatoria anche per il Contraente per i danni che hanno formato oggetto di indennizzo. La franchigia o lo scoperto e relativo minimo rimangono a carico del Contraente. L'importo da corrispondersi sarà pari al valore di ricostruzione o riparazione dell'immobile, o delle parti di esso, al momento del sinistro tenendo conto del grado di vetustà, stato di conservazione e modo d'uso A ricostruzione o riparazione avvenuta, purché la stessa sia effettuata entro 1 (uno) anno dalla data del sinistro, la Società provvederà a versare all'Assicurato, in proporzione alla quota di proprietà, il conguaglio di indennizzo derivante dalla differenza tra l'ammontare del danno determinato a norma del secondo comma dell'Art. 5 e quanto già corrisposto secondo il precedente capoverso.
Art. 9 - interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio
I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 del C.C., sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.
Art. 10 - Procedure per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e l'altro dall'Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.
Art. 11 - Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato abbiano adempiuto gli obblighi di cui all'Art.20;
d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 5;
e) stimare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in
apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 12 - Onere della prova a carico dell'assicurato
In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati stabilita nella presente polizza, resta inteso che l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia della polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo.
Art. 13 - Indicizzazione
Le somme assicurate e le franchigie previste nella Scheda Tecnica, si intendono adeguati, ad ogni ricorrenza annuale dalla data di decorrenza fissata in polizza, secondo l'indice generale nazionale ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale, con il massimo annuo del 5%.
Art. 14 - Limitazione dell’indennizzo
Le somme assicurate per ciascuna partita resa operativa nella Scheda di Xxxxxxx , con la rivalutazione prevista all'ART. 13) INDICIZZAZIONE - costituiscono il massimo indennizzo che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in proporzione alla quota di proprietà, per uno o più sinistri e per l'intera durata del contratto, fermi gli eventuali limiti di indennizzo indicati nella Scheda di polizza.
Sezione II.B – Responsabilità Civile verso Terzi
Art. 15 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la Sezione II.B, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione II.A - Garanzia base nonché della estensione 1.2 Involucro comma 1), se operante.
Art. 16 - Delimitazione dell'assicurazione
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) in caso di condominio, l'amministratore;
d) in caso di quota di proprietà locata, il conduttore nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente. L'assicurazione non comprende:
e) i danni da polvere di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati;
f) i danni cagionati da vizi dell'immobile derivanti da modifiche o innovazioni realizzate dopo l'inizio della presente copertura assicurativa;
g) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista alla Sezione II.A;
h) i danni conseguenti a sinistro indennizzabile in base alle estensioni di garanzia anche se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e rese operative, salvo per quanto riguarda l’estensione di garanzia 1.2 - Involucro, se operante;
i) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
Art. 17 - Gestione delle controversie - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dalla inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese,
decade dai diritti del contratto.
Art. 18 - Durata dell'assicurazione
L'assicurazione, per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A. Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione A.
Norme comuni per le Sezioni II.A e II.B
Art. 19 - Delimitazione dell'assicurazione
La Società non è obbligata ad indennizzare o a risarcire:
a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'immobile assicurato, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, le perdite di valore dell'immobile;
b) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonchè le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
c) i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente, dell'utente dell' Immobile o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;
d) i difetti di rendimento dei beni assicurati;
e) i danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche o termiche, di qualsiasi altro genere che non rientrino nelle specifiche previste per i materiali utilizzati;
f) i danni derivanti da modifiche o innovazioni, anche esterne all'immobile, realizzate dopo l'inizio della presente copertura assicurativa;
g) i danni causati da vizi del suolo riconducibili a modifiche esterne, all'immobile assicurato, successive alla costruzione dello stesso;
La Società non è inoltre obbligata per:
h) i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
i) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;
j) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
Art. 20 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l'Assicurato deve farne denuncia in base a quanto disciplinato dal successivo ART. 21) DENUNCIA DI XXXXXXXX. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, la indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa nonché, se la Società lo richieda, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Art. 21 - Denuncia di sinistro
Tutti i sinistri devono essere denunciati per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato, alla Società, entro i 3 giorni successivi all'accadimento del sinistro o al momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 Codice Civile, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di scadenza del periodo coperto dalla specifica garanzia assicurativa. Dopo tali termini l'obbligo della Società cessa. Il Contraente o l'Assicurato che esageri dolosamente l'ammontare del danno o ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, che manometta od alteri dolosamente le tracce o le parti danneggiate dal sinistro, decade dal diritto all'indennizzo.
Art. 22 - Variazione dell'Assicurato
Nel caso di vendita di quote di proprietà dell'immobile la polizza opera nei confronti del nuovo soggetto risultante nell'atto di passaggio di proprietà che, per il periodo residuo e sino alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza, diviene Assicurato.
Art. 23 - Dichiarazioni inesatte o reticenze - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato
La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è
obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio. Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. Il Contraente o l'Assicurato venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la polizza deve darne notizia formale alla Società e rimetterle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Deve inoltre fornire alla Società ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti e le prove che possono venirgli richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate.
Art. 24 - Periodo di assicurazione e premio
Il periodo di assicurazione, in base al quale è stato determinato e convenuto il premio, coincide con la durata stabilita in scheda tecnica di polizza e comunque cessa entro dieci anni dall'ultimazione dei lavori, salvo minori durate se ed ove previste. Il pagamento del premio può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, pos, rimessa interbancaria diretta (rid).
Art. 25 - Oneri fiscali
Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, connessi alla stipulazione e all'esecuzione della presente polizza sono a carico del Contraente e dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 26 - Forma delle comunicazioni del Contrente o dell’Assicurato alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata a/r, alla Direzione della Società ovvero all'intermediario assicurativo alla quale è assegnata la polizza.
Art. 27 - Foro competente
Foro competente è quello individuato ai sensi della normativa vigente.
Condizioni Addizionali
Sezione I – C.A.R.
Art. 1 - Danni causati da errori di progettazione e di calcolo
Sono indennizzabili i danni materiali e diretti causati da errori di progettazione e di calcolo. Restano esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori e le conseguenti spese per l'eliminazione degli stessi. Per tale estensione e per ogni sinistro, lo scoperto o la franchigia sono pari a quelli fissati nella Scheda di polizza.
Art. 2 - Impianti e opere preesistenti
Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato a part. 2), i danni materiali agli impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di costruzione delle opere, anche di proprietà di terzi, verificatisi in dipendenza della costruzione delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonchè denunciati prima della scadenza dell'assicurazione. Non si considerano impianti e opere preesistenti le cose assicurabili in part. 1) e le attrezzature, i macchinari e baraccamenti impiegati per l'esecuzione dei lavori. Per tale estensione e per ogni sinistro lo scoperto o la franchigia e il limite massimo di risarcimento sono pari a quelli fissati nella Scheda di polizza.
Art. 3 - Danni a lavori su opere ed impianti preesistenti
I danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla partita 2 della scheda di polizza causati da lavori di sotto murazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera.
Art. 4 - Costi di demolizione e sgombero
Sono indennizzabili i costi di demolizione e sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle part. 1) e 2) e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla part. 3).
Art. 5 - Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità
Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei ed elicotteri), purchè tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della SEZIONE I.A
e fino all'importo massimo stabilito, nella Scheda di polizza, in percento dell'importo indennizzato per detto sinistro. Se la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro è inferiore all'importo di cui agli art. 4) e 5) delle Condizioni Generali di Assicurazione per la part.1) o al punto 3 dell'allegato per l'assicurazione del macchinario, dei baraccamenti e delle attrezzature di cantiere per la part.4), anche l'importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione.
Art. 6 - Manutenzione estesa
Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla part. 1), dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le limitazioni di polizza, nonchè le franchigie stabilite per il periodo di costruzione. Il periodo di manutenzione ha la durata indicata nel frontespizio di polizza con inizio dalle ore 24 della data di cessazione della garanzia per la costruzione stabilita ai sensi dell'ART. 13) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione e di calcolo.
Art. 7 - Pluralità di assicurati - Responsabilità Civile incrociata
Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma assicurata dell'indennità a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonchè quanto disposto all'ART.10) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi anche in deroga all'art. 9 comma c) delle Condizioni Generali di Assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, le persone che siano in rapporto di dipendenza con uno degli altri Assicurati, ferme restando comunque le esclusioni di cui all'ART. 9) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla SEZIONE I.A - part. 1 e 2, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della SEZIONE I.B.
Art. 8 - Vibrazione, Rimozione, Franamento e Cedimento di terreno
Sono risarcibili i danni causati a terzi da vibrazione, rimozione, franamento e cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere delle opere assicurate, nell'ambito dei massimali stabiliti in Scheda di polizza alla SEZIONE I.B. Resta tuttavia a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, lo scoperto, fissato nella Scheda di polizza, in percento dell'indennizzo dovuto con il minimo fissato nella Scheda di polizza, senza che egli possa, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, stipulare altra assicurazione che copra la quota parte del risarcimento a suo carico.
Art. 9 - Cavi e condutture sotterranee
Sono risarcibili i danni materiali diretti causati a cavi sotterranei preesistenti e/o altre condutture sotterranee solo se, prima dell'inizio del lavori, l'Assicurato ha chiesto alle Autorità competenti le informazioni necessarie circa l'esatta posizione di tali condutture. Tale garanzia viene prestata, per ogni sinistro, con una franchigia ed un massimale (sottolimite del massimale stabilito in Scheda di polizza alla SEZIONE I.B così come indicato in Scheda di polizza.
Art. 10 - Macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere
Premesso che, agli effetti della presente assicurazione ed in particolare ai fini della determinazione della somma assicurata e della liquidazione dei danni, per ente si intende ogni macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere di proprietà o in possesso del Contraente, si conviene quanto segue:
a. la Società, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, indennizza, nei limiti e con le modalità che seguono, i danni materiali e diretti al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere verificatisi durante il periodo coperto dall'assicurazione per la costruzione delle opere e nei luoghi indicati in polizza.
b. Fermo quanto previsto all'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non è obbligata ad indennizzare:
1) i guasti meccanici od elettrici;
2) i danni derivanti dalle operazioni di carico o scarico, trasporto o trasferimento, salvo quelli verificatisi in occasione della movimentazione nell'ambito dei luoghi indicati nella polizza ai fini della costruzione delle opere, nonché i danni verificatisi comunque al di fuori dei luoghi indicati in polizza;
3) i danni a pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente o al blocco incudine dei battipali o delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori o alle parti intercambiabili in genere, salvo il caso di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di cantiere;
4) i danni a natanti aeromobili nonché ai macchinari od attrezzature di cantiere operanti nel sottosuolo;
5) i danni per i quali sia responsabile, per legge o per contratto, il fornitore od il costruttore;
6) i danni a macchinari od attrezzature di cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso.
c. La somma assicurata per ciascun ente deve essere uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di un ente uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Xxxxxx e prezzi di favore non hanno influenza nella determinazione della somma assicurata.
d. La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per singolo ente assicurato, secondo le norme seguenti:
a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:
I. si stima l'importo totale dei costi di riparazione al momento del sinistro, necessari per ripristinare l'ente danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
II. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.
L'indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub a 1 diffalcato dell'importo stimato come sub a 2), con l'applicazione di quanto disposto al seguente terz'ultimo comma con la successiva deduzione delle franchigie o scoperti relativi minimi convenuti in polizza.
b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
1) si stima il valore dell'ente assicurato al momento del sinistro tenuto conto della obsolescenza, della vetustà del deperimento per uso o altra causa;
2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.
L'indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub b 1 diffalcato dell'importo stimato come sub b 2), con l'applicazione di quanto disposto al seguente terz'ultimo comma con la successiva deduzione delle franchigie e degli scoperti e relativi minimi convenuti in polizza.
Un ente assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'indennizzo calcolato come sub a 1) meno sub a 2) eguagli o superi il valore che l'ente aveva al momento del sinistro stimato come sub b 1).
Se la somma assicurata, separatamente, per ciascun ente colpito da sinistro, copre solo parte dell'importo che doveva essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.
Salva diversa esplicita pattuizione in polizza, sono esclusi dall'indennizzo i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo.
Restano in ogni caso esclusi dall'indennizzo i costi per eventuali revisioni, manutenzioni o modifiche degli enti colpiti da sinistro o quelli per eventuali riparazioni provvisorie.
Art. 11 - Scioperi, Sommosse, Tumulti popolari, Atti di terrorismo e Sabotaggio organizzato
A parziale deroga dell'art. 11 comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, esclusioni dell'art. 11, comma a) sopra menzionato.
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione della franchigia indicata in Scheda di polizza e sino al limite di indennizzo indicato nella stessa.
Art. 12 - Interruzione della costruzione assicurata - Rischi di giacenza
In deroga dell'ultimo capoverso dell'art. 11) delle Condizioni Generali di Assicurazione viene stabilito quanto segue: la Società, durante il periodo specificato con apposita appendice di polizza, è obbligata per i soli danni alle cose assicurate causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, eventi naturali di forza maggiore in genere.
Restano ferme le franchigie stabilite in polizza per il periodo di costruzione. La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del cantiere o comunque del luogo di deposito delle stesse.
Tasso: 50% del tasso pro-rata all risks Durata massima: 6 mesi
Art. 13 - Delimitazione della garanzia in zone sismiche
Nel caso di sinistri verificatisi in occasione di terremoti, la garanzia assicurativa è subordinata alla dimostrazione che si sia tenuto conto, nella stesura del progetto, del rischio terremoto, e che ci si sia attenuti nella esecuzione dei lavori alle relative norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche e le relative disposizioni concernenti l'applicazione delle stesse in vigore nel luogo di costruzione.
Art. 14 - Misure antincendio
Ferma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.
Inoltre i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a piè d'opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite.
Art. 15 - Prosciugamento
La Società non rimborsa all’Assicurato i costi sostenuti per:
a) iniezioni in terreni spingenti e/o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
b) spese di pompaggio delle acque, sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d’acqua originariamente previste vengano superate;
c) perdite o danni dovuti al mancato funzionamento dell’impianto di pompaggio delle acque, qualora il mancato funzionamento poteva essere evitato con riserve sufficienti;
d) spese sostenute per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali e/o freatiche;
e) spese per la riparazione di danni da erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora l’Assicurato non abbia preso le misure necessarie;
f) spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate (queste ultime vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale). Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, l’indennizzo sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
g) perdite o danni dovuti a cedimento del sottosuolo derivante da consolidamento insufficiente che non sia conseguenza di un evento imprevisto;
h) crepe, mancanza di tenuta o impermeabilità.
Art. 16 - Falde freatiche
Sono esclusi i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica.
Art. 17 - Danni a raccolti, boschi e colture
Non sono risarcibili i danni o responsabiiltà direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi e/o qualsiasi coltura durante l'esecuzione delle opere.
Art. 18 - Palificazione e muri di contenimento
La Società non indennizza l’Assicurato in caso di spese sostenute
e. per rimpiazzare o rettificare pali o muri di contenimento
a) che vengono scoperti essere mal posizionati o disallineati o compressi durante la loro costruzione,
b) che sono stati persi od abbandonati o danneggiati durante la battitura od estrazione
c) che vengono scoperti essere ostruiti da attrezzature o casing per la palificazione
f. per rettificare palancole metalliche disinnestate o disconnesse
g. per rettificare perdite o infiltrazioni di materiale di ogni tipo
h. per riempire cavità o per rimpiazzare la bentonite persa
i. dovute al fatto che alcuni elementi di fondazioni o di palificazione non abbiano superato il test di carico oppure che non abbiano raggiunto i valori progettuali di carico
j. per ripristinare profili o sagome
Questa clausola non sia applica nel caso di danni dovuti a fenomeni naturali. L’onere della prova che tale perdita o danno è indennizzabile ai sensi della presente polizza è a carico dell’Assicurato.
Art. 19 - Clausola 72 ore
Agli effetti della limitazione delle somme assicurate, dei massimali e dell’applicazione delle franchigie stabilite per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima. In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di polizza.
Art. 20 - Beni di valore artistico o storico
La Società prende atto che qualora i lavori oggetto d'appalto ed assicurati con il presente contratto, interessino beni di rilevante valore artistico e/o storico, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che colpisca i suddetti beni, il relativo indennizzo viene calcolato in base ai soli costi necessari per il loro ripristino con l'utilizzo di materiali di corrente utilizzo per interventi analoghi nel mercato edilizio nazionale e con l'adozione di tecniche normalmente a disposizione delle imprese di costruzione. Resta inteso che qualora l'Assicurato dimostri che i costi necessari per il riutilizzo parziale del materiale degli enti colpiti da sinistro non comporta aumento dell'indennizzo rispetto a quanto si sarebbe ottenuto operando come al precedente capoverso, la Società ne approva in via preventiva i relativi lavori.
Art. 21 - Misure di sicurezza
La Società indennizza l’Assicurato per perdite e danni materiali e diretti causati o derivati da precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti solo se sono state prese misure di sicurezza sufficienti in sede di progettazione e realizzazione dell’opera. A questo proposito, le misure di sicurezza sono sufficienti se sono stati presi in considerazione i valori per precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti del servizio meteorologico riguardo all’ubicazione del rischio e a tutta la durata assicurativa e ciò fino ad un periodo di ricorrenza di 10 anni. La Società non indennizza l’Assicurato per perdite e danni materiali e diretti derivanti dal fatto che l’Assicurato
non ebbe provveduto a suo tempo all’eliminazione di ostacoli (es. sabbia, alberi) dal corso d’acqua per garantire un libero flusso, indipendentemente dalla portata d’acqua dello stesso.
Art. 22 - Lavori già eseguiti (clausola da ritenersi attivata ogniqualvolta i lavori sono iniziati precedentemente alla stipula della polizza)
Il Contraente dichiara e tale dichiarazione è ritenuta essenziale per l'efficacia del contratto di avere già eseguito parte delle opere previste nel contratto d'appalto e che in relazione a detti lavori non si sono a tutt'oggi verificati, ne' sono in corso sinistri di alcun genere. Si intendono esclusi i danni il cui manifestarsi o la cui causa ed il relativo manifestarsi del danno siano precedenti alla data di perfezionamento della presente polizza.
Art. 23 - Materiali a pie’ d’opera
L'efficacia della garanzia per i materiali dislocati a piè d'opera (GIACENZA) è subordinata alla condizione che, per gli stessi, siano state adottate misure di prevenzione e protezione che ne garantiscano:
a) sempre la buona conservazione, ossia i suddetti materiali devono essere riposti in aree di ricovero debitamente attrezzate in relazione alle caratteristiche degli stessi (su superfici livellate, sotto pensiline, in baraccamenti, all'interno di container, su scaffalature soprelevate rispetto al terreno, in capannoni coperti, ecc.) ed alla natura del luogo ove si svolgono i lavori oggetto della presente copertura assicurativa (aree non soggette ad allagamenti/alluvioni con periodo di ritorno inferiore a 50 anni, fenomeni franosi, mareggiate e quant'altro di simile);
b) l'ottimale custodia durante le fasi in cui non c'è attività lavorativa, ovvero i suddetti materiali, al termine dell'impiego giornaliero/giornata lavorativa, devono essere riposti in aree/luoghi chiusi mediante sistemi di chiusura opportunamente preposti e dimensionati per la loro custodia.
c) Tale clausola si intende attivata fino al limite prevsito nella scheda di polizza
Art. 24 - Estensione del periodo di copertura – Proroghe
In caso di necessità di prorogare il periodo di costruzione, l'Assicurato può richiedere alla Società, motivando la richiesta con le opportune informazioni tecniche, una proroga. A valle della richiesta dell’Assicurato e sino ad un massimo di sei mesi per l’intera durata della polizza, la Società concederà la proroga con tasso imponibile pari al tasso calcolato in pro-rata per mese e/o frazione di mese, sempreché per la Sezione A e B il rapporto sinistri pagati e/o riservati, premi netti sia inferiore al 60%. In caso di rapporto sinistri pagati e/o riservati, premi netti superiore a quanto indicato e/o per proroghe che eccedono il periodo sopra indicato, la Società si impegna a concedere il proseguimento della copertura assicurativa a condizioni da concordarsi.
Sezione II – Decennale Postuma
Art. 25 - Condizione particolare per l'accordo di stipulare polizza "assicurazione decennale postuma danni diretti all'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c." a fine lavori
Si conviene che al compimento dell'opera indicata nella scheda della presente polizza C.A.R. la Società si impegna ad assicurare, nei termini e alle condizioni della "assicurazione decennale postuma - danni diretti all'opera" sopra riportata e di quanto più sotto stabilito, l'opera stessa.
Premesso che il premio della polizza decennale postuma è unico ed indivisibile si stabilisce tra le Parti che esso venga corrisposto come segue:
• 20% al perfezionamento della presente polizza, che viene fatto contestualmente a quello della sopraccitata polizza C.A.R.
• 80% al termine dei lavori, a tale data decorrerà la garanzia prestata con la presente polizza decennale postuma, salvo quanto specificato in seguito.
Gli importi sopraindicati sono comprensivi delle imposte vigenti al momento del pagamento.
La Società si impegna ad assicurare l'opera alle condizioni della presente polizza decennale, purché:
a) si sia provveduto al pagamento della prima rata di premio;
b) non siano sopravvenute varianti in corso d’opera non comunicate o comunicate e non accettate dalla Società, ovvero vi siano state proroghe della durata dei lavori di costruzione superiori a 6 mesi complessivi;
c) non si siano verificati nel corso dell'esecuzione delle opere sinistri e/o danni, difetti o manchevolezze e/o accadimenti in genere, qualunque sia la loro causa, che possano avere compromesso totalmente o parzialmente la stabilità e solidità delle opere o che possano comunque configurarsi come aggravamento tale da rendere il rischio non assicurabile o assicurabile a condizioni differenti da quelle previste al presente compromesso;
d) sia stato effettuato, con esito favorevole e con l’assoluta assenza di rilevamenti di non conformità o di riserve di alcun tipo, il monitoraggio in corso di costruzione, da parte del Controllore Tecnico, quando previsto ai fini del rilascio delle garanzie di polizza;
In ogni caso la presente polizza diviene operativa non prima delle ore 24 del giorno del pagamento della seconda rata di premio e comunque non prima delle ore 24 del giorno dell'emissione del certificato di ultimazione lavori.
Qualora la seconda rata di premio non venga corrisposta nei termini previsti, la garanzia è sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento, fermo restando che in caso di inadempimento la Società può, a sua scelta, o dichiarare risolto il contratto mediante lettera raccomandata oppure esigerne giudizialmente l'esecuzione. Se una o più condizioni di cui alle lettere b), c), d) ed della presente clausola non risultassero soddisfatte, la Società si riserva la facoltà di considerare nulle le condizioni concordate al momento dell'emissione della polizza e di proporre nuove condizioni per l'operatività della stessa. Qualora non si pervenga ad un accordo fra le Parti sulle nuove condizioni, la Società ha facoltà' di ritenere comunque acquisite la rata di premio già versata.
Art. 26 - Controllo tecnico
A meno che nella frontespizio di xxxxxxx non sia espressamente indicata l'assenza dell'obbligo di Controllo tecnico, la Società si impegna ad assicurare le opere di cui alla presente polizza a condizione che:
a) In concomitanza del processo costruttivo delle opere oggetto diretto di garanzia e comunque non oltre 3 mesi dall’inizio dei lavori sia eseguito un controllo tecnico da parte del Controllore Tecnico, anche mediante visite in cantiere effettuate con adeguata frequenza, comunque almeno trimestrale, e distribuite coerentemente col programma lavori.
b) Tale controllo abbia come obiettivo la minimizzazione dei rischi di cui alle garanzie tutte di polizza, con particolare riferimento alla solidità e stabilità delle opere.
Il controllo tecnico, in sintonia con quanto previsto norme UNI 10721:1998, deve essere sviluppato attraverso le seguenti attività:
1. ricognizione tecnica ed analisi del progetto;
2. verifica della conformità dei materiali e dei componenti utilizzati (con riferimento alle loro schede tecniche), delle procedure ed attività inerenti alla loro fabbricazione;
3. sorveglianza durante le operazioni di collaudo;
4. verifica dell’emissione dei certificati di collaudo;
5. ogni altra prova o verifica ritenuta, ad insindacabile giudizio del Controllore Tecnico, necessaria per la valutazione.
c) Il risultato della valutazione sia riportato in apposite relazioni parziali almeno trimestrali ed in una relazione complessiva finale, elaborate dallo stesso Controllore Tecnico.
d) Dalla relazione complessiva finale non emergano riserve o non conformità di alcun genere, pena la mancata attivazione delle garanzie della polizza per la parte delle opere oggetto di tali riserve o non conformità.
In conseguenza a quanto stabilito al comma precedente, il Contraente si impegna:
1. ad attivare ed effettuare il pagamento delle competenze del Controllore Tecnico di cui ai precedenti punti;
2. a prestare tutta la collaborazione necessaria al Controllore Tecnico nello svolgimento delle sue attività;
3. a consegnare al Controllore Tecnico incaricato copia della presente Xxxxxxx;
4. a consegnare al Controllore Tecnico ogni documento da quest’ultimo richiesto;
5. a comunicare immediatamente al Controllore Tecnico ed alla Società tutte le eventuali modifiche delle opere, qualunque sia la causa per cui siano esse dovute;
6. a comunicare al Controllore Tecnico ed alla Società le date di ultimazione e di consegna delle opere nonché il valore finale delle stesse con un minimo di 15 giorni di preavviso;
7. ad autorizzare il Controllore Tecnico a fornire alla Società ogni documento e/o valutazione inerente le Opere di cui all’attività di controllo tecnico.
Se anche solo una delle condizioni riportate nella presente clausola non risultasse soddisfatta, la Società si riserva la facoltà di considerare nulle le condizioni concordate al momento dell'emissione della polizza e di proporre nuove condizioni per l'operatività della stessa.
Qualora non si pervenga ad un accordo fra le Parti sulle nuove condizioni, la Società ha la facoltà di ritenere comunque acquisite le rate di premio già versate.
Art. 27 - Preesistenze
Nel caso di interventi che coinvolgano opere preesistenti, quali ad esempio interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria o ampliamento di strade e quant'altro di simile, ferma restando ogni altra condizione di polizza, la Società è obbligata a indennizzare i soli danni materiali e diretti ai beni assicurati la cui causa prima risalga a sinistri indennizzabili, a termini di polizza, alle opere strutturali costruite a nuovo con i lavori relativi all’appalto oggetto della copertura C.A.R. il cui numero è riportato nella scheda di polizza. Restano quindi esclusi:
• tutti i danni alle opere preesistenti alla data di inizio lavori;
• tutti i danni materiali e diretti ai beni assicurati la cui causa prima risalga a sinistri alle opere preesistenti alla data di inizio lavori.
Condizioni Addizionali comuni a tutte le Sezioni
Art. 28 - Sanction limitation and exclusion clause
La Società non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l’Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali. Chubb European Group Limited è una società del gruppo Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb European Group Limited è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell’Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ad alcuni paesi e territori quali Iran, Siria, Xxxxx del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.
Art. 29 - Clausola broker
L'Assicurato dichiara, e la Società ne prende atto, di aver affidato la gestione del presente contratto allo spett.le Intermediario indicato nel Frontespizio di polizza , nei termini previsti dall'incarico ad essa affidato, che è noto alla Società. Di conseguenza tutti i rapporti con la Società inerenti alla presente polizza saranno svolti dal broker per conto dell'Assicurato, così come tutte le comunicazioni tra le parti avverranno, per il tramite del broker ad eccezione dell’avviso di sinistro e della disdetta del contratto, che dovranno essere effettuate nei termini previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso di coassicurazione, a parziale deroga di quanto previsto dalla clausola di delega relativamente all'esazione dei premi e di importi dovuti alla Società, le coassicuratrici esonerano la delegataria dall'incassare i premi di loro spettanza, la cui rimessa verrà effettuata dal Contraente per il tramite del broker direttamente e separatamente per ognuna delle Società interessate alla polizza.
Art. 30 - Validità territoriale
Ferma l’ubicazione del rischio, così come precisato nel frontespizio od in Scheda di Polizza, l’assicurazione vale per opere realizzate nell’ambito nel territorio della Repubblica Italiana.
Definizioni valide per tutte le Sezioni
La presente parte della Nota Informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati nel contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione. Nel testo, si intendono:
per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
per “Assicurato/Beneficiario” (relativo alla Sezione II): il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione in proporzione alla quota di proprietà, ovvero l'acquirente vale a dire la persona fisica che acquista un edificio o una porzione di edificio da costruire in qualunque forma, compreso il leasing, con atto che abbia come fine il trasferimento futuro di un immobile o un diritto di godimento sullo stesso.
per "Assicurazione": il contratto di assicurazione.
Per “Atto di terrorismo”: Atto che comprende ma che non è limitato all’uso della forza o violenza o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo; fatto commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili, ivi compresa l’intenzione di :
- influenzare qualsiasi Governo
- incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa
- turbare il funzionamento dei trasporti pubblici
- ostacolare l’attività di aziende produttive, di trasformazione di beni o fornitrici di servizi
per “Collaudo” : tutti gli atti, le procedure e le prove necessarie a determinare l'utilizzo e l'agibilità dell'immobile secondo la sua destinazione d'uso, da effettuarsi entro i termini e nei modi previsti dalle norme di legge.
per “Controllore Tecnico” : l’organismo di controllo di Tipo A accreditato Accredia, abilitato a redigere rapporti di ispezione in corso d’opera secondo le norme UNI CEI ISO (ex 45004) ed operante ai sensi delle norme UNI 10721:1998 nonché sulla base dei requisiti minimi stabiliti in polizza;
per “Costruttore” : imprenditore o cooperativa edilizia.
Per “Forza maggiore”: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;
per “franchigia” : la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico del Contraente.
per “gravi difetti costruttivi” : gli eventi rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 1669 del Codice Civile che colpiscono parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'immobile, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente.
per “Immobile” : l'immobile costruito ovvero l'intero edificio di cui le quote di proprietà degli Assicurati sono parte.
per “Impermeabilizzazione delle coperture” : sistemi di impermeabilizzazione continui, così definiti come da norme "UNI", costituiti da più strati funzionali in cui deve essere sempre presente l'elemento di tenuta all'acqua.
per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione. per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione. per "Società": l'Impresa Assicuratrice.
per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società.
per "Rischio": la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per i quali è prestata la garanzia assicurativa.
per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
per “Indennizzo/risarcimento” (per Sezione Decennale Postuma): la somma dovuta in caso di sinistro dalla Società da ripartire tra gli Assicurati in base alle rispettive quote di proprietà dell'intero immobile.
per “Involucro” : i muri di tamponamento verticali esterni dell'immobile, esclusi fissi ed infissi, intonaci e rivestimenti nonché le parti a diretto contatto con il terreno.
per “Massimale” : l'importo massimo della copertura assicurativa da ripartire, in caso di sinistro, tra gli Assicurati in base alla quota di proprietà rapportata all'intero immobile.
per “Parti dell’immobile destinate a lunga durata” : le parti strutturali dell'immobile oggetto di collaudo statico ai sensi delle norme di legge ovvero quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche trasmettendo i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno e tutte le seguenti parti dell'opera quali, murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di scale, solette a sbalzo e quant'altro di simile.
Per “parti dell’immobile non destinate per propria natura a lunga durata”: le opere di completamento e finitura dell'immobile non rientranti nella precedente definizione, quali ad esempio pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, rivestimenti, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile.
Per “Quota di proprietà”: l'immobile o porzione dell'immobile descritti ed individuati nell'atto di proprietà rogitato ed intestato al singolo Assicurato.
Per “Scheda di polizza/Scheda tecnica” : la scheda annessa alla copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi, le somme assicurate, i massimali, i premi, gli scoperti, le franchigie, i limiti di indennizzo e di risarcimento nonché le estensioni di garanzia richiamate e rese operanti.
Per “Scoperto” la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico del Contraente.
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A proposito di Chubb
Chubb è la più grande compagnia assicurativa mondiale specializzata nel property e casualty quotata in borsa. Opera in 54 paesi e offre soluzioni assicurative a imprese e famiglie nei rami property e casualty, infortuni e malattia, riassicurazione e assicurazioni vita a diverse tipologie di clienti. Siamo una compagnia con un’eccellente capacità di sottoscrizione.
Gestiamo i sinistri in modo equo e tempestivo. Grazie al nostro lavoro accurato e a decenni di esperienza, realizziamo e forniamo le migliori coperture assicurative a individui e famiglie, nonché a imprese di ogni dimensione.
Chubb si distingue anche per l’ampia gamma di prodotti e servizi offerti, la sua estesa capacità distributiva territoriale, un’eccezionale solidità finanziaria e la sua competenza locale a livello globale.
La Compagnia assicura e offre servizi a multinazionali e piccole e medie imprese in tutti i rami danni; è specializzata inoltre nell’assicurare clientela “private” che si caratterizza per le particolari esigenze di protezione del proprio patrimonio; individui che acquistano coperture vita, infortuni, malattia, casa e auto e altre coperture specialty; aziende e affinity group che forniscono o che offrono programmi di assicurazione infortuni e malattia e assicurazione sulla vita ai propri dipendenti o soci; e gli assicuratori che gestiscono esposizioni con una copertura riassicurativa.
Le principali società assicurative del Gruppo Chubb si caratterizzano per una forte solidità finanziaria, con un rating AA da Standard & Poor’s e A++ da A.M. Best. Chubb Limited, la società capogruppo di Chubb, è quotata alla borsa valori di New York (NYSE: CB) e fa parte dell’indice S&P 500.
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