Politica di investimento Il comparto sarà investito in Strumenti del mercato monetario (comprese le obbligazioni con scadenza residua inferiore a 397 giorni o il cui tasso d'interesse sarà rivedibile almeno annualmente) e in depositi. Gli strumenti del mercato monetario (comprese le obbligazioni) adottati beneficeranno di una valutazione di qualità del credito reputata favorevole o positiva. Gli attivi ammissibili sono emessi principalmente da emittenti di buona qualità o garantiti da garanti di buona qualità: hanno rating minimo A2/P2 o considerato di qualità di credito equivalente in base alla metodologia proprietaria della Società di gestione; il comparto eviterà di ricorrere in modo meccanico ed eccessivo ai rating pubblicati dalle agenzie esterne. Gli investimenti sono denominati in USD e in valute dei paesi membri dell'OCSE. Il comparto può altresì investire sino a un massimo del 10% del proprio patrimonio in Fondi comuni monetari. Il comparto può detenere liquidità a titolo accessorio. ▪ l’Unione europea ▪ le amministrazioni nazionali (paesi o agenzie di stato – ad esempio per lo Stato tedesco, la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW), o la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)) degli Stati membri dell’Unione europea; ▪ le amministrazioni regionali (ad esempio: una regione belga, un dipartimento francese, un land tedesco) degli Stati membri dell’Unione europea; ▪ le amministrazioni locali (ad esempio: alcune città europee come Bruxelles e Torino) degli Stati membri dell’Unione europea. La scelta dei valori/degli emittenti si basa su analisi economico-finanziarie nonché su considerazioni ESG, che rappresentano entrambe indicatori dei rischi e delle opportunità a lungo termine. Gli aspetti ESG sono analizzati mediante una metodologia sviluppata dalla Società di gestione, illustrata qui di seguito. I risultati dell’analisi ESG sono integrati nella gestione finanziaria del portafoglio. Quest’analisi mira a consentire ai gestori di identificare meglio i rischi, ma anche le opportunità, che derivano dalle principali sfide dello sviluppo sostenibile. L'analisi ESG copre l’insieme del portafoglio del comparto, ad esclusione dei depositi, delle liquidità e dei derivati su indici.
Eventi socio-politici La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti delle somme assicurate e fermo il disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione dei: 1. danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa; 2. altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi: La Società non risponde dei danni: a) di inondazione o frana; b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; c) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissioni di controlli o manovre; d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; La presente estensione di garanzia ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2., anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato nei limiti indicati nella scheda di rischio
Tutela dei lavoratori L'eventuale assunzione di mano d'opera dovrà essere effettuata in ossequio alle norme vigenti in materia, ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Generale; l'IMPRESA deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Alle prestazioni dei lavoratori dipendenti dovranno essere applicate le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti anche se l'IMPRESA non aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi, ai sensi di quanto richiamato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 87 del 10/09/1993. L'IMPRESA, inoltre, è tenuta agli adempimenti previsti della Legge 68/99 in materia di assunzioni dalle categorie protette. L'IMPRESA avrà l'onere di comunicare, ai fini del rispetto delle leggi sul lavoro, i nominativi dei propri dipendenti o di dipendenti di terzi che verranno addetti al cantiere. E' fatto obbligo all'IMPRESA di esibire, su richiesta della Direzione esecuzione contratto o del Responsabile del Procedimento, secondo le rispettive competenze, tutti i libri obbligatori concernenti il rapporto di lavoro dipendente, nonché copia delle polizze di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in data non antecedente a 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Ai sensi dell'art. 7 dei Capitolato Generale, la FER effettuerà, come garanzia, trattenuta dello 0,50% sull'importo dei lavori fatturati. Qualora l'IMPRESA trascuri parte degli adempimenti prescritti, provvederà direttamente la FER a carico del fondo formato con la ritenuta dello 0,50% sopra indicata, fatte salve le maggiori responsabilità dell'IMPRESA. In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni, l'IMPRESA sarà avvertita per iscritto di eseguire detti pagamenti e, ove non provvedesse, la FER potrà farlo d'ufficio con rivalsa a carico dell'IMPRESA stessa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Capitolato Generale. Le gravi o ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte dell'IMPRESA, previa sua formale costituzione di mora, costituiscono cause di risoluzione del contratto in danno.
Natura dei dati trattati I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.
Negoziazione assistita È possibile scegliere la negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno R.C. auto, in base all’art. 3, co.1, Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella Legge 10 novembre 2014 n. 162. La procedura inizia quando il difensore della parte che intende agire invita l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo, le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l’ausilio e l’assistenza di avvocati. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie CONCILIAZIONE PARITETICA: ANIA e alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni R.C. auto fino a € 15.000,00. Si può accedere alla conciliazione in caso di: - omessa risposta della Compagnia tenuta al risarcimento nei termini previsti dalla Legge - rifiuto del risarcimento - accettazione a titolo di acconto dell’offerta risarcitoria. Per accedere alla procedura, vai su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le informazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono reperibili sui siti xxx.xxxxx.xx (sezione Per i Consumatori) e xxx.xxxx.xx (sezione Servizi). ARBITRATO: in caso di discordanza sull’entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Verti e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Xxxxx, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Xxxxx e tuo, in quanto Assicurato, in parti uguali, esclusa ogni solidarietà. Procedura FIN-NET: in caso di liti transfrontaliere, puoi presentare reclamo direttamente al sistema estero competente nel quale ha sede la Compagnia di assicurazione che ha stipulato il contratto: consulta il sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx Puoi attivare la procedura FIN-NET direttamente dal sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx. eu/fin-net o rivolgendoti all’IVASS, la quale provvederà a sua volta all’inoltro alla Compagnia estera competente, dandone notizia al reclamante. VERTI ASSICURAZIONI S.P.A. - Via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) – xxx.xxxxx.xx – T +39.02.21725.1 – F +00.00.00000000 – E xxxxx@xxx.xxxxx.xx - Capitale Sociale € 205.823.000 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Milano: 12244220153 – Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell’11/12/99, iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n.1.00134 – Direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.
CONSEGNA DEI LAVORI La consegna dei lavori avrà inizio previa convocazione dell’esecutore, sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione, con le modalità prescritte dagli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento. Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori. Delle operazioni eseguite verrà redatto apposito verbale in contraddittorio, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento. Se nel giorno fissato e comunicato, l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la consegna non avvenga per fatto della Stazione appaltante, si applicheranno le vigenti norme in materia. A seguito della consegna delle aree, l’Appaltatore procederà all’installazione del cantiere, alla predisposizione della segnaletica di legge ed all’approntamento delle attrezzature. Le suddette procedure dovranno essere eseguite secondo le indicazioni della Direzione lavori, senza interferenza logistica con le attività facenti parte del programma lavori. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi del disposto dell’articolo 129, commi 1 e 4, del Regolamento Generale. A tal fine, il Direttore dei lavori indicherà espressamente sul verbale, le lavorazioni da iniziare immediatamente. Detta consegna dovrà essere effettuata dal Direttore dei Lavori, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, previa presentazione dei seguenti documenti: - Cauzione definitiva sotto forma di Fideiussione bancaria o polizza assicurativa; - Polizza “CAR”; - Polizza RCVT, contro gli infortuni; - Piano Operativo di Sicurezza delle eventuali proprie Imprese Subappaltatrici/Fornitrici; - Contenuto e tipologie della cartellonistica di cantiere. Se l’inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell’Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante. Prima dell'inizio dei lavori di cui all’articolo che segue, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante: a) La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; b) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti; c) L’elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata; d) Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; e) Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola; f) Copia del registro infortuni; g) Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la ditta. Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra relativa alle proprie imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.
Modalità per la denuncia dei sinistri La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l’Industria il Commercio e l’Artigianato ai sensi dell’Art. 143 del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (modulo di constatazione amichevole d’incidente) e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata: a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all’Assicurato all’atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni per danni materiali al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente come identificate dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni; b) all’Impresa di assicurazione del civilmente responsabile e, qualora diversa persona , al proprietario del veicolo di controparte, nei casi in cui trovi applicazione la procedura di risarcimento ordinaria ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni; c) alla Società e per conoscenza all’Assicurato nel caso di sinistro che comporti lesioni a terzi trasportati a bordo dei veicoli assicurati ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonchè nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.
Tutela della riservatezza Il Titolare del trattamento è il Comune di Xxxxxxxxxx di Puglia, nella persona del sindaco in carica Xxxxxxxx Xxxxxxx. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali (dati anagrafici e fiscali) forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali Il trattamento dei dati personali sarà svolto nell’ambito del procedimento in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Saranno impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui tali dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di: chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; ottenere la limitazione del trattamento; ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. Per far valere i diritti dell’interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento Comune di Xxxxxxxxxx di Puglia, con sede legale alla Xxxxxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxxx xx Puglia (FG).
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI L’Appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i lavori oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.
DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI In caso di decesso dell'Assicurato l’avente causa dovrà denunciare il Sinistro nel più breve tempo possibile per iscritto a CNP UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRIVIA XXXXX 14 – 00000 Xxxxxx (impresa alla quale è stato dato mandato a gestire i sinistri), allegando la seguente documentazione: • copia del Modulo di Adesione alla polizza assicurativa comprensivo della dichiarazione di buono stato di salute; • copia autenticata dell’atto notarile del Contratto di Finanziamento; • copia integrale del piano di ammortamento del Contratto di Finanziamento, in capo all’Assicurato, sot- toscritto dal responsabile della filiale presso cui è stato acceso il Finanziamento; • dichiarazione della Banca presso la quale è stato acceso il Finanziamento attestante l'importo del de- bito residuo, in capo all’Assicurato, alla data di decesso dello stesso; • certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • certificato medico indicante la causa del decesso; • relazione sanitaria rilasciata dal medico curante attestante la causa del Decesso dell'Assicurato e com- pleta di anamnesi patologica prossima e remota con particolare riferimento alla patologia che ha causato il Decesso; • se vi è stato ricovero in ospedale, copia integrale di eventuali cartelle cliniche, complete di anamnesi, relative al primo ricovero subito dall'Assicurato in relazione alla malattia che ha causato il decesso; Inoltre, in presenza di particolari esigenze istruttorie e, al fine di integrare le risultanze già acquisite, l’Im- presa di Assicurazione si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per la definizione della circostanze in cui si è verificato il Decesso dell’Assicu- rato, quali : • Copia del referto autoptico e delle indagini tossicologiche • Verbale dell’Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo del Decesso da presentarsi nel caso in cui la morte sia avvenuta in seguito ad infortunio, omicidio o suicidio; • Decreto di archiviazione emesso dall’Autorità Giudiziaria competente.. Qualora l’importo della prestazione assicurativa sia superiore al Debito residuo dell’Assicurato al momen- to del decesso, oppure nel caso in cui la copertura assicurativa sia rimasta in vigore essendo il Decesso dell’Assicurato intervenuto successivamente all’anticipata estinzione totale/surroga del Contratto di Finanziamento, la richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, oltre che dai documenti soprariportati, dalla seguente documentazione: • dichiarazione della Banca presso la quale è stato acceso il Finanziamento attestante l’anticipata estin- zione totale o parziale/la surroga del Finanziamento e dichiarazione di rinuncia al beneficio irrevocabile da parte della Contraente; • ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - dovrà inviare all’Impresa di Assicurazione anche la seguente documentazione: • copia di un valido documento di identità; • copia del codice fiscale; • dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario con indicati il numero di conto corrente bancario, Isti- tuto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice IBAN; • se l’Assicurato NON ha lasciato testamento: atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitu- tiva dell’atto notorio, autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunali (funzionario incaricato) in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l’Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità); • se l’Assicurato HA lasciato testamento: verbale di pubblicazione, copia autenticata del testamento dello stesso ed atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell’atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunali (funzionario incaricato) in cui risulti che il testamento in questione è l’ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati l’elenco degli eredi testamentari e l’elenco dei suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l’Assicurato con la specifica indicazione che tali eredi testamentari ed eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità; • decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi il tutore degli eventuali beneficiari minori o privi della capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero dell’Impresa di Assicurazione da ogni responsabi- lità in ordine al pagamento, il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata; • in presenza di procura, procura che contenga l’espressa autorizzazione a favore del procuratore a riscuotere le somme derivanti dal Contratto di Assicurazione indicandone il numero di polizza; segna- xxxxx in merito che non potranno essere ritenute valide procure rilasciate per pratiche successorie.