Common use of POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE Clause in Contracts

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE. Per i lavori di cui all’art. 103 del Decreto Legislativo 50/2016, l'appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui al presente articolo.

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POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE. [1] [Per i lavori di il cui all’art. 103 importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Decreto Legislativo 50/2016, l'appaltatore Ministro delle infrastrutture] L’esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che accorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera dell’opera realizzata e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera L'esecutore dell’opera. [2] L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al comma 1primo comma,, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. [3] La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione all’accensione delle polizze di cui al presente articoloai precedenti commi.

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POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE. Per i lavori di cui all’art. 103 importo superiore a quanto stabilito annualmente con decreto del Decreto Legislativo 50/2016Ministro dei lavori pubblici, l'appaltatore è obbligato a stipulare, ai sensi dell'articolo 126 DPR 207/2010 e at. 129 del codice appalti, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di 14.000.000 di Euro (Lire 00.000.000.000). L'appaltatore e non superiore al quaranta per centoil concessionario sono, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera L'esecutore dei lavori è altresì obbligato altresì, obbligati a stipulare, per i lavori di cui già indicati al comma 1primo comma, una polizza di assicurazione della per la responsabilità civile per danni cagionati causati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione esecuzione, con durata decennale e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euromassimale non inferiore a 4.000.000 Euro (Lire 7.745.080.000). La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle due polizze di cui indicate al presente articolo.

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