Common use of POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI Clause in Contracts

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. A norma dell’art. 103 comma settimo del D.lgs n.50/2016, l'Aggiudicatario è obbligato a stipulare, per ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q. le seguenti polizze assicurative in conformità agli “schemi tipo” di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123,n ed in particolare: • una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo pari all’importo di ciascun contratto applicativo e comunque mai inferiore ad € 500.000,00 che sarà comunicato, con apposito ordinativo dalla Stazione Appaltante in relazione al singolo Contratto Applicativo da affidare; • una polizza assicurativa, per ciascun Contratto Applicativo, per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori di ciascun Contratto Applicativo e cessa alla data di emissione della certificazione di ultimazione dei lavori di ciascun Contratto Applicativo attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Aggiudicatario, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori. L'Aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Aggiudicatario non comporta l’inefficacia della garanzia. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’Aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto. In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del singolo Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q. L'Aggiudicatario è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l’Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva presentata in sede di sottoscrizione del presente A.Q. a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del Contratto Applicativo per volontà dell’Aggiudicatario.

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POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. A norma dell’art. 103 comma settimo 7) del D.lgs n.50/2016, l'Aggiudicatario D. Lgs. n. 50/2016 l’esecutore è obbligato a stipulare, per ciascun Contratto Applicativo contratto applicativo conseguente al presente A.Q. accordo quadro, le seguenti polizze assicurative in conformità agli “schemi tipo” di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123,n 123 ed in particolare: - una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo pari all’importo di ciascun contratto applicativo e comunque mai inferiore ad € 500.000,00 a quello che sarà comunicato, con apposito ordinativo dalla Stazione Appaltante stazione appaltante in relazione al singolo Contratto Applicativo contratto applicativo da affidareaffidare conseguente al presente accordo quadro; - una polizza assicurativa, per ciascun Contratto Applicativocontratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori dell’accordo con un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00complessivo pari al valore lordo del contratto di cui è aggiudicataria. - una polizza assicurativa contro i rischi dell’incendio, dello scoppio e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere, con massimale pari al 10% dell’ammontare contrattuale. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori di ciascun Contratto Applicativo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro e cessa alla data di emissione della certificazione di ultimazione dei lavori di ciascun Contratto Applicativo contratto applicativo attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Aggiudicatariol’esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori. L'Aggiudicatario Il contraente trasmette alla Stazione Appaltante stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L’omesso o Le polizze devono portare la dichiarazione di vincolo a favore dell’appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di del relativo premio da parte dell'Aggiudicatario non comporta l’inefficacia della garanziaper lo stesso periodo indicato. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’Aggiudicatario l’aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto. In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del singolo Contratto Applicativo contratto applicativo conseguente al presente A.Q. L'Aggiudicatario accordo quadro. L’appaltatore è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l’Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva presentata in sede di sottoscrizione del presente A.Q. accordo quadro a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del Contratto Applicativo contratto applicativo per volontà dell’Aggiudicatariodell’aggiudicatario. Per i danni arrecati ai manufatti e beni comunali, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all’appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente a mezzo di altra ditta, detraendo l’importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento. L’appaltatore si obbliga a garantire e rilevare Roma Capitale, quale proprietario degli impianti di videosorveglianza di cui all'allegato "A - ELENCO IMPIANTI", nonché il personale dell’Amministrazione di Roma Capitale comunque impiegato nella redazione del progetto e nella Direzione Lavori, da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell’appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell’adempimento dei medesimi in dipendenza diretta o indiretta dell’esecuzione delle opere. L’appaltatore tra l’altro, si obbliga ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro l'Amministrazione di Roma Capitale e contro il personale dell’Amministrazione di Roma Capitale medesima comunque impiegato nella redazione del progetto e nella Direzione Lavori, in relazione ad incidenti e fatti connessi con l’appalto. A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell’art. 269 del C.P.C., l’appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell’art. 105 del C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata. L’appaltatore, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare – come senz’altro valide nei suoi confronti – le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sarà tenuto a rifondere all’Amministrazione di Roma Capitale ed al personale della stessa, comunque impiegato nella redazione del progetto e nella Direzione Lavori, tutte le spese a questi ultimi addebitate. Sarà infine obbligo dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, le provvidenza, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché, ad evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza di tutte le norme vigenti in materia, che qui si intendono integralmente riportate.

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POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. A norma dell’art. 103 comma settimo del D.lgs n.50/2016, l'Aggiudicatario è obbligato a stipulare, per ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q. le seguenti polizze assicurative in conformità agli “schemi tipo” di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123,n 123, ed in particolare: • una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo pari all’importo di ciascun contratto applicativo e comunque mai inferiore ad € 500.000,00 a quello che sarà comunicato, con apposito ordinativo dalla Stazione Appaltante in relazione al singolo Contratto Applicativo da affidare; • una polizza assicurativa, per ciascun Contratto Applicativo, per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,001.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori di ciascun Contratto Applicativo e cessa alla data di emissione della certificazione di ultimazione dei lavori di ciascun Contratto Applicativo attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Aggiudicatario, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori. L'Aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Aggiudicatario non comporta l’inefficacia della garanzia. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’Aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto. In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del singolo Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q. L'Aggiudicatario è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l’Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva presentata in sede di sottoscrizione del presente A.Q. a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del Contratto Applicativo per volontà dell’Aggiudicatario.

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POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. A norma dell’art. 103 comma settimo del D.lgs n.50/2016, l'Aggiudicatario è obbligato a stipulare, per ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q. le seguenti polizze assicurative in conformità agli “schemi tipo” di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123,n ed in particolare: una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo pari all’importo di ciascun contratto applicativo e comunque mai inferiore ad € 500.000,00 che sarà comunicato, con apposito ordinativo dalla Stazione Appaltante in relazione al singolo Contratto Applicativo da affidare; una polizza assicurativa, per ciascun Contratto Applicativo, per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori di ciascun Contratto Applicativo e cessa alla data di emissione della certificazione di ultimazione dei lavori di ciascun Contratto Applicativo attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Aggiudicatario, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori. L'Aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Aggiudicatario non comporta l’inefficacia della garanzia. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’Aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto. In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del singolo Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q. L'Aggiudicatario è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l’Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva presentata in sede di sottoscrizione del presente A.Q. a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del Contratto Applicativo per volontà dell’Aggiudicatario.

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POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. A norma dell’art. 103 comma settimo 7) del D.lgs n.50/2016, l'Aggiudicatario D. Lgs. n. 50/2016 l’esecutore è obbligato a stipulare, per ciascun Contratto Applicativo contratto applicativo conseguente al presente A.Q. accordo quadro, le seguenti polizze assicurative in conformità agli “schemi tipo” di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123,n 123 ed in particolare: - una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo pari all’importo di ciascun contratto applicativo e comunque mai inferiore ad € 500.000,00 a quello che sarà comunicato, con apposito ordinativo dalla Stazione Appaltante stazione appaltante in relazione al singolo Contratto Applicativo contratto applicativo da affidareaffidare conseguente al presente accordo quadro; - una polizza assicurativa, per ciascun Contratto Applicativocontratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori dell’accordo con un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00complessivo pari al valore lordo dell’appalto. - una polizza assicurativa contro i rischi dell’incendio, dello scoppio e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere, con massimale pari al 10% dell’ammontare contrattuale. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori di ciascun Contratto Applicativo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro e cessa alla data di emissione della certificazione di ultimazione dei lavori di ciascun Contratto Applicativo contratto applicativo attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Aggiudicatariol’esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori. L'Aggiudicatario Il contraente trasmette alla Stazione Appaltante stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L’omesso o Le polizze devono portare la dichiarazione di vincolo a favore dell’appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di del relativo premio da parte dell'Aggiudicatario non comporta l’inefficacia della garanziaper lo stesso periodo indicato. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’Aggiudicatario l’aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto. In particolare particolare, nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del singolo Contratto Applicativo contratto applicativo conseguente al presente A.Q. L'Aggiudicatario accordo quadro. L’appaltatore è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l’Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva presentata in sede di sottoscrizione del presente A.Q. accordo quadro a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del Contratto Applicativo contratto applicativo per volontà dell’Aggiudicatariodell’aggiudicatario. Per i danni arrecati ai manufatti e beni comunali, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all’appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente a mezzo di altra ditta, detraendo l’importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento. L’appaltatore si obbliga a garantire e rilevare Roma Capitale, quale proprietario degli impianti di cui all'art. 5, nonché il personale dell’Amministrazione di Roma Capitale comunque impiegato nella redazione del progetto e nella Direzione Lavori, da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell’appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell’adempimento dei medesimi in dipendenza diretta o indiretta dell’esecuzione delle opere. L’appaltatore, tra l’altro, si obbliga ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro l'Amministrazione di Roma Capitale e contro il personale dell’Amministrazione di Roma Capitale medesima comunque impiegato nella redazione del progetto e nella Direzione Lavori, in relazione ad incidenti e fatti connessi con l’appalto. A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell’art. 269 del C.P.C., l’appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell’art. 105 del C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata. L’appaltatore, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare – come senz’altro valide nei suoi confronti – le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sarà tenuto a rifondere all’Amministrazione di Roma Capitale ed al personale della stessa, comunque impiegato nella redazione del progetto e nella Direzione Lavori, tutte le spese a questi ultimi addebitate. Sarà infine obbligo dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, le provvidenza, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché, ad evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza di tutte le norme vigenti in materia, che qui si intendono integralmente riportate.

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Samples: Accordo Quadro Inerente I Lavori Di Manutenzione, Rinnovamento E Modifica Degli Impianti Di Allarme Antifurto, Antincendio, Antirapina, Televisivi a Circuito Chiuso, Di Controllo Accessi E Gestione Affluenza Pubblico, Presso Scuole Ed Edifici Di Pertinenza Roma Capitale, Nonché Del Centro Di Controllo E Gestione Centralizzata Di Tali Sistemi (Sala Ricezione Allarmi Presso Il Dipartimento Simu). Periodo Sei Mesi (Giorni N. E C.) 2017 Dal Verbale Di Consegna Lavori E/O Fino Ad Esaurimento Dei Fondi. Cup J89d17000060004 Cig 69743897de

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. A norma dell’art. 103 comma settimo del D.lgs n.50/2016, l'Aggiudicatario è obbligato a stipulare, per ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q. le seguenti polizze assicurative in conformità agli “schemi tipo” di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123,n ed in particolare: • una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo pari all’importo di ciascun contratto applicativo e comunque mai inferiore ad € 500.000,00 a quello che sarà comunicato, con apposito ordinativo dalla Stazione Appaltante in relazione al singolo Contratto Applicativo da affidare; • una polizza assicurativa, per ciascun Contratto Applicativo, per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori di ciascun Contratto Applicativo e cessa alla data di emissione della certificazione di ultimazione dei lavori di ciascun Contratto Applicativo attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Aggiudicatario, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori. L'Aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Aggiudicatario non comporta l’inefficacia della garanzia. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’Aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto. In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del singolo Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q. L'Aggiudicatario è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l’Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva presentata in sede di sottoscrizione del presente A.Q. a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del Contratto Applicativo per volontà dell’Aggiudicatario.

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Samples: Accordo Quadro Triennale Per L’esecuzione Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria Su Edifici Pubblici Di Competenza O in Uso Al Municipio Roma Vii

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. A norma dell’art. 103 comma settimo 7) del D.lgs n.50/2016, l'Aggiudicatario D. Lgs. n. 50/2016 l’esecutore è obbligato a stipulare, per ciascun Contratto Applicativo contratto applicativo conseguente al presente A.Q. accordo quadro, le seguenti polizze assicurative in conformità agli “schemi tipo” di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123,n 123 ed in particolare: - una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo pari all’importo di ciascun contratto applicativo e comunque mai inferiore ad € 500.000,00 a quello che sarà comunicato, con apposito ordinativo dalla Stazione Appaltante stazione appaltante in relazione al singolo Contratto Applicativo contratto applicativo da affidareaffidare conseguente al presente accordo quadro; - una polizza assicurativa, per ciascun Contratto Applicativocontratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori dell’accordo con un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00complessivo pari al valore lordo del contratto di cui è aggiudicataria. - una polizza assicurativa contro i rischi dell’incendio, dello scoppio e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere, con massimale pari al 10% dell’ammontare contrattuale. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori di ciascun Contratto Applicativo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro e cessa alla data di emissione della certificazione di ultimazione dei lavori di ciascun Contratto Applicativo contratto applicativo attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Aggiudicatariol’esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori. L'Aggiudicatario Il contraente trasmette alla Stazione Appaltante stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L’omesso o Le polizze devono portare la dichiarazione di vincolo a favore dell’appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di del relativo premio da parte dell'Aggiudicatario non comporta l’inefficacia della garanziaper lo stesso periodo indicato. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’Aggiudicatario l’aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto. In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del singolo Contratto Applicativo contratto applicativo conseguente al presente A.Q. L'Aggiudicatario accordo quadro. L’appaltatore è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l’Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva presentata in sede di sottoscrizione del presente A.Q. accordo quadro a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del Contratto Applicativo contratto applicativo per volontà dell’Aggiudicatariodell’aggiudicatario. Per i danni arrecati ai manufatti e beni comunali, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all’appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente a mezzo di altra ditta, detraendo l’importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento. L’appaltatore si obbliga a garantire e rilevare Roma Capitale, quale proprietario degli impianti di cui all'art. 5, nonché il personale dell’Amministrazione di Roma Capitale comunque impiegato nella redazione del progetto e nella Direzione Lavori, da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell’appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell’adempimento dei medesimi in dipendenza diretta o indiretta dell’esecuzione delle opere. L’appaltatore tra l’altro, si obbliga ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro l'Amministrazione di Roma Capitale e contro il personale dell’Amministrazione di Roma Capitale medesima comunque impiegato nella redazione del progetto e nella Direzione Lavori, in relazione ad incidenti e fatti connessi con l’appalto. A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell’art. 269 del C.P.C., l’appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell’art. 105 del C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata. L’appaltatore, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare – come senz’altro valide nei suoi confronti – le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sarà tenuto a rifondere all’Amministrazione di Roma Capitale ed al personale della stessa, comunque impiegato nella redazione del progetto e nella Direzione Lavori, tutte le spese a questi ultimi addebitate. Sarà infine obbligo dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, le provvidenza, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché, ad evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza di tutte le norme vigenti in materia, che qui si intendono integralmente riportate.

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POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. A norma dell’art.129, comma 1, del D.Lgs.n.163/2006 e dell’art. 103 comma settimo 125 del D.lgs n.50/2016, l'Aggiudicatario D.P.R. n. 207/2010 l’esecutore è obbligato a stipulare, per ciascun Contratto Applicativo contratto applicativo conseguente al presente A.Q. accordo quadro, le seguenti polizze assicurative in conformità agli “schemi tipo” di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123,n 123 ed in particolare: - una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo pari all’importo di ciascun contratto applicativo e comunque mai inferiore ad € 500.000,00 a quello che sarà comunicato, con apposito ordinativo dalla Stazione Appaltante stazione appaltante in relazione al singolo Contratto Applicativo contratto applicativo da affidareaffidare conseguente al presente accordo quadro; - una polizza assicurativa, per ciascun Contratto Applicativocontratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori dell’accordo con un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00complessivo pari al valore lordo del lotto di cui è aggiudicataria. - una polizza assicurativa contro i rischi dell’incendio, dello scoppio e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere, con massimale pari al 10% dell’ammontare contrattuale. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori di ciascun Contratto Applicativo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro e cessa alla data di emissione della certificazione di ultimazione dei lavori di ciascun Contratto Applicativo contratto applicativo attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Aggiudicatariol’esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori. L'Aggiudicatario Il contraente trasmette alla Stazione Appaltante stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L’omesso o Le polizze devono portare la dichiarazione di vincolo a favore dell’appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di del relativo premio da parte dell'Aggiudicatario non comporta l’inefficacia della garanziaper lo stesso periodo indicato. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’Aggiudicatario l’aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto. In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del singolo Contratto Applicativo contratto applicativo conseguente al presente A.Q. L'Aggiudicatario accordo quadro. L’appaltatore è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l’Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva presentata in sede di sottoscrizione del presente A.Q. accordo quadro a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del Contratto Applicativo contratto applicativo per volontà dell’Aggiudicatariodell’aggiudicatario. Per i danni arrecati ai manufatti e beni comunali, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all’appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente a mezzo di altra ditta, detraendo l’importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento. L’appaltatore si obbliga a garantire e rilevare Roma Capitale, quale proprietario degli impianti di videosorveglianza di cui all'allegato "C - ELENCO IMPIANTI", nonché il personale dell’Amministrazione di Roma Capitale comunque impiegato nella redazione del progetto e nella Direzione Lavori, da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell’appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell’adempimento dei medesimi in dipendenza diretta o indiretta dell’esecuzione delle opere. L’appaltatore tra l’altro, si obbliga ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro l'Amministrazione di Roma Capitale e contro il personale dell’Amministrazione di Roma Capitale medesima comunque impiegato nella redazione del progetto e nella Direzione Lavori, in relazione ad incidenti e fatti connessi con l’appalto. A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell’art. 269 del C.P.C., l’appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell’art. 105 del C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata. L’appaltatore, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare – come senz’altro valide nei suoi confronti – le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sarà tenuto a rifondere all’Amministrazione di Roma Capitale ed al personale della stessa, comunque impiegato nella redazione del progetto e nella Direzione Lavori, tutte le spese a questi ultimi addebitate. Sarà infine obbligo dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, le provvidenza, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché, ad evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza di tutte le norme vigenti in materia, che qui si intendono integralmente riportate.

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