Portabilità del Contratto di Finanziamento. Nel caso di “portabilità” del Contratto di Finanziamento stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.), l’Aderente potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l’assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite comunicando altresì l’eventuale variazione del Beneficiario. In ogni caso, la comunicazione riguardante la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa, dovrà essere inoltrata alle Compagnie Assicuratrici, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuto trasferimento del Contratto di Finanziamento. In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di trasferimento del Contratto di Finanziamento. In tal caso, all’Aderente, per il tramite del Contraente verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria ossia a partire dalla data di estinzione del Contratto di Finanziamento stipulato con il Contraente - per effetto di “portabilità” verso altro soggetto che erogherà il finanziamento - e fino alla data di scadenza dell’assicurazione. L’importo sarà determinato con le modalità indicate al precedente paragrafo 13.1.
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Samples: Contratto Di Finanziamento, Contratto Di Finanziamento, Contratto Di Finanziamento
Portabilità del Contratto di Finanziamento. Nel caso di “portabilità” del Contratto di Finanziamento stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.)Contraente, l’Aderente potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l’assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite comunicando altresì l’eventuale variazione del Beneficiariopattuite. In ogni caso, la comunicazione riguardante la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativaCopertura Assicurativa, dovrà essere inoltrata alle Compagnie Assicuratrici, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuto trasferimento del Contratto di Finanziamento. In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 24:00 del giorno di trasferimento del Contratto di Finanziamento. In tal caso, caso all’Aderente, per il tramite del Contraente verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza Scadenza originaria (ossia a partire dalla data di estinzione del Contratto di Finanziamento stipulato con il Contraente - per effetto di “portabilità” verso altro soggetto che erogherà il finanziamento mutuante - e fino alla data di scadenza Scadenza dell’assicurazione). L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente paragrafo 13.1art. 6.1.
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Samples: Contratto Di Finanziamento, Avvera Protezione Prestito
Portabilità del Contratto di Finanziamento. Nel caso di “portabilità” del Contratto di Finanziamento stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.)Contraente, l’Aderente l’Aderente/Assicurato potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l’assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite comunicando altresì l’eventuale variazione del Beneficiariopattuite. In ogni caso, la comunicazione riguardante la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa, dovrà essere inoltrata alle Compagnie Assicuratrici, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuto trasferimento del Contratto di Finanziamento. In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 24:00 del giorno di trasferimento del Contratto di Finanziamento. In tal casocaso all’Aderente/Assicurato, all’Aderente, per il tramite del Contraente verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ossia a partire dalla data di estinzione del Contratto di Finanziamento stipulato con il Contraente - per effetto di “portabilità” verso altro soggetto che erogherà il finanziamento mutuante - e fino alla data di scadenza dell’assicurazione). L’importo da restituire sarà determinato con le modalità indicate al precedente paragrafo 13.1art. 10.1.
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Samples: Avvera Protezione Prestito, www.avverafinanziamenti.it
Portabilità del Contratto di Finanziamento. Nel caso di “portabilità” del Contratto di Finanziamento stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.), l’Aderente potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l’assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite comunicando altresì l’eventuale variazione del Beneficiario. In ogni caso, la comunicazione riguardante la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa, dovrà essere inoltrata alle Compagnie Assicuratrici, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuto trasferimento del Contratto di Finanziamento. In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di trasferimento del Contratto di Finanziamento. In tal caso, all’Aderente, per il tramite del Contraente verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria ossia a partire dalla data di estinzione del Contratto di Finanziamento stipulato con il Contraente - per effetto di “portabilità” verso altro soggetto che erogherà il finanziamento mutuante - e fino alla data di scadenza dell’assicurazione. L’importo sarà determinato con le modalità indicate al precedente paragrafo 13.1.
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Samples: Contratto Di Finanziamento
Portabilità del Contratto di Finanziamento. Nel caso di “portabilità” del Contratto di Finanziamento stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.), l’Aderente l’Aderente/Assicurato potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l’assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite comunicando altresì l’eventuale variazione del Beneficiariopattuite. In ogni caso, la comunicazione riguardante la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa, dovrà essere inoltrata alle Compagnie Assicuratrici, per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuto trasferimento del Contratto di Finanziamento. In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di trasferimento del Contratto di Finanziamento. In tal caso, all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria ossia a partire dalla data di estinzione del Contratto di Finanziamento stipulato con il Contraente - per effetto di “portabilità” verso altro soggetto che erogherà il finanziamento mutuante - e fino alla data di scadenza dell’assicurazione. L’importo sarà determinato con le modalità indicate al precedente paragrafo 13.1art 11.1.
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Samples: Contratto Di Finanziamento
Portabilità del Contratto di Finanziamento. Nel caso di “portabilità” del Contratto di Finanziamento stipulato con il Contraente (Credito Xxxxxxxx X.x.X.), l’Aderente l’Aderente/Assicurato potrà comunicare la propria volontà di mantenere in essere l’assicurazione per la durata ed alle condizioni originariamente pattuite comunicando altresì l’eventuale variazione del Beneficiariopattuite. In ogni caso, la comunicazione riguardante la volontà di mantenere in essere la copertura assicurativa, dovrà essere inoltrata alle Compagnie Assicuratrici, a Credemvita per il tramite del Contraente, congiuntamente a quella di avvenuto trasferimento del Contratto di Finanziamento. In mancanza di tale comunicazione cesseranno tutte le garanzie cesserà la garanzia e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di trasferimento del Contratto di Finanziamento. In tal caso, all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente verrà restituita la parte di Premio Unico Complessivo pagato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria ossia a partire dalla data di estinzione del Contratto di Finanziamento stipulato con il Contraente - per effetto di “portabilità” verso altro soggetto che erogherà il finanziamento mutuante - e fino alla data di scadenza dell’assicurazione. L’importo sarà determinato con le modalità indicate al precedente paragrafo 13.1art 10.1.
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Samples: Contratto Di Finanziamento