POSTALIZZAZIONE Clausole campione

POSTALIZZAZIONE. Per le aree del territorio nazionale non coperte direttamente dall'operatore aggiudicatario è ammessa la postalizzazione, cioè l’affidamento al gestore del servizio universale (FSU) Poste Italiane S.p.a. del recapito della corrispondenza in misura non superiore al 20% dei volumi presuntivi di corrispondenza oggetto dell’appalto. Comunque, nel caso di affidamento al gestore del servizio universale del recapito della corrispondenza, resta inteso che la stazione appaltante corrisponderà all’aggiudicatario l’importo dal medesimo presentato in offerta. La stazione appaltante non corrisponderà direttamente al gestore del servizio universale l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, pertanto, l’aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del gestore del servizio universale, copia delle relative fatture quietanzate. Salvo giustificati motivi la presentazione delle fatture quietanzate è condizione della liquidazione delle successive fatture.
POSTALIZZAZIONE. La ditta aggiudicataria dovrà predisporre la modulistica per la spedizione dei verbali che dovranno essere concordati con il Comando di P.L. Inoltre dovrà, con annotati il numero della raccomandata ed il relativo nominativo, stampare la distinta di accettazione postale nelle copie opportune ed indirizzo di destinazione dell’utente al quale andrà notificato l'atto. Tutti i verbali dovranno essere inoltrati per la postalizzazione direttamente all'Ufficio Postale. La postalizzazione degli atti dovrà avvenire entro 30 giorni dall'accertamento ed entro e non oltre 10 giorni dall’invio dei flussi xxxxxxxxxx.Xx notificazione degli atti dovrà avvenire in conformità delle previsioni della Legge n. 890/82.
POSTALIZZAZIONE. La scelta tra le forme diversificate di comunicazione da utilizzarsi sarà effettuata dall’INPDAP. L’attività di postalizzazione comprende tutte le lavorazioni necessarie al recapito, presso l’utente finale, dei plichi o dei colli contenenti i documenti in formato elettronico stampati e le prestazioni di servizio relative all’immissione nel sistema informativo dell’INPDAP di tale attività. I documenti viaggeranno a rischio e pericolo della Ditta aggiudicataria del servizio, la quale dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare che i documenti subiscano smarrimenti, ritardi, danneggiamenti o mancato recapito. Al momento della consegna dei plichi trattati al vettore addetto al recapito dovrà corrispondere l’emissione di una lista informatica di rendicontazione articolata per lotti, con indicazione di data e ora di consegna che consenta la verifica puntuale della lavorazione eseguita in rapporto alle altre fasi di lavorazione precedenti e conseguenti. La lista avrà formato elettronico compatibile con quelli in uso all’INPDAP e dovrà consentire il tracciamento (ricerca ed ordinamento) per lotto, data, nome e cognome del destinatario, codice cliente, posizione assicurativa territoriale, nome e codice del mittente (Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Sedi Territoriali, Convitti), codice di sequenza del documento (ordinato per fogli) ed ogni altra chiave di lettura indicata dall’INPDAP in rapporto alle proprie esigenze di tracciamento ed alla tipologia di spedizione (massiva omologata e non massiva). La lista dovrà inoltre comprendere il costo di postalizzazione per ogni destinatario La lista verrà immediatamente resa disponibile sul sistema informativo dell’INPDAP. Non sono ammessi scarti tra lista di trattamento e lista di spedizione.
POSTALIZZAZIONE. Il servizio di postalizzazione viene messo a disposizione dal gestore del servizio e permette ad una azienda di raggiungere i suoi clienti con fatture cartacee a partire dalle fatture inserite nella piattaforma.
POSTALIZZAZIONE. Non ammessa in ottemperanza al principio di unitarietà del processo di notificazione, sancito dall’articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261

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  • Autorizzazione 1. Il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione ai fini del raggiungimento degli NDC o di altri scopi di mitigazione diversi dal raggiungimento degli NDC richiede l’autorizzazione di ogni Parte conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi, agli articoli 3 e 4 del presente Accordo e ai rispettivi requisiti nazionali. 2. Ogni Parte stabilisce una procedura che consente agli enti di inoltrare richieste di autorizzazione, pubblica i propri requisiti nazionali, tra cui l’inoltro di un MADD, e informa l’altra Parte in caso di modifiche. 3. Ogni Parte pubblica le proprie autorizzazioni, compreso il MADD, in inglese nel rispettivo registro di cui all’articolo 9 paragrafo 1 del presente Accordo e informa l’altra Parte, anche in merito a eventuali modifiche o aggiornamenti apportati nelle autorizzazioni. Ogni Parte inoltra le autorizzazioni al segretariato dell’Accordo di Parigi o a un ente ad hoc stabilito nelle decisioni pertinenti della CMA. 4. Ogni Parte può rivedere la coerenza tra le autorizzazioni corrispondenti e pubblicare una dichiarazione in caso di incoerenze. In assenza di tale dichiarazione, il trasferimento è autorizzato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di pubblicazione delle autorizzazioni da parte di entrambe le Parti. 5. Su richiesta dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, ogni Parte può aggiornare o modificare le proprie autorizzazioni secondo le procedure di cui al presente articolo. Gli aggiornamenti e le modifiche assumono validità secondo le modalità previste al paragrafo 4 del presente articolo.

  • Accettazione La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

  • Valutazione I criteri di valutazione della Commissione sono determinati, ai fini della valutazione globale, espressa in centesimi, come appresso indicato: Titoli fino a 60 punti per documentata attività scientifica come previsto dalle procedure per la determinazione della condizione di ricercatore attivo di Ateneo; sono escluse tesi di laurea e di dottorato; fino a 10 punti per altri titoli (master universitari di secondo livello, corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti sia in Italia che all’estero, frequenza di scuole di alta formazione, organizzazione di incontri scientifici, periodi trascorsi presso istituzioni scientifiche italiane e straniere).

  • Pubblicazione In pubblicazione dal 13/09/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi) Atto immediatamente esecutivo La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 X.xx. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

  • Mediazione Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

  • Campo d’applicazione Art. 5bis Delimitazione9 1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.

  • Pubblicazioni Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, qualora redatte in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Tubazioni I tubi pluviali di plastica e grès ceramico saranno misurati a metro lineare in opera sull'asse della tubazione, senza tener conto delle parti sovrapposte; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ghisa e piombo saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi. Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera. Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate a metro lineare.

  • Autorizzazioni 1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione A). Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32. 2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione B. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente. 3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.