Precisazioni di natura procedurale. 9.1 Affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria
Precisazioni di natura procedurale. La tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell’opera è quella disciplinata all’art. 59. comma 1bis) del D.lgs 50/2017 come aggiornato con D.lgs 56/2017 in cui il contratto ha oggetto la realizzazione dei lavori e la progettazione esecutiva in quanto “1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.” In tale fattispecie lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto definitivo, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. Per gli affidamenti dei servizi tecnici e dell’appalto si rendono quindi necessarie due procedure distinte di affidamento. Data la sua natura, il contratto sarà stipulato a corpo. In relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, per l’individuazione dei contraenti si ipotizza al momento di adottare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori e del minor prezzo per la progettazione.