Prelievo anticipato e costituzione in pegno. La persona assicurata può effettuare un prelievo anticipato o una costituzione in pegno fino a un mese prima dell’età di pensionamento ordinaria risp. fino all’inizio del diritto a prestazioni d’invalidità: • per il finanziamento di una proprietà d’abitazioni • per l’acquisto di quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni simili • per rimborsare prestiti ipotecari se essa stessa usa lo spazio abitativo del luogo di domicilio o della dimora abituale. Il prelievo anticipato o la costituzione in pegno è consentito/a solo sulla parte attiva dell’assicurazione.
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