PREMESSA - IMPORTANTE Clausole campione

PREMESSA - IMPORTANTE. 20 4.1.1 TABELLE STANDARD - FISCALIZZAZIONE 20
PREMESSA - IMPORTANTE. Si ribadisce che, anche in mancanza della consueta circolare INPS, è stata chiesta l’attivazione automatica dello sgravio dal mese corrente, pertanto a partire dalle elabo- razioni del mese di settembre 2015 viene attivato il calcolo in automatico per lo sgravio contributivo edilizia, di conseguenza per tutte le ditte edili con l'elaborazione del mese cor- rente verrà calcolato lo sgravio contributivo per edilizia (codice UNIEMENS L206) se non presente l'opzione "N" in anagrafica ditta o dipendente. In mancanza dell'autorizzazione da parte INPS lo sgravio non dovrà essere applicato. Si ricorda la presenza delle apposite utility: - per inibire il calcolo automatico dello sgravio nella mensilità corrente (codice U- NIEMENS L206) - per il caricamento degli importi relativi ai periodi pregressi (codice UNIEMENS L207).

Related to PREMESSA - IMPORTANTE

  • Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

  • PREMESSA La cultura svolge oggi un ruolo di primaria importanza nella società ed appare quindi sempre più importante trovare strumenti che permettano l’acquisizione di nuove ed importanti risorse e ren- dano maggiormente efficace l’azione amministrativa nell’offerta dei servizi a vantaggio della collettività. Emerge pertanto negli ultimi decenni la necessità della in- troduzione di strumenti giuridici che permettano l’avvio di una politica di investimento volta al reperimento di risorse per il mantenimento e la valorizzazione del patrimonio culturale. At- traverso lo strumento della sponsorizzazione, che vanta senza dubbio molteplici radici nella Costituzione73, le Pubbliche Am- 73 X.XXXXX, X.XXXXXXXX, L’ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali, Milano, 2008, 213. ministrazioni, di concerto con i privati, si sono poste la finalità di perseguire in regime di partenariato una migliore fruizione di be- ni culturali, ed allo stesso tempo la realizzazione, il restauro o la manutenzione di opere d’importante pregio artistico o architetto- xxxx. È noto che le Amministrazioni Pubbliche hanno sempre in- contrato molte difficoltà, soprattutto finanziarie per ciò che con- cerne la gestione del patrimonio culturale e maggiori ne incon- trano oggi a causa delle ridotte risorse a loro disposizione. Attraverso la sponsorizzazione, si è ritenuto di potere dar vi- ta ad un rapporto-collaborazione che permette alle parti di ottene- re reciproci vantaggi. Essi, per la Pubblica Amministrazione con- sistono nella realizzazione di notevoli risparmi di spesa (non do- vendosi impiegare risorse che talvolta mancano e talvolta grava- no troppo sul bilancio) pur potendo realizzare egualmente la rile- vante finalità di garantire la salvaguardia, la tutela e la valorizza- zione dei beni culturali; mentre per lo sponsor, consistono in un notevole ritorno d’immagine e in importanti sgravi fiscali. Il legislatore ha quindi approntato una normativa speciale che disciplina le sponsorizzzazioni dei beni culturali.

  • PREMESSO che la nostra società svolge la propria attività nel campo della vendita diretta al domicilio del consumatore finale come contemplato dal D.Lgs. 114/1998 e dalla Legge 173/2005 che l'attività di promozione e propaganda dei prodotti commercializzati dalla nostra Società, raccogliendo ordinativi d’acquisto presso privati consumatori, sarà da Lei effettuata come da Sue dichiarazioni, in forma assolutamente autonoma e negli orari a Lei congeniali; • che non esiste alcun vincolo di subordinazione per lo svolgimento del presente incarico, né alcuna stabilità di rapporti, né alcun diritto di esclusiva e obbligo del fare, né Le viene concesso alcun potere di rappresentanza nell’esercizio dello stesso; • che per l’attività di Incaricato alle Vendite non Le è concessa nessuna zona in esclusiva, e non le sono riconosciuti i diritti di cui agli Art.1742, 1743 e 1752 del Codice Civile in quanto l’attività da Lei svolta non è di Agenzia ma di Incaricato alle Vendite a Domicilio; • che per i motivi di cui sopra, si esclude la possibilità di configurare la presente lettera d’incarico come rapporto di agenzia o rapporto di subordinazione quale dipendente; Le conferiamo la nomina di INCARICATO ALLE VENDITE A DOMICILIO di cui alle norme della Legge 173 del 17.08.2005 e art. 19 del D.Lgs. n. 114 del 31.03.1998. L’attività da Lei svolta di Incaricato alle Vendite è occasionale e non sussiste il concetto di stabilità indipendentemente dalla continuità del rapporto di collaborazione con la nostra società. Lei svolgerà il suo incarico: senza carattere di professionalità; senza organizzazione imprenditoriale; senza obblighi imposti dalla committente; senza vincoli di orario o di itinerario; senza riconoscimenti di zone. Tale incarico sarà disciplinato dai patti e dalle condizioni di seguito descritte. Nei successivi articoli il termine “Incaricato alle Vendite a Domicilio” è abbreviato “IVD” e il termine “Società Committente” è abbreviato “S.C.”

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • PREMESSO CHE l'art. 63 1°comma - lettera a) e b) del Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 prevede, tra le competenze dei Municipi, gli adempimenti deliberativi e gestionali relativi al funzionamento degli Asili Nido e delle Scuole dell'Infanzia; che gli Asili Nido e le Scuole dell’Infanzia di competenza territoriale del Municipio Roma XII necessitano di dispositivi di protezione individuale al fine di consentire lo svolgimento delle proprie attività istituzionali; con DD n SU840 del 15 novembre 2021 e DD n. SU846 del 16 novembre 2021 la Centrale Unica Appalti ha indetto una gara mediante procedura aperta avente ad oggetto accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di dispositivi di protezione individuale occorrenti al personale di Roma Capitale da svolgere mediante piattaforma per la gestione telematica Tuttogare per la durata di 36 mesi; con le suddette DD sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare, il capitolato tecnico speciale nonché lo schema di contratto e tutta la documentazione necessaria ai fini della pubblicazione; con DD SU967 del 28 dicembre 2021 si è proceduto all'aggiudicazione dell'accordo quadro relativo all'affidamento,ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di DPI occorrenti al personale di Roma Capitale con lotto unico CIG 8980327048 nei confronti dell'Impresa MABE SRL con sede in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 - CF.: 02969620133; Nel Modello B sono indicati gli articoli e il loro prezzo unitario previsto dall’Accordo Quadro; che con successiva Determinazione Dirigenziale SU71 del 31 gennaio 2022, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti di cui agli art 80, 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dichiarati in sede di gara è stata declarata, ai sensi dell’art 32 comma 7 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’efficacia dell’aggiudicazione a contrarre già disposta con la sopracitata DD SU967 del 2021 ed è stato, altresì, rilasciato il nulla osta alla stipula del contratto; in data 3 marzo 2022 Rep. n.13207, è stato stipulato l'Accordo Quadro tra Roma Capitale e l'impresa MABE SRL, con sede in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 - CF.02969620133 per la durata di 36 mesi, autorizzando la sottoscrizione dei successivi contratti applicativi; la Centrale Unica Appalti di Roma Capitale con circolare n. SU5038 del 4 marzo 2022 ha riportato il budget a disposizione di ogni struttura per l'annualità 2022, indicando anche modalità, tempi e tipologie dei provvedimenti da adottare a seguito dell'accordo quadro nonchè un facsimile del contratto applicativo per l'affidamento della fornitura di DPI da utilizzare per importi superiori ad euro 40.000, mentre per importi inferiori è possibile utilizzare la lettera di commessa allegata alla presente determinazione dirigenziale come formulato nel vademecum; Che l’appalto basato sull’Accordo Quadro viene aggiudicato secondo le procedure previste dall’art 54 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto il Municipio Roma XII ha disposto di aderire all’accordo quadro.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione da attribuire a ciascun lavoratore a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmente, mentre in periodi successivi di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo proporzionale al lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell’orario di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all’Azienda. In caso di assenza per malattia o infortunio, da parte di uno dei dipendenti coobbligati, l’orario contrattuale verrà completato dall’altro per un periodo temporale massimo pari a due settimane di calendario, compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o altro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Rappresentanze sindacali unitarie Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - così come delineate negli accordi interconfederali sottoscritti dalla Associazioni stipulanti L'elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte nel successivo articolo 181.