PREMESSO CHE. con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 è stato approvato lo schema di accordo-quadro, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2).
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Samples: Accordo Attuativo, Accordo Attuativo
PREMESSO CHE. − le politiche di intervento della Regione Autonoma della Sardegna, in linea con gli orientamenti comunitari, sono finalizzate a contrastare l’abbandono scolastico per una crescita e economica e sociale del territorio e mirano a migliorare la qualità del sistema di istruzione e formazione regionale e ad innalzare i livelli di competenze e delle capacità di apprendimento degli studenti; − la programmazione 2014/2020 dei Fondi strutturali pone, all’interno di una politica complessiva di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, l’obiettivo prioritario di innalzare i livelli di apprendimento e delle competenze chiave, assicurare l’equità di accesso e nel contempo le eccellenze e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica; − un ulteriore valore aggiunto è costituito dalla complementarietà degli interventi dei programmi nazionali con i programmi regionali, basata su una costante attività di concertazione; − il conseguimento di più elevate e più diffuse competenze e capacità di apprendimento si può realizzare rafforzando e integrando le politiche nazionali con gli interventi regionali, favorendo una maggiore attrattività del sistema scolastico e, più in generale, un suo significativo miglioramento in termini di qualità; − la Regione Autonoma della Sardegna, nell’ambito dell’Autonomia scolastica e in coerenza con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione, intende, tra l’altro, attivare modelli sperimentali di organizzazione e gestione didattica con l’adesione volontaria delle singole Istituzioni scolastiche; − con le Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 49/8 e 49/9 del 6.10.2015 sono state definite le azioni strategiche “Progetto Tutti a Iscol@. Azioni di contrasto alla dispersione scolastica e per il miglioramento delle competenze di base degli studenti. Anno Scolastico 2015/2016” e “Piano di Azione e Coesione. progetto Scuola Digitale. Azioni pilota innovative”; − con la Deliberazione 13/1 del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 17 marzo 2016 è stato approvato lo schema il programma di accordointervento “Delibere CIPE n. 82 del 3.8.2007 e n. 79 dell'11.7.2012. Presa d’atto del "Piano d’Azione/Rapporto Annuale degli Obiettivi di Servizio (RAOS) 2012-quadro2015 – Settore Istruzione". Interventi da realizzarsi con le risorse del FSC. Delib.G.R. n. 52/18 del 3.10.2008 e n. 27/1 dell'11.7.2013”; − il “Progetto “Tutti a Iscol@” prevede il coinvolgimento delle Autonomie scolastiche della Sardegna, ai sensi dell’art. 15le quali potranno attivare progetti volti al contrasto della dispersione scolastica e per il miglioramento delle competenze scolastiche con risorse finanziabili sul Fondo Sociale Europeo 2014-2020, comma 2, della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana sul Piano di Milano Azione e Coesione Sardegna e sulle Risorse premiali - Obiettivi di Servizio FSC; − il Comune Progetto “Tutti a Iscol@” si articola nelle seguenti tre Linee di Milano per l’attività azione: − Linea A: Miglioramento delle competenze di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione base: azione finalizzata allo sviluppo delle misure del Piano Nazionale competenze di Ripresa e Resilienza base linguistico/espressive (PNRRA1), logico/matematiche e scientifiche (A2) degli studenti, nonché al sostegno delle capacità cognitive, comunicative e relazionali; − Linea B: Scuole aperte: azione finalizzata a migliorare la qualità dell’offerta formativa extracurricolare attraverso forme di didattica laboratoriale di due tipi: laboratori didattici extracurriculari (B1) e laboratori didattici extracurriculari ad alto contenuto tecnologico (B2); − Linea C: Sostegno psicologico e di inclusione scolastica: azioni di tutoraggio, mentoring e di accompagnamento personalizzato, di counseling psicologico, educativo e familiare in particolare in favore di studenti con svantaggi sociali, con disabilità o con disturbi comportamentali e azioni per migliorare il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività metodo di collaborazionestudio degli studenti; − l’attuazione delle Linee A e C prevede il coinvolgimento di figure professionali aggiuntive (personale docente, personale ATA, psicologo, pedagogista e mediatore interculturale) rispetto all’organico già assegnato all’Autonomia scolastica che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano risulterà beneficiaria del finanziamento; − in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni data 18.12.2015 è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina un Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento Regione Autonoma della Sardegna per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per ““la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della dispersione scolastica, al miglioramento delle competenze della popolazione scolastica sarda e alla sperimentazione e innovazione didattica per la produzione dei contenuti didattici multimediali e per la creazione di rilevanza metropolitanaambienti didattici interattivi per gli anni scolastici 2015/2016 – 2016/2017 -2017/2018”; migliorare − in data in data 23 marzo 2016 è stato sottoscritto l’atto aggiuntivo al Protocollo d’Intesa del 18 dicembre 2015, per il riconoscimento della validità del servizio prestato dal personale ATA, utilizzato per lo svolgimento delle attività legate ai progetti di cui all’Avviso Tutti a Iscol@. − appare necessario definire le modalità operative per l’attuazione del Protocollo tra la propria capacità Regione Sardegna e il MIUR nonché le specifiche del Progetto “Tutti a Iscol@ “per l’a.s. 2016/2017, ed in particolare: − è necessario definire le modalità di investimento individuazione/selezione del personale docente e semplificare del personale ATA da impegnare nei progetti stessi; − è necessario definire le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale modalità di Ripresa individuazione/selezione dei professionisti (psicologi, pedagogisti e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando mediatori interculturali) da impegnare nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2)progetti stessi.
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PREMESSO CHE. le politiche di intervento della Regione Autonoma della Sardegna, in linea con gli orientamenti comunitari, sono finalizzate a contrastare l’abbandono scolastico per una crescita e economica e sociale del territorio e mirano a migliorare la Deliberazione qualità del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 sistema di istruzione e formazione regionale e ad innalzare i livelli di competenze e delle capacità di apprendimento degli studenti; che la programmazione 2014/2020 dei Fondi strutturali pone, all’interno di una politica complessiva di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, l’obiettivo prioritario di innalzare i livelli di apprendimento e delle competenze chiave, assicurare l’equità di accesso e nel contempo le eccellenze e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica; che un ulteriore valore aggiunto è stato approvato lo schema costituito dalla complementarietà degli interventi dei programmi nazionali con i programmi regionali, basata su una costante attività di accordoconcertazione; che il conseguimento di più elevate e più diffuse competenze e capacità di apprendimento si può realizzare rafforzando e integrando le politiche nazionali con gli interventi regionali, favorendo una maggiore attrattività del sistema scolastico e, più in generale, un suo significativo miglioramento in termini di qualità; che la Regione Autonoma della Sardegna, nell’ambito dell’autonomia scolastica e in coerenza con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione, intende, tra l’altro, attivare modelli sperimentali di organizzazione e gestione didattica con l’adesione volontaria delle singole Istituzioni scolastiche; che con le Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 49/8 e 49/9 del 6.10.2015 sono state definite le azioni strategiche “Progetto Tutti a Iscol@. Azioni di contrasto alla dispersione scolastica e per il miglioramento delle competenze di base degli studenti. Anno Scolastico 2015/2016” e “Piano di Azione e Coesione. progetto Scuola Digitale. Azioni pilota innovative”; che il “Progetto “Tutti a Iscol@” prevede il coinvolgimento delle Autonomie scolastiche della Sardegna, le quali potranno attivare progetti volti al contrasto della dispersione scolastica e per il miglioramento delle competenze scolastiche con risorse finanziabili sul Fondo Sociale Europeo 2014-quadro, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana 2020 e sul Piano di Milano Azione e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazioneCoesione Sardegna; altresì, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le il Progetto “Tutti a Iscol@” si articola nelle seguenti tre Linee di indirizzo azione: Linea A: Miglioramento delle competenze di base: azione finalizzata allo sviluppo delle competenze di base linguistico/espressive, logico/matematiche e scientifiche degli studenti, nonché al sostegno delle capacità cognitive, comunicative e relazionali; Linea B: Scuole aperte: azione finalizzata a migliorare la qualità dell’offerta formativa extracurricolare attraverso forme innovative di didattica di tipo laboratoriale; Linea C: Sostegno psicologico e di inclusione scolastica: azioni di tutoraggio, mentoring e di accompagnamento personalizzato, di counseling psicologico, educativo e familiare in particolare in favore di studenti con svantaggi sociali, con disabilità o con disturbi comportamentali e azioni per la stipulazione migliorare il metodo di un Accordo studio degli allievi; che l’attuazione delle Linee A e C prevede il coinvolgimento di collaborazione tra il Comune di Milano figure professionali aggiuntive (personale docente, personale ATA, psicologo, pedagogista e la Città Metropolitana di Milano mediatore interculturale) rispetto all’organico già assegnato all’Autonomia scolastica che risulterà beneficiaria del finanziamento; che in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni data 18.12.2015 è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina un Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento Regione Autonoma della Sardegna per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per ““la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della dispersione scolastica, al miglioramento delle competenze della popolazione scolastica sarda e alla sperimentazione e innovazione didattica per la produzione dei contenuti didattici multimediali e per la creazione di rilevanza metropolitana; migliorare ambienti didattici interattivi per gli anni scolastici 2015/2016 – 2016/2017 -2017/2018”, teso ad avviare e realizzare un rapporto di leale collaborazione interistituzionale tra la propria capacità Regione stessa e il Ministero per la promozione di investimento specifiche attività didattiche, orientative e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienzasupporto che, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevedeattraverso metodologie innovative, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa promuovano il successo scolastico di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2)tutti gli studenti.
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Samples: Accordo
PREMESSO CHE. Ai sensi e per gli effetti del DM n. 463/98, l’INPS ha, tra i propri scopi istituzionali, l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari. Tra le differenti modalità di intervento a supporto della disabilità e non autosufficienza è prevista l’assistenza domiciliare, da cui la denominazione del progetto: Home Care Premium, ovvero un contributo “premio” finalizzato alla cura, a domicilio, delle perso- ne non autosufficienti. L’Home Care Premium 2019 prevede una forma di intervento “mista”, con la Deliberazione il coinvol- gimento diretto, sinergico e attivo della famiglia, di soggetti pubblici e delle risorse so- ciali del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 cosiddetto “Terzo settore”. Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi econo- mici mensili, c.d prestazioni prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, mag- giori d’età e minori, che siano disabili e che si trovino in condizione di non autosuffi- cienza, per il rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente familiare. L’Istituto vuole assicurare altresì dei servizi di assistenza alla persona, c.d. prestazioni integrative. In particolare per tali ultimo servizi è stato approvato lo schema di accordo-quadroindividuato quale soggetto partner per la realizzazione del modello HCP 2019, l’ “Ambito Territoriale Sociale” (ATS) ai sensi dell’art. 158, comma 23, lettera a), della legge n. 241/1990 tra 328/2000 o come differentemente de- nominato o identificato dalla normativa regionale in materia ovvero, in caso di manca- ta convenzione degli ATS, nei termini del 27 Maggio 2019 l’Ente pubblico istituzional- mente competente alla gestione dei servizi socio assistenziali, anche in rappresentan- za di più Enti pubblici coinvolti. Con la Città metropolitana sottoscrizione del presente Accordo, l’Istituto individua il soggetto territoriale pubblico con il quale gestire il modello assistenziale, relativamente alle prestazioni in- tegrative, previste dal progetto in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle pre- stazioni creditizie e sociali, dei pensionati della Gestione dipendenti pubblici e dei loro familiari, i quali, posizionati utilmente in graduatoria, sono risultati vincitori del benefi- cio HCP 2019 e sono residenti nel territorio di Milano e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure competenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamatosoggetto pubblico stes- so. Tutto ciò premesso, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2).convengono quanto segue:
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Samples: Accordo
PREMESSO CHE. con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 è stato approvato lo schema l’art. 118 comma 4 della Costituzione nel riconoscere il principio di accordo-quadro, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana sussidiarietà orizzontale affida alle istituzioni il compito di Milano favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento associati per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento generale; • in accoglimento di tale principio l’art. 3 dello Statuto Comunale prevede che il Comune di Firenze svolga le proprie funzioni di interesse pubblico anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle seguenti finalità: promuovere loro formazioni sociali; • il raccordo delle rispettive linee strategiche Comune di Firenze con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30/10/2017 ha approvato il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadine e attività gestionali; migliorare cittadini e semplificare le rispettive attività e procedure amministrazione per la realizzazione cura, la gestione condivisa e la ri-generazione dei beni comuni urbani” il cui obiettivo è attuare un’amministrazione condivisa per la cura e la fruizione collettiva dei beni comuni urbani e degli spazi pubblici con caratteri di interventi di rilevanza metropolitanainclusività ed integrazione, sia qualora la collaborazione venga avviata per iniziativa delle cittadine e dei cittadini oppure avvenga su sollecitazione dell’Amministrazione comunale; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo • ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa sensi del menzionato regolamento il contenuto del Patto di collaborazione istituzionale più idonea -come frutto di dialogo e confronto- deve essere adeguato al grado di complessità degli interventi ed alla loro durata, anche concordati in fase di co-progettazione, regolando in base alle specifiche esigenze amministrative necessità i termini della stessa; l’Associazione ha presentato una specifica richiesta per la collaborazione con il Comune di Firenze proponendo di: (segue….) • su iniziativa dell’Associazione, di concerto con il Comune di Firenze, le parti ritengono di poter stabilire una collaborazione disciplinando fin d’ora i reciproci impegni e alle risorse disponibili(art.2).responsabilità mediante la sottoscrizione di un accordo sotto forma di Patto di Collaborazione. Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
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Samples: Patto Di Collaborazione
PREMESSO CHE. L’art.15 della L.R. 20/2000 riconosce l’“Accordo territoriale” come lo strumento negoziale che la Provincia e i Comuni possono utilizzare per concordare obiettivi e scelte strategiche comuni e per definire gli interventi di li- vello sovracomunale da realizzare in un arco temporale definito, e l’art A-13 sancisce che le aree produttive di rilievo sovracomunale siano attuate attraverso tali accordi. La Provincia di Bologna, nell’Ambito della competenza attribuita dalla legge urbanistica regionale 20/2000 al proprio Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP), ha individuato, d’intesa con i Comuni interessati, gli ambiti specializzati per le attività produttive di rilievo sovracomunale. In materia di ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale, il PTCP, all’art. 9.1, assume i seguenti obiettivi generali: - qualificare il tessuto produttivo provinciale, ossia qualificare le imprese e insieme le aree di insediamen- to sia sul piano delle dotazioni che su quello morfologico; - ridurre l’impatto ambientale degli insediamenti produttivi e il loro consumo di risorse non rinnovabili; - ridurre la dispersione dell’offerta insediativa e ridurre il consumo di territorio, mantenendo comunque un’offerta adeguata alla domanda; - concentrare le ulteriori potenzialità di offerta in collocazioni ottimali rispetto alle infrastrutture primarie per la mobilità e con scarse o nulle limitazioni o condizionamenti dal punto di vista ambientale; - laddove vi siano le condizioni ottimali, sviluppare un’offerta integrata e con caratteristiche di multifun- zionalità, ossia idonea per attività manifatturiere, logistiche, per la grande distribuzione non alimentare, per attività di gestione dei rifiuti, per attività terziarie, per attività del tempo libero a forte attrazione; - qualificare e potenziare le attività di logistica della produzione in relazione ad una adeguata dotazione delle infrastrutture per la mobilità pubblica e privata. In base al comma 16 dell’art. 3.5 del PTCP, negli Accordi Territoriali per l’attuazione degli ambiti produttivi si devono considerare le interazioni effettive o potenziali con la Deliberazione struttura della rete ecologica di scala provinciale, ovvero di livello locale se già individuata, e le sinergie realizzabili con la sua implementazione. Il PTCP inoltre assume come obiettivo specifico per gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale di compensare fra i Comuni gli oneri e gli introiti derivanti dagli insediamenti produttivi (Perequazione territoriale) sia ai fini dell’equità distributiva, sia ai fini di eliminare nella gestione del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 territorio gli effetti della concorrenza fra i Comuni stessi in materia di offerta insediativa, e promuove la costituzione e gestione di un fondo di compensazione fi- nanziato con le risorse derivanti ai Comuni dagli oneri di urbanizzazione secondari e terziari, dai contributi rela- tivi al costo di costruzione e dall’ICI dei nuovi insediamenti produttivi commerciali e terziari nonché da ulteriori eventuali risorse della Provincia e di altri Enti. A tale scopo gli Accordi Territoriali concordano le modalità di ver- samento degli oneri e ne programmano in maniera unitaria l’utilizzo per il finanziamento degli impianti, delle in- frastrutture e dei servizi necessari, indipendentemente dalla collocazione degli stessi anche al di fuori dei confini amministrativi del Comune nel cui territorio è stato approvato lo schema localizzata l’area produttiva (artt. 15 c.3, e A-13 c.10 della L.R. 20/2000). L’art. A-26 della L.R. 20/2000 sancisce che gli interventi diretti all'attuazione di accordo-quadro, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana nuovi insediamenti o alla riquali- ficazione di Milano e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazioneun insediamento esistente, che qui devono intendersi integralmente richiamatideterminino un aumento significativo del carico urbanistico, e parimenti con la deliberazione compor- tano l'onere di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure aree per la realizzazione delle dota- zioni territoriali, di interventi provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione al diretto servizio degli insediamenti, e di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento concorrere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche e semplificare ambientali. L’art. 26 del D.Lgs. 112/98 prevede che le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa Regioni e Resilienzale Province autonome disciplinino, con particolare riguardo ai temi proprie leggi, le a- ree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della sostenibilità - l’Accordo salute, della sicurezza e dell’ambiente. L’art. 26 prevede, tra l’altroinoltre, che le Partimedesime leggi disciplini- no anche le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati. La L.R. 20/2000 prevede che la Regione Xxxxxx Xxxxxxx emani uno specifico atto di coordinamento tecnico per definire le caratteristiche delle aree industriali ecologicamente attrezzate. Più specificamente l’art. A–14 del- la L.R. 20/2000 prevede che gli “Ambiti specializzati per attività produttive costituiscano aree ecologicamente attrezzate quando siano dotati di infrastrutture, ai fini servizi e sistemi idonei a garantire la tutela della sua più ampia attuazionesalute, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuatividella si- curezza e dell’ambiente”, secondo e stabilisce che le esigenze politiche nuove aree produttive di rilievo sovracomunale assumano i caratteri propri delle aree ecologicamente attrezzate. Attualmente si fa riferimento alle seguenti indicazioni della Direttiva generale sull’attuazione della L.R. 9/99 "Di- sciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale", con cui la Regione ha contribuito a precisare i criteri e amministrative via via riscontrategli obiettivi prestazionali, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2).l’identificazione dell’Ambito come aree ecologicamente attrezzate:
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Samples: Territorial Agreement
PREMESSO CHE. con la Deliberazione Regione Piemonte persegue l’intesse pubblico anche attraverso la protezione e la valorizzazione del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 sistema idrico piemontese, in quanto la risorsa acqua è stato approvato un patrimonio comune essenziale per lo schema sviluppo sostenibile dell’ambiente e della società; la Regione Piemonte, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, agisce secondo i principi di accordo-quadroefficienza, ai sensi efficacia e economicità per quanto riguarda il servizio idrico integrato, costituito dai servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d’acqua per usi civili, nonché dei servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane; la Regione Piemonte, in attuazione dell’art. 1544 del d. lgs. 152/2006, comma 2ha approvato con D.C.R. n. 117- 10731 del 13 marzo 2007 il Piano di Tutela delle Acque (di seguito PTA), della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana quale strumento di Milano pianificazione necessario alla tutela delle risorse idriche, delle acque e degli ecosistemi acquatici per il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione miglioramento dell’ambiente; l’art. 42, c. 4 delle misure Norme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevedestabilisce, tra l’altro, che “al fine di ridurre i consumi di acqua e di migliorare le Particondizioni di sostenibilità ambientale dell'utilizzo delle risorse idriche a parità di servizio reso e di qualità della vita, la Regione può stipulare con gli enti locali, con gli EgATO, con i gestori del servizio idrico integrato, con i consorzi irrigui, nonché con altri grandi utilizzatori dell’acqua accordi di programma nei quali sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo, nonché avviare con gli atenei e gli istituti scientifici programmi di ricerca e sperimentazione”; l’art 35 delle Norme del Piano Territoriale Regionale fa propri gli obiettivi del Piano di tutela delle acque da perseguire attraverso la protezione e la valorizzazione del sistema idrico piemontese nell’ambito del bacino di rilievo nazionale del fiume Po e nell’ottica dello sviluppo sostenibile della comunità. Tra gli indirizzi della pianificazione territoriale al fine di proteggere e preservare lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici si evidenzia l’obiettivo di garantire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili (lettera c, art.35); la Regione Piemonte, con d.g.r. n. 28-7253 del 20 luglio 2018, ha adottato – ai fini sensi dell’art. 7, c. 2 della sua più ampia attuazionel.r. 56/1977 e ss.mm.ii. e dell’art. 121 del d.lgs. 152/2006 – il Progetto di Revisione del PTA, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativicomprensivo anche dei documenti necessari per l’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); la Xxxxxxx Xxxxxxxx x x’XxXXX x. 0 “Alessandrino” risultano da tempo impegnate in una serie di interventi strategici finalizzati allo sviluppo e messa in sicurezza del sistema di approvvigionamento idropotabile, mediante progetti di riorganizzazione e potenziamento del sistema idrico, nonché azioni dirette alla riqualificazione, riconversione e sviluppo del territorio; detta progettualità valorizza le esperienze maturate in materia di programmazione integrata, ove viene evidenziata l’importanza delle varie forme di partenariato locale tra i vari livelli di governo per la promozione di sistemi economici locali e di area vasta, fondati sulle competenze radicate nel territorio, sulla tecnologia, sui servizi alle imprese e ai cittadini; in tale contesto, si ritiene di rilevanza strategica la pianificazione di infrastrutture di acquedotto, che mediante la realizzazione di opportuni interventi favorisca la transizione dal sistema di adduzione e distribuzione locale a quella di area vasta con la realizzazione di nuove captazioni e di un sistema multiplo reti ed impianti interconnessi; il Piano d’azione per la messa in sicurezza del sistema di approvvigionamento, predisposto dall’XxXXX 0 Xxxxxxxxxxxx prevede, per questo territorio, interventi funzionali per la realizzazione di nuove captazioni e di interconnessioni di reti idriche al fine di una migliore distribuzione sul territorio della risorsa idrica, per l’interconnessione e messa in sicurezza del sistema attuale di adduzione e distribuzione; il Piano d’azione risulta quale naturale prosieguo degli interventi individuati a seguito dell’emergenza idrica che ha interessato il territorio dell’ATO6 nel secondo le esigenze politiche semestre 2017; tale situazione ha comportato la dichiarazione dello stato di emergenza e amministrative via via riscontratela predisposizione di uno specifico “Piano degli interventi urgenti” che, individuando nei medesimi per quanto riguarda il territorio dell’ATO6, prevede interventi parzialmente finanziati con il “Fondo Nazionale delle emergenze; il Piano di azione si suddivide in due livelli di interconnessione, il primo dei quali prevede la forma organizzativa realizzazione di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2).un “anello di interconnessione primaria” mentre il secondo livello riguarda interventi di “interconnessione secondaria”; Gli interventi di interconnessione primaria, che sono relativi al collegamento delle principali fonti di approvvigionamento presenti sul territorio a servizio dei maggiori centri urbani, sono di seguito elencati :
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Samples: Protocollo D’intesa
PREMESSO CHE. Roma Capitale si propone di contrastare la corruzione sia all’interno dell’Amministrazione che nel territorio della città di Roma, con ogni azione utile, promuovendo iniziative di formazione e sensibilizzazione sui temi della lotta alla corruzione, dell’integrità, della trasparenza e dell’attuazione della nuova disciplina degli appalti pubblici; l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx” (di seguito denominato anche Istituto Jemolo), costituito con Legge Regionale n. 40 del 11/07/1987, condivide tale obiettivo che viene perseguito anche attraverso l’adozione di iniziative e strumenti volti ad assicurare il rispetto dei principi di legalità e integrità; l’Istituto Jemolo intraprende ogni possibile iniziativa di studio e di ricerca, con particolare riguardo alla sfera giuridica specialistica, anche in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi e provvede, altresì, all’organizzazione di corsi di formazione per il personale della P.A. (convegni, seminari ed altre manifestazioni di carattere scientifico e culturale), nonché alla raccolta di materiale bibliografico/documentario e alla pubblicazione di volumi/periodici; Roma Capitale considera la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 è stato approvato lo schema diffusione della cultura dell’anticorruzione, dell’integrità e della trasparenza uno strumento fondamentale per contrastare gli eventi corruttivi ed ha dunque interesse a collaborare con l’Istituto Jemolo, Ente di accordo-quadroalta formazione e ricerca che annovera tra le sue finalità, anche quella di prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi e di diffondere una corretta cultura della legalità; la collaborazione tra Roma Capitale e l’Istituto Jemolo costituisce un valido contributo al raggiungimento degli obiettivi comuni in materia di anticorruzione, integrità e trasparenza e un’occasione per accrescere le competenze professionali dei dipendenti capitolini a tali fini necessarie; Roma Capitale e l’Istituto Jemolo hanno stipulato un Accordo Quadro firmato il 19 novembre 2020 ai sensi dell’art. 1515 della L. 241/90 e in conformità all’art. 5 del D.lgs. 50/2016, comma 2, della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano avente per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le oggetto “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi un progetto integrato per attività di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità ricerca, studio e formazione specialistica, al fine di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai promuovere iniziative comuni sui temi della sostenibilità - l’Accordo prevedelotta alla corruzione, tra l’altrodell’integrità, che della trasparenza e dell’attuazione della disciplina degli appalti”; le Parti, riunite in Commissione Paritetica il 16 dicembre 2020 ai fini della sua più ampia attuazionesensi dell’art. 6 dell’Accordo Quadro citato, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuatividefiniscono il testo del presente Accordo Operativo, secondo le esigenze politiche convenendo su tutto ciò premesso e amministrative via via riscontrateconsiderato, individuando nei medesimi la forma organizzativa e quanto di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2)seguito riportato.
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Samples: Accordo Operativo
PREMESSO CHE. con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 è stato dichiarato e prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili noti come COVID-19 e che con successivi provvedimenti emergenziali sono state disposte misure volte a contenere il diffondersi del contagio; considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono state adottate ulteriori urgenti misure per il contenimento del contagio; l’emergenza epidemiologia da COVID-19 attualmente in atto ha colpito in maniera particolare il territorio della Regione Lombardia che, con Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 è stata inserita tra le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, cui si applicano le ulteriori misure di contenimento del contagio previste dall’art. 3 del D.P.C.M. sopracitato; - sono in corso da parte delle competenti autorità gli interventi per il superamento del contesto di criticità e l’adozione di opportune misure volte all'organizzazione e realizzazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, nonché' di quelli diretti ad assicurare una compiuta azione di protezione e prevenzione; - con deliberazione n. 1310 del 20.11.2020, la Giunta ha approvato le linee di indirizzo per la realizzazione di iniziative in collaborazione con la Deliberazione ATS della Città di Milano e delle altre istituzioni competenti o coinvolte nell’ambito delle attività di prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza. DATO ATTO CHE - una delle maggiori criticità maggiori recentemente emerse è rappresentata dal trasporto delle persone che hanno un’infezione accertata o sospetta di COVID-19 ma che sono asintomatici, o che manifestano i sintomi in forma lieve (paucisintomatici). Tali soggetti possono comunque contribuire alla trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2 nella popolazione; - il “trasporto protetto” di queste categorie di persone è una misura precoce di prevenzione in quanto permette l’isolamento sociale del Consiglio Metropolitano cittadino, evitando l’utilizzo dei mezzi pubblici; - in data 20 novembre 2020, l’Azienda Regionale Emergenza e Urgenza (AREU) ha chiesto al Comune di Milano una collaborazione per la realizzazione di un progetto di trasporto sanitario semplice per persone con un’infezione accertata o sospetta di covid-19 ma asintomatici o paucisintomatici (“progetto trasporti protetti da pronto soccorso”), da realizzare attraverso i taxi; - in data 24 novembre 2020, tale progetto è stato presentato alla Commissione di monitoraggio taxi e le rappresentanze dei tassisti hanno formulato richieste di chiarimenti e osservazioni in proposito; - con determinazioni dirigenziali n.9208 del 26.11.2020 e n. 44/2021 9219 del 27.11.2020 del Direttore dell’Area Trasporti e Sosta è stata approvata una procedura operativa finalizzata alla costituzione di un elenco di tassisti da cui attingere nell’eventualità dell’attivazione di progetti di trasporto sanitario semplice da parte del Comune, anche in collaborazione con altri soggetti; - con determinazione dirigenziale n.9278 del 27.11.2020 del Direttore dell’Area Trasporti e Sosta è stato approvato lo schema di accordo-quadro, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo presente accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadroed AREU, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi un progetto di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità trasporto sanitario semplice per persone con un’infezione accertata o sospetta di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienzacovid-19 ma asintomatici o paucisintomatici (“progetto trasporti protetti da pronto soccorso”), con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2)da realizzare attraverso i taxi.
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Samples: Collaboration Agreement
PREMESSO CHE. Il processo di realizzazione del Contratto di Fiume è basato sul confronto e la negoziazione tra tutti i portatori d’interesse coinvolti, con l’obiettivo di attivare azioni di riqualificazione ambientale condivise nelle modalità di decisione. Esso si fonda su un approccio interattivo, per garantire il consenso e l’attuabilità delle azioni, configurandosi quale accordo volontario fra soggetti pubblici e privati volto a definire obiettivi, strategie d’intervento, azioni da attivare e relative competenze; Il Contratto di Fiume si propone di assumere come orizzonte convenzionale quello relativo all’attuazione degli obiettivi di qualità della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE che sottolinea, tra i requisiti strategici, la partecipazione e il coinvolgimento delle comunità locali; La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (G.U.C.E. n. L 327 del 22/12/2000), fissa per l’anno 2015 il raggiungimento dell’obiettivo di “buono” stato di qualità ambientale per tutti i corpi idrici della comunità attraverso l’integrazione tra le necessità antropiche, il mantenimento degli ecosistemi acquatici e la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità. In particolare viene sottolineata la necessità di ricorrere a sistemi di gestione integrata delle acque le cui politiche di governo e di controllo vanno affiancate alle altre politiche ambientali e di gestione del territorio al fine del perseguimento degli obiettivi di qualità; Il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. riportante “Norme in materia ambientale”, in recepimento della suddetta norma europea, ribadisce il perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione dell’inquinamento nonché l’attuazione del risanamento dei corpi idrici; Entrambe le norme sottolineano la necessità di ricorrere a sistemi di gestione integrata delle acque le cui politiche di governo e di controllo vanno affiancate alle altre politiche ambientali e di gestione del territorio al fine del perseguimento di precisi obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici; Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Piemonte, approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13/03/2007, quale specifico piano di settore per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, all’art. 10 delle Norme di Piano, introduce i Contratti di Fiume quali strumenti di programmazione negoziata per l’applicazione del PTA sul territorio; Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po (PdGPo) dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, adottato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano Comitato Istituzionale n. 44/2021 è stato 1 del 24 febbraio 2010, individua i Contratti di Fiume quali misure non strutturali per la gestione integrata delle criticità di tipo qualitativo, quantitativo o idraulico dell’area idrografica, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi ambientali; La Regione Piemonte ha rafforzato la valenza istituzionale del Contratto di Fiume richiamandolo espressamente nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011. In particolare, si legge all’art. 35 (commi 2 e 3): «[…] Il PTR riconosce altresì il ruolo dei Contratti di Fiume o di Lago, previsti in attuazione del Piano di Tutela delle Acque, quali strumenti che permettono lo schema sviluppo di accordo-quadrosinergie con gli strumenti di pianificazione territoriale Provinciale e locale. I Contratti di Fiume o di Lago, intesi come strumenti di programmazione negoziata, correlati ai processi di programmazione strategica per la riqualificazione dei bacini fluviali, sono orientati a definire un percorso di condivisione in itinere con tutti gli attori interessati al fine di favorire l’integrazione delle diverse politiche [...]»; I Contratti di Fiume, secondo quanto indicato dalla Regione Piemonte, sono da inquadrarsi come un “accordo di programmazione negoziata” ai sensi dell’art. 152, comma 2203, lett. a), della legge Legge n. 241/1990 tra 662/1996 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, intendendosi come tale A partire dalle prime esperienze sperimentali di Contratto di Fiume attivate in Piemonte sono state redatte le Linee guida regionali per l’attuazione dei Contratti di Fiume e di Lago approvate con D.G.R. n. 16-2610 del 19 settembre 2011; Con Determinazione Dirigenziale n. 385 del 28/11/2011 la Città metropolitana Regione Piemonte ha approvato l’attivazione del Contratto di Milano Fiume del Bacino del Torrente Stura di Xxxxx impegnando la somma di euro =50.000,00= a favore della Provincia di Torino, quale Ente territorialmente competente e individuato come coordinatore del progetto, per il Comune completamento del processo che porterà alla sottoscrizione del Contratto di Milano per l’attività Fiume; La Provincia di collaborazione in vista Torino, con nota del 17 luglio 2012, prot. prov. n. 572732/lc2, ha accettato di svolgere il ruolo di coordinamento del processo presentando apposita proposta progettuale; Le Amministrazioni firmatarie, con lo strumento del Contratto di Fiume intendono affrontare le problematiche relative al bacino idrografico del Torrente Stura di Xxxxx attraverso un percorso di concertazione e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione volontà di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le perseguire obiettivi comuni di sviluppo, tutela e riqualificazione del territorio partendo dagli elementi “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano acqua” e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza“fiume”; in attuazione delle predette deliberazioni In merito a quanto sopra, è stato sottoscritto elaborato un Dossier Preliminare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, allo scopo di far emergere in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina linea generale le criticità del territorio e definire i primi obiettivi da perseguire. A partire dal 2005 la collaborazione tra Provincia di Torino ha promosso l’attivazione del Contratto di Fiume del Bacino del Torrente Stura di Xxxxx attraverso diversi strumenti, forme di coinvolgimento e confronto con i due Entisoggetti locali portatori di interesse ed in particolare: - con D.G.P. n. 978-364973 del 28/12/2004 la Provincia di Torino ha approvato il “Progetto Stura di Xxxxx”, all’interno del quale è stata effettuata una ricognizione ambientale dell’asta fluviale del Torrente Stura di Xxxxx e di tutti i suoi affluenti; tale ricognizione ha portato ad una conoscenza dettagliata delle pressioni e dello stato ambientale di detti corsi d’acqua e delle fasce di territorio di pertinenza; - il “Progetto Stura” ha determinato la costituzione di una buona base conoscitiva relativa allo stato ambientale di detti corsi d’acqua e delle fasce di territorio di pertinenza; - con l’Accordo QuadroD.G.P. n. 461697/2006 del 12/12/2006 la Provincia di Torino ha approvato e organizzato il workshop di progettazione partecipata per l’avvio del Contratto di Fiume del Bacino del Torrente Stura di Xxxxx; all’interno del workshop, tenutosi il 04/07/2007 a Venaria, è emerso il quadro delle conoscenze e delle criticità che necessitano dell’espletamento delle relative azioni sul territorio; - il workshop di progettazione partecipata per l’avvio del Contratto di Fiume ha suscitato una notevole partecipazione sia dei Comuni sia dei portatori di interesse; - nel 2012 la Provincia di Torino ha avviato una collaborazione con gli “informatori” esperti del Progetto BIO-PSR della Regione Piemonte per la divulgazione delle misure agro-ambientali del PSR alle aziende agricole locali. In particolare, grazie alla collaborazione dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Area Metropolitana, della Città di Venaria Reale e della Comunità Montana Valli di Xxxxx, Ceronda e Casternone è stato organizzato un incontro con alcune aziende agricole locali allo scopo di informare sul finanziamento della Misura 216 del Programma di Sviluppo Rurale (1 ottobre 1012); - durante l’anno scolastico 2012-2013 la Provincia di Torino ha promosso ed organizzato attività di formazione ed esperienze di progettazione partecipata rivolte agli studenti degli Istituti di Istruzione di Superiore Xxxxxxx D’Oria (indirizzi “Tecnico economico per il turismo” e “Professionale per i servizi commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria”) e Fermi-Galilei (Indirizzi “Tecnologico” ed “Economico”) di Ciriè, attraverso incontri di approfondimento sull’ecologia fluviale e giochi di ruolo relativi a tale tematica. Nell’ambito di queste attività sono stati realizzati un concorso creativo per l’ideazione del logo di “Puliamo la Stura” e la progettazione e l’allestimento grafico della locandina del workshop di progettazione partecipata “Ri- attivazione del Contratto di Fiume del bacino della Stura di Xxxxx” (gennaio - maggio 2013); - nell’ambito dell’iniziativa “Puliamo il Mondo” la Provincia di Torino, in collaborazione con Legambiente, ha promosso e organizzato “Puliamo la Stura” un’iniziativa di coinvolgimento attivo e sensibilizzazione di Enti territoriali, cittadini e studenti del territorio, volta a contrastare la problematica diffusa dell'abbandono dei rifiuti e del degrado delle sponde dei corsi d'acqua (6 aprile 2013); - in seguito alla ripresa delle attività di progettazione partecipata con gli attori e le comunità locali la Provincia di Torino ha organizzato il workshop di progettazione partecipata “Ri-attivazione del Contratto di Fiume del bacino dello Stura di Xxxxx”, svoltosi il 03/06/2013 a Ciriè; - durante il workshop del 3 giugno è stato votato e scelto il logo del Contratto di Fiume della Stura di Xxxxx; La Provincia di Torino ha elaborato un apposito “Quaderno di discussione - Verso il Contratto di Fiume della Stura di Xxxxx: idee e partecipazione”, presentato al workshop di progettazione partecipata del 4 luglio 2007, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro raccoglie gli esiti delle attività di riferimento per lo svolgimento in ricerca e analisi dei dati condotte dal Servizio Pianificazione Risorse Idriche della Provincia di Torino con la collaborazione di attività ARPA Piemonte e delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) della Provincia; Le criticità emerse dall’attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche diagnosi riportate nel citato Quaderno e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure condivise nel workshop del 4 luglio 2007, sono state raggruppate in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2).6 tematiche principali:
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Samples: Protocollo d'Intesa
PREMESSO CHE. Il contesto normativo di riferimento per il trasporto pubblico locale, in attuazione dei principi contenuti nella vigente normativa comunitaria in materia, è rappresentato dal D.Lgs. 422/97, come integrato e modificato dal D.Lgs. 400/99, nonché dalla L.R. n. 1 del 4 gennaio 2000 e s.m.i e dalla L.R. n. 9 del 23 aprile 2007. Le norme citate definiscono i principi per l’avvio della riforma del trasporto pubblico locale ed in particolare ne stabiliscono i seguenti obiettivi: - migliorare l’efficacia del servizio in termini di utenza trasportata, da perseguirsi attraverso l’individuazione di modalità di effettuazione che meglio corrispondano alle caratteristiche e al livello della domanda di mobilità sul territorio regionale; - accrescere l’efficienza gestionale, da perseguirsi attraverso un miglior utilizzo dei fattori produttivi da parte delle imprese del settore; - introdurre regole di concorrenzialità per il superamento degli assetti monopolistici nell’affidamento e nella gestione dei servizi; - migliorare la qualità dei servizi e della comunicazione in un’ottica di qualità totale in cui gli utenti siano considerati come clienti-utenti; - sviluppare l’integrazione e il coordinamento tra i diversi modi di trasporto e tra sistemi tariffari anche con l’adozione di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi; - introdurre modalità innovative di offerta e di erogazione del servizio, per garantire un adeguato supporto alle esigenze di mobilità laddove le modalità di effettuazione tradizionali risultano inefficaci e/o non gestibili in condizioni d’economicità; - ridurre i fattori di congestione e di inquinamento da traffico ai fini della sostenibilità ambientale dei sistemi di trasporto, promuovendo l’introduzione di mezzi ecologici e favorendo l’utilizzo di vettori collettivi in luogo di quelli individuali. La legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 “Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422”, modificata ed integrata con la Deliberazione legge regionale19 luglio 2004, n. 17, stabilisce: all’art. 9 comma 2, la stipula di Accordi di Programma di validità triennale tra la Regione e le province ed i comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti per l’assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 è stato materiale rotabile e per l’arredo di linea; all’art. 10, che i contratti di servizio regolano l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, e sono stipulati dagli enti concedenti per ogni tipologia di trasporto pubblico di cui all’art. 2, con riferimento agli ambiti territoriali di rispettiva competenza: intera Regione, bacini o aree omogenee, area urbana ed area a domanda debole e stabilisce i contenuti minimi dei contratti di servizio. La Regione ha approvato lo schema il Programma triennale dei servizi di accordo-quadro, trasporto pubblico locale ai sensi dell’art. 154 della l.r. 4 gennaio 2000, comma 2n. 1, della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana di Milano e per il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienzaperiodo 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2009, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevedeD.G.R. 8-5296 del 19 febbraio 2007. La Provincia ha approvato il Programma Triennale dei servizi, con D.C.P. n. 10 del 15 marzo 2007, per il periodo 1 gennaio 2007-31 dicembre 2009, definendo, tra l’altro, che il bacino, i criteri trasportistici, le Partidirettrici di traffico ed il quadro dei servizi minimi. L’Accordo di Programma tra la Provincia e la Regione, ai fini della sua più ampia attuazionesottoscritto il 26 novembre 2007, possano all’occorrenza sottoscrivere definisce gli obiettivi, le azioni e le risorse, per il governo e la gestione del servizio di trasporto pubblico locale nel bacino extraurbano astigiano. La Regione Piemonte, con DGR n. 32-9796 del 13 ottobre 2008, ha approvato “l’addendum agli accordi attuatividi programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009 tra la Regione Piemonte e gli Enti soggetti di delega. Con lettera prot. n. 11325/DA 12.03 del 6 novembre 2008, secondo le esigenze politiche la Regione ha trasmesso la Deliberazione citata ed alcuni criteri generali e amministrative via via riscontratedirettive a cui uniformarsi nell’impostazione dei programmi d’esercizio per i servizi di trasporto pubblico locale. La Regione Piemonte, individuando nei medesimi la forma organizzativa con nota prot. n. 2112/DB1204 del 10 marzo 2009, ha trasmesso una circolare relativa a “Criteri generali e linee d’indirizzo per l’applicazione degli accordi di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2)programma sottoscritti per il triennio 2007-2009 nelle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. La Provincia ha provveduto alla pubblicazione del Bando di gara il 18 giugno 2009. Dalla procedura di gara l’aggiudicataria del servizio è risultata l’impresa COAS Consorzio Astigiano, di seguito “Impresa affidataria”.
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Samples: Service Contract
PREMESSO CHE. con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 La Committente si occupa della raccolta, gestione e trasporto dei rifiuti solidi urbani e differenziati e non per l’intera città di Crotone e per il suo territorio; La Committente è stato approvato lo schema di accordo-quadro, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana di Milano e il società interamente partecipata dal Comune di Milano Crotone e, per le attività specificatamente assolte, è strumentale alle esigenze di servizio dell’amministrazione pubblica; La Committente, nella necessità di dover conferire l’incarico di supporto per l’attività di collaborazione in vista comunicazione e informazione per l’attività di comunicazione e informazione all’utenza nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo procedure innovative per la stipulazione raccolta differenziata nel comune di un Accordo Crotone, ha emanato avviso pubblico mediante valutazione comparativa per titoli e colloquio per l’assolvimento del predetto incarico; L’avviso è stato redatto nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni dell’AKREA SpA approvato in Consiglio di collaborazione tra Amministrazione il 01.12.2009 e dall’Assemblea il 14.07.2010; L’incarico professionale è conferito al professionista sulla base della graduatoria di merito relativa all’avviso pubblico, indetto con atto Deliberativo n.36 del 23.11.2017, per l’affidamento dell’incarico di supporto per l’attività di comunicazione e informazione all’utenza nell’ambito delle procedure innovative per la raccolta differenziata nel Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni Crotone, dove è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - risultato vincitore, con l’Accordo Quadrol’approvazione, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure l’affidatario dell’incarico. E’ condizione per la realizzazione costituzione del rapporto di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento lavoro, l’iscrizione ad albo professionale. Tanto premesso, fra le parti si conviene e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2)si stipula quanto segue.
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PREMESSO CHE. i fondi comunitari in favore dello sviluppo regionale rappresentano una leva finanziaria strategica per il nostro Paese e la loro ottimale allocazione deve diventare una priorità nazionale da tradurre in un preciso impegno da parte dei diversi attori coinvolti: Amministrazione centrale, Regioni/Province autonome, Organismi Intermedi, imprese e banche; - si rende necessario, anche nella fase di programmazione degli interventi a valere sul FESR per il periodo 2014-2020, attivare procedure volte a facilitare l’accesso al credito da parte delle imprese per rendere più efficiente l’utilizzo delle risorse afferenti al Programma anche in considerazione che tutto ciò può costituire una leva di sviluppo per l’intera economia; - con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 è stato approvato lo schema l’obiettivo di accordo-quadroutilizzare al meglio le risorse dei fondi strutturali, ai sensi dell’art. 15, comma 2, facendo propri gli obiettivi della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)strategia “Europa 2020” della Commissione Europea, il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività settore bancario ha ritenuto opportuno fare un passo avanti sul tema dei fondi comunitari avviando uno specifico progetto a livello associativo, denominato “Banche 2020”, il quale, in particolare, eroga servizi alle banche aderenti al fine di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamatifacilitare il rapporto banche–imprese assicurando un servizio di supporto specializzato alle imprese con progetti finanziabili attraverso le risorse comunitarie, e parimenti questo sia con riferimento alle risorse gestite direttamente dalla Commissione che a quelle cofinanziate e gestite a livello nazionale; - le parti ritengono che la deliberazione definizione congiunta di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate nuove modalità procedurali volte a facilitare l’accesso al credito per le “Linee di indirizzo per misure che prevedono interventi a valere sulla Programmazione Unitaria 2014-2020 e con particolare riferimento a quelli relativi al P.O.R. Sardegna F.E.S.R. 2014-2020 possa migliorare l’utilizzo delle risorse; - la stipulazione sottoscrizione di un Accordo rappresenta la modalità operativa più efficace per disciplinare lo svolgimento di collaborazione tra nuove procedure, compatibilmente con la normativa comunitaria e nazionale di riferimento; - il Comune Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 riguardante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” che ha previsto all’articolo 9 l’accelerazione nell’utilizzo dei fondi strutturali europei; - il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di Milano sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la Città Metropolitana pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di Milano in vista sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e nell’ambito dell’attuazione sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; - il Regolamento (UE) n 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; - il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; - il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) le caratteristiche tecniche delle misure del Piano Nazionale di Ripresa informazione e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enticomunicazione per le operazioni; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro Regolamento di riferimento esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure quanto riguarda i modelli per la realizzazione presentazione di interventi determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di rilevanza metropolitanainformazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; migliorare - il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013; - la propria capacità Decisione di investimento esecuzione della Commissione del 29.10.2014 che approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato con Italia CCI 2014IT16M8PA001; - il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014-2020 (di seguito POR 20014/2020), per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e semplificare le procedure dell'occupazione" per la Regione Sardegna in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale Italia (CCI 2014IT16RFOP015), approvato con Decisione della Commissione europea C (2015) 4926 del 14 Luglio 2015, di Ripresa e Resilienzacui la Giunta Regionale ha preso atto con Delibera del 08 Settembre 2015, n. 44/18; - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/16 del 10.03.2015, con particolare riguardo ai temi la quale viene istituita la Cabina di Regia e l'Unità di progetto di coordinamento tecnico della sostenibilità Programmazione Unitaria, e nominato il Direttore pro tempore del Centro Regionale di Programmazione quale coordinatore dell'Unità di progetto di coordinamento tecnico della Programmazione Unitaria; - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini la Deliberazione della Giunta Regionale 43/12 del 1.9.2015 concernente la Condizionalità ex ante del POR FESR 2014-2020 e gli Indirizzi per la definizione della Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna e della sua più ampia attuazioneGovernance; - la Deliberazione n. 23/10 del 12.05.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dello stato dell'arte nella formulazione del POR FESR Sardegna 2014-2020 e sono state individuate le Autorità di Gestione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativiCertificazione e Audit ai sensi degli articoli 125,126 e 127 del Reg. (CE) n. 1303/2013. Tutto quanto sopra premesso e considerato, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa si conviene di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2).approvare quanto segue:
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Samples: Accordo Tra La Regione Autonoma Della Sardegna E La Commissione Regionale Abi Della Sardegna
PREMESSO CHE. con la Deliberazione le Farmacie convenzionate sono parte integrante del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 è stato approvato lo schema Servizio sanitario nazionale e presidi sanitari di accordo-quadrorilievo che, in un’ottica di prossimità e nell’ambito della Farmacia dei servizi - ai sensi dell’art. 15del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale a norma dell’articolo 11 della legge 18 - in base alle previsioni della Circolare n. 14614 del Ministero della salute del 8 aprile 2021 richiamata in premessa, non è possibile escludere una co-circolazione di virus influenzali e SARS- CoV-2, e pertanto si rende necessario ribadire l’importanza della vaccinazione antinfluenzale, in particolare nei soggetti ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all’influenza di tutte le età; - il farmacista - quale professionista sanitario a norma del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258 - risulta abilitato all’esecuzione delle somministrazioni vaccinali antinfluenzali a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, a norma dell’art.5, comma 24-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, come stabilito nell’Allegato 2 al presente Protocollo sotto la voce “Formazione”; - il vaccino si somministra in farmacia esclusivamente ai soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa acquisizione del consenso informato attraverso la compilazione della legge scheda per la valutazione dell’idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale come stabilito nell’Allegato 4 al presente Protocollo; - ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 241/1990 81 (T.U. sulla sicurezza sul lavoro) in ogni farmacia con dipendenti è presente un addetto al primo soccorso, opportunamente formato secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388; - le modalità, i termini e le condizioni di distribuzione alle farmacie delle dosi vaccinali antinfluenzali destinate ai soggetti eleggibili (c.d. “aventi diritto”), anche al fine della loro somministrazione in farmacia, saranno regolati con appositi accordi tra le Amministrazioni regionali e le articolazioni territoriali di Federfarma e Assofarm. Rimane impregiudicata la Città metropolitana possibilità per le farmacie territoriali di Milano somministrare dosi vaccinali, di cui si sono autonomamente approvvigionate, nei confronti della restante popolazione; - l’offerta della somministrazione dei vaccini antinfluenzali presso le farmacie convenzionate avverrà nell’ambito delle prestazioni garantite dalle farmacie stesse a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153; Acquisito il parere del Commissario straordinario per l'attuazione e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19; Acquisito il parere della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani; Acquisita l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del Piano Nazionale decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21 ottobre 2021; Tutto quanto sopra premesso le Parti firmatarie del presente Protocollo concordano: - di Ripresa e Resilienza (PNRR)avviare, il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione stagione 2021/2022, la somministrazione dei vaccini antinfluenzali da parte delle farmacie convenzionate a norma dell’articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; - che le attività di un Accordo prenotazione e di collaborazione tra il Comune esecuzione dei vaccini verranno eseguite, da parte delle farmacie, secondo i programmi di Milano individuazione della popolazione target (c.d. soggetti eleggibili o “aventi diritto”, per i quali la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente) previamente definiti dalle autorità sanitarie competenti e seguendo i correlati criteri di priorità; - che le farmacie che aderiranno alla campagna vaccinale - nell’ambito delle prestazioni garantite dalle farmacie stesse a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 - dovranno darne comunicazione secondo i termini e le condizioni riportati nell’Allegato 1 al presente Protocollo; - che la Città Metropolitana somministrazione dei vaccini in farmacia avverrà, da parte dei farmacisti abilitati all’esecuzione delle somministrazioni vaccinali antinfluenzali sulla base degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall’Istituto superiore di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure sanità, a norma dell’art.5, comma 4-bis, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienzadecreto-legge 23 luglio 2021, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.126, come stabilito nell’Allegato 2 al presente Protocollo sotto la voce “Formazione”; in attuazione - che l’esecuzione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito sedute vaccinali e il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte connesso iter tecnico-amministrativo avvengano conformemente a quanto stabilito nell’Allegato 2 al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienzapresente Protocollo, con particolare riguardo ai temi requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini; alle opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti; al puntuale adempimento degli obblighi informativi per l’alimentazione dell’Anagrafe nazionale dei vaccini di cui al decreto del Ministro della sostenibilità salute del 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018; - l’Accordo prevedeche indipendentemente dal regime amministrativo di distribuzione del vaccino, tra l’altrola somministrazione della dose vaccinale in farmacia avverrà esclusivamente previa acquisizione del consenso informato e della relativa scheda anamnestica per la valutazione dell’idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale, come stabilito nell’Allegato 4 al presente Protocollo; - che venga riconosciuta alle farmacie una remunerazione pari ad euro 6,16 (sei/16) per l’atto professionale del singolo inoculo vaccinale. È demandato ad appositi accordi con le Regioni e le Province autonome il riconoscimento, a favore delle farmacie, di eventuali ulteriori oneri relativi al rimborso dei dispositivi di protezione individuale e dei materiali di consumo, e di eventuali incentivi per il raggiungimento dei target vaccinali stabiliti dalle stesse Amministrazioni territoriali. Nessuna remunerazione sarà dovuta per le attività di prenotazione della prestazione vaccinale. - che per le somministrazioni dei vaccini antinfluenzali a favore dei soggetti non eleggibili (coloro che non rientrano nelle categorie per le quali la vaccinazione è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale), purché di età non inferiore ai diciotto anni, la farmacia assicurerà la prestazione del singolo inoculo vaccinale al medesimo corrispettivo di € 6,16 con oneri a carico del soggetto richiedente, che corrisponderà altresì il prezzo al pubblico di acquisto del vaccino antinfluenzale di cui la farmacia si sarà autonomamente approvvigionata. Le prestazioni vaccinali di cui al presente Protocollo sono da intendersi esenti IVA ai sensi dell’articolo 10, punto 18, del DPR 633/1972; - che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 del decreto-legge 18/2020, la misura di cui all’art. 1, comma 2, lett. d), del decreto-legge 19/2020, ossia la quarantena precauzionale per i soggetti che sono venuti a contatto con casi conclamati di COVID-19 e la derivante sospensione del servizio o chiusura precauzionale dell’esercizio, non si applica alle farmacie ove sono stati eseguiti i vaccini antinfluenzali nei confronti di soggetti poi risultati positivi al COVID-19. Il Ministro della salute Il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Il Presidente della Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA) Firmato digitalmente da:Xxxxx Xxxxxxx Organizzazione:FEDERFARMA/01976520583 Data:21/10/2021 18:09:12 Il Presidente dell’Associazione delle Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici (ASSOFARM) Firmato digitalmente da CN = XXXXX XXXXXXXX Data e ora della firma: 21/10/2021 17:53:29 SOMMINISTRAZIONE IN FARMACIA DEI VACCINI ANTINFLUENZALI Io sottoscritto, Dr./Dott.ssa , titolare o direttore tecnico o legale rappresentante della Farmacia Provincia Azienda sanitaria di riferimento Aderisco ai sensi di legge alla campagna di somministrazione del vaccino antinfluenzale in Farmacia e accetto la designazione a Responsabile del trattamento dei dati aderendo alle clausole disciplinate con atto separato che dichiaro di conoscere e di aver letto in tutte le Partisue parti. Dichiaro che il dott./i dott. Dichiaro di impegnarmi a somministrare i vaccini antinfluenzali esclusivamente a favore di soggetti di età non inferiore a diciotto anni e che non si trovino in nessuna delle condizioni di inidoneità alla somministrazione vaccinale di cui all’allegato 4. Dichiaro di essere in possesso degli apprestamenti logistici e delle attrezzature occorrenti alla corretta conservazione e inoculazione dei vaccini che verranno resi disponibili per la somministrazione ai cittadini. Dichiaro di osservare il rispetto dei requisiti logistici, di sicurezza, di riservatezza ed igienico-sanitari per la corretta conduzione delle attività di inoculazione presso la farmacia. Data Firma MISURE DI SICUREZZA PER EFFETTUARE IN FARMACIA IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI ANTINFLUENZALI In aggiunta all’applicazione delle ordinarie misure di prevenzione igienico-sanitarie stabilite dalla normativa di settore, si prevede quanto segue ▪ xxxxx restando il ruolo attivo delle farmacie come presidi sanitari territoriali in sinergia con il Servizio Sanitario Nazionale, in adesione a quanto stabilito dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la partecipazione al progetto è volontaria e valorizza il coinvolgimento dei singoli farmacisti; ▪ se affetto/a da positività al test SARS-CoV-2 o sintomatologia compatibile con Covid-19 o posto in quarantena, il farmacista si astiene dallo svolgimento delle attività previste dal presente accordo; ▪ il vaccino si somministra esclusivamente a soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa acquisizione del consenso informato da parte del farmacista attraverso la compilazione della scheda per la valutazione dell’idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale; ▪ gli appuntamenti per la seduta vaccinale sono fissati con un intervallo tra una persona e l’altra adatto a garantire un’adeguata sanificazione delle superfici di contatto. ▪ in fase di prenotazione del vaccino viene fornita al cittadino un’adeguata informazione sui comportamenti da seguire durante la vaccinazione; ▪ il farmacista incaricato della somministrazione vaccinale indossa adeguati dispositivi di protezione individuale: mascherina FFP2/KN95, camice monouso; ▪ il farmacista abilitato alla somministrazione vaccinale si impegna a somministrare il vaccino al solo soggetto risultato idoneo all’esito della compilazione del consenso informato, contenente la scheda per la valutazione dell’idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale, rispettando le modalità di esecuzione riportate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglio illustrativo, che verrà reso disponibile. ▪ l’igiene delle mani prima e al termine della singola seduta vaccinale deve essere eseguita accuratamente, con soluzione idroalcolica; il farmacista deve assicurare la permanenza e il monitoraggio del soggetto sottoposto all’inoculazione vaccinale nella farmacia o in apposita area di rispetto anche esterna ai fini locali della sua più ampia attuazionefarmacia, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativiper un tempo di 15 minuti successivi all’esecuzione del vaccino, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2)per assicurarsi che non si verifichino reazioni avverse immediate.
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Samples: Protocollo D’intesa Per La Somministrazione Dei Vaccini Antinfluenzali
PREMESSO CHE. l’articolo 118 della Costituzione prevede che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà; - la L. 6 giugno 2016, n.106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, all’articolo 1, comma 1, al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuovo e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi; - in attuazione della delega conferita al Governo con la Deliberazione legge di cui al capoverso precedente, con il X.x.xx. 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i., recante “Codice del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 Terzo settore” si è stato approvato lo schema provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di accordo-quadroenti del Terzo settore; - l’art.11 del D.P.R. 15 marzo 2017 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” assegna al medesimo Ministero la funzione di promuovere, ai sensi dell’art. 15sviluppare e sostenere le attività svolte dai soggetti del Terzo settore, per favorire la crescita di un welfare condiviso della società attiva a supporto delle politiche di inclusione, di integrazione e di coesione sociale; - l’articolo 72 del citato codice disciplina le modalità di funzionamento ed utilizzo del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, istituito dall’articolo 9, comma 21, lettera g) della citata legge n.106/2016, destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41 del codice, lo svolgimento di attività di interesse generale, individuate all’articolo 5 del codice medesimo, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore; - l’articolo 73 del codice disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l’altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, rinvenienti dall’articolo 12, comma 2 della legge 11.8.1991, n. 241/1990 266; dall’articolo 1 della legge 15.12.1998, n.438; dall’articolo 13 della legge della legge 7.12.2000, n.383; - l’atto di indirizzo adottato, previa acquisizione dell’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra la Città metropolitana lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Milano Trento e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure Bolzano nella seduta del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 24.10.2019 (PNRRrepertorio n.173/CSR), dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività D.M. n.166 del 12.11.2019 e registrato dalla Corte dei conti in data 13.12.2019, al n.3365, in attuazione degli articoli 72 e 73 del codice, dopo aver individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di collaborazioneintervento e le linee di attività finanziabili, che qui devono intendersi integralmente richiamatidestina le risorse finanziarie disponibili, da un lato, alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza nazionale in grado di garantire interventi coordinati e omogenei su una parte rilevante del territorio nazionale (per un ammontare di € 14.736.000,00); dall’ altro alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali (per un ammontare di € 35.894.000,00, ripartiti tra le Regioni e le Province autonome sulla base dei criteri ivi individuati ), entro la cornice di accordi di programma da sottoscriversi con le Regioni e le Province autonome; - l’art. 15 della L. 241/1990, e parimenti con successive modificazioni ed integrazioni, prevede la deliberazione possibilità per le pubbliche amministrazioni di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo concludere tra loro accordi per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte comune; - dalla rilevazione dell’ISTAT 2016 sul non profit emerge che le organizzazioni non profit attive in Italia sono 343.432 unità, operanti principalmente nei settori dell’assistenza sociale, della sanità, della cultura, sport e ricreazione, della protezione civile, coinvolgendo 5.528.760 volontari e 812.706 lavoratori; - la risoluzione adottata dall’assemblea generale dell’ONU in data 25.9.2015 ha individuato gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che rappresentano la naturale finalità di riferimento delle attività degli Enti del Terzo settore, al perseguimento cui raggiungimento potrà concorrere il sostegno finanziario previsto dal sopra menzionato atto di indirizzo; - la costituzione di reti di coordinamento tra i diversi livelli di governo costituisce uno strumento necessario al rafforzamento della capacity building e dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, in conformità al principio del buon andamento della pubblica amministrazione; - l’implementazione delle seguenti finalità: promuovere attività di interesse generale richiede il massimo grado di interazione e sinergia tra i vari attori coinvolti, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e del principio di leale collaborazione; - il Ministero, in coerenza con quanto sopra citato, intende realizzare con le Regioni una programmazione, secondo una logica di sistema e di complementarietà, coordinando ed integrando gli strumenti finanziari disponibili e funzionali al raggiungimento di obiettivi definiti e condivisi, verso cui orientare l’azione e le risorse finanziarie disponibili, che tengano conto delle peculiarità di riferimento dell’azione degli enti del Terzo settore a livello locale; - la metodologia della programmazione sistemica favorisce l’ottimizzazione nell’impiego delle risorse disponibili, attraverso un maggiore raccordo delle rispettive linee strategiche tra le fonti finanziarie in modo da evitare la frammentazione della spesa e attività gestionalila sovrapposizione degli interventi; migliorare e semplificare - nel corso di questi anni, le rispettive attività e procedure per la realizzazione iniziative promosse dal Ministero, attraverso le risorse finanziarie destinate all’associazionismo sociale ed al volontariato, hanno permesso di sviluppare un’efficace rete di interventi che, per ragioni di rilevanza metropolitanametodo e di tipologia delle azioni realizzate, esigono, alla luce del nuovo quadro normativo scaturente dal Codice del Terzo settore, una programmazione integrata, affinché il patrimonio di esperienze e risultati nel frattempo raggiunto sia ulteriormente consolidato; migliorare la propria capacità di investimento Tanto premesso e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevedeconsiderato, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2).parti sopra individuate si conviene quanto segue:
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Samples: Accordo Di Programma
PREMESSO CHE. Ai sensi e per gli effetti del DM n. 463/98, l’INPS ha, tra i propri scopi istituzionali, l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari. Tra le differenti modalità di intervento a supporto della disabilità e non autosufficienza è prevista l’assistenza domiciliare, da cui la denominazione del progetto: Home Care Premium, ovvero un contributo “premio” finalizzato alla cura, a domicilio, delle perso- ne non autosufficienti. L’Home Care Premium 2019 prevede una forma di intervento “mista”, con la Deliberazione il coinvolgi - mento diretto, sinergico e attivo della famiglia, di soggetti pubblici e delle risorse so- ciali del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 cosiddetto “Terzo settore”. Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi econo- mici mensili, c.d prestazioni prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, mag- giori d’età e minori, che siano disabili e che si trovino in condizione di non autosuffi- cienza, per il rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente familiare. L’Istituto vuole assicurare altresì dei servizi di assistenza alla persona, c.d. prestazioni integrative. In particolare per tali ultimo servizi è stato approvato lo schema di accordo-quadroindividuato quale soggetto partner per la realizzazione del modello HCP 2019, l’ “Ambito Territoriale Sociale” (ATS) ai sensi dell’art. 158, comma 23, lettera a), della legge n. 241/1990 tra 328/2000 o come differentemente de- nominato o identificato dalla normativa regionale in materia ovvero, in caso di manca- ta convenzione degli ATS, nei termini del 27 Maggio 2019 l’Ente pubblico istituzional - mente competente alla gestione dei servizi socio assistenziali, anche in rappresentan- za di più Enti pubblici coinvolti. Con la Città metropolitana sottoscrizione del presente Accordo, l’Istituto individua il soggetto territoriale pubblico con il quale gestire il modello assistenziale, relativamente alle prestazioni in- tegrative, previste dal progetto in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle pre- stazioni creditizie e sociali, dei pensionati della Gestione dipendenti pubblici e dei loro familiari, i quali, posizionati utilmente in graduatoria, sono risultati vincitori del benefi- cio HCP 2019 e sono residenti nel territorio di Milano e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure competenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2)soggetto pubblico stes- so.
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Samples: Partnership Agreement
PREMESSO CHE. con la Deliberazione l’attività dell’Università di Bologna è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca nei campi di interesse della presente collaborazione; - l'Ateneo indicherà i dipartimenti responsabili delle singole attività in base alle competenze scientifiche necessarie per l'esecuzione delle stesse; - il Comune intende realizzare sia il restauro della statua del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 Nettuno, compreso l'impianto idraulico e l'impianto di illuminazione che il consolidamento delle strutture murarie (cunicoli) sottostanti il monumento. A tale scopo è stato approvato lo schema nominato un Comitato scientifico, con a capo il sindaco della città, i cui componenti sono espressione di accordo-quadro, ai sensi dell’artalta competenza professionale; - l’art. 15, comma 2, n. 15 della legge n. 241/1990 241 del 7 agosto 1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano loro accordi per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionalicomune; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali di ricerca e di formazione, hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata ad approfondire ricerche nel settore della sua più ampia attuazionediagnostica, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche dell’analisi e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi della conservazione del Patrimonio e pertanto intendono stipulare un accordo quadro (di seguito “Accordo“) per la forma organizzativa definizione delle modalità di realizzazione dei comuni obiettivi sopra indicati e per disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle relative attività; Finalità del presente Accordo è quella di instaurare un rapporto non episodico di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative fra le Parti, nel quale le attività di ricerca dell'Università possano integrarsi e alle risorse disponibili(art.2).coordinarsi reciprocamente con le attività di coordinamento e controllo del Comune, anche mediante la stipula di convenzioni attuative tra i singoli Dipartimenti dell’Università e settori del Comune al fine di ottenere un quadro diagnostico esaustivo per la progettazione del restauro del monumento del Nettuno a Bologna. In particolare, gli elementi che le Parti intendono approfondire sono i seguenti:
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Samples: Collaboration Agreement
PREMESSO CHE. con Le Parti hanno sottoscritto il Contratto di servizi in attuazione della convenzione locale (di seguito, anche “il Contratto”). Tale contratto prevede lo svolgimento dei servizi aggiuntivi per la Deliberazione messa a disposizione di materie prime secondarie a valle della raccolta in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente sulla cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), selezionate in materiale di classificazione 1.02.00, ovvero 1.04-1.05 conformi alla norma UNI EN 643 vigente e fermo quanto previsto dal Documento Audit e Qualità dell’Allegato Tecnico nonché, a titolo indicativo e non esaustivo, attività di pressatura, etichettatura, deposito del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 macero e gestione delle f.e.. Nel febbraio 2022 è stato approvato lo schema scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina. Tale evento ha determinato un significativo aumento dei prezzi dei fattori produttivi, necessari allo svolgimento delle attività sopra elencate a cura dell’Impianto. Si tratta di accordo-quadroun evento straordinario e imprevedibile, ai sensi che non rientra nella normale alea del Contratto. La sopra indicata circostanza giustifica l’applicazione dell’art. 151467 c.c. sull’eccessiva onerosità sopravvenuta nei contratti a prestazioni corrispettive. Su richiesta degli Impianti, comma 2ed al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività contrattuali, della legge n. 241/1990 tra funzionali al conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclo, Comieco ha considerato la Città metropolitana possibilità di Milano riequilibrare le prestazioni contrattuali, dato che il Contratto non prevede formule di adeguamento in caso di mutamento delle circostanze esterne. La clausola in questione sarà applicata soltanto agli Impianti che adempiono correttamente a tutti gli obblighi previsti dal Contratto (compreso l’adempimento di cui all’art. 4.1 k) – fatte salve le penali già previste - e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2)ha efficacia retroattiva a partire dal 1° aprile 2022.
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Samples: Service Agreement
PREMESSO CHE. con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 è stato approvato lo schema di accordo-quadro, ai sensi dell’artl’art. 15118, comma 2, 4 della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, Costituzione che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le prevede che “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamatolo Stato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento Regioni, le Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività d’interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”, essendo essa una forma di partecipazione di esercizio della sovranità popolare; - l’art. 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 che, al comma 5, sancisce che “i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali ”; - l’art. 43 (VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO) del vigente Statuto comunale che stabilisce che “Il Comune valorizza e promuove lo sviluppo di ogni forma associativa volontaria locale che persegua finalità riconosciute di interesse generale. Il Comune riconosce il volontariato come strumento di coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente. Il Comune istituisce l'Albo delle Associazioni operanti nel territorio comunale al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle forme associative per la partecipazione ed il loro coinvolgimento al servizio della collettività. Compatibilmente con le risorse finanziarie e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, il Comune può destinare specifici fondi per le finalità di cui al primo comma del presente articolo e dare contributi, anche sotto forma di agevolazioni, nel rispetto delle specifiche norme regolamentari. Con norma regolamentare vengono determinati i requisiti ed il procedimento per l'iscrizione all'Albo comunale, nonché le modalità per assicurare alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, oltreché ai finanziamenti erogati dal Comune. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute ed inserite negli appositi albi regionali. Le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento”; • l’art. 2 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità e l’autonomia; • l’art. 5 individua le attività di interesse generale oggetto del citato Decreto; • l’art. 56, ai commi 1 e 2, consente alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, convenzioni che abbiano come finalità lo svolgimento di attività di interesse comune volte generale, prevedendo il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e documentate, anche autocertificate, così come previsto dal comma 4 dello stesso articolo e dall’art. 17, commi 3 e 4 del medesimo decreto legislativo; • l’art. 56, al perseguimento comma 3, stabilisce che l’individuazione delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche organizzazioni di volontariato con cui stipulare la convenzione deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e attività gestionali; migliorare parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Partiassociazioni in questione devono essere in possesso di requisiti di moralità professionale, ai fini della sua più ampia attuazionedimostrando adeguata attitudine, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativida valutarsi in relazione alle finalità perseguite, secondo le esigenze politiche alla capacità tecnica e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2).professionale;
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Samples: Convenzione Per Lo Svolgimento Di Attività Di Interesse Generale
PREMESSO CHE. con IDASC rappresenta un centro di eccellenza a livello nazionale per lo studio dell’acustica e sensoristica ed in particolar modo dei temi dell’acustica ambientale in riferimento all’esposizione della popolazione al rumore; IDASC comprende tra le sue attività la Deliberazione formazione e perfezionamento del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 è stato approvato lo schema di accordo-quadro, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana di Milano personale e dei giovani ricercatori nonché il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista supporto a enti pubblici e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento privati per lo svolgimento delle attività scientifico-tecnologiche di ca- rattere innovativo; XXXXX ha tra i suoi compiti d'istituto definiti dall'art. 6 della L.R. 30 del 22 giugno 2009 “Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la prote- zione ambientale della Toscana (ARPAT)” quello della collaborazione con “altri enti pubblici ed istituzioni, anche per la partecipazione all’atti- vità di ricerca applicata, finalizzata in collaborazione particolare al miglioramento della conoscenza sull’ambiente ed al miglioramento dell’efficienza dei processi di tutela.”; La tematica dell’inquinamento acustico è affrontata nella legge 447/95 e dai suoi decreti attuativi, dal D.Lgs. 194 del 2005 e dalla Legge Regionale 1 dicembre 1998, n. 89 e s.m.e.i.; IDASC e XXXXX hanno già fruttuosamente collaborato in passato sulle temati- che oggetto della presente convenzione (vedi Rapporto finale ISPRA n. 115/2010 “Valutazione dell’esposizione al rumore della popolazione: stato dell’arte, analisi critica, proposte operative”, nonché pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali); nella Deliberazione 29 dicembre 2015, n. 1345 “L.R. n. 30/2009, art. 15 - Direttive ARPAT 2016.” è prevista l’attività di “Messa a punto di procedure e/o metodiche anche attraverso attività di interesse comune volte collaborazione con enti di ri- cerca e di normazione, finalizzata al perseguimento raggiungimento di elevati standard di qualità per le attività di controllo, nonché al miglioramento della cono- scenza sull'ambiente ed al miglioramento dell'efficienza dei processi di tutela” (riga 139 della Carta dei Servizi e delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche attività di ARPAT); IDASC ed ARPAT sono partner nel progetto LIFE NEREiDE (LIFE 15 ENV/IT/000268) “Noise Efficiently REduced by recycleD pavEments” finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del Programma Life Plus per dimostrare come sia possibile l’uso di materiali riciclati nella produzione di asfalti altamente performanti in campo acustico e attività gestionali; migliorare della sicurezza in ambito urbano. Il piano operativo è descritto nell’accordo (nel prosieguo denominato Grant Agreement progetto LIFE NEREiDE) firmato dal Capofila Dipartimento di Xxxx- xxxxxx Civile dell’Università degli Studi di Pisa inviato ad IDASC con PEC prot. n. 2016-PISACIV0004689 del 20/10/2016 e semplificare le rispettive attività ad ARPAT con PEC prot. n. 2016-PISACIV0004635 del 17/10/2016. Tutto ciò premesso XXXXX e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento IDASC si impegnano allo sviluppo e semplificare le procedure alla proficua conclusione del progetto “NEREiDE” così come articolato nel Grant Agreement progetto LIFE NEREiDE dando seguito alla collaborazione già in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, atto tra l’altro, che le Parti, ai fini su basi rigorose di uguaglianza e di reciproco vantaggio nel settore del monitorag- gio del rumore ambientale e della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2).riduzione dell’esposizione della popola- zione all’inquinamento acustico; Pertanto,
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Samples: Convenzione Operativa
PREMESSO CHE. l’UIEPE, nell’ambito delle politiche di incremento e qualificazione delle misure alternative alla detenzione, ha programmato la riorganizzazione, in logica progettuale, del sistema di alcuni servizi, interventi e azioni riguardanti il reinserimento sociale di soggetti in esecuzione penale esterna, e la revisione delle modalità di progettazione e gestione degli stessi allo scopo di privilegiare, rispetto alle tradizionali forme contrattuali di affidamento dei servizi, i rapporti nella sussidiarietà ed i relativi strumenti di relazione, con la Deliberazione l’obiettivo di consolidare e implementare una rete territoriale di supporto ai soggetti in misura alternativa attraverso l’attivazione, in applicazione del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 è stato approvato lo schema principio di accordo-quadrosussidiarietà orizzontale, di forme di coprogettazione e di partenariato pubblico/privato sociale; — in coerenza con tale orientamento programmatico e recependo le linee di indirizzo dipartimentali, l’UIEPE ha inteso fare ricorso allo strumento della coprogettazione ai sensi dell’art. 157 del DPCM 30.3.2001 e dell’art. 55 del D.Lgs. 3.7.2017 n.117 per la progettazione, comma 2organizzazione e gestione di alcuni servizi ed interventi di inclusione sociale di soggetti in misura alternativa; — nell’ottica del potenziamento delle relazioni e delle collaborazioni tra il mondo della esecuzione della pena, le istituzioni pubbliche e la società civile, l’UIEPE si è fatto promotore della conclusione di un accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241/1990 tra la Città metropolitana 241 con enti e organismi pubblici o di Milano e il Comune diritto pubblico operanti nel territorio di Milano riferimento, in aree aventi attinenza con i bisogni delle persone in misura alternativa, allo scopo di attivare una rete istituzionale per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano l’avvio e la Città Metropolitana gestione del predetto processo di Milano coprogettazione e per l’attuazione dei servizi e interventi coprogettati in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale modalità di Ripresa e Resilienza”partenariato pubblico-privatosociale; in attuazione delle predette deliberazioni — l’accordo è stato sottoscritto in data 21 novembre 12 luglio 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti e allo stesso hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienzaaderito, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevedel’UIEPE, tra l’altroente promotore, che le Partiindividuato quale ente capofila, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2).i seguenti soggetti pubblici del territorio:
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Samples: Accordo Di Collaborazione
PREMESSO CHE. con il D.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 è stato approvato lo schema di accordo-quadro, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Entitutela anche ad interventi prevenzionali; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro normativo in materia di riferimento per salute e sicurezza sul lavoro (artt. 9, 10 e 11 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) colloca l’Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione; - il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall’art. 9 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, ha soppresso l’Ispesl e l’Ipsema, attribuendone le funzioni all’Inail, quale unico Ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; - l’Inail persegue le suddette finalità privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, in particolare con le Associazioni rappresentative delle Parti Sociali, datoriali e sindacali; - Confindustria è la principale Associazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia con una base, ad adesione volontaria, di oltre 150.000 imprese; - sono obiettivi comuni delle Parti lo svolgimento in collaborazione sviluppo della cultura della sicurezza e lo sviluppo di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali; - il miglioramento continuo della sicurezza e salute nei luoghi di interesse comune volte al perseguimento lavoro non può prescindere dallo sviluppo e applicazione di buone pratiche di carattere tecnico, organizzativo e formativo, attraverso approcci metodologici innovativi che tengano conto delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche evoluzioni tecniche, normative e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2).dell’organizzazione del lavoro;
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Samples: Collaboration Agreement
PREMESSO CHE. con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 è stato approvato lo schema di accordo-quadro, ai sensi dell’artl’art. 15118, comma 24, della legge n. 241/1990 tra Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Città metropolitana Repubblica il compito di Milano favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)associati, il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere generale; - in accoglimento di tale principio è stato approvato con atto di C.C. n. 37 del 28/7/2020 il raccordo delle rispettive linee strategiche “Regolamento per la Cittadinanza Attiva e i Beni Comuni”, con il quale il Comune promuove e valorizza forme di cittadinanza attiva per interventi di cura, gestione condivisa e di rigenerazione dei beni comuni urbani e attività gestionalisolidaristiche, operati dai cittadini come singoli o attraverso formazioni sociali stabilmente organizzate o meno, di seguito denominato “Regolamento"; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per - la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienzaformazione sociale stabile, come sopra individuata, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevederichiesta acquisita agli atti n. Prot.17269 del 02/11/2021 ha presentato, tra l’altrosu apposita modulistica predisposta dal Comune, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa una proposta di collaborazione istituzionale più idonea che è stata valutata positivamente; SI DEFINISCE QUANTO SEGUE Il presente Xxxxx è frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in coprogettazione, regolando in base alle specifiche esigenze amministrative necessità i termini della stessa come di seguito indicato; L’Ufficio comunale Ambiente e alle risorse disponibili(art.2)Verde Pubblico è il riferimento e l’interfaccia del Comune con il “proponente” sia per la stesura del presente Patto di Collaborazione sia per la gestione successiva; Il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, firmatario del presente Patto, è il riferimento e l’interfaccia con il Comune sia per la stesura del presente Patto di Collaborazione sia per la gestione successiva.
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Samples: Patto Di Collaborazione
PREMESSO CHE. − l’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha istituito presso la Deliberazione Presidenza del Consiglio Metropolitano dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi; − l’art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44/2021 è stato approvato 288 in data 11 dicembre 2012, attribuisce al Dipartimento funzioni di promozione e raccordo delle azioni di Governo per l’attuazione delle politiche in favore dei giovani; − il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, cd. decreto Xxxxxxxx bis, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, l’articolo 64, commi 12 e 13, che in considerazione delle conseguenze causate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha incrementato il Fondo per le politiche giovanili di 35 milioni di euro per l’anno 2021, allo scopo di finanziare politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione per l’uso consapevole delle piattaforme tecnologiche, attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l’inclusione e l’innovazione sociale, nonché lo schema sviluppo individuale, la promozione di accordo-quadroattività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni; − l’Intesa rep. n. 104/CU, sancita in data 4 agosto 2021 in sede di Conferenza Unificata individua, all’art. 3, comma 1, lett. b), la quota parte del Fondo per le politiche giovanili determinata nella misura del 3%, destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle Province; − l’art. 4, comma 2, del decreto del Ministro per le politiche giovanili in data 13 agosto 2021, recante “Riparto dell’incremento del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2021”, registrato dalla Corte dei conti in data 9 novembre 2021 al n. 2744, che destina un ulteriore una quota del Fondo pari al 3% per l’anno 2021, alle misure, azioni e progetti rivolti alle Province, rappresentate dall’UPI, quantificata in euro 1.050.000,00; − ai sensi dell’art. 153, comma 2, della citata Intesa, “… le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore del sistema delle Autonomie locali sono oggetto di specifici Accordi per l’anno 2021, da stipularsi … tra il Dipartimento e l’UPI, …, successivamente alla registrazione del decreto ministeriale recante “Riparto dell’incremento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2021 di cui al decreto legge 25 maggio 2021, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 241/1990 tra 106”; − l’UPI è l’Associazione che rappresenta tutte le Province italiane, svolge compiti di valorizzazione, promozione, supporto tecnico e politico in favore delle associate e promuove la Città metropolitana di Milano tutela delle istanze locali presso il Governo e il Comune di Milano Parlamento, per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi un ordinamento amministrativo che valorizzi le Province come enti esponenziali delle popolazioni residenti nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali; − l’UPI è parte della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e rappresenta le Province presso il Parlamento, il Governo, gli organismi comunitari e, d’intesa con le Unioni regionali interessate, nei confronti delle Regioni, curando le attività di rilevanza metropolitanacollegamento con altri organismi rappresentativi degli enti locali; migliorare la propria capacità − è necessario dare attuazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, dell’Intesa rep. n. 104/CU/2021; − UPI è ricompresa nell’Elenco dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), recante l’indicazione delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009; − con nota n. 138089, in data 22 marzo 2022, UPI ha trasmesso una proposta per l’utilizzo dell’incremento delle risorse del Fondo per il 2021; − in attuazione di quanto previsto dall’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (come modificato dall’art. 41, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) e della successiva Delibera CIPE attuativa n. 63 del 26 novembre 2020, UPI ha provveduto ad acquisire il CUP per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 2, lett. b) e c) del presente Accordo; per quanto concerne l’iniziativa di cui all’articolo 4, comma 2, lett. a) del presente Accordo, considerato che il CUP deve essere richiesto solo in presenza di progetti di investimento pubblico e semplificare le procedure non per meri trasferimenti finanziari, come specificato anche dalla Delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 (“…il CUP dovrà essere successivamente richiesto, da parte dei soggetti responsabili … in vista dell’attuazione sede di utilizzo di tali risorse”), la responsabilità della richiesta del CUP è attribuita ai soggetti titolari dei progetti da realizzare; − per l’iniziativa di cui all’articolo 4, comma 2, lett. a) del presente Accordo, UPI si impegna a verificare il rispetto delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienzasuddette disposizioni, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2).dandone evidenza al Dipartimento;
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Samples: Accordo
PREMESSO CHE. con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 è stato approvato lo schema di accordo-quadro, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Componente 1 - Missione 1 prevede una strategia di intervento per il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività miglioramento in termini di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, efficienza e parimenti con di efficacia delle amministrazioni pubbliche tramite il rafforzamento delle competenze del capitale umano delle amministrazioni stesse; - la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo formazione del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni costituisce una leva strategica per rendere maggiormente attrattiva la pubblica amministrazione e per la stipulazione modernizzazione dell’azione amministrativa, nonché per la realizzazione di un Accordo effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi ai cittadini e alle imprese; - è necessario prevedere, in applicazione delle politiche di collaborazione tra il Comune di Milano rilancio e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del sviluppo guidate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina , un nuovo modello unico della formazione per la collaborazione tra i due Entipubblica amministrazione al fine di far fronte alle nuove esigenze di lavoro; - con l’Accordo Quadrola definizione e la progettazione di nuovi percorsi formativi presuppone una procedura di progettazione, che qui rilevazione e analisi dei fabbisogni formativi del capitale umano attualmente in servizio e in corso di reclutamento; - nell’ambito delle finalità del presente Protocollo si intende integralmente richiamatoinserisce altresì l’obiettivo, condiviso dalle Parti, di dare prima attuazione al citato Protocollo d’intesa del 7 ottobre 2021 siglato dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Ministro dell’università e della ricerca, in specie per quanto attiene alla individuazione di Università ed Enti di ricerca per l’avvio di specifici interventi attuativi; - le Parti hanno definito il quadro di riferimento pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15, comma l, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte comune; - gli Accordi tra le pubbliche amministrazioni rappresentano lo strumento funzionale di preventiva cooperazione e di azione coordinata di più amministrazioni, al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche fine di rendere l’azione amministrativa efficiente, efficace, razionale e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione adeguata in ossequio al principio costituzionale di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative buon andamento e alle risorse disponibili(art.2)previsioni del diritto comunitario.
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Samples: Protocollo d'Intesa
PREMESSO CHE. con la Deliberazione RomaNatura gestisce un sistema di aree naturali protette interamente ricadenti nel territorio del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 è stato approvato lo schema Comune di accordo-quadroRoma, ai sensi dell’artdella Legge della Regione Lazio n. 29/97 e successive modificazioni; RomaNatura promuovere e valorizzata lo sviluppo sostenibile dell'economia locale e ogni iniziativa utile alla valorizzazione e ulteriore tutela delle aree protette insistenti sul territorio di riferimento; nell’ambito delle proprie attività istituzionali RomaNatura intende accompagnare il percorso di sperimentazione e sviluppo delle Green Communities, attraverso il supporto ai territori nella declinazione di una visione green delle priorità strategiche di sviluppo, nell’impianto di forme di cooperazione necessarie e nella progettazione ed elaborazione degli strumenti di pianificazione in linea con le finalità strategiche individuate; le Green Communities rappresentano una significativa opportunità per approfondire i temi dell’ambiente e della sostenibilità nell’ottica dello sviluppo delle comunità locali, all’interno di una logica progettuale che integri territori, risorse, attori e strumenti, facendole confluire in una visione condivisa di sviluppo; la strategia nazionale delle Green Communities, individuata prima dall’art. 15, comma 72 della L.221/2015 e ora dalla Missione 2, della legge n. 241/1990 Componente 1, Investimenti 3.2 “Green Communities” del PNRR sostiene il valore dei territori rurali che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra la Città metropolitana di Milano cui in primo luogo acqua, boschi e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamatipaesaggio, e parimenti aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con la deliberazione le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare un piano di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee sviluppo sostenibile dal punto di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadroenergetico, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle ambientale ed economico nei seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2).campi:
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Samples: Accordo Di Collaborazione
PREMESSO CHE. L’Università riconosce come proprio compito primario la ricerca scientifica e l’istruzione superiore, come previsto dallo Statuto • L’USRA ha quale compito istituzionale, individuato dall’art. 67 ter della Legge 134/2012, di fornire l’assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e di promuoverne la qualità • L’Università ha approvato nel CdA del 03.06.2015, delibera n. 158/2015, la sottoscrizione con il Comune dell’Aquila e l’USRA di un Accordo Quadro avente come obiettivo di sviluppare, rafforzare e implementare la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 è stato approvato lo schema di accordo-quadro, ai sensi dell’art. 15, comma 2collaborazione e l’interazione tra il mondo della ricerca, della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana formazione universitaria, del governo del territorio in merito alle attività di Milano ricostruzione, anche sotto il profilo culturale. Inoltre, l’Università, l’USRA e il Comune dell’Aquila hanno prolungato il suddetto accordo, per ulteriori due anni, mediante uno scambio epistolare come previsto dall’accordo stesso. • L’Università e l’USRA hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa per l’attivazione del “Centro TER.R.A”, centro di Milano per l’attività documentazione e di collaborazione ricerca del terremoto e della ricostruzione aquilana, in vista data 29 settembre 2014 • Tale Protocollo d’Intesa ha come obiettivo la raccolta e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale la messa a disposizione della documentazione proveniente dal processo di Ripresa e Resilienza (PNRR)ricostruzione al fine di sviluppare un sistema di condivisione dei dati che coinvolge le Istituzioni, il cui allegato indica compiutamente gli Enti di ricerca, i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione cittadini ed latri soggetti coinvolti nella ricostruzione • L’Università è dotata di un Accordo gruppo di collaborazione tra ricerca coordinato dalla Prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx, operante presso il Comune Dipartimento di Milano Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica, dotato delle professionalità e strutture idonee a realizzare le attività scientifiche e di ricerca meglio descritte all’art. 2 del presente Accordo; • le parti hanno interesse a creare una cooperazione finalizzata a garantire l’adempimento di un servizio di ricerca e sviluppo relativo alla raccolta, all’archiviazione ed all’indicizzazione dei dati presenti nelle banche dati relativi ai fabbricati colpiti dal terremoto, per poter poi rendere fruibili i risultati ai cittadini, alle istituzioni e agli Enti di ricerca; • in conformità a quanto previsto dall’art. 5, comma 6, del D.Lgs 50/2016 sono presenti i requisiti previsti dai punti a, b, c; • Il Consiglio di Amministrazione dell’Università dell’Aquila con delibera del 02/10/2018 ha approvato la Città Metropolitana partecipazione del Dipartimento di Milano in vista Ingegneria e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale Scienze dell’Informazione e Matematica al Progetto “BDE2018”, di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro cui alla lettera di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2).intenti richiamata nelle premesse;
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Samples: Collaboration Agreement
PREMESSO CHE. Ai sensi e per gli effetti del DM n. 463/98, l’INPS ha, tra i propri scopi istituzionali, l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari. Tra le differenti modalità di intervento a supporto della disabilità e non autosufficienza è prevista l’assistenza domiciliare, da cui la denominazione del progetto: Home Care Premium, ovvero un contributo “premio” finalizzato alla cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti. L’Home Care Premium 2022 prevede una forma di intervento “mista”, con la Deliberazione il coinvolgi- mento diretto, sinergico e attivo della famiglia, di soggetti pubblici e delle risorse sociali del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 cosiddetto “Terzo settore”. Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici mensili, c.d. prestazioni prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età e minori, che siano disabili e che si trovino in condizione di non autosufficienza, per il rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente familiare. L’Istituto vuole assicurare altresì dei servizi di assistenza alla persona, c.d. prestazioni integrative. In particolare, per tali ultimi servizi è stato approvato lo schema di accordo-quadroindividuato quale soggetto partner per la realizzazione del modello HCP 2022, l’ “Ambito Territoriale Sociale” (ATS) ai sensi dell’art. 158, comma 23, lettera a), della legge n. 241/1990 tra 328/2000 o come differentemente de- nominato o identificato dalla normativa regionale in materia ovvero, in caso di mancata convenzione degli ATS, nei termini del 9 Maggio 2022, l’Ente pubblico istituzionalmente competente alla gestione dei servizi socio assistenziali, anche in rappresentanza di più Enti pubblici coinvolti. Con la Città metropolitana sottoscrizione del presente Accordo, l’Istituto individua il soggetto territoriale pubblico con il quale gestire il modello assistenziale, relativamente alle prestazioni in- tegrative, previste dal progetto in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle pre- stazioni creditizie e sociali in servizio o in quiescenza e dei loro familiari, i quali, posi- zionati utilmente in graduatoria, sono risultati vincitori del beneficio HCP 2022 e sono residenti nel territorio di Milano e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure competenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2)soggetto pubblico stesso.
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Samples: Accordo
PREMESSO CHE. con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 è stato approvato lo schema di accordo-quadro, ai sensi dell’artl’art. 15, comma 2, 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241/1990 241 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano loro accordi per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento comune; - l’ INAIL è un Ente Pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento europeo, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.; - il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (artt.9-10) in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l’INAIL nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle seguenti finalità: medie, piccole e micro imprese; - all’ INAIL è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., il compito di svolgere e promuovere il raccordo programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle rispettive linee strategiche malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e attività gestionalidella promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro; migliorare - l’ INAIL persegue le finalità istituzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, le Istituzioni pubbliche e semplificare le rispettive attività con i principali Organismi rappresentativi del mondo del lavoro, anche attraverso la stipula di convenzioni e procedure accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione; - per la realizzazione delle attività di interventi sviluppo delle funzioni di rilevanza metropolitanaricerca e prevenzione, l’Istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi dagli Organi dell’Istituto, declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale; migliorare la propria - l’ INAIL agisce, altresì, tenuto conto degli obiettivi trasversali come declinati nella Strategia europea in salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 ed in particolare per quanto relativo alla capacità di investimento anticipare e semplificare gestire la trasformazione del mondo del lavoro determinato dalle transizioni verde, digitale e demografica; - l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), istituita con il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni in legge del 16 novembre 2018, n. 130, recante “disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le procedure in vista dell’attuazione altre emergenze”, così come modificata dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ha il compito di promuovere e assicurare la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa infrastrutture stradali e Resilienzaautostradali; - ANSFISA, con particolare riguardo ai temi riferimento al settore ferroviario, svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi di attuazione della sostenibilità direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie e della direttiva (UE) 2016/797 relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea; - l’Accordo prevedel’Agenzia, con riferimento al settore stradale e autostradale, svolge numerosi compiti e funzioni, tra l’altroi quali la verifica dei corretti processi di manutenzione dei gestori, che l’attività ispettiva di verifica a campione, il coordinamento delle ispezioni di sicurezza ex D.lgs. 35/2011, anche con riferimento alle aree interessate da cantieri stradali, oltre ad attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali; - ANSFISA ha inoltre recentemente acquisito le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa competenze inerenti alle funzioni di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF).;
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Samples: Collaboration Agreement
PREMESSO CHE. Il predetto Protocollo del 14 marzo 2020 impegna i datori di lavoro privati ad assumere tutte le iniziative possibili per evitare che la particolare situazione determinata dall’emergenza sanitaria in corso e dalle conseguenti ordinanze emanate dal Governo, d'intesa con le regioni, allo scopo di arginare la Deliberazione diffusione del Consiglio Metropolitano COVID-19 produca effetti negativi sul piano occupazionale; lo stesso Protocollo impegna, altresì, i datori di lavoro nel caso in cui tale situazione determini sospensione o riduzione dell’attività produttiva ad utilizzare nei confronti dei propri dipendenti tutte le forme di sostegno del reddito rappresentate dagli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 44/2021 è stato approvato lo schema 148 e a richiedere l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) solo qualora non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa stessa; il D.lgs. 14 settembre 2015, n.148 ha operato in chiave di accordo-quadroestensione delle tutele reddituali in costanza di rapporto di lavoro, prevedendo nel Titolo II l’operatività di strumenti, quali i Fondi di Solidarietà Bilaterali, destinati ad intervenire in via ordinaria per la copertura di specifici settori non rientranti nella disciplina di cui al Titolo I del medesimo decreto; Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, nell’ambito delle misure a sostegno dell’economia per il contrasto al coronavirus, ha introdotto una serie di norme per il sostegno all'occupazione, la difesa del lavoro e del reddito destinando circa 3,3 miliardi per la cassa integrazione in deroga che andrà a coprire anche le aziende con un solo dipendente. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, le Regioni “con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane”. Lo stesso art. 22 introduce una disciplina puntuale relativamente ai destinatari del trattamento di cassa integrazione in deroga, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana termini di Milano e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Partidurata, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa soggetti competenti al rilascio dei provvedimenti di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative autorizzazione e alle risorse disponibili(art.2).modalità procedurali da seguire;
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Samples: Accordo Quadro
PREMESSO CHE. il DIPE è la struttura di supporto al Presidente in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale nonché di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane. Svolge, altresì, le funzioni di segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e di istruttoria per l’esame da parte del Comitato delle proposte di deliberazione presentate dalle Amministrazioni componenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Comitato. Il Dipartimento assicura anche le funzioni di Segreteria tecnica del Comitato interministeriale per le politiche urbane, di cui all’art. 00 xxx xxx xxxxxxx – legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 44/2021 è stato approvato lo schema 134. Il Dipartimento, inoltre, svolge attività di accordoanalisi economico-quadro, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione finanziarie a supporto delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per la stipulazione investimenti pubblici nonché funzioni di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano coordinamento e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione gestione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Entibanche dati sugli investimenti pubblici; - con l’Accordo QuadroDPCM 15 febbraio 2019, che qui si intende integralmente richiamatoadottato in attuazione dell’articolo 40 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 (convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante “disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le Parti hanno definito altre emergenze”) è stata costituita la Cabina di Regia Strategia Italia, quale organo di raccordo politico, strategico e funzionale dell’azione di Governo; - l’Agenda ONU 2030, adottata all’unanimità dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite nel 2015, tra cui anche l’Italia, e il perseguimento degli Obiettivi dello Sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) costituiscono il quadro di riferimento obbligato per lo svolgimento sviluppo del prossimo futuro. L'Agenda comprende 17 Obiettivi e 169 target o traguardi. Gli obiettivi, interconnessi tra loro, bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: crescita economica, inclusione sociale e tutela dell'ambiente. Il Piano d’azione, parimenti sottoscritto da tutti i Paesi membri dell’ONU, costituisce la cornice finanziaria dell’Agenda: esso delinea un nuovo modello di sviluppo sostenibile incentrato sulla buona governance e sulla condivisione delle responsabilità a tutti i livelli e sottolinea il carattere prioritario dell'azione a livello nazionale, compresa la mobilitazione delle risorse. - la Commissione UE, adottando l’11 dicembre 2019 la Strategia del Green Deal, ha di fatto indicato il percorso che dovrà portare l’Unione europea e i suoi Stati membri all’adozione di politiche pubbliche sempre più marcatamente orientate alla sostenibilità ambientale e all’inclusione sociale; - gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e della Strategia verde europea hanno assunto un’importanza ancora maggiore nella fase attuale, in cui è ampiamente diffusa e profondamente condivisa l’idea che ci debba essere una convergenza tra le risposte messe in campo per la crisi indotta dalla pandemia COViD-19 e le scelte utili al perseguimento dei SDGs. - a livello nazionale, l’art. 1 bis del decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ha dettato una espressa previsione al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS); - l’Università è un’istituzione pubblica e autonoma della Repubblica italiana, che opera nell'interesse della società e nel rispetto della dignità umana, assicurando la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione, come disposto dallo Statuto emanato con decreto rettorale 8729 del 29 luglio 1996; ● risulta di fondamentale importanza istituzionale procedere ad una collaborazione scientifica tra le parti volta ad integrare e coordinare le rispettive linee di attività in vista dello sviluppo di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche progetti di sviluppo sostenibile coerenti con gli obiettivi indicati nell’Agenda 2030, tra i quali la transizione verso un'economia pulita e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per circolare, la realizzazione di una mobilità sostenibile e intelligente, la riduzione dell'inquinamento, la riduzione delle diseguaglianze, la promozione di città e comunità sostenibili, il miglioramento della qualità della giustizia e delle istituzioni; ● l’art. 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede espressamente che le garanzie e gli interventi di rilevanza metropolitana; migliorare cui al all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la propria capacità programmazione economica può emanare entro il 28 febbraio di investimento ogni anno e semplificare le procedure conformemente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019, in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale materia di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2).green deal europeo:
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Samples: Collaboration Agreement
PREMESSO CHE. Ai sensi e per gli effetti del DM 463/98, l’INPS ha, tra i propri scopi istituzionali, l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari. Tra le differenti modalità di intervento a supporto della disabilità e non autosufficienza si è scelto di valorizzare l’assistenza domiciliare, da cui la denominazione del progetto: Home Care Premium, ovvero un contributo “premio” finalizzato alla cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti. L’ Home Care Premium 2017 prevede una forma di intervento “mista”, con la Deliberazione il coinvolgimento diretto, sinergico e attivo della famiglia, di soggetti pubblici e delle risorse sociali del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 cosiddetto “terzo settore”. Il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici mensili, c.d prestazioni prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età e minori, che siano disabili e che si trovino in condizione di non autosufficienza, per il rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente familiare. L’Istituto vuole assicurare altresì dei servizi di assistenza alla persona, c.d. prestazioni integrative. In particolare, è stato approvato lo schema di accordo-quadroindividuato quale soggetto partner per la realizzazione del modello HCP 2017, l’ “ambito territoriale sociale” (ATS) ai sensi dell’art. 158, comma 23, lettera a), della legge n. 241/1990 tra 328/2000 o come differentemente denominato o identificato dalla normativa regionale in materia ovvero, in caso di mancata convenzione degli ATS, l’Ente pubblico istituzionalmente competente alla gestione dei servizi socio assistenziali, anche in rappresentanza di più Enti pubblici coinvolti. Con la Città metropolitana sottoscrizione del presente Accordo, l’Istituto individua il soggetto territoriale pubblico con il quale gestire il modello assistenziale, relativamente alle prestazioni integrative previste dal progetto in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed alla Gestione magistrale e dei pensionati della Gestione dipendenti pubblici, i quali, posizionati utilmente in graduatoria, sono risultati vincitori del beneficio HCP 2017 e sono residenti nel territorio di Milano e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure competenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamatosoggetto pubblico stesso. Tutto ciò premesso, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2).convengono quanto segue:
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Samples: Accordo
PREMESSO CHE. con L’Inail è un ente pubblico non economico la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 cui attività amministrativa è stato approvato lo schema svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di accordo-quadroeconomicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario, ai sensi dell’art. 151, comma 2co. 1, della legge L. n. 241/1990 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.; - il D.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali; - il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l’Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese; - l’Inail persegue il sostegno per la diffusione della cultura della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro favorendo le sinergie con i soggetti individuati dal legislatore all’art. 10 del D.lgs. 81/2008 e s.m., tra la Città metropolitana cui gli Organismi paritetici; - il D.L. 78/2010, convertito dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di Milano integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha attribuito le funzioni delle attività previste dall’art. 9 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., all’Inail quale unico ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; - l’Inail agisce in linea di coerenza con il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale della Prevenzione (2014- 2018) del Ministero della Salute, (approvato in sede di Ripresa e Resilienza (PNRRConferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014), prorogato per tutto il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione2019, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Entidefinisce aree d’intervento ritenute particolarmente critiche; - con l’Accordo Quadrol’Inail rilascia annualmente, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione delle attività di interventi sviluppo di rilevanza metropolitana; migliorare una omogenea e concreta funzione prevenzionale, da attuare in ambito nazionale anche attraverso le proprie strutture territoriali, le Linee d’Indirizzo Operative per la propria capacità Prevenzione (LIOP) predisposte in coerenza con le linee strategiche di investimento pianificazione e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativiprogrammazione dell’Ente, secondo le esigenze politiche quanto previsto dalle Linee di mandato 2018- 2021 e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa Relazione programmatica 2020-2022 del Consiglio di collaborazione istituzionale più idonea indirizzo e Vigilanza dell’Inail; - CNCPT in base alle specifiche esigenze amministrative norme contrattuali e statutarie svolge compiti di indirizzo, controllo e coordinamento a supporto dei Comitati Paritetici Territoriali, per il ruolo loro affidato nello specifico settore dei cantieri dal quadro normativo di riferimento nei confronti delle imprese e dei lavoratori, per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei cantieri e con tali finalità promuove la ricerca di strategie di prevenzione e divulgazione delle evoluzioni normative ed organizzative e per sviluppare adeguate conoscenze e trasferire tecnologie e buone prassi nelle procedure organizzative in attuazione del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.; - CNCPT realizza le interrelazioni con gli altri Soggetti del sistema prevenzionale; - CNCPT promuove la diffusione della cultura della prevenzione dei rischi da lavoro e di tutela della salute dei lavoratori e la crescita del livello formativo delle figure professionali, che operano nel settore; - CNCPT punta al miglioramento della sicurezza e dell’igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni ambientali attraverso una politica attiva della sicurezza; - CNCPT promuove strategie di prevenzione al fine di migliorare lo stato delle conoscenze in riferimento anche alle risorse disponibili(art.2)evoluzioni produttive, organizzative e tecnologiche e alla individuazione di soluzioni tecniche.
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Samples: Protocollo d'Intesa
PREMESSO CHE. con la Deliberazione Provincia annovera tra i propri obiettivi l’avvio e il potenziamento sul territorio di progetti innovativi e ad alto valore aggiunto, volti a garantire lo sviluppo di un’offerta di servizi adeguata alla domanda locale ed alle esigenze della popolazione servita; • per poter conseguire detti obiettivi la Provincia ritiene necessario il coinvolgimento di soggetti terzi, anche al fine dedicare la proprie risorse ad attività più propriamente istituzionali, ed in particolare di soggetti che possano facilmente raggiungere e garantire, pure alle popolazioni delle realtà più marginali, un complesso di servizi che ne migliorino le condizioni di vita e di sicurezza ed aiutino ad ovviare ai disagi determinati anche da particolari condizioni geografiche e socioeconomiche; • l’articolo 3, comma 1 del Consiglio Metropolitano D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 44/2021 261, così come modificato da ultimo dal D. Lgs. 31 marzo 2011, n. 58 , dispone che è stato approvato assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane a prezzi accessibili all’utenza. L’articolo 23, comma 2 del D. Lgs. n. 261/1999, così come modificato dal D. Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, affida a Poste lo schema svolgimento del servizio postale universale su tutto il territorio nazionale; • Poste espleta altresì servizi finanziari di accordo-quadro, Bancoposta ai sensi dell’art. 15del D.P.R. n. 144/2001, comma 2nonché servizi in materia informatica; • Poste è presente in maniera capillare sull’intero territorio nazionale, della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana anche attraverso un’articolata rete di Milano sportelli postali, ed ha maturato una specifica esperienza nella progettazione e il Comune nella gestione di Milano per l’attività soluzioni integrate di collaborazione in vista elevata complessità - al fine di favorire l’accesso dei cittadini ai servizi ed alle risorse pubbliche e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per consentire la realizzazione di interventi quegli obiettivi di rilevanza metropolitanaefficienza nei confronti dei quali l’amministrazione pubblica è impegnata -; migliorare la propria capacità • per detti motivi Poste – disponendo peraltro di investimento e semplificare le procedure un insieme complesso di infrastrutture tecnologicamente avanzate in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale grado di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevedegestire, tra l’altro, servizi in multicanalità rivolti al cittadino e più in generale al “sistema-paese” – nel corso degli ultimi anni è divenuta una delle principali aziende per l’offerta di servizi integrati a valore aggiunto e di soluzioni sui propri mercati di riferimento ed in particolare per la Pubblica Amministrazione; • altresì Poste ha istituito presso i propri uffici postali uno sportello denominato “Sportello Amico” al fine di semplificare i rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione; • è dunque intenzione delle Parti valutare se sussistano le condizioni tecniche, giuridiche, economiche ed operative idonee a consentire alla Provincia di acquisire gli specifici servizi che verranno individuati; • conseguentemente, le PartiParti ravvisano la necessità di procedere alla stipula del presente Protocollo di Intesa (d’ora innanzi, ai fini della sua più ampia attuazioneil Protocollo) allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti e di sancire possibili forme di collaborazione/partnership, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativivolte a favorire gli obiettivi oggetto del Protocollo ed in particolare allo scopo di: (i) individuare in termini definitivi il perimetro delle Aree di collaborazione, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa come di seguito definite; (ii) di sviluppare una cooperazione nelle Aree di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative definitivamente individuate. fra le Parti si conviene e alle risorse disponibili(art.2).si stipula quanto segue:
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Samples: Protocollo d'Intesa
PREMESSO CHE. l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dispone che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata; ai sensi dell’art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019, che ha modificato l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiori a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l’Amministrazione è tenuta a far ricorso al mercato elettronico della P.A.; l’art. 37, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza. il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, ha introdotto una disciplina transitoria fino al 31.12.2021 a carattere speciale per gli affidamenti dei contratti pubblici inferiori alle soglie comunitarie; la Deliberazione nuova normativa necessita di una lettura comparativa con il D.Lgs. n. 50/2016 che non ha subito né sospensioni né abrogazioni, ma piuttosto una sorta di deroga rispetto a quanto espressamente previsto dal suddetto Decreto Semplificazioni; l’articolo 36, comma 1, del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 Codice degli Appalti non è stato approvato lo schema derogato e pertanto resta pienamente operativo e, quindi,la scelta della procedura aperta appare sempre e comunque possibile, motivando espressamente l’opzione sulla base dei richiamati principi di accordocui all’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, principi di economicità, efficacia,tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità; il presente servizio, inferiore alla soglia dei 40.000,00 euro, riguardante la fornitura di una rassegna stampa telematica e di un concentratore per le agenzie di stampa, non può essere espletato attraverso un affidamento diretto di cui all’art. 36,comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L.16 luglio 2020 n. 76, attesa la particolarità della comparazione di servizi altamente tecnici ed estremamente complessi e, quindi, la necessità di garantire la più ampia partecipazione e la migliore concorrenza; ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, l’amministrazione si avvale della centrale per gli acquisti CONSIP S.p.A. messa a disposizione delle stazioni appaltanti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; ai sensi dell’art. 36, comma 9-quadrobis, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato con D.L. 18 aprile 2019, n. 32 e L. 3 maggio 2019, n. 37, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; ai sensi dell’art. 95 del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.e ii. sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale; ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii., nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione gara; con Legge 7 giugno 2000, n. 150, sono state disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, prevedendo la possibilità di dotarsi di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa; in conformità a quanto previsto dalla suddetta normativa e dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, di cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222/2017, l’Ufficio Stampa svolge funzioni di gestione dell’informazione delle attività degli organi di indirizzo politico-amministrativo, centrali e decentrati, curando il collegamento con gli organi di informazione a mezzo stampa, radiofonici, televisivi ed online, occupandosi della redazione di comunicati stampa, della promozione e del lancio dei servizi, della organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa anche attraverso strumenti informatici, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle informazioni da fornire sulle attività di Roma Capitale; l’espletamento di tali compiti richiede continui rapporti con i mass media, gli organi di informazione televisivi e le agenzie di stampa per l’acquisizione dei relativi notiziari e la redazione dei comunicati stampa; con Determinazione Dirigenziale n. 190 del 21 maggio 2019, protocollo n. RA/32747, a seguito di procedura aperta espletata attraverso il sistema del Mercato elettronico della PA, è stato affidato alla Società Telpress Italia s.r.l. un servizio di rassegna stampa telematica nazionale e locale, comprensivo di rilevazioni audiovisive e di un sistema di ricezione e consultazione dei notiziari delle agenzie di stampa, completo di relative licenze software e hardware, fino al 30 novembre 2020; nella richiesta di offerta n 2219067 del 13 febbraio 2019 e nel relativo contratto, concernente l’affidamento citato, è stata prevista l’eventualità di proroga del contratto per ulteriori 6 mesi, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche in atto, ai sensi dell’art. 15106, comma 211, del d.lgs 50/2016 e xx.xx. e ii. si ritiene, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs n. 50/2016, di articolare la relativa procedura in un unico lotto al fine di realizzare un contenimento della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana spesa pubblica attraverso una gestione globale della fornitura, assicurando, nel contempo, omogeneità nella fase esecutiva ed evitando le diseconomie legate al frazionamento di Milano e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure una prestazione funzionalmente unitaria quale deve considerarsi quella oggetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazionepresente atto ovvero, che qui devono intendersi integralmente richiamatil'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti possa rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione della fornitura del servizio; la spesa complessiva stimata per il suddetto servizio è pari ad € 31.640,00 comprensiva di I.V.A. al 22% per una durata del contratto fissata in 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 1° giugno 2021, e parimenti con o comunque dalla data di attivazione del servizio oggetto dell’appalto; al fine di garantire la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo continuità dell’informazione istituzionale previste per legge, occorre procedere, contestualmente, a prorogare il contratto in essere relativo al servizio in questione alla società TELPRESS ITALIA S.r.l. per il periodo 1 dicembre 2020 - 31 maggio 2021, così come previsto contrattualmente; la spesa complessiva per la stipulazione proroga dell’affidamento a Telpress Italia S.r.l. per il periodo 1 dicembre 2020 – 31 maggio 2021 è di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra € 7.980,85 I.V.A. AL 22% inclusa. Sono stati richiesti, ai sensi della normativa vigente, i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, codici ai fini della sua tracciabilità e identificazione delle due procedure: L’aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più ampia attuazionevantaggiosa, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativiai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. Si procederà all’aggiudicazione in presenza anche solo di un’offerta valida, secondo le esigenze politiche purché la stessa abbia ottenuto il punteggio per il merito tecnico di almeno 50/70. L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con riferimento agli elementi sotto indicati e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2).ai rispettivi punteggi massimi a loro attribuiti: DESCRIZIONE DEI CRITERI PUNT.MAX
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Samples: Service Agreement
PREMESSO CHE. con − la Deliberazione Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Metropolitano del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (di seguito DQA) all’art. 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv) prevede che “gli Stati membri attuano le misure necessarie a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 16, paragrafo 8, al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie”; − il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 44/2021 è 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss. mm. ii., recepisce la DQA e istituisce una cornice per l’azione comunitaria in materia di acque, con l’obiettivo di prevenirne il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorarne lo stato e assicurarne un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili; − il D.P.C.M. 27 ottobre 2016 ha approvato lo schema il Piano di accordo-quadroGestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 (di seguito PdG Po 2015), ai sensi dell’art. 15117 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; − in data 22 dicembre 2021 è stato pubblicato il 3° Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2021 (di seguito PdG Po 2021), adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell’AdBPo n.4/2021, che costituisce l’aggiornamento del PdG Po 2015 e che guiderà il terzo ciclo di pianificazione della DQA per il sessennio 2021-2027; − il PdG Po è lo strumento operativo previsto dalla DQA per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico e per risolvere le questioni ambientali prioritarie per il fiume Po, tra cui “Inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, in particolare rispetto alla presenza di sostanze chimiche prioritarie e di nuova generazione”; − nel Programma di misure del PdG Po 2021 (PoM del PdG Po - Elaborato 7 PdG Po 2021), e nello specifico per affrontare la questione ambientale sopra citata, sono riportate tra le misure prioritarie di competenza di AdBPo le seguenti misure: ▪ KTM15-P1-b092 Miglioramento delle performance analitiche ai fini dell'adeguamento dei LOQ per la determinazione di sostanze prioritarie e di sostanze emergenti; ▪ KTM14-P1-b087 Potenziamento delle conoscenze e adeguamento dei piani di controllo alle emissioni e di monitoraggio dei corpi idrici per le sostanze prioritarie ai sensi della Direttiva 2013/39/UE e X.Xxx. 172/2015 per le finalità del loro Inventario. ▪ KTM14-P1P2-b075 Implementazione delle basi informative aggiornate, organizzate e omogenee a livello distrettuale utili alla compilazione dell’Inventario delle sostanze pericolose; ▪ KTM14-P1-c123 aumento delle conoscenze sui carichi di sostanze PFAS di vecchia e nuova generazione veicolate nei corpi idrici superficiali e sotterranei; ▪ KTM14-P1-a001 Implementazione della disciplina degli scarichi (applicazione e attività di controllo); ▪ KTM14-P5-a059 Integrazione e miglioramento delle reti esistenti per il monitoraggio ambientale e per la valutazione dell'efficacia del Piano di gestione; − l’AdBPo ai sensi del comma 2 dell’art. 53 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. è tenuta a “[…] svolgere ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, nonché preordinata alla loro esecuzione […]”; − le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento del distretto idrografico del fiume Po ai sensi dell’art. 61, comma 21, della legge n. 241/1990 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii “[…], ove occorra d'intesa tra la Città metropolitana di Milano loro, esercitano le funzioni e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali, ed in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2).particolare:
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Samples: Accordo Di Collaborazione
PREMESSO CHE. La stagione di riforme istituzionali ed amministrative che si è aperta nella presente legislatura ha fra gli obiettivi strategici principali il processo di modernizzazione e di efficientamento della pubblica amministrazione nel suo complesso. - Tale obiettivo, assolutamente prioritario e centrale per sostenere il rilancio dello sviluppo economico e sociale del Paese, si inquadra nel percorso di attuazione della riforma costituzionale del 2001. In particolare, il tema della riforma della pubblica amministrazione, oltre a proiettarsi anche su altri piani, si situa a cavallo fra vari interventi normativi: il federalismo fiscale, istituzionale e del personale- contrattuale. - Il processo di avvicinamento dell’azione dei poteri pubblici al cittadino in atto nel nostro Paese nell’ultimo ventennio deve oggi conoscere una rapida e sostanziale accelerazione e determinare un complessivo efficientamento della pubblica amministrazione, ed in specie di quella locale. - Il riassetto del sistema fiscale e finanziario in senso federale implica obbligatoriamente uno sforzo corale di check-up della pubblica amministrazione per verificare costi, qualità, efficienza dei servizi e delle funzioni in considerazione di una più equa distribuzione delle risorse. Allo stesso tempo deve garantire a ciascun livello di governo reale autonomia di entrata e di spesa. - L’attuazione del federalismo istituzionale deve determinare una decisa semplificazione dei soggetti di governo e la tendenziale attribuzione, in ossequi al principio di sussidiarietà, della generalità delle funzioni amministrative in capo ai Comuni, quale soggetto più vicino ai cittadini e alle comunità. - Altro essenziale intervento normativo è quello riguardante il federalismo del personale e contrattuale che, certamente trova forti connessioni con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 è stato approvato lo schema cornice fiscale ed istituzionale ed amministrativa, e deve garantire ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni autonomia di accordo-quadrospesa. In questo contesto di innovazione politica ed istituzionale i Comuni, ai sensi dell’art. 15singoli e in forma associata, comma 2intendono svolgere un ruolo da protagonisti e rappresentare nel panorama complessivo i soggetti capaci di implementare i valori dell’efficienza, della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana di Milano trasparenza mettendo in discussione l’assetto e l’organizzazione dei propri uffici e dando immediata applicazione ai principi della valutazione, del merito e del soddisfacimento dei cittadini–clienti. - A Tal fine, il rapporto e il Comune complesso di Milano per l’attività di collaborazione sinergie da porre in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), essere con l’Amministrazione centrale ed in particolare con il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo ministero per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano Pubblica Amministrazione e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni l’Innovazione è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra strategico per i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2)Comuni.
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Samples: Protocollo d'Intesa
PREMESSO CHE. La Provincia, nell’ambito della competenza attribuita dalla legge al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), ha il compito, nello specifico, di operare la ricognizione, d’intesa con i Comuni interessati, dei “poli funzionali” esistenti, come definiti dall’art. A-15 della LR 20/00, da consolidare,ampliare e riqualificare; • La definizione degli interventi relativi ai poli funzionali esistenti è demandata agli accordi territoriali di cui all’art. 15 della stessa legge, tra le Amministrazioni interessate o influenzate dalle prospettive del polo, nonché la Deliberazione Regione nei casi ove siano coinvolte sue specifiche competenze. Tali Accordi definiscono le prospettive di sviluppo e qualificazione, le condizioni di compatibilità ambientale e i limiti che ne derivano, i livelli prestazionali e le opere e gli interventi necessari per raggiungerli, nonchè la minimizzazione/mitigazione degli impatti ambientali ad essi riferiti; • Il PTCP ha individuato l’Aeroporto come un portale strategico per l’accessibilità del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 sistema economico emiliano-romagnolo rispetto al sistema di relazioni europeo e internazionale, candidando il complesso aeroportuale a diventare una struttura polifunzionale dotata anche di attività complementari, quali quelle logistiche, congressuali, direzionali, espositive, ricettive, retail, funzioni di assistenza all’utenza, necessarie per elevare di rango la struttura attualmente esistente. Le aree idonee allo sviluppo di tali funzioni economiche correlate sono quelle immediatamente a sud dell’aeroporto. Al di fuori di questo auspicabile sviluppo a sud di funzioni pregiate correlate all’aeroporto, tutto attorno all’infrastruttura deve essere mantenuta un’ampia fascia di salvaguardia in cui escludere ogni insediamento di funzioni ordinarie (residenze, attività produttive, ecc.) sia per evitare conflitti con le esigenze di sviluppo del traffico aeroportuale, sia per limitare al massimo l’ulteriore impermeabilizzazione delle aree di conoide del Reno ad alta permeabilità. Inoltre come condizione necessaria per sviluppare l’attrattività regionale, nazionale ed internazionale dell’Aeroporto è stato approvato lo schema il miglioramento dell’accessibilità pubblica, collegandolo con un servizio di accordo-quadrotrasporto pubblico di massa di tipo ferroviario. Relativamente all’accessibilità privata, ai sensi dell’art. 15oltre al potenziamento dell’uscita attuale della Tangenziale, comma 2, della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana si ritiene possa prevedersi un ulteriore svincolo all’altezza di Borgo Panigale a servizio dei traffici viari provenienti dalla direzione di Milano e il destinato non solo al traffico passeggeri ma anche alle funzioni di logistica aeroportuale delle merci. Infine lo sviluppo dell’aeroporto deve necessariamente contemplare azioni di miglioramento delle condizioni ambientali degli insediamenti residenziali esistenti, inibendo la costruzione di edifici nelle aree soggette a rumore ed individuando un’opportuna fascia di rispetto del sedime aeroportuale. • Il PSC del Comune di Milano per l’attività Bologna. L'Aeroporto Marconi è uno spazio urbano della Città della Ferrovia, città che ospita le attività attorno alle quali si strutturano le relazioni internazionali, dove la massima accessibilità e la concentrazione di collaborazione funzioni eccellenti fanno incontrare le tante, diverse popolazioni che contraddistinguono la miscela demografica contemporanea. È la città dove nei prossimi anni si verificheranno le trasformazioni più rilevanti. È la figura urbana che sta al centro della ristrutturazione che il Psc cerca di governare, quella che rappresenta la nuova immagine di Bologna in vista Italia e nell’ambito dell’attuazione delle misure nel mondo. La Situazione del Piano Nazionale Bargellino. A sud dell'aeroporto si trovano aree che dovranno rientrare nel progetto di Ripresa riqualificazione: le strutture dismesse dell'ex acquaparco, un impianto alberghiero, parcheggi, permanenze di edifici rurali anche di pregio, lembi di territorio agricolo. L'obiettivo è quindi la piena realizzazione di una struttura polifunzionale, efficiente ed accogliente, dotata di una gamma di attività complementari. Questo comporta il miglioramento della accessibilità pubblica e Resilienza privata, anche tramite la connessione diretta con la stazione centrale (PNRRPeople mover), condizioni di sicurezza e ambientazione tali da garantire sia un adeguato funzionamento dello scalo sia il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazionesuo inserimento nel territorio. Il progetto, che qui devono intendersi integralmente richiamatiporrà al centro il potenziamento dello scalo, dovrà avere un respiro complessivo e ristabilire alcune fondamentali continuità con le aree dell'intorno comprese nella Situazione, inserendo in una sistemazione paesistica le necessarie opere di mitigazione. Nel sistema dei collegamenti locali si dovranno prevedere il completamento dei percorsi che attraversano il territorio rurale e raggiungono le parti abitate e la futura stazione Sfm di via Bencivenni, nuovi parcheggi, la valorizzazione delle risorse ecologiche in direzione del parco del Reno. L’Aeroporto Marconi. Il Psc definisce l’Aeroporto come un portale strategico per le relazioni internazionali del sistema economico emiliano-romagnolo; per elevare di rango la struttura attualmente esistente è necessario realizzare una effettiva polifunzionalità, dotandola di attività complementari: logistiche, congressuali, espositive, ricettive, funzioni di assistenza all'utenza. Il potenziamento dell'Aeroporto è una opportunità per lo sviluppo economico e sociale del territorio bolognese e dell'intera regione, e parimenti con una importante occasione per realizzare una migliore integrazione territoriale, considerando la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo sostenibilità ambientale come precondizione per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione l'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontratedegli interventi. Le funzioni che devono essere sviluppate sono, individuando nei medesimi la forma organizzativa dunque, quelle legate al traffico passeggeri e al core business, in misura adeguata al rango obiettivo della struttura aeroportuale e integrate con il sistema di collaborazione istituzionale più idonea eccellenza dell'area urbana bolognese. Per realizzare pienamente questi obiettivi è necessario migliorare l'accessibilità pubblica e privata e le condizioni ambientali e di sicurezza dell'aeroporto e del suo intorno. Il Psc inquadra l’Aeroporto, all’interno del Territorio urbano strutturato, come Ambito da riqualificare, ossia come parte del territorio che richiede interventi volti a recuperare diffusamente qualità urbana e ambientale. L'attuazione è subordinata al miglioramento dell'accessibilità pubblica e privata e delle condizioni ambientali e di sicurezza dell'aeroporto e del suo intorno. La Valsat del Psc definisce per l’Ambito dell’Aeroporto una superficie Utile Lorda (SUL) di 96.000 mq per usi specializzati, sostenendo che in base alle specifiche esigenze amministrative sede di Accordo territoriale tale capacità insediativa potenziale sarà oggetto di ulteriori verifiche, approfondimenti e alle risorse disponibili(art.2)valutazioni di sostenibilità ambientale, territoriale e trasportistica.
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Samples: Territorial Agreement
PREMESSO CHE. con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 44/2021 è stato approvato lo schema di accordo-quadro, ai sensi dell’art241 e ss.mm.ii. 15, comma 2, della legge n. 241/1990 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano loro accordi per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge; • l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi – Codice dei contratti pubblici prevede che gli accordi conclusi tra due o più Amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti di cui al perseguimento medesimo Codice quando sono soddisfatte le seguenti condizioni • un’autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare l’attività di ricerca e sperimentazione purché l’accordo fra amministrazioni preveda un’effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso; • ARSIAL, Ente di diritto pubblico strumentale della Regione Lazio, istituito con legge regionale n. 2/1995, ha tra i propri compiti istituzionali, quello di favorire la promozione e lo svolgimento di studi, progetti, anche sperimentali con carattere applicativo, volti alla diffusione delle seguenti finalità: promuovere innovazioni dirette ad incrementare processi di sviluppo agricolo sostenibili ed il raccordo delle rispettive linee strategiche loro trasferimento al settore agricolo e attività gestionaliagroindustriale del Lazio; migliorare • ARSIAL, attraverso la sua opera di sperimentazione, dimostrazione e semplificare trasferimento dell’innovazione realizzata presso le rispettive attività e procedure proprie Aziende Sperimentali, rappresenta un punto di riferimento dagli operatori del settore per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitanadiffusione dell’innovazione in agricoltura; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure • ARSIAL, in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2).conformità a quanto previsto dalla legge promuove:
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Samples: Convenzione
PREMESSO CHE. La Regione Toscana con la Deliberazione il PSSIR 2012-2015, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano regionale del 5 novembre 2014 n. 44/2021 91, riconosce ai soggetti del Terzo Settore un ruolo centrale nelle politiche sociali regionali, prevedendo lo sviluppo di azioni per la sua partecipazione ai processi di programmazione e all’effettiva collaborazione al rafforzamento degli interventi e servizi che costituiscono la rete di protezione sociale. La legge quadro 266/1991 prevede la costituzione di Centri di servizio per il volontariato e definisce l’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L’art. 15 della stessa legge individua nei Centri di servizio uno strumento operativo per il conseguimento di tali obiettivi e sancisce che la loro funzione consista nell’erogare prestazioni in forma di servizi gratuiti a tutte le organizzazioni di volontariato per sostenerne e qualificarne l’attività. Il CESVOT (Centro Servizi Volontariato Toscana) è stato approvato un'associazione senza fini di lucro che si ispira ai principi di carattere solidaristico e democratico e ha lo schema scopo di accordorealizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le organizzazioni di volontariato in Toscana (articolo 1 dello Statuto) conformemente a quanto previsto dall’art. 15 della legge-quadroquadro 266/1991 e successivi decreti applicativi. Il CESVOT, ai sensi dell’art. 15in qualità di centro di servizio per il volontariato, comma 2ha come finalità quella di realizzare, della legge n. 241/1990 tra in coerenza con quanto previsto dal decreto istitutivo e nello specifico dal DM 08/10/97, peculiari attività per: -la promozione di strumenti e iniziative atte a favorire la Città metropolitana crescita di Milano una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli e sostenendo nuove iniziative di volontariato e il Comune rafforzamento di Milano per l’attività quelle esistenti con una particolare attenzione al lavoro di collaborazione in vista rete ed alla concertazione con le istituzioni pubbliche e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano quelle formative; -l’assistenza e la Città Metropolitana consulenza qualificata nonché il sostegno alla progettazione, alla promozione e alla erogazione di Milano specifiche attività solidaristiche sul territorio realizzate in vista modo diretto o attraverso le organizzazioni di volontariato; -l’offerta di specifici servizi di informazione, consulenza e orientamento per il volontariato nell’ambito dell’attuazione delle misure problematiche di carattere giuridico, amministrativo e fiscale, nonché di tipo gestionale e strategico; -la formazione e qualificazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadrovolontariato, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per anche attraverso la realizzazione di interventi studi e ricerche specifiche e la circolazione di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità informazioni, notizie, dati e documentazione sulle attività e sulle organizzazioni di investimento volontariato nazionali e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa locali e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2)del Terzo settore.
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Samples: Collaboration Agreement
PREMESSO CHE. nell’ambito dell’affidamento in house effettuato dal Comune di Sulmona alla società COGESA si è reso necessario indire gara ad evidenza pubblica per l’individuazione di operatore economico per il servizio di raccolta dei rifiuti, pulizia e spazzamento strade nel territorio del Comune di SULMONA e trasporto agli impianti di COGESA ai sensi del dm 24 maggio 2016 nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 95 c. 2 del D. Lgs 50/2016 come da determina a contrarre ; - detta procedura aperta è stata regolarmente espletata individuando come affidatario la - la Ditta è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire il servizio oggetto del presente contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti; - la Ditta ha il seguente numero matricola di iscrizione all’albo Nazionale dei gestori ambientale, numero matricola di iscrizione all’ I.N.P.S. con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano sede in , telefono n. 44/2021 e fax n. , numero matricola I.N.A.I.L. con sede in , telefono n. e fax n. ; - è stato approvato lo schema acquisito il DURC e sono state poste in essere con esito positivo le verifiche concernenti i requisiti di accordo-quadrocui alla normativa vigente; - è stata acquisita la documentazione antimafia; (ovvero è in corso di acquisizione) - la Ditta dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico e d’Oneri e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta; - la Ditta ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale; - la Ditta , ai sensi dell’art. 15103 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 2ha presentato la cauzione definitiva mediante della - n. stipulata in data , dell’importo di Euro ; - L’Impresa, ha presentato la polizza di assicurazione n. della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo Compagnia per la stipulazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano massimale unico minimo per sinistro pari ad Euro per ogni sinistro, ogni persona, ogni cosa e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione Responsabilità Civile verso Prestatori di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento Lavoro stabilita in Euro per ogni sinistro e semplificare le procedure ogni persona per danni provocati a cose e/o persone da atti eseguiti o ordinati da dipendenti dell’Appaltatore o comunque in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2).dipendenza diretta o indiretta dall’esecuzione del servizio
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Samples: Service Agreement
PREMESSO CHE. l’infezione antinfluenzale rappresenta un rilevante problema di sanità pubblica e una fonte rilevante di costi diretti e indiretti per l’attuazione delle misure di controllo e la gestione dei casi e delle complicanze e che, pertanto, i vaccini devono essere considerati beni di interesse globale e che un reale vantaggio in termini di sanità pubblica si può ottenere solo attraverso la diffusa e capillare campagna vaccinale. - è necessario fornire informazioni efficaci, complete, obiettive ed accurate con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 è stato approvato lo schema finalità di accordo-quadrofavorire un’ampia adesione alla campagna vaccinale da parte della popolazione, ai sensi dell’art. 15cui occorre, comma 2in particolare, della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, comunicare l’importanza dell’adesione con particolare riguardo ai temi della sostenibilità pazienti più fragili - l’Accordo prevedevisto l’art. 1 del D. Lgs. n. 153 del 3.10.2009, tra rubricato “Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale”, nel quale, fra l’altro, si prevede che la farmacia partecipi al servizio di assistenza domiciliare integrata attraverso la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici, la preparazione e la dispensazione a domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta, la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio ed a favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche, nonché la partecipazione delle farmacie ai programmi di educazione sanitaria e alle campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale rivolti sia alla popolazione generale sia a gruppi a particolare rischio. - Visto l’articolo 5, comma 4-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni, in legge (n. 126/21, G.U. del 18/09/21) - che dispone “ Al fine di rafforzare la prossimità e la tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il SARS- CoV-2, il Ministero della salute, sentiti il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Partiregioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni. La remunerazione del servizio erogato dalle farmacie ai sensi del presente comma è definita dal citato protocollo d'intesa a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. Con il medesimo protocollo d'intesa sono disciplinate altresì le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018, anche per consentire il monitoraggio del servizio erogato ai fini della sua più ampia attuazioneremunerazione dello stesso. Le previsioni del predetto protocollo d’intesa esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 1, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativicomma 471, secondo della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”; - considerata la durata attesa della campagna vaccinale antinfluenzale, attualmente stimabile in 6 mesi, e l’impegno logistico conseguente; - vista l’esperienza positiva del contributo delle farmacie alla campagna Covid-19 che ha portato alla somministrazione di un numero significativo di dosi attraverso le esigenze politiche farmacie del territorio e amministrative via via riscontrateil gradimento espresso dalla popolazione e dalle istituzioni per questa tipologia di servizio; - vista l’esperienza positiva del contributo delle farmacie alla campagna Covid-19 che ha consentito l’efficace e tempestiva distribuzione dei vaccini Covid-19 ai medici vaccinatori, individuando nei medesimi con la forma organizzativa puntuale tracciatura della movimentazione dei prodotti e l’assicurazione della pronta disponibilità dei vaccini Covid-19; - dato atto della volontà della Regione Liguria, sentiti i rappresentanti dell’Unione Ligure delle Associazioni Titolari di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative Farmacia e alle risorse disponibili(art.2).Assofarm, di coinvolgere le farmacie convenzionate pubbliche e private anche nella campagna di vaccinazione antinfluenzale; - considerato quindi necessario addivenire alla stipula di un Accordo finalizzato a regolamentare:
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Samples: Accordo Regionale Con Le Farmacie Per La Campagna Di Vaccinazione Antinfluenzale 2021 2022
PREMESSO CHE. con la Deliberazione il Decreto Legislativo n. 112/15, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 è stato approvato lo schema di accordo-quadro24 luglio 2015 prevede, ai sensi dell’artall’art. 15, comma 2, della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione22.5, che qui devono intendersi integralmente richiamati, il GI e parimenti con la deliberazione un Richiedente possano concludere un Accordo Quadro per l’utilizzo di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee capacità di indirizzo infrastruttura per la stipulazione un periodo superiore a quello di un Accordo orario di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”servizio; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro indica nell’art. 23.1 che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, non specifica il dettaglio delle tracce orarie, ma mira a rispondere alle legittime esigenze commerciali del richiedente; definisce nell’art. 0.0.xx b. come richiedente, oltre alle imprese ferroviarie, anche persone fisiche o giuridiche con interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura ai fini dell’effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario, nonché le regioni e le province autonome limitatamente ai servizi di propria competenza; che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito con il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure D.M. n. 138/T del 31 ottobre 2000 è stata affidata a RFI la concessione per la realizzazione gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale; che in data il Richiedente ha manifestato l’interesse ad acquisire la disponibilità di interventi capacità dell’infrastruttura; Che GI ha comunicato al Richiedente la disponibilità della capacità nei limiti di rilevanza metropolitanacui all’Allegato A al presente Accordo; migliorare la propria capacità Che il Richiedente dichiara di investimento avere ricevuto copia, di aver preso piena conoscenza e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute di accettare integralmente, obbligandosi alla relativa osservanza, quanto contenuto nel Piano Nazionale di Ripresa Prospetto Informativo della Rete (nel seguito denominato PIR) elaborato e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, pubblicato dal GI secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2)quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 112/15.
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PREMESSO CHE. l’articolo 118 della Costituzione prevede che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà; - la L. 6 giugno 2016, n.106, recante “Delega al Governo per la riforma del - in attuazione della delega conferita al Governo con la Deliberazione legge di cui al capoverso precedente, con il X.x.xx. 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i., recante “Codice del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 Terzo settore” si è stato approvato lo schema provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di accordo-quadroenti del Terzo settore; - l’art.11 del D.P.R. 15 marzo 2017 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” assegna al medesimo Ministero la funzione di promuovere, ai sensi dell’art. 15sviluppare e sostenere le attività svolte dai soggetti del Terzo settore, per favorire la crescita di un welfare condiviso della società attiva a supporto delle politiche di inclusione, di integrazione e di coesione sociale; - l’articolo 72 del citato codice disciplina le modalità di funzionamento ed utilizzo del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, istituito dall’articolo 9, comma 21, lettera g) della citata legge n.106/2016, destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41 del codice, lo svolgimento di attività di interesse generale, individuate all’articolo 5 del codice medesimo, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore; - l’articolo 73 del codice disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l’altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, rinvenienti dall’articolo 12, comma 2 della legge 11.8.1991, n. 241/1990 266; dall’articolo 1 della legge 15.12.1998, n.438; dall’articolo 13 della legge della legge 7.12.2000, n.383; - l’atto di indirizzo adottato, previa acquisizione dell’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra la Città metropolitana lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Milano Trento e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure Bolzano nella seduta del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 24.10.2019 (PNRRrepertorio n.173/CSR), dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività D.M. n. 9 del 29.01.2021 e registrato dalla Corte dei conti in data 02.03.2021, al n. 391, in attuazione degli articoli 72 e 73 del codice, dopo aver individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di collaborazioneintervento e le linee di attività finanziabili, che qui devono intendersi integralmente richiamatidestina le risorse finanziarie disponibili, da un lato, alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza nazionale in grado di garantire interventi coordinati e omogenei su una parte rilevante del territorio nazionale (per un ammontare di € 12.780.000,00); dall’ altro alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali (per un ammontare di € 20.000.000,00, ripartiti tra le Regioni e le Province autonome sulla base dei criteri ivi individuati ), entro la cornice di accordi di programma da sottoscriversi con le Regioni e le Province autonome; - l’art. 15 della L. 241/1990, e parimenti con successive modificazioni ed integrazioni, prevede la deliberazione possibilità per le pubbliche amministrazioni di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo concludere tra loro accordi per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte comune; - dalla rilevazione dell’ISTAT 2018 sul non profit emerge che le organizzazioni non profit attive in Italia sono 359.574 unità, operanti principalmente nei settori dell’assistenza sociale, della sanità, della cultura, sport e ricreazione, della protezione civile, coinvolgendo 5.528.760 volontari e 853.476 lavoratori; - la risoluzione adottata dall’assemblea generale dell’ONU in data 25.9.2015 ha individuato gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che rappresentano la naturale finalità di riferimento delle attività degli Enti del Terzo settore, al perseguimento cui raggiungimento potrà concorrere il sostegno finanziario previsto dal sopra menzionato atto di indirizzo; - la costituzione di reti di coordinamento tra i diversi livelli di governo costituisce uno strumento necessario al rafforzamento della capacity building e dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, in conformità al principio del buon andamento della pubblica amministrazione; - l’implementazione delle seguenti finalità: promuovere attività di interesse generale richiede il massimo grado di interazione e sinergia tra i vari attori coinvolti, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e del principio di leale collaborazione; - il Ministero, in coerenza con quanto sopra citato, intende realizzare con le Regioni una programmazione, secondo una logica di sistema e di complementarietà, coordinando ed integrando gli strumenti finanziari disponibili e funzionali al raggiungimento di obiettivi definiti e condivisi, verso cui orientare l’azione e le risorse finanziarie disponibili, che tengano conto delle peculiarità di riferimento dell’azione degli enti del Terzo settore a livello locale; - la metodologia della programmazione sistemica favorisce l’ottimizzazione nell’impiego delle risorse disponibili, attraverso un maggiore raccordo delle rispettive linee strategiche tra le fonti finanziarie in modo da evitare la frammentazione della spesa e attività gestionalila sovrapposizione degli interventi; migliorare e semplificare - nel corso di questi anni, le rispettive attività e procedure per la realizzazione iniziative promosse dal Ministero, attraverso le risorse finanziarie destinate all’associazionismo sociale ed al volontariato, hanno permesso di sviluppare un’efficace rete di interventi che, per ragioni di rilevanza metropolitanametodo e di tipologia delle azioni realizzate, esigono, alla luce del nuovo quadro normativo scaturente dal Codice del Terzo settore, una programmazione integrata, affinché il patrimonio di esperienze e risultati nel frattempo raggiunto sia ulteriormente consolidato; migliorare la propria capacità di investimento Tanto premesso e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevedeconsiderato, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2).parti sopra individuate si conviene quanto segue:
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Samples: Accordo Di Programma Per Il Sostegno Allo Svolgimento Di Attività Di Interesse Generale
PREMESSO CHE. l’articolo 118 della Costituzione prevede che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà; - la L. 6 giugno 2016, n.106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile - in attuazione della delega conferita al Governo con la Deliberazione legge di cui al capoverso precedente, con il X.x.xx. 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i., recante “Codice del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 Terzo settore” si è stato approvato lo schema provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di accordo-quadroenti del Terzo settore; - l’art.11 del D.P.R. 15 marzo 2017 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” assegna al medesimo Ministero la funzione di promuovere, ai sensi dell’art. 15sviluppare e sostenere le attività svolte dai soggetti del Terzo settore, per favorire la crescita di un welfare condiviso della società attiva a supporto delle politiche di inclusione, di integrazione e di coesione sociale; - l’articolo 72 del citato codice disciplina le modalità di funzionamento ed utilizzo del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, istituito dall’articolo 9, comma 21, lettera g) della citata legge n.106/2016, destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41 del codice, lo svolgimento di attività di interesse generale, individuate all’articolo 5 del codice medesimo, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore; - l’articolo 73 del codice disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l’altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, rinvenienti dall’articolo 12, comma 2 della legge 11.8.1991, n. 241/1990 266; dall’articolo 1 della legge 15.12.1998, n.438; dall’articolo 13 della legge della legge 7.12.2000, n.383; - l’atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 26.10.2018, previa acquisizione dell’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra la Città metropolitana lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Milano Trento e il Comune Bolzano nella seduta del 18.10.2018, in attuazione degli articoli 72 e 73 del codice, dopo aver individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di Milano intervento e le linee di attività finanziabili, destina le risorse finanziarie disponibili, da un lato, alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza nazionale in grado di garantire interventi coordinati e omogenei su una parte rilevante del territorio nazionale (per l’attività un ammontare di collaborazione € 23.630.000,00); dall’ altro alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in vista un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali (per un ammontare di € 28.000.000,00, ripartiti tra le Regioni e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRRle Province autonome sulla base dei criteri ivi individuati ), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività entro la cornice di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamatiaccordi di programma da sottoscriversi con le Regioni e le Province autonome; - l’art. 15 della L. 241/1990, e parimenti con successive modificazioni ed integrazioni, prevede la deliberazione possibilità per le pubbliche amministrazioni di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo concludere tra loro accordi per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte comune; - sulla base dei dati rilevati dal censimento dell'ISTAT 2015 sul non profit/ terzo settore emerge che le organizzazioni non profit attive in Italia sono 336.275 unità, operanti principalmente nei settori dell’assistenza sociale, della sanità, della cultura, sport e ricreazione, della protezione civile, coinvolgendo 5.528.760 milioni volontari e 788.126 lavoratori; - la risoluzione adottata dall’assemblea generale dell’ONU in data 25.9.2015 ha individuato gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che rappresentano la naturale finalità di riferimento delle attività degli Enti del Terzo settore, al perseguimento cui raggiungimento potrà concorrere il sostegno finanziario previsto dal sopra menzionato atto di indirizzo; - la costituzione di reti di coordinamento tra i diversi livelli di governo costituisce uno strumento necessario al rafforzamento della capacity building e dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, in conformità al principio del buon andamento della pubblica amministrazione; - l’implementazione delle seguenti finalità: promuovere attività di interesse generale richiede il massimo grado di interazione e sinergia tra i vari attori coinvolti, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e del principio di leale collaborazione; - il Ministero, in coerenza con quanto sopra citato, intende realizzare con le Regioni una programmazione, secondo una logica di sistema e di complementarietà, coordinando ed integrando gli strumenti finanziari disponibili e funzionali al raggiungimento di obiettivi definiti e condivisi, verso cui orientare l’azione e le risorse finanziarie disponibili, che tengano conto delle peculiarità di riferimento dell’azione degli enti del Terzo settore a livello locale; - la metodologia della programmazione sistemica favorisce l’ottimizzazione nell’impiego delle risorse disponibili, attraverso un maggiore raccordo delle rispettive linee strategiche tra le fonti finanziarie in modo da evitare la frammentazione della spesa e attività gestionalila sovrapposizione degli interventi; migliorare e semplificare - nel corso di questi anni, le rispettive attività e procedure per la realizzazione iniziative promosse dal Ministero, attraverso le risorse finanziarie destinate all’associazionismo sociale ed al volontariato, hanno permesso di sviluppare un’efficace rete di interventi che, per ragioni di rilevanza metropolitanametodo e di tipologia delle azioni realizzate, esigono, alla luce del nuovo quadro normativo scaturente dal Codice del Terzo settore, una programmazione integrata, affinché il patrimonio di esperienze e risultati nel frattempo raggiunto sia ulteriormente consolidato; migliorare la propria capacità di investimento Tanto premesso e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevedeconsiderato, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2).parti sopra individuate si conviene quanto segue:
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PREMESSO CHE. con l’ISS - ai sensi dell’art. 1 del DM 24 ottobre 2014 - è organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario nazionale e persegue la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 è stato approvato tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo schema svolgimento di accordo-quadrofunzioni di ricerca, controllo, consulenza regolazione e formazione applicate alla salute pubblica; - l’ISS, ai sensi dell’art. 152 co. 3 del predetto DM 24 ottobre 2014, per l’espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convezioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali; - ai sensi dell’art. 8, comma 21, lettera c) è istituito presso l’ISS il Dipartimento di Xxxxxxxx infettive, con la specifica missione di studiare e combattere le malattie provocate da agenti infettivi, ed effettuare e promuovere ricerca evidence-based su patogeni, sulle risposte dell’ospite umano all’infezione e sulle terapie, nonché espletare tutte le attività di controllo, diagnosi e consulenza, nonché le attività di sorveglianza e conferma diagnostica; - nell’ambito delle strategie di contrasto e gestione del rischio sanitario connesso all’emergenza epidemiologica causata da Nuovo Coronavirus COVID-19, l’ISS è impegnato nella prevenzione e controllo delle infezioni attraverso lo sviluppo di strategie, documenti tecnici, linee di indirizzo, supporto tecnico; - nell’ambito delle rispettive competenze, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ai sensi del proprio statuto quali fini istituzionali, svolge le funzioni fondamentali e primarie della ricerca scientifica e della didattica a livello nazionale ed internazionale, con funzione di rilevante interesse sociale e nell’attuazione dei propri compiti può realizzare forme di sinergia con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti241/1990; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali e di comune accordo, intendono realizzare a tutela della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche salute pubblica una collaborazione per l’individuazione di strategie di contrasto e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2)gestione del rischio sanitario connesso all’emergenza epidemiologica causata da Nuovo Coronavirus COVID-19; Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.
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Samples: Collaboration Agreement
PREMESSO CHE. con ● L’Amministrazione Comunale promuove la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 è stato approvato lo schema “cura condivisa dei beni comuni” da parte dei “cittadini attivi”, mediante l’attivazione di accordo-quadro, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività “accordi di collaborazione”, secondo i principi e gli indirizzi del Regolamento Comunale – Disciplina per la Partecipazione dei Cittadini Attivi alla Cura, alla Gestione Condivisa e alla Rigenerazione dei Beni Comuni Urbani approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 maggio 2019, che qui devono intendersi ai fini del presente accordo si intendono integralmente richiamati; ● L’Amministrazione Comunale e Fondazione Cariplo, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro25 agosto 2016, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure siglato un accordo per la realizzazione coordinata dei progetti di interventi valorizzazione delle periferie del Comune di rilevanza metropolitanaMilano, approvato con determinazione dirigenziale n. 46/2016; ● Fondazione Cariplo promuove “Lacittàintorno”, un programma che coinvolge gli abitanti dei contesti urbani fragili nella riattivazione e risignificazione degli spazi inutilizzati o in stato di degrado, per migliorare la propria capacità di investimento qualità della vita e semplificare le procedure in vista dell’attuazione creare “nuove geografie” cittadine, attraverso la partecipazione diretta delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa comunità locali e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altrocittadinanza attiva ● Dentro “Lacittàintorno” si inserisce l’azione “Luoghicomuni”, che le Partipromuove la sperimentazione di un modello di intervento (di seguito “dispositivo”) riguardante la rigenerazione, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche cura e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi gestione in forma condivisa di spazi aperti collettivi attraverso la forma organizzativa stipula di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2).Accordi di collaborazione;
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Samples: Collaboration Agreement
PREMESSO CHE. In data 29/04/2019, la Conflavoro PMI e la Fesica-Confsal, anche con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 è stato approvato lo schema di accordo-quadrol’assistenza della Confsal, ai sensi dell’art. 15, comma 2hanno sottoscritto il CCNL Distribuzione delle Merci, della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana di Milano Logistica e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista dei Servizi Privati, con validità ed efficacia a far data dal 01/05/2019 - al 30/04/2022; Considerate le caratteristiche specifiche delle imprese che operano nel settore distribuzione e nell’ambito dell’attuazione logistica delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamatomerci, le Parti hanno definito Sindacali in epigrafe al fine di tutelare l’occupazione e il quadro ricollocamento del personale, garantendo, per quanto possibile, il mantenimento dei posti di riferimento per lo svolgimento lavoro, ritengono necessario conformare la disciplina del CCNL suindicato. Per tali motivazioni, a seguito di ampio dibattito e in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento accoglimento parziale delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure richieste della Fesica-Confsal, in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi considerazione della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, difficile fase storica caratterizzata dalla pandemia da Covid-19 che le Partiimprese si trovano a fronteggiare e le ripercussioni che essa ha generato sull’occupazione, sulla produttività e sulle vendite, le Parti Sindacali in epigrafe sono addivenute alla ridefinizione dei livelli di retribuzione con decorrenza 1° ottobre 2021 e 1° gennaio 2022. Tali interventi, per altro, sono volti al rilancio dell’economia attraverso un aumento retributivo che possa influire positivamente sul potere di acquisto e rinvigorire i consumi dei lavoratori operanti nel settore della logistica e dei trasporti. A tal proposito, si rende necessaria la rideterminazione dell’Allegato A e della Tabella Retributiva presente nell’appendice relativa ai fini Riders. Le seguenti variazioni si inseriscono nel testo del CCNL e ne fanno parte integrante, variando conseguentemente i relativi testi originari. Per il periodo antecedente alla data di sottoscrizione del presente accordo (e della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo efficacia) troveranno applicazione le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2)disposizioni contrattuali originariamente sottoscritte.
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Samples: Accordo Interconfederale Integrativo E Modificativo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
PREMESSO CHE. l’articolo 118 della Costituzione prevede che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà; - la L. 6 giugno 2016, n.106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile - in attuazione della delega conferita al Governo con la Deliberazione legge di cui al capoverso precedente, con il X.x.xx. 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i., recante “Codice del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 Terzo settore” si è stato approvato lo schema provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di accordo-quadroenti del Terzo settore; - l’art.11 del D.P.R. 15 marzo 2017 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” assegna al medesimo Ministero la funzione di promuovere, ai sensi dell’art. 15sviluppare e sostenere le attività svolte dai soggetti del Terzo settore, per favorire la crescita di un welfare condiviso della società attiva a supporto delle politiche di inclusione, di integrazione e di coesione sociale; - l’articolo 72 del citato codice disciplina le modalità di funzionamento ed utilizzo del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, istituito dall’articolo 9, comma 21, lettera g) della citata legge n.106/2016, destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41 del codice, lo svolgimento di attività di interesse generale, individuate all’articolo 5 del codice medesimo, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore; - l’articolo 73 del codice disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riguardo, tra l’altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, rinvenienti dall’articolo 12, comma 2 della legge 11.8.1991, n. 241/1990 266; dall’articolo 1 della legge 15.12.1998, n.438; dall’articolo 13 della legge della legge 7.12.2000, n.383; - l’atto di indirizzo adottato, previa acquisizione dell’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra la Città metropolitana lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Milano Trento e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure Bolzano nella seduta del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 24.10.2019 (PNRRrepertorio n.173/CSR), dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività D.M. n.44 del 12.03.2020 e registrato dalla Corte dei conti in data 02.04.2020, al n. 543, in attuazione degli articoli 72 e 73 del codice, dopo aver individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di collaborazioneintervento e le linee di attività finanziabili, che qui devono intendersi integralmente richiamatidestina le risorse finanziarie disponibili, da un lato, alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza nazionale in grado di garantire interventi coordinati e omogenei su una parte rilevante del territorio nazionale (per un ammontare di € 12.630.000,00); dall’ altro alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali (per un ammontare di € 28.000.000,00, ripartiti tra le Regioni e le Province autonome sulla base dei criteri ivi individuati ), entro la cornice di accordi di programma da sottoscriversi con le Regioni e le Province autonome; - l’art. 15 della L. 241/1990, e parimenti con successive modificazioni ed integrazioni, prevede la deliberazione possibilità per le pubbliche amministrazioni di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo concludere tra loro accordi per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte comune; - dalla rilevazione dell’ISTAT 2017 sul non profit emerge che le organizzazioni non profit attive in Italia sono 350.492 unità, operanti principalmente nei settori dell’assistenza sociale, della sanità, della cultura, sport e ricreazione, della protezione civile, coinvolgendo 5.528.760 volontari e 844.775 lavoratori; - la risoluzione adottata dall’assemblea generale dell’ONU in data 25.9.2015 ha individuato gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che rappresentano la naturale finalità di riferimento delle attività degli Enti del Terzo settore, al perseguimento cui raggiungimento potrà concorrere il sostegno finanziario previsto dal sopra menzionato atto di indirizzo; - la costituzione di reti di coordinamento tra i diversi livelli di governo costituisce uno strumento necessario al rafforzamento della capacity building e dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, in conformità al principio del buon andamento della pubblica amministrazione; - l’implementazione delle seguenti finalità: promuovere attività di interesse generale richiede il massimo grado di interazione e sinergia tra i vari attori coinvolti, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e del principio di leale collaborazione; - il Ministero, in coerenza con quanto sopra citato, intende realizzare con le Regioni una programmazione, secondo una logica di sistema e di complementarietà, coordinando ed integrando gli strumenti finanziari disponibili e funzionali al raggiungimento di obiettivi definiti e condivisi, verso cui orientare l’azione e le risorse finanziarie disponibili, che tengano conto delle peculiarità di riferimento dell’azione degli enti del Terzo settore a livello locale; - la metodologia della programmazione sistemica favorisce l’ottimizzazione nell’impiego delle risorse disponibili, attraverso un maggiore raccordo delle rispettive linee strategiche tra le fonti finanziarie in modo da evitare la frammentazione della spesa e attività gestionalila sovrapposizione degli interventi; migliorare e semplificare - nel corso di questi anni, le rispettive attività e procedure per la realizzazione iniziative promosse dal Ministero, attraverso le risorse finanziarie destinate all’associazionismo sociale ed al volontariato, hanno permesso di sviluppare un’efficace rete di interventi che, per ragioni di rilevanza metropolitanametodo e di tipologia delle azioni realizzate, esigono, alla luce del nuovo quadro normativo scaturente dal Codice del Terzo settore, una programmazione integrata, affinché il patrimonio di esperienze e risultati nel frattempo raggiunto sia ulteriormente consolidato; migliorare la propria capacità di investimento Tanto premesso e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevedeconsiderato, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2).parti sopra individuate si conviene quanto segue:
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Samples: Accordo Di Programma
PREMESSO CHE. con la Deliberazione Parte terza del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 è stato approvato lo schema d.lgs. n.152/06 recante “norme in materia ambientale”, in adempimento a quanto disposto dalla direttiva comunitaria 2000/60/CE, persegue la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità ambientale delle risorse idriche. A tal fine individua gli “obiettivi di accordo-quadroqualità ambientale” che le regioni sono chiamate a perseguire entro orizzonti temporali ben precisi - e sancisce il ruolo fondamentale della pianificazione e del monitoraggio, quali strumenti guida dell’azione di tutela; - ai sensi dell’artdell’art.120 del suddetto decreto legislativo, le regioni sono chiamate ad elaborare ed attuare programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico, in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato 1 alla parte terza dello stesso decreto; - sempre ai sensi dell’art.120 del d.lgs. 15n.152/06 al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilità con il sistema informativo nazionale, comma 2le regioni possono promuovere, nell'esercizio delle rispettive competenze, specifici accordi con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (ora confluita nell’ISPRA), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente nonché altri enti pubblici interessati; - ai sensi del citato allegato 1, così come modificato per i corpi idrici sotterranei dall’allegato 4 del d.lgs. 16 marzo 2009, n. 30 - “Attuazione della Direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento” - la programmazione del monitoraggio dei corpi idrici sotterranei avviene per cicli sessennali, strettamente connessi ai cicli della programmazione dei Piani di Tutela delle Acque a livello regionale e dei Piani di Gestione a livello di Distretto Idrografico (Sezione B - Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei); - la suddetta programmazione si articola in monitoraggio quantitativo e monitoraggio chimico, a sua volta distinto in monitoraggio di sorveglianza e monitoraggio operativo, in base alla valutazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati; - la Regione, in adempimento alla normativa comunitaria e nazionale di settore, con DGR n.1046 del 14.07.2016 e DGR n.1908 del 30.11.2020 ha dato esecuzione al primo ciclo di monitoraggio dei corpi sotterranei (2016-2021) sulla base del “Progetto Maggiore” - approvato con DGR n.224/2015, avvalendosi della collaborazione tecnica dell’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali – ARIF, dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente – ARPA e dell’Autorità di Bacino della Puglia - a cui è successivamente subentrata l’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale ai sensi della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti221/2015; - con l’Accordo Quadroai fini del rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, che qui si intende integralmente richiamato, la Regione è chiamata a proseguire le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere monitoraggio dei corpi idrici sotterranei che insistono sul territorio pugliese assicurandone la continuità e avviando il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione nuovo sessennio di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2)programmazione 2022-2027.
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Samples: Accordo
PREMESSO CHE. Il Polo del ‘900, Fondazione di partecipazione no-profit, ha come scopo quello di favorire l’integrazione dei membri partecipanti in un centro culturale innovativo, dinamico e aperto, rivolto soprattutto alle nuove generazioni e ai nuovi cittadini, impegnato nel promuovere la crescita, civica e culturale della cittadinanza in relazione ai temi presenti e futuri della società a partire dalla riflessione sulla storia del ‘900; - tenuto conto che il Polo del ‘900 si pone l’obiettivo di valorizzare il patrimonio archivistico e bibliotecario dei suoi membri partecipanti incentrato sulla storia e sul pensiero economico e sociale del Novecento anche attraverso interventi integrati di digitalizzazione e di innovazione nelle modalità di accesso e di fruizione; - rientrano nei compiti del Polo del ‘900 l’ideazione, la progettazione, l’organizzazione e il coordinamento di iniziative integrate, messe in opera anche dai partecipanti oltre le proprie specifiche iniziative, quali, a titolo di esempio: mostre, studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività editoriali, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere; - considerando che il Polo del ‘900 ha progettato e realizzato una piattaforma digitale “9centRo” che ospita e integra i patrimoni archivistici degli enti partner del Polo del ‘900 e che intende proporre un modello di ricerca e di fruizione innovativo dal punto di vista dell’allargamento della platea degli utenti anche attraverso l’utilizzo di tecniche di Intelligenza Artificiale (AI); - il decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la Deliberazione crescita del Consiglio Metropolitano Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 44/2021 è stato approvato lo schema di accordo-quadro, ai sensi dell’art134 nei relativi testi come modificati dall’art. 1513, comma 2, della del decreto legge n. 241/1990 69 del 21 giugno 2013 convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98, all’articolo 19 prevede l’istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale, all’articolo 22 dispone la soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; - il comma 2, dell’art. 22, del citato decreto legge n. 83/2012 prevede, tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazionel’altro, che qui devono intendersi integralmente richiamati“il Direttore Generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli Enti soppressi e dal Dipartimento di cui all’art. 20, e parimenti con la deliberazione comma 2, in qualità di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo Commissario straordinario, fino alla nomina degli organi dell’Agenzia per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienzal’Italia Digitale”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadroil decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2015, registrato dalla Corte dei Conti il 10 giugno 2015, il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia; - il documento recante “Strategia per la crescita digitale 2014-2020” è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nel mese di marzo 2015; - il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019 è stato approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel mese di maggio 2017; - AgID ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana in coerenza con l’Agenda digitale europea e contribuisce alla diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l’innovazione e la crescita economica del Paese; - AgID ha istituito la Task force sulla Intelligenza Artificiale (IA) costituita da una Community e da un Coordinamento di esperti, che qui si intende integralmente richiamatopartecipano alle attività a titolo gratuito, con l’obiettivo di condurre un’analisi delle opportunità di semplificazione per la pubblica amministrazione, tramite approfondimenti e studi sulle implicazioni etiche e sociali derivanti dall’utilizzo - o dal mancato utilizzo - dei nuovi strumenti di Intelligenza Artificiale; - la Task force IA ha presentato un primo rapporto sintetico - un libro bianco - con suggerimenti e raccomandazioni che la pubblica amministrazione italiana potrà adottare per allinearsi alle migliori prassi internazionali e con progetti pilota che possano approfondire - attraverso applicazioni e strumenti - l’utilizzo dell’IA nei servizi digitali; - La Fondazione Polo del ‘900 e AgID, nel quadro sopra descritto, hanno avviato una reciproca conoscenza orientata all’individuazione di punti di contatto tra competenze di ricerca e interessi d’innovazione e ritengono opportuno individuare una forma di interazione stabile, finalizzata a creare una sinergia diretta ed efficiente sulle tematiche dell’innovazione e dell’Intelligenza Artificiale. - l’art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. stabilisce che “le Parti hanno definito il quadro di riferimento amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche comune”; - adottando una qualificazione di tipo “dinamico” e attività gestionali“funzionale” di soggetto pubblico derivante dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea e dalla giurisprudenza amministrativa nazionale, appare possibile qualificare “funzionalmente” come soggetto sostanzialmente pubblico la fondazione Polo del ‘900 – di cui sono fondatori la Città di Torino, la Regione Piemonte e la Compagnia di San Paolo - limitatamente alle funzioni intrinsecamente pubblicistiche svolte dalla fondazione stessa; migliorare - alla luce dei rispettivi ruoli e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, tenuto conto del pubblico interesse che perseguono le Parti, ai fini si ritiene applicabile l’art. 15 della sua più ampia attuazionelegge 7 agosto 1990, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativin. 241, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontratesuccessive modificazioni e integrazioni, individuando nei medesimi la forma organizzativa concernente lo svolgimento, in collaborazione, di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2)attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni.
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Samples: Collaboration Agreement
PREMESSO CHE. La Costituzione italiana riconosce e tutela il diritto allo studio e alla formazione come uno dei diritti fondamentali della persona; L’ordinamento penitenziario (L. 354/75, Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) riconosce e garantisce questo diritto, indicando l’istruzione e, in senso più ampio, la formazione dell’individuo tra gli elementi attraverso i quali si realizza il mandato dell’Amministrazione penitenziaria del trattamento individualizzato delle persone detenute condannate (Art. 15). A tal fine impegna l’Amministrazione stessa, con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 è stato approvato lo schema collaborazione della comunità esterna e degli organi competenti (Art. 17), ad organizzare tutte le attività necessarie per agevolare il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati (Art.19); Il regolamento di accordoesecuzione (DPR 230/2000, Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà) a sua volta, oltre ad indicare gli obiettivi da perseguire e le direzioni da seguire, specifica una serie di misure finalizzate a sostenere nello studio i soggetti in esecuzione penale. Tra queste si segnalano la stipula di intese con le autorità accademiche, la possibilità per i detenuti-quadrostudenti di richiedere l’esonero dal lavoro, ai sensi dell’artl’assegnazione a camere e reparti adatti allo studio, l’autorizzazione a tenere nella propria camera libri, pubblicazioni e strumenti didattici (art. 1544) nonché la possibilità di ricevere benefici economici, comma 2sussidi, rimborsi e contributi e premi (art. 45); Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana di Milano Ricerca e il Comune di Milano Ministero della Giustizia in data 23 ottobre 2012 hanno sottoscritto il Programma speciale per l’attività di collaborazione in vista l’istruzione e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)la formazione negli Istituti penitenziari, il a cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazioneha fatto seguito la costituzione dei primi Poli Universitari, che qui devono intendersi integralmente richiamati, pone come obiettivo quello di promuovere e parimenti con la deliberazione realizzare gli interventi necessari per consentire ai detenuti di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee esercitare il proprio diritto all’istruzione e di indirizzo per la stipulazione intraprendere percorsi di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2).studio universitari;
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Samples: Accordo Quadro
PREMESSO CHE. con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 è stato approvato lo schema di accordo-quadro, ai sensi dell’artl’art. 15118, comma 24, della legge n. 241/1990 tra Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Città metropolitana Repubblica il compito di Milano favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)associati, il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere generale; - in accoglimento di tale principio è stato approvato con atto di C.C. n. 37 del 28/7/2020 il raccordo delle rispettive linee strategiche “Regolamento per la Cittadinanza Attiva e i Beni Comuni”, con il quale il Comune promuove e valorizza forme di cittadinanza attiva per interventi di cura, gestione condivisa e di rigenerazione dei beni comuni urbani e attività gestionalisolidaristiche, operati dai cittadini come singoli o attraverso formazioni sociali stabilmente organizzate o meno, di seguito denominato “Regolamento"; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza- un cittadino non residente, come sopra individuato, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevederichiesta acquisita agli atti n. Prot.5511 del 06/04/2021 ha presentato, tra l’altrosu apposita modulistica predisposta dal Comune, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa una proposta di collaborazione istituzionale più idonea che è stata valutata positivamente; SI DEFINISCE QUANTO SEGUE Il presente Patto è frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in coprogettazione, regolando in base alle specifiche esigenze amministrative necessità i termini della stessa come di seguito indicato; L’Ufficio comunale Ambiente e alle risorse disponibili(art.2)Verde Pubblico è il riferimento e l’interfaccia del Comune con il “proponente” sia per la stesura del presente Patto di Collaborazione sia per la gestione successiva; Il Sig. Goldoni Mario, firmatario del presente Patto, è il riferimento e l’interfaccia con il Comune sia per la stesura del presente Patto di Collaborazione sia per la gestione successiva.
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Samples: Patto Di Collaborazione
PREMESSO CHE. Il DSV nel perseguimento delle finalità previste dallo Statuto, in quanto Dipartimento dell’Università degli Studi di Torino, ha tra i suoi compiti la promozione di “collaborazioni e convenzioni con soggetti pubblici e privati, anche a livello internazionale, allo scopo di creare sinergie e reperire fondi per la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 è stato approvato lo schema ricerca e la didattica” - art. 11 – comma c - dello Statuto di accordo-quadroAteneo; I Dipartimenti dell’Università degli Studi di Torino, ai sensi dell’artdell’articolo 75 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, emanato con D.R. 3106 del 26 settembre 2017, sono autorizzati a stipulare contratti comunque denominati, per attività in ambito istituzionale: PNGP e DSV hanno in comune l’interesse a collaborare alla realizzazione delle attività previste dal progetto di ricerca in titolo; l’art. 15, comma 2, 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241/1990 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano loro accordi per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionaliche per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione l’art. 5 - comma 6) del Decreto Legislativo n. 50/2016 prevede che un Accordo concluso tra più amministrazioni pubbliche non rientra nell’ambito di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienzaapplicazione del Codice degli Appalti quando realizzi un interesse pubblico effettivamente comune alle parti, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevedeuna reale divisione di compiti e responsabilità, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2)contratti pubblici.
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Samples: Collaboration Agreement
PREMESSO CHE. Ai sensi e per gli effetti del DM 463/98, l’INPS ha, tra i propri scopi istituzionali, l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari. Tra le finalità dell’Istituto si annoverano varie politiche d’intervento in favore dei propri utenti, azioni a favore di soggetti non autosufficienti e, in particolare, a sostegno delle persone anziane, finalizzate alla prevenzione del decadimento cognitivo. Tra le differenti modalità di intervento a supporto della disabilità e non autosufficienza si è scelto di valorizzare l’assistenza domiciliare, da cui la denominazione del progetto: Home Care Premium, ovvero un contributo “premio” finalizzato alla cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti. E’ stato introdotto, inoltre, un ulteriore percorso assistenziale, rispetto a precedenti, analoghi progetti promossi dall’Istituto, consistente in un intervento economico in favore di soggetti non autosufficienti residenti presso strutture residenziali o per i quali sia valutata l’impossibilità di assistenza domiciliare. L’ Home Care Premium 2014 prevede una forma di intervento “mista”, con la Deliberazione il coinvolgimento diretto, sinergico e attivo della famiglia, di soggetti pubblici e delle risorse sociali del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 cosiddetto “terzo settore”. In particolare, è stato approvato lo schema di accordo-quadroindividuato quale soggetto partner per la realizzazione del modello HCP 2014, l’ “ambito territoriale sociale” ai sensi dell’art. 158, comma 23, lettera a), della legge n. 241/1990 tra 328/2000 o come differentemente denominato o identificato dalla normativa regionale in materia. Con la Città metropolitana sottoscrizione del presente Accordo l’Istituto individua l’ambito territoriale sociale con il quale gestire il modello assistenziale previsto dal progetto in favore degli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed alla gestione magistrale e dei pensionati della gestione dipendenti pubblici, residenti nel territorio di Milano e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamatocompetenza dell’ambito stesso. Tutto ciò premesso, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2).convengono quanto segue:
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Samples: Accordo
PREMESSO CHE. Roma Capitale si propone di contrastare la corruzione sia all’interno dell’Amministrazione che nel territorio della città di Roma, con ogni azione utile, promuovendo iniziative di formazione e sensibilizzazione sui temi della lotta alla corruzione, dell’integrità, della trasparenza e dell’attuazione della nuova disciplina degli appalti pubblici; l'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx” (di seguito denominato anche Istituto Jemolo), costituito con Legge Regionale n. 40 del 11/07/1987, condivide tale obiettivo che viene perseguito anche attraverso l’adozione di iniziative e strumenti volti ad assicurare il rispetto dei principi di legalità e integrità; l’Istituto Jemolo intraprende ogni possibile iniziativa di studio e di ricerca, con particolare riguardo alla sfera giuridica specialistica, anche in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi e provvede, altresì, all’organizzazione di corsi di formazione per il personale della P.A. (convegni, seminari ed altre manifestazioni di carattere scientifico e culturale), nonché alla raccolta di materiale bibliografico/documentario e alla pubblicazione di volumi/periodici; Roma Capitale considera la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 è stato approvato lo schema diffusione della cultura dell’anticorruzione, dell’integrità e della trasparenza uno strumento fondamentale per contrastare gli eventi corruttivi ed ha dunque interesse a collaborare con l’Istituto Jemolo, Ente di accordo-quadroalta formazione e ricerca che annovera tra le sue finalità, anche quella di prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi e di diffondere una corretta cultura della legalità; la collaborazione tra Roma Capitale e l’Istituto Jemolo costituisce un valido contributo al raggiungimento degli obiettivi comuni in materia di anticorruzione, integrità e trasparenza e un’occasione per accrescere le competenze professionali dei dipendenti capitolini a tali fini necessarie; Roma Capitale e l’Istituto Jemolo hanno stipulato un Accordo Quadro firmato il 19 novembre 2020 ai sensi dell’art. 1515 della L. 241/90 e in conformità all’art. 5 del D.lgs. 50/2016, comma 2, della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano avente per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le oggetto “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi un progetto integrato per attività di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità ricerca, studio e formazione specialistica, al fine di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai promuovere iniziative comuni sui temi della sostenibilità - l’Accordo prevedelotta alla corruzione, tra l’altrodell’integrità, che della trasparenza e dell’attuazione della disciplina degli appalti”; le Parti, riunite in Commissione Paritetica il 16 dicembre 2020 ai fini della sua più ampia attuazionesensi dell’art. 6 dell’Accordo Quadro citato, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuatividefiniscono il testo del presente Accordo Operativo, secondo le esigenze politiche convenendo su tutto ciò premesso e amministrative via via riscontrateconsiderato, individuando nei medesimi la forma organizzativa e quanto di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2)seguito riportato.
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Samples: Operative Agreement
PREMESSO CHE. Il Consiglio comunale di Siddi nell’ambito delle iniziative per lo sviluppo locale e il rafforzamento del tessuto economico-produttivo del paese, con la Deliberazione Delibera n.66 del Consiglio Metropolitano 07.09.2021 ha approvato il Regolamento per l’assegnazione di benefici e contributi a fondo perduto per le imprese già operative o di nuova costituzione con sede nel territorio del Comune di Siddi nell’ambito della regola del “De Mini- mis”, con Delibera n.26 del 14.12.2022, ha modificato lo stesso per renderlo maggiormente aderente alla realtà siddese; con deliberazione della Giunta Comunale n.124 del 21.12.2022 sono stati dati indirizzi al Responsabile del Servizio Personale al fine di attivare le procedure di Bando per l’assegnazione di contributi a fondi perduto nell’ambito delle regole “De Minimis”; con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 44/2021 del è stato approvato il bando pubblico, lo schema di accordo-quadro, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana domanda e lo schema di Milano e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo contratto per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra concessione dei contributi a fondo perduto per coloro che intendano partecipare al bando; con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n° del è stata approvata la graduatoria provvisoria dei beneficiari del contributo; il beneficiario con comunicazione inoltrata al Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto acclarata al protocollo in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina al n. ha manifestato l’interesse ad avviare il progetto; con determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. del è stata approvata la collaborazione tra i due Entigraduatoria definitiva dei beneficiari del contributo; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2).TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
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Samples: Contratto Di Finanziamento
PREMESSO CHE. con la Deliberazione Le Regioni hanno un ruolo strategico in materia di opere pubbliche, tenuto conto che le stesse sovraintendono agli interventi relativi ai lavori pubblici di propria competenza, come previsto dall’art. 2 del Consiglio Metropolitano DPR 15 gennaio 1972, n. 44/2021 è stato approvato lo schema 8, recante “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di accordo-quadrourbanistica e di viabilità, ai sensi dell’art. 15acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici”; - Le Regioni Puglia e Basilicata hanno molte infrastrutture, comma 2, della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano per l’attività attività ed interessi in comune; inoltre hanno un’antica storia di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa scambi economici e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, culturali che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di intendono rafforzare attraverso un Accordo accordo di collaborazione tra il Comune che consenta l’utilizzo di Milano risorse umane e la Città Metropolitana di Milano in vista strutture tecnico- amministrative per progettualità e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale finalità di Ripresa e Resilienza”interesse comune; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina - la collaborazione tra i due Entipotrà operare relativamente alle politiche di trasporto e mobilità sostenibile, per interventi di tutela del territorio e rigenerazione urbana, per interventi paesaggistici ed ambientali riferiti ai georischi idrogeologici e sismici nonché agli effetti dei cambiamenti climatici, all’inquinamento ambientale, allo smaltimento dei rifiuti e dalle iniziative di promozione dell’economia circolare; inoltre la collaborazione può essere estesa ai settori del turismo e dell’economia culturale nonché allo sviluppo della ricerca nel campo dell’energia e delle tecnologie innovative; - con l’Accordo Quadro, l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro di riferimento amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte comune. Le due Regioni intendono avvalersi di tale forma di cooperazione mettendo a disposizione le proprie strutture tecniche ed amministrative, le proprie Agenzie con le proprie competenze e le proprie risorse umane al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere fine di scambiarsi buone pratiche e sviluppare progettualità che possano implementare servizi ed infrastrutture territoriali, opportunità di sviluppo produttivo ed occupazionale per le popolazioni già così fortemente integrate; - l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 8 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., recependo la Direttiva 24/2014/UE, stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione agli accordi conclusi tra due o più amministrazioni pubbliche quando le finalità di collaborazione perseguono l’interesse pubblico ovvero il raccordo delle rispettive linee strategiche miglioramento dei servizi pubblici che essi sono tenute a svolgere e che non svolgano tali servizi sul mercato aperto. Pertanto, l’accordo di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni esula dal codice dei contratti; - le Regioni intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990, dell’art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, una convenzione quadro finalizzata allo svolgimento di attività gestionali; migliorare e semplificare di interesse comune, coerente con le rispettive finalità istituzionali e senza il pagamento di alcun corrispettivo, salvo eventuale rimborso dei costi e delle c.d. spese vive; - i soggetti in premessa hanno per legge il compito di soddisfare interessi pubblici in gran parte coincidenti e possono mettere a disposizione i propri uffici nonché le Agenzie regionali correlate caratterizzate dall’attribuzione di competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto della presente convenzione; - Tra le varie Agenzie regionali, la Legge della Regione Puglia n. 41/2017 ha assegnato all’Agenzia regionale ASSET il compito di supportare i processi di pianificazione strategica integrando i temi della mobilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica ed ambientale, valorizzazione dei beni culturali e recupero del patrimonio edilizio, fornendo supporto nelle attività di programmazione, progettazione e procedure attuazione di opere pubbliche, verifica dei progetti ai sensi dell’art.26 del D.L. 50/2016 in quanto organismo certificato da Accredia ai sensi della norma UNI XXX XX XXX/XXX 00000; - alla luce delle finalità istituzionali dei soggetti coinvolti nella presente Convenzione, l’interesse pubblico di cui all’art. 5, comma 6,lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, che regge l’attuazione della cooperazione, in ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, è relativo all’esigenza di attuare processi efficienti di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche; - La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; - La determinazione dell’Autorità per la realizzazione Vigilanza sui Contratti Pubblici di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2)disciplina dell’articolo 34 del d.lgs.
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Samples: Convenzione
PREMESSO CHE. al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale sono attribuiti specifici poteri di impulso e coordinamento, nonché poteri sostitutivi per la realizzazione delle azioni, iniziative ed opere essenziali, connesse e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana; - il Commissario straordinario garantisce la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana in coerenza con l'Agenda digitale europea, assicurando, altresì, lo svolgimento dei compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti in materia di innovazione tecnologica e digitale; - il Commissario straordinario emana regole tecniche e linee guida, nonché sottoscrive protocolli d’intesa e convenzioni con soggetti pubblici e privati ai fini dell'espletamento di compiti ed attività strumentali al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale; - Il C.N.R., quale ente nazionale di ricerca con un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere, e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie; di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico al governo e alle amministrazioni pubbliche; - l’ISTC è un’unità organizzativa del C.N.R. - come indicato all’art. 14 dello Statuto del C.N.R. - che vanta notevoli competenze scientifiche e tecniche nel settore delle tecnologie semantiche e presso la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 è stato approvato lo schema di accordo-quadro, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano per quale si svolge l’attività di collaborazione ricerca; - presso l’ISTC-CNR (in vista particolare attraverso il Semantic Technology Lab) esistono competenze ed attività strettamente connesse agli standard, linguaggi e nell’ambito dell’attuazione metodi per il Web Semantico, i Linked Data e l'estrazione di conoscenza da dati semi-strutturati e da testo; - il Commissario straordinario ha come “mission” il rendere i servizi pubblici, per i cittadini e aziende, accessibili nel modo più semplice possibile, finalizzando una serie di progetti di sviluppo tecnologico che possano supportare le pubbliche amministrazioni centrali e locali nell’adozione delle misure più moderne metodologie di analisi e sintesi dei dati su larga scala, quali Big Data e Machine Learning; - rendere disponibile ed accessibile, sulla base delle rispettive finalità e competenze istituzionali, il patrimonio informativo pubblico sia alle PP.AA. che ai cittadini, attraverso un processo di apertura e razionalizzazione delle risorse informative disponibili presso le banche-dati pubbliche; - sviluppare tale processo attraverso l’inserimento dei dati pubblici in un unico framework centrale che ne garantisca standardizzazione, coerente interconnessione (sarà possibile legare dati provenienti da sorgenti e verticali diversi, ma relativi a un unico fenomeno o entità) e coerenza nella fruizione (API e dashboard tematiche); - adottare, a tal fine, metodologie innovative per avviare i processi di razionalizzazione delle banche dati di interesse nazionale, per migliorarne la conoscenza e la fruizione, attraverso la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza progetto Data & Analytics Framework (PNRR“DAF”), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazioneche consentirà alle PP.AA., che qui devono intendersi integralmente richiamatinon dispongono di competenze e risorse, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Entiaccedere ai dati; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamato, le Parti hanno definito il quadro nel perseguimento delle rispettive finalità istituzionali possono ricorrere alla stipula di riferimento per accordi finalizzati a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere comune, in forza di quanto previsto dall’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; - il raccordo delle rispettive linee strategiche presente accordo rappresenta uno strumento di azione coordinata tra amministrazioni finalizzato a rendere l’azione amministrativa efficiente, razionale ed adeguata; Tutto ciò visto, ritenuto, premesso e attività gestionali; migliorare considerato, le Parti come sopra individuate convengono e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2).stipulano quanto segue:
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Samples: Accordo Ex Articolo 15 Della Legge 7 Agosto 1990 N. 241
PREMESSO CHE. le parti hanno definito, nella riunione del 29.11.2012, l’ipotesi di accordo integrativo dell’ente concernente i criteri di ripartizione del fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente, anno 2012; » si richiama l’accordo in data 12 luglio 2011, al livello territoriale della gestione associata della valutazione presso la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, relativo alle modalità di applicazione delle norme in materia di perfomance, trasparenza e merito, metodologia di valutazione e distribuzione degli incentivi contrattuali legati alla valutazione (l’accordo riguardava rispettivamente parti oggetto di contrattazione e parti oggetto di concertazione nel sistema di relazioni sindacali ad oggi vigente); » alla formazione degli accordi, a partire dal 2010, sono state invitate le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale del personale degli Enti Locali e che soltanto la UIL F.P.L. è stata presente ai lavori; » la Giunta Comunale, con la Deliberazione propria deliberazione n. 13 del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 è stato 8.3.2013 ha approvato lo schema il suddetto accordo autorizzando il presidente della delegazione di accordo-quadroparte pubblica alla sottoscrizione dello stesso; » il Revisore del Conto, con verbale in data 25.2.2013, ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità dei costi derivanti dall’accordo in oggetto con i vincoli del bilancio ai sensi dell’art. 15, 5 del CCNL sottoscritto il 1° aprile 1999 e s.m.i.; » è stata redatta come in allegato la relazione illustrativa di cui all’art. 40 comma 2, della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure 3 sexies del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”dlgs 165/2001; in attuazione delle predette deliberazioni è stato sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadro, che qui si intende integralmente richiamatoTutto ciò premesso, le Parti hanno definito parti sopra indicate stipulano il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevede, tra l’altro, che le Parti, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2)seguente contratto decentrato integrativo dell’Ente formato da n. 5 articoli.
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Samples: Contratto Integrativo Decentrato
PREMESSO CHE. l’art. 7, comma 4, lettera a) del CCNL 21.5.2018 dispone che in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa si stabiliscano i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 68, comma 1, tra le diverse modalità di utilizzo; con la Deliberazione determinazione dirigenziale n. 2409 del Consiglio Metropolitano 15.12.2020 si sono quantificate le risorse stabili del Fondo risorse decentrate riferito all’anno 2020 del personale non dirigente comunale, risorse che ammontano a € 1.856.205,00; tale importo, così come precisato nella medesima determinazione dirigenziale n. 44/2021 è stato approvato lo schema di accordo-quadro2409/2020, ai sensi tiene anche conto dell’applicazione della disposizione contenuta nell’ultimo periodo dell’art. 1533, comma 2, della legge del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 che stabilisce il principio dell’invarianza del valore medio pro-capite del Fondo 2020 rispetto a quello del 2018, ivi stabilendosi che “il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 241/1990 tra 75, è adeguato, in aumento o i n diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la Città metropolitana contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di Milano posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di ca lcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”, dal momento che nell’anno 2020 si registra un incremento nel numero dei dipendenti in servizio rispetto all’anno 2018; si è difatti ivi disposto l’incremento del Fondo di € 53.120,00, calcolato in via provvisoria e da aggiornare al termine dell’anno 2020, quando sarà possibile avere certezza circa il Comune numero dei dipendenti in servizio da prendere alla base del calcolo per dare applicazione alla disposizione in parola; inoltre, poiché detto incremento è destinato - secondo la disposizione citata - sia al fondo per la contrattazione integrativa che al fondo per le posizioni organizzative, in detto provvedimento si rinvia alle decisioni che saranno assunte con apposita deliberazione dall’Amministrazione per la definizione delle risorse variabili dello stesso Fondo in ordine alla possibilità di Milano riconoscere parte di tale aumento anche al Fondo per l’attività di collaborazione in vista le posizioni organizzative; a tale riguardo le indicazioni e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazionevalutazioni dell’Amministrazione, che qui devono intendersi integralmente richiamatipoi saranno confermate nell’apposita deliberazione che al riguardo dovrà essere adottata, si sono orientate sulla scelta di destinare tale incremento sia al Fondo delle risorse decentrate che al Fondo delle posizioni organizzative, tenuto conto del criterio di proporzionalità esistente tra l’ammontare dei due fondi, ragione per cui detto incremento di € 53.120,00 viene così ripartito: € 46.006,00 al Fondo risorse decentrate € 7.114,00 al Fondo per le posizioni organizzative; l’importo delle risorse variabili ammonta a € 423.380,00 e tiene conto delle indicazioni e valutazioni dell’Amministrazione per quanto concerne la parte variabile del predetto Fondo, compatibilmente con le disposizioni contrattuali contenute nell’art. 67 del CCNL 21.5.2018, i vincoli di bilancio e gli strumenti di programmazione economica-finanziaria dell’ente, risorse che parimenti saranno confermate con la deliberazione della Giunta Comunale; il complessivo Fondo riferito all’anno 2020, calcolato in via provvisoria, come risultante dall’Allegato 1, è quindi pari a € 2.272.471,00 (dato da ammontare del fondo € 2.279.585 – incremento per Fondo posizioni organizzativa in applicazione dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 € 7.114,00); di Giunta Comunale esso - di fatto - € 1.849.091,00 (dato da ammontare risorse stabili come da dd n. 1162/2021 sono state approvate 2409/2020 € 1.856.205 - incremento per Fondo PO € 7.114,00) rappresentano le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano Risorse stabili e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”€ 423.380,00 le Risorse variabili; in attuazione merito allo specifico istituto delle predette deliberazioni progressioni orizzontali si da atto che non è stato sottoscritto possibile concretizzare l’impegno assunto nell’art. 6 dell’accordo economico 2019, secondo il quale si sarebbe attivato l’istituto della progressione orizzontale con decorrenza dal 1° gennaio 2020, in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti; - con l’Accordo Quadroquanto l’ufficio deputato all’attivazione dell’istituto ha dovuto presidiare, che qui si intende integralmente richiamatosu indirizzo dell’Amministrazione, le Parti hanno definito il quadro di riferimento per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienzaaltre priorità, con particolare riguardo ai temi l’oggettivo aggravio della sostenibilità - l’Accordo prevedegestione della pandemia per Covid-19 che è intervenuta e che certo non era preventivabile; si provvede, tra l’altrodunque, che le Partia riprogrammare l’attivazione come segue nell’articolato; quanto sopra premesso, ai fini della sua più ampia attuazione, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2)si concorda quanto segue.
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Samples: Accordo Utilizzo Risorse Del Fondo Risorse Decentrate Anno 2020
PREMESSO CHE. con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44/2021 è stato approvato lo schema di accordo-quadro, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 241/1990 tra la Città metropolitana di Milano e il Comune di Milano per l’attività di collaborazione in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il cui allegato indica compiutamente i presupposti dell’attività di collaborazione, che qui devono intendersi integralmente richiamati, e parimenti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1162/2021 sono state approvate le “Linee di indirizzo per la stipulazione di un Accordo di collaborazione tra il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano in vista e nell’ambito dell’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”; in attuazione delle predette deliberazioni è stato Quadro sottoscritto in data 21 novembre 2021 l’Accordo Quadro che disciplina la collaborazione tra i due Enti, registrato all’Agenzia delle Entrate in data al n. il Circondario ha affidato all’operatore economico il servizio di accoglienza rientrante nel sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (Siproimi) per il periodo , relativamente al lotto posto a gara n. riguardante ; - con l’Accordo Quadroche ai sensi dell'Accordo Quadro i suddetti interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Attuativi, che qui l’operatore economico si intende integralmente richiamatoè impegnato a perfezionare con il Circondario secondo le modalità e nei termini previsti nel documento suindicato; - che con determinazione dirigenziale n. del è stato disposto di affidare all’operatore economico il servizio in oggetto indicato per il periodo - il legale rappresentante dell’operatore economico in data - in data , le Parti hanno definito tramite il quadro portale della banca dati nazionale antimafia istituita presso il Ministero dell’Interno, è stata rilasciata l’informativa/comunicazione antimafia numero di riferimento per lo svolgimento protocollo - che non esistono convenzioni attive o in collaborazione fase di attività studio da parte di interesse comune volte Consip ed Intercenter relativamente al perseguimento delle seguenti finalità: promuovere il raccordo delle rispettive linee strategiche servizio in oggetto e attività gestionali; migliorare e semplificare le rispettive attività e procedure per la realizzazione che quest’ultimo non rientra nelle categorie merceologiche di interventi di rilevanza metropolitana; migliorare la propria capacità di investimento e semplificare le procedure cui all’art. 1, comma 7 del D.Lgs. 95/2012, convertito in vista dell’attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e ResilienzaLegge 135/2012 e, con particolare riguardo ai temi della sostenibilità - l’Accordo prevedepertanto, tra l’altro, che non è soggetto alla disciplina ivi prescritta. Tutto ciò premesso le Parti, ai fini della sua più ampia attuazioneprevia ratifica di quanto esposto in narrativa, possano all’occorrenza sottoscrivere accordi attuativi, secondo le esigenze politiche convengono e amministrative via via riscontrate, individuando nei medesimi la forma organizzativa di collaborazione istituzionale più idonea in base alle specifiche esigenze amministrative e alle risorse disponibili(art.2).stipulano quanto segue:
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Accoglienza E Integrazione