PREMI FEDELTÀ Clausole campione

PREMI FEDELTÀ. Le Parti convengono che le disposizioni del presente capitolo hanno vigore per i soli lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Al personale ceduto alla Banca dal Gruppo ISP con effetti dal 17/5/2010 e inquadrato nella 3° Area Professionale che abbia maturato 27 anni di servizio dalla data di assunzione presso la realtà di provenienza a partire dal 3° livello retributivo della 2° Area Professionale verrà attribuito il trattamento economico aziendale corrispondente al 4° livello retributivo della 3° Area Professionale. Trovano applicazione secondo l’elenco seguente i premi di fedeltà: a) alla maturazione del 25° anno di servizio, ricomprendendo anche il periodo di adibizione presso le realtà di provenienza del Gruppo Isp: 1. al personale assunto dall’ex Banca Commerciale Italiana fino a tutto il 30 novembre 1994 sarà riconosciuto un importo pari al 28% della RAL in atto alla data di erogazione, escluse le voci connesse con la situazione di famiglia o di carattere indennitario o accessorio; 2. al personale assunto dall’ex Banco Ambrosiano Veneto sarà riconosciuto un premio di fedeltà nella misura lorda di euro 2.600,00; 3. al personale ex Xxxxxxxx IMI verrà riconosciuta una mensilità lorda di stipendio, calcolata secondo il criterio di 1 dodicesimo della retribuzione annua fissa. 4. in via esclusiva al solo personale che alla data dell’1 gennaio 2011 abbia già percepito gli importi derivanti dal comma a) del presente articolo, alla maturazione del 35° anno di servizio, ricomprendendo anche il periodo di adibizione presso le realtà di provenienza del Gruppo Isp competerà: a. al personale assunto dall’ex Banca Commerciale Italiana fino a tutto il 30 novembre 1994 un importo pari al 14% della RAL in atto alla data di erogazione, escluse le voci connesse con la situazione di famiglia o di carattere indennitario o accessorio; b. al personale ex Xxxxxxxx IMI una mensilità lorda di stipendio, calcolata secondo il criterio di 1 dodicesimo della retribuzione annua fissa. Al relativo scadere il lavoratore potrà richiedere il versamento degli importi derivanti sul Fondo di Previdenza cui è iscritto, con preavviso di almeno 30 giorni di calendario. In aggiunta a quanto sopra si conviene in favore di tutto il personale della Banca un premio fedeltà pari ad euro 3.000,00 lordi una tantum che la Banca stessa erogherà, indipendentemente dall’inquadramento, al compimento del 15° anno di servizio effettivo computabile presso State Street Bank Spa; a tal fine non saranno...
PREMI FEDELTÀ. Altre materie
PREMI FEDELTÀ. Fermo restando il Corrispettivo, in ipotesi di avveramento delle Condizioni dell’Offerta e, dunque, di esito positivo della stessa, gli Azionisti Xxxxxx che apporteranno in adesione all’Offerta le loro Azioni Oggetto dell’Offerta avranno il diritto, ma non l’obbligo, di aderire gratuitamente al Programma Fedeltà. Poiché il Programma Fedeltà sarà operativo solo in caso di positivo completamento dell’Offerta, quante più Azioni Oggetto dell’Offerta saranno portate in adesione da ciascun Azionista Idoneo tanto maggiori saranno le probabilità che il Programma Fedeltà trovi concreta attuazione. Inoltre, poiché le categorie di Premi Fedeltà che saranno ricevuti nel contesto del Programma Fedeltà variano a seconda del numero di Azioni Oggetto dell’Offerta portate in adesione da ciascun Azionista Idoneo, un Azionista Idoneo che porti in adesione più Azioni Oggetto dell’Offerta potrà essere destinato ad un livello superiore e riceverà più Premi Fedeltà nel contesto del Programma Fedeltà. A tale riguardo, la specifica tipologia, il quantitativo e la categoria dei Premi Fedeltà – dettagliati nel Regolamento del Programma Fedeltà – sono direttamente commisurati al quantitativo di Azioni Oggetto dell’Offerta portate in adesione all’Offerta medesima, secondo i termini, le condizioni e le modalità meglio specificate nel Regolamento del Programma Fedeltà. Ne consegue che l’aver portato in adesione all’Offerta un maggior quantitativo di Xxxxxx potrà consentire agli Azionisti Idonei di ricevere Premi Fedeltà appartenenti a categorie superiori e ancor più attraenti. In particolare, ai membri del Programma Fedeltà (i “Membri” e, ciascuno, un “Membro”) saranno attribuiti i Premi Fedeltà indicati nel Regolamento del Programma Fedeltà allegato al Documento di Offerta all’appendice M.3 e pubblicato sul sito internet dedicato all’Offerta (xxx.xxxxxx.xxxxxx.xxx), che prevede diverse categorie di Premi Fedeltà a seconda del numero di Azioni Oggetto dell’Offerta portate in adesione all’Offerta da ciascun Azionista Idoneo. Più specificatamente, come meglio descritto nel Regolamento del Programma Fedeltà, la rilevanza dei Premi Fedeltà assegnati ai Membri è direttamente commisurata al numero di Azioni Oggetto dell’Offerta apportate all’Offerta medesima, in base alle seguenti classi di appartenenza strutturate (le “Classi di Appartenenza”):

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  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Servizi di trasporto per ferrovia 19 Servizi di trasporto per via d’acqua 20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

  • Periodo di Carenza Se il decesso dell’Assicurato si verifica nei primi do- dici mesi dalla data di decorrenza del Contratto (perio- do di carenza), la Compagnia paga una somma pari al solo valore totale delle quote collegate al Contratto al netto della parte di commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto, come descritto al successivo Art. 27.2 “Co- sti indiretti”, senza l’aumento percentuale. a) una delle seguenti malattie infettive acute sopravve- nute dopo l’inizio della copertura assicurativa: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, polio- mielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, lep- tospirosi ittero-emorragica, xxxxxx, brucellosi, dissen- teria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemi- ca, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia genera- lizzata, encefalite post-vaccinica; b) shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigo- re del Contratto; c) infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore del Con- tratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.

  • OFFERTE ANORMALMENTE BASSE L’Azienda Ospedaliera, qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, prima dell’approvazione dell’aggiudicazione, procederà a verifica, tramite l’Area Gestione Contrattuale e Negoziale, l’eventuale anomalia dell’ offerta risultata aggiudicataria, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 86 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006 e valuterà l’anomalia dell’offerta secondo i criteri di cui all’articolo 87 dello stesso Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, così come modificato dal comma 909 dell’articolo 1 della Legge 296 del 27 Dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007) e dell’articolo 26 del D.lgs n°81 del 9 Aprile 2008, n°81, procedendo, altresì, contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte, non oltre alla quinta, ai sensi dell’articolo 88 del dello stesso Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. In tal caso verranno richieste le giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo. Nelle giustificazioni , di cui agli artt. 86 punto 5, e 87 punto 2 del D. Lgs 163/2006. ai fini dell’accertamento di congruità del prezzo, in particolare l’Impresa concorrente dovrà operare un’analisi dei costi e fornire gli elementi che hanno contribuito alla determinazione dell’offerta economica con particolare riferimento ai prodotti, ed alle prestazioni di gestione del servizio di fornitura e post vendita, indicando per questa ultima il costo del personale e i costi relativi alla sicurezza dovranno risultare congrui all’attività ed alle caratteristiche del servizio di fornitura e post vendita e le spese generali e le loro rispettive percentuali d’incidenza. In particolare, si deve giustificare:

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Modalità di esecuzione del servizio L’impresa affidataria dovrà avere in disponibilità, per ogni turno di servizio, un numero di carri così determinato: N 4 CARRI DEL TIPO A; N 2 CARRI DEL TIPO B; N 1 CARRI DEL TIPO C; senza che ciò comporti l’obbligo per la Civica Amministrazione di attivare il servizio mediante la richiesta di messa a disposizione di tutti i carri sopra previsti. In base alle esigenze giornaliere di servizio, l’Ufficio Rimozioni del Corpo richiederà la messa a disposizione di carri rimozione in numero determinato per turni di 6 ore, come meglio specificato al successivo art.7, i quali, nel giorno e nell’orario comunicato preventivamente in sede di richiesta di attivazione, dovranno presentarsi presso l’Ufficio Rimozioni od altro sito indicato nella richiesta di attivazione; sarà obbligo dell’operatore comunicare la presenza in servizio se in luogo diverso dalla sede dell’ufficio Rimozioni. Nel caso di mancata messa a disposizione del/i carro/i verranno applicate le penali disposte all’art. 10 del presente Capitolato Speciale. Detti carri verranno utilizzati secondo le esigenze di servizio indicate dall’ Ufficio Rimozioni del Corpo di Polizia Municipale e, conseguentemente, la loro messa a disposizione della Civica Amministrazione comporterà l’obbligo di retribuzione del servizio secondo le tariffe di cui all’allegato al presente capitolato, così come determinate a seguito del ribasso offerto in sede di gara, indipendentemente dall’effettuazione o meno di interventi. La Civica Amministrazione ha altresì facoltà di richiedere l’attivazione, anche contemporanea, di 2 (due) carri attrezzi (definiti carri di “pronto intervento”), per far fronte alle esigenze di servizio. I carri di “pronto intervento” potranno essere di tipo A o di tipo B o di tipo C a seconda delle richieste del Corpo di Polizia Municipale. Qualora richiesti, i carri di “pronto intervento “ verranno retribuiti con le seguenti modalità: per interventi di rimozione parziale senza operazioni di aggancio, sarà retribuito con il corrispettivo di un’ora secondo la tariffa stabilita per il carro di “pronto intervento”; per interventi di rimozione parziale con operazioni di aggancio, sarà retribuito con il corrispettivo di un’ora e mezza secondo la tariffa stabilita per il carro di “pronto intervento”; per interventi di rimozione totale, sarà retribuito con il corrispettivo di due ore secondo la tariffa stabilita per il carro di “pronto intervento”; per interventi di altra natura, sarà retribuito in base al tempo di effettivo utilizzo secondo la tariffa oraria stabilita per il carro di “pronto intervento”;. L’impresa affidataria avrà l’obbligo di fornire il nominativo di un referente che si renda reperibile personalmente o tramite delegato nelle 24 ore. Tutti gli automezzi del tipo A, B o C, compresi i carri di “pronto intervento”, dovranno raggiungere il luogo richiesto entro il tempo massimo di 30 minuti, salvo cause di forza maggiore, le quali dovranno essere debitamente documentate su richiesta della Direzione Corpo di Polizia Municipale. Le operazioni di aggancio o carico dei veicoli sottoposti a rimozione, dovranno essere eseguite in un tempo massimo di quindici minuti primi, salvo casi di oggettiva difficoltà, che dovranno di volta in volta essere segnalati dal personale della Polizia Municipale. Qualora la rimozione o lo spostamento mediante sistemi automatici si riveli impossibile, eccessivamente difficoltosa o pregiudizievole per l’integrità del veicolo e/o cose di terzi, gli addetti, su richiesta degli operatori di P.M., dovranno effettuare lo spostamento del veicolo mediante appositi sistemi meccanici azionati manualmente al fine di rendere possibile la rimozione stessa o far cessare la causa della richiesta dell’intervento, fatte salve situazioni di concreta impossibilità. Per calamità naturali e/o manifestazioni, eventi, competizioni sportive, fiere e mercati, l'orario di servizio potrà essere anticipato e/o protratto indeterminatamente.

  • Effetti dei nuovi stipendi 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

  • Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.