Premio di fedeltà Clausole campione

Premio di fedeltà. Al compimento dei 25 anni di anzianità di servizio complessivamente maturati nel movimento, ai quadri direttivi di 3° e 4° livello va erogato un premio di fedeltà, nella misura del 90,66% di una mensilità delle seguenti competenze: stipendio, scatto di anzianità, importo ex ristrutturazione per ogni scatto di anzianità, assegno ex differenza valore scatto, assegno ex differenza tabelle, speciale indennità per vice direttori di azienda ed indennità per personale preposto a succursale. Il pagamento va effettuato nel mese di maturazione dei 25 anni di anzianità di servizio.
Premio di fedeltà. Norma particolare per il settore dei laterizi Norma particolare per il settore dei manufatti in calcestruzzo
Premio di fedeltà. Al compimento dei venticinque anni di anzianità di servizio complessivamente maturati nel Movimento, ai dipendenti appartenenti alle aree professionali e ai primi due livelli retributivi della categoria dei quadri direttivi, va erogato un premio di fedeltà nella misura del 90,66% di una mensilità delle seguenti competenze: stipendio, scatto di anzianità, importo ex ristrutturazione per ogni scatto di anzianità, assegno ex differenza valore scatto, assegno ex differenza tabelle, indennità per personale preposto a succursale, indennità per vice responsabile di succursale. Il pagamento va effettuato nel mese di maturazione dei 25 anni di anzianità di servizio. L’importo del premio di fedeltà di cui al primo comma verrà incrementato in ragione dello 0,60% della retribuzione annua lorda (0,05% ragguagliato a mese), calcolata sulla base degli elementi retributivi sopra elencati, per ogni anno di lavoro prestato nel Movimento BCC nel periodo 1° gennaio 1988 – 31 dicembre 2002. Ai lavoratori che hanno acquisito il diritto al percepimento del premio di fedeltà sulla base dell’art. 17 del previgente CSLL 23/12/1997, l’importo da riconoscere annualmente, nel mese di settembre sulla base dell’inquadramento ricoperto, è quello indicato nell’allegato B al presente CSLL. Detto importo verrà riassorbito in caso di passaggio al terzo livello retributivo della categoria dei quadri direttivi o comunque a livelli superiori.
Premio di fedeltà. 1 Il collaboratore riceve un premio di fedeltà come definito qui di seguito: - dopo 7 e 15 anni di servizio: una gratifica forfetaria di CHF 1'500 o una settimana di vacanza. - dopo 20 anni di servizio: una gratifica forfetaria di CHF 3'000 o due settimane di vacanza. - per ogni ulteriore periodo supplementare di 5 anni: una gratifica forfetaria di CHF 6'000 o quattro settimane di vacanza. Il premio di fedeltà sotto forma di vacanza deve essere fruito entro 36 mesi dal momento dell’acquisizione del diritto.
Premio di fedeltà. Fra gli ”altri benefici a lungo termine”, rientrano nell’operatività della BCC anche i premi di fedeltà dei dipenden- ti. Tali benefici devono essere valutati in conformità allo IAS 19. La passività per il premio di fedeltà viene rilevata tra i “fondi rischi e oneri” del Passivo. L’accantonamento, come la riattribuzione a conto economico di eventuali eccedenze dello specifico fondo (dovute ad esempio a modifiche di ipotesi attuariali), è imputata a conto economico fra le “spese del personale”. Le obbligazioni nei confronti dei dipendenti sono valutate da un attuario indipendente.
Premio di fedeltà. Le parti convengono di estendere al personale appartenente alle tre Aree professionali e ai primi due livelli della categoria dei Quadri Direttivi la previsione di cui all’art. 102 del vigente CCNL. Le competenze mensili da prendere in considerazione per il personale destinatario del presente accordo sono tutte quelle previste dall’art. 102 citato del CCNL. A tutto al personale che abbia già maturato i 25 anni di servizio nel movimento alla data di stipula del presente contratto il premio di fedeltà sarà erogato nel mese di settembre 2007.
Premio di fedeltà. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 102 vigente c.c.n.l. per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, al raggiungimento del 25° anno di servizio prestato nel Movimento delle B..C./C.R.A., al personale, appartenente alle aree professionali ed al 1° e 2° livello retributivo della categoria dei quadri direttivi,viene erogato un premio di fedeltà nella misura pari al 7% della retribuzione annua lorda tabellare dell’anno precedente (con esclusione delle voci variabili). La corresponsione avrà luogo nel mese successivo al raggiungimento di detta anzianità.
Premio di fedeltà. 13.1 Sussiste il diritto ai seguenti premi di fedeltà: – una mezza mensilità dopo 10 anni compiuti di servizio; – una mensilità intera dopo 20 anni compiuti di servizio; – una mensilità per ogni periodo successivo di 5 anni compiuti di servizio.
Premio di fedeltà. Al compimento dei 25 anni di anzianità di servizio complessivamente maturati nel movimento va erogato al personale appartenente alle aree professionali e ai primi due livelli retributivi della categoria dei quadri direttivi, nonché ai quadri di 3° e 4° livello, in ragione della misura prevista dall’art. 102 del vigente CCNL, a titolo di una tantum, un premio di anzianità. Il pagamento dovrà essere effettuato nel mese di maturazione dei 25 anni di anzianità di servizio. Il premio di anzianità assorbe eventuali provvidenze già corrisposte allo stesso titolo.
Premio di fedeltà. E’ un’erogazione effettuata in occasione del raggiungimento di una determinata anzianità di servizio da parte del lavoratore, in occasione di un determinato anniversario aziendale, o per particolari festività e ricorrenze. Tale premio potrà essere obbligatorio o liberale. Si precisa che nel caso in cui il contratto collettivo istituisca un premio ai lavoratori, per il raggiungimento di una certa anzianità di servizio, la stessa, secondo quanto stabilito dalle parti, potrà essere calcolata in base al tempo trascorso dall’inizio del rapporto o in base alla durata effettiva della prestazione lavorativa. Nel primo caso, considerando l'anzianità come un fatto obiettivo nella durata del rapporto di lavoro e quindi non necessariamente condizionata all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, ai fini della maturazione del trattamento premiale, dovranno essere computati anche gli eventuali periodi di sospensione dal rapporto di lavoro ( Cassazione 29/4/1997, n. 3719). Ai fini fiscali il "premio di fedeltà", che il datore di lavoro eroga ai dipendenti che raggiungono una determinata anzianità di servizio, senza effettuare discriminazioni ed in modo consuetudinario, fa parte del reddito imponibile, in quanto costituisce un’erogazione liberale usuale e ricorrente ( Massima della Cassazione del 12/6/1999, n. 5795).