PREMIO DI PRODUTTIVITA' VARIABILE Clausole campione

PREMIO DI PRODUTTIVITA' VARIABILE. Viene confermato il premio di produttività per obiettivi, denominato PREMIO AZIENDALE VARIABILE (PAV), strettamente connesso a parametri di produttività e di redditività, la cui effettiva entità sarà determinata dal livello di raggiungimento degli obiettivi stessi che saranno, di anno in anno, proposti e contrattualizzati. Le Parti si incontreranno entro il 30 aprile di ogni esercizio al fine di determinare gli obiettivi sui quali verrà calcolato il PAV dell'esercizio stesso. Collateralmente al PAV viene confermato il premio, denominato PREMIO AZIENDALE CONSOLIDATO (PAC) che ogni dipendente si autocostruisce negli anni di permanenza in azienda attraverso il consolidamento di parte del PAV ed il cui relativo ammontare, nella misura di seguito determinata, sarà individualmente acquisito quale elemento retributivo garantito. Il PAC non potrà essere in alcun modo collegato alle tabelle del Premio di Produttività Garantito, di cui al punto 21.1), costituendo un elemento autonomo aggiuntivo personale.
PREMIO DI PRODUTTIVITA' VARIABILE. In funzione di parametri di produttività e redditività aziendale dell'esercizio precedente, identificati nel ROE e nel rapporto tra i premi emessi del lavoro diretto rami danni sulla media dei dipendenti impiegati dal 1° al 6° livello e Funzionari, viene erogato nei mesi di giugno 2010 e 2011 il seguente premio di produttività relativo al 4° livello 7^ classe riparametrato secondo la tabella stipendiale in vigore al 1° gennaio 2009 (vedasi alle- gato A). PRODUTTIVITA’ (MIL/DIP) ROE <5% ROE 5% - 8,99% ROE 9% - 14% < € 1.000.000,00 NEGATIVO NEGATIVO BASSO Da € 1.000.000,01 A € 1.300.000,00 NEGATIVO BASSO MEDIO Da € 1.300.000,01 A € 1.600.000,00 BASSO MEDIO MEDIO > € 1.600.000,00 BASSO MEDIO ALTO

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).