Premio di produttività Clausole campione

Premio di produttività. Incentivo per la maggiore produttività.
Premio di produttività. In data odierna le Parti, con separato Verbale (allegato …) , in considerazione dell’impegno profuso dai Lavoratori/Lavoratrici del perimetro nazionale e pur in un contesto molto critico, hanno concordato le caratteristiche del Premio Una Tantum di Produttività 2016, dandosi atto che detto emolumento, al pari di eventuali altri premi di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, rientra nelle previsioni di cui all’articolo 1, commi 182-190, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) come modificato dall’art. 1, commi 160-162 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e al Decreto ministeriale del 25 marzo 2016, con particolare riferimento alla facoltà di scelta, concessa ai Lavoratori/Lavoratrici con reddito di lavoro dipendente non superiore ad euro 80.000 nell’anno precedente a quello di erogazione del premio, e nel limite d’importo del premio di euro 4.000, di ottenere il premio stesso in denaro o sotto forma di benefit di utilità sociale. Le Parti inoltre concordano – effettuata la procedura debole ex art. 51 CCNL ABI – di proseguire i lavori della apposita Commissione di Studio di Gruppo già costituita per pervenire: - entro il 31 marzo 2017 a determinazioni condivise in merito all’esercizio 2017, sulla base di indicatori di produttività, redditività e efficienza, introducendo fattori di effettiva variabilità e criteri distributivi anche non generalizzati e riconducibili al CCNL; - entro il 31 ottobre 2017 ad una ipotesi condivisa volta a introdurre - a livello di Gruppo Italia - un Premio Variabile di Risultato (PVR) a partire dall’esercizio 2018 in una logica di sperimentalità ed in un’ottica di pluriennalità: il PVR - che dovrà avere caratteristiche di effettiva variabilità legata alla produttività rilevata in base a indicatori consensualmente individuati - sarà realizzato valutando criteri distributivi anche non generalizzati e riconducibili al CCNL, capaci di incidere positivamente sull’aumento della produttività del Gruppo perimetro Italia.
Premio di produttività. 1. Le parti prendono atto che il miglioramento della performance collettiva e individuale e la messa a punto di strumenti idonei a fornire dimostrazione pubblica di tale miglioramento costituiscono il banco di prova del modello Agenzia, che ha come obiettivo il superamento di logiche burocratiche autoreferenziali e l’affermazione di un nuovo paradigma di amministrazione pubblica il cui scopo è corrispondere sempre meglio ai bisogni e alla domanda di servizi della collettività.
Premio di produttività. Le parti si impegnano a definire in sede di contrattazione decentrata i programmi ed i progetti atti a favorire la qualità dell'attività ed il miglioramento della produttività di ogni singolo ente, opera ed istituto; in base a detti accordi verrà stabilito ed erogato il premio di produttività.
Premio di produttività. Art. 153 bis A ciascun lavoratore viene assegnato un premio di produttività annuo, calcolato in base agli obiettivi aziendali raggiunti dai lavoratori sulla base di appositi indici e, pertanto, variabile. Gli indici di produttività andranno individuati tramite accordi a livello aziendale e sarà portato a conoscenza di tutti gli interessati. Il CCNL stabilisce comunque dei limiti minimi e massimi del premio, da ritenersi al lordo delle ritenute fiscali per i quali si rimanda al disposto dell’art. 153 bis. Il premio dovrà essere erogato nella misura del 40% entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione ed il 60% entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di maturazione.
Premio di produttività. Il premio di produttività relativo al raggiungimento dei parametri della prima tipologia del premio, per l'anno 2014, è pari a euro 240,00 lordi e sarà erogato, per i lavoratori in forza al mese di ottobre 2015, in un'unica soluzione a decorrere dalla retribuzione del mese di ottobre dell'anno 2015 o in alternativa, previa comunicazione al lavoratore dipendente, potrà essere erogato in forma mensile, a decorrere sempre dalla retribuzione del mese di ottobre, fino a concorrenza dell'importo del premio concordato nell'anno secondo le modalità previste all'articolo 12 del CCRL Il premio relativo alla seconda tipologia non matura in quanto non sono stati raggiunti i relativi parametri.
Premio di produttività. Considerata la forte competitività del mercato deve essere riconsiderata la soglia dell’80%, attenuandone l’entità. E’ altresì necessario un consistente adeguamento della parte economica che, oltre che recuperare sull’inflazione, costituisca un più consistente incentivo e tenga conto delle brillanti performance dell’Azienda in questi ultimi quattro anni.
Premio di produttività. Considerato che le modifiche/ampliamenti al CCNL delle Attività Ferroviarie convenute con le flessibilità previste: • dal presente Accordo Quadro “Patto di Produttività”; • dal Contratto Aziendale del 19/12/2011; • dall’ Accordo Gestionale sui Macromodelli Organizzativi – Produttivi del 19/12/2011 (Allegato2); • dall’Accordo sull’ Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx 00/00/0000 (Xxxxxxxx0); sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e competitività aziendale; Considerato quanto disposto in tema di "imposta sostitutiva sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività": • dalla Circolare n. 31E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate • dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione dell'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; • dal Decreto Legislativo del 6 luglio 2011 n. 98 articolo 25, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111,; • da i successivi interventi legislativi in materia che saranno oggetto di valutazione tra le parti; Le parti, in considerazione delle flessibilità di cui ai precedenti punti, concordano di introdurre le successive indennità economiche:
Premio di produttività a) A fronte dei seguenti maggiori livelli di produttività: ▪ per il personale di macchina, l’elevazione del “Limite di condotta giornaliera”, di cui all’art. 16 punto 2 lettera b dell’allegato 2A, fino a 7 (sette) ore di condotta giornaliera per un numero massimo di 5 (cinque) volte al mese e comunque in programmazione per non più di una volta tra due riposi settimanali. ▪ per il personale di bordo (Train Manager, Train Specialist, Hostess e Steward di bordo), l’elevazione del “Limite della prestazione lavorativa giornaliera”, di cui all’art. 16 punto 2 lettera c dell’allegato 2A, fino a 11 (undici) ore giornaliere per un numero massimo di 8 (otto) volte al mese, e fino a 12 (dodici) ore giornaliere per un numero massimo di 5 (cinque) volte al mese e comunque in programmazione per non più di una volta tra due riposi settimanali. ▪ per il personale di macchina e per il personale di bordo (Train Manager, Train Specialist, Hostess e Steward di bordo), l’elevazione del “Limite di prestazione lavorativa notturna”, di cui all’art. 16 punto 2 lettera d dell’allegato 2A, fino a 9 (nove) ore per prestazione. ▪ per il personale di terra operante su turni in terza l’elevazione da due a tre notti tra due riposi settimanali, di cui all’art. 16 punto 1 lettera b; vengono riconosciuti annualmente e corrisposti su base mensile per 12 mensilità, con incidenza nella retribuzione di riferimento ai fini pensionistici e di maturazione del Trattamento di Fine Rapporto, gli importi di seguito indicati: • Macchinista € 3.300,00 lordi annui • Train Manager € 2.900,00 lordi annui • Train Specialist € 1.600,00 lordi annui • Hostess/Steward di Bordo € 1.200,00 lordi annui • Operatori di terra su turni in terza € 1.000,00 lordi annui
Premio di produttività. (1) Ai fini dell’assegnazione dei premi di produttività aggiuntivi di cui all’Art. 9 del contratto collettivo di comparto 4 luglio 2002 il fondo per i premi di produttività viene distribuito alle singole direzioni scolastiche in proporzione ai posti assegnati alle rispettive strutture al 1º settembre. 2. Per l’assegnazione del premio di produttività valgono i seguenti criteri: