Prescrizioni generali. 1. Gli apparecchi di controllo devono essere montati sui veicoli in modo che il conducente possa sorvegliare facilmente dal suo posto l’indicatore di velocità, il contatore totalizzatore e l’orologio e che tutti i loro elementi, compresi quelli di trasmissione, vengano protetti contro ogni deterioramento casuale. 2. La costante dell’apparecchio di controllo deve poter essere adattata al coefficien- te caratteristico del veicolo mediante un adeguato dispositivo chiamato adattatore. I veicoli con più rapporti al ponte devono essere muniti di un dispositivo di commu- tazione per riportare automaticamente questi diversi rapporti a quello per il quale l’adattamento dell’apparecchio al veicolo viene effettuato dall’adattatore. 3. Una targhetta di montaggio ben visibile viene fissata sul veicolo in prossimità dell’apparecchio, o sull’apparecchio stesso, dopo la verifica durante il primo mon- taggio. Dopo ogni intervento da parte di un montatore o di un’officina autorizzati, che richieda una modifica della regolazione dell’installazione vera e propria, deve essere apposta una nuova targhetta in sostituzione della precedente. Sulla targhetta devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni: – nome, indirizzo o marchio del montatore o dell’officina autorizzati; – coefficiente caratteristico del veicolo sotto forma «w = … giri/km» o «w = … imp/km»; – circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote sotto forma «1 = … mm»; – data del rilevamento del coefficiente caratteristico del veicolo e della misu- razione della circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote.
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Samples: Accordo Europeo Relativo Alle Prestazioni Lavorative Degli Equipaggi Dei Veicoli Addetti Ai Trasporti Internazionali Su Strada (Aetr), Accordo Europeo Relativo Alle Prestazioni Lavorative Degli Equipaggi Dei Veicoli Addetti Ai Trasporti Internazionali Su Strada (Aetr), Accordo Europeo Relativo Alle Prestazioni Lavorative Degli Equipaggi Dei Veicoli Addetti Ai Trasporti Internazionali Su Strada (Aetr)
Prescrizioni generali. 1. Gli apparecchi di controllo devono essere montati sui veicoli in modo che il conducente possa sorvegliare facilmente dal suo posto l’indicatore di velocità, il contatore totalizzatore e l’orologio e che tutti i loro elementi, compresi quelli di trasmissione, vengano protetti contro ogni deterioramento casuale.
2. La costante dell’apparecchio di controllo deve poter essere adattata al coefficien- te caratteristico del veicolo mediante un adeguato dispositivo chiamato adattatore. I veicoli con più rapporti al ponte devono essere muniti di un dispositivo di commu- tazione per riportare automaticamente questi diversi rapporti a quello per il quale l’adattamento dell’apparecchio al veicolo viene effettuato dall’adattatore.
3. Una targhetta di montaggio ben visibile viene fissata sul veicolo in prossimità dell’apparecchio, o sull’apparecchio stesso, dopo la verifica durante il primo mon- taggio. Dopo ogni intervento da parte di un montatore o di un’officina autorizzati, che richieda una modifica della regolazione dell’installazione vera e propria, deve essere apposta una nuova targhetta in sostituzione della precedente. Sulla targhetta devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni: – nome, indirizzo o marchio del montatore o dell’officina autorizzati; , – coefficiente caratteristico del veicolo sotto forma «w = … giri/km» o «w = … imp/km»; , – circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote sotto forma «1 = … mm»; , – data del rilevamento del coefficiente caratteristico del veicolo e della misu- razione della circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote.
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Samples: Accordo Europeo Relativo Alle Prestazioni Lavorative Degli Equipaggi Dei Veicoli Addetti Ai Trasporti Internazionali Su Strada (Aetr), Accordo Europeo Relativo Alle Prestazioni Lavorative Degli Equipaggi Dei Veicoli Addetti Ai Trasporti Internazionali Su Strada (Aetr), Accordo Europeo Relativo Alle Prestazioni Lavorative Degli Equipaggi Dei Veicoli Addetti Ai Trasporti Internazionali Su Strada (Aetr)
Prescrizioni generali. 1. Gli apparecchi di controllo devono essere montati sui veicoli in modo che il conducente possa sorvegliare facilmente dal suo posto l’indicatore di velocità, il contatore totalizzatore e l’orologio e che tutti i loro elementi, compresi quelli di trasmissione, vengano protetti contro ogni deterioramento casuale.
2. La costante dell’apparecchio di controllo deve poter essere adattata al coefficien- te coefficiente caratteristico del veicolo mediante un adeguato dispositivo chiamato adattatoreadattatore. I veicoli con più rapporti al ponte devono essere muniti di un dispositivo di commu- tazione commutazione per riportare automaticamente questi diversi rapporti a quello per il quale l’adattamento dell’apparecchio al veicolo viene effettuato dall’adattatore.
3. Una targhetta di montaggio ben visibile viene fissata sul veicolo in prossimità dell’apparecchio, o sull’apparecchio stesso, dopo la verifica durante il primo mon- taggiomontaggio. Dopo ogni intervento da parte di un montatore o di un’officina autorizzati, che richieda una modifica della regolazione dell’installazione vera e propria, deve essere apposta una nuova targhetta in sostituzione della precedente. Sulla targhetta devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni: – nome, indirizzo o marchio del montatore o dell’officina autorizzati; – coefficiente caratteristico del veicolo sotto forma «w = … giri/km» o «w = … imp/km»; – circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote sotto forma «1 = … mm»; – data del rilevamento del coefficiente caratteristico del veicolo e della misu- razione misurazione della circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote.
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