NORMATIVA GENERALE Clausole campione

NORMATIVA GENERALE. D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151: regolamento recante semplificazione della disciplina in materia di prevenzione incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 D.M. 10.03.1998: criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro X.Xxx. 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106): attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia dei tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162: regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazioni dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori/montacarichi e della relativa licenza di esercizio D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74: regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192: attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia coordinato con: 1. D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 (disposizioni correttive ed integrative al D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 2. D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28; 3. D.L. 4 giugno 2013, n. 63 D.P.R. 21.12.1999, n. 551: regolamento avente modifiche al D.P.R. 412/93 in materia di progettazione, installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di climatizzazione ai fini del contenimento dei consumi di energia D.P.R. 26.8.1993, n. 412: regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di climatizzazione ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 D.P.R. 16 aprile 2016, n. 74: regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e d estiva NORMA UNI 7129:2001: Impianti a gas alimentati da rete di distribuzione - progettazione, installazione e manutenzione NORMA UNI 7131:1999: Impianti a G.P.L. non alimentati da rete di distribuzione - progettazione, installazione e manutenzione NORMA UNI 10347:1993: Riscaldamento e Raffrescamento degli edifici Legge n. 791 del 18/10/1977: Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezz...
NORMATIVA GENERALE. Legge 1 marzo 1968, n. 186: disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione e impianti elettrici ed elettronici. ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione
NORMATIVA GENERALE. Normativa tecnica di settore
NORMATIVA GENERALE. Fermo restando che l'appalto in parola è a misura, di seguito si riportano i criteri di misurazione che si dovranno applicare qualora si presentasse la necessità di contabilizzare opere in variazione negativa e/o positiva ove non sia diversamente indicato nelle singole opere o nel contratto d'appalto, le quantità delle opere eseguite saranno determinate con "metodi geometrici", oppure a "peso" restando escluso ogni altro metodo. U:\Verde\Manutenzione Ordinaria\2016 Abbattimenti e Potature 05 2016\capitolato prestazionale.doc Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.
NORMATIVA GENERALE. 1 1 Le disposizioni legislative e regolamentari citate vanno intese con le successive modifiche e integrazioni.
NORMATIVA GENERALE. Qualora non sia diversamente indicato nelle singole opere o nel contratto d'appalto, le quantità delle opere eseguite saranno determinate con "metodi geometrici", oppure "a peso" restando escluso ogni altro metodo. Nelle singole categorie di lavorazioni, si intendono sempre compresi e compensati tutti gli oneri relativi a mano d’opera, mezzi d’opera a caldo e in piena efficienza, ricambi, materiali anche di consumo, opere provvisionali, assistenze murarie, oneri per lavorazioni in orario notturno, prove sperimentali, campo prove, illuminazione aree di cantiere, recinzioni aeroportuali anche luminose, perdita di produttività dovuta alle lavorazioni in orario notturno, in condizioni disagiate e ad eventuali disposizioni particolari che venissero impartite da Enti Aeroportuali e qualsiasi altro onere, anche non specificato, necessario alla esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte. Gli scavi e le demolizioni saranno misurate e compensate al metro cubo. Si terrà conto del volume effettivo "in loco", escludendo cioè l'incremento di volume che caratterizza le materie a seguito della demolizione. Le fresature saranno misurate e compensate a metro quadro, in funzione dello spessore complessivo fresato. Le rimozioni, infine, saranno misurate e compensate al peso di materiale rimosso. L’articolo, valutato a metro cubo, al metro quadro o a peso, comprende e compensa i seguenti oneri: la demolizione eseguita con idonei mezzi meccanici e, ove occorrente, a mano con martello pneumatico; l’accurata pulizia della superficie eseguita con idonee attrezzature munite di spazzole e dispositivi aspiranti; il carico dei materiali sui mezzi di trasporto, il trasporto nei luoghi loro destinati secondo gli ordini della D.L.; ogni onere e magistero per dare l’opera finita a regola d’arte. Trasporti e discariche I trasporti si misurano a metro cubo di materiale misurato su automezzo. Tutto il materiale proveniente da scavi e da demolizioni e che, su ordine della Direzione dei Lavori, non verrà riutilizzato per l’esecuzione delle opere, dovrà essere trasportato alle pubbliche discariche autorizzate al loro ricevimento a seconda delle rispettive classificazioni, comprendendo nel prezzo di Elenco tutti gli oneri per forniture, prestazioni, mano d’opera, sistemazione dei materiali in discarica, oneri di discarica, tasse ecologiche e per il ritorno a vuoto dei mezzi di trasporto.
NORMATIVA GENERALE. Nel contratto a termine è applicabile il periodo di prova. Il periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari a un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni; a tale fine si computano le assenze dovute ad un unico evento o a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell’azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto. L’obbligo di conservazione del posto cessa, in ogni caso, alla scadenza del termine apposto nel contratto individuale di lavoro. In tutti i casi di contratto a termine stipulato per esigenze sostitutive è possibile un adeguato periodo di affiancamento tra il lavoratore da sostituire e il sostituto, sia prima dell’assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne. È rimesso agli accordi di 2° livello la modalità di riconoscimento e corresponsione del “Premio di risultato”. In caso di risoluzione anticipata del contratto a termine - rispetto alla scadenza prevista - ad opera del lavoratore, trovano applicazione gli Artt. 81, 89 e 98 del vigente contratto in materia di preavviso. Le durate ivi indicate, anche ai fini della determinazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, sono ridotte alla metà per gli intermedi e gli impiegati. Per i lavoratori con qualifica di operaio è confermato il preavviso di una settimana lavorativa come previsto dall’art. 81. Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non discriminazione di cui alla normativa di riferimento. Per quanto concerne il diritto di precedenza nell’esecuzione di uno o più contratti a termine nella stessa azienda, si rinvia a quanto previsto dalla normativa di riferi- mento. Secondo quanto disposto dalla normativa di cui sopra, il lavoratore dovrà esercitare il diritto di precedenza manifestando la propria volontà al datore di lavoro entro i termini di legge.
NORMATIVA GENERALE. Per quanto non previsto dal presente contratto e dalle condizioni indicate nell’offerta effettuata dalla ditta, PGN 128728 del 11/08/2022, allegata, si fa riferimento al Regolamento dei Contratti del Comune di Vicenza. Letto, confermato e sottoscritto mediante apposizione al presente file di firma digitale: Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. si approvano specificatamente i seguenti articoli: artt. 7, 8, 9, 15. La copia della presente lettera dovrà essere restituita, firmata digitalmente (se disponibile; altrimenti “per esteso”) dall’aggiudicataria, quale conferma dell'accettazione delle condizioni contrattuali unitamente al Disciplinare di Incarico professionale anch’esso debitamente compilato e sottoscritto facente parte integrante e sostanziale del presente contratto. Per il Comune di Vicenza Il Direttore del Servizio Ambiente, Energia, Territorio Avv. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx (firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005) Per accettazione mediante apposizione di firma digitale: Per la ditta LA GHIANDA SOCIETA’ COOPERATIVA Il legale rappresentante (firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005)

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  • Normativa Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento e fermi restando gli obblighi di cui al successivo art. 51 il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 136 e 139 del presente contratto. Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 154 e 155 del presente contratto. Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dagli artt. 136 e 139 del presente contratto. Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei Servizi sanitari indicati dalla Regione. il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

  • Normativa di riferimento Il Fornitore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di esecuzione contrattuale. Ad ogni buon fine si fa presente che ogni fonte normativa o fonte di norme tecniche citata nel presente Capitolato Tecnico e negli altri documenti deve essere intesa espressa nella forma “e successive modifiche ed integrazioni”. Ad esclusivo titolo semplificativo, è fatto obbligo al Fornitore Aggiudicatario di rispettare le fonti normative e tecniche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, sicurezza sui luoghi confinanti, igiene, prevenzione incendi, rispetto dell’ambiente e antinquinamento. Il Fornitore è tenuto altresì all’osservanza di quanto prescritto: • Nei regolamenti, gli usi e le consuetudini della Stazione Appaltante, per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa; • Nelle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, provinciali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l’Appalto in oggetto, siano esse in vigore all’atto dell’offerta, siano esse emanate durante la durata contrattuale; • Nelle prescrizioni e norme emanate dall’U.N.I., EN, ISO, I.S.P.E.S.L., INAIL, C.T.I., U.N.E.L., CEI, VVF, ecc. • Nella Legge n. 10 del 09.01.91 e ss.mm.ii.; • Nel D. Lgs. n. 81 del 09.04.08 e ss.mm.ii.; • Nella Legge n. 186 del 01.03.68; • Nel Decreto Ministeriale Sviluppo economico n. 37 del 22.01.08; • Nella Legge n. 46 del 05.03.90 per la parte ancora in vigore; • Nel D. Lgs. n. 267 del 18.08.00 e ss.mm.ii.; • Nel D. Lgs. n. 115 del 2008 e ss.mm.ii.; • Nel D. Lgs. n. 192 del 2005 e ss.mm.ii.; • Nel D. Lgs. n. 311 del 2006 e ss.mm.ii.; • Nel D.P.R. n. 412 del 1993 e ss.mm.ii.; • Nel D.P.R. 74 del 2013 e ss.mm.ii.; • Nel D.P.R. 59/09; • Nel D. Lgs. n. 102/2014; • Nel D. Lgs. n. 86 del 2016; • Nel Manuale Qualità e Catalogo Servizi del Fornitore compilato conformemente alle Norme UNI- EN Serie ISO 9000. La sottoscrizione del Contratto derivante dall’aggiudicazione della presente procedura di gara equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e della loro incondizionata accettazione.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione da attribuire a ciascun lavoratore a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmente, mentre in periodi successivi di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo proporzionale al lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell’orario di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all’Azienda. In caso di assenza per malattia o infortunio, da parte di uno dei dipendenti coobbligati, l’orario contrattuale verrà completato dall’altro per un periodo temporale massimo pari a due settimane di calendario, compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o altro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Trattamento normativo L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio. Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente art. 50, sono comprese nell’orario di lavoro. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all’art. 115 e seguenti, ferme restando le ore di formazione medie annue di cui all’art. 57 e le durate di cui all’art. 55. Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti alla data di stipula del presente CCNL.

  • NORMATIVA APPLICABILE Ai rapporti di lavoro a tempo parziale si applicano le norme del presente contratto collettivo nazionale di lavoro con gli adattamenti appresso stabiliti e quelli obiettivamente richiesti dalla specialità del rapporto:

  • Normativa anticorruzione Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.

  • INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, “QUIXA” o la “Compagnia”), nella propria qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali, rispetta tutti i soggetti con cui entra in contatto. Per tale motivo, tratta con cura i Dati Personali a riferibili a ciascun interessato1 (di seguito, alternativamente, “Dati Comuni”, quali – ad esempio – Dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti direttamente dai soggetti inte- ressati, reperiti da Terze Parti, ovvero acquisiti consultando apposite Banche Dati, Elenchi e Registri legittimamente accessibili. A conferma di tale impegno, nonché per dare esecuzione alle norme che tutelano il Trattamento dei Dati Personali, la Compagnia provvede a fornire – con la presente apposita Informativa – le necessarie informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia2. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione Dati Personali, nonché nel quadro del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati)3, in relazione ai Dati Personali che riguardano una persona fisica identificata o identificabile4 e che forme- ranno oggetto di Trattamento, informiamo che, per fornire al soggetto interessato i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la Compagnia deve poter disporre di Dati Personali che riguardano il soggetto di riferimento, raccolti direttamente presso lo stesso, ovvero presso altri soggetti quali – ad esempio – operatori assicurativi, gestori di banche Dati legittima- mente utilizzabili ed organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo.

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  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: a) volontarietà delle parti; b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative; d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione. e) applicazione del presente CCNL. La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXVI - Passaggi di qualifica