Prescrizioni generali. 1. Per l’apparecchio di controllo sono prescritti i seguenti dispositivi: a) dispositivi indicatori: – della distanza percorsa (contatore totalizzatore), – della velocità (tachimetro), – del tempo (orologio); b) dispositivi registratori comprendenti: – un registratore della distanza percorsa, – un registratore della velocità, – uno o più registratori del tempo rispondenti alle condizioni fissate al capitolo III sezione C punto 4; c) un dispositivo segnalatore che indica sul foglio di registrazione – ciascuna apertura della custodia contenente tale foglio, – per gli apparecchi elettronici di cui al punto 7 del capitolo 11, ogni taglio di alimentazione superiore a 100 millisecondi dell’apparecchio (esclusa l’illuminazione), al più tardi al momento della rialimentazione, – per gli apparecchi elettronici di cui al punto 7 del capitolo 11, ogni taglio di alimentazione superiore a 100 millisecondi del sensore di distanza e di velocità e ogni taglio del segnale del sensore di distanza e di velocità. 2. L’eventuale presenza nell’apparecchio di altri dispositivi oltre a quelli sopra elencati non deve compromettere il buon funzionamento dei dispositivi obbligatori né ostacolarne la lettura. L’apparecchio deve essere presentato per l’omologazione munito degli eventuali dispositivi complementari.
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Samples: Accordo Europeo Relativo Alle Prestazioni Lavorative Degli Equipaggi Dei Veicoli Addetti Ai Trasporti Internazionali Su Strada (Aetr), Accordo Europeo Relativo Alle Prestazioni Lavorative Degli Equipaggi Dei Veicoli Addetti Ai Trasporti Internazionali Su Strada (Aetr), Accordo Europeo Relativo Alle Prestazioni Lavorative Degli Equipaggi Dei Veicoli Addetti Ai Trasporti Internazionali Su Strada (Aetr)