Common use of Prestatori d’opera Clause in Contracts

Prestatori d’opera. A maggior precisazione di quanto già indicato alla lettera B) dell’art.22 della presente sezione, la garanzia R.C.O. è estesa ai prestatori d’opera che svolgono attività nell’ambito dell'Istituto Scolastico sulla base di regolare contratto di prestazione d'opera come da definizione di Xxxxx. Questi soggetti sono pertanto equiparati ai dipendenti dell’Istituto Scolastico. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d’opera che quelli provocati a Terzi inclusi i dipendenti dell’Istituto scolastico. È comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL ai sensi dell’articolo 1916 Cod. Civ. A maggior precisazione di quanto già indicato alla lettera B) dell’art.23 della presente sezione, la garanzia RCO è estesa ai prestatori d’opera presi in affitto tramite liste regolarmente autorizzate; questi soggetti sono equiparati ai dipendenti dell’Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d’opera che quelli provocati a Terzi inclusi i dipendenti dell’Assicurato. È comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL ai sensi dell’articolo 1916 Cod. Civ. La Società si obbliga altresì a tenere indenne ciascun Allievo Assicurato e conseguentemente i genitori, il tutore o chi ne esercita la patria potestà, fino alla concorrenza del massimale previsto nella scheda di offerta, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali durante il tragitto casa - scuola e viceversa, per il tempo necessario a compiere il percorso anche effettuato e mezzo pedibus e Bicibus, prima e dopo l’orario delle lezioni. Per casa si intende la residenza dell’alunno o di persone che abbiano in custodia, sia pur temporaneamente, l’alunno stesso. La presente estensione di garanzia non vale nel caso in cui la Responsabilità Civile sia ascrivibile a quanto disciplinato dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore; al contrario si intende estesa alla Responsabilità Civile in cui incorra l’Assicurato per l’uso di biciclette o altri mezzi non assoggettati agli obblighi assicurativi sanciti dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore, anche per le persone che rispondano per l’Assicurato, a patto che la responsabilità sia stata accertata. La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. L’assicurazione comprende la Responsabilità civile imputabile all’Assicurato per danni cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi alle attività cui si riferisce l’assicurazione ed affidati ad altre Ditte, Enti o persone in genere. L’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Cod. Civ., per danni cagionati a Xxxxx da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei terzi responsabili (escluso il Contraente/Assicurato). La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde. La garanzia comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che per volume o peso, non possono essere rimosse. La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima di Euro 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo. La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza. La presente estensione di garanzia viene prestata nell’ambito del massimale di polizza come indicato nel Modulo di Polizza e/o nella Scheda di Offerta Tecnica per sinistro e per anno assicurativo.

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Samples: www.icgiovannipaolosecondo.edu.it, www.liceoreginamargherita.edu.it, icluigilanzi.edu.it

Prestatori d’opera. A maggior precisazione di quanto già indicato alla lettera B) dell’art.22 della presente sezione, la garanzia R.C.O. è estesa ai prestatori d’opera che svolgono attività nell’ambito dell'Istituto Scolastico sulla base di regolare contratto di prestazione d'opera come da definizione di Xxxxx. Questi soggetti sono pertanto equiparati ai dipendenti dell’Istituto Scolastico. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d’opera che quelli provocati a Terzi inclusi i dipendenti dell’Istituto scolastico. È comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL ai sensi dell’articolo 1916 Cod. Civ. A maggior precisazione di quanto già indicato alla lettera B) dell’art.23 della presente sezione, la garanzia RCO è estesa ai prestatori d’opera presi in affitto tramite liste regolarmente autorizzate; questi soggetti sono equiparati ai dipendenti dell’Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d’opera che quelli provocati a Terzi inclusi i dipendenti dell’Assicurato. È comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL ai sensi dell’articolo 1916 Cod. Civ. La Società si obbliga altresì a tenere indenne ciascun Allievo Assicurato e conseguentemente i genitori, il tutore o chi ne esercita la patria potestà, fino alla concorrenza del massimale previsto nella scheda di offerta, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali durante il tragitto casa - scuola e viceversa, per il tempo necessario a compiere il percorso anche effettuato e mezzo pedibus e Bicibus, prima e dopo l’orario delle lezioni. Per casa si intende la residenza dell’alunno o di persone che abbiano in custodia, sia pur temporaneamente, l’alunno stesso. La presente estensione di garanzia non vale nel caso in cui la Responsabilità Civile sia ascrivibile a quanto disciplinato dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore; al contrario si intende estesa alla Responsabilità Civile in cui incorra l’Assicurato per l’uso di biciclette o altri mezzi non assoggettati agli obblighi assicurativi sanciti dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore, anche per le persone che rispondano per l’Assicurato, a patto che la responsabilità sia stata accertata. La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. L’assicurazione comprende la Responsabilità civile imputabile all’Assicurato per danni cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi alle attività cui si riferisce l’assicurazione ed affidati ad altre Ditte, Enti o persone in genere. L’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Cod. Civ., per danni cagionati a Xxxxx da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate. E’ È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei terzi responsabili (escluso il Contraente/Assicurato). La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde. La garanzia comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che per volume o peso, non possono essere rimosse. La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima di Euro 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo. La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza. La presente estensione di garanzia viene prestata nell’ambito del massimale di polizza come indicato nel Modulo di Polizza e/o nella Scheda di Offerta Tecnica per sinistro e per anno assicurativo.

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Samples: www.solimenelavello.edu.it, www.icvialesanmarco.edu.it, scuole.comune.fe.it

Prestatori d’opera. A maggior precisazione di quanto già indicato alla lettera B) dell’art.22 della presente sezione, la garanzia R.C.O. è estesa ai prestatori d’opera che svolgono attività nell’ambito dell'Istituto Scolastico sulla base di regolare contratto di prestazione d'opera come da definizione di Xxxxx. Questi soggetti sono pertanto equiparati ai dipendenti dell’Istituto Scolastico. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d’opera che quelli provocati a Terzi inclusi i dipendenti dell’Istituto scolastico. È comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL ai sensi dell’articolo 1916 Cod. Civ. A maggior precisazione di quanto già indicato alla lettera B) dell’art.23 della presente sezione, la garanzia RCO è estesa ai prestatori d’opera presi in affitto tramite liste regolarmente autorizzate; questi soggetti sono equiparati ai dipendenti dell’Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d’opera che quelli provocati a Terzi inclusi i dipendenti dell’Assicurato. È comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL ai sensi dell’articolo 1916 Cod. Civ. La Società si obbliga altresì a tenere indenne ciascun Allievo Assicurato e conseguentemente i genitori, il tutore o chi ne esercita la patria potestà, fino alla concorrenza del massimale previsto nella scheda di offerta, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali durante il tragitto casa - scuola e viceversa, per il tempo necessario a compiere il percorso anche effettuato e mezzo pedibus e Bicibus, prima e dopo l’orario delle lezioni. Per casa si intende la residenza dell’alunno o di persone che abbiano in custodia, sia pur temporaneamente, l’alunno stesso. La presente estensione di garanzia non vale nel caso in cui la Responsabilità Civile sia ascrivibile a quanto disciplinato dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore; al contrario si intende estesa alla Responsabilità Civile in cui incorra l’Assicurato per l’uso di biciclette o altri mezzi non assoggettati agli obblighi assicurativi sanciti dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore, anche per le persone che rispondano per l’Assicurato, a patto che la responsabilità sia stata accertata. La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. L’assicurazione comprende la Responsabilità civile imputabile all’Assicurato per danni cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi alle attività cui si riferisce l’assicurazione ed affidati ad altre Ditte, Enti o persone in genere. L’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Cod. Civ., per danni cagionati a Xxxxx da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei terzi responsabili (escluso il Contraente/Assicurato). La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde. La garanzia comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che per volume o peso, non possono essere rimosse. La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima di Euro 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo. La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza. La presente estensione di garanzia viene prestata nell’ambito del massimale di polizza come indicato nel Modulo di Polizza e/o nella Scheda di Offerta Tecnica per sinistro e per anno assicurativocon il limite del 20% del massimale stesso.

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Samples: icsangiovanni.edu.it, www.icschiavinato.edu.it, iclottojesi.edu.it

Prestatori d’opera. A maggior precisazione di quanto già indicato alla lettera B) dell’art.22 dell’art.23 della presente sezione, la garanzia R.C.O. è estesa ai prestatori d’opera che svolgono attività nell’ambito dell'Istituto Scolastico sulla base di regolare contratto di prestazione d'opera come da definizione di Xxxxx. Questi soggetti sono pertanto equiparati ai dipendenti dell’Istituto Scolastico. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d’opera che quelli provocati a Terzi inclusi i dipendenti dell’Istituto scolastico. È comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL ai sensi dell’articolo 1916 Cod. Civ. A maggior precisazione di quanto già indicato alla lettera B) dell’art.23 della presente sezione, la garanzia RCO R.C.O. è estesa ai prestatori d’opera presi in affitto tramite liste regolarmente autorizzate; questi soggetti sono equiparati ai dipendenti dell’Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d’opera che quelli provocati a Terzi inclusi i dipendenti dell’Assicurato. È comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL ai sensi dell’articolo 1916 Cod. CivCodice Civile. La Società si obbliga altresì a tenere indenne ciascun Allievo Assicurato e conseguentemente i genitori, il tutore o chi ne esercita la patria potestà, fino alla concorrenza del massimale previsto nella scheda di offertanell’Allegato 1 “Quadro sinottico”, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali durante il tragitto casa - scuola e viceversa, per il tempo necessario a compiere il percorso anche effettuato e mezzo pedibus e Bicibus, prima e dopo l’orario delle lezioni. Per casa si intende la residenza dell’alunno o di persone che abbiano in custodia, sia pur temporaneamente, l’alunno stesso. La presente estensione di garanzia non vale nel caso in cui la Responsabilità Civile sia ascrivibile a quanto disciplinato dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore; al contrario si intende estesa alla Responsabilità Civile in cui incorra l’Assicurato per l’uso di biciclette o altri mezzi non assoggettati agli obblighi assicurativi sanciti dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore, anche per le persone che rispondano per l’Assicurato, a patto che la responsabilità sia stata accertata. La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. L’assicurazione comprende la Responsabilità civile imputabile all’Assicurato per danni cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi alle attività cui si riferisce l’assicurazione ed affidati ad altre Ditte, Enti o persone in genere. L’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Cod. Civ.Codice Civile, per danni cagionati a Xxxxx Terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei terzi responsabili (escluso il Contraente/Assicurato). La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde. La garanzia comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi che per volume o peso, non possono essere rimosse. La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima di Euro euro 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo. La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza. La presente estensione di garanzia viene prestata nell’ambito del massimale di polizza come indicato nel Modulo di Polizza e/o nella Scheda di Offerta Tecnica per sinistro e per anno assicurativocon il limite del 20% del massimale stesso.

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Samples: www.primocircoloerice.edu.it, Contratto Di Assicurazione, www.icscantu.edu.it

Prestatori d’opera. A maggior precisazione di quanto già indicato alla lettera B) dell’art.22 dell’art.23 della presente sezione, la garanzia R.C.O. è estesa ai prestatori d’opera che svolgono attività nell’ambito dell'Istituto Scolastico sulla base di regolare contratto di prestazione d'opera come da definizione di Xxxxx. Questi soggetti sono pertanto equiparati ai dipendenti dell’Istituto Scolastico. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d’opera che quelli provocati a Terzi inclusi i dipendenti dell’Istituto scolastico. È comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL ai sensi dell’articolo 1916 Cod. Civ. A maggior precisazione di quanto già indicato alla lettera B) dell’art.23 della presente sezione, la garanzia RCO è estesa ai prestatori d’opera presi in affitto tramite liste regolarmente autorizzate; questi soggetti sono equiparati ai dipendenti dell’Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d’opera che quelli provocati a Terzi inclusi i dipendenti dell’Assicurato. È comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL ai sensi dell’articolo 1916 Cod. Civ. La Società si obbliga altresì a tenere indenne ciascun Allievo Assicurato e conseguentemente i genitori, il tutore o chi ne esercita la patria potestà, fino alla concorrenza del massimale previsto nel Modulo di polizza e/o nella scheda Scheda di offertaOfferta Tecnica, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali durante il tragitto casa - scuola e viceversa, per il tempo necessario a compiere il percorso anche effettuato e mezzo pedibus e Bicibus, prima e dopo l’orario delle lezioni. Per casa si intende la residenza dell’alunno o di persone che abbiano in custodia, sia pur temporaneamente, l’alunno stesso. La presente estensione di garanzia non vale nel caso in cui la Responsabilità Civile sia ascrivibile a quanto disciplinato dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore; al contrario si intende estesa alla Responsabilità Civile in cui incorra l’Assicurato per l’uso di biciclette o altri mezzi non assoggettati agli obblighi assicurativi sanciti dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore, anche per le persone che rispondano per l’Assicurato, a patto che la responsabilità sia stata accertata. La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. L’assicurazione comprende la Responsabilità civile imputabile all’Assicurato per danni cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi alle attività cui si riferisce l’assicurazione ed affidati ad altre Ditte, Enti o persone in genere. L’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Cod. Civ., per danni cagionati a Xxxxx da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei terzi responsabili (escluso il Contraente/Assicurato). La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde. La garanzia comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che per volume o peso, non possono essere rimosse. La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima di Euro 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo. La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza. La presente estensione di garanzia viene prestata nell’ambito del massimale di polizza come indicato nel Modulo di Polizza polizza e/o nella Scheda di Offerta Tecnica per sinistro e per anno assicurativo.

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Samples: www.istitutocomprensivosuplanu.edu.it, Assicurazione Kasko Revisori, www.iisluigicremona.edu.it

Prestatori d’opera. A maggior precisazione di quanto già indicato alla lettera B) dell’art.22 della presente sezione, la garanzia R.C.O. è estesa ai prestatori d’opera che svolgono attività nell’ambito dell'Istituto Scolastico sulla base di regolare contratto di prestazione d'opera come da definizione di Xxxxx. Questi soggetti sono pertanto equiparati ai dipendenti dell’Istituto Scolastico. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d’opera che quelli provocati a Terzi inclusi i dipendenti dell’Istituto scolastico. È comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL ai sensi dell’articolo 1916 Cod. Civ. A maggior precisazione di quanto già indicato alla lettera B) dell’art.23 della presente sezione, la garanzia RCO è estesa ai prestatori d’opera presi in affitto tramite liste regolarmente autorizzate; questi soggetti sono equiparati ai dipendenti dell’Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d’opera che quelli provocati a Terzi inclusi i dipendenti dell’Assicurato. È comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL ai sensi dell’articolo 1916 Cod. Civ. La Società si obbliga altresì a tenere indenne ciascun Allievo Assicurato e conseguentemente i genitori, il tutore o chi ne esercita la patria potestà, fino alla concorrenza del massimale previsto nella scheda di offerta, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali durante il tragitto casa - scuola e viceversa, per il tempo necessario a compiere il percorso anche effettuato e mezzo pedibus e Bicibus, prima e dopo l’orario delle lezioni. Per casa si intende la residenza dell’alunno o di persone che abbiano in custodia, sia pur temporaneamente, l’alunno stesso. La presente estensione di garanzia non vale nel caso in cui la Responsabilità Civile sia ascrivibile a quanto disciplinato dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore; al contrario si intende estesa alla Responsabilità Civile in cui incorra l’Assicurato per l’uso di biciclette o altri mezzi non assoggettati agli obblighi assicurativi sanciti dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore, anche per le persone che rispondano per l’Assicurato, a patto che la responsabilità sia stata accertata. La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. L’assicurazione comprende la Responsabilità civile imputabile all’Assicurato per danni cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi alle attività cui si riferisce l’assicurazione ed affidati ad altre Ditte, Enti o persone in genere. L’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Cod. Civ., per danni cagionati a Xxxxx da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei terzi responsabili (escluso il Contraente/Assicurato). La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde. La garanzia comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che per volume o peso, non possono essere rimosse. La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima di Euro 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo. La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza. La presente estensione di garanzia viene prestata nell’ambito del massimale di polizza come indicato nel Modulo di Polizza e/o nella Scheda di Offerta Tecnica per sinistro e per anno assicurativo.polizza

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Samples: www.icsanveromilis.edu.it, icsumbertoeco.edu.it

Prestatori d’opera. A maggior precisazione di quanto già indicato alla lettera B) dell’art.22 dell’art.23 della presente sezione, la garanzia R.C.O. è estesa ai prestatori d’opera che svolgono attività nell’ambito dell'Istituto Scolastico sulla base di regolare contratto di prestazione d'opera come da definizione di Xxxxx. Questi soggetti sono pertanto equiparati ai dipendenti dell’Istituto Scolastico. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d’opera che quelli provocati a Terzi inclusi i dipendenti dell’Istituto scolastico. È comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL ai sensi dell’articolo 1916 Cod. Civ. A maggior precisazione di quanto già indicato alla lettera B) dell’art.23 della presente sezione, la garanzia RCO è estesa ai prestatori d’opera presi in affitto tramite liste regolarmente autorizzate; questi soggetti sono equiparati ai dipendenti dell’Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d’opera che quelli provocati a Terzi inclusi i dipendenti dell’Assicurato. È comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL ai sensi dell’articolo 1916 Cod. Civ. La Società si obbliga altresì a tenere indenne ciascun Allievo Assicurato e conseguentemente i genitori, il tutore o chi ne esercita la patria potestà, fino alla concorrenza del massimale previsto nella scheda combinazione di offertagaranzia prescelta, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali durante il tragitto casa - scuola e viceversa, per il tempo necessario a compiere il percorso anche effettuato e mezzo pedibus e Bicibus, prima e dopo l’orario delle lezioni. Per casa si intende la residenza dell’alunno o di persone che abbiano in custodia, sia pur temporaneamente, l’alunno stesso. La presente estensione di garanzia non vale nel caso in cui la Responsabilità Civile sia ascrivibile a quanto disciplinato dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore; al contrario si intende estesa alla Responsabilità Civile in cui incorra l’Assicurato per l’uso di biciclette o altri mezzi non assoggettati agli obblighi assicurativi sanciti dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore, anche per le persone che rispondano per l’Assicurato, a patto che la responsabilità sia stata accertata. La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. L’assicurazione comprende la Responsabilità civile imputabile all’Assicurato per danni cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi alle attività cui si riferisce l’assicurazione ed affidati ad altre Ditte, Enti o persone in genere. L’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Cod. Civ., per danni cagionati a Xxxxx da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei terzi responsabili (escluso il Contraente/Assicurato). La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde. La garanzia comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che per volume o peso, non possono essere rimosse. La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima di Euro 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo. La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza. La presente estensione di garanzia viene prestata nell’ambito del massimale di polizza come indicato nel Modulo di Polizza e/o nella Scheda di Offerta Tecnica per sinistro e per anno assicurativocon il limite del 20% del massimale stesso.

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Samples: www.icslocatelli-quasimodo.edu.it, icgalilei-re.edu.it

Prestatori d’opera. A maggior precisazione di quanto già indicato alla lettera B) dell’art.22 dell’art.23 della presente sezione, la garanzia R.C.O. è estesa ai prestatori d’opera che svolgono attività nell’ambito dell'Istituto Scolastico sulla base di regolare contratto di prestazione d'opera come da definizione di Xxxxx. Questi soggetti sono pertanto equiparati ai dipendenti dell’Istituto Scolastico. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d’opera che quelli provocati a Terzi inclusi i dipendenti dell’Istituto scolastico. È comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL ai sensi dell’articolo 1916 Cod. Civ. A maggior precisazione di quanto già indicato alla lettera B) dell’art.23 della presente sezione, la garanzia RCO è estesa ai prestatori d’opera presi in affitto tramite liste regolarmente autorizzate; questi soggetti sono equiparati ai dipendenti dell’Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d’opera che quelli provocati a Terzi inclusi i dipendenti dell’Assicurato. È comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL ai sensi dell’articolo 1916 Cod. Civ. La Società si obbliga altresì a tenere indenne ciascun Allievo Assicurato e conseguentemente i genitori, il tutore o chi ne esercita la patria potestà, fino alla concorrenza del massimale previsto nella scheda combinazione di offertagaranzia prescelta, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali durante il tragitto casa - scuola e viceversa, per il tempo necessario a compiere il percorso anche effettuato e mezzo pedibus e Bicibus, prima e dopo l’orario delle lezioni. Per casa si intende la residenza dell’alunno o di persone che abbiano in custodia, sia pur temporaneamente, l’alunno stesso. La presente estensione di garanzia non vale nel caso in cui la Responsabilità Civile sia ascrivibile a quanto disciplinato dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore; al contrario si intende estesa alla Responsabilità Civile in cui incorra l’Assicurato per l’uso di biciclette o altri mezzi non assoggettati agli obblighi assicurativi sanciti dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore, anche per le persone che rispondano per l’Assicurato, a patto che la responsabilità sia stata accertata. La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. L’assicurazione comprende la Responsabilità civile imputabile all’Assicurato per danni cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi alle attività cui si riferisce l’assicurazione ed affidati ad altre Ditte, Enti o persone in genere. L’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Cod. Civ., per danni cagionati a Xxxxx da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei terzi responsabili (escluso il Contraente/Assicurato). La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde. La garanzia comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che per volume o peso, non possono essere rimosse. La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima di Euro 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo. La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza. La presente estensione di garanzia viene prestata nell’ambito del massimale di polizza come indicato nel Modulo di Polizza e/o nella Scheda di Offerta Tecnica per sinistro e per anno assicurativo.polizza

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Samples: comprensivoserramanna.edu.it

Prestatori d’opera. A maggior precisazione di quanto già indicato alla lettera B) dell’art.22 della presente sezioneSezione, la garanzia R.C.O. è estesa ai prestatori d’opera che svolgono attività nell’ambito dell'Istituto Scolastico sulla base di regolare contratto di prestazione d'opera come da definizione di XxxxxLegge. Questi soggetti sono pertanto equiparati ai dipendenti dell’Istituto Scolastico. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d’opera che quelli provocati a Terzi inclusi i dipendenti dell’Istituto scolastico. È comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL ai sensi dell’articolo 1916 Cod. Civ. A maggior precisazione di quanto già indicato alla lettera B) dell’art.23 dell’art.22 della presente sezioneSezione, la garanzia RCO R.C.O. è estesa ai prestatori d’opera presi in affitto tramite liste regolarmente autorizzate; questi soggetti sono equiparati ai dipendenti dell’Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d’opera che quelli provocati a Terzi inclusi i dipendenti dell’Assicurato. È comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL ai sensi dell’articolo 1916 Cod. CivCodice Civile. La Società si obbliga altresì a tenere indenne ciascun Allievo Assicurato e conseguentemente i genitori, il tutore o chi ne esercita la patria potestà, fino alla concorrenza del massimale previsto nella scheda di offertanell’Allegato 1 “Quadro Sinottico”, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali durante il tragitto casa - scuola e viceversa, per il tempo necessario a compiere il percorso anche effettuato e mezzo pedibus e Bicibus, prima e dopo l’orario delle lezioni. Per casa si intende la residenza dell’alunno o di persone che abbiano in custodia, sia pur temporaneamente, l’alunno stesso. La presente estensione di garanzia non vale nel caso in cui la Responsabilità Civile sia ascrivibile a quanto disciplinato dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore; al contrario si intende estesa alla Responsabilità Civile in cui incorra l’Assicurato per l’uso di biciclette o altri mezzi non assoggettati agli obblighi assicurativi sanciti dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore, anche per le persone che rispondano per l’Assicurato, a patto che la responsabilità sia stata accertata. La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. L’assicurazione comprende la Responsabilità civile imputabile all’Assicurato per danni cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi alle attività cui si riferisce l’assicurazione ed affidati ad altre Ditte, Enti o persone in genere. L’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Cod. Civ.Codice Civile, per danni cagionati a Xxxxx Terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei terzi responsabili (escluso il Contraente/Assicurato). La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde. La garanzia comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che per volume o peso, non possono essere rimosse. La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima di Euro euro 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo. La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza. La presente estensione di garanzia viene prestata nell’ambito del massimale di polizza come indicato nel Modulo di Polizza e/o nella Scheda di Offerta Tecnica per sinistro e per anno assicurativo.cose

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Samples: www.icmatteoricci.edu.it

Prestatori d’opera. A maggior precisazione di quanto già indicato alla lettera B) dell’art.22 dell’art.23 della presente sezioneSezione, la garanzia R.C.O. è estesa ai prestatori d’opera che svolgono attività nell’ambito dell'Istituto dell’Istituto Scolastico sulla base di regolare contratto di prestazione d'opera come da definizione di Xxxxx. Questi soggetti sono pertanto equiparati ai dipendenti dell’Istituto Scolastico. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d’opera che quelli provocati a Terzi inclusi i dipendenti dell’Istituto scolastico. È comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL ai sensi dell’articolo 1916 Cod. Civ. A maggior precisazione di quanto già indicato alla lettera B) dell’art.23 della presente sezioneSezione, la garanzia RCO R.C.O. è estesa ai prestatori d’opera presi in affitto tramite liste regolarmente autorizzate; questi soggetti sono equiparati ai dipendenti dell’Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d’opera che quelli provocati a Terzi inclusi i dipendenti dell’Assicurato. È comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL ai sensi dell’articolo 1916 Cod. CivCodice Civile. La Società si obbliga altresì a tenere indenne ciascun Allievo Assicurato e conseguentemente i genitori, il tutore o chi ne esercita la patria potestà, fino alla concorrenza del massimale previsto nella scheda di offertanell’Allegato 1 “Quadro sinottico”, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali durante il tragitto casa - scuola e viceversa, per il tempo necessario a compiere il percorso anche effettuato e mezzo pedibus e Bicibus, prima e dopo l’orario delle lezioni. Per casa si intende la residenza dell’alunno o di persone che abbiano in custodia, sia pur temporaneamente, l’alunno stesso. La presente estensione di garanzia non vale nel caso in cui la Responsabilità Civile sia ascrivibile a quanto disciplinato dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore; al contrario si intende estesa alla Responsabilità Civile in cui incorra l’Assicurato per l’uso di biciclette o altri mezzi non assoggettati agli obblighi assicurativi sanciti dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore, anche per le persone che rispondano per l’Assicurato, a patto che la responsabilità sia stata accertata. La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. L’assicurazione comprende la Responsabilità civile imputabile all’Assicurato per danni cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi alle attività cui si riferisce l’assicurazione ed affidati ad altre Ditte, Enti o persone in genere. L’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Cod. Civ.Codice Civile, per danni cagionati a Xxxxx Terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei terzi responsabili (escluso il Contraente/Assicurato). La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde. La garanzia comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi che per volume o peso, non possono essere rimosse. La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima di Euro euro 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo. La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza. La presente estensione di garanzia viene prestata nell’ambito del massimale di polizza come indicato nel Modulo di Polizza e/o nella Scheda di Offerta Tecnica per sinistro e per anno assicurativonell’Allegato 1 “Quadro sinottico“.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Prestatori d’opera. A maggior precisazione di quanto già indicato alla lettera B) dell’art.22 della presente sezione, la garanzia R.C.O. è estesa ai prestatori d’opera che svolgono attività nell’ambito dell'Istituto Scolastico sulla base di regolare contratto di prestazione d'opera come da definizione di XxxxxLegge. Questi soggetti sono pertanto equiparati ai dipendenti dell’Istituto Scolastico. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d’opera che quelli provocati a Terzi inclusi i dipendenti dell’Istituto scolastico. È comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL ai sensi dell’articolo 1916 Cod. Civ. A maggior precisazione di quanto già indicato alla lettera B) dell’art.23 della presente sezione, la garanzia RCO è estesa ai prestatori d’opera presi in affitto tramite liste regolarmente autorizzate; questi soggetti sono equiparati ai dipendenti dell’Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d’opera che quelli provocati a Terzi inclusi i dipendenti dell’Assicurato. È comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL ai sensi dell’articolo 1916 Cod. Civ. La Società si obbliga altresì a tenere indenne ciascun Allievo Assicurato e conseguentemente i genitori, il tutore o chi ne esercita la patria potestà, fino alla concorrenza del massimale previsto nella scheda di offerta, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali durante il tragitto casa - scuola e viceversa, per il tempo necessario a compiere il percorso anche effettuato e mezzo pedibus e Bicibus, prima e dopo l’orario delle lezioni. Per casa si intende la residenza dell’alunno o di persone che abbiano in custodia, sia pur temporaneamente, l’alunno stesso. La presente estensione di garanzia non vale nel caso in cui la Responsabilità Civile sia ascrivibile a quanto disciplinato dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore; al contrario si intende estesa alla Responsabilità Civile in cui incorra l’Assicurato per l’uso di biciclette o altri mezzi non assoggettati agli obblighi assicurativi sanciti dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore, anche per le persone che rispondano per l’Assicurato, a patto che la responsabilità sia stata accertata. La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. L’assicurazione comprende la Responsabilità civile imputabile all’Assicurato per danni cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi alle attività cui si riferisce l’assicurazione ed affidati ad altre Ditte, Enti o persone in genere. L’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Cod. Civ., per danni cagionati a Xxxxx Terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei terzi responsabili (escluso il Contraente/Assicurato). La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde. La garanzia comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che per volume o peso, non possono essere rimosse. La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima di Euro 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo. La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza. La presente estensione di garanzia viene prestata nell’ambito del massimale di polizza come indicato nel Modulo di Polizza e/o nella Scheda di Offerta Tecnica per sinistro e per anno assicurativo.

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Samples: ic19bologna.edu.it

Prestatori d’opera. A maggior precisazione di quanto già indicato alla lettera B) dell’art.22 dell’art.23 della presente sezione, la garanzia R.C.O. è estesa ai prestatori d’opera che svolgono attività nell’ambito dell'Istituto Scolastico sulla base di regolare contratto di prestazione d'opera come da definizione di Xxxxx. Questi soggetti sono pertanto equiparati ai dipendenti dell’Istituto Scolastico. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d’opera che quelli provocati a Terzi inclusi i dipendenti dell’Istituto scolastico. È comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL ai sensi dell’articolo 1916 Cod. Civ. A maggior precisazione di quanto già indicato alla lettera B) dell’art.23 della presente sezione, la garanzia RCO è estesa ai prestatori d’opera presi in affitto tramite liste regolarmente autorizzate; questi soggetti sono equiparati ai dipendenti dell’Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d’opera che quelli provocati a Terzi inclusi i dipendenti dell’Assicurato. È comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL ai sensi dell’articolo 1916 Cod. Civ. La Società si obbliga altresì a tenere indenne ciascun Allievo Assicurato e conseguentemente i genitori, il tutore o chi ne esercita la patria potestà, fino alla concorrenza del massimale previsto nel Modulo di polizza e/o nella scheda di offerta, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali durante il tragitto casa - scuola e viceversa, per il tempo necessario a compiere il percorso anche effettuato e mezzo pedibus e Bicibus, prima e dopo l’orario delle lezioni. Scheda Per casa si intende la residenza dell’alunno o di persone che abbiano in custodia, sia pur temporaneamente, l’alunno stesso. La presente estensione di garanzia non vale nel caso in cui la Responsabilità Civile sia ascrivibile a quanto disciplinato dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore; al contrario si intende estesa alla Responsabilità Civile in cui incorra l’Assicurato per l’uso di biciclette o altri mezzi non assoggettati agli obblighi assicurativi sanciti dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore, anche per le persone che rispondano per l’Assicurato, a patto che la responsabilità sia stata accertata. La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. L’assicurazione comprende la Responsabilità civile imputabile all’Assicurato per danni cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi alle attività cui si riferisce l’assicurazione ed affidati ad altre Ditte, Enti o persone in genere. L’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Cod. Civ., per danni cagionati a Xxxxx da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei terzi responsabili (escluso il Contraente/Assicurato). La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde. La garanzia comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che per volume o peso, non possono essere rimosse. La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima di Euro 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo. La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza. La presente estensione di garanzia viene prestata nell’ambito del massimale di polizza come indicato nel Modulo di Polizza polizza e/o nella Scheda di Offerta Tecnica per sinistro e per anno assicurativo.

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Samples: ic1decimapersiceto.edu.it

Prestatori d’opera. A maggior precisazione di quanto già indicato alla lettera B) dell’art.22 dell’art.23 della presente sezione, la garanzia R.C.O. è estesa ai prestatori d’opera che svolgono attività nell’ambito dell'Istituto Scolastico sulla base di regolare contratto di prestazione d'opera come da definizione di Xxxxx. Questi soggetti sono pertanto equiparati ai dipendenti dell’Istituto Scolastico. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d’opera che quelli provocati a Terzi inclusi i dipendenti dell’Istituto scolastico. È comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL ai sensi dell’articolo 1916 Cod. Civ. A maggior precisazione di quanto già indicato alla lettera B) dell’art.23 della presente sezione, la garanzia RCO è estesa ai prestatori d’opera presi in affitto tramite liste regolarmente autorizzate; questi soggetti sono equiparati ai dipendenti dell’Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d’opera che quelli provocati a Terzi inclusi i dipendenti dell’Assicurato. È comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL ai sensi dell’articolo 1916 Cod. Civ. La Società si obbliga altresì a tenere indenne ciascun Allievo Assicurato e conseguentemente i genitori, il tutore o chi ne esercita la patria potestà, fino alla concorrenza del massimale previsto nella scheda di offertanell’Allegato 1 Quadro sinottico, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali durante il tragitto casa - scuola e viceversa, per il tempo necessario a compiere il percorso anche effettuato e mezzo pedibus e Bicibus, prima e dopo l’orario delle lezioni. Per casa si intende la residenza dell’alunno o di persone che abbiano in custodia, sia pur temporaneamente, l’alunno stesso. La presente estensione di garanzia non vale nel caso in cui la Responsabilità Civile sia ascrivibile a quanto disciplinato dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore; al contrario si intende estesa alla Responsabilità Civile in cui incorra l’Assicurato per l’uso di biciclette o altri mezzi non assoggettati agli obblighi assicurativi sanciti dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore, anche per le persone che rispondano per l’Assicurato, a patto che la responsabilità sia stata accertata. La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. L’assicurazione comprende la Responsabilità civile imputabile all’Assicurato per danni cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi alle attività cui si riferisce l’assicurazione ed affidati ad altre Ditte, Enti o persone in genere. L’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Cod. Civ., per danni cagionati a Xxxxx da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei terzi responsabili (escluso il Contraente/Assicurato). La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde. La garanzia comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che per volume o peso, non possono essere rimosse. La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima di Euro 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo. La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza. La presente estensione di garanzia viene prestata nell’ambito del massimale di polizza come indicato nel Modulo di Polizza e/o nella Scheda di Offerta Tecnica per sinistro e per anno assicurativocon il limite del 20% del massimale stesso.

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