Prestazioni in caso di malattia Clausole campione

Prestazioni in caso di malattia. 1Il datore di lavoro stipula a favore del proprio personale un’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia che dà diritto a un’indennità giornaliera assicurata pari all’80% del salario lordo per una durata massima di 730 giorni (incluso il periodo di attesa). 2Il termine di attesa è di almeno 60 giorni. Durante il periodo di attesa il datore di lavoro paga il salario spettante al collaboratore / alla collabora- trice per la durata dell’incapacità lavorativa. 3I premi assicurativi vengono suddivisi come segue tra il collaboratore / la collaboratrice e il datore di lavoro: 1/3 a carico del collaboratore / della collaboratrice, 2/3 a carico del datore di lavoro. I premi sono regolati dai rispettivi contratti in vigore con gli assicuratori.
Prestazioni in caso di malattia. 1 Il datore di lavoro stipula a favore del proprio personale un’assicurazione col- lettiva di indennità giornaliera in caso di malattia che dà diritto a un’indennità giornaliera assicurata pari all’80% del salario lordo per una durata massima di 730 giorni (incluso il periodo di attesa). 2 Il termine di attesa è di almeno 60 giorni. Durante il termine di attesa il datore di lavoro paga il salario spettante al collaboratore / alla collaboratrice per la durata dell’incapacità lavorativa. 3 premi assicurativi vengono suddivisi come segue tra il collaboratore / la collaboratrice e il datore di lavoro: 1 / 3 a carico del collaboratore / della collaboratrice, 2 / 3 a carico del datore di lavoro. I premi sono regolati dai rispettivi contratti in vigore con gli assicuratori. 4 In caso di incapacità lavorativa senza colpa, motivata da ragioni mediche in seguito a malattia, il datore di lavoro trasmette al collaboratore / alla collabo- ratrice interessato/a l’indennità giornaliera in caso di malattia conformemente al capoverso 1. Il datore di lavoro integra queste prestazioni di indennità gior- naliera durante i primi 365 giorni di incapacità lavorativa con un versamento continuato del salario in modo che al collaboratore / alla collaboratrice impe- dito/a durante il periodo di incapacità lavorativa venga corrisposto, insieme all’indennità giornaliera in caso di malattia, complessivamente un importo pari al 100% del salario netto che verrebbe versato per la durata dell’incapa- cità lavorativa in caso di piena capacità lavorativa. Tale versamento continuato del salario integrativo presuppone un obbligo di fornire le prestazioni dell’as- sicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia. 5 Durante i restanti 365 giorni sussiste, se vi sono le rispettive condizioni, il diritto alla trasmissione dell’indennità giornaliera in caso di malattia ai sensi del cpv. 1. Tutte le prestazioni sono regolate dalle condizioni generali di assi- curazione (CGA) dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia rispettivamente in vigore. Se il regolamento della cassa pensioni lo prevede, possono essere riscossi contributi per quest’ultima anche sulle indennità giornaliere. 6 Il diritto al versamento continuato del salario integrativo come indicato al capoverso 4 sussiste solo nel periodo di durata del rapporto di lavoro. Alla relativa risoluzione, se vi sono le rispettive condizioni, è previsto esclusivamente un diritto all’indennità giornaliera assicurata nei confro...

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  • COSA FARE IN CASO DI SINISTRO In caso di danni o perdite al bagaglio, il viaggiatore dovrà, entro 15 giorni dalla data del rientro, denunciare il sinistro a UnipolSai Assicurazioni S.p.A., telefonando al numero verde 800406858 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00) od inviare la relativa richiesta a UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo, X.X. 00 - 00000 - Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (MI), corredata dei seguenti documenti: 1. Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati identificativi della Tessera Viaggi Protetto, codice IBAN; 2. Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro; 3. Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità; 4. In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del reclamo scritto inviato nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso; 5. In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all’albergatore: copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta; 6. In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all’autorità del luogo dell’avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa, etc.) e loro risposta; 7. In caso di acquisti di beni di prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati. I moduli per l'apertura del sinistro possono essere ottenuti: - sul sito di UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. (xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx) oppure - sul sito di Presstour (xxx.xxxxxxxxxx.xx) oppure - telefonando al numero 051/2817017.