Indennità giornaliera Clausole campione
Indennità giornaliera. Importo giornaliero erogato dalla Società in caso di ricovero.
Indennità giornaliera. Importo giornaliero erogato da UniSalute in caso di ricovero o di day hospital corrisposto in assenza di richiesta di rimborso delle spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il ricovero o di day hospital stessi.
Indennità giornaliera. L’AIC in servizio al di fuori della zona locale, ossia a più di 60 km dal suo domicilio professionale, percepisce un’indennità pari alle indennità giornaliere di missione dei funzionari dell’istituzione comunitaria presso la quale è stato assunto. All’AIC sono rimborsate le spese di pernottamento, su presentazione della fattura dell'hotel, nei limiti del tetto stabilito per questi stessi funzionari. L’AIC può eventualmente percepire un’indennità giornaliera supplementare.
Indennità giornaliera. Viene corrisposta una indennità forfettaria per spese non documentabili, pari ad € 12,00, per ogni giornata intera di trasferta.
Indennità giornaliera. Indennizzo di un importo giornaliero per ricovero in Istituto di cura.
Indennità giornaliera. La Mobiliare decurta l’indennità giornaliera se, insieme alle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF), dell’assicurazione militare federale (LAM), dell’assicurazione federale per l’invalidità (AI), della previdenza professionale obbligatoria e sovra obbligatoria (LPP), dell’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), di un’assicurazione obbligatoria di maternità, dell’assicura- zione obbligatoria contro la perdita di guadagno secondo IPG, dell’assicurazione di responsabilità civile o di compa- gnie d’assicurazione straniere corrispondenti, esse ecce- dono le prestazioni assicurate presso la Mobiliare. La persona assicurata è tenuta a notificare agli altri assi- curatori il diritto a prestazioni nei loro confronti. Se nonostante la possibilità di riduzione si produce un indennizzo eccessivo (in particolare per effetto di presta- zioni anticipate erogate dalla Mobiliare), la Mobiliare può chiedere la restituzione delle prestazioni versate in ec- cesso, detrarle dalle prestazioni future oppure compen- sarle direttamente con le prestazioni degli assicuratori menzionati in precedenza. La Mobiliare subentra nei di- ritti della persona assicurata nella misura e al momento della sua prestazione per i danni analoghi da lei coperti. Sono fatte salve le eccezioni previste dalla legge relative al diritto di regresso della compagnia di assicurazione.
Indennità giornaliera. 2.1 qualora il lavoratore sia autorizzato a fruire di brevi permessi il cui ammontare complessivo, nel corso della giornata, sia inferiore alla metà dell’orario giornaliero o di turno verrà riconosciuto al lavoratore l’intero ammontare dell’indennità giornaliera;
2.2 qualora il lavoratore sia autorizzato a fruire di mezza giornata di congedo verrà riconosciuto al lavoratore la metà dell’indennità giornaliera;
2.3 qualora il lavoratore sia autorizzato a fruire di brevi permessi il cui ammontare complessivo, nel corso della giornata, sia superiore alla metà dell’orario giornaliero o di turno non verrà riconosciuto nessun importo a titolo di indennità giornaliera.
Indennità giornaliera. Se l’assicurato è incapace al lavoro durante il periodo di trattamento, HDI gli corrisponde un’indennità giornaliera, pari all’80% del salario LAINF che questi riceveva immediatamente prima di interrompere il lavoro presso lo stabilimento del contraente, a partire dal terzo giorno di incapacità al lavoro e per un periodo massimo di due anni. In caso di incapacità parziale al lavoro si applica per analogia la cifra 13.4.
Indennità giornaliera. L'indennità giornaliera di cui alla lettera a) dell'art. 7 è erogata nel caso in cui l'assenza dal servizio per invalidità assoluta temporanea si protragga per oltre tre giorni dall'infortunio e a decorrere dal quarto giorno di assenza. L'indennità spetta, per ciascun giorno lavorativo di assenza, nelle misure seguenti:
a) 80% della retribuzione giornaliera, determinata in ragione di un ventiseiesimo della retribuzione del mese in cui si è verificato l'evento, con l'esclusione degli emolumenti corrisposti a titolo di straordinario e l'aggiunta dei ratei delle mensilità aggiuntive nonchè di ogni aumento automatico derivante dall'applicazione della contrattazione collettiva per il periodo che intercorre tra il quarto ed il novantesimo giorno di assenza dal lavoro;
b) 100% della retribuzione, di cui alla precedente lettera a), per il periodo che intercorre tra il novantunesimo giorno di assenza dal lavoro e la data di cessazione del diritto alla conservazione del posto, a norma di legge, regolamento o contratto collettivo ovvero, nel caso in cui il diritto alla conservazione del posto non risulti disciplinato, per un periodo massimo di 24 mesi;
c) 80% della retribuzione giornaliera, di cui alla precedente lettera a), ma con l'ulteriore esclusione degli aumenti automatici innanzi precisati, dalla data di cessazione del diritto alla conservazione del posto fino alla data della guarigione clinica accertata ai fini del riconoscimento dell'invalidità permanente. Se il lavoratore colpito da infortunio è stato assunto con contratto di impiego cui sia stato apposto termine o condizione risolutiva, il diritto a fruire dell'indennità giornaliera per invalidità assoluta temporanea si estende fino alla data della guarigione clinica anche se questa si verifichi dopo la cessazione del rapporto di impiego. In tal caso, l'indennità spettante dalla data di cessazione del rapporto di impiego fino alla guarigione clinica, è calcolata ai sensi della precedente lettera c). La retribuzione da prendere a base del calcolo di cui al comma precedente è quella risultante all'Ente alla data dell'infortunio o comunque quella in relazione alla quale vengono determinati i contributi dovuti. L'indennità giornaliera è liquidata in unica o più soluzioni a domanda da produrre entro il termine di 30 giorni dalla data dell'infortunio e subordinatamente alla presentazione di idonea documentazione. Qualora l'infortunio comporti la necessità di ricovero ospedaliero, indipendentemente dai trattament...
Indennità giornaliera. 1 A norma degli artt. 327a e 327b CO i lavoratori dislocati dall’impresa su cantieri fuori sede hanno diritto ad un rimborso spese.
2 Viene introdotta un’indennità forfetaria in funzione della distanza dalla sede dell’azienda al cantiere, omnicomprensiva sia del tempo di viaggio che del rimborso pasto secondo i seguenti parametri: tratta semplice di percorso stradale in km Indennità giornaliera in fr. 0 – 40 km 15.- 40 – 60 km 20.- oltre i 60 km 30.- Questa indennità non è dovuta in caso di assenza del dipendente per malattia, infortunio, vacanza o altro.
3 Ai fini dell’indennità di trasferta fa stato la sede principale dell’impresa, regolarmente iscritta a Registro di Commercio. Previa documentata richiesta, la CPC può riconoscere all’impresa, oltre alla sede principale, anche una succursale in altra località.
4 In caso di impiego di lavoratori a prestito (interinali) vale, per la definizione dell’indennità giornaliera, la sede della ditta cliente.
5 A tutti i lavoratori invitati a lavorare in xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx, xx rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio.