Prices and payment conditions Clausole campione

Prices and payment conditions. 4.1 The value due to balance a sell of goods and/or services objected of contracts or for each furniture, is decided step by step between Dimart and the customer. Conditions and payment terms are shown in each invoice. The decided price has to be considered without carriage, if not different decided from both parts. In agreement with the customer, Dimart has a delivery service of third parts with charge on invoice of the decided value.
Prices and payment conditions. 5.1 The Product prices are based on the price list in force at the time of order confirmation. Orders, even if confirmed, are considered accepted unless there are any price increases of raw materials. 5.2 Unless otherwise agreed, the prices refer to Products without VAT. VAT (if applicable) will be added based on the then applicable rate.

Related to Prices and payment conditions

  • Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 13:00 del termine perentorio di cui al punto IV 3.4 ed all’indirizzo di cui al punto I.1 del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 nei tre giorni lavorativi compresi dal 19 al 21 del mese di settembre 2016 al suddetto termine perentorio, all’Ufficio Regionale per l’Espletamento delle Gare d’Appalto (UREGA) di Agrigento, xxx Xxxxxx x.00/00, che ne rilascerà apposita ricevuta. Per tali adempimenti si rappresenta che l’ufficio riceve tutti i giorni esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 13,00. I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno: l’intestazione del mittente, la relativa partita IVA e/o codice fiscale, l’indirizzo dello stesso, l’indirizzo di posta elettronica, numero di fax, le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno ed all’ora dell’espletamento della medesima. Sul plico, oltre alle indicazioni di cui sopra, dovrà essere apposto il codice a barre identificativo della gara e della ditta partecipante. Per l'ottenimento del codice a barre, che identifica l'impresa e la gara, occorre collegarsi al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/xx e dopo essersi registrati sarà possibile generare il codice a barre da applicare sul plico di invio. Nel caso in cui l'impresa si sia già registrata e sia, quindi, già in possesso della login e della password per l'accesso al Portale, sarà sufficiente autenticarsi per ottenere il codice “barcode” relativo alla propria impresa e alla gara alla quale si intende partecipare. Per effettuare la prima registrazione al Portale, seguire le indicazioni contenute nel manuale operativo nella sezione Documenti/Istruzioni sull'utilizzo del Portale Appalti presente nel menù del Portale stesso Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con le modalità sopra descritte e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente BUSTA "A - documentazione amministrativa”, BUSTA "B – offerta tecnica" e BUSTA "C - offerta economica”. Poiché l’offerta costituisce un “unicum”, (al fine di agevolare le operazioni di gara ), tutti gli atti che la compongono per comprovare il possesso dei requisiti tecnico - amministrativi (documenti, dichiarazioni, autorizzazioni, etc.) dovranno essere aggregati per formare un solo documento, con apposizione del timbro o della firma in modo da congiungere ogni foglio a quello successivo; è sufficiente in ogni caso allegare i documenti di riconoscimento una sola volta nella busta A (Documentazione). Il documento, inoltre, è opportuno che sia accompagnato dall’elenco degli atti che esso contiene, riportati nell’ordine seguito per il loro accorpamento nella progressione prevista dal disciplinare di gara.

  • Criteri di valutazione Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono valutate al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. In sede di chiusura del bilancio, viene effettuata la verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di va- lore. Se esse sussistono, l’importo della perdita viene misurato come differenza tra il saldo contabile dell’attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati recuperabili, scontati al tasso di interesse effettivo originario. L’importo della perdita è rilevato a conto economico. Qualora i motivi che hanno dato origine alla rettifica di valore siano successivamente rimossi, vengono effettuate corrispondenti riprese di valore.

  • Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

  • Obbligo di astensione 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Xxxx'astensione decide il dirigente dell'ufficio.

  • CRITERI DI INDENNIZZO La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di POLIOMIELITE, MENINGITE CEREBRO-SPINALE, AIDS ed EPATITE VIRALE che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo massimo dovuto dalla Società non potrà in alcun caso superare complessivamente l’importo di € 10.000.000,00. Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti.

  • Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione RCT: a) Il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

  • Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, 4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato: a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento; d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: • la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; • rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o eventualmente con posta Pec, assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 30 € a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

  • Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.

  • Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - in base al “valore a nuovo”, l’ammontare del danno si determina: • per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per attrezzature e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per le merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 17. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.