Common use of Principio di non discriminazione e di proporzionalità Clause in Contracts

Principio di non discriminazione e di proporzionalità. In ottemperanza al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 del D.lgs 25 Febbraio 2000, il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare degli stessi diritti previsti per il lavoratore a tempo pieno, quali: retribuzione oraria; durata del periodo di prova; ferie annuali; astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; periodo di conservazione del posto per malattia, infortuni e malattie professionali; norme sulla tutela della sicurezza; formazione professionale; accesso ai servizi sociali della struttura lavorativa; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dalla contrattazione collettiva di lavoro; diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 300/70 e successive modificazioni; Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, per ciò che riguarda: il trattamento economico l' importo della retribuzione feriale Per la determinazione della paga giornaliera ed oraria, valgono le norme contenute nel presente Contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Imprese Esercenti Servizi Ausiliari, Fiduciari E Integrati Resi Alle Imprese Pubbliche E Private, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Imprese Esercenti Servizi Ausiliari, Fiduciari E Integrati Resi Alle Imprese Pubbliche E Private, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Imprese Esercenti Servizi Ausiliari, Fiduciari E Integrati Resi Alle Imprese Pubbliche E Private

Principio di non discriminazione e di proporzionalità. In ottemperanza al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 del D.lgs 25 Febbraio 2000, il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare degli stessi diritti previsti per il lavoratore a tempo pieno, quali: - retribuzione oraria; - durata del periodo di prova; - ferie annuali; - astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; - periodo di conservazione del posto per malattia, infortuni e malattie professionali; - norme sulla tutela della sicurezza; - formazione professionale; - accesso ai servizi sociali della struttura lavorativa; - i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dalla contrattazione collettiva di lavoro; - diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 300/70 e successive modificazioni; Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, per ciò che riguarda: - il trattamento economico - l' importo della retribuzione feriale Per la determinazione della paga giornaliera ed oraria, valgono le norme contenute nel presente Contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale

Principio di non discriminazione e di proporzionalità. In ottemperanza al principio di non discriminazione di cui all'articolo all’articolo 4 del D.lgs Dlgs 25 Febbraio 2000, il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare degli stessi diritti previsti per il lavoratore a tempo pieno, quali: retribuzione oraria; durata - Retribuzione oraria - Durata del periodo di prova; ferie annuali; astensione prova - Ferie annuali - Astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; periodo maternità - Periodo di conservazione del posto per malattia, infortuni e malattie professionali; norme professionali - Norme sulla tutela della sicurezza; formazione professionale; accesso sicurezza - Formazione professionale - Accesso ai servizi sociali della struttura lavorativa; i lavorativa - I criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dalla contrattazione collettiva di lavoro; diritti lavoro - Diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 300/70 e successive modificazioni; modificazioni - Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, per ciò che riguarda: il - Il trattamento economico l' - L’ importo della retribuzione feriale Per la determinazione della paga giornaliera ed oraria, valgono le norme contenute nel presente Contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata

Principio di non discriminazione e di proporzionalità. In ottemperanza al principio di non discriminazione di cui all'articolo all’articolo 4 del D.lgs Dlgs 25 Febbraio febbraio 2000, il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare degli stessi diritti previsti per il lavoratore a tempo pieno, quali: retribuzione oraria; durata - Retribuzione oraria - Durata del periodo di prova; ferie annuali; astensione prova - Ferie annuali - Astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; periodo maternità - Periodo di conservazione del posto per malattia, infortuni e malattie professionali; norme professionali - Norme sulla tutela della sicurezza; formazione professionale; accesso sicurezza - Formazione professionale - Accesso ai servizi sociali della struttura lavorativa; i lavorativa - I criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dalla contrattazione collettiva di lavoro; diritti lavoro - Diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 300/70 e successive modificazioni; modificazioni - Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, per ciò che riguarda: il - Il trattamento economico l' - L’ importo della retribuzione feriale Per la determinazione della paga giornaliera ed oraria, valgono le norme contenute nel presente Contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata

Principio di non discriminazione e di proporzionalità. In ottemperanza al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 del D.lgs 25 Febbraio 2000, il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare degli stessi diritti previsti per il lavoratore a tempo pieno, quali: retribuzione oraria; durata del periodo di prova; ferie annuali; astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; periodo di conservazione del posto per malattia, infortuni e malattie professionali; norme sulla tutela della sicurezza; formazione professionale; accesso ai servizi sociali della struttura lavorativa; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dalla contrattazione collettiva di lavoro; diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 300/70 e successive modificazioni; Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, per ciò che riguarda: il trattamento economico l' importo della retribuzione feriale Per la determinazione della paga giornaliera ed oraria, valgono le norme contenute nel presente Contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro