Procedimento disciplinare. 1. In considerazione della specificità professionale e delle particolari responsabilità che caratterizzano le figure dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista convenzionato, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinari, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele degli specialisti, veterinari e professionisti, in analogia ai principi stabiliti dal X.Xxx. 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150. 2. I criteri per l’individuazione delle violazioni sono quelli previsti dall’art. 39 dell’ACN 2020 con riferimento al mancato rispetto delle norme di cui all’allegato 5 (Codice di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari ambulatoriali). 3. Deve comunque essere tutelato il diritto alla difesa del medico convenzionato ed alla trasparenza degli atti per cui: • le infrazioni e le relative sanzioni sono individuate tra quelle previste dall’Allegato 6 (Sanzioni disciplinari). L’irrogazione della sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi, comunicata tempestivamente allo specialista ambulatoriale, veterinario e professionista al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche. Non può essere applicata una sanzione diversa da quella prevista dal presente Accordo; • nell’ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l’esposizione chiara e puntuale dei fatti; • i modi e i tempi per l’applicazione delle sanzioni sono quelli indicati al comma 9 dell’art. 39. La carenza di uno dei criteri previsti rende nullo il procedimento. 4. Qualora lo specialista/veterinario/professionista, lavori in più aziende, le eventuali sanzioni previste dalla lettera B e C del comma 2 dell’allegato 6 dell’ACN vigente si applicano solo nell’Azienda in cui è avventa l’infrazione. 5. I soggetti competenti per i procedimenti disciplinari degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti sono così individuati: • il referente della AFT (o fino alla individuazione di quest’ultimo, il Direttore della macrostruttura ove opera lo specialista/veterinario professionista) per le infrazioni di minore gravità, a carattere occasionale, per le quali è prevista la sanzione del rimprovero scritto; • l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD) istituito presso ciascuna Azienda, per le violazioni punibili con le sanzioni di maggior gravità. In caso di procedimento disciplinare riguardante lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista, uno dei componenti l’UPD è sostituito da un componente in rapporto di convenzionamento riferito all’ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali. • Il componente viene indicato dal comitato zonale di cui l’Azienda fa parte e dovrà essere scelto tra gli specialisti/professionisti che operano nell’Azienda sede dell’UPD.
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Samples: Accordo Integrativo Regionale, Accordo Integrativo Regionale
Procedimento disciplinare. 1. In considerazione della specificità professionale e delle particolari responsabilità che caratterizzano le figure dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista convenzionato, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinari, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele degli specialisti, veterinari e professionisti, in analogia ai principi stabiliti dal X.XxxD.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150.
2. I criteri per l’individuazione delle violazioni sono quelli i seguenti: violazione di obblighi e compiti previsti dall’art. 39 dell’ACN 2020 dagli Accordi (Nazionale, Regionale ed Aziendale), mancata collaborazione con riferimento al le strutture dirigenziali in relazione a quanto previsto e disciplinato negli Accordi, mancato rispetto delle norme di cui all’allegato previste dall’Allegato 5 (– Codice di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali).
3. Deve comunque essere tutelato il diritto alla difesa del medico convenzionato ed alla trasparenza Le violazioni degli atti obblighi di cui al comma precedente, secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all’applicazione delle seguenti tipologie di sanzioni:
a) rimprovero scritto;
b) sanzione pecuniaria, di importo non inferiore al 5% e non superiore al 10% della retribuzione corrisposta nel mese precedente, per cui: • le la durata massima di tre mesi;
c) sospensione dall’incarico e dal trattamento economico per una durata non inferiore a un mese e non superiore a sei;
d) revoca dell’incarico con preavviso;
e) revoca dell’incarico senza preavviso.
4. Le infrazioni e le relative sanzioni sono individuate tra quelle previste dall’Allegato nell’Allegato 6 (– Sanzioni disciplinari). L’irrogazione della sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi, comunicata tempestivamente allo specialista ambulatoriale, veterinario e professionista al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche. Non può essere applicata una sanzione diversa da quella prevista dal presente Accordo; • nell’ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l’esposizione chiara e puntuale dei fatti; • i modi e i tempi per l’applicazione delle sanzioni sono quelli indicati al comma 9 dell’art. 39. La carenza di uno dei criteri previsti rende nullo il procedimento.
4. Qualora lo specialista/veterinario/professionista, lavori in più aziende, le eventuali sanzioni previste dalla lettera B e C del comma 2 dell’allegato 6 dell’ACN vigente si applicano solo nell’Azienda in cui è avventa l’infrazione.
5. I soggetti competenti per i procedimenti disciplinari degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti sono così individuati: • :
a) il referente della AFT (o fino alla individuazione di quest’ultimo, il Direttore della macrostruttura ove opera lo specialista/veterinario professionista) riferimento per le infrazioni di minore gravità, a carattere occasionale, per le quali è prevista la sanzione del rimprovero scritto; • ;
b) l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD) istituito presso ciascuna Azienda, secondo quanto previsto dall’art. 55-bis, comma 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., per le violazioni punibili con le sanzioni di maggior gravitàgravità di cui al precedente comma 3, lettere b) c) d) e). In caso di procedimento disciplinare riguardante lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista, uno dei componenti l’UPD professionista un componente dell’UPD è sostituito da un componente in rapporto di convenzionamento riferito all’ACN col SSN.
6. Nell’ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l’esposizione chiara e puntuale dei fatti, nel rispetto delle procedure di seguito indicate. Nel corso dell’istruttoria, il referente di cui al comma 5, lettera a) o l’UPD possono acquisire ulteriori informazioni o documenti rilevanti per la disciplina definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei rapporti relativi termini. Le comunicazioni agli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti sanitari e l’accesso agli atti del procedimento avvengono come di seguito indicato:
a) ogni comunicazione, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, ovvero con lettera raccomandata A/R;
b) lo specialista ambulatoriale, il veterinario ed il professionista hanno diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.
7. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.
8. In caso di più violazioni compiute con un’unica azione o omissione si applica la sanzione più grave.
9. I modi e i tempi per l’applicazione delle sanzioni sono i seguenti:
a) procedimento per il referente di cui al comma 5, lettera a):
I. il referente di cui al comma 5, lettera a) entro 20 (venti) giorni dal momento in cui viene a conoscenza di comportamenti punibili con la sanzione di minor gravità, contesta per iscritto l’addebito allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista e lo convoca, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui l’interessato aderisce o conferisce mandato. Nel caso il referente di cui al comma 5, lettera a) ritenga che la sanzione da applicare sia più grave di quella del rimprovero scritto, entro 5 giorni dalla notizia del fatto trasmette gli atti all’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD), dandone contestuale comunicazione all’interessato;
II. entro il termine fissato, lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della propria difesa;
III. in caso di differimento superiore a 10 (dieci) giorni dalla scadenza del preavviso, per impedimento dello specialista ambulatoriale, del veterinario o del professionista, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il rinvio del termine può essere concesso una volta sola nel corso del procedimento;
IV. il responsabile della struttura organizzativa aziendale di riferimento conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, stabilita dal referente di cui al comma 5, lettera a), entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione dell’addebito;
V. la sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata e notificata per iscritto all’interessato;
b) per quanto attiene alla composizione, competenze, forme e termini dei procedimenti assegnati all’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD), si rinvia al D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. ed ai regolamenti assunti da ciascuna Azienda. Anche nei procedimenti di competenza dell’UPD lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In tali casi il soggetto competente ad assumere le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare è il Direttore Generale o suo delegato.
10. La violazione dei termini stabiliti nel presente articolo comporta, nel caso in cui la responsabilità sia dell’Azienda, la decadenza dall’azione disciplinare e, nel caso in cui la responsabilità sia dello specialista, veterinario o del professionista, la decadenza dall’esercizio del diritto di difesa.
11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla L. 27 marzo 2001 n. 97 ed al D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
1. Le violazioni del Codice di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie e professionisti (biologi, chimici, psicologi) ambulatorialidanno luogo all’applicazione di sanzioni, avuto riguardo dei seguenti criteri:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrata, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
b) rilevanza della infrazione e dell’inosservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni contrattuali;
c) responsabilità connesse con l’incarico ricoperto, nonché con la gravità della lesione al prestigio dell’Azienda e del Servizio Sanitario Nazionale;
d) grado di danno o di pericolo o di disservizio provocati a persone e a cose;
e) eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dallo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista o al concorso nella violazione di più persone;
f) recidiva di sanzioni disciplinari nel biennio precedente.
2. • Il componente viene indicato Comportamenti che danno luogo a sanzioni:
a) rimprovero scritto, per:
I. infrazioni di lieve entità, a carattere occasionale, comprese quelle relative alle disposizioni sulle prescrizioni e proposte di trattamenti assistenziali;
II. sporadiche irregolarità nell’utilizzo della ricetta del SSN;
III. inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, purché non abbia determinato un danno o ripercussioni negative per gli utenti o l’Azienda;
IV. ingiustificato ritardo o mancato rispetto dell’orario di inizio e di fine dei turni;
V. episodici comportamenti non conformi ai principi di correttezza e di rispetto;
VI. irregolarità nella compilazione e tenuta della documentazione a carattere sanitario;
VII. mancata comunicazione tempestiva all’Azienda di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;
VIII. ottenimento di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, di valore eccedente i 150 Euro nell’anno solare;
b) sanzione pecuniaria, per:
I. recidiva, nel biennio precedente, di infrazioni che abbiano comportato la sanzione del rimprovero scritto;
II. uso improprio delle risorse messe a disposizione dal comitato zonale Servizio Sanitario Nazionale;
III. assenza ingiustificata o arbitrario abbandono della sede di servizio senza conseguenze nei confronti degli utenti;
IV. comportamenti minacciosi, ingiuriosi o calunniosi nei confronti di utenti, colleghi o dipendenti aziendali;
V. violazione di obblighi da cui sia derivato disservizio agli utenti;
VI. violazione degli obblighi e compiti, stabiliti da norme legislative o da disposizioni contrattuali, che abbiano comportato danno economico o pregiudizio per l’Azienda;
VII. ottenimento di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, di valore rilevante;
c) sospensione dall’incarico e dal trattamento economico, per:
I. recidiva, nel biennio precedente, di infrazioni che abbiano comportato sanzione pecuniaria;
II. sistematici e comprovati comportamenti aggressivi o denigratori; minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni nei confronti degli utenti, dei colleghi, dell’Azienda e dei suoi dipendenti;
III. ripetute assenze ingiustificate dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tale ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi dello specialista ambulatoriale, veterinario o professionista, agli eventuali danni causati all’Azienda, agli utenti o a terzi;
IV. comportamento gravemente negligente od omissivo nella tenuta del Fascicolo Sanitario Elettronico e della restante documentazione sanitaria connessa all’espletamento della sua attività da cui sia derivato un danno per l’Azienda o per terzi;
V. violazione delle norme di legge in materia di prescrizione di farmaci o persistente inappropriatezza clinica nell’attività prescrittiva;
VI. testimonianza falsa o reticente nell’ambito di procedimenti disciplinari;
VII. responsabilità in alterchi con ricorso a vie di fatto, nell’esercizio della propria attività, nei confronti di colleghi, utenti o terzi;
VIII. atti e comportamenti lesivi della dignità della persona, ivi compresi quelli discriminatori e le molestie sessuali;
IX. altre gravi violazioni non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all’Azienda;
d) revoca dell’incarico con preavviso, per:
I. recidiva di infrazioni che abbiano comportato la sospensione del rapporto;
II. falsità documentali o dichiarative in costanza del rapporto di lavoro;
III. omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti indebiti benefici economici;
IV. rilascio di false certificazioni di malattia, relative ad assenza dal lavoro, che attestino dati clinici non desunti da visita, in coerenza con la buona pratica medica;
V. mancato rispetto delle norme contrattuali in materia di espletamento di attività libero professionale;
VI. accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, per prestazioni previste dagli Accordi rese agli utenti;
VII. mancato rispetto delle norme in tema di incompatibilità in costanza di incarico, ad esclusione della fattispecie prevista dall’art. 36, comma 3, lettera e);
VIII. condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
IX. responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per delitti commessi al di fuori dell’attività di specialista ambulatoriale, veterinario o professionista convenzionato e non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro ma che per la loro specifica gravità non siano compatibili con la prosecuzione del rapporto;
e) revoca dell’incarico senza preavviso, per infrazioni, relative agli obblighi deontologici, legali e convenzionali, o per fatti illeciti di rilevanza penale, di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l’Azienda e da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. In caso di revoca per i motivi di cui l’Azienda fa parte al presente comma, lettera d), punti VII, VIII e dovrà IX e lettera e), allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista non può essere scelto tra gli specialisti/professionisti che operano nell’Azienda sede dell’UPDconferito un nuovo incarico convenzionale ai sensi del presente ACN; negli altri casi di revoca, è possibile presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie decorsi due anni dalla cessazione. L’UPD può attivare la procedura di conciliazione, non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare della revoca dell’incarico, da instaurare e concludere entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell’addebito e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La sanzione, concordemente determinata all’esito di tali procedure, non può essere di specie diversa da quella prevista per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.
3. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo.
4. Il consenso dello specialista ambulatoriale, veterinario o professionista deve risultare da atto sottoscritto congiuntamente dalle parti. Ulteriori allegati sono pubblicati sul sito web della SISAC (xxxx://xxx.xxxxx.xxxx).
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
Procedimento disciplinare. 1. In considerazione della specificità professionale e delle particolari responsabilità che caratterizzano le figure dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista convenzionato, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinari, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele degli specialisti, veterinari e professionisti, in analogia ai principi stabiliti dal X.XxxD.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150.
2. I criteri per l’individuazione delle violazioni sono quelli i seguenti: violazione di obblighi e compiti previsti dall’art. 39 dell’ACN 2020 dagli Accordi (Nazionale, Regionale ed Aziendale), mancata collaborazione con riferimento al le strutture dirigenziali in relazione a quanto previsto e disciplinato negli Accordi, mancato rispetto delle norme di cui all’allegato previste dall’Allegato 5 (– Codice di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali).
3. Deve comunque essere tutelato il diritto alla difesa del medico convenzionato ed alla trasparenza Le violazioni degli atti obblighi di cui al comma precedente, secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all’applicazione delle seguenti tipologie di sanzioni:
a) rimprovero scritto;
b) sanzione pecuniaria, di importo non inferiore al 5% e non superiore al 10% della retribuzione corrisposta nel mese precedente, per cui: • le la durata massima di tre mesi;
c) sospensione dall’incarico e dal trattamento economico per una durata non inferiore a un mese e non superiore a sei;
d) revoca dell’incarico con preavviso;
e) revoca dell’incarico senza preavviso.
4. Le infrazioni e le relative sanzioni sono individuate tra quelle previste dall’Allegato nell’Allegato 6 (– Sanzioni disciplinari). L’irrogazione della sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi, comunicata tempestivamente allo specialista ambulatoriale, veterinario e professionista al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche. Non può essere applicata una sanzione diversa da quella prevista dal presente Accordo; • nell’ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l’esposizione chiara e puntuale dei fatti; • i modi e i tempi per l’applicazione delle sanzioni sono quelli indicati al comma 9 dell’art. 39. La carenza di uno dei criteri previsti rende nullo il procedimento.
4. Qualora lo specialista/veterinario/professionista, lavori in più aziende, le eventuali sanzioni previste dalla lettera B e C del comma 2 dell’allegato 6 dell’ACN vigente si applicano solo nell’Azienda in cui è avventa l’infrazione.
5. I soggetti competenti per i procedimenti disciplinari degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti sono così individuati: • :
a) il referente della AFT (o fino alla individuazione di quest’ultimo, il Direttore della macrostruttura ove opera lo specialista/veterinario professionista) riferimento per le infrazioni di minore gravità, a carattere occasionale, per le quali è prevista la sanzione del rimprovero scritto; • ;
b) l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD) istituito presso ciascuna Azienda, secondo quanto previsto dall’art. 55-bis, comma 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., per le violazioni punibili con le sanzioni di maggior gravitàgravità di cui al precedente comma 3, lettere b) c) d) e). In caso di procedimento disciplinare riguardante lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista, uno dei componenti l’UPD professionista un componente dell’UPD è sostituito da un componente in rapporto di convenzionamento riferito all’ACN col SSN.
6. Nell’ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l’esposizione chiara e puntuale dei fatti, nel rispetto delle procedure di seguito indicate. Nel corso dell’istruttoria, il referente di cui al comma 5, lettera a) o l’UPD possono acquisire ulteriori informazioni o documenti rilevanti per la disciplina definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei rapporti relativi termini. Le comunicazioni agli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti sanitari e l’accesso agli atti del procedimento avvengono come di seguito indicato:
a) ogni comunicazione, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, ovvero con lettera raccomandata A/R;
b) lo specialista ambulatoriale, il veterinario ed il professionista hanno diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.
7. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.
8. In caso di più violazioni compiute con un’unica azione o omissione si applica la sanzione più grave.
9. I modi e i tempi per l’applicazione delle sanzioni sono i seguenti:
a) procedimento per il referente di cui al comma 5, lettera a):
I. il referente di cui al comma 5, lettera a) entro 20 (venti) giorni dal momento in cui viene a conoscenza di comportamenti punibili con la sanzione di minor gravità, contesta per iscritto l’addebito allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista e lo convoca, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui l’interessato aderisce o conferisce mandato. Nel caso il referente di cui al comma 5, lettera a) ritenga che la sanzione da applicare sia più grave di quella del rimprovero scritto, entro 5 giorni dalla notizia del fatto trasmette gli atti all’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD), dandone contestuale comunicazione all’interessato;
II. entro il termine fissato, lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della propria difesa;
III. in caso di differimento superiore a 10 (dieci) giorni dalla scadenza del preavviso, per impedimento dello specialista ambulatoriale, del veterinario o del professionista, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il rinvio del termine può essere concesso una volta sola nel corso del procedimento;
IV. il responsabile della struttura organizzativa aziendale di riferimento conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, stabilita dal referente di cui al comma 5, lettera a), entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione dell’addebito;
V. la sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata e notificata per iscritto all’interessato;
1. Le violazioni del Codice di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie e professionisti (biologi, chimici, psicologi) ambulatorialidanno luogo all’applicazione di sanzioni, avuto riguardo dei seguenti criteri:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrata, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
b) rilevanza della infrazione e dell’inosservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni contrattuali;
c) responsabilità connesse con l’incarico ricoperto, nonché con la gravità della lesione al prestigio dell’Azienda e del Servizio Sanitario Nazionale;
d) grado di danno o di pericolo o di disservizio provocati a persone e a cose;
e) eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dallo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista o al concorso nella violazione di più persone;
f) recidiva di sanzioni disciplinari nel biennio precedente.
2. • Il componente viene indicato Comportamenti che danno luogo a sanzioni:
a) rimprovero scritto, per:
I. infrazioni di lieve entità, a carattere occasionale, comprese quelle relative alle disposizioni sulle prescrizioni e proposte di trattamenti assistenziali;
II. sporadiche irregolarità nell’utilizzo della ricetta del SSN;
III. inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, purché non abbia determinato un danno o ripercussioni negative per gli utenti o l’Azienda;
IV. ingiustificato ritardo o mancato rispetto dell’orario di inizio e di fine dei turni;
V. episodici comportamenti non conformi ai principi di correttezza e di rispetto;
VI. irregolarità nella compilazione e tenuta della documentazione a carattere sanitario;
VII. mancata comunicazione tempestiva all’Azienda di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;
VIII. ottenimento di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, di valore eccedente i 150 Euro nell’anno solare;
b) sanzione pecuniaria, per:
I. recidiva, nel biennio precedente, di infrazioni che abbiano comportato la sanzione del rimprovero scritto;
II. uso improprio delle risorse messe a disposizione dal comitato zonale Servizio Sanitario Nazionale;
III. assenza ingiustificata o arbitrario abbandono della sede di servizio senza conseguenze nei confronti degli utenti;
IV. comportamenti minacciosi, ingiuriosi o calunniosi nei confronti di utenti, colleghi o dipendenti aziendali; 107/109
V. violazione di obblighi da cui sia derivato disservizio agli utenti;
VI. violazione degli obblighi e compiti, stabiliti da norme legislative o da disposizioni contrattuali, che abbiano comportato danno economico o pregiudizio per l’Azienda;
VII. ottenimento di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, di valore rilevante;
c) sospensione dall’incarico e dal trattamento economico, per:
I. recidiva, nel biennio precedente, di infrazioni che abbiano comportato sanzione pecuniaria;
II. sistematici e comprovati comportamenti aggressivi o denigratori; minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni nei confronti degli utenti, dei colleghi, dell’Azienda e dei suoi dipendenti;
III. ripetute assenze ingiustificate dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tale ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi dello specialista ambulatoriale, veterinario o professionista, agli eventuali danni causati all’Azienda, agli utenti o a terzi;
IV. comportamento gravemente negligente od omissivo nella tenuta del Fascicolo Sanitario Elettronico e della restante documentazione sanitaria connessa all’espletamento della sua attività da cui sia derivato un danno per l’Azienda o per terzi;
V. violazione delle norme di legge in materia di prescrizione di farmaci o persistente inappropriatezza clinica nell’attività prescrittiva;
VI. testimonianza falsa o reticente nell’ambito di procedimenti disciplinari;
VII. responsabilità in alterchi con ricorso a vie di fatto, nell’esercizio della propria attività, nei confronti di colleghi, utenti o terzi;
VIII. atti e comportamenti lesivi della dignità della persona, ivi compresi quelli discriminatori e le molestie sessuali;
IX. altre gravi violazioni non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all’Azienda;
d) revoca dell’incarico con preavviso, per:
I. recidiva di infrazioni che abbiano comportato la sospensione del rapporto;
II. falsità documentali o dichiarative in costanza del rapporto di lavoro;
III. omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti indebiti benefici economici;
IV. rilascio di false certificazioni di malattia, relative ad assenza dal lavoro, che attestino dati clinici non desunti da visita, in coerenza con la buona pratica medica;
V. mancato rispetto delle norme contrattuali in materia di espletamento di attività libero professionale;
VI. accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, per prestazioni previste dagli Accordi rese agli utenti; 108/109
VII. mancato rispetto delle norme in tema di incompatibilità in costanza di incarico, ad esclusione della fattispecie prevista dall’art. 36, comma 3, lettera e);
VIII. condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
IX. responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per delitti commessi al di fuori dell’attività di specialista ambulatoriale, veterinario o professionista convenzionato e non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro ma che per la loro specifica gravità non siano compatibili con la prosecuzione del rapporto;
e) revoca dell’incarico senza preavviso, per infrazioni, relative agli obblighi deontologici, legali e convenzionali, o per fatti illeciti di rilevanza penale, di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l’Azienda e da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. In caso di revoca per i motivi di cui l’Azienda fa parte al presente comma, lettera d), punti VII, VIII e dovrà IX e lettera e), allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista non può essere scelto tra gli specialisti/professionisti che operano nell’Azienda sede dell’UPDconferito un nuovo incarico convenzionale ai sensi del presente ACN; negli altri casi di revoca, è possibile presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie decorsi due anni dalla cessazione. L’UPD può attivare la procedura di conciliazione, non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare della revoca dell’incarico, da instaurare e concludere entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell’addebito e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La sanzione, concordemente determinata all’esito di tali procedure, non può essere di specie diversa da quella prevista per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.
3. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo.
4. Il consenso dello specialista ambulatoriale, veterinario o professionista deve risultare da atto sottoscritto congiuntamente dalle parti.
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Procedimento disciplinare. 1. In considerazione della specificità professionale e delle particolari responsabilità che caratterizzano le figure dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista convenzionato, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinari, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele degli specialisti, veterinari e professionisti, in analogia ai principi stabiliti dal X.XxxD.Lgs. 30 marzo 2001 2001, n. 165 come modificato dal D.LgsX.Xxx. 27 ottobre 2009 2009, n. 150.
2. I criteri per l’individuazione delle violazioni sono quelli i seguenti: violazione di obblighi e compiti previsti dall’art. 39 dell’ACN 2020 dagli Accordi (Nazionale, Regionale ed Aziendale), mancata collaborazione con riferimento al le strutture dirigenziali in relazione a quanto previsto e disciplinato negli Accordi, mancato rispetto delle norme di cui all’allegato previste dall’Allegato 5 (– Codice di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali).
3. Deve comunque essere tutelato il diritto alla difesa del medico convenzionato ed alla trasparenza Le violazioni degli atti obblighi di cui al comma precedente, secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all’applicazione delle seguenti tipologie di sanzioni:
a) rimprovero scritto;
b) sanzione pecuniaria, di importo non inferiore al 5% e non superiore al 10% della retribuzione corrisposta nel mese precedente, per cui: • le la durata massima di tre mesi;
c) sospensione dall’incarico e dal trattamento economico per una durata non inferiore a un mese e non superiore a sei;
d) revoca dell’incarico con preavviso;
e) revoca dell’incarico senza preavviso.
4. Le infrazioni e le relative sanzioni sono individuate tra quelle previste dall’Allegato nell’Allegato 6 (– Sanzioni disciplinari). L’irrogazione della sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi, comunicata tempestivamente allo specialista ambulatoriale, veterinario e professionista al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche. Non può essere applicata una sanzione diversa da quella prevista dal presente Accordo; • nell’ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l’esposizione chiara e puntuale dei fatti; • i modi e i tempi per l’applicazione delle sanzioni sono quelli indicati al comma 9 dell’art. 39. La carenza di uno dei criteri previsti rende nullo il procedimento.
4. Qualora lo specialista/veterinario/professionista, lavori in più aziende, le eventuali sanzioni previste dalla lettera B e C del comma 2 dell’allegato 6 dell’ACN vigente si applicano solo nell’Azienda in cui è avventa l’infrazione.
5. I soggetti competenti per i procedimenti disciplinari degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti sono così individuati: • :
a) il referente della AFT (o fino alla individuazione di quest’ultimo, il Direttore della macrostruttura ove opera lo specialista/veterinario professionista) riferimento per le infrazioni di minore gravità, a carattere occasionale, per le quali è prevista la sanzione del rimprovero scritto; • ;
b) l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD) istituito presso ciascuna Azienda, secondo quanto previsto dall’articolo 55-bis, comma 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., per le violazioni punibili con le sanzioni di maggior gravitàgravità di cui al precedente comma 3, lettere b) c) d) e). In caso di procedimento disciplinare riguardante lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista, uno dei componenti l’UPD professionista un componente dell’UPD è sostituito da un componente in rapporto di convenzionamento riferito all’ACN di cui al presente Accordo.
6. Nell’ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l’esposizione chiara e puntuale dei fatti, nel rispetto delle procedure di seguito indicate. Nel corso dell’istruttoria, il referente di cui al comma 5, lettera
a) o l’UPD possono acquisire ulteriori informazioni o documenti rilevanti per la disciplina definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei rapporti relativi termini. Le comunicazioni agli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti sanitari e l’accesso agli atti del procedimento avvengono come di seguito indicato:
a) ogni comunicazione, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, ovvero con lettera raccomandata A/R;
b) lo specialista ambulatoriale, il veterinario ed il professionista hanno diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.
7. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.
8. In caso di più violazioni compiute con un’unica azione o omissione si applica la sanzione più grave.
9. I modi e i tempi per l’applicazione delle sanzioni sono i seguenti:
a) procedimento per il referente di cui al comma 5, lettera a):
I. il referente di cui al comma 5, lettera a) entro 20 (venti) giorni dal momento in cui viene a conoscenza di comportamenti punibili con la sanzione di minor gravità, contesta per iscritto l’addebito allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista e lo convoca, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui l’interessato aderisce o conferisce mandato. Nel caso il referente di cui al comma 5, lettera
a) ritenga che la sanzione da applicare sia più grave di quella del rimprovero scritto, entro 5 giorni dalla notizia del fatto trasmette gli atti all’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD), dandone contestuale comunicazione all’interessato;
II. entro il termine fissato, lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della propria difesa;
III. in caso di differimento superiore a 10 (dieci) giorni dalla scadenza del preavviso, per impedimento dello specialista ambulatoriale, del veterinario o del professionista, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il rinvio del termine può essere concesso una volta sola nel corso del procedimento;
IV. il responsabile della struttura organizzativa aziendale di riferimento conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, stabilita dal referente di cui al comma 5, lettera a), entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione dell’addebito;
V. la sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata e notificata per iscritto all’interessato;
b) per quanto attiene alla composizione, competenze, forme e termini dei procedimenti assegnati all’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD), si rinvia al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. ed ai regolamenti assunti da ciascuna Azienda. Anche nei procedimenti di competenza dell’UPD lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In tali casi il soggetto competente ad assumere le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare è il Direttore Generale o suo delegato.
10. La violazione dei termini stabiliti nel presente articolo comporta, nel caso in cui la responsabilità sia dell’Azienda, la decadenza dall’azione disciplinare e, nel caso in cui la responsabilità sia dello specialista, veterinario o del professionista, la decadenza dall’esercizio del diritto di difesa.
11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla L. 27 marzo 2001, n. 97 ed al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
1. Le violazioni del Codice di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie e professionisti (biologi, chimici, psicologi) ambulatorialidanno luogo all’applicazione di sanzioni, avuto riguardo dei seguenti criteri:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrata, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
b) rilevanza della infrazione e dell’inosservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni contrattuali;
c) responsabilità connesse con l’incarico ricoperto, nonché con la gravità della lesione al prestigio dell’Azienda e del Servizio Sanitario Nazionale;
d) grado di danno o di pericolo o di disservizio provocati a persone e a cose;
e) eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dallo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista o al concorso nella violazione di più persone;
f) recidiva di sanzioni disciplinari nel biennio precedente.
2. • Il componente viene indicato Comportamenti che danno luogo a sanzioni:
a) rimprovero scritto, per:
I. infrazioni di lieve entità, a carattere occasionale, comprese quelle relative alle disposizioni sulle prescrizioni e proposte di trattamenti assistenziali;
II. sporadiche irregolarità nell’utilizzo della ricetta del SSN;
III. inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, purché non abbia determinato un danno o ripercussioni negative per gli utenti o l’Azienda;
IV. ingiustificato ritardo o mancato rispetto dell’orario di inizio e di fine dei turni;
V. episodici comportamenti non conformi ai principi di correttezza e di rispetto;
VI. irregolarità nella compilazione e tenuta della documentazione a carattere sanitario;
VII. mancata comunicazione tempestiva all’Azienda di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;
VIII. ottenimento di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, di valore eccedente i 150 Euro nell’anno solare;
b) sanzione pecuniaria, per:
I. recidiva, nel biennio precedente, di infrazioni che abbiano comportato la sanzione del rimprovero scritto;
II. uso improprio delle risorse messe a disposizione dal comitato zonale Servizio Sanitario Nazionale;
III. assenza ingiustificata o arbitrario abbandono della sede di servizio senza conseguenze nei confronti degli utenti;
IV. comportamenti minacciosi, ingiuriosi o calunniosi nei confronti di utenti, colleghi o dipendenti aziendali;
V. violazione di obblighi da cui sia derivato disservizio agli utenti;
VI. violazione degli obblighi e compiti, stabiliti da norme legislative o da disposizioni contrattuali, che abbiano comportato danno economico o pregiudizio per l’Azienda;
VII. ottenimento di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, di valore rilevante;
c) sospensione dall’incarico e dal trattamento economico, per:
I. recidiva, nel biennio precedente, di infrazioni che abbiano comportato sanzione pecuniaria;
II. sistematici e comprovati comportamenti aggressivi o denigratori; minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni nei confronti degli utenti, dei colleghi, dell’Azienda e dei suoi dipendenti;
III. ripetute assenze ingiustificate dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tale ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi dello specialista ambulatoriale, veterinario o professionista, agli eventuali danni causati all’Azienda, agli utenti o a terzi;
IV. comportamento gravemente negligente od omissivo nella tenuta del Fascicolo Sanitario Elettronico e della restante documentazione sanitaria connessa all’espletamento della sua attività da cui sia derivato un danno per l’Azienda o per terzi;
V. violazione delle norme di legge in materia di prescrizione di farmaci o persistente inappropriatezza clinica nell’attività prescrittiva;
VI. testimonianza falsa o reticente nell’ambito di procedimenti disciplinari;
VII. responsabilità in alterchi con ricorso a vie di fatto, nell’esercizio della propria attività, nei confronti di colleghi, utenti o terzi;
VIII. atti e comportamenti lesivi della dignità della persona, ivi compresi quelli discriminatori e le molestie sessuali;
IX. altre gravi violazioni non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all’Azienda;
d) revoca dell’incarico con preavviso, per:
I. recidiva di infrazioni che abbiano comportato la sospensione del rapporto;
II. falsità documentali o dichiarative in costanza del rapporto di lavoro;
III. omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti indebiti benefici economici;
IV. rilascio di false certificazioni di malattia, relative ad assenza dal lavoro, che attestino dati clinici non desunti da visita, in coerenza con la buona pratica medica;
V. mancato rispetto delle norme contrattuali in materia di espletamento di attività libero professionale;
VI. accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, per prestazioni previste dagli Accordi rese agli utenti;
VII. mancato rispetto delle norme in tema di incompatibilità in costanza di incarico, ad esclusione della fattispecie prevista dall’articolo 38, comma 3, lettera e);
VIII. condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
IX. responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per delitti commessi al di fuori dell’attività di specialista ambulatoriale, veterinario o professionista convenzionato e non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro ma che per la loro specifica gravità non siano compatibili con la prosecuzione del rapporto;
e) revoca dell’incarico senza preavviso, per infrazioni, relative agli obblighi deontologici, legali e convenzionali, o per fatti illeciti di rilevanza penale, di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l’Azienda e da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. In caso di revoca per i motivi di cui l’Azienda fa parte al presente comma, lettera d), punti VII, VIII e dovrà IX e lettera e), allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista non può essere scelto tra gli specialisti/professionisti che operano nell’Azienda sede dell’UPDconferito un nuovo incarico convenzionale ai sensi del presente ACN; negli altri casi di revoca, è possibile presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie decorsi due anni dalla cessazione. L’UPD può attivare la procedura di conciliazione, non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare della revoca dell’incarico, da instaurare e concludere entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell’addebito e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La sanzione, concordemente determinata all’esito di tali procedure, non può essere di specie diversa da quella prevista per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.
3. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo.
4. Il consenso dello specialista ambulatoriale, veterinario o professionista deve risultare da atto sottoscritto congiuntamente dalle parti.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
Procedimento disciplinare. 1. In considerazione della specificità professionale e delle particolari responsabilità che caratterizzano le figure dello specialista ambulatoriale, la figura del veterinario e del professionista medico di medicina generale convenzionato, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinari, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele degli specialisti, veterinari e professionistidel medico medesimo, in analogia ai principi stabiliti dal X.XxxD.lgs. 30 marzo 2001 2001, n. 165 come modificato dal D.LgsD.lgs. 27 ottobre 2009 2009, n. 150.
2. I criteri per l’individuazione delle violazioni sono quelli i seguenti: violazione di obblighi e compiti previsti dall’art. 39 dell’ACN 2020 dagli Accordi (Nazionale, Regionale ed Aziendale), mancata collaborazione con riferimento al le strutture dirigenziali in relazione a quanto previsto e disciplinato negli Accordi, mancato rispetto delle norme di cui all’allegato 5 (previste dall’Allegato 2 – Codice di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari ambulatoriali)del medico di medicina generale.
3. Deve comunque essere tutelato il diritto alla difesa del medico convenzionato ed alla trasparenza degli atti Le violazioni di cui al comma precedente, secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all’applicazione delle seguenti tipologie di sanzioni:
a) rimprovero scritto;
b) sanzione pecuniaria, di importo non inferiore al 10% e non superiore al 20% della retribuzione corrisposta nel mese precedente, per cui: • le la durata massima di cinque mesi;
c) sospensione dall’incarico e dal trattamento economico per una durata non inferiore a un mese e non superiore a sei;
d) revoca dell’incarico con preavviso;
e) revoca dell’incarico senza preavviso.
4. Le infrazioni e le relative sanzioni sono individuate tra quelle previste dall’Allegato 6 (nell'Allegato 3 – Sanzioni disciplinari). L’irrogazione della La sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi, evidenziati nella procedura di cui ai commi successivi. La sanzione è comunicata tempestivamente allo specialista ambulatoriale, veterinario e professionista al medico al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche. Non può essere applicata una sanzione diversa da quella prevista dal presente Accordo; • nell’ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l’esposizione chiara e puntuale dei fatti; • i modi e i tempi per l’applicazione delle sanzioni sono quelli indicati al comma 9 dell’art. 39. La carenza di uno dei criteri previsti rende nullo il procedimento.
4. Qualora lo specialista/veterinario/professionista, lavori in più aziende, le eventuali sanzioni previste dalla lettera B e C del comma 2 dell’allegato 6 dell’ACN vigente si applicano solo nell’Azienda in cui è avventa l’infrazione.
5. I soggetti competenti per i procedimenti disciplinari degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti dei medici di medicina generale sono così individuati: • il referente della AFT (o fino alla individuazione di quest’ultimo, :
a) il Direttore della macrostruttura ove opera lo specialista/veterinario professionista) del Distretto, per le infrazioni di minore gravità, a carattere occasionale, per le quali è prevista la sanzione del rimprovero scritto; • ;
b) l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD) istituito presso ciascuna Azienda, secondo quanto previsto dall’articolo 55-bis, comma 4 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., per le violazioni punibili con le sanzioni di maggior gravitàgravità di cui al precedente comma 3, lettere b), c), d), ed e). In caso di procedimento disciplinare riguardante lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista, uno dei componenti l’UPD medico di medicina generale un componente dell’UPD è sostituito da un componente in rapporto di convenzionamento riferito all’ACN col SSN.
6. Nell’ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l’esposizione chiara e puntuale dei fatti, nel rispetto delle procedure di seguito indicate. Nel corso dell’istruttoria, il Direttore del Distretto o l’UPD possono acquisire ulteriori informazioni o documenti rilevanti per la disciplina definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei rapporti relativi termini. Le comunicazioni al medico e l’accesso agli atti del procedimento avvengono come di seguito indicato:
a) ogni comunicazione al medico, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, ovvero con lettera raccomandata A/R;
b) il medico ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.
7. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.
8. In caso di più violazioni compiute con un’unica azione o omissione si applica la sanzione più grave.
9. I modi e i tempi per l’avvio del procedimento e l’applicazione delle sanzioni sono i seguenti:
a) procedimento per il Direttore del Distretto:
I. nel caso in cui il Direttore di Distretto ritenga che la sanzione da applicare sia più grave di quella del rimprovero scritto, entro 5 giorni dalla notizia del fatto trasmette gli specialisti ambulatoriali interniatti all'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD) dandone contestuale comunicazione all’interessato;
II. il Direttore del Distretto entro 20 (venti) giorni dal momento in cui viene a conoscenza di comportamenti punibili con la sanzione di minor gravità, veterinari contesta per iscritto l’addebito al medico e lo convoca, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui l'interessato aderisce o conferisce mandato;
III. entro il termine fissato, il medico convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed altre professionalità sanitarie oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della propria difesa;
IV. in caso di differimento superiore a 10 (biologidieci) giorni dalla scadenza del preavviso, chimiciper impedimento del medico, psicologiil termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il rinvio del termine può essere concesso una volta sola nel corso del procedimento;
V. il Direttore del Distretto conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro 60 (sessanta) ambulatorialigiorni dalla contestazione dell’addebito;
VI. • Il componente viene indicato la sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata e notificata per iscritto all'interessato;
b) composizione, competenze, forme e termini dei procedimenti assegnati all’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD) sono disciplinati dal comitato zonale D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. e dai regolamenti assunti da ciascuna Azienda. Anche nei procedimenti di competenza dell’UPD il medico può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui il medico aderisce o conferisce mandato. In tali casi il soggetto competente ad assumere le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare è il Direttore Generale o suo delegato.
10. La violazione dei termini stabiliti nel presente articolo comporta, nel caso in cui la responsabilità sia dell’Azienda, la decadenza dall’azione disciplinare e, nel caso in cui la responsabilità sia del medico, la decadenza dall’esercizio del diritto di difesa.
11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui l’Azienda fa parte e dovrà essere scelto tra gli specialisti/professionisti che operano nell’Azienda sede dell’UPDalla L. 27 marzo 2001, n. 97 ed al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
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Procedimento disciplinare. 1. In considerazione della specificità professionale e delle particolari responsabilità che caratterizzano le figure dello specialista ambulatoriale, la figura del veterinario e del professionista medico di medicina generale convenzionato, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinari, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele degli specialisti, veterinari e professionistidel medico medesimo, in analogia ai principi stabiliti dal X.XxxD.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150.
2. I criteri per l’individuazione delle violazioni sono quelli i seguenti: violazione di obblighi e compiti previsti dall’art. 39 dell’ACN 2020 dagli Accordi (Nazionale, Regionale ed Aziendale), mancata collaborazione con riferimento al le strutture dirigenziali in relazione a quanto previsto e disciplinato negli Accordi, mancato rispetto delle norme di cui all’allegato 5 (previste dall’Allegato 2 – Codice di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari ambulatoriali)del medico di medicina generale.
3. Deve comunque essere tutelato il diritto alla difesa del medico convenzionato ed alla trasparenza Le violazioni degli atti obblighi di cui al comma precedente, secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all’applicazione delle seguenti tipologie di sanzioni:
a) rimprovero scritto;
b) sanzione pecuniaria, di importo non inferiore al 10% e non superiore al 20% della retribuzione corrisposta nel mese precedente, per cui: • le la durata massima di cinque mesi;
c) sospensione dall’incarico e dal trattamento economico per una durata non inferiore a un mese e non superiore a sei;
d) revoca dell’incarico con preavviso;
e) revoca dell’incarico senza preavviso.
4. Le infrazioni e le relative sanzioni sono individuate tra quelle previste dall’Allegato 6 (nell'Allegato 3 – Sanzioni disciplinari). L’irrogazione della sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi, comunicata tempestivamente allo specialista ambulatoriale, veterinario e professionista al medico al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche. Non può essere applicata una sanzione diversa da quella prevista dal presente Accordo; • nell’ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l’esposizione chiara e puntuale dei fatti; • i modi e i tempi per l’applicazione delle sanzioni sono quelli indicati al comma 9 dell’art. 39. La carenza di uno dei criteri previsti rende nullo il procedimento.
4. Qualora lo specialista/veterinario/professionista, lavori in più aziende, le eventuali sanzioni previste dalla lettera B e C del comma 2 dell’allegato 6 dell’ACN vigente si applicano solo nell’Azienda in cui è avventa l’infrazione.
5. I soggetti competenti per i procedimenti disciplinari degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti dei medici di medicina generale sono così individuati: • il referente della AFT (o fino alla individuazione di quest’ultimo, il Direttore della macrostruttura ove opera lo specialista/veterinario professionista:
a) per le infrazioni di minore gravità, a carattere occasionale, per le quali è prevista la sanzione del rimprovero scritto; • , il Direttore del Distretto con riferimento ai medici di medicina dei servizi territoriali, di emergenza sanitaria territoriale, di assistenza penitenziaria e il referente di AFT con riferimento ai medici di cure primarie;
b) l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD) istituito presso ciascuna Azienda, secondo quanto previsto dall’articolo 55-bis, comma 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., per le violazioni punibili con le sanzioni di maggior gravitàgravità di cui al precedente comma 3, lettere b), c), d), ed e). In caso di procedimento disciplinare riguardante lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista, uno dei componenti l’UPD medico di medicina generale un componente dell’UPD è sostituito da un componente in rapporto di convenzionamento riferito all’ACN col SSN.
6. Nell’ambito del procedimento disciplinare, per quanto riguarda le infrazioni di minore gravità di cui al precedente comma 5, lettera a), la rilevazione delle stesse da parte del Direttore del Distretto o del referente di AFT avviene direttamente o su segnalazione dell’URP o degli uffici aziendali. La contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l’esposizione chiara e puntuale dei fatti, nel rispetto delle procedure di seguito indicate. Nel corso dell’istruttoria, il Direttore del Distretto, il referente di AFT o l’U.P.D. possono acquisire ulteriori informazioni o documenti rilevanti per la disciplina definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei rapporti relativi termini. Le comunicazioni al medico e l’accesso agli atti del procedimento avvengono come di seguito indicato:
a) ogni comunicazione al medico, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, ovvero con lettera raccomandata A/R;
b) il medico ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.
7. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.
8. In caso di più violazioni compiute con un’unica azione o omissione si applica la sanzione più grave.
9. I modi e i tempi per l’avvio del procedimento e l’applicazione delle sanzioni sono i seguenti:
a) procedimento per il Direttore del Distretto e il referente di AFT:
I. il Direttore del Distretto o il referente di AFT entro 20 (venti) giorni dal momento in cui viene a conoscenza di comportamenti punibili con la sanzione di minor gravità, contesta per iscritto l’addebito al medico e lo convoca, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui l'interessato aderisce o conferisce mandato. Nel caso in cui il Direttore di Distretto o il referente di AFT ritenga che la sanzione da applicare sia più grave di quella del rimprovero scritto, entro 5 giorni dalla notizia del fatto trasmette gli specialisti ambulatoriali interniatti all'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD) dandone contestuale comunicazione all’interessato;
II. entro il termine fissato, veterinari il medico convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed altre professionalità sanitarie oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della propria difesa;
III. in caso di differimento superiore a 10 (biologidieci) giorni dalla scadenza del preavviso, chimiciper impedimento del medico, psicologiil termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il rinvio del termine può essere concesso una volta sola nel corso del procedimento;
IV. il Direttore del Distretto o il responsabile della struttura aziendale di riferimento conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro 60 (sessanta) ambulatorialigiorni dalla contestazione dell’addebito;
V. la sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata e notificata per iscritto all'interessato;
b) per quanto attiene alla composizione, competenze, forme e termini dei procedimenti assegnati all’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD), si rinvia al D.Lgs. • Il componente viene indicato 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i. ed ai regolamenti assunti da ciascuna Azienda. Anche nei procedimenti di competenza dell’UPD il medico può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui il medico aderisce o conferisce mandato. In tali casi il soggetto competente ad assumere le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare è il Direttore Generale o suo delegato.
10. La violazione dei termini stabiliti nel presente articolo comporta, nel caso in cui la responsabilità sia dell’Azienda, la decadenza dall’azione disciplinare e, nel caso in cui la responsabilità sia del medico, la decadenza dall’esercizio del diritto di difesa.
11. Per quanto non espressamente previsto dal comitato zonale presente articolo si applicano le disposizioni di cui l’Azienda fa parte e dovrà essere scelto tra gli specialisti/professionisti che operano nell’Azienda sede dell’UPDalla L. 27 marzo 2001 n. 97 ed al D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
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Procedimento disciplinare. 1. In considerazione della specificità professionale e delle particolari responsabilità che caratterizzano le figure dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista convenzionato, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinari, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele degli specialisti, veterinari e professionisti, in analogia ai principi stabiliti dal X.XxxD.Lgs. 30 marzo 2001 2001, n. 165 come modificato dal D.LgsX.Xxx. 27 ottobre 2009 2009, n. 150.
2. I criteri per l’individuazione delle violazioni sono quelli i seguenti: violazione di obblighi e compiti previsti dall’art. 39 dell’ACN 2020 dagli Accordi (Nazionale, Regionale ed Aziendale), mancata collaborazione con riferimento al le strutture dirigenziali in relazione a quanto previsto e disciplinato negli Accordi, mancato rispetto delle norme di cui all’allegato previste dall’Allegato 5 (– Codice di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali).
3. Deve comunque essere tutelato il diritto alla difesa del medico convenzionato ed alla trasparenza Le violazioni degli atti obblighi di cui al comma precedente, secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all’applicazione delle seguenti tipologie di sanzioni:
a) rimprovero scritto;
b) sanzione pecuniaria, di importo non inferiore al 5% e non superiore al 10% della retribuzione corrisposta nel mese precedente, per cui: • le la durata massima di tre mesi;
c) sospensione dall’incarico e dal trattamento economico per una durata non inferiore a un mese e non superiore a sei;
d) revoca dell’incarico con preavviso;
e) revoca dell’incarico senza preavviso.
4. Le infrazioni e le relative sanzioni sono individuate tra quelle previste dall’Allegato nell’Allegato 6 (– Sanzioni disciplinari). L’irrogazione della sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi, comunicata tempestivamente allo specialista ambulatoriale, veterinario e professionista al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche. Non può essere applicata una sanzione diversa da quella prevista dal presente Accordo; • nell’ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l’esposizione chiara e puntuale dei fatti; • i modi e i tempi per l’applicazione delle sanzioni sono quelli indicati al comma 9 dell’art. 39. La carenza di uno dei criteri previsti rende nullo il procedimento.
4. Qualora lo specialista/veterinario/professionista, lavori in più aziende, le eventuali sanzioni previste dalla lettera B e C del comma 2 dell’allegato 6 dell’ACN vigente si applicano solo nell’Azienda in cui è avventa l’infrazione.
5. I soggetti competenti per i procedimenti disciplinari degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti sono così individuati: • :
a) il referente della AFT (o fino alla individuazione di quest’ultimo, il Direttore della macrostruttura ove opera lo specialista/veterinario professionista) riferimento per le infrazioni di minore gravità, a carattere occasionale, per le quali è prevista la sanzione del rimprovero scritto; • ;
b) l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD) istituito presso ciascuna Azienda, secondo quanto previsto dall’articolo 55-bis, comma 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., per le violazioni punibili con le sanzioni di maggior gravitàgravità di cui al precedente comma 3, lettere b) c) d) e). In caso di procedimento disciplinare riguardante lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista, uno dei componenti l’UPD professionista un componente dell’UPD è sostituito da un componente in rapporto di convenzionamento riferito all’ACN di cui al presente Accordo.
6. Nell’ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l’esposizione chiara e puntuale dei fatti, nel rispetto delle procedure di seguito indicate. Nel corso dell’istruttoria, il referente di cui al comma 5, lettera a) o l’UPD possono acquisire ulteriori informazioni o documenti rilevanti per la disciplina definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei rapporti relativi termini. Le comunicazioni agli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti sanitari e l’accesso agli atti del procedimento avvengono come di seguito indicato:
a) ogni comunicazione, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, ovvero con lettera raccomandata A/R;
b) lo specialista ambulatoriale, il veterinario ed il professionista hanno diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.
7. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.
8. In caso di più violazioni compiute con un’unica azione o omissione si applica la sanzione più grave.
9. I modi e i tempi per l’applicazione delle sanzioni sono i seguenti:
a) procedimento per il referente di cui al comma 5, lettera a):
I. il referente di cui al comma 5, lettera a) entro 20 (venti) giorni dal momento in cui viene a conoscenza di comportamenti punibili con la sanzione di minor gravità, contesta per iscritto l’addebito allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista e lo convoca, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui l’interessato aderisce o conferisce mandato. Nel caso il referente di cui al comma 5, lettera a) ritenga che la sanzione da applicare sia più grave di quella del rimprovero scritto, entro 5 giorni dalla notizia del fatto trasmette gli atti all’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD), dandone contestuale comunicazione all’interessato;
II. entro il termine fissato, lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della propria difesa;
III. in caso di differimento superiore a 10 (dieci) giorni dalla scadenza del preavviso, per impedimento dello specialista ambulatoriale, del veterinario o del professionista, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il rinvio del termine può essere concesso una volta sola nel corso del procedimento;
IV. il responsabile della struttura organizzativa aziendale di riferimento conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, stabilita dal referente di cui al comma 5, lettera a), entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione dell’addebito;
V. la sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata e notificata per iscritto all’interessato;
b) per quanto attiene alla composizione, competenze, forme e termini dei procedimenti assegnati all’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD), si rinvia al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. ed ai regolamenti assunti da ciascuna Azienda. Anche nei procedimenti di competenza dell’UPD lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In tali casi il soggetto competente ad assumere le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare è il Direttore Generale o suo delegato.
10. La violazione dei termini stabiliti nel presente articolo comporta, nel caso in cui la responsabilità sia dell’Azienda, la decadenza dall’azione disciplinare e, nel caso in cui la responsabilità sia dello specialista, veterinario o del professionista, la decadenza dall’esercizio del diritto di difesa.
11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla L. 27 marzo 2001, n. 97 ed al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
1. Le violazioni del Codice di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie e professionisti (biologi, chimici, psicologi) ambulatorialidanno luogo all’applicazione di sanzioni, avuto riguardo dei seguenti criteri:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrata, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
b) rilevanza della infrazione e dell’inosservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni contrattuali;
c) responsabilità connesse con l’incarico ricoperto, nonché con la gravità della lesione al prestigio dell’Azienda e del Servizio Sanitario Nazionale;
d) grado di danno o di pericolo o di disservizio provocati a persone e a cose;
e) eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dallo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista o al concorso nella violazione di più persone;
f) recidiva di sanzioni disciplinari nel biennio precedente.
2. • Il componente viene indicato Comportamenti che danno luogo a sanzioni:
a) rimprovero scritto, per:
I. infrazioni di lieve entità, a carattere occasionale, comprese quelle relative alle disposizioni sulle prescrizioni e proposte di trattamenti assistenziali;
II. sporadiche irregolarità nell’utilizzo della ricetta del SSN;
III. inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, purché non abbia determinato un danno o ripercussioni negative per gli utenti o l’Azienda;
IV. ingiustificato ritardo o mancato rispetto dell’orario di inizio e di fine dei turni;
V. episodici comportamenti non conformi ai principi di correttezza e di rispetto;
VI. irregolarità nella compilazione e tenuta della documentazione a carattere sanitario;
VII. mancata comunicazione tempestiva all’Azienda di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;
VIII. ottenimento di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, di valore eccedente i 150 Euro nell’anno solare;
b) sanzione pecuniaria, per:
I. recidiva, nel biennio precedente, di infrazioni che abbiano comportato la sanzione del rimprovero scritto;
II. uso improprio delle risorse messe a disposizione dal comitato zonale Servizio Sanitario Nazionale;
III. assenza ingiustificata o arbitrario abbandono della sede di servizio senza conseguenze nei confronti degli utenti;
IV. comportamenti minacciosi, ingiuriosi o calunniosi nei confronti di utenti, colleghi o dipendenti aziendali;
V. violazione di obblighi da cui sia derivato disservizio agli utenti;
VI. violazione degli obblighi e compiti, stabiliti da norme legislative o da disposizioni contrattuali, che abbiano comportato danno economico o pregiudizio per l’Azienda;
VII. ottenimento di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, di valore rilevante;
c) sospensione dall’incarico e dal trattamento economico, per:
I. recidiva, nel biennio precedente, di infrazioni che abbiano comportato sanzione pecuniaria;
II. sistematici e comprovati comportamenti aggressivi o denigratori; minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni nei confronti degli utenti, dei colleghi, dell’Azienda e dei suoi dipendenti;
III. ripetute assenze ingiustificate dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tale ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi dello specialista ambulatoriale, veterinario o professionista, agli eventuali danni causati all’Azienda, agli utenti o a terzi;
IV. comportamento gravemente negligente od omissivo nella tenuta del Fascicolo Sanitario Elettronico e della restante documentazione sanitaria connessa all’espletamento della sua attività da cui sia derivato un danno per l’Azienda o per terzi;
V. violazione delle norme di legge in materia di prescrizione di farmaci o persistente inappropriatezza clinica nell’attività prescrittiva;
VI. testimonianza falsa o reticente nell’ambito di procedimenti disciplinari;
VII. responsabilità in alterchi con ricorso a vie di fatto, nell’esercizio della propria attività, nei confronti di colleghi, utenti o terzi;
VIII. atti e comportamenti lesivi della dignità della persona, ivi compresi quelli discriminatori e le molestie sessuali;
IX. altre gravi violazioni non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all’Azienda;
d) revoca dell’incarico con preavviso, per:
I. recidiva di infrazioni che abbiano comportato la sospensione del rapporto;
II. falsità documentali o dichiarative in costanza del rapporto di lavoro;
III. omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti indebiti benefici economici;
IV. rilascio di false certificazioni di malattia, relative ad assenza dal lavoro, che attestino dati clinici non desunti da visita, in coerenza con la buona pratica medica;
V. mancato rispetto delle norme contrattuali in materia di espletamento di attività libero professionale;
VI. accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, per prestazioni previste dagli Accordi rese agli utenti;
VII. mancato rispetto delle norme in tema di incompatibilità in costanza di incarico, ad esclusione della fattispecie prevista dall’articolo 38, comma 3, lettera e);
VIII. condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
IX. responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per delitti commessi al di fuori dell’attività di specialista ambulatoriale, veterinario o professionista convenzionato e non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro ma che per la loro specifica gravità non siano compatibili con la prosecuzione del rapporto;
e) revoca dell’incarico senza preavviso, per infrazioni, relative agli obblighi deontologici, legali e convenzionali, o per fatti illeciti di rilevanza penale, di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l’Azienda e da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. In caso di revoca per i motivi di cui l’Azienda fa parte al presente comma, lettera d), punti VII, VIII e dovrà IX e lettera e), allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista non può essere scelto tra gli specialisti/professionisti che operano nell’Azienda sede dell’UPDconferito un nuovo incarico convenzionale ai sensi del presente ACN; negli altri casi di revoca, è possibile presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie decorsi due anni dalla cessazione. L’UPD può attivare la procedura di conciliazione, non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare della revoca dell’incarico, da instaurare e concludere entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell’addebito e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La sanzione, concordemente determinata all’esito di tali procedure, non può essere di specie diversa da quella prevista per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.
3. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo.
4. Il consenso dello specialista ambulatoriale, veterinario o professionista deve risultare da atto sottoscritto congiuntamente dalle parti.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
Procedimento disciplinare. 1. In considerazione della specificità professionale e delle particolari responsabilità che caratterizzano le figure dello specialista ambulatoriale, la figura del veterinario e del professionista medico di medicina generale convenzionato, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinari, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele degli specialisti, veterinari e professionistidel medico medesimo, in analogia ai principi stabiliti dal X.XxxD.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150.
2. I criteri per l’individuazione delle violazioni sono quelli i seguenti: violazione di obblighi e compiti previsti dall’art. 39 dell’ACN 2020 dagli Accordi (Nazionale, Regionale ed Aziendale), mancata collaborazione con riferimento al le strutture dirigenziali in relazione a quanto previsto e disciplinato negli Accordi, mancato rispetto delle norme di cui all’allegato 5 (previste dall’Allegato 2 – Codice di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari ambulatoriali)del medico di medicina generale.
3. Deve comunque essere tutelato il diritto alla difesa del medico convenzionato ed alla trasparenza Le violazioni degli atti obblighi di cui al comma precedente, secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all’applicazione delle seguenti tipologie di sanzioni:
a) rimprovero scritto;
b) sanzione pecuniaria, di importo non inferiore al 10% e non superiore al 20% della retribuzione corrisposta nel mese precedente, per cui: • le la durata massima di cinque mesi;
c) sospensione dall’incarico e dal trattamento economico per una durata non inferiore a un mese e non superiore a sei;
d) revoca dell’incarico con preavviso;
e) revoca dell’incarico senza preavviso.
4. Le infrazioni e le relative sanzioni sono individuate tra quelle previste dall’Allegato 6 (nell'Allegato 3 – Sanzioni disciplinari). L’irrogazione della sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi, comunicata tempestivamente allo specialista ambulatoriale, veterinario e professionista al medico al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche. Non può essere applicata una sanzione diversa da quella prevista dal presente Accordo; • nell’ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l’esposizione chiara e puntuale dei fatti; • i modi e i tempi per l’applicazione delle sanzioni sono quelli indicati al comma 9 dell’art. 39. La carenza di uno dei criteri previsti rende nullo il procedimento.
4. Qualora lo specialista/veterinario/professionista, lavori in più aziende, le eventuali sanzioni previste dalla lettera B e C del comma 2 dell’allegato 6 dell’ACN vigente si applicano solo nell’Azienda in cui è avventa l’infrazione.
5. I soggetti competenti per i procedimenti disciplinari degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti dei medici di medicina generale sono così individuati: • il referente della AFT (o fino alla individuazione di quest’ultimo, il Direttore della macrostruttura ove opera lo specialista/veterinario professionista:
a) per le infrazioni di minore gravità, a carattere occasionale, per le quali è prevista la sanzione del rimprovero scritto; • , il Direttore del Distretto con riferimento ai medici di medicina dei servizi territoriali, di emergenza sanitaria territoriale, di assistenza penitenziaria e il referente di AFT con riferimento ai medici di cure primarie;
b) l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD) istituito presso ciascuna Azienda, secondo quanto previsto dall’articolo 55-bis, comma 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., per le violazioni punibili con le sanzioni di maggior gravitàgravità di cui al precedente comma 3, lettere b), c), d), ed e). In caso di procedimento disciplinare riguardante lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista, uno dei componenti l’UPD medico di medicina generale un componente dell’UPD è sostituito da un componente in rapporto di convenzionamento riferito all’ACN col SSN.
6. Nell’ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l’esposizione chiara e puntuale dei fatti, nel rispetto delle procedure di seguito indicate. Nel corso dell’istruttoria, il Direttore del Distretto, il referente di AFT o l’U.P.D. possono acquisire ulteriori informazioni o documenti rilevanti per la disciplina definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei rapporti relativi termini. Le comunicazioni al medico e l’accesso agli atti del procedimento avvengono come di seguito indicato:
a) ogni comunicazione al medico, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, ovvero con lettera raccomandata A/R;
b) il medico ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.
7. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.
8. In caso di più violazioni compiute con un’unica azione o omissione si applica la sanzione più grave.
9. I modi e i tempi per l’applicazione delle sanzioni sono i seguenti:
a) procedimento per il Direttore del Distretto e il referente di AFT:
I. il Direttore del Distretto o il referente di AFT entro 20 (venti) giorni dal momento in cui viene a conoscenza di comportamenti punibili con la sanzione di minor gravità, contesta per iscritto l’addebito al medico e lo convoca, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui l'interessato aderisce o conferisce mandato. Nel caso in cui il Direttore di Distretto o il referente di AFT ritenga che la sanzione da applicare sia più grave di quella del rimprovero scritto, entro 5 giorni dalla notizia del fatto trasmette gli specialisti ambulatoriali interniatti all'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD) dandone contestuale comunicazione all’interessato;
II. entro il termine fissato, veterinari il medico convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed altre professionalità sanitarie oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della propria difesa;
III. in caso di differimento superiore a 10 (biologidieci) giorni dalla scadenza del preavviso, chimiciper impedimento del medico, psicologiil termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il rinvio del termine può essere concesso una volta sola nel corso del procedimento;
IV. il Direttore del Distretto o il responsabile della struttura aziendale di riferimento conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro 60 (sessanta) ambulatorialigiorni dalla contestazione dell’addebito;
V. la sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata e notificata per iscritto all'interessato;
b) per quanto attiene alla composizione, competenze, forme e termini dei procedimenti assegnati all’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD), si rinvia al D.Lgs. • Il componente viene indicato 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i. ed ai regolamenti assunti da ciascuna Azienda. Anche nei procedimenti di competenza dell’UPD il medico può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui il medico aderisce o conferisce mandato. In tali casi il soggetto competente ad assumere le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare è il Direttore Generale o suo delegato.
10. La violazione dei termini stabiliti nel presente articolo comporta, nel caso in cui la responsabilità sia dell’Azienda, la decadenza dall’azione disciplinare e, nel caso in cui la responsabilità sia del medico, la decadenza dall’esercizio del diritto di difesa.
11. Per quanto non espressamente previsto dal comitato zonale presente articolo si applicano le disposizioni di cui l’Azienda fa parte e dovrà essere scelto tra gli specialisti/professionisti che operano nell’Azienda sede dell’UPDalla L. 27 marzo 2001 n. 97 ed al D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
Appears in 1 contract
Procedimento disciplinare. 1. In considerazione della specificità professionale e delle particolari responsabilità che caratterizzano le figure dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista convenzionato, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinari, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele degli specialisti, veterinari e professionisti, in analogia ai principi stabiliti dal X.XxxD.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150.
2. I criteri per l’individuazione delle violazioni sono quelli i seguenti: violazione di obblighi e compiti previsti dall’art. 39 dell’ACN 2020 dagli Accordi (Nazionale, Regionale ed Aziendale), mancata collaborazione con riferimento al le strutture dirigenziali in relazione a quanto previsto e disciplinato negli Accordi, mancato rispetto delle norme di cui all’allegato previste dall’Allegato 5 (– Codice di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali).
3. Deve comunque essere tutelato il diritto alla difesa del medico convenzionato ed alla trasparenza Le violazioni degli atti obblighi di cui al comma precedente, secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all’applicazione delle seguenti tipologie di sanzioni:
a) rimprovero scritto;
b) sanzione pecuniaria, di importo non inferiore al 5% e non superiore al 10% della retribuzione corrisposta nel mese precedente, per cui: • le la durata massima di tre mesi;
c) sospensione dall’incarico e dal trattamento economico per una durata non inferiore a un mese e non superiore a sei;
d) revoca dell’incarico con preavviso;
e) revoca dell’incarico senza preavviso.
4. Le infrazioni e le relative sanzioni sono individuate tra quelle previste dall’Allegato nell’Allegato 6 (– Sanzioni disciplinari). L’irrogazione della sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi, comunicata tempestivamente allo specialista ambulatoriale, veterinario e professionista al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche. Non può essere applicata una sanzione diversa da quella prevista dal presente Accordo; • nell’ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l’esposizione chiara e puntuale dei fatti; • i modi e i tempi per l’applicazione delle sanzioni sono quelli indicati al comma 9 dell’art. 39. La carenza di uno dei criteri previsti rende nullo il procedimento.
4. Qualora lo specialista/veterinario/professionista, lavori in più aziende, le eventuali sanzioni previste dalla lettera B e C del comma 2 dell’allegato 6 dell’ACN vigente si applicano solo nell’Azienda in cui è avventa l’infrazione.
5. I soggetti competenti per i procedimenti disciplinari degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti sono così individuati: • :
a) il referente della AFT (o fino alla individuazione di quest’ultimo, il Direttore della macrostruttura ove opera lo specialista/veterinario professionista) riferimento per le infrazioni di minore gravità, a carattere occasionale, per le quali è prevista la sanzione del rimprovero scritto; • ;
b) l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD) istituito presso ciascuna Azienda, secondo quanto previsto dall’art. 55-bis, comma 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., per le violazioni punibili con le sanzioni di maggior gravitàgravità di cui al precedente comma 3, lettere b) c) d) e). In caso di procedimento disciplinare riguardante lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista, uno dei componenti l’UPD professionista un componente dell’UPD è sostituito da un componente in rapporto di convenzionamento riferito all’ACN col SSN.
6. Nell’ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l’esposizione chiara e puntuale dei fatti, nel rispetto delle procedure di seguito indicate. Nel corso dell’istruttoria, il referente di cui al comma 5, lettera a) o l’UPD possono acquisire ulteriori informazioni o documenti rilevanti per la disciplina definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei rapporti con gli relativi termini. Le comunicazioni agli specialisti ambulatoriali interniambulatoriali, veterinari e professionisti sanitari e l’accesso agli atti del procedimento avvengono come di seguito indicato:
a) ogni comunicazione, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, ovvero con lettera raccomandata A/R;
b) lo specialista ambulatoriale, il veterinario ed altre professionalità sanitarie (biologiil professionista hanno diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.
7. Non può tenersi conto, chimiciai fini di altro procedimento disciplinare, psicologidelle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.
8. In caso di più violazioni compiute con un’unica azione o omissione si applica la sanzione più grave.
9. I modi e i tempi per l’applicazione delle sanzioni sono i seguenti:
a) ambulatoriali. • Il componente viene indicato dal comitato zonale procedimento per il referente di cui l’Azienda fa parte al comma 5, lettera a):
I. il referente di cui al comma 5, lettera a) entro 20 (venti) giorni dal momento in cui viene a conoscenza di comportamenti punibili con la sanzione di minor gravità, contesta per iscritto l’addebito allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista e dovrà lo convoca, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui l’interessato aderisce o conferisce mandato. Nel caso il referente di cui al comma 5, lettera a) ritenga che la sanzione da applicare sia più grave di quella del rimprovero scritto, entro 5 giorni dalla notizia del fatto trasmette gli atti all’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD), dandone contestuale comunicazione all’interessato;
II. entro il termine fissato, lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della propria difesa;
III. in caso di differimento superiore a 10 (dieci) giorni dalla scadenza del preavviso, per impedimento dello specialista ambulatoriale, del veterinario o del professionista, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il rinvio del termine può essere scelto tra gli specialisti/professionisti che operano nell’Azienda sede dell’UPDconcesso una volta sola nel corso del procedimento;
IV. il responsabile della struttura organizzativa aziendale di riferimento conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, stabilita dal referente di cui al comma 5, lettera a), entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione dell’addebito;
V. la sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata e notificata per iscritto all’interessato;
b) per quanto attiene alla composizione, competenze, forme e termini dei procedimenti assegnati all’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD), si rinvia al D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. ed ai regolamenti assunti da ciascuna Azienda. Anche nei procedimenti di competenza dell’UPD lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In tali casi il soggetto competente ad assumere le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare è il Direttore Generale o suo delegato.
10. La violazione dei termini stabiliti nel presente articolo comporta, nel caso in cui la responsabilità sia dell’Azienda, la decadenza dall’azione disciplinare e, nel caso in cui la responsabilità sia dello specialista, veterinario o del professionista, la decadenza dall’esercizio del diritto di difesa.
11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla L. 27 marzo 2001 n. 97 ed al D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
Procedimento disciplinare. 1. In considerazione della specificità specificita' professionale e delle particolari responsabilità responsabilita' che caratterizzano le figure dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista convenzionato, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità responsabilita' disciplinari, nonché nonche' il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele degli specialisti, veterinari e professionisti, in analogia ai principi stabiliti dal X.Xxx. decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dal D.Lgs. decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150.
2. I criteri per l’individuazione l'individuazione delle violazioni sono quelli i seguenti: violazione di obblighi e compiti previsti dall’art. 39 dell’ACN 2020 dagli Accordi (Nazionale, Regionale ed Aziendale), mancata collaborazione con riferimento al le strutture dirigenziali in relazione a quanto previsto e disciplinato negli Accordi, mancato rispetto delle norme di cui all’allegato previste dall'Allegato 5 (- Codice di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari ed altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali).
3. Deve comunque essere tutelato il diritto alla difesa del medico convenzionato ed alla trasparenza Le violazioni degli atti obblighi di cui al comma precedente, secondo la gravita' dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti tipologie di sanzioni:
a) rimprovero scritto;
b) sanzione pecuniaria, di importo non inferiore al 5% e non superiore al 10% della retribuzione corrisposta nel mese precedente, per cui: • le la durata massima di tre mesi;
c) sospensione dall'incarico e dal trattamento economico per una durata non inferiore a un mese e non superiore a sei;
d) revoca dell'incarico con preavviso;
e) revoca dell'incarico senza preavviso.
4. Le infrazioni e le relative sanzioni sono individuate tra quelle previste dall’Allegato nell'Allegato 6 (- Sanzioni disciplinari). L’irrogazione L'irrogazione della sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi, comunicata tempestivamente allo specialista ambulatoriale, veterinario e professionista al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche. Non può puo' essere applicata una sanzione diversa da quella prevista dal presente Accordo; • nell’ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l’esposizione chiara e puntuale dei fatti; • i modi e i tempi per l’applicazione delle sanzioni sono quelli indicati al comma 9 dell’art. 39. La carenza di uno dei criteri previsti rende nullo il procedimento.
4. Qualora lo specialista/veterinario/professionista, lavori in più aziende, le eventuali sanzioni previste dalla lettera B e C del comma 2 dell’allegato 6 dell’ACN vigente si applicano solo nell’Azienda in cui è avventa l’infrazione.
5. I soggetti competenti per i procedimenti disciplinari degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti sono così cosi' individuati: • :
a) il referente della AFT (o fino alla individuazione di quest’ultimo, il Direttore della macrostruttura ove opera lo specialista/veterinario professionista) riferimento per le infrazioni di minore gravitàgravita', a carattere occasionale, per le quali è e' prevista la sanzione del rimprovero scritto; • l’Ufficio ;
b) l'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD) istituito presso ciascuna Azienda, secondo quanto previsto dall'art. 55-bis, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., per le violazioni punibili con le sanzioni di maggior gravitàgravita' di cui al precedente comma 3, lettere b) c) d) e). In caso di procedimento disciplinare riguardante lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista, uno dei componenti l’UPD è professionista un componente dell'UPD e' sostituito da un componente in rapporto di convenzionamento riferito all’ACN col SSN.
6. Nell'ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell'addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l'esposizione chiara e puntuale dei fatti, nel rispetto delle procedure di seguito indicate. Nel corso dell'istruttoria, il referente di cui al comma 5, lettera a) o l'UPD possono acquisire ulteriori informazioni o documenti rilevanti per la disciplina definizione del procedimento. La predetta attivita' istruttoria non determina la sospensione del procedimento, ne' il differimento dei rapporti con gli relativi termini. Le comunicazioni agli specialisti ambulatoriali interniambulatoriali, veterinari e professionisti sanitari e l'accesso agli atti del procedimento avvengono come di seguito indicato:
a) ogni comunicazione, nell'ambito del procedimento disciplinare, e' effettuata tramite posta elettronica certificata, ovvero con lettera raccomandata A/R;
b) lo specialista ambulatoriale, il veterinario ed altre professionalità sanitarie (biologiil professionista hanno diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.
7. Non puo' tenersi conto, chimiciai fini di altro procedimento disciplinare, psicologidelle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.
8. In caso di piu' violazioni compiute con un'unica azione o omissione si applica la sanzione piu' grave.
9. I modi e i tempi per l'applicazione delle sanzioni sono i seguenti:
a) ambulatoriali. • Il componente viene indicato dal comitato zonale procedimento per il referente di cui l’Azienda fa parte al comma 5, lettera a):
I. il referente di cui al comma 5, lettera a) entro 20 (venti) giorni dal momento in cui viene a conoscenza di comportamenti punibili con la sanzione di minor gravita', contesta per iscritto l'addebito allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista e dovrà lo convoca, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui l'interessato aderisce o conferisce mandato. Nel caso il referente di cui al comma 5, lettera a) ritenga che la sanzione da applicare sia piu' grave di quella del rimprovero scritto, entro 5 giorni dalla notizia del fatto trasmette gli atti all'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD), dandone contestuale comunicazione all'interessato;
II. entro il termine fissato, lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista convocato, se non intende presentarsi, puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della propria difesa;
III. in caso di differimento superiore a 10 (dieci) giorni dalla scadenza del preavviso, per impedimento dello specialista ambulatoriale, del veterinario o del professionista, il termine per la conclusione del procedimento e' prorogato in misura corrispondente. Il rinvio del termine puo' essere scelto tra gli specialisti/professionisti che operano nell’Azienda sede dell’UPDconcesso una volta sola nel corso del procedimento;
IV. il responsabile della struttura organizzativa aziendale di riferimento conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, stabilita dal referente di cui al comma 5, lettera a), entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione dell'addebito;
V. la sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata e notificata per iscritto all'interessato;
b) per quanto attiene alla composizione, competenze, forme e termini dei procedimenti assegnati all'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD), si rinvia al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. ed ai regolamenti assunti da ciascuna Azienda. Anche nei procedimenti di competenza dell'UPD lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista puo' farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In tali casi il soggetto competente ad assumere le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare e' il Direttore Generale o suo delegato.
10. La violazione dei termini stabiliti nel presente articolo comporta, nel caso in cui la responsabilita' sia dell'Azienda, la decadenza dall'azione disciplinare e, nel caso in cui la responsabilita' sia dello specialista, veterinario o del professionista, la decadenza dall'esercizio del diritto di difesa.
11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 2001 n. 97 ed al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
Procedimento disciplinare. 1. In considerazione della specificità professionale e delle particolari responsabilità che caratterizzano le figure dello specialista ambulatoriale, la figura del veterinario e del professionista medico di medicina generale convenzionato, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinari, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele degli specialisti, veterinari e professionistidel medico medesimo, in analogia ai principi stabiliti dal X.XxxD.lgs. 30 marzo 2001 2001, n. 165 come modificato dal D.LgsD.lgs. 27 ottobre 2009 2009, n. 150.
2. I criteri per l’individuazione delle violazioni sono quelli i seguenti: violazione di obblighi e compiti previsti dall’art. 39 dell’ACN 2020 dagli Accordi (Nazionale, Regionale ed Aziendale), mancata collaborazione con riferimento al le strutture dirigenziali in relazione a quanto previsto e disciplinato negli Accordi, mancato rispetto delle norme di cui all’allegato 5 (previste dall’Allegato 2 – Codice di comportamento degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti sanitari ambulatoriali)del medico di medicina generale.
3. Deve comunque essere tutelato il diritto alla difesa del medico convenzionato ed alla trasparenza degli atti Le violazioni di cui al comma precedente, secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all’applicazione delle seguenti tipologie di sanzioni:
a) rimprovero scritto;
b) sanzione pecuniaria, di importo non inferiore al 10% e non superiore al 20% della retribuzione corrisposta nel mese precedente, per cui: • le la durata massima di cinque mesi;
c) sospensione dall’incarico e dal trattamento economico per una durata non inferiore a un mese e non superiore a sei;
d) revoca dell’incarico con preavviso;
e) revoca dell’incarico senza preavviso.
4. Le infrazioni e le relative sanzioni sono individuate tra quelle previste dall’Allegato 6 (nell'Allegato 3 – Sanzioni disciplinari). L’irrogazione della La sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi, evidenziati nella procedura di cui ai commi successivi. La sanzione è comunicata tempestivamente allo specialista ambulatoriale, veterinario e professionista al medico al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche. Non può essere applicata una sanzione diversa da quella prevista dal presente Accordo; • nell’ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l’esposizione chiara e puntuale dei fatti; • i modi e i tempi per l’applicazione delle sanzioni sono quelli indicati al comma 9 dell’art. 39. La carenza di uno dei criteri previsti rende nullo il procedimento.
4. Qualora lo specialista/veterinario/professionista, lavori in più aziende, le eventuali sanzioni previste dalla lettera B e C del comma 2 dell’allegato 6 dell’ACN vigente si applicano solo nell’Azienda in cui è avventa l’infrazione.
5. I soggetti competenti per i procedimenti disciplinari degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti dei medici di medicina generale sono così individuati: • il referente della AFT (o fino alla individuazione di quest’ultimo, :
a) il Direttore della macrostruttura ove opera lo specialista/veterinario professionista) del Distretto, per le infrazioni di minore gravità, a carattere occasionale, per le quali è prevista la sanzione del rimprovero scritto; • ;
b) l’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD) istituito presso ciascuna Azienda, secondo quanto previsto dall’articolo 55-bis, comma 4 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., per le violazioni punibili con le sanzioni di maggior gravitàgravità di cui al precedente comma 3, lettere b), c), d), ed e). In caso di procedimento disciplinare riguardante lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista, uno dei componenti l’UPD medico di medicina generale un componente dell’UPD è sostituito da un componente in rapporto di convenzionamento riferito all’ACN col SSN.
6. Nell’ambito del procedimento disciplinare, la contestazione dell’addebito deve essere specifica e tempestiva e riportare l’esposizione chiara e puntuale dei fatti, nel rispetto delle procedure di seguito indicate. Nel corso dell’istruttoria, il Direttore del Distretto o l’UPD possono acquisire ulteriori informazioni o documenti rilevanti per la disciplina definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei rapporti relativi termini. Le comunicazioni al medico e l’accesso agli atti del procedimento avvengono come di seguito indicato:
a) ogni comunicazione al medico, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, ovvero con lettera raccomandata A/R;
b) il medico ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.
7. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.
8. In caso di più violazioni compiute con un’unica azione o omissione si applica la sanzione più grave.
9. I modi e i tempi per l’avvio del procedimento e l’applicazione delle sanzioni sono i seguenti:
a) procedimento per il Direttore del Distretto:
I. nel caso in cui il Direttore di Distretto ritenga che la sanzione da applicare sia più grave di quella del rimprovero scritto, entro 5 giorni dalla notizia del fatto trasmette gli specialisti ambulatoriali interniatti all'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD) dandone contestuale comunicazione all’interessato;
II. il Direttore del Distretto entro 20 (venti) giorni dal momento in cui viene a conoscenza di comportamenti punibili con la sanzione di minor gravità, veterinari contesta per iscritto l’addebito al medico e lo convoca, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui l'interessato aderisce o conferisce mandato;
III. entro il termine fissato, il medico convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed altre professionalità sanitarie oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della propria difesa;
IV. in caso di differimento superiore a 10 (biologidieci) giorni dalla scadenza del preavviso, chimiciper impedimento del medico, psicologiil termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il rinvio del termine può essere concesso una volta sola nel corso del procedimento;
V. il Direttore del Distretto conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro 60 (sessanta) ambulatorialigiorni dalla contestazione dell’addebito;
VI. • Il componente viene indicato la sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata e notificata per iscritto all'interessato;
b) composizione, competenze, forme e termini dei procedimenti assegnati all’Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD) sono disciplinati dal comitato zonale D.lgs. 30 marzo 2001,
10. La violazione dei termini stabiliti nel presente articolo comporta, nel caso in cui la responsabilità sia dell’Azienda, la decadenza dall’azione disciplinare e, nel caso in cui la responsabilità sia del medico, la decadenza dall’esercizio del diritto di difesa.
11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui l’Azienda fa parte e dovrà essere scelto tra gli specialisti/professionisti che operano nell’Azienda sede dell’UPDalla L. 27 marzo 2001, n. 97 ed al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
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