Procedura amichevole. 1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme all'Accordo. 2. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. 3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordo. 4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti.
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Procedura amichevole. 1. Quando un residente di uno Stato contraente una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione essa un'imposizione non conforme alle disposizioni del alla presente Accordo, egli Convenzione essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 2325, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme all'Accordoalle disposizioni della Convenzione.
2. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraentialla Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordodella Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinione possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una commissione degli Stati contraenti.
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Procedura amichevole. 1. Quando un residente di uno Stato contraente una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni del al presente Accordo, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 2324, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme all'Accordo.
2. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordo.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinione possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.
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Procedura amichevole. 1. Quando un residente di uno dello Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione un'imposizione non conforme alle disposizioni del della presente AccordoConvenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme all'Accordoalla Convenzione.
2. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraentialla Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordodella Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordodalla Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.
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Procedura amichevole. 1. Quando un residente di uno Stato contraente una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione un'imposizione non conforme alle disposizioni del alla presente AccordoConvenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 2325, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme all'Accordoalle disposizioni della presente Convenzione.
2. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraentialla Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione alla interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordodella Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che gli scambi verbali di opinioni possano facilitare tale accordo, tali scambi di opinioni potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
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Procedura amichevole. 1. Quando Qualora un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni del della presente AccordoConvenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalitàresidente. Il caso dovrà reclamo deve essere sottoposto presentato entro i tre due anni dalla data dell'accertamento o della ritenuta alla fonte dell'imposta, che seguono la prima notificazione della misura decorrono da quello dei due atti che comporta un'imposizione non conforme all'Accordorisulta posteriore.
2. L'Autorità L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraentialla Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione alla interpretazione o all'applicazione dell'Accordoalla applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordodalla Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra fra loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso come indicato nei paragrafi precedenti.
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Procedura amichevole. 1. Quando un residente di uno Stato contraente una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione essa un'imposizione non conforme alle disposizioni del della presente AccordoConvenzione, egli essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'Autorità all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente residente, o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del nel paragrafo 1 dell'articolo 2326, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme all'Accordoalle disposizioni della Convenzione.
2. L'Autorità L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità l'autorità competente dell'altro Stato contraente contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraentialla Convenzione.
3. Le Autorità autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordodella Convenzione.
4. Le Autorità autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
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Procedura amichevole. 1. Quando un residente di uno Stato contraente una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti Stato contraente comportano o comporteranno per lui una imposizione essa un'imposizione non conforme alle disposizioni del della presente AccordoConvenzione, egli essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 2324, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà deve essere sottoposto entro i tre due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme all'Accordoalla Convenzione.
2. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una aduna soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraentialla Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordodella Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.
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Procedura amichevole. 1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno comporterebbero per lui una imposizione non conforme alle disposizioni del della presente AccordoConvenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalitàresidente. Il caso dovrà reclamo deve essere sottoposto presentato entro i tre due anni dalla data dell'accertamento o della ritenuta alla fonte dell'imposta, che seguono la prima notificazione della misura decorrono da quello dei due atti che comporta un'imposizione non conforme all'Accordorisulta posteriore.
2. L'Autorità L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraentialla Convenzione.
3. Le Autorità autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione alla interpretazione o all'applicazione dell'Accordoalla applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordodalla Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra fra loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso come indicato nei paragrafi precedenti.
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Procedura amichevole. 1. Quando un residente di uno Stato contraente una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione un'imposizione non conforme alle disposizioni del della presente AccordoConvenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 2324, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme all'Accordoalle disposizioni della Convenzione.
2. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraentialla Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordodella Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.
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Procedura amichevole. 1. Quando un residente di uno Stato contraente una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 2324, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme all'Accordoalle disposizioni dell'Accordo.
2. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordo.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.
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Procedura amichevole. 1. Quando un residente di uno Stato contraente una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione un'imposizione non conforme alle disposizioni del alla presente AccordoConvenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 2324, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme all'Accordoalle disposizioni della presente Convenzione.
2. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraentialla Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordodella Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, questi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.
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Procedura amichevole. 1. Quando un residente di uno Stato contraente una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione essa un'imposizione non conforme alle disposizioni del della presente AccordoConvenzione, egli la stessa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 2325, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme all'Accordoalle disposizioni della Convenzione.
2. L'Autorità L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità l'autorità competente dell'altro Stato contraente contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraentialla convenzione.
3. Le Autorità autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordodella Convenzione.
4. Le Autorità autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti della autorità competenti degli Stati contraenti.
5. Le autorità competenti dei due Stati concorderanno lo scambio di informazioni, dei documenti e delle esperienze sui loro sistemi fiscali e sull'organizzazione dei loro rispettivi servizi fiscali.
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Procedura amichevole. 1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione un'imposizione non conforme alle disposizioni del della presente AccordoConvenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 2325, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione una imposizione non conforme all'Accordoalla Convenzione.
2. L'Autorità L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità l'autorità competente dell'altro Stato contraente contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordoalla Convenzione. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le Autorità autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordodella Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordodalla Convenzione.
4. Le Autorità autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
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Procedura amichevole. 1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione un'imposizione non conforme alle disposizioni del della presente AccordoConvenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalitàresidente. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme all'Accordoalla Convenzione.
2. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraentialla Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordodella Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.
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Procedura amichevole. 1. Quando un residente di uno Stato contraente una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione essa un'imposizione non conforme alle disposizioni del della presente AccordoConvenzione, egli essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 2324, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà deve essere sottoposto entro i tre due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme all'Accordoalle disposizioni della Convenzione.
2. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà fa del suo meglio per regolare il caso risolvere per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraentialla Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per in via di amichevole composizione le difficoltà o per dissipare i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordodella Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.
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Procedura amichevole. 1. Quando un residente di uno Stato contraente una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli dai due Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione lei un'imposizione non conforme alle disposizioni del della presente AccordoConvenzione, egli essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale dal diritto interno di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 2325, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme all'Accordoalla Convenzione.
2. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraentialla Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o e i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordodella Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinione possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata dai rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.
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Samples: Convention to Avoid Double Taxation
Procedura amichevole. 1. Quando un residente di uno Stato contraente una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione un'imposizione non conforme alle disposizioni del alla presente Accordo, Convenzione egli puòpur, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'Autorità all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 2324, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme all'Accordoalle disposizioni della Convenzione.
2. L'Autorità L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità l'autorità competente dell'altro Stato contraente contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraentialla Convenzione.
3. Le Autorità autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordodella Convenzione.
4. Le Autorità autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso come indicato nei paragrafi precedenti.
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Procedura amichevole. 1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni del della presente AccordoConvenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente ooppure, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del ricada sotto il paragrafo 1 dell'articolo 2324, a quella dello quello Stato contraente di cui possiede la nazionalitàè cittadino. Il caso dovrà reclamo deve essere sottoposto presentato entro i tre anni che seguono la dalla prima notificazione notifica della misura che comporta un'imposizione ha dato luogo alla tassazione non conforme all'Accordoalla Convenzione.
2. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente al contraente, a fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordoalla Convenzione. L'accordo raggiunto Qualsiasi Accordo sarà applicato quali che siano i termini previsti nonostante qualsiasi limitazione di tempo prevista dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione alla interpretazione o all'applicazione dell'Accordoalla applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordodalla Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra fra loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora sembri opportuno uno scambio orale di opinioni al fine di raggiungere un accordo, tale scambio potrà aver luogo in seno ad una Commissione di rappresentanti delle competenti Autorità degli Stati contraenti.
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Procedura amichevole. 1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione lei un’imposizione non conforme alle disposizioni del alla presente AccordoConvenzione, egli una persona può, indipendentemente dai ricorsi mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'Autorità all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito nell’ambito di applicazione appli- cazione del paragrafo 1 dell'articolo dell’articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede pos- siede la nazionalitàcittadinanza. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione un’imposizione non conforme all'Accordoalle disposizioni della presente Convenzione.
2. L'Autorità competente, se Se considera il ricorso le appare reclamo fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzionesoluzione soddisfacente, l’autorità competente farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità l’autorità competente dell'altro dell’altro Stato contraente contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraentialla Convenzione.
3. Le Autorità autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio si adopereranno per risolvere per in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione all’interpretazione o all'applicazione dell'Accordoall’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordodalla Convenzione.
4. Le Autorità autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare possono conferire direttamente tra fra loro al fine di pervenire ad per giungere a un accordo nel senso indicato nei ai sensi dei paragrafi precedentiprecedenti e procedere anche a un colloquio nell’ambito di una commissione composta da esse stesse o da loro rappresentanti.
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Procedura amichevole. 1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni del alla presente AccordoConvenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione dell'applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 2325, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme all'Accordoalla Convenzione.
2. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordoalla Convenzione. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i nonostante gli eventuali termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordodella Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.
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