Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la materia retributiva. Le parti per la dinamica degli effetti economici del contratto collettivo nazionale di lavoro fanno riferimento al punto 2 del Capitolo "Assetti contrattuali" del Protocollo 23 luglio 1993. Le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno presentate, dalla parte che ha dato disdetta, in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto. La parte che ha ricevuto la disdetta deve darne riscontro all'altra entro 20 giorni. Nei tre mesi di cui sopra e per il mese successivo alla scadenza e comunque per un periodo complessivo di quattro mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non intraprenderanno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione dell'impegno, come sopra assunto, comporterà a carico della parte inadempiente l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la "indennità di vacanza contrattuale" appresso definita. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, ove non sia intervenuto accordo, ai lavoratori dipendenti sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione. Tale elemento provvisorio avrà invece decorrenza dal quarto mese dalla presentazione delle proposte di modifica qualora le stesse siano presentate oltre la data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro. L'importo di tale elemento provvisorio, denominato indennità di vacanza contrattuale, sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali tabellari conglobati vigenti comprensivi dell'ex indennità di contingenza. Trascorsi sei mesi di vacanza contrattuale l'importo di cui sopra sarà pari al 50% del tasso di inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale triennale per la materia normativa e biennale per la materia retributiva. Le parti per la dinamica degli effetti economici del contratto collettivo nazionale di lavoro fanno riferimento al punto 2 del Capitolo "Assetti contrattuali" del Protocollo 23 luglio 1993agli accordi interconfederali vigenti sottoscritti dalle confedera- zioni a cui le parti aderiscono. Le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno presentatepresenta- te, dalla parte che ha dato disdetta, in tempo utile per consentire l'apertura l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto. La parte che ha ricevuto la disdetta deve darne riscontro all'altra all’altra entro 20 giorni. Nei tre mesi di cui sopra e per il mese successivo alla scadenza e comunque per un periodo complessivo di quattro mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non intraprenderanno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione dell'impegnodell’impegno, come sopra assunto, comporterà a carico della parte inadempiente l'anticipazione ina- dempiente l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la "“indennità di vacanza contrattuale" ” appresso definita. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, ove non sia intervenuto accordo, ai lavoratori dipendenti sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della del- la retribuzione. Tale elemento provvisorio avrà invece decorrenza dal quarto mese dalla presentazione delle proposte di modifica qualora le stesse siano presentate oltre la data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro. L'importo L’importo di tale elemento provvisorio, denominato indennità di vacanza contrattuale, sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali contrat- tuali tabellari conglobati vigenti vigenti, comprensivi dell'ex dell’ex indennità di contingenza. Trascorsi sei mesi di vacanza contrattuale l'importo l’importo di cui sopra sarà pari al 50% del tasso di inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo dell’accordo di rinnovo del contratto, l'indennità contratto l’indennità di vacanza contrattuale contrattua- le cessa di essere erogata.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Il contratto collettivo nazionale di lavoro Ccnl ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la materia retributiva. Le parti per la dinamica degli effetti economici del contratto collettivo nazionale di lavoro Ccnl fanno riferimento al punto 2 del Capitolo "capitolo Assetti contrattuali" contrattuali del Protocollo 23 luglio 199323.7.93. Le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Ccnl saranno presentate, dalla parte che ha dato disdetta, in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre 3 mesi prima della scadenza del contratto. La parte che ha ricevuto la disdetta deve darne riscontro all'altra entro 20 giorni. Nei tre 3 mesi di cui sopra e per il mese successivo alla scadenza e comunque per un periodo complessivo di quattro 4 mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non intraprenderanno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione dell'impegno, come sopra assunto, comporterà a carico della parte inadempiente l'anticipazione o lo slittamento di tre 3 mesi del termine a partire dal quale decorre la "indennità l'indennità di vacanza contrattuale" contrattuale appresso definita. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre 3 mesi dalla data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoroCcnl, ove non sia intervenuto accordo, ai lavoratori dipendenti sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione. Tale elemento provvisorio avrà invece decorrenza dal quarto 4° mese dalla presentazione delle proposte di modifica qualora le stesse siano presentate oltre la data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoroCcnl. L'importo di tale elemento provvisorio, denominato "indennità di vacanza contrattuale", sarà pari al 30% del tasso di inflazione d'inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali tabellari conglobati vigenti vigenti, comprensivi dell'ex indennità di contingenza. Trascorsi sei 6 mesi di vacanza contrattuale l'importo di cui sopra sarà pari al 50% del tasso di inflazione d'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Le parti concordano che per il rinnovo della parte economica relativa al 2° biennio (1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2002), per determinare gli incrementi retributivi, verrà adottato un valore punto pari a lire 29.000.
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Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. A) Il contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL ha durata quadriennale per la materia normativa parte di carattere normativo e biennale per la materia parte retributiva. Le parti Il CCNL recepisce quanto contenuto al punto 2 del punto 2. Assetti Contrattuali del Protocollo 23.7.1993 e dal Patto per lo sviluppo e l’occupazione 23.12.1998 per quanto riguarda la dinamica degli effetti economici del contratto collettivo nazionale di lavoro fanno riferimento al punto 2 del Capitolo "Assetti contrattuali" del Protocollo 23 luglio 1993. economici.
B) Le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno CCNL devono essere presentate, dalla parte che ha dato disdetta, in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative e comunque almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. La parte che ha ricevuto la disdetta deve darne riscontro all'altra entro 20 giorni. .
C) Nei tre mesi di cui sopra e per il mese successivo alla scadenza e del CCNL le parti si impegnano a non intraprendere iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette. Tale impegno obbligherà comunque le parti per un periodo complessivo di almeno quattro mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non intraprenderanno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. per il rinnovo contrattuale.
D) La violazione dell'impegnodell'impegno di cui alla precedente lettera C) comporterà, come sopra assunto, comporterà a carico della parte inadempiente inadempiente, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la "indennità di vacanza contrattuale" appresso definita. di cui alla seguente lettera E).
E) Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoroCCNL, ove non sia intervenuto accordo, ai lavoratori dipendenti sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione. Tale elemento provvisorio avrà invece decorrenza dal quarto mese dalla presentazione delle proposte di modifica qualora le stesse siano presentate oltre la data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro. L'importo di tale elemento provvisorio, denominato indennità di vacanza contrattuale, sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali tabellari conglobati vigenti comprensivi dell'ex indennità più l'indennità di contingenza. Trascorsi sei mesi di vacanza contrattuale contrattuale, l'importo di cui sopra sarà pari al 50% del tasso di inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
F) Il CCNL stabilisce anche la tempistica dei rinnovi della contrattazione di secondo livello di cui alla PREMESSA, punti C), D) ed E), secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali, le materie e le voci nelle quali essa si articola.
G) Il contratto collettivo nazionale di lavoro del 25/1/1995 e l’accordo per il rinnovo della parte economica del 17/4/1997 applicati alle Aziende aderenti ad UNITAL sono recepiti nel presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
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Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la materia retributiva. Le parti per la dinamica degli effetti economici del contratto collettivo nazionale di lavoro fanno riferimento al punto 2 del Capitolo "capitolo Assetti contrattuali" contrattuali del Protocollo 23 luglio 1993. Le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno presentate, dalla parte che ha dato disdetta, in tempo utile per consentire l'apertura l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto. La parte che ha ricevuto la disdetta deve darne riscontro all'altra all’altra entro 20 giorni. Nei tre mesi di cui sopra e per il mese successivo alla scadenza e comunque per un periodo complessivo di quattro mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non intraprenderanno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione dell'impegnodell’impegno, come sopra assunto, comporterà a carico della parte inadempiente l'anticipazione inadempien- te l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la "indennità “inden- nità di vacanza contrattuale" ” appresso definita. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, ove non sia intervenuto accordo, ai lavoratori dipendenti sarà corrispostocor- risposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione. Tale elemento provvisorio avrà invece decorrenza dal quarto mese dalla presentazione delle proposte di modifica qualora le stesse siano presentate oltre la data di scadenza del contratto collettivo col- lettivo nazionale di lavoro. L'importo L’importo di tale elemento provvisorio, denominato indennità di vacanza contrattuale, sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali tabellari conglobati vigenti vigenti, comprensivi dell'ex dell’ex indennità di contingenza. Trascorsi sei mesi di vacanza contrattuale l'importo l’importo di cui sopra sarà pari al 50% del tasso di inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo dell’accordo di rinnovo del contratto, l'indennità contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
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Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la materia retributiva. Le parti per la dinamica degli effetti economici del contratto collettivo nazionale di lavoro fanno riferimento al punto 2 del Capitolo "capitolo Assetti contrattuali" contrattuali del Protocollo 23 luglio 1993. Le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno presentate, dalla parte che ha dato disdetta, in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto. La parte che ha ricevuto la disdetta deve darne riscontro all'altra entro 20 giorni. Nei tre mesi di cui sopra e per il mese successivo alla scadenza e comunque per un periodo complessivo di quattro mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non intraprenderanno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione dell'impegno, come sopra assunto, comporterà a carico della parte inadempiente l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la "indennità di vacanza contrattuale" appresso definita. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, ove non sia intervenuto accordo, ai lavoratori dipendenti sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione. Tale elemento provvisorio avrà invece decorrenza dal quarto mese dalla presentazione delle proposte di modifica qualora le stesse siano presentate oltre la data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro. L'importo di tale elemento provvisorio, denominato indennità di vacanza contrattuale, sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali tabellari conglobati vigenti vigenti, comprensivi dell'ex dell’ex indennità di contingenza. Trascorsi sei mesi di vacanza contrattuale l'importo di cui sopra sarà pari al 50% del tasso di inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Le parti concordano che per il rinnovo della parte economica relativa al secondo biennio (1° gennaio 2005 – 31 dicembre 2006), per determinare gli incrementi retributivi, verrà adottato un valore punto pari a € 16,55 euro.
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Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la materia retributiva. Le parti per la dinamica degli effetti economici del contratto collettivo nazionale di lavoro fanno riferimento al punto 2 del Capitolo "capitolo Assetti contrattuali" contrattuali del Protocollo 23 luglio 1993. Le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno presentate, dalla parte che ha dato disdetta, in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto. La parte che ha ricevuto la disdetta deve darne riscontro all'altra entro 20 giorni. Nei tre mesi di cui sopra e per il mese successivo alla scadenza e comunque per un periodo complessivo di quattro mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non intraprenderanno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione dell'impegno, come sopra assunto, comporterà a carico della parte inadempiente l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la "indennità di vacanza contrattuale" appresso definita. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, ove non sia intervenuto accordo, ai lavoratori dipendenti sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione. Tale elemento provvisorio avrà invece decorrenza dal quarto mese dalla presentazione delle proposte di modifica qualora le stesse siano presentate oltre la data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro. L'importo di tale elemento provvisorio, denominato indennità di vacanza contrattuale, sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali tabellari conglobati vigenti vigenti, comprensivi dell'ex dell’ex indennità di contingenza. Trascorsi sei mesi di vacanza contrattuale l'importo di cui sopra sarà pari al 50% del tasso di inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Le parti concordano che per il rinnovo della parte economica relativa al secondo biennio (1° gennaio 2005 – 31 dicembre 2006), per determinare gli incrementi retributivi, verrà adottato un valore punto pari a € 16,55 euro.
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Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Il contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la materia retributiva. Le parti per la dinamica degli effetti economici del contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL fanno riferimento al punto 2 del Capitolo "capitolo Assetti contrattuali" contrattuali del Protocollo 23 luglio 199323.7.93. Le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro CCNL saranno presentate, dalla parte che ha dato disdetta, in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre 3 mesi prima della scadenza del contratto. La parte che ha ricevuto la disdetta deve darne riscontro all'altra entro 20 giorni. Nei tre 3 mesi di cui sopra e per il mese successivo alla scadenza e comunque per un periodo complessivo di quattro 4 mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non intraprenderanno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione dell'impegno, come sopra assunto, comporterà a carico della parte inadempiente l'anticipazione o lo slittamento di tre 3 mesi del termine a partire dal quale decorre la "indennità l'indennità di vacanza contrattuale" contrattuale appresso definita. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre 3 mesi dalla data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoroCCNL, ove non sia intervenuto accordo, ai lavoratori dipendenti sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione. Tale elemento provvisorio avrà invece decorrenza dal quarto 4° mese dalla presentazione delle proposte di modifica qualora le stesse siano presentate oltre la data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoroCCNL. L'importo di tale elemento provvisorio, denominato "indennità di vacanza contrattuale", sarà pari al 30% del tasso di inflazione d'inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali tabellari conglobati vigenti vigenti, comprensivi dell'ex indennità di contingenza. Trascorsi sei 6 mesi di vacanza contrattuale l'importo di cui sopra sarà pari al 50% del tasso di inflazione d'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Dichiarazione a verbale. Le parti concordano che per il rinnovo della parte economica relativa al 2° biennio (1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2002), per determinare gli incrementi retributivi, verrà adottato un valore punto pari a £. 29.000. Norma transitoria. Le parti convengono di costituire, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto, un gruppo di lavoro paritetico, formato da 6 rappresentanti per UNIONMECCANICA e da 6 rappresentanti per FIM-FIOM-UILM, con il compito di definire congiuntamente, entro il 30.6.02, un'ipotesi di testo contrattuale che, senza comportare aggravi economici, modifiche o mutamenti sostanziali rispetto al presente contratto, risulti semplificato nella parte formale ed aggiornato nella corrispondenza alla legislazione vigente, per facilitare un'interpretazione uniforme del testo contrattuale e ridurre, per quanto possibile, l'insorgere di contenzioso.
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Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la materia retributiva. Le parti per la dinamica degli effetti economici del contratto collettivo nazionale di lavoro fanno riferimento al punto 2 del Capitolo "capitolo Assetti contrattuali" contrattuali del Protocollo 23 luglio 199323/7/1993. Le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno presentate, dalla parte che ha dato disdetta, in tempo utile per consentire l'apertura l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto. La parte che ha ricevuto la disdetta deve darne riscontro all'altra all’altra entro 20 giorni. Nei tre mesi di cui sopra e per il mese successivo alla scadenza e comunque per un periodo complessivo di quattro mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non intraprenderanno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione dell'impegnodell’impegno, come sopra assunto, comporterà a carico della parte inadempiente l'anticipazione l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la "“indennità di vacanza contrattuale" ” appresso definita. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, ove non sia intervenuto accordo, ai lavoratori dipendenti sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione. Tale elemento provvisorio avrà invece decorrenza dal quarto mese dalla presentazione delle proposte di modifica qualora le stesse siano presentate oltre la data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro. L'importo L’importo di tale elemento provvisorio, denominato indennità di vacanza contrattuale, sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali tabellari conglobati vigenti vigenti, comprensivi dell'ex dell’ex indennità di contingenza. Trascorsi sei mesi di vacanza contrattuale l'importo l’importo di cui sopra sarà pari al 50% del tasso di inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo dell’accordo di rinnovo del contratto, l'indennità contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. - Norma transitoria - Le parti convengono di costituire, entro sei mesi dalla stipula del presente contratto, un gruppo di lavoro paritetico, formato da sei rappresentanti per UNIONMECCANICA e da sei rappresentanti per le parti stipulanti il presente contratto, con il compito di definire congiuntamente, entro il 30/6/2006, un’ipotesi di testo contrattuale che, senza comportare aggravi economici, modifiche o mutamenti sostanziali rispetto al presente contratto, risulti semplificato nella parte formale ed aggiornato nella corrispondenza alla legislazione vigente, per facilitare un’interpretazione uniforme del testo contrattuale e ridurre, per quanto possibile, l’insorgere di contenzioso. - Dichiarazione a verbale - Le parti concordano che per il rinnovo della parte economica relativa al secondo biennio (1/1/2005 - 31/12/2006), per determinare gli incrementi retributivi, verrà adottato un valore punto pari a 16,55 euro.
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Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la materia quella retributiva. Le parti per la dinamica degli effetti economici del contratto collettivo nazionale di lavoro fanno riferimento al punto 2 del Capitolo "Assetti contrattuali" del Protocollo 23 luglio 1993. Le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno presentate, dalla La parte che ha dato disdetta, disdetta del contratto presenterà le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire l'apertura l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto. La parte che ha ricevuto la disdetta deve darne le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro all'altra entro 20 giornigiorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Nei Durante i tre mesi di cui sopra antecedenti e per il nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivo di complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione delle proposte della piattaforma di modificarinnovo, le parti non intraprenderanno assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Le parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenze del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale” secondo le modalità e i criteri specificatamente previsti nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 e del Patto Sociale del 22 dicembre 1998. La violazione dell'impegno, del periodo di raffreddamento come sopra assunto, comporterà definito al secondo comma del presente articolo comporta come conseguenza a carico della parte inadempiente l'anticipazione che vi ha dato causa l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la "indennità di vacanza contrattuale" appresso definita. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, ove non sia intervenuto accordo, ai lavoratori dipendenti sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione. Tale elemento provvisorio avrà invece decorrenza dal quarto mese dalla presentazione delle proposte di modifica qualora le stesse siano presentate oltre la data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro. L'importo di tale elemento provvisorio, denominato suddetta indennità di vacanza contrattuale, sarà pari al 30% secondo quanto previsto dal Protocollo del tasso 23 luglio 1993 e dal Patto Sociale del 22 Dicembre 1998. Al fine di inflazione programmatorendere effettivamente esigibile la contrattazione di secondo livello, applicato ai minimi retributivi contrattuali tabellari conglobati vigenti comprensivi dell'ex indennità le parti convengono che qualora non dovessero svolgersi le procedure della contrattazione stessa, si attiveranno, su richiesta di contingenza. Trascorsi sei mesi una delle parti, o entrambi, le organizzazioni firmatarie il presente CCNL per una valutazione di vacanza contrattuale l'importo di cui sopra sarà pari al 50% del tasso di inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogatamerito.
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