Procedura in caso di conciliazione da parte del presidente e del segretario Clausole campione

Procedura in caso di conciliazione da parte del presidente e del segretario. 1. A loro esclusivo giudizio presidente e segretario possono procedere ad un tentativo di conciliazione preliminare, dopo aver trasmesso alla controparte il ricorso o successivamente. Il tentativo di conciliazione sospende il termine di cui all’art. 6. Anche la CPC può chiedere a presidente e segretario di provvedere a un tentativo di conciliazione, dopo la procedura di cui all’art. 6.