PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO. 1. Il limite di spesa, di cui all’art.34, 1° comma del D.I. n.44/2001, considerato il processo inflattivo degli ultimi anni e al fine di garantire la snellezza operativa dell’azione amministrativa, è stato elevato a € 5.000,00 IVA esclusa. 2. Nell’affidamento dei contratti il cui valore non ecceda tale limite - per i quali può quindi ritenersi consentita la trattativa con un unico soggetto - vanno comunque garantiti i principi di economicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento nonché la tutela della concorrenza. 3. A tal fine, si ritiene opportuna un’indagine di mercato, realizzata prevalentemente attraverso la richiesta di preventivi a più operatori economici. In deroga a tale procedura, è consentita la trattativa con un unico soggetto in caso di urgenza e allorché non sia possibile acquistare da altri operatori il medesimo bene / servizio sul mercato di riferimento dell’Istituto o perché la ditta è unica produttrice del prodotto / servizio desiderato (c.d. “Caso dell’unico fornitore”). 4. Al fine di identificare il limite (“fino a” oppure “oltre € 5.000,00”), non è consentito frazionare artificiosamente il valore del contratto, ad esempio attraverso una divisione in lotti della fornitura.
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Samples: Regolamento Per l'Attività Negoziale
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO. 1. Il limite di spesa, spesa di cui all’art.34, 1° comma del D.I. n.44/2001, considerato il processo inflattivo degli ultimi anni e al fine di garantire la snellezza operativa dell’azione amministrativa, è stato elevato fissato a € 5.000,00 IVA esclusaoltre iva.
2. Nell’affidamento dei contratti il cui valore non ecceda tale limite - per i quali può quindi ritenersi consentita la trattativa con un unico soggetto - vanno comunque garantiti i principi di economicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento nonché la tutela della concorrenza.
3. A tal fine, fine si ritiene opportuna un’indagine di mercato, realizzata prevalentemente attraverso la richiesta di preventivi a più operatori economici. In deroga a tale procedura, procedura è consentita la trattativa con un unico soggetto in caso di urgenza e allorché non sia possibile acquistare da altri operatori il medesimo bene / servizio sul mercato di riferimento dell’Istituto o perché la ditta è unica produttrice del prodotto / servizio desiderato (c.d. “Caso caso dell’unico fornitore”).
4. Al fine di identificare il limite (“fino a” , oppure “oltre € 5.000,00”), ) non è consentito frazionare artificiosamente il valore del contratto, ad esempio attraverso una divisione in lotti della fornitura.
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Samples: Regolamento Per l'Attività Negoziale
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO. 1. Il limite di spesa, spesa di cui all’art.34, 1° comma del D.I. n.44/2001, considerato il processo inflattivo degli ultimi anni e al fine di garantire la snellezza operativa dell’azione amministrativa, è stato elevato a € 5.000,00 IVA esclusa.
2. Nell’affidamento dei contratti il cui valore non ecceda tale limite - per i quali può quindi ritenersi consentita la trattativa con un unico soggetto - vanno comunque garantiti i principi di economicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento nonché la tutela della concorrenza.
3. A tal fine, fine si ritiene opportuna un’indagine di mercato, realizzata prevalentemente attraverso la richiesta di preventivi a più operatori economici. In deroga a tale procedura, procedura è consentita la trattativa con un unico soggetto in caso di urgenza e allorché non sia possibile acquistare da altri operatori il medesimo bene / servizio sul mercato di riferimento dell’Istituto o perché la ditta è unica produttrice del prodotto / servizio desiderato (c.d. “Caso caso dell’unico fornitore”).
4. Al fine di identificare il limite (“fino a” , oppure “oltre € 5.000,00”), ) non è consentito frazionare artificiosamente il valore del contratto, ad esempio attraverso una divisione in lotti della fornitura.
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Samples: Regolamento Per l'Attività Negoziale Per La Fornitura Di Beni E Servizi
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO. 1. Il limite di spesa, spesa di cui all’art.34, 1° comma del D.I. n.44/2001, considerato il processo inflattivo degli ultimi anni e al fine di garantire la snellezza operativa dell’azione amministrativa, è stato elevato a € 5.000,00 3.000,00 IVA esclusa.
2. Nell’affidamento dei contratti il cui valore non ecceda tale limite - per i quali può quindi ritenersi consentita la trattativa con un unico soggetto - vanno comunque garantiti i principi di economicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento nonché la tutela della concorrenza.
3. A tal fine, fine si ritiene opportuna un’indagine di mercato, realizzata prevalentemente attraverso la richiesta di preventivi a più operatori economici. In deroga a tale procedura, procedura è consentita la trattativa con un unico soggetto in caso di urgenza e allorché non sia possibile acquistare da altri operatori il medesimo bene / servizio sul mercato di riferimento dell’Istituto o perché la ditta è unica produttrice del prodotto / servizio desiderato (c.d. “Caso caso dell’unico fornitore”).
4. Al fine di identificare il limite (“fino a” oppure “oltre a € 5.000,00”), 3.000,00) non è consentito frazionare artificiosamente il valore del contratto, ad esempio attraverso una divisione in lotti della fornitura.
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