PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO. La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le competenti rappresentanze diplomatiche, che hanno concordato il testo sulla base di analoghi precedenti con le omologhe autorità di controparte.
PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO. La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Direzione Generale per gli Affari Politici, ex Direzione Generale per i Paesi dell’Europa, e la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, ex Direzione Generale per la Promozione Culturale) in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero dello sviluppo economico; per la parte bielorussa: il Ministero degli affari esteri e il Comitato Statale per le Scienze e le Tecnologie.
PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO. Il contenuto dell’Accordo è vincolato e non lascia discrezionalità al legislatore nazionale. La scelta di firmare l’Accordo così come quella di ratificare o meno l’Accordo sono eminentemente politiche. Il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio hanno svolto consultazioni, audizioni e attività d’informazione sugli effetti derivanti dall’adesione Tribunale e dalla tutela brevettuale unitaria, coinvolgendo operatori economici del settore privato e i loro rappresentanti (Confindustria, Camere di commercio), i mandatari e le principali associazioni del settore dei brevetti (tra cui la Società italiana brevetti, l’Associazione italiana dei consulenti ed esperti in proprietà intellettuale di enti ed imprese o il Gruppo italiano dell’Associazione internazionale per la tutela della proprietà intellettuale). Sono stati inoltre forniti periodici aggiornamenti sulle attività propedeutiche all’istituzione del Tribunale ed è stata promossa la partecipazione alle consultazioni pubbliche svolte del Comitato preparatorio. E’ stato infine dato sostegno a eventi informativi sul Tribunale e sul brevetto unitario organizzati sul territorio nazionale dalle Camere di commercio.
PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO. Nella fase negoziale, le Parti (e segnatamente i vertici dei rispettivi Ministeri della giustizia e delle rappresentanze diplomatiche) si sono incontrate più volte in tavoli ufficiali verificando le esigenze principali dell’iniziativa. Da tali contatti è emersa la necessità di consultare, attraverso i dati posseduti dai corrispondenti Ministeri della giustizia, la situazione carceraria dei due Paesi. Sono state, altresì, consultate le rispettive delegazioni diplomatiche, sempre molto aggiornate circa il numero e i nominativi dei connazionali detenuti, per i quali si esplica ogni possibile forma di assistenza prevista, per quanto concerne il nostro ordinamento, dal DPR n. 200 del 1967 in ordine alla tutela e alla visita. Il presente intervento regolatorio si rivolge ai detenuti già condannati in via definitiva, mentre per l’assistenza giudiziaria in materia penale e per l’estradizione dei detenuti in attesa di giudizio, le Parti hanno concordato di rimettere le questioni ad altri interventi. Il contenuto dell’Accordo è modulato sulla base di altre convenzioni che hanno dimostrato piena efficacia a livello internazionale.
PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO. L’Accordo è scaturito da più incontri tra i rappresentanti dei due Stati, e segnatamente i vertici dei rispettivi Ministeri della giustizia e delle rappresentanze diplomatiche. Il contenuto dell’Accordo e del Protocollo è modulato sulla base di altre convenzioni che hanno dimostrato piena efficacia a livello internazionale
PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO. Le consultazioni sono avvenute nella fase ascendente dell’Accordo ed hanno coinvolto i due Governi per il tramite delle competenti autorità doganali. Il testo adottato riflette un modello di Accordo già largamente in uso e quindi gli effetti positivi ne sono già stati sperimentati.
PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO. I negoziati per la definizione di un accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia hanno avuto inizio nel maggio del 2009 e rispondono all’esigenza di rafforzare la cooperazione tra i due Paesi al fine di contrastare il crimine organizzato transnazionale.
PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO. La negoziazione è stata posta in essere dalle competenti amministrazioni dello Stato italiano e dello Stato afghano.
PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO. Il processo negoziale si è sviluppato attraverso un lungo arco di tempo ricompreso tra il 2004 ed il 2010 per concludersi nel 2011 e ha coinvolto i due Governi per il tramite dell’Ufficio negoziatore di questo Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Uff. VI della DG Unione Europea, già Uff. V della DG per i Paesi dell’Europa), che ha coordinato i contributi degli Uffici, delle amministrazioni e degli enti italiani a vario titolo interessati (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Informazione ed Editoria, nonché Dipartimento Diritto d’Autore; MIUR; MIBACT; Comando CC Nucleo Tutela Patrimonio Artistico; Commissione Interministeriale per il Recupero Opere d’Arte; CRUI; RAI; Segreteria Generale del MAECI, DG per il Sistema Paese, DG per la Mondializzazione; nonché Società Xxxxx Xxxxxxxxx e CONI). Tali consultazioni hanno consentito di pervenire alla definizione ed alla firma dell’accordo oggetto del presente disegno di legge di autorizzazione alla ratifica. Per la parte boliviana, sono intervenuti il Ministero degli Affari esteri, il Ministero dell'Istruzione e della Scienza e il Ministero della Cultura L’opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo leader dell’Italia come potenza culturale derivante dal mancato adempimento dell’obbligazione politica sul piano internazionale con la firma dell’accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali. Inoltre le motivazioni alla base dell’accordo escludono le opzioni di non intervento.
PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO. La negoziazione è stata posta in essere dalle competenti amministrazioni dello Stato italiano e dello Stato dell’Unione del Myanmar.