PROCEDURE DI DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ. Procedure che la Nuova Zelanda deve seguire per designare gli organismi di valutazione della conformità per la valutazione dei prodotti in base ai requisiti della Comunità europea Procedure che la Comunità europea deve seguire per designare gli organismi di valutazione della conformità per la valutazione dei prodotti in base ai requisiti della Nuova Zelanda Gli organismi di valutazione della conformità indi- cati nella sezione II devono soddisfare i requisiti delle direttive indicate nella sezione I, tenendo conto della decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l’apposizione e l’utilizza- zione della marcatura CE di conformità, da utiliz- zare nelle direttive di armonizzazione tecnica, ed essere designati in base alle procedure definite nell’allegato dell’accordo. Il possesso di tali requisiti si può dimostrare tramite: a) Organismi di certificazione dei prodotti che operano in base ai requisiti della norma euro- pea EN 45011 o delle Guide ISO n. 28 e 40; e — accreditati dal Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (JAS-ANZ), oppure — in grado di dimostrare la loro competenza in altro modo, ai sensi delle sezioni A e B dell’allegato dell’accordo. 1. Le procedure di designazione degli organismi di valutazione della conformità saranno compati- bili con i principi e le procedure indicati nell’al- legato dell’accordo. 2. Si considerano compatibili con le procedure specificate nell’allegato dell’accordo le seguenti procedure: a) Organi di certificazione — accreditati da organismi di accredita- mento firmatari dell’accordo multilate- rale europeo di cooperazione per l’accre- ditamento delle certificazioni (EA), — membri del sistema IECEE CB, — accreditati da un organismo di accredita- mento con il quale il JAS-ANZ ha un accordo di reciproco riconoscimento, oppure — in grado di dimostrare la loro compe- tenza in altro modo, ai sensi delle sezioni A e B dell’allegato dell’accordo.
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PROCEDURE DI DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ. Procedure che la Nuova Zelanda deve seguire per designare gli organismi di valutazione della conformità per la valutazione dei prodotti in base ai requisiti della Comunità europea Procedure che la Comunità europea deve seguire per designare gli organismi di valutazione della conformità per la valutazione dei prodotti in base ai requisiti della Nuova Zelanda Gli organismi di valutazione della conformità indi- cati nella sezione II devono soddisfare i requisiti delle direttive indicate nella sezione I, tenendo conto della decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l’apposizione e l’utilizza- zione della marcatura CE di conformità, da utiliz- zare nelle direttive di armonizzazione tecnica, tecnica ed essere designati in base alle procedure definite nell’allegato dell’accordo. Il possesso di tali requisiti si può dimostrare tramitedimostrare: a) Organismi ai fini della direttiva 89/392/CEE, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine: tramite organismi di certificazione dei prodotti ispezione che operano in base ai requisiti della norma euro- pea europea EN 45011 45004 o delle Guide della Guida ISO n. 28 e 40; 39, e — accreditati dal Joint Accreditation System Testing Laboratory Registra- tion Council of Australia and New Zealand (JAS-ANZ)Zealand, oppure — in grado di dimostrare la loro competenza in altro modo, modo ai sensi delle sezioni A e B dell’allegato dell’accordo. ; 1. Le procedure di designazione degli organismi di valutazione della conformità saranno compati- bili con i principi e le procedure indicati nell’al- legato dell’accordo. 2. Si considerano compatibili con le procedure specificate nell’allegato dell’accordo le seguenti procedure: a) Organi di certificazione — accreditati da Per le gru: Per la verifica del progetto, gli organismi di accredita- mento firmatari dell’accordo multilate- rale europeo valutazione della conformità devono: — operare in conformità della norma europea EN 45004 o della Guida ISO n. 39, e — amministrare un sistema di cooperazione per l’accre- ditamento delle certificazioni (EA)qualità con- forme alla norma ISO 9001, e — membri del sistema IECEE CB, — accreditati da un organismo di accredita- mento con il quale il JAS-ANZ ha un accordo di reciproco riconoscimento, oppure — impiegare verificatori dei progetti in grado di dimostrare in base alle qualifi- che, alla formazione e all’esperienza di possedere le capacità tecniche e la possi- bilità di capire appieno e applicare i requisiti particolareggiati della legisla- zione e delle norme rispetto alle quali svolgeranno la loro compe- tenza in altro modo, ai sensi delle sezioni A attività e B dell’allegato dell’accordola confor- mità con le quali dovranno certificare.
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PROCEDURE DI DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ. Procedure che la Nuova Zelanda deve da seguire per designare gli organismi di valutazione della conformità per la valutazione dei prodotti in base ai requisiti della Comunità europea Procedure che la Comunità europea deve da seguire per designare gli organismi di valutazione della conformità per la valutazione dei prodotti in base ai requisiti della Nuova Zelanda Gli organismi di valutazione della conformità indi- cati nella sezione II devono soddisfare i requisiti delle direttive indicate nella sezione I, tenendo conto della decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l’apposizione e l’utilizza- zione della marcatura CE di conformità, da utiliz- zare nelle direttive di armonizzazione tecnica, tecnica ed essere designati in base alle procedure definite nell’allegato dell’accordo. Il possesso di tali requisiti si può dimostrare tramite: a) Organismi di certificazione dei prodotti che operano in base ai requisiti della norma euro- pea EN 45011 o delle Guide ISO n. 28 e 40; , e — accreditati dal Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (JAS-ANZ), oppure — in grado di dimostrare la loro competenza in altro modo, ai sensi delle sezioni A e B dell’allegato dell’accordo. 1. Le procedure di designazione degli organismi di valutazione della conformità saranno compati- bili con i principi e le procedure indicati nell’al- legato specificati nell’allegato dell’accordo. 2. Si considerano compatibili con le procedure specificate nell’allegato dell’accordo le seguenti procedure: a) Organi Laboratori di certificazione prova: — accreditati da organismi di accredita- mento firmatari dell’accordo dell’Accordo multilate- rale europeo di cooperazione per l’accre- ditamento delle certificazioni tarature e delle prove (EA), — membri del sistema IECEE CB, oppure — accreditati da un organismo di accredita- mento con il quale il dallo JAS-ANZ ha un accordo di reciproco riconoscimentoANZ, oppure — in grado di dimostrare la loro competenza in altro modo ai sensi delle sezioni A e B dell’allegato dell’accordo. — in grado di dimostrare la loro compe- tenza in altro modo, ai sensi delle sezioni A e B dell’allegato dell’accordo.. b) Organismi di certificazione: b) Organismi di certificazione dei sistemi di qualità che operano in base ai requisiti della norma europea EN 45012 o della Guida ISO n. 62, e — accreditati da organismi di accredita- mento firmatari dell’Accordo multilate- rale europeo di cooperazione per l’accre- ditamento delle certificazioni (EA);
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PROCEDURE DI DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ. Procedure che la Nuova Zelanda deve seguire per designare gli organismi di valutazione della conformità per la valutazione dei prodotti in sulla base ai dei requisiti della Comunità europea Procedure che la Comunità europea deve seguire per designare gli organismi di valutazione della conformità per la valutazione dei prodotti in sulla base ai dei requisiti della Nuova Zelanda Gli organismi di valutazione della conformità indi- cati nella sezione II devono soddisfare i requisiti delle direttive indicate nella sezione I, tenendo conto della decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della delle conformità e le norme per l’apposizione e l’utilizza- zione della marcatura CE di conformità, da utiliz- zare nelle direttive di armonizzazione tecnica, ed essere designati in base alle procedure definite nell’allegato dell’accordo. Il possesso di tali requisiti si può dimostrare tramite: a) Organismi di certificazione dei prodotti che operano in base ai requisiti della norma euro- pea EN 45011 o delle Guide ISO n. 28 e 40; e — accreditati dal Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (JAS-ANZ), oppure — in grado di dimostrare la loro competenza in altro modo, ai sensi delle sezioni A e B dell’allegato dell’accordo. 1. Le procedure di designazione degli organismi di valutazione della conformità saranno compati- bili con i principi e le procedure indicati nell’al- legato dell’accordo. 2. Si considerano compatibili con le procedure specificate nell’allegato dell’accordo le seguenti procedure: Laboratori di prova: a) Organi organismi di certificazione ispezione che operano in base ai requisiti della norma europea EN 45004 o della Guida ISO n. 39, e — accreditati da organismi di accredita- mento accreditamento firmatari dell’accordo multilate- rale dell’Accordo multilaterale europeo di cooperazione per l’accre- ditamento l’accreditamento delle certificazioni tarature e delle prove (EA), — membri accreditati dal Testing Laboratory Registra- tion Council of New Zealand, oppure — riconosciuti nel quadro del sistema IECEE CB, — accreditati da un organismo di accredita- mento con il quale il JAS-ANZ ha un accordo di reciproco riconoscimento, oppure — in grado di dimostrare la loro compe- tenza competenza in altro modo ai sensi delle sezioni A e B dell’allegato dell’accordo; — in grado di dimostrare la loro competenza in altro modo, ai sensi delle sezioni A e B dell’allegato dell’accordo.
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PROCEDURE DI DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ. Procedure che la Nuova Zelanda deve seguire per designare gli organismi di valutazione della conformità per la valutazione dei prodotti in base ai requisiti della Comunità europea Procedure che la Comunità europea deve seguire per designare gli organismi di valutazione della conformità per la valutazione dei prodotti in base ai requisiti della Nuova Zelanda Gli organismi di valutazione della conformità indi- cati nella sezione II devono soddisfare i requisiti delle direttive indicate nella sezione I, tenendo conto della decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l’apposizione e l’utilizza- zione della marcatura CE di conformità, da utiliz- zare nelle direttive di armonizzazione tecnica, ed essere designati in base alle procedure definite nell’allegato dell’accordo. Il possesso di tali requisiti si può dimostrare tramite: ai) Organismi organismi di certificazione dei prodotti che operano in base ai requisiti della norma euro- pea EN 45011 o delle Guide ISO n. 28 e 40; , e — a) accreditati dal Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (JAS-ANZ), oppure — b) in grado di dimostrare la loro competenza in altro modomodo ai sensi delle sezioni A e B dell’allegato dell’accordo; ii) organismi di certificazione dei sistemi di quali- tà che operano in base ai requisiti della norma europea EN 45012 o della Guida ISO n. 62, e a) accreditati dal JAS-ANZ, oppure b) in grado di dimostrare la loro competenza in altro modo ai sensi delle sezioni A e B dell’allegato dell’accordo; iii) organismi di ispezione che operano in base ai requisiti della norma europea EN 45004 o della Guida ISO n. 39, e a) accreditati dal Testing Laboratory Registra- tion Council of New Zealand, oppure b) in grado di dimostrare la loro competenza in altro modo ai sensi delle sezioni A e B dell’allegato dell’accordo. 1. Le procedure di designazione degli organismi di valutazione della conformità saranno compati- bili con i principi e le procedure indicati nell’al- legato dell’accordo. 2. Si considerano compatibili con le procedure specificate nell’allegato dell’accordo le seguenti procedure: a) Organi Verifica del progetto: per la verifica del progetto, gli organismi di certificazione valutazione della conformità devono: — operare in conformità della norma euro- pea EN 45004 o della Guida ISO n. 39, e — amministrare un sistema di qualità con- forme alla norma ISO 9001, e — impiegare verificatori dei progetti in grado di dimostrare in base alle qualifi- che, alla formazione e all’esperienza di possedere le capacità tecniche e la possi- bilità di capire appieno e applicare i requisiti particolareggiati della legisla- zione e delle norme rispetto alle quali svolgeranno la loro attività e la confor- mità con le quali dovranno certificare. b) Organismi di ispezione: Per gli organismi di ispezione, gli organismi di valutazione della conformità devono: — operare in conformità della norma euro- pea EN 45004 tipo A o della Guida ISO n. 39, e — amministrare un sistema di qualità con- forme alle norme ISO 9001 o ISO 9002, e — impiegare tecnici in grado di dimostrare in base alle qualifiche, alla formazione e all’esperienza di possedere le capacità tecniche e la possibilità di capire appieno e applicare i requisiti particolareggiati della legislazione e delle norme rispetto alle quali svolgeranno la loro attività e la conformità con le quali dovranno certifi- care. c) Organismi di certificazione: per gli organismi di certificazione, gli orga- nismi di valutazione della conformità devono essere: — accreditati da organismi un organismo di accredita- mento firmatari dell’accordo firmatario dell’Accordo multilate- rale europeo di cooperazione per l’accre- ditamento delle certificazioni (EA), — membri del sistema IECEE CB, — accreditati da un organismo di accredita- mento con il quale il JAS-ANZ ha un accordo di reciproco riconoscimento, oppure — in grado di dimostrare la loro compe- tenza in altro modo, ai sensi delle sezioni A e B dell’allegato dell’accordo.,
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