REQUISITI LEGISLATIVI, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVI Clausole campione

REQUISITI LEGISLATIVI, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVI. Requisiti legislativi, regolamentari e amministrativi della Comunità europea dei quali gli organismi di valutazione della conformità designati neozelandesi dovranno valutare l'osservanza Requisiti legislativi, regolamentari e amministrativi della Nuova Zelanda dei quali gli organismi di valutazione della conformità designati dalla Comunità europea dovranno valutare l'osservanza
REQUISITI LEGISLATIVI, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVI. Fatta salva la sezione III, le ispezioni BPF generali saranno effettuate in base ai requisiti BPF della parte esportatrice. La tabella I di seguito riporta le disposi- zioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili a questo allegato settoriale. I requisiti di qualità di riferimento dei prodotti da esportare, compreso il relativo metodo di produzione e le specifiche di prodotto, comunque, saranno quelli dell’autorizzazione per l’immissione in commercio pertinente concessa dalla parte importatrice. — Direttiva 91/412/CEE della Com- missione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari, come mo- dificata — Direttiva 2001/82/CE del Parla- mento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai me- dicinali veterinari, come modificata — Direttiva 2001/83/CE del Parla- mento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai me- dicinali per uso umano, come mo- dificata — Direttiva 2003/94/CE della Com- missione, dell’8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee diret- trici delle buone prassi di fabbrica- zione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione, come modificata — Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autoriz- zazione e la sorveglianza dei medi- cinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali, come modificato — Linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione (94/C 63/03) — Volume 4 — Linee direttrici per le buone prassi di fabbricazione per i me- dicinali per uso umano e veterinario. — Medicines Xxx 0000 — Medicines Regulations 1984 — New Zealand Code of Good Manu- facturing Practice for Manufacture and Distribution of Therapeutic Goods, parti 1, 2, 4 e 5 — Agricultural Compounds and Vete- rinary Medicines Xxx 0000 — Agricultural Compounds and Vete- rinary Medicines Regulations 2001 — Agricultural Compounds and Vete- rinary Medicines (ACVM) Stan- dard for Good Manufacturing Prac- tice — Agricultural Compounds and Vete- rinary Medicines (ACVM) Guideli- nes for Good Manufacturing Prac- tice — e qualunque legislazione o modi- fica adottata in base alla suddetta legislazione.
REQUISITI LEGISLATIVI, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVI. Requisiti legislativi, regolamentari e amministrativi della Comunità europea dei quali gli organismi di valutazione della conformità designati neozelandesi dovranno valutare l’osservanza Requisiti legislativi, regolamentari e amministrativi della Nuova Zelanda dei quali gli organismi di valutazione della conformità designati dalla Comunità europea dovranno valutare l’osservanza — Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giu- gno 1990, per il ravvicinamento delle legisla- zioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, come emendata — Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giu- gno 1993, concernente i dispositivi medici, come emendata — Radiocommunications Xxx 0000 — Radiocommunications (Radio) Regulations 1993 — Xxxxxxxxxxx Xxx 0000 — Electricity Regulations 1997 Organismi di valutazione della conformità designati dalla Nuova Zelanda per valutare i prodotti in base ai requisiti legislativi, regolamentari e amministrativi della Comunità europea Organismi di valutazione della conformità designati dalla Comunità europea per valutare i prodotti in base ai requisiti legislativi, regolamentari e amministrativi della Nuova Zelanda Gli organismi di valutazione della conformità desi- gnati sono: (Inserire nominativi e dettagli) (Saranno eventualmente inseriti ulteriori nomina- tivi) Gli organismi di valutazione della conformità desi- gnati sono: (Inserire nominativi e dettagli) (Saranno eventualmente inseriti ulteriori nomina- tivi)
REQUISITI LEGISLATIVI, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVI. Requisiti legislativi, regolamentari e amministrativi dell’Unione europea dei quali gli organismi di valutazione della conformità designati neozelandesi dovranno valutare l’osservanza Requisiti legislativi, regolamentari e amministrativi della Nuova Zelanda dei quali gli organismi di valutazione della conformità designati dall’Unione europea dovranno valutare l’osservanza — Xxxxxxxxx 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, come modificata — direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, come modifi­ cata — e qualunque legislazione dell’Unione europea adottata in base a dette direttive. — Radiocommunications act 1989 e Regulations suc­ cessive a norma di esso — Electricity act 1992 e Regulations successive a norma di esso — Xxxxxxxxx xxx 0000 — Medicines Regulations 1984 — Medicines (Database of Medical Devices) Regulations 2003 — e qualunque legislazione o modifica adottata in base alla suddetta legislazione.
REQUISITI LEGISLATIVI, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVI. Fatta salva la sezione III, «Disposizioni operative», le ispezioni BPF generali saranno effettuate in base ai requisiti della parte esportatrice. L’appendice 1 riporta i requisiti legislativi, regolamentari e amministra- tivi. I requisiti di qualità di riferimento dei prodotti da esportare, compreso il relativo metodo di produzione e le specifiche di prodotto, comunque, saranno quelli dell’autorizzazione per l’immissione in commercio pertinente concessa dalla parte importatrice.
REQUISITI LEGISLATIVI, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVI. Requisiti legislativi, regolamentari e amministrativi della Comunità europea dei quali gli organismi di valutazione della conformità designati neozelandesi dovranno valutare l’osservanza Requisiti legislativi, regolamentari e amministrativi della Nuova Zelanda dei quali gli organismi di valutazione della conformità designati dalla Comunità europea dovranno valutare l’osservanza — Direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di telecomunicazione via satellite, incluso il reci- proco riconoscimento della loro conformità — Decisione 95/290/CE della Commissione, del 17 luglio 1995, sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti dei ricevitori desti- nati al sistema pubblico paneuropeo di radioav- viso terrestre (Ermes) — Decisione 95/525/CE della Commissione, del 28 novembre 1995, sulla regolamentazione tec- nica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature terminali destinate al sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT) — applicazioni del profilo d’accesso pubblico (PAP) — Decisione 96/629/CE della Commissione, del 23 ottobre 1996, su una regolamentazione tec- nica comune relativa ai requisiti delle applica- zioni di telefonia per le comunicazioni mobili, terrestri, pubbliche, digitali, cellulari, paneuro- pee (fase II) — Decisione 96/630/CE della Commissione, del 23 ottobre 1996, su una regolamentazione tec- nica comune relativa ai requisiti generali di collegamento per le comunicazioni mobili, terre- stri, pubbliche, digitali, cellulari, paneuropee, fase II — Decisione 97/346/CE della Commissione, del 20 maggio 1997, su una regolamentazione tec- nica comune relativa all’accesso di base alla rete digitale di servizi integrati (ISDN) paneuropea — Decisione 97/347/CE della Commissione, del 20 maggio 1997, su una regolamentazione tec- nica comune relativa all’accesso a velocità pri- xxxxx alla rete digitale di servizi integrati (ISDN) paneuropea — Decisione 97/486/CE della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee affittate analogiche ONP a due fili — Decisione 97/487/CE della Commissione, del 9 luglio 1997, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti di connessione delle apparecchiature terminali per il collegamento a linee a...
REQUISITI LEGISLATIVI, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVI. Requisiti legislativi, regolamentari e amministrativi della Comunità europea dei quali gli organismi di valutazione della conformità designati neozelandesi dovranno valutare l’osservanza Requisiti legislativi, regolamentari e amministrativi della Nuova Zelanda dei quali gli organismi di valutazione della conformità designati dalla Comunità europea dovranno valutare l’osservanza Direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legisla- zioni degli Stati membri relative al materiale elet- trico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, come emendata Electricity Xxx 0000 Electricity Regulations 1997 Organismi di valutazione della conformità designati dalla Nuova Zelanda per valutare i prodotti in base ai requisiti legislativi, regolamentari e amministrativi della Comunità europea Organismi di valutazione della conformità designati dalla Comunità europea per valutare i prodotti in base ai requisiti legislativi, regolamentari e amministrativi della Nuova Zelanda Gli organismi di valutazione della conformità desi- gnati sono: Gli organismi di valutazione della conformità desi- gnati sono: [Inserire nominativi e dettagli] [Inserire nominativi e dettagli] [Nota: Saranno eventualmente inseriti ulteriori nominativi] [Nota: Saranno eventualmente inseriti ulteriori nominativi] Per gli organismi di valutazione della conformità designati dalla Nuova Zelanda Per gli organismi di valutazione della conformità designati dalla Comunità europea Sotto l’autorità del governo della Nuova Zelanda:a) per gli organismi di certificazione: — Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (JAS-ANZ) b) per i laboratori di prova e gli organismi di ispezione: — Testing Laboratory Registration Council of New Zealand — Belgio Ministère des Affaires économiques Ministerie van Economische Zaken — Danimarca Boligministeriet — Germania Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung — Grecia Υnoυργsío Ανánuυ3ης Ministero dello Sviluppo — Spagna Ministerio de Industria y Energía — Francia Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie Secrétariat d’État à l’industrie Direction générale des stratégies industrielles Sous direction de la qualité et de la normalisation — Irlanda Department of Enterprise and Employment — Italia Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato — Lussemburgo Ministère des Transports — Paesi Bassi Staat der Nederlanden — Austria Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenhei...
REQUISITI LEGISLATIVI, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVI. Procedure che la Nuova Zelanda deve seguire per designare gli organismi di valutazione della conformità per la valutazione dei prodotti in base ai requisiti della Comunità europea Procedure che la Comunità europea deve seguire per designare gli organismi di valutazione della conformità per la valutazione dei prodotti in base ai requisiti della Nuova Zelanda Gli organismi di valutazione della conformità indi- cati nella sezione II devono soddisfare i requisiti delle direttive indicate nella sezione I, tenendo conto della decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l’apposizione e l’utilizza- zione della marcatura CE di conformità, da utiliz- zare nelle direttive di armonizzazione tecnica, ed essere designati in base alle procedure definite nell’allegato dell’accordo. Il possesso di tali requisiti si può dimostrare: a) ai fini dell’articolo 10, paragrafo 5 della diret- tiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, tramite gli organismi di ispe- zione che operano in base ai requisiti della norma europea EN 45004 o della Guida ISO n. 39, e — accreditati dal Testing Laboratory Registra- tion Council of New Zealand, oppure — in grado di dimostrare la loro competenza in altro modo ai sensi delle sezioni A e B dell’allegato dell’accordo; b) per gli organismi competenti ai sensi dell’arti- colo 10, paragrafo 2 della direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvici- namento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, tra- mite i laboratori di prova che operano in base ai requisiti della norma europea EN 45001 o della Guida ISO n. 25 e — accreditati dal Testing Laboratory Registra- tion Council of New Zealand, oppure — in grado di dimostrare la loro competenza in altro modo ai sensi delle sezioni A e B dell’allegato dell’accordo. 1. Le procedure di designazione degli organismi di valutazione della conformità saranno compati- bili con i principi e le procedure indicati nell’al- legato dell’accordo. 2. Si considerano compatibili con le procedure specificate nell’allegato dell’accordo le seguenti procedure: Laboratori di prova: — accreditati da organismi di accreditamento firmatari dell’accordo multilaterale europeo di cooperazione per l’accreditamento delle tarature e delle prove ...
REQUISITI LEGISLATIVI, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVI. Requisiti legislativi, regolamentari e amministrativi della Comunità europea dei quali gli organismi di valutazione della conformità designati neozelandesi dovranno valutare l’osservanza Requisiti legislativi, regolamentari e amministrativi della Nuova Zelanda dei quali gli organismi di valutazione della conformità designati dalla Comunità europea dovranno valutare l’osservanza — Direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, come emendata — Le seguenti direttive che stabiliscono i limiti di rumorostità delle gru a torre: — direttiva 79/113/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri, come emendata — direttiva 84/532/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrez- zature e macchine per cantieri edili, come emendata — direttiva 84/534/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre, come emendata — Health and Safety in Xxxxxxxxxx Xxx 0000 — Health and Safety in Employment Regulations 1995 — Health and Safety in Employment (Pressure Equipment, Cranes and Passenger Ropeways) Regulations 199[6] per quanto riguarda le gru a torre, le gru portuali per container e le gru mobili (1) — Health and Safety in Employment (Tractor Safety Frames) Regulations 199[6] per quanto riguarda i telai di sicurezza applicati ai trattori agricoli (1) — Health and Safety in Employment (Mining Control) Regulations 199[6] (1) — Health and Safety in Employment (Petroleum) Regulations 199[6](1) (1) Questi regolamenti non sono stati ancora recepiti nella legislazione della Nuova Zelanda.
REQUISITI LEGISLATIVI, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVI. Requisiti legislativi, regolamentari e amministrativi della Comunità europea dei quali gli organismi di valutazione della conformità designati neozelandesi dovranno valutare l’osservanza Requisiti legislativi, regolamentari e amministrativi della Nuova Zelanda dei quali gli organismi di valutazione della conformità designati dalla Comunità europea dovranno valutare l’osservanza Direttiva 87/404/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione, come emendata. — Health and Safety in Xxxxxxxxxx Xxx 0000; — Health and Safety in Employment Regulations 1995; — Health and Safety in Employment (Pressure Equipment, Cranes and Passenger Ropeways) Regulations 199[6](1). (1) Questi regolamenti non sono ancora stati recepiti nella legislazione della Nuova Zelanda.