Common use of Procedure per il rinnovo del CCNL Clause in Contracts

Procedure per il rinnovo del CCNL. Durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette. In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e, comunque, dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (c.d. indennità di vacanza contrattuale). L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l’indennità di contingenza. Dopo sei mesi, sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. La violazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo comporterà come conseguenza, a carico della parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale. Nell’accordo di rinnovo del CCNL le Parti definiranno tempi e modalità di cessazione dell’indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedure per il rinnovo del CCNL. Le proposte di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sono presentate tre mesi prima della scadenza dello stesso. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le trattative tra le Parti dovranno essere avviate entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte. Durante i sei tre mesi precedenti la scadenza antecedenti e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sei mesi dalla data di presentazione della piattaformaalla scadenza del contratto, le Parti non assumeranno assumono iniziative unilaterali procederanno ad azioni dirette. In assenza relazione a quanto stabilito dal Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993, le Parti stipulanti convengono che in caso di mancato accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e, comunque, dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, Contratto sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (c.d. denominato “indennità di vacanza contrattuale). L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmatoprogrammata relativo all’anno in cui ha avuto inizio la vacanza contrattuale, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l’indennità di contingenzasulla retribuzione base. Dopo sei mesi, sempre in assenza mesi di accordovacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. La violazione delle disposizioni di programmata relativa all’anno in cui al primo comma del presente articolo comporterà come conseguenza, a carico della parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l’indennità di ha avuto inizio la vacanza contrattuale. Nell’accordo di rinnovo del CCNL le Parti definiranno tempi e modalità di cessazione dell’indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogataGli importi summenzionati saranno conguagliati sugli aumenti contrattuali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale

Procedure per il rinnovo del CCNL. La piattaforma per il rinnovo del presente Contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza. Durante i sei tre mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sei quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti parti non assumeranno iniziative unilaterali procederanno ad azioni dirette. In assenza caso di mancato accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL contratto e, comunque, dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, rinnovo se successiva alla scadenza del CCNLContratto, sarà verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (c.d. indennità di vacanza contrattuale). L’importo di tale elemento sarà pari al 30% trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l’indennità la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi, sempre in assenza di accordo, mesi detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione cinquanta percento della inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. La violazione delle disposizioni di cui al primo secondo comma del presente articolo comporterà come conseguenzacomporterà, a carico della parte Parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale. Nell’accordo Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del CCNL le Parti definiranno tempi e modalità di cessazione dell’indennità Contratto, l’indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogatacessa di essere corrisposta.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Procedure per il rinnovo del CCNL. Durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali procederanno ad azioni dirette. In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e, comunque, dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (c.d. indennità di vacanza contrattuale). L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l’indennità di contingenza. Dopo sei mesi, sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. La violazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo comporterà come conseguenza, a carico della parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale. Nell’accordo di rinnovo del CCNL le Parti definiranno tempi e modalità di cessazione dell’indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro