Common use of Produttività Clause in Contracts

Produttività. Per produttività si intende la potenzialità economica della nuova rivendita, calcolata dall’Ispettorato Compartimentale sulla base degli aggi realizzati, nell’anno precedente la richiesta dalle tre rivendite più vicine. L’importo di tale produttività varia in relazione al numero di abitanti del comune. Per procedere all’istituzione di una nuova rivendita ordinaria devono essere soddisfatte le condizioni di distanza e di produttività, tranne quando, per le nuove istituzioni, la distanza minima dalla più vicina rivendita sia di almeno 600 metri. Per l’apertura di una rivendita speciale, la domanda in marca da bollo del valore corrente, può essere presentata durante tutto l’anno. Le rivendite speciali possono essere istituite soltanto dove vengano riconosciute esigenze di servizio anche di carattere temporaneo alle quali non si possa provvedere a mezzo di rivendite ordinarie o patentini, ovvero in contesti fruibili da una specifica tipologia di utenti o ubicati all’interno di strutture che non abbiano accesso diretto e autonomo dalla pubblica via come ad esempio: stazioni ferroviarie, tranviarie, di autolinee, marittime ed aviolinee;bar delle stazioni di servizio automobilistiche; stabilimenti balneari; caserme e case di pena; stadi e campi sportivi; discoteche; sale Bingo; alberghi. Possono essere impiantate nei bar delle stazioni di servizio automobilistico con piazzale superiore a 1000 mq, se sussiste la distanza di almeno 500 metri dalla rivendita più vicina. Valgono, anche per le rivendite speciali, i requisiti di distanza e produttività previsti per l’istituzione di rivendite ordinarie, ad eccezione delle seguenti tipologie: - caserme e case di pena; - ospedali, case di cura ed assimilati; - strutture pubbliche o private, ad accesso limitato (biglietto d'ingresso, tessera ed altro); - porti, aeroporti, e stazioni ferroviarie, purché la rivendita sia ubicata all’interno della relativa struttura e non abbia accesso diretto ed autonomo dalla pubblica via. Per l’istituzione delle rivendite speciali nelle stazioni occorre che ne faccia richiesta l’amministrazione o ente interessato. Per le stazioni automobilistiche occorre che il Ministero dei Trasporti ne riconosca la particolare importanza per l’elevato movimento dei passeggeri, l’attrezzatura ed il notevole numero di linee di Segnalazione certificata di inizio attività che ad esse fanno capo. Le rivendite speciali sono affidate in gestione, mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che abbia la disponibilità del locale ove esse debbono necessariamente funzionare. La licenza può essere intestata contestualmente e con responsabilità solidale all’amministrazione o ente che disponga del locale ed alla persona designata per l’effettivo servizio di vendita. Le rivendite speciali possono avere funzione continuativa ovvero essere concesse temporaneamente, per determinati periodi dell’anno. Le rivendite speciali a carattere stagionale, indipendentemente dal periodo di apertura che potrà essere stabilito caso per caso, non potranno complessivamente funzionare per più di otto mesi all’anno.

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Produttività. Per Tale quota costituisce la componente destinata a definire/incrementare i premi di risultato a livello aziendale secondo criteri e modalità da definire con la contrattazione aziendale sul presupposto che l’incremento della produttività/redditività/competitività costituisce un fattore essenziale per la crescita complessiva della retribuzione dei lavoratori e della competitività delle imprese. La quota di incremento destinata alla pattuizione di elementi retributivi da collegare ad incrementi di produttività/redditività/competitività è annuale ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi. L’importo sarà utilizzato per la definizione/incremento dei premi di risultato nel periodo considerato, secondo i criteri da definire in sede di contrattazione aziendale. Il valore di ciascun scaglione della quota sarà annualmente erogato a livello aziendale sotto forma di “una tantum” secondo le regole dei premi di risultato (commi 13 e seguenti dell’art. 46 CCNL come integrati/precisati nelle specifiche normative aziendali) o secondo le modalità definite negli specifici accordi aziendali ed in linea con la legislazione vigente sui premi di risultato. Resta inteso che le quote indicate per ciascun anno di competenza saranno erogate ricorrendone i presupposti stabiliti dalla contrattazione aziendale nell’anno successivo. Decorrenza 2017 2018 Incremento da destinare a produttività a livello aziendale €210 €280 Al termine della vigenza contrattuale e in relazione alle variazioni in positivo o negativo dell’inflazione consuntivata, si intende potrà procedere ad adeguare i minimi dell’importo stanziato alla prima data utile del 2019 in cui verranno ufficializzati i dati consuntivi di inflazione e cioè giugno 2019, secondo le seguenti modalità: − In caso di inflazione eguale o superiore a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo (inflazione IPCA al netto degli energetici importati previsione 2016-2018 pari a 2,7%), si procederà all’adeguamento sui minimi, con decorrenza gennaio 2019, dell’importo stanziato di €20; − In caso di inflazione inferiore a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo, si procederà, in relazione all’inflazione consuntivata, alla ripartizione del predetto importo di 20 euro pro quota nei minimi e al consolidamento della differenza sul premio di risultato. In questo quadro di rinnovata politica industriale a supporto della transizione energetica, le Parti, facendo specifico riferimento agli Accordi interconfederali, con i quali sono state condivise proposte per le politiche del lavoro per governare con più efficacia i processi di trasformazione industriale, intendono contribuire a definire un modello innovativo di gestione delle crisi e delle ristrutturazioni aziendali nel settore elettrico con al centro la potenzialità economica della nuova rivendita, calcolata dall’Ispettorato Compartimentale valorizzazione e ricollocazione dei lavoratori. Le Parti intendono responsabilmente svolgere un ruolo propositivo e di responsabilità che vada oltre le politiche passive e supporti quelle attive per dare risposte concrete alle imprese ed ai lavoratori del settore elettrico a fronte di situazioni di criticità. In tale contesto vengono individuati alcuni strumenti attivabili in tempi brevi ed altri nel medio periodo per i quali viene sollecitato un immediato recepimento legislativo sulla base degli aggi realizzati, nell’anno precedente la richiesta dalle tre rivendite più vicinedell’accordo interconfederale citato. L’importo Tutto ciò premesso le Parti condividono quanto segue: Si conferma l’impegno da parte delle Aziende operanti nel settore elettrico ad acquisire curricula e candidature di tale produttività varia in relazione al numero di abitanti del comune. Per procedere all’istituzione di una nuova rivendita ordinaria devono essere soddisfatte le condizioni di distanza e di produttività, tranne quandorisorse eccedentarie, per le nuove istituzioniquali siano state espletate le procedure di licenziamento collettivo ai sensi della legge n.223/1991. Le Aziende interessate da licenziamenti collettivi si impegnano, anche in forma associata, in raccordo con il predetto Organismo alla gestione dei curricula, all’invio alle società del settore, alla raccolta e reportistica degli esiti delle valutazioni delle candidature. Nell’ottica prioritaria di favorire la ricollocazione di detti lavoratori, le offerte di nuova occupazione non saranno vincolate agli inquadramenti, profili professionali e retributivi e sedi di provenienza. Detto organismo sarà costituito entro il 28 febbraio 2017 e la prima ricognizione verrà effettuata entro il 30 aprile 2017 . Una gestione efficiente della transizione energetica richiede nel medio periodo l’attivazione di strumenti di politica attiva del lavoro, di formazione e di tutela dei lavoratori interessati ai processi di riconversione e ristrutturazione. La costituzione, per volontà delle Parti, di un Fondo di solidarietà del settore elettrico che già rientra nell’ambito di applicazione degli ammortizzatori sociali, rappresenta uno strumento coerente con quanto auspicato dalle recenti intese interconfederali in materia, potenziando gli strumenti di tutela dei lavoratori nel rapporto di lavoro e nel mercato del lavoro. Le Parti intendono procedere alla sua costituzione e alla definizione delle modalità di funzionamento ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. A tali fini nelle regole di costituzione del Fondo dovranno essere stabilite la ripartizione della contribuzione tra datori di lavoro e lavoratori, la distanza minima dalla più vicina rivendita sia di almeno 600 metri. Per l’apertura di una rivendita specialequota parte del finanziamento ordinario da imputare alla gestione mutualistica rispetto alla destinazione alla singola impresa, la domanda in marca da bollo nonché il contributo addizionale a carico dell’azienda che utilizza le prestazioni del valore corrente, può essere presentata durante tutto l’anno. Le rivendite speciali possono essere istituite soltanto dove vengano riconosciute esigenze di servizio anche di carattere temporaneo alle quali non si possa provvedere a mezzo di rivendite ordinarie o patentini, ovvero in contesti fruibili da una specifica tipologia di utenti o ubicati all’interno di strutture che non abbiano accesso diretto e autonomo dalla pubblica via come ad esempio: stazioni ferroviarie, tranviarie, di autolinee, marittime ed aviolinee;bar delle stazioni di servizio automobilistiche; stabilimenti balneari; caserme e case di pena; stadi e campi sportivi; discoteche; sale Bingo; alberghi. Possono essere impiantate nei bar delle stazioni di servizio automobilistico con piazzale superiore a 1000 mq, se sussiste la distanza di almeno 500 metri dalla rivendita più vicina. Valgono, anche per le rivendite speciali, i requisiti di distanza e produttività previsti per l’istituzione di rivendite ordinarie, ad eccezione delle seguenti tipologie: - caserme e case di pena; - ospedali, case di cura ed assimilati; - strutture pubbliche o private, ad accesso limitato (biglietto d'ingresso, tessera ed altro); - porti, aeroporti, e stazioni ferroviarie, purché la rivendita sia ubicata all’interno della relativa struttura e non abbia accesso diretto ed autonomo dalla pubblica via. Per l’istituzione delle rivendite speciali nelle stazioni occorre che ne faccia richiesta l’amministrazione o ente interessato. Per le stazioni automobilistiche occorre che il Ministero dei Trasporti ne riconosca la particolare importanza per l’elevato movimento dei passeggeri, l’attrezzatura ed il notevole numero di linee di Segnalazione certificata di inizio attività che ad esse fanno capo. Le rivendite speciali sono affidate in gestione, mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che abbia la disponibilità del locale ove esse debbono necessariamente funzionare. La licenza può essere intestata contestualmente e con responsabilità solidale all’amministrazione o ente che disponga del locale ed alla persona designata per l’effettivo servizio di vendita. Le rivendite speciali possono avere funzione continuativa ovvero essere concesse temporaneamente, per determinati periodi dell’anno. Le rivendite speciali a carattere stagionale, indipendentemente dal periodo di apertura che potrà essere stabilito caso per caso, non potranno complessivamente funzionare per più di otto mesi all’annoFondo.

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Samples: Verbale Di Accordo Sull’incremento Retributivo

Produttività. Per Tale quota costituisce la componente destinata a definire/incrementare i premi di risultato a livello aziendale secondo criteri e modalità da definire con la contrattazione aziendale sul presupposto che l’incremento della produttività/redditività/competitività costituisce un fattore essenziale per la crescita complessiva della retribuzione dei lavoratori e della competitività delle imprese. La quota di incremento destinata alla pattuizione di elementi retributivi da collegare ad incrementi di produttività/redditività/competitività è annuale ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi. L’importo sarà utilizzato per la definizione/incremento dei premi di risultato nel periodo considerato, secondo i criteri da definire in sede di contrattazione aziendale. Il valore di ciascun scaglione della quota sarà annualmente erogato a livello aziendale sotto forma di “una tantum” secondo le regole dei premi di risultato (commi 13 e seguenti dell’art. 46 CCNL come integrati/precisati nelle specifiche normative aziendali) o secondo le modalità definite negli specifici accordi aziendali ed in linea con la legislazione vigente sui premi di risultato. Resta inteso che le quote indicate per ciascun anno di competenza saranno erogate ricorrendone i presupposti stabiliti dalla contrattazione aziendale nell’anno successivo. Decorrenza 2017 2018 Incremento da destinare a produttività a livello aziendale €210 €280 Al termine della vigenza contrattuale e in relazione alle variazioni in positivo o negativo dell’inflazione consuntivata, si intende potrà procedere ad adeguare i minimi dell’importo stanziato alla prima data utile del 2019 in cui verranno ufficializzati i dati consuntivi di inflazione e cioè giugno 2019, secondo le seguenti modalità:  In caso di inflazione eguale o superiore a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo (inflazione IPCA al netto degli energetici importati previsione 2016-2018 pari a 2,7%), si procederà all’adeguamento sui minimi, con decorrenza gennaio 2019, dell’importo stanziato di €20;  In caso di inflazione inferiore a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo, si procederà, in relazione all’inflazione consuntivata, alla ripartizione del predetto importo di 20 euro pro quota nei minimi e al consolidamento della differenza sul premio di risultato. In questo quadro di rinnovata politica industriale a supporto della transizione energetica, le Parti, facendo specifico riferimento agli Accordi interconfederali, con i quali sono state condivise proposte per le politiche del lavoro per governare con più efficacia i processi di trasformazione industriale, intendono contribuire a definire un modello innovativo di gestione delle crisi e delle ristrutturazioni aziendali nel settore elettrico con al centro la potenzialità economica della nuova rivendita, calcolata dall’Ispettorato Compartimentale valorizzazione e ricollocazione dei lavoratori. Le Parti intendono responsabilmente svolgere un ruolo propositivo e di responsabilità che vada oltre le politiche passive e supporti quelle attive per dare risposte concrete alle imprese ed ai lavoratori del settore elettrico a fronte di situazioni di criticità. In tale contesto vengono individuati alcuni strumenti attivabili in tempi brevi ed altri nel medio periodo per i quali viene sollecitato un immediato recepimento legislativo sulla base degli aggi realizzati, nell’anno precedente la richiesta dalle tre rivendite più vicinedell’accordo interconfederale citato. L’importo Tutto ciò premesso le Parti condividono quanto segue: Si conferma l’impegno da parte delle Aziende operanti nel settore elettrico ad acquisire curricula e candidature di tale produttività varia in relazione al numero di abitanti del comune. Per procedere all’istituzione di una nuova rivendita ordinaria devono essere soddisfatte le condizioni di distanza e di produttività, tranne quandorisorse eccedentarie, per le nuove istituzioniquali siano state espletate le procedure di licenziamento collettivo ai sensi della legge n.223/1991. Le Aziende interessate da licenziamenti collettivi si impegnano, anche in forma associata, in raccordo con il predetto Organismo alla gestione dei curricula, all’invio alle società del settore, alla raccolta e reportistica degli esiti delle valutazioni delle candidature. Nell’ottica prioritaria di favorire la ricollocazione di detti lavoratori, le offerte di nuova occupazione non saranno vincolate agli inquadramenti, profili professionali e retributivi e sedi di provenienza. Detto organismo sarà costituito entro il 28 febbraio 2017 e la prima ricognizione verrà effettuata entro il 30 aprile 2017 . Una gestione efficiente della transizione energetica richiede nel medio periodo l’attivazione di strumenti di politica attiva del lavoro, di formazione e di tutela dei lavoratori interessati ai processi di riconversione e ristrutturazione. La costituzione, per volontà delle Parti, di un Fondo di solidarietà del settore elettrico che già rientra nell’ambito di applicazione degli ammortizzatori sociali, rappresenta uno strumento coerente con quanto auspicato dalle recenti intese interconfederali in materia, potenziando gli strumenti di tutela dei lavoratori nel rapporto di lavoro e nel mercato del lavoro. Le Parti intendono procedere alla sua costituzione e alla definizione delle modalità di funzionamento ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. A tali fini nelle regole di costituzione del Fondo dovranno essere stabilite la ripartizione della contribuzione tra datori di lavoro e lavoratori, la distanza minima dalla più vicina rivendita sia di almeno 600 metri. Per l’apertura di una rivendita specialequota parte del finanziamento ordinario da imputare alla gestione mutualistica rispetto alla destinazione alla singola impresa, la domanda in marca da bollo nonché il contributo addizionale a carico dell’azienda che utilizza le prestazioni del valore corrente, può essere presentata durante tutto l’anno. Le rivendite speciali possono essere istituite soltanto dove vengano riconosciute esigenze di servizio anche di carattere temporaneo alle quali non si possa provvedere a mezzo di rivendite ordinarie o patentini, ovvero in contesti fruibili da una specifica tipologia di utenti o ubicati all’interno di strutture che non abbiano accesso diretto e autonomo dalla pubblica via come ad esempio: stazioni ferroviarie, tranviarie, di autolinee, marittime ed aviolinee;bar delle stazioni di servizio automobilistiche; stabilimenti balneari; caserme e case di pena; stadi e campi sportivi; discoteche; sale Bingo; alberghi. Possono essere impiantate nei bar delle stazioni di servizio automobilistico con piazzale superiore a 1000 mq, se sussiste la distanza di almeno 500 metri dalla rivendita più vicina. Valgono, anche per le rivendite speciali, i requisiti di distanza e produttività previsti per l’istituzione di rivendite ordinarie, ad eccezione delle seguenti tipologie: - caserme e case di pena; - ospedali, case di cura ed assimilati; - strutture pubbliche o private, ad accesso limitato (biglietto d'ingresso, tessera ed altro); - porti, aeroporti, e stazioni ferroviarie, purché la rivendita sia ubicata all’interno della relativa struttura e non abbia accesso diretto ed autonomo dalla pubblica via. Per l’istituzione delle rivendite speciali nelle stazioni occorre che ne faccia richiesta l’amministrazione o ente interessato. Per le stazioni automobilistiche occorre che il Ministero dei Trasporti ne riconosca la particolare importanza per l’elevato movimento dei passeggeri, l’attrezzatura ed il notevole numero di linee di Segnalazione certificata di inizio attività che ad esse fanno capo. Le rivendite speciali sono affidate in gestione, mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che abbia la disponibilità del locale ove esse debbono necessariamente funzionare. La licenza può essere intestata contestualmente e con responsabilità solidale all’amministrazione o ente che disponga del locale ed alla persona designata per l’effettivo servizio di vendita. Le rivendite speciali possono avere funzione continuativa ovvero essere concesse temporaneamente, per determinati periodi dell’anno. Le rivendite speciali a carattere stagionale, indipendentemente dal periodo di apertura che potrà essere stabilito caso per caso, non potranno complessivamente funzionare per più di otto mesi all’annoFondo.

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Samples: Verbale Di Accordo Sull’incremento Retributivo

Produttività. Per Tale quota costituisce la componente destinata a definire/incrementare i premi di risultato a livello aziendale secondo criteri e modalità da definire con la contrattazione aziendale sul presupposto che l’incremento della produttività/redditività/competitività costituisce un fattore essenziale per la crescita complessiva della retribuzione dei lavoratori e della competitività delle imprese. La quota di incremento destinata alla pattuizione di elementi retributivi da collegare ad incrementi di produttività/redditività/competitività è annuale ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi. L’importo sarà utilizzato per la definizione/incremento dei premi di risultato nel periodo considerato, secondo i criteri da definire in sede di contrattazione aziendale. Il valore di ciascun scaglione della quota sarà annualmente erogato a livello aziendale sotto forma di “una tantum” secondo le regole dei premi di risultato (commi 13 e seguenti dell’art. 46 CCNL come integrati/precisati nelle specifiche normative aziendali) o secondo le modalità definite negli specifici accordi aziendali ed in linea con la legislazione vigente sui premi di risultato. Resta inteso che le quote indicate per ciascun anno di competenza saranno erogate ricorrendone i presupposti stabiliti dalla contrattazione aziendale nell’anno successivo. Decorrenza 2017 2018 Incremento da destinare a produttività a livello aziendale €210 €280 Al termine della vigenza contrattuale e in relazione alle variazioni in positivo o negativo dell’inflazione consuntivata, si intende potrà procedere ad adeguare i minimi dell’importo stanziato alla prima data utile del 2019 in cui verranno ufficializzati i dati consuntivi di inflazione e cioè giugno 2019, secondo le seguenti modalità: − In caso di inflazione eguale o superiore a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo (inflazione IPCA al netto degli energetici importati previsione 2016-2018 pari a 2,7%), si procederà all’adeguamento sui minimi, con decorrenza gennaio 2019, dell’importo stanziato di €20; − In caso di inflazione inferiore a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo, si procederà, in relazione all’inflazione consuntivata, alla ripartizione del predetto importo di 20 euro pro quota nei minimi e al consolidamento della differenza sul premio di risultato. In questo quadro di rinnovata politica industriale a supporto della transizione energetica, le Parti, facendo specifico riferimento agli Accordi interconfederali, con i quali sono state condivise proposte per le politiche del lavoro per governare con più efficacia i processi di trasformazione industriale, intendono contribuire a definire un modello innovativo di gestione delle crisi e delle ristrutturazioni aziendali nel settore elettrico con al centro la potenzialità economica della nuova rivendita, calcolata dall’Ispettorato Compartimentale valorizzazione e ricollocazione dei lavoratori. Le Parti intendono responsabilmente svolgere un ruolo propositivo e di responsabilità che vada oltre le politiche passive e supporti quelle attive per dare risposte concrete alle imprese ed ai lavoratori del settore elettrico a fronte di situazioni di criticità. In tale contesto vengono individuati alcuni strumenti attivabili in tempi brevi ed altri nel medio periodo per i quali viene sollecitato un immediato recepimento legislativo sulla base degli aggi realizzati, nell’anno precedente la richiesta dalle tre rivendite più vicinedell’accordo interconfederale citato. L’importo Tutto ciò premesso le Parti condividono quanto segue: Si conferma l’impegno da parte delle Aziende operanti nel settore elettrico ad acquisire curricula e candidature di tale produttività varia in relazione al numero di abitanti del comune. Per procedere all’istituzione di una nuova rivendita ordinaria devono essere soddisfatte le condizioni di distanza e di produttività, tranne quandorisorse eccedentarie, per le nuove istituzioniquali siano state espletate le procedure di licenziamento collettivo ai sensi della legge n.223/1991. Detto organismo sarà costituito entro il 28 febbraio 2017 e la prima ricognizione verrà effettuata entro il 30 aprile 2017 .. Una gestione efficiente della transizione energetica richiede nel medio periodo l’attivazione di strumenti di politica attiva del lavoro, di formazione e di tutela dei lavoratori interessati ai processi di riconversione e ristrutturazione. La costituzione, per volontà delle Parti, di un Fondo di solidarietà del settore elettrico che già rientra nell’ambito di applicazione degli ammortizzatori sociali, rappresenta uno strumento coerente con quanto auspicato dalle recenti intese interconfederali in materia, potenziando gli strumenti di tutela dei lavoratori nel rapporto di lavoro e nel mercato del lavoro. Le Parti intendono procedere alla sua costituzione e alla definizione delle modalità di funzionamento ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. A tali fini nelle regole di costituzione del Fondo dovranno essere stabilite la ripartizione della contribuzione tra datori di lavoro e lavoratori, la distanza minima dalla più vicina rivendita quota parte del finanziamento ordinario da imputare alla gestione mutualistica rispetto alla destinazione alla singola impresa, nonché il contributo addizionale a carico dell’azienda che utilizza le prestazioni del Fondo. Imprese e sindacati, nel dichiarare la propria disponibilità a dare una adeguata soluzione ai problemi evidenziati, ritengono indispensabile un intervento del governo e delle istituzioni a livello nazionale e territoriale per gestire la transizione energetica valorizzando sia gli investimenti effettuati nel comparto delle reti, nelle rinnovabili e negli impianti termoelettrici, flessibili ed efficienti. Una transizione particolarmente importante per garantire il perseguimento delle politiche di almeno 600 metri. Per l’apertura decarbonizzazione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, il mantenimento in esercizio di una rivendita specialeimpianti flessibili ritenuti strategici, la domanda in marca da bollo del valore corrente, può essere presentata durante tutto l’anno. Le rivendite speciali possono essere istituite soltanto dove vengano riconosciute esigenze messa fuori servizio di servizio anche di carattere temporaneo alle quali impianti non si possa provvedere a mezzo di rivendite ordinarie o patentini, ovvero in contesti fruibili da una specifica tipologia di utenti o ubicati all’interno di strutture che non abbiano accesso diretto e autonomo dalla pubblica via come ad esempio: stazioni ferroviarie, tranviarie, di autolinee, marittime ed aviolinee;bar delle stazioni di servizio automobilistiche; stabilimenti balneari; caserme e case di pena; stadi e campi sportivi; discoteche; sale Bingo; alberghi. Possono essere impiantate nei bar delle stazioni di servizio automobilistico con piazzale superiore a 1000 mq, se sussiste la distanza di almeno 500 metri dalla rivendita più vicina. Valgono, anche per le rivendite speciali, i requisiti di distanza e produttività previsti per l’istituzione di rivendite ordinarie, ad eccezione delle seguenti tipologie: - caserme e case di pena; - ospedali, case di cura ed assimilati; - strutture pubbliche o private, ad accesso limitato (biglietto d'ingresso, tessera ed altro); - porti, aeroportiefficienti, e stazioni ferroviariela messa in conservazione degli impianti ritenuti rilevanti e lo sviluppo delle reti. Imprese e sindacati auspicano una ripresa in tempi brevi del confronto su tali tematiche anche in vista dell’attesa rielaborazione della Strategia Energetica Nazionale che dovrà costituire il quadro di riferimento delle politiche di sviluppo del settore. In relazione a tutto quanto sopra indicato, purché la rivendita sia ubicata all’interno della relativa struttura Le Parti firmatarie del Contratto Collettivo nazionale di Lavoro, nel richiamare quanto già previsto dall’art. 2 del CCNL sull’Osservatorio paritetico di settore e non abbia accesso diretto ed autonomo dalla pubblica via. Per l’istituzione delle rivendite speciali nelle stazioni occorre che ne faccia richiesta l’amministrazione o ente interessato. Per le stazioni automobilistiche occorre che dal Protocollo del 18 novembre 2007 sull’ Osservatorio permanente dell’Energia presso il Ministero dello sviluppo economico, condividono di potenziare tali forme di dialogo sociale e coinvolgimento specifico sia sui temi di innovazione e sostenibilità che su quelli relativi agli impianti marginali e, più in generale, sulla visione strategica del settore elettrico a partire dall’attuale fase di transizione energetica. A tal fine, le Parti si impegnano ad attivare, presso il CNEL, l’Osservatorio permanente dell’Energia per affrontare in modo sistematico i temi della transizione energetica e a richiedere al Governo un confronto, sul complesso delle esigenze strategiche del sistema elettrico con le Parti Sociali nella rispettiva espressione dei Trasporti ne riconosca la particolare importanza per l’elevato movimento dei passeggerilivelli confederali e di settore, l’attrezzatura ed Istituzioni, Regioni, Enti locali. Un impegno finalizzato ad individuare con il notevole numero di linee di Segnalazione certificata di inizio attività che ad esse fanno capo. Le rivendite speciali sono affidate in gestione, mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che abbia la disponibilità del locale ove esse debbono necessariamente funzionare. La licenza può essere intestata contestualmente e con responsabilità solidale all’amministrazione o ente che disponga del locale ed alla persona designata per l’effettivo servizio di vendita. Le rivendite speciali possono avere funzione continuativa ovvero essere concesse temporaneamente, per determinati periodi dell’anno. Le rivendite speciali Governo ulteriori strumenti a carattere stagionale, indipendentemente dal periodo di apertura che potrà essere stabilito caso per caso, non potranno complessivamente funzionare per più di otto mesi all’annosostegno dell’occupazione.

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Samples: Verbale Di Accordo Sull’incremento Retributivo

Produttività. Per produttività si Il CCNL intende incentivare lo sviluppo virtuoso quantitativo e qualitativo della contrattazione di secondo livello verso il riconoscimento di trattamenti economici strettamente legati ad obiettivi di crescita della produttività, qualità, efficienza, redditività, innovazione e a tal fine definisce una quota da destinare a produttività. Tale quota costituisce la potenzialità economica componente destinata a definire/incrementare i premi di risultato a livello aziendale secondo criteri e modalità da definire con la contrattazione aziendale sul presupposto che l’incremento della nuova rivenditaproduttività/redditività/competitività costituisce un fattore essenziale per la crescita complessiva della retribuzione dei lavoratori e della competitività delle imprese. La quota di incremento destinata alla pattuizione di elementi retributivi da collegare ad incrementi di produttività/redditività/competitività è annuale ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, calcolata dall’Ispettorato Compartimentale sulla base di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli aggi realizzati, nell’anno precedente la richiesta dalle tre rivendite più vicinestessi. L’importo sarà utilizzato per la definizione/incremento dei premi di tale risultato nel periodo considerato, secondo i criteri da definire in sede di contrattazione aziendale. Il valore di ciascun scaglione della quota sarà annualmente erogato a livello aziendale sotto forma di “una tantum” secondo le regole dei premi di risultato (commi 13 e seguenti dell’art. 44 “ Premio di risultato” CCNL come integrati/precisati nelle specifiche normative aziendali) o secondo le modalità definite negli specifici accordi aziendali ed in linea con la legislazione vigente sui premi di risultato. Resta inteso che le quote indicate per ciascun anno di competenza saranno erogate ricorrendone i presupposti stabiliti dalla contrattazione aziendale nell’anno successivo. Decorrenza 2020 2021 Incremento da destinare a produttività varia in relazione al numero di abitanti del comune. Per procedere all’istituzione di una nuova rivendita ordinaria devono essere soddisfatte le condizioni di distanza e di produttività, tranne quando, per le nuove istituzioni, la distanza minima dalla più vicina rivendita sia di almeno 600 metri. Per l’apertura di una rivendita speciale, la domanda in marca da bollo del valore corrente, può essere presentata durante tutto l’anno. Le rivendite speciali possono essere istituite soltanto dove vengano riconosciute esigenze di servizio anche di carattere temporaneo alle quali non si possa provvedere a mezzo di rivendite ordinarie o patentini, ovvero in contesti fruibili da una specifica tipologia di utenti o ubicati all’interno di strutture che non abbiano accesso diretto e autonomo dalla pubblica via come ad esempio: stazioni ferroviarie, tranviarie, di autolinee, marittime ed aviolinee;bar delle stazioni di servizio automobilistiche; stabilimenti balneari; caserme e case di pena; stadi e campi sportivi; discoteche; sale Bingo; alberghi. Possono essere impiantate nei bar delle stazioni di servizio automobilistico con piazzale superiore a 1000 mq, se sussiste la distanza di almeno 500 metri dalla rivendita più vicina. Valgono, anche per le rivendite speciali, i requisiti di distanza e produttività previsti per l’istituzione di rivendite ordinarie, ad eccezione delle seguenti tipologie: - caserme e case di pena; - ospedali, case di cura ed assimilati; - strutture pubbliche o private, ad accesso limitato (biglietto d'ingresso, tessera ed altro); - porti, aeroporti, e stazioni ferroviarie, purché la rivendita sia ubicata all’interno della relativa struttura e non abbia accesso diretto ed autonomo dalla pubblica via. Per l’istituzione delle rivendite speciali nelle stazioni occorre che ne faccia richiesta l’amministrazione o ente interessato. Per le stazioni automobilistiche occorre che il Ministero dei Trasporti ne riconosca la particolare importanza per l’elevato movimento dei passeggeri, l’attrezzatura ed il notevole numero di linee di Segnalazione certificata di inizio attività che ad esse fanno capo. Le rivendite speciali sono affidate in gestione, mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che abbia la disponibilità del locale ove esse debbono necessariamente funzionare. La licenza può essere intestata contestualmente e con responsabilità solidale all’amministrazione o ente che disponga del locale ed alla persona designata per l’effettivo servizio di vendita. Le rivendite speciali possono avere funzione continuativa ovvero essere concesse temporaneamente, per determinati periodi dell’anno. Le rivendite speciali a carattere stagionale, indipendentemente dal periodo di apertura che potrà essere stabilito caso per caso, non potranno complessivamente funzionare per più di otto mesi all’anno.livello aziendale € 210 € 210

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Produttività. Per La produttività viene generalmente intesa come un indicatore in grado di misurare la capacità produttiva di un’azienda, che si intende la potenzialità economica della nuova rivenditaottiene dal rapporto tra determinati fattori (gli input) utilizzati nel processo produttivo, calcolata dall’Ispettorato Compartimentale sulla base degli aggi realizzati, nell’anno precedente la richiesta dalle tre rivendite più vicine. L’importo ed i risultati di tale produttività varia in relazione al numero di abitanti del comuneprocesso, ossia il prodotto (l’output). Per procedere all’istituzione tale ragione l’indice di produttività viene generalmente considerato come il rapporto esistente tra la quantità di un prodotto derivante da un processo produttivo e la quantità di risorse impiegate, ovvero le ore lavorabili in un determinato arco temporale. L’incremento di produttività viene generalmente collegato, negli accordi oggetto di analisi, ad indicatori tecnico-produttivi che misurano le variazioni di produttività in termini fisici (es. volumi produttivi, tempi di attraversamento) o più frequentemente qualitativi (es. efficienza del processo, qualità dell’output, risparmio dei costi). È noto come tale tipologia di premio sia dotata di un notevole quid incentivante per il lavoratore, in quanto consente una nuova rivendita ordinaria devono essere soddisfatte le condizioni di distanza corrispondenza diretta tra prestazione e di produttivitàcompenso, tranne quandomisurando con oggettività il contributo del dipendente al miglioramento della performance aziendale. Ad ogni modo, per le nuove istituzioni, la distanza minima dalla più vicina rivendita sia di almeno 600 metri. Per l’apertura di una rivendita speciale, la domanda in marca da bollo del valore corrente, l’indicatore della produttività è complesso e può essere presentata durante tutto l’annocomposto e scomposto in modi diversi, a seconda dei contesti aziendali cui si riferisce. Le rivendite speciali possono essere istituite soltanto dove vengano riconosciute esigenze Tra gli indici di servizio anche di carattere temporaneo alle quali non si possa provvedere a mezzo di rivendite ordinarie produttività utilizzati negli accordi esaminati del settore metalmeccanico rilevano principalmente: (i) il rapporto tra pezzi prodotti in totale e ore impiegate nel processo produttivo64, (ii) il prodotto finito versato in magazzino al netto degli scarti65; (iii) il costo standard della manodopera diretta e il costo realmente sostenuto in un arco temporale predefinito66 e/o patentini, ovvero in contesti fruibili da una specifica tipologia di utenti o ubicati all’interno di strutture che non abbiano accesso diretto il rapporto tra il tempo assegnato e autonomo dalla pubblica via come il tempo consuntivo67; (iv) il rapporto tra il valore della produzione e il costo lavoro relativamente ad esempio: stazioni ferroviarie, tranviarie, di autolinee, marittime ed aviolinee;bar delle stazioni di servizio automobilistiche; stabilimenti balneari; caserme e case di pena; stadi e campi sportivi; discoteche; sale Bingo; alberghi. Possono essere impiantate nei bar delle stazioni di servizio automobilistico con piazzale superiore a 1000 mq, se sussiste la distanza di almeno 500 metri dalla rivendita più vicina. Valgono, anche per le rivendite speciali, i requisiti di distanza e produttività previsti per l’istituzione di rivendite ordinarie, ad eccezione delle seguenti tipologie: - caserme e case di pena; - ospedali, case di cura ed assimilati; - strutture pubbliche o private, ad accesso limitato (biglietto d'ingresso, tessera ed altro); - porti, aeroporti, e stazioni ferroviarie, purché la rivendita sia ubicata all’interno della relativa struttura e non abbia accesso diretto ed autonomo dalla pubblica via. Per l’istituzione delle rivendite speciali nelle stazioni occorre che ne faccia richiesta l’amministrazione o ente interessato. Per le stazioni automobilistiche occorre che il Ministero dei Trasporti ne riconosca la particolare importanza per l’elevato movimento dei passeggeri, l’attrezzatura ed il notevole numero di linee di Segnalazione certificata di inizio attività che ad esse fanno capo. Le rivendite speciali sono affidate in gestione, mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che abbia la disponibilità del locale ove esse debbono necessariamente funzionare. La licenza può essere intestata contestualmente e con responsabilità solidale all’amministrazione o ente che disponga del locale ed alla persona designata per l’effettivo servizio di vendita. Le rivendite speciali possono avere funzione continuativa ovvero essere concesse temporaneamente, per determinati periodi dell’anno. Le rivendite speciali a carattere stagionale, indipendentemente dal un periodo di apertura che potrà essere stabilito caso per casotempo determinato68 (v) il rapporto percentuale tra l’output prodotto e le ore di presenza dei dipendenti69. L’indicatore della produttività è generalmente collettivo. Tuttavia, non potranno complessivamente funzionare per più di otto mesi all’annoin una delle intese analizzate risulta la previsione un incentivo relativo all’effettiva prestazione lavorativa del singolo lavoratore70.

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Samples: Accordo Presso Fusioni Sebine; Accordo Bosch; Accordo Carcano; Accordo Carmo; Accordo Cepi; Accordo Comeca; Accordo Feralpi; Accordo Radaeli Tecna; Accordo Corghi; Accordo Electrolux; Accordo Ima; Accordo Bergomi; Accordo Hitachi Rail Italy; Accordo Oerlikon Graziano; Accordo Siemens; Accordo Lino Manfrotto, Accordo Vitec Group; Accordo fra.bo; Accordo Cifa; Accordo Sersys Ambiente; Accordo Stmicroelectronics; Accordo Nexion; Accordo Brawo; Accordo Capgemini Italia; Accordo Ducati Motor Holding; Accordo Ansaldo

Produttività. Per produttività si Il CCNL intende incentivare lo sviluppo virtuoso quantitativo e qualitativo della contrattazione di secondo livello verso il riconoscimento di trattamenti economici strettamente legati ad obiettivi di crescita della produttività, qualità, efficienza, redditività, innovazione e a tal fine definisce una quota da destinare a produttività. In tale contesto, le Parti intendono, come ulteriore segnale di responsabilità nei confronti del Paese in una fase particolarmente delicata per il mondo dell’energia, correlare strettamente tale quota ad un innalzamento del livello di efficienza, efficacia e qualità del servizio elettrico. Tale quota costituisce la potenzialità economica componente destinata a definire/incrementare i premi di risultato a livello aziendale secondo criteri e modalità da definire con la contrattazione aziendale avendo come linea guida prioritaria il miglioramento della nuova rivenditaqualità del servizio elettrico ed utilizzando al riguardo anche i parametri tecnici misurati dall’Autorità di Regolazione per Energia, calcolata dall’Ispettorato Compartimentale sulla base Reti e Ambiente (ad esempio per la distribuzione, il numero e durata delle interruzioni, per vendita/mercato, il tasso di reclamosità e i tempi medi di emissione delle fatture, ecc). La quota di incremento destinata alla pattuizione di elementi retributivi da collegare ad incrementi di produttività/redditività/competitività è annuale ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli aggi realizzati, nell’anno precedente la richiesta dalle tre rivendite più vicinestessi. L’importo sarà utilizzato per la definizione/incremento dei premi di tale risultato nel periodo considerato, secondo i criteri da definire in sede di contrattazione aziendale. Il valore di ciascun scaglione della quota sarà annualmente erogato a livello aziendale sotto forma di “una tantum” secondo le regole dei premi di risultato (commi 13 e seguenti dell’art. 44 “Premio di risultato” CCNL come integrati/precisati nelle specifiche normative aziendali) o secondo le modalità definite negli specifici accordi aziendali ed in linea con la legislazione vigente sui premi di risultato. Resta inteso che le quote indicate per ciascun anno di competenza saranno erogate ricorrendone i presupposti stabiliti dalla contrattazione aziendale nell’anno successivo. Decorrenza 2023 2024 Incremento da destinare a produttività varia in relazione al numero di abitanti del comune. Per procedere all’istituzione di una nuova rivendita ordinaria devono essere soddisfatte le condizioni di distanza e di produttività, tranne quando, per le nuove istituzioni, la distanza minima dalla più vicina rivendita sia di almeno 600 metri. Per l’apertura di una rivendita speciale, la domanda in marca da bollo del valore corrente, può essere presentata durante tutto l’anno. Le rivendite speciali possono essere istituite soltanto dove vengano riconosciute esigenze di servizio anche di carattere temporaneo alle quali non si possa provvedere a mezzo di rivendite ordinarie o patentini, ovvero in contesti fruibili da una specifica tipologia di utenti o ubicati all’interno di strutture che non abbiano accesso diretto e autonomo dalla pubblica via come ad esempio: stazioni ferroviarie, tranviarie, di autolinee, marittime ed aviolinee;bar delle stazioni di servizio automobilistiche; stabilimenti balneari; caserme e case di pena; stadi e campi sportivi; discoteche; sale Bingo; alberghi. Possono essere impiantate nei bar delle stazioni di servizio automobilistico con piazzale superiore a 1000 mq, se sussiste la distanza di almeno 500 metri dalla rivendita più vicina. Valgono, anche per le rivendite speciali, i requisiti di distanza e produttività previsti per l’istituzione di rivendite ordinarie, ad eccezione delle seguenti tipologie: - caserme e case di pena; - ospedali, case di cura ed assimilati; - strutture pubbliche o private, ad accesso limitato (biglietto d'ingresso, tessera ed altro); - porti, aeroporti, e stazioni ferroviarie, purché la rivendita sia ubicata all’interno della relativa struttura e non abbia accesso diretto ed autonomo dalla pubblica via. Per l’istituzione delle rivendite speciali nelle stazioni occorre che ne faccia richiesta l’amministrazione o ente interessato. Per le stazioni automobilistiche occorre che il Ministero dei Trasporti ne riconosca la particolare importanza per l’elevato movimento dei passeggeri, l’attrezzatura ed il notevole numero di linee di Segnalazione certificata di inizio attività che ad esse fanno capo. Le rivendite speciali sono affidate in gestione, mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che abbia la disponibilità del locale ove esse debbono necessariamente funzionare. La licenza può essere intestata contestualmente e con responsabilità solidale all’amministrazione o ente che disponga del locale ed alla persona designata per l’effettivo servizio di vendita. Le rivendite speciali possono avere funzione continuativa ovvero essere concesse temporaneamente, per determinati periodi dell’anno. Le rivendite speciali a carattere stagionale, indipendentemente dal periodo di apertura che potrà essere stabilito caso per caso, non potranno complessivamente funzionare per più di otto mesi all’anno.livello aziendale € 210 € 210

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Lavoratori Addetti Al Settore Elettrico