Produttività. Tale quota costituisce la componente destinata a definire/incrementare i premi di risultato a livello aziendale secondo criteri e modalità da definire con la contrattazione aziendale sul presupposto che l’incremento della produttività/redditività/competitività costituisce un fattore essenziale per la crescita complessiva della retribuzione dei lavoratori e della competitività delle imprese. La quota di incremento destinata alla pattuizione di elementi retributivi da collegare ad incrementi di produttività/redditività/competitività è annuale ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi. L’importo sarà utilizzato per la definizione/incremento dei premi di risultato nel periodo considerato, secondo i criteri da definire in sede di contrattazione aziendale. Il valore di ciascun scaglione della quota sarà annualmente erogato a livello aziendale sotto forma di “una tantum” secondo le regole dei premi di risultato (commi 13 e seguenti dell’art. 46 CCNL come integrati/precisati nelle specifiche normative aziendali) o secondo le modalità definite negli specifici accordi aziendali ed in linea con la legislazione vigente sui premi di risultato. Resta inteso che le quote indicate per ciascun anno di competenza saranno erogate ricorrendone i presupposti stabiliti dalla contrattazione aziendale nell’anno successivo. Decorrenza 2017 2018 Incremento da destinare a produttività a livello aziendale €210 €280 Al termine della vigenza contrattuale e in relazione alle variazioni in positivo o negativo dell’inflazione consuntivata, si potrà procedere ad adeguare i minimi dell’importo stanziato alla prima data utile del 2019 in cui verranno ufficializzati i dati consuntivi di inflazione e cioè giugno 2019, secondo le seguenti modalità: − In caso di inflazione eguale o superiore a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo (inflazione IPCA al netto degli energetici importati previsione 2016-2018 pari a 2,7%), si procederà all’adeguamento sui minimi, con decorrenza gennaio 2019, dell’importo stanziato di €20; − In caso di inflazione inferiore a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo, si procederà, in relazione all’inflazione consuntivata, alla ripartizione del predetto importo di 20 euro pro quota nei minimi e al consolidamento della differenza sul premio di risultato. In questo quadro di rinnovata politica industriale a supporto della transizione energetica, le Parti, facendo specifico riferimento agli Accordi interconfederali, con i quali sono state condivise proposte per le politiche del lavoro per governare con più efficacia i processi di trasformazione industriale, intendono contribuire a definire un modello innovativo di gestione delle crisi e delle ristrutturazioni aziendali nel settore elettrico con al centro la valorizzazione e ricollocazione dei lavoratori. Le Parti intendono responsabilmente svolgere un ruolo propositivo e di responsabilità che vada oltre le politiche passive e supporti quelle attive per dare risposte concrete alle imprese ed ai lavoratori del settore elettrico a fronte di situazioni di criticità. In tale contesto vengono individuati alcuni strumenti attivabili in tempi brevi ed altri nel medio periodo per i quali viene sollecitato un immediato recepimento legislativo sulla base dell’accordo interconfederale citato. Tutto ciò premesso le Parti condividono quanto segue: a) Iniziative a sostegno delle politiche attive del settore elettrico nel breve periodo. Le Parti costituiranno un Organismo bilaterale paritetico, composto da tre componenti sindacali e tre componenti datoriali al fine di verificare l’andamento del processo in tutte le sue fasi e adottare le opportune valutazioni di indirizzo. Le Aziende interessate da licenziamenti collettivi si impegnano, anche in forma associata, in raccordo con il predetto Organismo alla gestione dei curricula, all’invio alle società del settore, alla raccolta e reportistica degli esiti delle valutazioni delle candidature. Nell’ottica prioritaria di favorire la ricollocazione di detti lavoratori, le offerte di nuova occupazione non saranno vincolate agli inquadramenti, profili professionali e retributivi e sedi di provenienza. b) Attivazione di un Fondo di solidarietà di settore.
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Samples: Contratto Di Settore Elettrico
Produttività. Tale quota costituisce la componente destinata a definire/incrementare i premi di risultato a livello aziendale secondo criteri e modalità da definire con la contrattazione aziendale sul presupposto che l’incremento della produttività/redditività/competitività costituisce un fattore essenziale per la crescita complessiva della retribuzione dei lavoratori e della competitività delle imprese. La quota di incremento destinata alla pattuizione di elementi retributivi da collegare ad incrementi di produttività/redditività/competitività è annuale ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi. L’importo sarà utilizzato per la definizione/incremento dei premi di risultato nel periodo considerato, secondo i criteri da definire in sede di contrattazione aziendale. Il valore di ciascun scaglione della quota sarà annualmente erogato a livello aziendale sotto forma di “una tantum” secondo le regole dei premi di risultato (commi 13 e seguenti dell’art. 46 CCNL come integrati/precisati nelle specifiche normative aziendali) o secondo le modalità definite negli specifici accordi aziendali ed in linea con la legislazione vigente sui premi di risultato. Resta inteso che le quote indicate per ciascun anno di competenza saranno erogate ricorrendone i presupposti stabiliti dalla contrattazione aziendale nell’anno successivo. Decorrenza 2017 2018 Incremento da destinare a produttività a livello aziendale €210 €280 Al termine della vigenza contrattuale e in relazione alle variazioni in positivo o negativo dell’inflazione consuntivata, si potrà procedere ad adeguare i minimi dell’importo stanziato alla prima data utile del 2019 in cui verranno ufficializzati i dati consuntivi di inflazione e cioè giugno 2019, secondo le seguenti modalità: − In caso di inflazione eguale o superiore a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo (inflazione IPCA al netto degli energetici importati previsione 2016-2018 pari a 2,7%), si procederà all’adeguamento sui minimi, con decorrenza gennaio 2019, dell’importo stanziato di €20; − In caso di inflazione inferiore a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo, si procederà, in relazione all’inflazione consuntivata, alla ripartizione del predetto importo di 20 euro pro quota nei minimi e al consolidamento della differenza sul premio di risultato. In questo quadro di rinnovata politica industriale a supporto della transizione energetica, le Parti, facendo specifico riferimento agli Accordi interconfederali, con i quali sono state condivise proposte per le politiche del lavoro per governare con più efficacia i processi di trasformazione industriale, intendono contribuire a definire un modello innovativo di gestione delle crisi e delle ristrutturazioni aziendali nel settore elettrico con al centro la valorizzazione e ricollocazione dei lavoratori. Le Parti intendono responsabilmente svolgere un ruolo propositivo e di responsabilità che vada oltre le politiche passive e supporti quelle attive per dare risposte concrete alle imprese ed ai lavoratori del settore elettrico a fronte di situazioni di criticità. In tale contesto vengono individuati alcuni strumenti attivabili in tempi brevi ed altri nel medio periodo per i quali viene sollecitato un immediato recepimento legislativo sulla base dell’accordo interconfederale citato. Tutto ciò premesso le Parti condividono quanto segue:
a) Iniziative a sostegno delle politiche attive del settore elettrico nel breve periodo. Le Parti costituiranno un Organismo bilaterale paritetico, composto da tre componenti sindacali e tre componenti datoriali al fine di verificare l’andamento del processo in tutte le sue fasi e adottare le opportune valutazioni di indirizzo. Le Aziende interessate da licenziamenti collettivi si impegnano, anche in forma associata, in raccordo con il predetto Organismo alla gestione dei curricula, all’invio alle società del settore, alla raccolta e reportistica degli esiti delle valutazioni delle candidature. Nell’ottica prioritaria di favorire la ricollocazione di detti lavoratori, le offerte di nuova occupazione non saranno vincolate agli inquadramenti, profili professionali e retributivi e sedi di provenienza.
b) Attivazione di un Fondo di solidarietà di settore.
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Samples: Contratto Di Settore Elettrico
Produttività. Tale quota costituisce La produttività viene generalmente intesa come un indicatore in grado di misurare la componente destinata a definire/incrementare i premi capacità produttiva di risultato a livello aziendale secondo criteri e modalità da definire con la contrattazione aziendale sul presupposto un’azienda, che l’incremento della produttività/redditività/competitività costituisce un fattore essenziale per la crescita complessiva della retribuzione dei lavoratori e della competitività delle imprese. La quota di incremento destinata alla pattuizione di elementi retributivi da collegare ad incrementi di produttività/redditività/competitività è annuale ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattualesi ottiene dal rapporto tra determinati fattori (gli input) utilizzati nel processo produttivo, ed è quindi comprensiva degli stessii risultati di tale processo, ossia il prodotto (l’output). L’importo sarà utilizzato Per tale ragione l’indice di produttività viene generalmente considerato come il rapporto esistente tra la quantità di un prodotto derivante da un processo produttivo e la quantità di risorse impiegate, ovvero le ore lavorabili in un determinato arco temporale. L’incremento di produttività viene generalmente collegato, negli accordi oggetto di analisi, ad indicatori tecnico-produttivi che misurano le variazioni di produttività in termini fisici (es. volumi produttivi, tempi di attraversamento) o più frequentemente qualitativi (es. efficienza del processo, qualità dell’output, risparmio dei costi). È noto come tale tipologia di premio sia dotata di un notevole quid incentivante per la definizione/incremento dei premi di risultato nel periodo consideratoil lavoratore, secondo i criteri da definire in sede di contrattazione quanto consente una corrispondenza diretta tra prestazione e compenso, misurando con oggettività il contributo del dipendente al miglioramento della performance aziendale. Il valore Ad ogni modo, l’indicatore della produttività è complesso e può essere composto e scomposto in modi diversi, a seconda dei contesti aziendali cui si riferisce. Tra gli indici di ciascun scaglione della quota sarà annualmente erogato a livello aziendale sotto forma di “una tantum” secondo le regole dei premi di risultato produttività utilizzati negli accordi esaminati del settore metalmeccanico rilevano principalmente: (commi 13 i) il rapporto tra pezzi prodotti in totale e seguenti dell’art. 46 CCNL come integrati/precisati nelle specifiche normative aziendaliore impiegate nel processo produttivo64, (ii) o secondo le modalità definite negli specifici accordi aziendali ed il prodotto finito versato in linea con la legislazione vigente sui premi di risultato. Resta inteso che le quote indicate per ciascun anno di competenza saranno erogate ricorrendone i presupposti stabiliti dalla contrattazione aziendale nell’anno successivo. Decorrenza 2017 2018 Incremento da destinare a produttività a livello aziendale €210 €280 Al termine della vigenza contrattuale e in relazione alle variazioni in positivo o negativo dell’inflazione consuntivata, si potrà procedere ad adeguare i minimi dell’importo stanziato alla prima data utile del 2019 in cui verranno ufficializzati i dati consuntivi di inflazione e cioè giugno 2019, secondo le seguenti modalità: − In caso di inflazione eguale o superiore a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo (inflazione IPCA magazzino al netto degli energetici importati previsione 2016-2018 pari a 2,7%), si procederà all’adeguamento sui minimi, con decorrenza gennaio 2019, dell’importo stanziato scarti65; (iii) il costo standard della manodopera diretta e il costo realmente sostenuto in un arco temporale predefinito66 e/o il rapporto tra il tempo assegnato e il tempo consuntivo67; (iv) il rapporto tra il valore della produzione e il costo lavoro relativamente ad un periodo di €20; − In caso tempo determinato68 (v) il rapporto percentuale tra l’output prodotto e le ore di inflazione inferiore a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo, si procederàpresenza dei dipendenti69. L’indicatore della produttività è generalmente collettivo. Tuttavia, in relazione all’inflazione consuntivata, alla ripartizione una delle intese analizzate risulta la previsione un incentivo relativo all’effettiva prestazione lavorativa del predetto importo di 20 euro pro quota nei minimi e al consolidamento della differenza sul premio di risultato. In questo quadro di rinnovata politica industriale a supporto della transizione energetica, le Parti, facendo specifico riferimento agli Accordi interconfederali, con i quali sono state condivise proposte per le politiche del lavoro per governare con più efficacia i processi di trasformazione industriale, intendono contribuire a definire un modello innovativo di gestione delle crisi e delle ristrutturazioni aziendali nel settore elettrico con al centro la valorizzazione e ricollocazione dei lavoratori. Le Parti intendono responsabilmente svolgere un ruolo propositivo e di responsabilità che vada oltre le politiche passive e supporti quelle attive per dare risposte concrete alle imprese ed ai lavoratori del settore elettrico a fronte di situazioni di criticità. In tale contesto vengono individuati alcuni strumenti attivabili in tempi brevi ed altri nel medio periodo per i quali viene sollecitato un immediato recepimento legislativo sulla base dell’accordo interconfederale citato. Tutto ciò premesso le Parti condividono quanto segue:
a) Iniziative a sostegno delle politiche attive del settore elettrico nel breve periodo. Le Parti costituiranno un Organismo bilaterale paritetico, composto da tre componenti sindacali e tre componenti datoriali al fine di verificare l’andamento del processo in tutte le sue fasi e adottare le opportune valutazioni di indirizzo. Le Aziende interessate da licenziamenti collettivi si impegnano, anche in forma associata, in raccordo con il predetto Organismo alla gestione dei curricula, all’invio alle società del settore, alla raccolta e reportistica degli esiti delle valutazioni delle candidature. Nell’ottica prioritaria di favorire la ricollocazione di detti lavoratori, le offerte di nuova occupazione non saranno vincolate agli inquadramenti, profili professionali e retributivi e sedi di provenienzasingolo lavoratore70.
b) Attivazione di un Fondo di solidarietà di settore.
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Samples: Tesi Di Dottorato
Produttività. Il CCNL intende incentivare lo sviluppo virtuoso quantitativo e qualitativo della contrattazione di secondo livello verso il riconoscimento di trattamenti economici strettamente legati ad obiettivi di crescita della produttività, qualità, efficienza, redditività, innovazione e a tal fine definisce una quota da destinare a produttività. In tale contesto, le Parti intendono, come ulteriore segnale di responsabilità nei confronti del Paese in una fase particolarmente delicata per il mondo dell’energia, correlare strettamente tale quota ad un innalzamento del livello di efficienza, efficacia e qualità del servizio elettrico. Tale quota costituisce la componente destinata a definire/incrementare i premi di risultato a livello aziendale secondo criteri e modalità da definire con la contrattazione aziendale sul presupposto che l’incremento avendo come linea guida prioritaria il miglioramento della produttività/redditività/competitività costituisce un fattore essenziale qualità del servizio elettrico ed utilizzando al riguardo anche i parametri tecnici misurati dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ad esempio per la crescita complessiva della retribuzione dei lavoratori distribuzione, il numero e della competitività durata delle impreseinterruzioni, per vendita/mercato, il tasso di reclamosità e i tempi medi di emissione delle fatture, ecc). La quota di incremento destinata alla pattuizione di elementi retributivi da collegare ad incrementi di produttività/redditività/competitività è annuale ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi. L’importo sarà utilizzato per la definizione/incremento dei premi di risultato nel periodo considerato, secondo i criteri da definire in sede di contrattazione aziendale. Il valore di ciascun scaglione della quota sarà annualmente erogato a livello aziendale sotto forma di “una tantum” secondo le regole dei premi di risultato (commi 13 e seguenti dell’art. 46 44 “Premio di risultato” CCNL come integrati/precisati nelle specifiche normative aziendali) o secondo le modalità definite negli specifici accordi aziendali ed in linea con la legislazione vigente sui premi di risultato. Resta inteso che le quote indicate per ciascun anno di competenza saranno erogate ricorrendone i presupposti stabiliti dalla contrattazione aziendale nell’anno successivo. Decorrenza 2017 2018 2023 2024 Incremento da destinare a produttività a livello aziendale €€ 210 €280 Al termine della vigenza contrattuale e in relazione alle variazioni in positivo o negativo dell’inflazione consuntivata, si potrà procedere ad adeguare i minimi dell’importo stanziato alla prima data utile del 2019 in cui verranno ufficializzati i dati consuntivi di inflazione e cioè giugno 2019, secondo le seguenti modalità: − In caso di inflazione eguale o superiore a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo (inflazione IPCA al netto degli energetici importati previsione 2016-2018 pari a 2,7%), si procederà all’adeguamento sui minimi, con decorrenza gennaio 2019, dell’importo stanziato di €20; − In caso di inflazione inferiore a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo, si procederà, in relazione all’inflazione consuntivata, alla ripartizione del predetto importo di 20 euro pro quota nei minimi e al consolidamento della differenza sul premio di risultato. In questo quadro di rinnovata politica industriale a supporto della transizione energetica, le Parti, facendo specifico riferimento agli Accordi interconfederali, con i quali sono state condivise proposte per le politiche del lavoro per governare con più efficacia i processi di trasformazione industriale, intendono contribuire a definire un modello innovativo di gestione delle crisi e delle ristrutturazioni aziendali nel settore elettrico con al centro la valorizzazione e ricollocazione dei lavoratori. Le Parti intendono responsabilmente svolgere un ruolo propositivo e di responsabilità che vada oltre le politiche passive e supporti quelle attive per dare risposte concrete alle imprese ed ai lavoratori del settore elettrico a fronte di situazioni di criticità. In tale contesto vengono individuati alcuni strumenti attivabili in tempi brevi ed altri nel medio periodo per i quali viene sollecitato un immediato recepimento legislativo sulla base dell’accordo interconfederale citato. Tutto ciò premesso le Parti condividono quanto segue:
a) Iniziative a sostegno delle politiche attive del settore elettrico nel breve periodo. Le Parti costituiranno un Organismo bilaterale paritetico, composto da tre componenti sindacali e tre componenti datoriali al fine di verificare l’andamento del processo in tutte le sue fasi e adottare le opportune valutazioni di indirizzo. Le Aziende interessate da licenziamenti collettivi si impegnano, anche in forma associata, in raccordo con il predetto Organismo alla gestione dei curricula, all’invio alle società del settore, alla raccolta e reportistica degli esiti delle valutazioni delle candidature. Nell’ottica prioritaria di favorire la ricollocazione di detti lavoratori, le offerte di nuova occupazione non saranno vincolate agli inquadramenti, profili professionali e retributivi e sedi di provenienza.
b) Attivazione di un Fondo di solidarietà di settore.€ 210
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Produttività. Tale quota costituisce Per produttività si intende la componente destinata potenzialità economica della nuova rivendita, calcolata dall’Ispettorato Compartimentale sulla base degli aggi realizzati, nell’anno precedente la richiesta dalle tre rivendite più vicine. L’importo di tale produttività varia in relazione al numero di abitanti del comune. Per procedere all’istituzione di una nuova rivendita ordinaria devono essere soddisfatte le condizioni di distanza e di produttività, tranne quando, per le nuove istituzioni, la distanza minima dalla più vicina rivendita sia di almeno 600 metri. Per l’apertura di una rivendita speciale, la domanda in marca da bollo del valore corrente, può essere presentata durante tutto l’anno. Le rivendite speciali possono essere istituite soltanto dove vengano riconosciute esigenze di servizio anche di carattere temporaneo alle quali non si possa provvedere a definire/incrementare mezzo di rivendite ordinarie o patentini, ovvero in contesti fruibili da una specifica tipologia di utenti o ubicati all’interno di strutture che non abbiano accesso diretto e autonomo dalla pubblica via come ad esempio: stazioni ferroviarie, tranviarie, di autolinee, marittime ed aviolinee;bar delle stazioni di servizio automobilistiche; stabilimenti balneari; caserme e case di pena; stadi e campi sportivi; discoteche; sale Bingo; alberghi. Possono essere impiantate nei bar delle stazioni di servizio automobilistico con piazzale superiore a 1000 mq, se sussiste la distanza di almeno 500 metri dalla rivendita più vicina. Valgono, anche per le rivendite speciali, i premi requisiti di risultato a livello aziendale secondo criteri distanza e modalità da definire con produttività previsti per l’istituzione di rivendite ordinarie, ad eccezione delle seguenti tipologie: - caserme e case di pena; - ospedali, case di cura ed assimilati; - strutture pubbliche o private, ad accesso limitato (biglietto d'ingresso, tessera ed altro); - porti, aeroporti, e stazioni ferroviarie, purché la contrattazione aziendale sul presupposto rivendita sia ubicata all’interno della relativa struttura e non abbia accesso diretto ed autonomo dalla pubblica via. Per l’istituzione delle rivendite speciali nelle stazioni occorre che l’incremento della produttività/redditività/competitività costituisce un fattore essenziale ne faccia richiesta l’amministrazione o ente interessato. Per le stazioni automobilistiche occorre che il Ministero dei Trasporti ne riconosca la particolare importanza per l’elevato movimento dei passeggeri, l’attrezzatura ed il notevole numero di linee di Segnalazione certificata di inizio attività che ad esse fanno capo. Le rivendite speciali sono affidate in gestione, mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che abbia la crescita complessiva della retribuzione dei lavoratori e della competitività delle impresedisponibilità del locale ove esse debbono necessariamente funzionare. La quota licenza può essere intestata contestualmente e con responsabilità solidale all’amministrazione o ente che disponga del locale ed alla persona designata per l’effettivo servizio di incremento destinata alla pattuizione di elementi retributivi da collegare ad incrementi di produttività/redditività/competitività è annuale ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi. L’importo sarà utilizzato per la definizione/incremento dei premi di risultato nel periodo considerato, secondo i criteri da definire in sede di contrattazione aziendale. Il valore di ciascun scaglione della quota sarà annualmente erogato a livello aziendale sotto forma di “una tantum” secondo le regole dei premi di risultato (commi 13 e seguenti dell’art. 46 CCNL come integrati/precisati nelle specifiche normative aziendali) o secondo le modalità definite negli specifici accordi aziendali ed in linea con la legislazione vigente sui premi di risultato. Resta inteso che le quote indicate per ciascun anno di competenza saranno erogate ricorrendone i presupposti stabiliti dalla contrattazione aziendale nell’anno successivo. Decorrenza 2017 2018 Incremento da destinare a produttività a livello aziendale €210 €280 Al termine della vigenza contrattuale e in relazione alle variazioni in positivo o negativo dell’inflazione consuntivata, si potrà procedere ad adeguare i minimi dell’importo stanziato alla prima data utile del 2019 in cui verranno ufficializzati i dati consuntivi di inflazione e cioè giugno 2019, secondo le seguenti modalità: − In caso di inflazione eguale o superiore a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo (inflazione IPCA al netto degli energetici importati previsione 2016-2018 pari a 2,7%), si procederà all’adeguamento sui minimi, con decorrenza gennaio 2019, dell’importo stanziato di €20; − In caso di inflazione inferiore a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo, si procederà, in relazione all’inflazione consuntivata, alla ripartizione del predetto importo di 20 euro pro quota nei minimi e al consolidamento della differenza sul premio di risultato. In questo quadro di rinnovata politica industriale a supporto della transizione energetica, le Parti, facendo specifico riferimento agli Accordi interconfederali, con i quali sono state condivise proposte per le politiche del lavoro per governare con più efficacia i processi di trasformazione industriale, intendono contribuire a definire un modello innovativo di gestione delle crisi e delle ristrutturazioni aziendali nel settore elettrico con al centro la valorizzazione e ricollocazione dei lavoratorivendita. Le Parti intendono responsabilmente svolgere un ruolo propositivo e di responsabilità che vada oltre le politiche passive e supporti quelle attive rivendite speciali possono avere funzione continuativa ovvero essere concesse temporaneamente, per dare risposte concrete alle imprese ed ai lavoratori del settore elettrico a fronte di situazioni di criticità. In tale contesto vengono individuati alcuni strumenti attivabili in tempi brevi ed altri nel medio periodo per i quali viene sollecitato un immediato recepimento legislativo sulla base dell’accordo interconfederale citato. Tutto ciò premesso le Parti condividono quanto segue:
a) Iniziative a sostegno delle politiche attive del settore elettrico nel breve periododeterminati periodi dell’anno. Le Parti costituiranno un Organismo bilaterale pariteticorivendite speciali a carattere stagionale, composto da tre componenti sindacali e tre componenti datoriali al fine indipendentemente dal periodo di verificare l’andamento del processo in tutte le sue fasi e adottare le opportune valutazioni apertura che potrà essere stabilito caso per caso, non potranno complessivamente funzionare per più di indirizzo. Le Aziende interessate da licenziamenti collettivi si impegnano, anche in forma associata, in raccordo con il predetto Organismo alla gestione dei curricula, all’invio alle società del settore, alla raccolta e reportistica degli esiti delle valutazioni delle candidature. Nell’ottica prioritaria di favorire la ricollocazione di detti lavoratori, le offerte di nuova occupazione non saranno vincolate agli inquadramenti, profili professionali e retributivi e sedi di provenienzaotto mesi all’anno.
b) Attivazione di un Fondo di solidarietà di settore.
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Samples: Guida Alle Imprese Per l'Avvio Di Attività Economiche E Produttive
Produttività. Il CCNL intende incentivare lo sviluppo virtuoso quantitativo e qualitativo della contrattazione di secondo livello verso il riconoscimento di trattamenti economici strettamente legati ad obiettivi di crescita della produttività, qualità, efficienza, redditività, innovazione e a tal fine definisce una quota da destinare a produttività. Tale quota costituisce la componente destinata a definire/incrementare i premi di risultato a livello aziendale secondo criteri e modalità da definire con la contrattazione aziendale sul presupposto che l’incremento della produttività/redditività/competitività costituisce un fattore essenziale per la crescita complessiva della retribuzione dei lavoratori e della competitività delle imprese. La quota di incremento destinata alla pattuizione di elementi retributivi da collegare ad incrementi di produttività/redditività/competitività è annuale ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi. L’importo sarà utilizzato per la definizione/incremento dei premi di risultato nel periodo considerato, secondo i criteri da definire in sede di contrattazione aziendale. Il valore di ciascun scaglione della quota sarà annualmente erogato a livello aziendale sotto forma di “una tantum” secondo le regole dei premi di risultato (commi 13 e seguenti dell’art. 46 44 “ Premio di risultato” CCNL come integrati/precisati nelle specifiche normative aziendali) o secondo le modalità definite negli specifici accordi aziendali ed in linea con la legislazione vigente sui premi di risultato. Resta inteso che le quote indicate per ciascun anno di competenza saranno erogate ricorrendone i presupposti stabiliti dalla contrattazione aziendale nell’anno successivo. Decorrenza 2017 2018 2020 2021 Incremento da destinare a produttività a livello aziendale €€ 210 €280 Al termine della vigenza contrattuale e in relazione alle variazioni in positivo o negativo dell’inflazione consuntivata, si potrà procedere ad adeguare i minimi dell’importo stanziato alla prima data utile del 2019 in cui verranno ufficializzati i dati consuntivi di inflazione e cioè giugno 2019, secondo le seguenti modalità: − In caso di inflazione eguale o superiore a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo (inflazione IPCA al netto degli energetici importati previsione 2016-2018 pari a 2,7%), si procederà all’adeguamento sui minimi, con decorrenza gennaio 2019, dell’importo stanziato di €20; − In caso di inflazione inferiore a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo, si procederà, in relazione all’inflazione consuntivata, alla ripartizione del predetto importo di 20 euro pro quota nei minimi e al consolidamento della differenza sul premio di risultato. In questo quadro di rinnovata politica industriale a supporto della transizione energetica, le Parti, facendo specifico riferimento agli Accordi interconfederali, con i quali sono state condivise proposte per le politiche del lavoro per governare con più efficacia i processi di trasformazione industriale, intendono contribuire a definire un modello innovativo di gestione delle crisi e delle ristrutturazioni aziendali nel settore elettrico con al centro la valorizzazione e ricollocazione dei lavoratori. Le Parti intendono responsabilmente svolgere un ruolo propositivo e di responsabilità che vada oltre le politiche passive e supporti quelle attive per dare risposte concrete alle imprese ed ai lavoratori del settore elettrico a fronte di situazioni di criticità. In tale contesto vengono individuati alcuni strumenti attivabili in tempi brevi ed altri nel medio periodo per i quali viene sollecitato un immediato recepimento legislativo sulla base dell’accordo interconfederale citato. Tutto ciò premesso le Parti condividono quanto segue:
a) Iniziative a sostegno delle politiche attive del settore elettrico nel breve periodo. Le Parti costituiranno un Organismo bilaterale paritetico, composto da tre componenti sindacali e tre componenti datoriali al fine di verificare l’andamento del processo in tutte le sue fasi e adottare le opportune valutazioni di indirizzo. Le Aziende interessate da licenziamenti collettivi si impegnano, anche in forma associata, in raccordo con il predetto Organismo alla gestione dei curricula, all’invio alle società del settore, alla raccolta e reportistica degli esiti delle valutazioni delle candidature. Nell’ottica prioritaria di favorire la ricollocazione di detti lavoratori, le offerte di nuova occupazione non saranno vincolate agli inquadramenti, profili professionali e retributivi e sedi di provenienza.
b) Attivazione di un Fondo di solidarietà di settore.€ 210
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