Inquadramenti. Per le attività di cui al comma 1 al personale assunto successivamente alla data di stipulazione del c.c.n.l. 7.12.2000 si applica la seguente declaratoria di inquadramento: - i lavoratori che sono stabilmente incaricati dall’Azienda di svolgere, in via continuativa e prevalente, compiti di carattere amministrativo e/o contabile, o tecnico, nel rispetto di procedure semplici e standardizzate, con input prevalentemente predefiniti e con limitato grado di autonomia funzionale, sono inquadrati nella 2^ area professionale, 2° livello retributivo. Per i servizi di elaborazione dati: - le Parti si riservano di definire entro 120 giorni dalla stipula del c.c.n.l. 7.12.2000 specifiche regolamentazioni che dovranno tener conto del processo di evoluzione in atto della gestione dell'informatica del Sistema del Credito Cooperativo e della specificità di tale gestione caratterizzata da una innovativa ripartizione di competenze;
Inquadramenti. Per le attività di cui al presente articolo, al personale assunto successivamente alla data del 1° novembre 1999 si applica la seguente declaratoria di inquadramento: - i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati dall’impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, compiti di carattere amministrativo e/o contabile, o tecnico, nel rispetto di procedure semplici e standardizzate, con input prevalentemente predefiniti e con limitato grado di autonomia funzionale, sono inquadrati nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo.
Inquadramenti. 1. Considerata la specificità delle professionalità da utilizzare nella somministrazione di lavoro, si conviene di raggruppare i lavoratori in tre grandi gruppi omogenei come di seguito descritti: - Gruppo A: comprende i lavoratori di elevato contenuto professionale quali dirigenti, quadri e impiegati direttivi.
Inquadramenti. Per le attività di cui al presente articolo, al personale assunto successivamente alla data del 1° novembre 1999 si applica la seguente declaratoria di inquadramento: i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati dall’impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, compiti di carattere amministrativo e/o contabile, o tecnico, nel rispetto di procedure semplici e standardizzate, con input prevalentemente predefiniti e con limitato grado di autonomia funzionale, sono inquadrati nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo. Per i servizi di elaborazione dati: le Parti stipulanti si riservano di definire, entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto, ulteriori declaratorie e profili professionali specifici ed esemplificativi avendo a riferimento l’impianto normativo definito dal contratto collettivo nazionale del credito, ma adeguandoli alle necessità di contenuto professionale tipiche; in ogni caso, in occasione della prossima contrattazione integrativa aziendale, si procederà ad un riesame delle discipline in atto in materia di inquadramenti per adeguarle ai principi suesposti ed in coerenza con gli obiettivi generali del presente contratto, anche per quel che attiene a eventuali sistemi di progressione economica e/o di carriera.
Inquadramenti. Con riferimento a quanto previsto dal C.C.N.L. del 7/12/2000 e dal “Progetto professionalità” di cui all’accordo aziendale del 21/02/2002, le Parti si danno atto che, al fine di dare pari opportunità di sviluppo professionale e di carriera da attuarsi in coerenza con le strategie aziendali, la valorizzazione della professionalità dei dipendenti deve essere realizzata mediante: - formazione adeguata e correlata ai fabbisogni e alle opportunità di crescita professionale; - esperienza pratica di lavoro e la mobilità su diverse posizioni di lavoro; - definizione di metodi e criteri di valutazione e di sviluppo professionale, analisi delle competenze e valutazione del potenziale. Le Parti individuano le seguenti correlazioni tra sistema di inquadramento e profili professionali: 3a Area Professionale In relazione a quanto previsto dalla “Norma Transitoria” in calce all’art. 109 del C.C.N.L. 7/12/2000, vengono previsti i seguenti inquadramenti connessi ad alcuni profili professionali: - è inquadrato nel 3° livello retributivo colui che ha ricevuto l’incarico di responsabile di Reparto rientrando in tale incarico anche il responsabile di ciascun turno lavorativo svolto presso il CED aziendale; - è inquadrato nel 4° livello retributivo il responsabile di Reparto dopo 24 mesi, in via continuativa, di espletamento dell’incarico; - è inquadrato nel 2° livello retributivo l’addetto che, in possesso di un coerente titolo di studio e dopo aver ottenuto almeno due valutazioni annuali positive consecutive, abbia svolto per un periodo di almeno 36 mesi, in via continuativa e prevalente, attività di consulenza di rilevante complessità nei confronti delle BCC; - è inquadrato nel 3° livello retributivo l’addetto allo sviluppo che, dopo aver ottenuto almeno 2 valutazioni annuali positive consecutive, abbia ricevuto l’incarico di gestire l’intero rapporto commerciale con gruppi di BCC. Dopo 36 mesi di espletamento della relativa attività e fermo restando il conseguimento di 2 valutazioni annuali positive consecutive, viene inquadrato nel 4° livello retributivo.
Inquadramenti. Il Capitolo 1 - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE del Contratto Integrativo Aziendale è modificato come segue:
Inquadramenti. Il contesto di riferimento, nazionale ed europeo, in continuo mutamento, le grandi, irreversibili trasformazioni derivanti dalla digitalizzazione e dai nuovi strumenti tecnologici, e le progressive implementazioni del pervasivo e stringente quadro normativo, modificano gli scenari di mercato che investono il settore del credito, e producono continui e consistenti cambiamenti nell’organizzazione del lavoro, nei processi, nonché nella disciplina interna e nell’esercizio quotidiano delle professionalità e delle responsabilità che derivano dalla legge, oltre che dal contratto. Tali premesse rendono necessaria e ineludibile l’integrazione delle declaratorie delle mansioni e degli inquadramenti del CCNL e, inoltre, l’individuazione di nuovi profili professionali e percorsi formativi al fine di valorizzare le persone che operano nel settore del credito. Sono da strutturare a livello nazionale, sia all’interno di ciascuna delle attuali categorie contrattuali, sia facilitando il transito verso le categorie più elevate, criteri di sviluppo professionale e di carriera, in sintonia con le qualifiche da conseguire e con le funzioni e responsabilità che vengono esercitate in base alle nuove deleghe datoriali o di legge. In tale ambito dovranno trovare collocazione, all’interno dell’intero ventaglio rappresentato dagli attuali livelli inquadramentali, i nuovi profili di ruolo legati ai diversi e progressivamente crescenti gradi di responsabilità, professionalità, discrezionalità, complessità di funzione, competenza organizzativa e realizzativa, nell’ambito sia delle strutture di rete e di direzione delle banche tradizionali che in quelle sempre più tecnologicamente articolate, fino ad arrivare alle banche on line ed alle società di investimento finanziario. Il CCNL dovrà inoltre prevedere uno stretto legame tra le categorie contrattuali e i processi formativi certificati, utili per valorizzare l’esperienza maturata e le conoscenze acquisite e facilitarne la portabilità. Dovranno essere garantiti il pieno diritto all’apprendimento permanente, la certificazione delle competenze e l’effettiva possibilità di realizzare percorsi anche personalizzati. L’applicazione delle soluzioni concordate nell’ambito di rinnovo del CCNL e i conseguenti sviluppi nelle aziende e nei Gruppi richiederà un’azione congiunta delle parti a livello nazionale di costante monitoraggio, che verifichi la coerenza tra i due livelli di contrattazione.
Inquadramenti. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, D. lgs.n. 276/2003, come modificato dall’art. 1 bis, comma 1, lett.c), decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, le Parti convengono che nei contratti di inserimento, stipulati ai sensi del presente articolo o di accordi aziendali precedentemente sottoscritti, anche alle lavoratrici di cui all’art. 54, comma 1, lettera e) si applica la medesima disciplina sulle modalità di inquadramento definita per i lavoratori assunti con contratto di inserimento.
Inquadramenti. La consapevolezza dei cambiamenti dell'organizzazione del lavoro che investono le aziende di credito rendono necessario l'aggiornamento delle declaratorie delle mansioni e degli inquadramenti che preveda l'individuazione di nuove figure professionali e dei percorsi formativi collegati. Il CCNL dovrà inoltre prevedere uno stretto legame tra le categorie professionali così individuate e i processi formativi certificati, utili per l’inquadramento in dette categorie, tali da valorizzare anche l’esperienza maturata e le conoscenze acquisite. La formazione dovrà essere certificata, affinché rientri pienamente nel curriculum professionale del singolo addetto. Sono da strutturare criteri di sviluppo professionale e di carriera, a livello nazionale, in sintonia con le qualifiche da conseguire. La declinazione di specifiche figure professionali, dei percorsi di formazione e l’articolazione degli sviluppi professionali e di carriera, potranno essere lasciati, nell'ambito di quanto stabilito dal CCNL, all’individuazione in sede aziendale e/o di gruppo.
Inquadramenti. ART. 00 -