Inquadramenti Clausole campione

Inquadramenti. Per le attività di cui al comma 1 al personale assunto successivamente alla data di stipulazione del c.c.n.l. 7.12.2000 si applica la seguente declaratoria di inquadramento: - i lavoratori che sono stabilmente incaricati dall’Azienda di svolgere, in via continuativa e prevalente, compiti di carattere amministrativo e/o contabile, o tecnico, nel rispetto di procedure semplici e standardizzate, con input prevalentemente predefiniti e con limitato grado di autonomia funzionale, sono inquadrati nella 2^ area professionale, 2° livello retributivo. Per i servizi di elaborazione dati: - le Parti si riservano di definire entro 120 giorni dalla stipula del c.c.n.l. 7.12.2000 specifiche regolamentazioni che dovranno tener conto del processo di evoluzione in atto della gestione dell'informatica del Sistema del Credito Cooperativo e della specificità di tale gestione caratterizzata da una innovativa ripartizione di competenze;
Inquadramenti. 1. Considerata la specificità delle professionalità da utilizzare nella somministrazione di lavoro, si conviene di raggruppare i lavoratori in tre grandi gruppi omogenei come di seguito descritti: - Gruppo A: comprende i lavoratori di elevato contenuto professionale quali dirigenti, quadri e impiegati direttivi.
Inquadramenti. Per le attività di cui al presente articolo, al personale assunto successivamente alla data del 1° novembre 1999 si applica la seguente declaratoria di inquadramento: - i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati dall’impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, compiti di carattere amministrativo e/o contabile, o tecnico, nel rispetto di procedure semplici e standardizzate, con input prevalentemente predefiniti e con limitato grado di autonomia funzionale, sono inquadrati nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo.
Inquadramenti. Per le attività di cui al presente articolo, al personale assunto successivamente alla data del 1° novembre 1999 si applica la seguente declaratoria di inquadramento: i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati dall’impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, compiti di carattere amministrativo e/o contabile, o tecnico, nel rispetto di procedure semplici e standardizzate, con input prevalentemente predefiniti e con limitato grado di autonomia funzionale, sono inquadrati nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo. Per i servizi di elaborazione dati: le Parti stipulanti si riservano di definire, entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto, ulteriori declaratorie e profili professionali specifici ed esemplificativi avendo a riferimento l’impianto normativo definito dal contratto collettivo nazionale del credito, ma adeguandoli alle necessità di contenuto professionale tipiche; in ogni caso, in occasione della prossima contrattazione integrativa aziendale, si procederà ad un riesame delle discipline in atto in materia di inquadramenti per adeguarle ai principi suesposti ed in coerenza con gli obiettivi generali del presente contratto, anche per quel che attiene a eventuali sistemi di progressione economica e/o di carriera.
Inquadramenti. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003, come mo- dificato dall’art. 1 bis, comma 1, lett.c), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, le Parti convengono che nei contratti di inse- rimento, stipulati ai sensi del presente articolo o di accordi aziendali preceden- temente sottoscritti, anche alle lavoratrici di cui all’art. 54, comma 1, lett. e) si applica la medesima disciplina sulle modalità di inquadramento definita per i la- voratori assunti con contratto di inserimento. Le Parti, nel riconoscere che il lavoro a tempo parziale può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed articolazione della prestazione lavorativa, intendono va- lorizzare il rapporto di lavoro a tempo parziale quale istituto in grado di rispondere alle esigenze organizzative delle Aziende e a quelle individuali dei lavoratori e delle lavoratrici. Le corresponsioni ultra mensili (tredicesima e quattordicesima mensilità) saranno erogate pro-rata, in relazione al tempo trascorso in part-time o in full-time nel corso dell’anno solare di riferimento. Per gli istituti non soggetti a riproporzionamento si fa riferimento a quanto defi- nito dalla Commissione Tecnica Paritetica di settore in data 2 dicembre 2003, istituita ai sensi dell’ultimo capoverso del comma 4 dell’art. 15 del CCNL 24.7.2001. - sono compensate entro i limiti del 15% della durata settimanale del part-time con una maggiorazione pari al 20% della retribuzione oraria come definita dall’art. 35 (“Struttura retributiva”); per le ore eccedenti tale limite si applica la maggiora- zione del 40% della predetta retribuzione oraria. non procrastinabili), è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario ri- dotto concordato. E’ altresì consentito, sempre in presenza di specifiche esi- genze organizzative e produttive, il ricorso al lavoro in giorni diversi da quelli in cui si dovrebbe svolgere la prestazione contrattualmente concordata. Lo svolgi- mento di tali prestazioni è ammesso, oltre che nelle ipotesi di rapporto di lavoro part-time a tempo indeterminato, anche in ogni fattispecie in cui è possibile l’as- sunzione a tempo determinato. Le predette prestazioni - che costituiscono lavoro supplementare - sono ammesse, previa richiesta dell’Azienda, entro il limite mas- simo del 30% dell’orario annuo stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale. Le ore di lavoro supplementare effettuate entro il limite del 15% della durata set- timanale del part-time sono retribui...
Inquadramenti. Il Capitolo 1 - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE del Contratto Integrativo Aziendale è modificato come segue:
Inquadramenti. Il contesto di riferimento, nazionale ed europeo, in continuo mutamento, le grandi, irreversibili trasformazioni derivanti dalla digitalizzazione e dai nuovi strumenti tecnologici, e le progressive implementazioni del pervasivo e stringente quadro normativo, modificano gli scenari di mercato che investono il settore del credito, e producono continui e consistenti cambiamenti nell’organizzazione del lavoro, nei processi, nonché nella disciplina interna e nell’esercizio quotidiano delle professionalità e delle responsabilità che derivano dalla legge, oltre che dal contratto. Tali premesse rendono necessaria e ineludibile l’integrazione delle declaratorie delle mansioni e degli inquadramenti del CCNL e, inoltre, l’individuazione di nuovi profili professionali e percorsi formativi al fine di valorizzare le persone che operano nel settore del credito. Sono da strutturare a livello nazionale, sia all’interno di ciascuna delle attuali categorie contrattuali, sia facilitando il transito verso le categorie più elevate, criteri di sviluppo professionale e di carriera, in sintonia con le qualifiche da conseguire e con le funzioni e responsabilità che vengono esercitate in base alle nuove deleghe datoriali o di legge. In tale ambito dovranno trovare collocazione, all’interno dell’intero ventaglio rappresentato dagli attuali livelli inquadramentali, i nuovi profili di ruolo legati ai diversi e progressivamente crescenti gradi di responsabilità, professionalità, discrezionalità, complessità di funzione, competenza organizzativa e realizzativa, nell’ambito sia delle strutture di rete e di direzione delle banche tradizionali che in quelle sempre più tecnologicamente articolate, fino ad arrivare alle banche on line ed alle società di investimento finanziario. Il CCNL dovrà inoltre prevedere uno stretto legame tra le categorie contrattuali e i processi formativi certificati, utili per valorizzare l’esperienza maturata e le conoscenze acquisite e facilitarne la portabilità. Dovranno essere garantiti il pieno diritto all’apprendimento permanente, la certificazione delle competenze e l’effettiva possibilità di realizzare percorsi anche personalizzati. L’applicazione delle soluzioni concordate nell’ambito di rinnovo del CCNL e i conseguenti sviluppi nelle aziende e nei Gruppi richiederà un’azione congiunta delle parti a livello nazionale di costante monitoraggio, che verifichi la coerenza tra i due livelli di contrattazione.
Inquadramenti. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, D. lgs.n. 276/2003, come modificato dall’art. 1 bis, comma 1, lett.c), decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, le Parti convengono che nei contratti di inserimento, stipulati ai sensi del presente articolo o di accordi aziendali precedentemente sottoscritti, anche alle lavoratrici di cui all’art. 54, comma 1, lettera e) si applica la medesima disciplina sulle modalità di inquadramento definita per i lavoratori assunti con contratto di inserimento.
Inquadramenti. La consapevolezza dei cambiamenti dell'organizzazione del lavoro che investono le aziende di credito rendono necessario l'aggiornamento delle declaratorie delle mansioni e degli inquadramenti che preveda l'individuazione di nuove figure professionali e dei percorsi formativi collegati. Il CCNL dovrà inoltre prevedere uno stretto legame tra le categorie professionali così individuate e i processi formativi certificati, utili per l’inquadramento in dette categorie, tali da valorizzare anche l’esperienza maturata e le conoscenze acquisite. La formazione dovrà essere certificata, affinché rientri pienamente nel curriculum professionale del singolo addetto. Sono da strutturare criteri di sviluppo professionale e di carriera, a livello nazionale, in sintonia con le qualifiche da conseguire. La declinazione di specifiche figure professionali, dei percorsi di formazione e l’articolazione degli sviluppi professionali e di carriera, potranno essere lasciati, nell'ambito di quanto stabilito dal CCNL, all’individuazione in sede aziendale e/o di gruppo.
Inquadramenti. Dal momento che non è possibile una compiuta valutazione sul tema, le parti concordano di rimandare la discussione alla futura contrattazione.