Posizioni organizzative Clausole campione

Posizioni organizzative. All’interno del quadro delineato, particolare importanza va data alla revisione profonda delle tipologie e dei sistemi di graduazione degli incarichi e delle funzioni, valorizzando l’esercizio effettivo di responsabilità sia di carattere professionale che gestionale, anche con obiettivi di presidio di nuove aree di complessità tecnica e/o organizzativa non riservate alla funzione dirigenziale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili allo scopo. In particolare per esso si evidenziano i seguenti aspetti: ⮚ conferma di un sistema di incarichi di posizioni organizzative graduato, con l’attribuzione di un conseguente trattamento economico differenziato in funzione esclusivamente della specifica complessità, da stabilire sulla base di indicatori fissati a livello di singola amministrazione; ⮚ chiarire definitivamente in contratto che sia possibile, da parte dei dirigenti, delegare alle posizioni organizzative funzioni e attività di cui essere direttamente responsabili con riferimento in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate agli uffici, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17 comma 1- bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; ⮚ le due tipologie di incarico, posizioni organizzative e alte professionalità, dovranno essere accorpate nella previsione di cui all’art. 8 del CCNL del 31/03/1999 al fine di potenziare la fruibilità dell’istituto ed i relativi range economici; ⮚ sotto il profilo economico, vanno aggiornati, in aumento per quanto riguarda il tetto massimo, i range della retribuzione attribuibile in connessione all’incarico di responsabilità ed alla sua graduazione; ciò al fine di intercettare il maggior numero di possibili livelli di complessità degli incarichi stessi; ⮚ per la retribuzione di risultato, fermo un criterio oggettivo di determinazione delle risorse complessive a disposizione, occorre superare la quantificazione individuale oggi espressa in percentuale della posizione in godimento, al fine di consentire, come accade per l’area dirigenziale, la distribuzione agli incaricati di un insieme complessivo di risorse secondo soli parametri di merito e differenziazione dettati dalle norme di legge, per effetto della valutazione delle performance organizzativa e individuale. Deve infine prevedersi una specifica disciplina retributiva, anche di risultato, nel caso di incarico di posizione organizzativa conferito nell’ambito delle Unioni di comuni, con valori almeno non inferiori a que...
Posizioni organizzative. 1. Nell'ambito dell'area C le Amministrazioni, sulla base dei loro ordinamenti ed in relazione alle esigenze di servizio, possono conferire ai dipendenti ivi inseriti incarichi che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità, che comportano l'attribuzione di una specifica indennità. 2. Tali posizioni organizzative possono riguardare settori che richiedono l'esercizio di: - funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa; - attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate al possesso di titoli universitari; - attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza. 3. Il valore dell'indennità di cui al comma 1) è ricompreso tra un minimo di L. 2.000.000 ed un massimo di 5.000.000, annui lordi per tredici mensilità in relazione alle risorse disponibili nel fondo di cui all'art. 31.
Posizioni organizzative. Il fondo complessivo per l’anno 2013 per il finanziamento delle posizioni organizzative , è pari a € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila) , di cui € 50.000,00 destinati alla retribuzione di risultato. Le posizioni organizzative individuate dall’Azienda, richiedono lo svolgimento di attività caratterizzate da elevata capacità, autonomia e responsabilità e sono conferite esclusivamente al personale appartenente alla categoria D/DS. L’incarico è conferito, con provvedimento formale, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare , dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e delle esperienze acquisite anche mediante l’esercizio pregresso di funzioni e/o di attività equivalenti. Con decorrenza dalla data di effettivo conferimento della posizione organizzativa, è individuato un sistema di valutazione permanente la cui applicazione è di competenza del Dirigente del Settore, mediante apposita scheda individuale di valutazione. Consegue il diritto a percepire la retribuzione di risultato il dipendente che abbia ottenuto una valutazione pari ad almeno il 70% del punteggio totale; nel caso di valutazione inferiore al 70% la revoca dell’incarico avviene nelle forme e nei modi previsti dall’art. 21 CCNL 07.04.99. Xxxxx restando i limiti economico-finanziari stabiliti per l’anno di riferimento, la retribuzione di risultato sarà pari: a) 10% della retribuzione di posizione nel caso in cui la valutazione è pari al 70% b) 30% della retribuzione di posizione nel caso in cui la valutazione è pari al 100%. c) tale indennità è direttamente proporzionale in tutti gli altri casi. La valutazione compete al Dirigente del Settore al quale il dipendente è assegnato, tramite scheda di valutazione (allegato O). La valutazione viene effettuata annualmente entro il primo mese successivo all’anno di riferimento nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa regolamentare dell’Azienda in materia di misurazione e valutazione della performance. La scheda di valutazione, trasmessa per competenza al Dirigente dell’UOC risorse umane, è contestualmente consegnata in copia, da parte del Dirigente che l’ha redatta, al dipendente che la sottoscrive per ricevuta. Il dipendente interessato, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione della scheda per ricevuta , può produrre eventuali contestazioni sulla valutazione conseguita tramite formale e motivato ricorso indirizzato al dirigente che ha effettuato la...
Posizioni organizzative. La quota del FUA 2014, pari ad € 873.166,00, al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP, è destinata a finanziare le posizioni organizzative, di cui all’art. 18 e 19 CCNL 1998/2001. Il contingente delle posizioni organizzative, formalmente conferite nell’ambito della terza area, è fissato in 330 unità, ripartite secondo le seguenti tipologie: 1) 280 di tipo A: funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa; sarà attribuita un’indennità pro-capite annua pari a € 2.100,00 al netto degli oneri a carico dell’amministrazione e dell’IRAP; 2) 50 di tipo B: attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate al possesso di titoli universitari; sarà attribuita un’indennità pro-capite annua pari a € 1.400,00, al netto degli oneri a carico dell’amministrazione e dell’IRAP. L’Amministrazione assicurerà informativa alle XX.XX. sulle posizioni organizzative conferite.
Posizioni organizzative. Le parti, a seguito del comune obiettivo di verificare, dopo la prima fase di applicazione, il sistema concordato per l’individuazione e la pesatura delle posizioni Organizzative, convengono sulla necessità di apportare al precedente sistema i seguenti correttivi, per le nuove posizioni da istituirsi dal 1 luglio 2007 e per quelle i cui incarichi verranno a scadere in data successiva.
Posizioni organizzative. Art. 4 (Determinazione della spesa e del contingente per le PO) 1. In applicazione degli arti 18 e 19 CCNL 16 febbraio 1999, la spesa per retribuire le posizioni organizzative ammonta a complessivi € 2.437.305,65 al lordo datoriale. 2. Il contingente delle posizioni organizzative è fissato in 1.723 unità.
Posizioni organizzative. Per quanto attiene l’attribuzione delle Posizioni Organizzative e graduazione delle funzioni, Affidamento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative, si conferma quanto statuito in merito dagli art. 22 e 23 del precedente C.I.A.. Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente C.I.A. l’azienda predispone un documento, da sottoporre alle procedure di cui all’art. 6 lett. B) del CCNL 7 aprile 1999, nel quale è previsto un incremento, in ossequio alle peculiarità individuate all’art. 22 del precedente C.I.A. citato, del numero delle posizioni organizzative rispetto a quelle già in essere e la loro allocazione, compatibilmente con le necessarie risorse economiche. Queste ultime sono individuate nell’apposito allegato al presente C.I.A. relativo alla determinazione del Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica.
Posizioni organizzative. 1. L’Ente istituisce ed attiva, compatibilmente con le risorse disponibili, Posizioni Organizzative ai sensi delle disposizioni dei vigenti C.C.N.L., intese quali ruoli di articolazione direttiva delle funzioni secondo canoni di professionalità e specializzazione, nonché di rilevante ed essenziale orientamento ai risultati. I criteri di individuazione del personale da incaricare sulle P.O. sono individuati negli atti regolamentari e di organizzazione dell'Ente, nel rispetto dei previsti moduli di relazione sindacale. 2. La pesatura delle Posizioni Organizzative si basa sui seguenti fattori: ◦ la complessità gestionale ◦ la strategicità ◦ la complessità organizzativa. 3. Sulla base dei fattori di cui al comma precedente, le retribuzioni di posizione vengono differenziate nelle seguenti fasce: I^ fascia € 12.900,00 II^ fascia € 12.000,00 III^ fascia € 11.000,00 IV^ fascia € 10.000,00 V^ fascia € 9.000,00 VI^ fascia € 8.000,00. 4. Per la retribuzione di risultato del personale incaricato di Posizione Organizzativa viene annualmente stanziata una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative. Detta retribuzione verrà erogata proporzionalmente alla valutazione conseguita. 5. Il cumulo con altre forme di incentivazione legate ad attività svolte in orario di servizio previste da specifiche disposizioni di legge (D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, compensi avvocati, ecc.) comporta abbattimenti del compenso attribuito a titolo di incentivo per la performance, secondo il seguente criterio: per ogni Euro di incentivo percepito, viene corrispondentemente ridotto di 50 centesimi il compenso spettante a titolo di retribuzione di risultato.
Posizioni organizzative. 1. Nel rispetto dei vigenti criteri per il conferimento, la valutazione e la revoca delle posizioni organizzative nell’Avvocatura dello Stato, per l’armo 2018: a) presso l’Avvocatura Generale dello Stato, per retribuire gli incarichi di posizione organizzativa individuati dal Segretario Generale, è attribuito l’importo di € 26.597,53; b) presso le Avvocature distrettuali dello Stato, per retribuire gli incarichi di posizione organizzativa individuati dagli Avvocati distrettuali, è attribuito l’importo di € 28.746,03, con un avanzo di € 8.438,73, rispetto al budget generale di € 37.184,76, ripartito come da Tabella Provvisoria di ripartizione Fondi allegata al presente Contratto.
Posizioni organizzative. 1. Il CONI, sulla base del proprio ordinamento ed in relazione alle proprie esigenze organizzative, può individuare posizioni organizzative cui sono correlati incarichi che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza, comportano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità. 2. Le posizioni organizzative di cui al comma precedente possono riguardare l'esercizio delle seguenti funzioni: a) direzione di unità organizzative, con elevato grado di autonomia e complessità gestionale e organizzativa; b) svolgimento di attività – ivi comprese quelle informatiche – con contenuti di alta professionalità o richiedenti specializzazioni correlate al possesso di titoli universitari e/o di adeguati titoli connessi all’esercizio delle relative funzioni; c) svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza. 3. Il CONI può procedere all'individuazione delle posizioni di cui ai commi 1 e 2 dopo aver attivato: a) l'attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 29/1993, con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 7, 9 e 14; b) la ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche; c) l'istituzione e l'attivazione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati secondo i principi di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286. 4. Gli incarichi relativi alle posizioni di cui ai commi precedenti possono essere conferiti esclusivamente a dipendenti della categoria C ovvero al personale di cui all’art. 85, comma 1, nel rispetto della disciplina ivi prevista.. Il conferimento comporta l’attribuzione di una specifica indennità di posizione il cui valore annuo lordo è ricompreso tra un minimo di 4 milioni ed un massimo di 10 milioni per tredici mensilità, utilizzando le risorse previste dall’art. 67.