Professioni indipendenti Clausole campione

Professioni indipendenti. 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente, sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imponibili a detta base fissa. 2. L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Professioni indipendenti. 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione oda altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, detti redditi possono essere tassati nell'altro Stato contraente, se: a) l'interessato disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato, ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa; b) egli soggiorni nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi la cui durata complessiva sia uguale o superiore a 200 giorni nel corso dell'anno solare. 2. L'espressione “libera professione” comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Professioni indipendenti. 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato ad eccezione dei seguenti casi, in cui detti redditi sono imponibili anche nell’altro Stato contraente se egli: a) dispone abitualmente di una base fissa nell’altro Stato contraente per l’eser- cizio della propria attività; in tal caso, i redditi sono imponibili nell’altro Sta- to ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa; o b) soggiorna nell’altro Stato contraente per un periodo o periodi di 183 o più giorni in totale nell’arco di dodici mesi che iniziano o terminano durante l’anno fiscale considerato; in tal caso è imponibile soltanto la parte di redditi proveniente da attività esercitate in questo altro Stato contraente. 2. L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipen- denti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Professioni indipendenti. 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia detti redditi possono essere tassati nell'altro Stato contraente nei seguenti casi: a) quando egli disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività (nel qual caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa); o b) quando egli soggiorni nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che raggiungono o oltrepassano in totale 183 giorni nel corso di un anno solare. 2. L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Professioni indipendenti. 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, tali redditi sono imponibili nell’altro Stato contraente in conformità alla sua legislazione: a) se il residente dispone abitualmente di una base fissa nell’altro Stato contra- ente per l’esercizio della propria attività; in questo caso, i redditi sono impo- nibili nell’altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa; b) se detta persona esercita, nell’altro Stato contraente, una libera professione o altre attività indipendenti senza tuttavia disporre abitualmente di una base fissa a tal fine in questo Stato. In tal caso, l’imposta stabilita in questo altro Stato contraente non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo di questi redditi. 3. L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indi- pendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Professioni indipendenti. 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente se le predette professioni o attività sono esercitate in detto altro Stato e se egli: a) dispone abitualmente in detto altro Stato di una base fissa per l'esercizio di dette professioni o attività; o b) soggiorna in detto altro Stato per l'esercizio di dette professioni o attività per un periodo o periodi che ammontano in complessivo a 183 giorni o più nell'arco di un periodo protratto di 12 mesi. In tali circostanze, i redditi sono imponibili, a seconda dei casi, in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa o provengono dalle professioni o attività esercitate nel corso del suo soggiorno in detto altro Stato. 2. I redditi che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente se le predette professioni o attività sono esercitate in detto altro Stato e se: a) l'impresa dispone di una stabile organizzazione in detto altro Stato per mezzo della quale vengono esercitate le professioni o attività; o b) il periodo o i periodi nel corso dei quali le professioni sono esercitate oltrepassano in totale 183 giorni nell'arco di un periodo protratto di 12 mesi. In tali circostanze, i redditi sono imponibili, a seconda dei casi, in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta stabile organizzazione o alle professioni o attività esercitate in detto altro Stato. In entrambi i casi, l'impresa può scegliere, relativamente a tali redditi, di essere tassata in detto altro Stato conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del presente Accordo, come se i redditi fossero attribuibili a una stabile organizzazione dell'impresa situata in detto altro Stato. Questa scelta non pregiudica il diritto di detto altro Stato a imporre una ritenuta alla fonte su detti redditi. 3. L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili, ed altre attività che richiedono spe...
Professioni indipendenti. 1. Le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente percepisce per l'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Dette remunerazioni possono anche essere imponibili nell'altro Stato contraente se tali attività sono svolte in detto altro Stato e se: a) egli dispone di una base stabile in detto altro Stato allo scopo di effettuare le sue attività, ma solo nella misura della remunerazione che è attribuibile a detta base stabile; b) il beneficiario soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 90 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato. 2. L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Professioni indipendenti. Convenzione del 23/12/1978 n. 943 ‌‌ 1) I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attivita'. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa. 2) L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Professioni indipendenti. 1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente trae dall’esercizio di una professione indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che questa persona fisica non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio della propria attività. Se egli dispone di una tale base fissa, la parte dei redditi attribuibili a questa base fissa e provenienti dai servizi resi in questo altro Stato è imponibile in questo altro Stato. 2. Per la determinazione dei redditi imponibili secondo il paragrafo 1 nell’altro Stato contraente sono applicabili i principi dell’articolo 7 (Utili delle imprese).
Professioni indipendenti. 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di un'attività professionale o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, salvo che nelle seguenti circostanze nelle quali detto reddito può essere altresì tassato nell'altro Stato contraente: a) se egli dispone abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle proprie attività; in tal caso, i redditi sono imponibili in detto altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa; o b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano o oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale; in tal caso, i redditi sono imponibili in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui detti redditi derivino dalle sue attività svolte in detto altro Stato. 2. L'espressione «attività professionali» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.