PROFILO COORDINATORE Clausole campione

PROFILO COORDINATORE. Si intende la figura che, alle dipendenze del capo reparto, su indicazioni dello stesso, gestisce attività specifiche del reparto e svolge mansioni di integrazione alle attività del capo reparto in particolare nel coordinamento dei banchi assistiti. Inoltre interviene direttamente nelle operazioni di allestimento e servizio al banco assistito.

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  • Requisiti di idoneità professionale (art. 46, dir. 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12, d.lgs. n. 358/1992) 1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3. 2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. 3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. 4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

  • SEGRETO PROFESSIONALE L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

  • Formazione professionale (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

  • Finalità e obiettivi 1. Il presente Accordo ha la finalità di semplificare alcune modifiche non sostanziali dell’assetto scolastico. Si tratta di procedure dovute ad esigenze temporanee e permanenti manifestate dalle Istituzioni Scolastiche e/o dagli Enti locali in tema di sicurezza degli edifici scolastici, di disponibilità edilizia, di allocazione degli studenti. Tali situazioni tradizionalmente erano sottoposte, nell’ambito del procedimento autorizzativo del Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa, a tempi procedimentali non sostenibili in relazione alle suddette esigenze e alla necessità di tenere costantemente aggiornati i dati informativi ufficiali delle scuole. . Il presente Accordo ha l’obiettivo, inoltre, di condividere tra le parti il dataset disponibile nei sistemi informativi ufficiali del sistema dell’istruzione (Sistema Informativo Dell’Istruzione – SIDI, Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica – ARES, ecc.) attraverso il portale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx, al fine di supportare, agevolare e semplificare i procedimenti di competenza di ciascun Ente negli interventi disciplinati dal presente Accordo, in materia di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa e negli altri procedimenti di competenza e consentirne l’aggiornamento alla situazione presente in punto di fatto sul territorio. 2. Per l’obiettivo di cui al comma precedente, si condividono i dati in possesso e si promuove l’utilizzo dei suddetti sistemi informativi ufficiali, presso i Comuni, le Province/Città Metropolitana, anche avvalendosi della collaborazione dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell’Unione delle Province Italiane. Parimenti, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia si impegna a condividere i dati in proprio possesso e promuovere l’utilizzo dei suddetti sistemi informativi ufficiali presso le Istituzioni Scolastiche.

  • Profili professionali Ausiliario specializzato

  • REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

  • Soggetti destinatari 1. Saranno destinatarie degli accordi le persone beneficiarie di Reddito di Cittadinanza (in avanti anche solo “RdC”), che abbiano sottoscritto il Patto per il Lavoro o il Patto per l’Inclusione Sociale. 2. La partecipazione ai progetti deve essere coerente con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi sociali dei Comuni. 3. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Obiettivi L’Università Telematica San Xxxxxxxx, con riferimento a quanto stabilito dalla Commissione Europea, al processo di Bologna e alla relative politiche di indirizzo, in conformità con il regolamento didattico di Ateneo e il Piano strategico di Ateneo, supporta attivamente la qualità della mobilità internazionale attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi: 1. Definire azioni specifiche volte a favorire l’internazionalizzazione dei percorsi formativi, inserendo nei percorsi di studio triennali e magistrali periodo di studio e formazione all’estero, sulla base dei programmi di scambio con Università partner il cui sistema di crediti sia riconducibile ai principi espressi dal sistema ECTS; 2. Incentivare la mobilità degli studenti presso istituzioni estere sulla base di accordi bilaterali finalizzati al conseguimento di doppi titoli o titoli congiunti nell’ambito di programmi europei; 3. Promuovere le opportunità di studio all’estero attraverso bandi in cui siano espressi i requisiti di partecipazione, i criteri di selezione ed eventuali contributi finanziari o altre agevolazione previste dagli accordi di scambio; 4. Rilasciare a tutti i laureati dell’Ateneo il Diploma Supplement che rifletta in maniera trasparente il percorso formativo svolto all’estero dallo studente 5. Riconoscere pienamente le attività formative realizzate nel corso della mobilità internazionale (studio, ricerca tesi e tirocinio) 6. Internazionalizzare l’offerta formativa e favorire l’acquisizione di competenze linguistiche almeno di livello B1/B2, a seconda del livello di studi (triennale o magistrale) (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR) 7. Incrementare la Cooperazione con le imprese per sviluppare le attività di tirocinio; 8. Arricchire l’offerta formativa con l’incremento costante dei corsi erogati in lingua inglese, anche mediante il sistema di brevi percorsi formativi (equivalenti a 30 Cfu) offerti parimenti a studenti italiani per promuovere la cosiddetta Internationalisation at home. 9. Favorire la mobilità studentesca mettendo a disposizione degli studenti ospiti la propria organizzazione didattica e fornendo servizi adeguati. 10. Prestare attenzione alla qualità dell’accoglienza e dei servizi offerti agli studenti in mobilità curando con particolare attenzione l’eccellenza dei corsi di lingua italiana L2 per gli studenti in entrata e i corsi erogati in lingua straniera per gli studenti in uscita. 11. Coinvolgere nei progetti di mobilità tutte le strutture didattiche (Dipartimenti, Consigli Didattici, Facoltà) per promuovere una cultura diffusa dell’internazionalizzazione a supporto della qualità della mobilità e dell’accoglienza. 12. Finalizzare gli Accordi Quadro di cooperazione internazionale, e soprattutto i Protocolli esecutivi verso obiettivi didattici e di ricerca ben individuati e ben disegnati nelle finalità e nelle modalità. 13. Incentivare l’attivazione di Corsi di studio congiunti Internazionali/Interateneo e Doppi titoli internazionali. 14. Promuovere la mobilità in ingresso per Visiting Professor.

  • INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente Richiesta di Offerta, dello Schema di Contratto e degli altri documenti della procedura di confronto competitivo, potranno essere richiesti alla il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 8/11. I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno inviati dal RUP in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.