Progettazione esecutiva: modalità e termini. 1. In considerazione dell’urgenza della realizzazione dei lavori, che sono finalizzati all’attuazione del Programma di ricerca per l’avvio, attuazione e gestione del Centro Nazionale di Ricerca per lo sviluppo di Terapia Genica e Farmaci a tecnologia RNA, finanziato con Fondo del PNRR dal Ministero dell’Università e della Ricerca, successivamente alla comunicazione del decreto di aggiudicazione e nelle more della formalizzazione del contratto, il RUP dispone l’avvio del servizio all’impresa affidataria, affinché la stessa dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dal provvedimento di cui al comma 1, salvi minori termini previsti nell’offerta. 2. Qualora il progettista dell’esecutivo ne ravvisi la necessità, l’affidatario, previa informazione al R.U.P. perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto di Fattibilità Tecnico Economica, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario e l’allungamento dei tempi. 3. Ai sensi della sezione III dell’Allegato I.7 al X.X.xx 36/23, il Progetto esecutivo sarà redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica. 4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico e strutturale l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti: a) relazione generale; b) relazioni specialistiche; c) Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); d) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle eventuali strutture; e) calcoli del progetto esecutivo (impianti e eventuali strutture); f) aggiornamento piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; g) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; h) quadro di incidenza della manodopera; i) cronoprogramma; l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; m) computo metrico estimativo e quadro economico; n) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) e DNSH di riferimento, di cui al codice, ove applicabili; p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La progettazione dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario DEI vigente.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Progettazione esecutiva: modalità e termini. 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 169 del d.P.R. n. 207 del 2010, dopo la stipulazione del contratto il R.U.P. ordina all’appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alle prove in situ e alla progettazione esecutiva e al Piano di coordinamento della Sicurezza. In considerazione dell’urgenza applicazione analogica degli articoli 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, il R.U.P. può emettere il predetto ordine anche prima della realizzazione dei lavoristipulazione del contratto se il mancato avvio della progettazione esecutiva determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; in tal caso nell’ordine sono indicate espressamente le motivazioni che sono finalizzati all’attuazione del Programma giustificano l’immediato avvio della progettazione.
2. Se l’ordine di ricerca per l’avvio, attuazione e gestione del Centro Nazionale di Ricerca per lo sviluppo di Terapia Genica e Farmaci a tecnologia RNA, finanziato con Fondo del PNRR dal Ministero dell’Università e della Ricerca, successivamente alla comunicazione del decreto di aggiudicazione e nelle more della formalizzazione cui al comma 1 non è emesso o non perviene all’appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l’ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
3. La progettazione esecutiva deve essere redatta in conformità con quanto disposto dagli art. 33 sino al 42 del DPR n. 207/2010 e consegnata alla Stazione appaltante entro il RUP dispone l’avvio del servizio all’impresa affidataria, affinché la stessa dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata entro 20 termine perentorio di 30 (ventitrenta) giorni naturali e consecutivi dal provvedimento di cui al comma 1 o dal termine di cui al comma 2. La progettazione esecutiva deve tenere conto dei risultati delle prove in situ, che possono essere a titolo non esaustivo di slug test e di prove di portata di lunga durata. La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo di cui all’articolo 11, posto a base di gara; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull’importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, salvi minori termini previsti nell’offertalettere a), b), c) o d), del Codice dei contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui all’articolo 40. La Stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 15 (quindici) giorni dall’accertamento della necessità di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara. L’assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all’appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 5 previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del temine previsto inizialmente.
25. Qualora Durante la progettazione esecutiva il progettista dell’esecutivo ne ravvisi deve coordinarsi con il soggetto o l’organo di verifica di cui all’articolo 112 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione definitiva posta a base di gara e il coordinatore per la necessitàsicurezza in fase di progettazione, l’affidatarioal fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara. Ai sensi dell’articolo 24, previa informazione al R.U.P. perché possa eventualmente disporre la presenza comma 3, secondo periodo, del direttore dei lavorid.P.R. n. 207 del 2010, provvede all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di Fattibilità Tecnico Economica, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario e l’allungamento dei tempiofferta.
3. Ai sensi della sezione III dell’Allegato I.7 al X.X.xx 36/23, il Progetto esecutivo sarà redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica.
4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico e strutturale l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.);
d) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle eventuali strutture;
e) calcoli del progetto esecutivo (impianti e eventuali strutture);
f) aggiornamento piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
g) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) quadro di incidenza della manodopera;
i) cronoprogramma;
l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
m) computo metrico estimativo e quadro economico;
n) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) e DNSH di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La progettazione dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario DEI vigente.
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Samples: Appalto Di Progettazione Esecutiva
Progettazione esecutiva: modalità e termini. 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 169 del Regolamento generale, dopo la stipulazione del contratto il RUP ordina all’appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. In considerazione dell’urgenza applicazione analogica degli articoli 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del Regolamento generale e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, il RUP può emettere il predetto ordine anche prima della realizzazione dei lavoristipulazione del contratto se il mancato avvio della progettazione esecutiva determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; in tal caso nell’ordine sono indicate espressamente le motivazioni che sono finalizzati all’attuazione del Programma giustificano l’immediato avvio della progettazione.
2. Se l’ordine di ricerca per l’avvio, attuazione e gestione del Centro Nazionale di Ricerca per lo sviluppo di Terapia Genica e Farmaci a tecnologia RNA, finanziato con Fondo del PNRR dal Ministero dell’Università e della Ricerca, successivamente alla comunicazione del decreto di aggiudicazione e nelle more della formalizzazione cui al comma 1 non è emesso o non perviene all’appaltatore entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l’ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine
3. La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il RUP dispone l’avvio del servizio all’impresa affidataria, affinché la stessa dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata entro 20 termine perentorio di 40 (ventiquaranta) giorni naturali e consecutivi (fatte salve riduzioni offerte in sede di gara) dal provvedimento di cui al comma 1 o dal termine di cui al comma 2. La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo di cui all’articolo 13, posto a base di gara; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull’importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, salvi minori termini previsti nell’offertalettere a), b), c) o d), del Codice dei contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui all’articolo 46. La Stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 15 (quindici) giorni dall’accertamento della necessità di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara. L’assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all’appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 5 previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del temine previsto inizialmente.
25. Qualora Durante la progettazione esecutiva il progettista dell’esecutivo ne ravvisi deve coordinarsi con il soggetto o l’organo di verifica di cui all’articolo 112 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione definitiva posta a base di gara e il coordinatore per la necessitàsicurezza in fase di progettazione, l’affidatarioal fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara. Ai sensi dell’articolo 24, previa informazione al R.U.P. perché possa eventualmente disporre la presenza comma 3, secondo periodo, del direttore dei lavoriRegolamento generale, provvede all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di Fattibilità Tecnico Economicaofferta.
6. Se il RUP richiede ulteriori studi, senza che indagini e verifiche di maggior dettaglio oltre a quelli di maggior dettaglio oltre a quelli posti a base del progetto a base di gara, ciò comporti non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario dell’appaltatore, e l’allungamento dei tempi.
3. Ai sensi della sezione III dell’Allegato I.7 al X.X.xx 36/23, tali adempimenti devono essere assolti entro il Progetto esecutivo sarà redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica.
4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico e strutturale l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.);
d) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle eventuali strutture;
e) calcoli del progetto esecutivo (impianti e eventuali strutture);
f) aggiornamento piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
g) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) quadro di incidenza della manodopera;
i) cronoprogramma;
l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
m) computo metrico estimativo e quadro economico;
n) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) e DNSH di riferimento, termine di cui al codice, ove applicabili;
p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti comma 3; tuttavia con il provvedimento di cui all’allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008comma 1 il RUP può concedere motivatamente una proroga del termine di cui al predetto comma 3, n. 81. La progettazione dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario DEI vigentestrettamente necessaria all’esecuzione dei nuovi adempimenti.
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Samples: Contratto d'Appalto
Progettazione esecutiva: modalità e termini. 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 169 del d.P.R. n. 207 del 2010, dopo la stipulazione del contratto il RdP ordina all’appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. In considerazione dell’urgenza applicazione analogica degli articoli 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, il RdP può emettere il predetto ordine anche prima della realizzazione dei lavoristipulazione del contratto se il mancato avvio della progettazione esecutiva determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; in tal caso nell’ordine sono indicate espressamente le motivazioni che sono finalizzati all’attuazione del Programma giustificano l’immediato avvio della progettazione.
2. Se l’ordine di ricerca per l’avvio, attuazione e gestione del Centro Nazionale di Ricerca per lo sviluppo di Terapia Genica e Farmaci a tecnologia RNA, finanziato con Fondo del PNRR dal Ministero dell’Università e della Ricerca, successivamente alla comunicazione del decreto di aggiudicazione e nelle more della formalizzazione cui al comma 1 non è emesso o non perviene all’appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l’ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
3. La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il RUP dispone l’avvio del servizio all’impresa affidataria, affinché la stessa dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata entro 20 termine perentorio di 30 (ventitrenta) giorni naturali e consecutivi dal provvedimento di cui al comma 1 o dal termine di cui al comma 2. La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo posto a base di gara; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull’importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate all’articolo 7, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, salvi minori termini previsti nell’offertalettere a), b), c) o d), del Codice dei contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi offerti in sede di gara o mediante analisi del prezzo ai sensi dell’art. 32 comma 2 del DPR 207/2010. La Stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 15 (quindici) giorni dall’accertamento della necessità di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara. L’assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all’appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 3 previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del temine previsto inizialmente.
25. Qualora Durante la progettazione esecutiva il progettista dell’esecutivo ne ravvisi deve coordinarsi con il soggetto o l’organo di verifica di cui all’articolo 112 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione definitiva posta a base di gara e il coordinatore per la necessitàsicurezza in fase di progettazione, l’affidatarioal fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara. Ai sensi dell’articolo 24, previa informazione al R.U.P. perché possa eventualmente disporre la presenza comma 3, secondo periodo, del direttore dei lavorid.P.R. n. 207 del 2010, provvede all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di Fattibilità Tecnico Economicaofferta.
6. Unitamente alla progettazione esecutiva l’appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, senza che ai sensi dell’articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001 all’ottenimento dell’autorizzazione di cui agli articoli 82 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.
7. Il progetto esecutivo dovrà inoltre contenere tra gli elaborati una perizia giurata sullo stato degli immobili e sullo stato dei luoghi a firma di un tecnico abilitato.
8. Qualora il RdP richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio oltre a quelli di cui ai commi precedenti, ciò comporti non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario dell’appaltatore, e l’allungamento dei tempi.
3. Ai sensi della sezione III dell’Allegato I.7 al X.X.xx 36/23, tali adempimenti devono essere assolti entro il Progetto esecutivo sarà redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica.
4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico e strutturale l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.);
d) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle eventuali strutture;
e) calcoli del progetto esecutivo (impianti e eventuali strutture);
f) aggiornamento piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
g) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) quadro di incidenza della manodopera;
i) cronoprogramma;
l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
m) computo metrico estimativo e quadro economico;
n) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) e DNSH di riferimento, termine di cui al codice, ove applicabili;
p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti comma 3; tuttavia con il provvedimento di cui all’allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008comma 1 il RdP può concedere motivatamente una proroga del termine di cui al predetto comma 3, n. 81. La progettazione dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario DEI vigentestrettamente necessaria all’esecuzione dei nuovi adempimenti.
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Progettazione esecutiva: modalità e termini. 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 168 del D.P.R. n. 207 del 2010, dopo la stipulazione del contratto il R.U.P. ordina all’appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. In considerazione dell’urgenza applicazione analogica degli articoli 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, il R.U.P. può emettere il predetto ordine anche prima della realizzazione dei lavoristipulazione del contratto se il mancato avvio della progettazione esecutiva determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; in tal caso nell’ordine sono indicate espressamente le motivazioni che sono finalizzati all’attuazione del Programma giustificano l’immediato avvio della progettazione.
2. Se l’ordine di ricerca per l’avvio, attuazione e gestione del Centro Nazionale di Ricerca per lo sviluppo di Terapia Genica e Farmaci a tecnologia RNA, finanziato con Fondo del PNRR dal Ministero dell’Università e della Ricerca, successivamente alla comunicazione del decreto di aggiudicazione e nelle more della formalizzazione cui al comma 1 non è emesso o non perviene all’appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l’ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
3. La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il RUP dispone l’avvio del servizio all’impresa affidataria, affinché la stessa dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata entro 20 termine perentorio di 30 (ventitrenta) giorni naturali e consecutivi dal provvedimento di cui al comma 1 o dal termine di cui al comma 2. La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull’importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al 10 % (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto ai sensi del comma 4 dell'art.168 DPR 207/2010, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, salvi minori termini previsti nell’offertalettere a), b), c) o d), del Codice dei contratti, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi contrattuali, e se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, di cui all’articolo 42. La Stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 15 (quindici) giorni dall’accertamento della necessità di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto definitivo offerto in sede di gara. L’assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all’appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 3 previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del temine previsto inizialmente.
25. Qualora Durante la progettazione esecutiva il progettista dell’esecutivo ne ravvisi deve coordinarsi con il soggetto o l’organo di verifica di cui all’articolo 112 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione preliminare posta a base di gara e il coordinatore per la necessitàsicurezza in fase di progettazione, l’affidatarioal fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara. Ai sensi dell’articolo 24, previa informazione al R.U.P. perché possa eventualmente disporre la presenza comma 3, secondo periodo, del direttore dei lavorid.P.R. n. 207 del 2010, provvede all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di Fattibilità Tecnico Economica, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario e l’allungamento dei tempiofferta.
3. Ai sensi della sezione III dell’Allegato I.7 al X.X.xx 36/23, il Progetto esecutivo sarà redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica.
4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico e strutturale l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.);
d) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle eventuali strutture;
e) calcoli del progetto esecutivo (impianti e eventuali strutture);
f) aggiornamento piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
g) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) quadro di incidenza della manodopera;
i) cronoprogramma;
l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
m) computo metrico estimativo e quadro economico;
n) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) e DNSH di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La progettazione dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario DEI vigente.
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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale d'Appalto
Progettazione esecutiva: modalità e termini. 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 169 del Regolamento generale, dopo la stipulazione del contratto il RUP ordina all’appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. In considerazione dell’urgenza applicazione analogica degli articoli 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del Regolamento generale e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, il RUP può emettere il predetto ordine anche prima della realizzazione dei lavoristipulazione del contratto se il mancato avvio della progettazione esecutiva determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti statali, in analogia a quanto previsto dal Regolamento generale per i finanziamenti comunitari; in tal caso nell’ordine sono indicate espressamente le motivazioni che sono finalizzati all’attuazione del Programma giustificano l’immediato avvio della progettazione.
2. Se l’ordine di ricerca per l’avvio, attuazione e gestione del Centro Nazionale di Ricerca per lo sviluppo di Terapia Genica e Farmaci a tecnologia RNA, finanziato con Fondo del PNRR dal Ministero dell’Università e della Ricerca, successivamente alla comunicazione del decreto di aggiudicazione e nelle more della formalizzazione cui al comma 1 non è emesso o non perviene all’appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l’ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
3. La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il RUP dispone l’avvio del servizio all’impresa affidataria, affinché la stessa dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata entro 20 termine perentorio di 30 (ventitrenta) giorni naturali e consecutivi dal provvedimento di cui al comma 1 o dal termine di cui al comma 2. La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo di cui all’articolo 13, posto a base di gara; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull’importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al 10 % (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti di cui all’articolo 16, comma 3, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, salvi minori termini previsti nell’offertalettere a), b), c) o d), del Codice dei contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui all’articolo 46. La Stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 45 (quarantacinque) giorni dall’accertamento della necessità di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara. L’assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all’appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 5 previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del temine previsto inizialmente.
25. Qualora Durante la progettazione esecutiva il progettista dell’esecutivo ne ravvisi deve coordinarsi con il soggetto o l’organo di verifica di cui all’articolo 112 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione definitiva posta a base di gara e il coordinatore per la necessitàsicurezza in fase di progettazione, l’affidatarioal fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara. Ai sensi dell’articolo 24, previa informazione al R.U.P. perché possa eventualmente disporre la presenza comma 3, secondo periodo, del direttore dei lavoriRegolamento generale, provvede all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di Fattibilità Tecnico Economica, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario e l’allungamento dei tempiofferta.
3. Ai sensi della sezione III dell’Allegato I.7 al X.X.xx 36/23, il Progetto esecutivo sarà redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica.
4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico e strutturale l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.);
d) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle eventuali strutture;
e) calcoli del progetto esecutivo (impianti e eventuali strutture);
f) aggiornamento piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
g) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) quadro di incidenza della manodopera;
i) cronoprogramma;
l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
m) computo metrico estimativo e quadro economico;
n) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) e DNSH di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La progettazione dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario DEI vigente.
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Samples: Contratto Di Appalto
Progettazione esecutiva: modalità e termini. 1. In considerazione dell’urgenza Fermo restando quanto previsto dall’articolo 168 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., dopo la stipulazione del contratto e l’approvazione della realizzazione dei lavoriprogettazione definitiva di cui all’articolo 13, che sono finalizzati all’attuazione del Programma di ricerca per l’avvio, attuazione e gestione del Centro Nazionale di Ricerca per lo sviluppo di Terapia Genica e Farmaci a tecnologia RNA, finanziato con Fondo del PNRR dal Ministero dell’Università e della Ricerca, successivamente alla comunicazione del decreto di aggiudicazione e nelle more della formalizzazione del contrattocomma 6, il RUP dispone l’avvio del servizio all’impresa affidatariaRdP ordina all’appaltatore aggiudicatario, affinché la stessa dia immediato con apposito provvedimento, di dare inizio alla redazione progettazione esecutiva.
2. Se il provvedimento di cui al comma 1 non è emesso o non perviene all’appaltatore entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto esecutivodefinitivo, che dovrà lo stesso si intende comunque emesso e l’ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
3. La progettazione esecutiva completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere completata redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro 20 il termine perentorio di 60 (ventisessanta) giorni naturali e consecutivi dal provvedimento di cui al comma 1, salvi minori termini previsti nell’offerta.
1 o dal termine di cui al comma 2. Qualora il progettista dell’esecutivo ne ravvisi la necessitàLa progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo approvato; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull’importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, l’affidatarioné sulla qualità dell’esecuzione, previa informazione al R.U.P. perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavorimateriali, provvede all’effettuazione delle prestazioni e di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica ogni aspetto tecnico, rispetto a quelli utilizzati per la redazione del quanto previsto dal progetto definitivo di Fattibilità Tecnico Economica, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario e l’allungamento dei tempi.
3cui all’articolo 13. Ai sensi della sezione III dell’Allegato I.7 dell’articolo 168, comma 4, secondo periodo, del D.P.R. 207/2010, sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al X.X.xx 36/235 % (cinque per cento) categorie di lavoro dell’appalto, il Progetto esecutivo sarà redatto in conformità al precedente livello come individuate nella tabella di progettazione cui all’articolo 4, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti di fattibilità tecnico-economicacui all’articolo 13, comma 3 e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
4. Il Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del Codice dei contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto esecutivo contiene posto a base di gara, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui all’articolo 46. La Stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 10 (dieci) giorni dall’accertamento della necessità di introdurre nella progettazione esecutiva la definizione finale variazione al progetto posto a base di tutte gara. L’assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all’appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 5 previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente.
5. Nel corso della progettazione esecutiva l’appaltatore provvede ad apportare gli adeguamenti e le lavorazioni especificazioni prescritti in sede di progettazione definitiva ai sensi dell’articolo 13, pertantocomma 4, descrive compiutamente lettera c). Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l’organo di verifica e con il RUP, mediante confronti costanti in ogni particolare architettonico e strutturale l’intervento modo da realizzare. Restano esclusi soltanto minimizzare i piani operativi rischi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionaliverifica negativa. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.);
d) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle eventuali strutture;
e) calcoli del progetto esecutivo (impianti e eventuali strutture);
f) aggiornamento piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
g) aggiornamento del deve essere corredato dal piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008n. 81/2006 e s.m.i. e del fascicolo informativo di cui all’articolo 91, n. 81;comma 1, lettera b), dello stesso decreto. Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. 207/2010, la redazione del progetto esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di offerta.
h) quadro 6. Unitamente alla progettazione esecutiva l’appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle eventuali opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo ai sensi dell’articolo 65 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. all’ottenimento dell’autorizzazione di incidenza cui agli articoli 82 e 93 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della manodopera;normativa regionale applicabile.
i) cronoprogramma;7. Unitamente alla progettazione esecutiva l’appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all’uso razionale dell’energia, se sono intervenute variazioni rispetto al progetto definitivo, ai sensi dell’articolo 125 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.
l) elenco 8. Il progetto esecutivo dovrà inoltre contenere tra gli elaborati una perizia giurata sullo stato degli immobili e sullo stato dei prezzi unitari ed eventuali analisi;luoghi a firma di un tecnico abilitato.
m) computo metrico estimativo 9. Qualora il RdP richieda ulteriori studi, indagini e quadro economico;
n) schema verifiche di contratto maggior dettaglio oltre a quelli di cui ai commi precedenti, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore, e capitolato speciale di appalto;
o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) e DNSH di riferimento, tali adempimenti devono essere assolti entro il termine di cui al codice, ove applicabili;
p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti comma 3; tuttavia con il provvedimento di cui all’allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008comma 1 il RdP può concedere motivatamente una proroga del termine di cui al predetto comma 3, n. 81. La progettazione dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario DEI vigentestrettamente necessaria all’esecuzione dei nuovi adempimenti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Progettazione esecutiva: modalità e termini. 1. In considerazione dell’urgenza Fermo restando quanto previsto dall’articolo 168, comma 1, del Regolamento generale, dopo la stipulazione del contratto e l’approvazione della realizzazione dei lavoriprogettazione definitiva di cui all’articolo 13, che sono finalizzati all’attuazione del Programma di ricerca per l’avvio, attuazione e gestione del Centro Nazionale di Ricerca per lo sviluppo di Terapia Genica e Farmaci a tecnologia RNA, finanziato con Fondo del PNRR dal Ministero dell’Università e della Ricerca, successivamente alla comunicazione del decreto di aggiudicazione e nelle more della formalizzazione del contrattocomma 6, il RUP dispone l’avvio del servizio all’impresa affidatariaordina all’appaltatore, affinché la stessa dia immediato con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla redazione progettazione esecutiva. Se tale provvedimento non è emesso o non perviene all’appaltatore entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto esecutivodefinitivo, lo stesso si intende comunque emesso e l’ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
2. In applicazione analogica degli articoli 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del Regolamento generale e dell’articolo 11, comma 9, quarto periodo, e comma 12, del Codice dei contratti, il RUP può emettere il predetto ordine anche prima della stipulazione del contratto; in tal caso nell’ordine sono indicate espressamente le motivazioni che dovrà giustificano l’immediato avvio della progettazione. L’avvio della progettazione in via d’urgenza prima della stipula del contratto non è ammesso nel periodo dilatorio di cui all’articolo 11, comma 10, del Codice dei contratti, salvo che il mancato avvio della progettazione esecutiva determini un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari. (19)
3. La progettazione esecutiva deve essere completata redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro 20 il termine perentorio di 45 (ventiquarantacinque) giorni naturali e consecutivi dal provvedimento di cui al comma 1, salvi minori termini previsti nell’offerta.
1 o dal termine di cui al comma 2. Qualora Durante la progettazione esecutiva il progettista dell’esecutivo ne ravvisi la necessitàdeve coordinarsi con il soggetto o l’organo di verifica di cui all’articolo 112 del Codice dei contratti, l’affidatariomediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e approvato dalla Stazione appaltante ai sensi dell’articolo 13 Resta fermo che:
a) eventuali variazioni quantitative o qualitative diverse da quelle di cui al comma 5, previa informazione al R.U.P. perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore lettere a) e b), non hanno alcuna influenza né sull’importo dei lavorilavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, provvede all’effettuazione né sulla qualità dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quelli utilizzati quanto previsto dal progetto posto a base di gara;
b) per la redazione quanto non diversamente disposto al successivo comma 4, trova applicazione l’articolo 168, commi 4 e 5, del progetto di Fattibilità Tecnico Economica, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario e l’allungamento dei tempi.
3. Ai sensi della sezione III dell’Allegato I.7 al X.X.xx 36/23, il Progetto esecutivo sarà redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economicaRegolamento generale.
4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale Sono ammesse variazioni in sede di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico e strutturale l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto esecutivo è composto dai progettazione esecutiva esclusivamente nei seguenti documenticasi:
a) relazione generaleal verificarsi di una delle ipotesi eccezionali di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del Codice dei contratti;
b) relazioni specialisticheall’accertamento di errori od omissioni nel progetto preliminare posto a base di gara;
c) Relazione energetica a motivati miglioramenti, contenuti entro un importo non superiore al 10 % (ex Legge 10/91 dieci per cento) (20) delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti di cui all’articolo 13, comma 3, e s.m.iche non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b) la Stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle varianti entro 10 (dieci) giorni dall’accertamento della necessità della loro introduzione nella progettazione esecutiva. In sede di approvazione delle varianti può riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 3, adeguata alla complessità e importanza della variante; in ogni caso la proroga non può essere superiore ad un quarto del predetto termine. Le varianti sono valutate in base ai prezzi di cui all’articolo 46, sono approvate tempestivamente unitamente all’eventuale verbale di concordamento dei nuovi prezzi. Il provvedimento di approvazione, da comunicare tempestivamente all’appaltatore:
a) è adottato dal competente organo della Stazione appaltante nel caso di cui al comma 4, lettera a) e nel caso di cui al comma 4, lettera b), se eccedente la misura di cui alla lettera c);
db) elaborati graficiè adottato direttamente il RUP nel caso di cui al comma 4, comprensivi lettera c) e nel caso di cui al comma 4, lettera b), se non eccedente la misura di cui alla predetta lettera c).
6. Xxxxx restando quanto previsto dagli articoli 49 e 50, le disposizioni del presente articolo si applicano anche al PSC, redatto dal coordinatore per la progettazione di quelli relativi cui all’articolo 168, comma 10, del Regolamento, in conformità alle eventuali strutture;
e) calcoli del progetto esecutivo (impianti e eventuali strutture);
f) aggiornamento piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
g) aggiornamento del piano misure in materia di sicurezza e salute integranti l’offerta tecnica dell’aggiudicatario.
7. Unitamente alla progettazione esecutiva l’appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria per eventuali adempimenti connessi ad opere strutturali di coordinamento qualsiasi natura e specie, anche riguardo alla struttura esistente oggetto di ristrutturazione (21) ai sensi dell’articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché all’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’articolo 100 agli articoli 82 e 93 del decreto legislativo 9 aprile 2008d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile. (22) Unitamente alla progettazione esecutiva l’appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all’uso razionale dell’energia, se sono intervenute variazioni rispetto al progetto definitivo, ai sensi dell’articolo 125 del d.P.R. n. 81;
h) quadro di incidenza 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della manodopera;
i) cronoprogramma;
l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
m) computo metrico estimativo e quadro economico;
n) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali normativa regionale applicabile. (CAM) e DNSH di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La progettazione dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario DEI vigente.23)
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Samples: Appalto Di Progettazione Esecutiva Ed Esecuzione Dei Lavori
Progettazione esecutiva: modalità e termini. 1. In considerazione dell’urgenza Fermo restando quanto previsto dall’articolo 187 comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016, dopo la stipulazione del contratto e l’approvazione della realizzazione dei lavoriprogettazione definitiva di cui all’articolo 13, che sono finalizzati all’attuazione comma 6 del Programma di ricerca per l’avvio, attuazione e gestione del Centro Nazionale di Ricerca per lo sviluppo di Terapia Genica e Farmaci a tecnologia RNA, finanziato con Fondo del PNRR dal Ministero dell’Università e della Ricerca, successivamente alla comunicazione del decreto di aggiudicazione e nelle more della formalizzazione del contrattopresente Capitolato, il RUP dispone l’avvio del servizio all’impresa affidatariaR.U.P. ordina all’appaltatore, affinché la stessa dia immediato con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla redazione progettazione esecutiva.
2. Se il provvedimento di cui al comma 1 non è emesso o non perviene all’appaltatore entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto esecutivodefinitivo, che dovrà lo stesso si intende comunque emesso e l’ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
3. La progettazione esecutiva completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere completata redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro 20 (venti) il termine perentorio di 30 giorni naturali e consecutivi dal provvedimento di cui al comma 1, salvi minori termini previsti nell’offerta.
1 o dal termine di cui al comma 2. Qualora il progettista dell’esecutivo ne ravvisi la necessitàLa progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo approvato; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull’importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, l’affidatarioné sulla qualità dell’esecuzione, previa informazione al R.U.P. perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavorimateriali, provvede all’effettuazione delle prestazioni e di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica ogni aspetto tecnico, rispetto a quelli utilizzati per la redazione del quanto previsto dal progetto definitivo di Fattibilità Tecnico Economica, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario e l’allungamento dei tempi.
3cui all’articolo 13. Ai sensi della sezione III dell’Allegato I.7 dell’articolo 106 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al X.X.xx 36/2310 % (dieci per cento) categorie di lavoro dell’appalto, il Progetto esecutivo sarà redatto in conformità al precedente livello come individuate nella tabella di progettazione cui all’articolo 5, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti di fattibilità tecnico-economicacui all’articolo 13, comma 3 e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
4. Il progetto esecutivo contiene Nel corso della progettazione esecutiva l’appaltatore provvede ad apportare gli adeguamenti e le specificazioni prescritti in sede di progettazione definitiva ai sensi dell’articolo 13, comma 4, lettera c) del presente Capitolato. Durante la definizione finale progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l’organo di tutte le lavorazioni everifica e con il RUP, pertanto, descrive compiutamente e mediante confronti costanti in ogni particolare architettonico e strutturale l’intervento modo da realizzare. Restano esclusi soltanto minimizzare i piani operativi rischi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionaliverifica negativa. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.);
d) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle eventuali strutture;
e) calcoli del progetto esecutivo (impianti e eventuali strutture);
f) aggiornamento piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
g) aggiornamento del deve essere corredato dal piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) quadro di incidenza della manodopera;
i) cronoprogramma;
l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
m) computo metrico estimativo 81 e quadro economico;
n) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) e DNSH di riferimento, del fascicolo informativo di cui al codiceall’articolo 91, ove applicabili;comma 1, lettera b), dello stesso decreto. Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. n. 207 del 2010, la redazione del progetto esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di offerta.
p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, 5. Unitamente alla progettazione esecutiva l’appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato o acciaio ai sensi dell’articolo 65 del d.P.R. n. 81. La progettazione dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario DEI vigente380 del 2001.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Progettazione esecutiva: modalità e termini. (scegliere una delle seguenti opzioni)
(opzione 1: appalti aggiudicati mediante procedure con pubblicazione di bando)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 169 del Regolamento generale, dopo la stipulazione del contratto il RUP ordina all’appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. In considerazione dell’urgenza applicazione analogica degli articoli 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del Regolamento generale e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, il RUP può emettere il predetto ordine anche prima della realizzazione stipulazione del contratto se il mancato avvio della progettazione esecutiva determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; (41) in tal caso nell’ordine sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l’immediato avvio della progettazione.
(opzione 2: appalti aggiudicati mediante procedure senza pubblicazione di bando)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 169 del Regolamento generale, dopo la stipulazione del contratto il RUP ordina all’appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. In applicazione analogica degli articoli 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del Regolamento generale e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei lavoricontratti, che sono finalizzati all’attuazione il RUP può emettere il predetto ordine anche prima della stipulazione del Programma contratto in caso di ricerca per l’avvio, attuazione e gestione del Centro Nazionale particolare urgenza; tale circostanza è riportata nell’ordine.
2. Se l’ordine di Ricerca per lo sviluppo di Terapia Genica e Farmaci a tecnologia RNA, finanziato con Fondo del PNRR dal Ministero dell’Università e della Ricerca, successivamente alla comunicazione del decreto di aggiudicazione e nelle more della formalizzazione cui al comma 1 non è emesso o non perviene all’appaltatore entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l’ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
3. La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il RUP dispone l’avvio del servizio all’impresa affidataria, affinché la stessa dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata entro 20 termine perentorio di 60 (ventisessanta ) giorni naturali e consecutivi (fatte salve riduzioni offerte in sede di gara) dal provvedimento di cui al comma 1 o dal termine di cui al comma 2. La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo di cui all’articolo 13, posto a base di gara; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull’importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) (42) delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti di cui all’articolo 16, comma 3, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, salvi minori termini previsti nell’offertalettere a), b), c) o d), del Codice dei contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui all’articolo 46. La Stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 15 (quindici ) giorni dall’accertamento della necessità di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara. L’assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all’appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 5 previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del temine previsto inizialmente.
25. Qualora Durante la progettazione esecutiva il progettista dell’esecutivo ne ravvisi deve coordinarsi con il soggetto o l’organo di verifica di cui all’articolo 112 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione definitiva posta a base di gara e il coordinatore per la necessitàsicurezza in fase di progettazione, l’affidatarioal fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara. Ai sensi dell’articolo 24, previa informazione comma 3, secondo periodo, del Regolamento generale, la redazione del progetto esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di offerta.
6. Unitamente alla progettazione esecutiva l’appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo (43) ai sensi dell’articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001 (in caso di zona sismica aggiungere) all’ottenimento dell’autorizzazione di cui agli articoli 82 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile. (44) Trattandosi di opere da eseguirsi per conto di amministrazione dello Stato la Stazione applatante si riserva la facoltà di indicare l'Amministrazione presso la quale debba essere effettuato il deposito
7. Unitamente alla progettazione esecutiva l’appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al R.U.P. perché possa eventualmente disporre la presenza risparmio e all’uso razionale dell’energia, se sono intervenute variazioni rispetto al progetto definitivo, ai sensi dell’articolo 125 del direttore dei lavorid.P.R. n. 380 del 2001, provvede in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.
8. Con il provvedimento di cui al comma 1 o con altri ordini di servizio tempestivamente trasmessi all’appaltatore in tempo utile, il RUP, ordina all’appaltatore medesimo di provvedere all’effettuazione di studi o eventuali approfondimenti del progetto esecutivo anche per effetto delle variazioni e migliorie proposte i sede di aggiudicazione . Tali studi, indagini e verifiche, di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto a base di Fattibilità Tecnico Economicagara, senza che ciò comporti non potranno comportare compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario e l’allungamento dei tempi.
3dell’appaltatore. Ai sensi della sezione III dell’Allegato I.7 al X.X.xx 36/23, il Progetto esecutivo sarà redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica.
4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni In particolare architettonico e strutturale l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documentipotranno essere richiesti approfondimenti per:
a) relazione generaleRedazione di elaborati e specifiche relazioni per l'eventuale ottenimento di autorizzazione paesaggistica ;
b) relazioni specialisticheRedazione di elaborati e specifici approfondimenti relativi all'allestimento museale sulla base dell'elenco delle opere da esporre che sarà fornito dall'Amministrazione all'impresa aggiudicataria;
c) Relazione energetica (ex Legge 10/91 redazione di elaborati e s.m.i.)specifiche relazioni per gli aspetti relativi alla realizzazione degli impianti e del lavoro attinente ll'illuminotecnica;
d) elaborati graficiRedazione di elaborati, comprensivi anche di quelli calcoli e relazioni per gli aspetti relativi alle eventuali strutture;.
e) calcoli del progetto esecutivo (impianti 9. Se il RUP richiede ulteriori studi, indagini e eventuali strutture);
f) aggiornamento piano verifiche di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
g) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) quadro di incidenza della manodopera;
i) cronoprogramma;
l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
m) computo metrico estimativo e quadro economico;
n) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) e DNSH di riferimento, maggior dettaglio oltre a quelli di cui al codicecomma 8, ove applicabili;
p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell’operaciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore, recante i contenuti e tali adempimenti devono essere assolti entro il termine di cui all’allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008comma 3; tuttavia con il provvedimento di cui al comma 1 il RUP può concedere motivatamente una proroga del termine di cui al predetto comma 3, n. 81. La progettazione dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario DEI vigentestrettamente necessaria all’esecuzione dei nuovi adempimenti.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Progettazione esecutiva: modalità e termini. 1Fermo restando quanto previsto dall’articolo 169 del D.P.R. n. 207 del 2010, dopo la stipulazione del contratto il R.U.P. ordina all’appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. In considerazione dell’urgenza della realizzazione applicazione analogica degli articoli 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei lavori, che sono finalizzati all’attuazione del Programma di ricerca per l’avvio, attuazione e gestione del Centro Nazionale di Ricerca per lo sviluppo di Terapia Genica e Farmaci a tecnologia RNA, finanziato con Fondo del PNRR dal Ministero dell’Università e della Ricerca, successivamente alla comunicazione del decreto di aggiudicazione e nelle more della formalizzazione del contrattocontratti, il RUP dispone l’avvio R.U.P. può emettere il predetto ordine anche prima della stipulazione del servizio all’impresa affidatariacontratto se il mancato avvio della progettazione esecutiva determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, affinché oppure la stessa dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, perdita di finanziamenti comunitari; in tal caso nell’ordine sono indicate espressamente le motivazioni che dovrà essere completata giustificano l’immediato avvio della progettazione. Se l’ordine di cui al comma 1 non è emesso o non perviene all’appaltatore entro 20 (venti) giorni naturali dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e consecutivi l’ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine. La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine perentorio che sarà offerto in sede di gara e comunque non superiore ai 60 (sessanta) giorni dal provvedimento di cui al comma 11 o dal termine di cui al comma 2 salvo quanto previsto nell’offerta in sede di gara in relazione al punto 4 del Disciplinare. La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo verificato, salvi minori termini previsti nell’offerta.
2. Qualora il progettista dell’esecutivo ne ravvisi la necessitàvalidato e approvato dalla Stazione Appaltante, l’affidatarioposto a base di gara; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull’importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, previa informazione al R.U.P. perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore né sulla qualità dell’esecuzione, dei lavorimateriali, provvede all’effettuazione delle prestazioni e di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quelli utilizzati quanto previsto dal progetto posto a base di gara. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al 5 % (cinque per la redazione cento) delle categorie di lavoro dell’appalto che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell’importo del progetto di Fattibilità Tecnico Economica, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario e l’allungamento dei tempi.
3contratto stipulato. Ai sensi della sezione III dell’Allegato I.7 al X.X.xx 36/23, il Progetto esecutivo sarà redatto Nel caso in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica.
4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico e strutturale l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.);
d) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle eventuali strutture;
e) calcoli del progetto esecutivo (impianti e eventuali strutture);
f) aggiornamento piano di manutenzione dell’opera e cui si verifichi una delle sue parti;
g) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento ipotesi di cui all’articolo 100 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del decreto legislativo 9 aprile 2008Codice dei contratti, n. 81;
hoppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui all’articolo 46. La Stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 15 (quindici) quadro giorni dall’accertamento della necessità di incidenza introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara. L’assenso alla variante da parte della manodopera;
i) cronoprogramma;
l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
m) computo metrico estimativo e quadro economico;
n) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) e DNSH di riferimento, Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all’appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al codice, ove applicabili;
p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81comma 5 previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del temine previsto inizialmente. La suddetta progettazione dovrà esecutiva sarà trasmessa a cura del Responsabile del procedimento al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ufficio USTIF per il rilascio del parere di competenza. Sono a carico dell’impresa qualsiasi spesa ed oneri occorrente al rilascio del suddetto parere come pure le modifiche ed integrazioni da apportare al progetto esecutivo affinché sullo stesso possa essere redatta utilizzando il Prezzario DEI vigenterilasciato parere favorevole all’uso della struttura in argomento aperta al pubblico servizio.
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Samples: Contract for the Execution of Works