Consultazione di una banca dati Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO La corsa di spartineve comprende il percorso di andata e ritorno sul tratto di competenza ovvero sulla tratta da sgomberare, esclusi trasferimenti, e non deve subire interruzioni. Lo sgombero della neve mediante vomero universale o lama deve essere eseguito in modo che nelle due passate (andata e ritorno) il piano viabile venga ripulito per l’intera larghezza, salvo nel caso di eccezionali nevicate e per tratti stradali con piattaforma larga oltre m 6. Nel caso di forti e/o ripetute precipitazioni nevose e previsioni di nuove nevicate sarà possibile ordinare un ulteriore ampliamento della superficie pulita oltre la larghezza dell’asfalto e della banchina libera. Nell'esecuzione delle operazioni di sgombero della neve devono adottarsi gli accorgimenti necessari ad evitare formazioni di una sponda nevosa sul ciglio a monte della strada e, dove possibile, i cumuli a valle devono essere ribaltati nella scarpata stradale, a giudizio del responsabile del coordinamento e controllo. La ditta dovrà obbligatoriamente custodire in cabina guida le schede delle prestazioni (vedasi l'allegato A alla presente) che dovrà compilare in ogni sua parte sia all'atto dell'avvio del servizio sulla tratta di competenza sia ad ogni interruzione. Il personale comunale (Responsabile del Servizio, Responsabile del procedimento, Tecnici, Capo Squadra Operai, Operai comunali, Polizia Municipale) controllerà la regolarità delle compilazioni, in caso di mancata compilazione la tratta oggetto di mancata compilazione non verrà contabilizzata e quindi non liquidata e verrà comminata una penale pari a €100,00 (€uro cento,00). Entro le ore 20.00 di ogni giornata di attività (pena la mancata contabilizzazione degli interventi) dovrà essere obbligatoriamente comunicato al Responsabile UTC o suo delegato a mezzo telefono, sms, fax o email il numero di ore di servizio. Entro 12 ore dal termine dell’intervento, (pena la mancata contabilizzazione degli interventi) l’appaltatore dovrà far vidimare dal Responsabile UTC o suo delegato le schede per attestazione dell’avvenuta contabilizzazione dell’intervento. In ogni caso non sarà corrisposto alcun corrispettivo per trasferimenti al di fuori dalle tratte di competenza. L'ampiezza dello spartineve dovrà essere normalmente quella consentita dalla larghezza del tronco da sgombrare. La neve dovrà essere completamente spazzata dal piano viabile compresi gli slarghi in corrispondenza di bivi, incroci e non ne sarà ammesso un residuo di altezza superiore a cm. 2 (due), a sgombero ultimato. E’ vietato l’accumulo anche solo provvisorio di neve sulle proprietà private. E’ vietato l’accumulo anche solo provvisorio di neve nei punti di raccolta rifiuti e nelle immediate vicinanze, dovranno essere, ove possibile, evitati accumuli in corrispondenza degli accessi carrai. I mezzi ed il personale devono essere sempre pronti ed efficienti in particolare quando le condizioni atmosferiche facciano supporre un’imminente precipitazione nevosa. In linea generale il servizio, per qualsiasi area di intervento, dovrà essere eseguito a "rotazione" sulle strade indicate tenuto conto anche dell'innevamento. Comunque dovranno essere rispettate le seguenti PRIORITÀ:
Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
Motivi della decisione E’ documentalmente provato (v. doc. 1 attoreo) che in data 16/03/2004 *** *** ha concluso un contratto denominato di “affiliazione commerciale” che è incontestato in giudizio essere intercorso con l’affiliante *** *** s.r.l. bella persona della legale rappresentante *** ***, sebbene nell’intestazione documento risulti indicata tal North Electric Vehicles (soggetto risultato inesistente). La società a fronte del versamento di un contributo di affiliazione ha concesso al xxxx il diritto non esclusivo di vender e noleggiare veicoli elettrici e relativi accessori; la società ha dichiarato di essere titolare del diritto all’utilizzazione del marchio depositato e degli altri segni distintivi indicati nell’allegato A; inoltre ha assunto con tal contratto nei confronti dell’affiliato plurimi obblighi specificatamente indicati ai punti 9.10.11 del contratto e negli allegati facenti parte del contratto ed altresì dato atto della esistenza di una “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato in partnership con i più importanti gruppi internazionali di autoveicoli”(v. doc 3 attoreo)- alle prove e documentali acquisite in giudizio è emersa senza ombra di dubbio l’ingannevolezza di quanto affermato in sede di trattative e poi trafuso nel contratto circa il fatto che si trattasse di “rete in forte sviluppo ed affermata sul mercato” (v. doc.3) e circa la titolarità del vantato marchio; la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento di data 7/12/2005 ha accertato la sussistenza di pubblicità ingannevole in relazione ai suddetti profili, vietandone ulteriore diffusione ( v. doc. 1 attoreo prodotto nel sub procedimento cautelare) e tale provvedimento è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In particolare il provvedimento de quo ha rilevato che non vi era alcun elemento che suffragasse l’esistenza delle rete di affiliati ed ha altresì constatato con riferimento al marchio vantato che risultava solo la “ semplice richiesta di registrazione di un marchio diverso da quello vantato in pubblicità e per giunta effettuata successivamente alla diffusione dei messaggi in oggetto”. Tali valutazioni sono state ampiamente suffragate dai fatti emersi dalla esperita istruttoria che ha dato contezza di una generale situazione di ingannevolezza dalle pubblicità e dalle informative contenute negli allegati al contratto essendo in particolare emerso dalla istruttoria orale in buona sostanza che la tanto reclamizzata consolidata rete di affiliati è risultata nel tempo composta in dall’attore, da tal xxxx e da altro affiliato ed addirittura che all’epoca della stipula del contratto non esisteva alcuna nessuna rete di affiliati, essendo risultato il xxxx il primo affiliato. Non risulta poi alcuna registrazione del Marchio indicato dalla società come proprio, risultando solo documentalmente, come accertato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento di data 7.12.2005, la richiesta di registrazione (del 15.12.2004 successiva dunque al contratto) di un marchio diverso sia per denominazione che per grafica dal marchio "Ecofly" spacciato per marchio proprio della società. Risultato insomma che al momento della stipula del contratto lungi dal sussistere un già costituito e consolidato sistema di rete già sperimentata sul mercato, per la commercializzazione e distribuzione dei prodotti caratterizzati da segni distintivi "trainanti" il xxx è stato affiliato ad una rete in allora inesistente ( e in buona sostanza pressochè inesistente anche successivamente essendosi poi affiliati solo altri due soggetti) e per la commercializzazione di prodotti in relazione ai quali l'affiliante non era depositario di marchio alcuno. L’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico applicabile sia in ambito contrattuale che extracontrattuale (x. Xxxx. Civ. sez. III sentenza n. 3462 del 15/02/2007 e Cass. Civ. sez. III sent. N. 5348/09) e nella fattispecie è indubbia la gravità della violazione di tale dovere giuridico in relazione ad informative essenziali in relazione alla natura del contratto. A ciò si aggiunga che la *** *** s.r.l. si è resa inadempiente ai vari obblighi assunti contrattualmente e segnatamente: non ha fornito alcun quadriciclo al xxxx nonostante tali veicoli rientrassero nel "parco veicoli" oggetto di contratto; non ha effettuati i corsi di formazione previsti in contratto all'art 9; non ha effettuato la promessa attività promozionale e pubblicitaria; non ha restituito all'attore le somme corrisposte per fini pubblicitari. Trattasi di un quadro di ingannevolezza di informative e di inadempimenti di tal gravita avuto riguardo alle finalità e all'equilibrio di interessi perseguito con il contratto - quello di far entrare il xxx in una rete di affiliati collaudata, consolidata sul mercato allo scopo di commercializzare i beni mettendogli a disposizione il patrimonio di conoscenze, Know how e ritrovati tecnici dell'affiliante, consentendogli altresì I'uso del marchio e segni distintivi dell' affiliante stesso da comportare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società convenuta art. 1453 c.c. Ne consegue la condanna della società convenuta alIa restituzione del contributo di affiliazione pari in linea capitale ad € 37.800,01 maggiorata di interessi al tasso di legge decorrenti dalla data del pagamento stante la malafede della società convenuta. La stessa va altresì condannata stante la sua responsabilità contrattuale a risarcire i danni pari ad € 1875,60 per spese promozionali fatte dall'attore e documentate in causa (doc. 20 attoreo) ed € 4870,52 pari alle somme versate per la occupazione di locali effettuata per svolgere l'attività di affiliato (v. doc 21 attoreo), con maggiorazione di interessi al tasso di legge dalla data degli esborsi al saldo. Non sono invece adeguatamente provate le spese per la asserita ristrutturazione dei locali nè quelle per ecoincentivi spettanti. Non vi è poi sufficiente prova ( e l'onere probatorio gravava sull'attore) del danno sotto il profilo del mancato guadagno : quanto all'affare "sfumato" con la Ferrara TVA s.p.a. è risultato dalla esposizione del teste Xxxxxxxx Xxxxxxxx (dipendente all'epoca dei fatti di tale società) che l'affare non ha più avuto seguito " a causa di mancati finanziamenti " e non dunque per responsabilità riconducibile ad inadempimenti società convenuta. Non vi è poi per il resto prova di elementi che consentano di determinare tale danno che non può sic et simpliciter esser ricondotto al profitto sperato. Resta da verificare la posizione dei terzi Cristiano e *** ***; va innanzitutto rilevato che è infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva poichè la legittimazione passiva quale condizione dell'azione sussiste ogni qualvolta venga prospettata una domanda in astratto suscettibile di essere rivolta contro il soggetto convenuto in giudizio, attinendo a1 merito la fondatezza o meno di tale domanda; nella fattispecie l'attore ha assunto che i sigg. Xxxxxxx hanno posto in essere vari comportamenti causativi di danno tali da comportare loro responsabilità anche ex art 2043 c.c. e ciò è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva. Nel merito le domande risarcitorie rivolte contro i convenuti Xxxxxxx sono infondate. Va sul punto premesso che è pacifico in causa che essi abbiano agito in nome e per conto della società conducendo le trattative sfociate nel contratto; orbene poichè vige la regola della produzione degli effetti giuridici del negozio concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato il mero inadempimento contrattuale in se non è fonte di responsabilità contrattuale del rappresentante verso il terzo; la giurisprudenza ha poi precisato che la configurabilità di responsabilità extracontrattuale verso i terzi del rappresentante (che eventualmente concorre con la eventuale responsabilità contrattuale del rappresentato) postula non solo che si sia in presenza di un comportamento antigiuridico del rappresentante (posto in essere con dolo o colpa) in rapporto di xxxxx causale con danno ingiusto provocato al terzo ma altresì che i fatti (dolosi o colposi) generatori di responsabilità siano riconducibili soltanto ed unicamente al rappresentante e non possano in alcun modo farsi risalire al rappresentato (x. Xxxx civ. sez. 1 sent. n. 10493 del 24.9.1999;
Quali sono i Suoi diritti La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare. Le ricordiamo che può sempre revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l’utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (xxx.xxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx (XX). Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., al recapito xxxxxxx@xxxxxx.xx al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (8). Inoltre, collegandosi al sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.
Piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. 2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, certificata dall’ente istituzionalmente preposto. 2. In tale periodo, al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all' art. 37, comma 10 lettera a), comprensiva del trattamento accessorio ivi previsto. 3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all’art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, solo per i dipendenti che hanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima dell’entrata in vigore delle citate disposizioni. 4. I lavoratori di cui al comma 3, in caso di assenza per malattia dipendente da causa di servizio, hanno diritto alla conservazione del posto per i periodi indicati dall’art. 37 alla corresponsione dell'intera retribuzione di cui al medesimo articolo, per tutto il periodo di conservazione del posto. 5. Le assenze di cui al comma 1 del presente articolo non sono cumulabili ai fini del calcolo del periodo di comporto con le assenze per malattia di cui all’art. 37. Per le cause di servizio già riconosciute alla data di sottoscrizione del presente CCNL, restano ferme le eventuali diverse modalità applicative finora adottate secondo la disciplina dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione.
Livelli di servizio Disponibilità del Servizio Cloud in un mese contrattuale Disponibilità in un mese contrattuale Rimborso (% del Costo* dell'abbonamento mensile per il mese contrattuale oggetto di una richiesta di risarcimento) Meno del 99,9% 2% Inferiore al 99% 5% Inferiore al 95% 10% * Se il Cliente ha acquistato il Servizio Cloud da un Business Partner IBM, il costo dell'abbonamento mensile sarà calcolato in base al listino prezzi al momento in vigore per il Servizio Cloud attivo nel mese contrattuale che è oggetto della richiesta di risarcimento, scontato del 50%. IBM applicherà lo sconto direttamente al Cliente. La disponibilità, espressa come percentuale, viene calcolata nel seguente modo: il numero totale di minuti in un mese contrattuale, meno il numero totale di minuti del Tempo di Fermo in un mese contrattuale, diviso per il numero totale di minuti in un mese contrattuale.
Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Sospensioni e proroghe 1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata ai sensi del presente comma, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs 163/2006; nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs 163/2006 la sospensione è ammessa solo quando dipende da fatti non prevedibili al momento della stipula del contratto. 2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 3. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. 4. Non appena cessate le cause della sospensione ordinata ai sensi del comma 1, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è firmato dall’appaltatore ed è trasmesso al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione. 5. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi del comma 1, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. 6. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli si procede a norma dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207 del 2010. 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento D.P.R. n.207 del 2010. 8. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. n. 207 del 2010. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato e della Regione per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici. L’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per quanto non diversamente disposto agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal responsabile del procedimento si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori emessi dal direttore dei lavori, in quanto compatibili. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 9. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. 10. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata. 11. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. 12. La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.