Progressioni economiche. Articolo 26 (Progressioni economiche) 1. Le progressioni economiche all’interno delle aree funzionali si realizzano mediante il conseguimento, dopo la posizione economica iniziale di accesso all’area medesima, di successive fasce retributive nel rispetto della disciplina definita nel presente titolo. 2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23, comma 2 del d.lgs.n.150/2009. 3. Il numero complessivo di passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore all'interno delle aree è definito annualmente in sede di accordo per la distribuzione del Fondo risorse decentrate, ai sensi dell’art. 77, comma 2, lett. e) e la decorrenza giuridica ed economica degli stessi sarà il 1° gennaio dell’anno oggetto di accordo. 4. Il differenziale economico dovuto al personale che consegue lo sviluppo alla fascia retributiva immediatamente superiore a quella posseduta sarà corrisposto agli aventi diritto sia a titolo di stipendio, sia, ove spettante, a titolo di indennità di amministrazione. Articolo 27 (Criteri per l’attribuzione delle progressioni economiche) 1. I criteri per l’attribuzione delle progressioni economiche sono definiti nell’allegato 1. 2. L’Amministrazione provvederà ad emanare apposito bando per la disciplina delle progressioni economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia, delle disposizioni contrattuali, nonché di quanto previsto nel presente Accordo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
Progressioni economiche. Articolo 26 (Progressioni economiche)
1. Le progressioni economiche all’interno Nell’ambito delle aree funzionali si realizzano mediante fasce di cui all’art. 11, comma 1, lett. b), la progressione economica alle fasce retributive superiori avviene, in fase di prima applicazione, secondo le procedure e i criteri di valutazione definiti con il conseguimento, dopo la posizione economica iniziale di accesso all’area medesimadecreto del Ministro della salute, di successive fasce retributive nel rispetto concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione adottato ai sensi dell’art. 1, comma 427 della disciplina definita nel presente titololegge n. 205/2017, sentite le organizzazioni sindacali di cui al medesimo comma 427.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivoAl finanziamento dei passaggi di fascia di cui al comma 1 si provvede mediante quota parte delle risorse finanziarie stanziate nell’ambito dei piani assunzionali del personale di cui alla presente sezione, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23, calcolate secondo le modalità indicate al comma 2 del d.lgs.n.150/20093.
3. Il numero complessivo Gli istituti definiscono, nell’ambito degli stanziamenti annuali di passaggi da bilancio destinati agli stipendi del personale di cui alla presente sezione, le risorse utilizzabili per le progressioni economiche. Dette risorse, che costituiscono una fascia retributiva a quella immediatamente superiore all'interno delle aree è definito annualmente in sede quota della spesa programmata nell’ambito dei piani di accordo per la distribuzione del Fondo risorse decentrate, ai sensi dell’art. 77, cui al comma 2, lett. e) sono calcolate sulla base delle unità di personale di cui è pianificata l’assunzione e la decorrenza giuridica ed economica degli stessi sarà il 1° gennaio dell’anno oggetto di accordoun valore retributivo comprensivo anche della spesa necessaria per sostenere l’onere delle progressioni economiche.
4. Il differenziale economico dovuto I piani assunzionali di cui al personale che consegue lo sviluppo alla fascia retributiva immediatamente superiore comma 2 sono adottati dagli Istituti a quella posseduta sarà corrisposto agli aventi diritto sia a titolo valere sulle risorse finanziarie di stipendiocui all’art. 1, sia, ove spettante, a titolo di indennità di amministrazionecomma 424 della legge n. 205/2017 e nei limiti delle stesse.
Articolo 27 (Criteri per l’attribuzione delle progressioni economiche)
15. I criteri per l’attribuzione delle progressioni economiche piani assunzionali di cui al comma 2 sono definiti nell’allegato 1adottati previa informazione sindacale ai sensi dell’art.6 del D.lgs 165/2001 e s.m.i.
2. L’Amministrazione provvederà ad emanare apposito bando per la disciplina delle progressioni economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia, delle disposizioni contrattuali, nonché di quanto previsto nel presente Accordo.
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Progressioni economiche. Articolo 26 (Progressioni economiche)
1. Le A norma dell'art. 16, comma 2, CCNL 21.5.2018, la progressione economica orizzontale si realizza nel limite delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo, che sono destinate a tale fine in sede di contrattazione decentrata integrativa. Verificata la quota di risorse stabili disponibili, viene destinata alle progressioni economiche all’interno delle aree funzionali si realizzano mediante il conseguimentoorizzontali da effettuarsi con decorrenza 1° dicembre 2019 una somma complessiva pari a € 866,68, dopo la posizione economica iniziale di accesso all’area medesimagià disponibile sul fondo dell’anno 2019, di successive fasce retributive nel rispetto della disciplina definita nel presente titolocorrispondente a una spesa massima a regime pari a € 5.633.42 disponibile anche nell’anno 2020 e seguenti, anche per effetto dell’integrazione del fondo disposta dall'art. 67, comma 2, lettera a) CCNL 21.5.2018.
2. Le Alla selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali possono partecipare tutti i dipendenti che alla data in cui si svolge la selezione sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata possesso dei requisiti di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23, comma 2 del d.lgs.n.150/2009cui all'allegato “A”.
3. Il Tenendo conto del numero complessivo di dei dipendenti inquadrati nelle diverse categorie contrattuali e del costo medio degli avanzamenti economici all’interno delle medesime categorie, le risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali, con decorrenza 1 dicembre 2019, sono così distribuite: • € 497,20 per le progressioni all’interno della categoria B (n. 2 passaggi da una fascia retributiva B4 a quella immediatamente superiore all'interno delle aree è definito annualmente in sede di accordo B5 – n. 2 passaggi da B6 a B7 – n.2 passaggi da B7 a B8 ) • € 369,48 per la distribuzione del Fondo risorse decentrate, ai sensi dell’art. 77, comma 2, lett. e) le progressioni all’interno della categoria C (n. 2 passaggi da C5 a C6 – n.1 passaggio da C2 a C3 e la decorrenza giuridica ed economica degli stessi sarà il 1° gennaio dell’anno oggetto di accordo.n.1 passaggio da C3 a C4)
4. Il differenziale economico dovuto al personale Nell'allegato “A”, che consegue lo sviluppo alla fascia retributiva immediatamente superiore a quella posseduta sarà corrisposto agli aventi diritto sia a titolo di stipendiocostituisce parte integrante del presente accordo, sia, ove spettante, a titolo di indennità di amministrazione.
Articolo 27 (Criteri per l’attribuzione delle progressioni economiche)
1. I sono indicati i criteri per l’attribuzione delle progressioni economiche sono definiti nell’allegato 1.
2. L’Amministrazione provvederà ad emanare apposito bando la partecipazione alle procedure di selezione e per la disciplina formazione delle progressioni economichegraduatorie, nel rispetto della vigente normativa ed è esposto in materia, delle disposizioni contrattuali, nonché di quanto previsto nel presente Accordodettaglio il procedimento da attuare.
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Samples: Contratto Decentrato Integrativo
Progressioni economiche. Articolo 26 Sistema di valutazione (Progressioni economicheart. 6 CCNL 31.3.1999)
1. Le progressioni economiche all’interno In ogni ente sono adottate metodologie per- manenti per la valutazione delle aree funzionali prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini del- la progressione economica di cui al presente contratto; la valutazione è di competenza dei dirigenti, si realizzano effettua a cadenza periodica ed è tempestivamente comunicata al dipendente, in base ai criteri definiti ai sensi ... omissis ... (Nota 1)
Nota 1: il riferimento ora è all’art. 7 comma 4 CCNL 2016/18
1. Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all’art. 36 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dagli artt. 22 e 23 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, e tenendo conto dei requisiti professionali indicati nelle declarato- rie delle categorie di cui all’allegato A, le pro- cedure selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla ca- tegoria immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione, nel limite dei posti vacanti della dotazione organica di tale cate- goria che non siano stati destinati all’accesso dall’esterno. Analoga procedura può essere attivata dagli enti per la copertura dei posti vacanti dei profili delle categorie B e D di cui all’art. 3, comma 7, riservando la partecipazio- ne alle relative selezioni al personale degli altri profili professionali delle medesime categorie. ... omissis ... (Nota 1)
1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante il conseguimentol’acquisizione, in sequenza, dopo la posizione economica iniziale di accesso all’area medesimail trattamento tabellare iniziale, di successive fasce retributive nel rispetto della disciplina definita nel presente titolosuccessivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.
2. Le progressioni economiche sono attribuite La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente di- sponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 2 del d.lgs.n.150/20096.
3. Il numero complessivo Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di passaggi da una fascia retributiva attivazione dell’istituto, tenendo conto even- tualmente a quella immediatamente superiore all'interno tal fine anche dell’esperienza ma- turata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle aree è definito annualmente in sede competenze acquisite e certifica- te a seguito di accordo per la distribuzione processi formativi.
4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha bene- ficiato della disciplina sulle progressioni eco- nomiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentratedecentrate di cui all’art. 67.
5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.
6. Ai fini della progressione economica oriz- zontale, ai sensi dell’artil lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di perma- nenza nella posizione economica in godimen- to pari a ventiquattro mesi.
7. 77, comma 2, lett. e) e la L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza giuridica ed economica degli stessi sarà il ante- riore al 1° gennaio dell’anno oggetto di accordonel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione del- le necessarie risorse finanziarie.
48. L’esito della procedura selettiva ha una vi- genza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l’attribuzione della progressione eco- nomica.
9. Il differenziale economico dovuto al personale che consegue lo sviluppo alla fascia retributiva immediatamente superiore a quella posseduta sarà corrisposto agli aventi comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto sia a titolo di stipendio, sia, ove spettante, a titolo partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell’ente di indennità effettiva appartenenza. A tal fine l’ente di amministrazioneappartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di utilizzazione le in- formazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.
Articolo 27 (Criteri per l’attribuzione delle progressioni economiche)
110. I criteri per l’attribuzione delle progressioni economiche sono definiti nell’allegato 1Sono fatte salve le procedure di attribuzio- ne della progressione economica orizzontale ancora in corso all’atto della sottoscrizione de- finitiva del presente CCNL.
2. L’Amministrazione provvederà ad emanare apposito bando per la disciplina delle progressioni economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia, delle disposizioni contrattuali, nonché di quanto previsto nel presente Accordo.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Progressioni economiche. Articolo 26 23 (Progressioni economiche)
1. Le progressioni economiche all’interno delle aree funzionali si realizzano mediante il conseguimento, dopo la posizione economica iniziale di accesso all’area medesima, di successive fasce retributive nel rispetto della disciplina definita nel presente titolo.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23, comma 2 del d.lgs.n.150/2009.
3. Il numero complessivo di passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore all'interno delle aree è definito annualmente in sede di accordo per la distribuzione del Fondo risorse decentrate, ai sensi dell’art. 77, comma 2, lett. e) e la decorrenza giuridica ed economica degli stessi sarà il 1° gennaio dell’anno oggetto di accordo.
4. Il differenziale economico dovuto al personale che consegue lo sviluppo alla fascia retributiva immediatamente superiore a quella posseduta sarà corrisposto agli aventi diritto sia a titolo di stipendio, sia, ove spettante, a titolo di indennità di amministrazione.
Articolo 27 24 (Criteri per l’attribuzione delle progressioni economiche)
1. I criteri per l’attribuzione delle progressioni economiche sono definiti nell’allegato 12.
2. L’Amministrazione provvederà ad emanare apposito bando per la disciplina delle progressioni economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia, delle disposizioni contrattuali, nonché di quanto previsto nel presente Accordocontratto.
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Progressioni economiche. Articolo 26 (Progressioni economiche)
1. Le progressioni economiche all’interno A norma dell’art. 16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999, la progressione economica orizzontale si realizza nel limite delle aree funzionali si realizzano mediante il conseguimentorisorse disponibili nella parte stabile del fondo, dopo la posizione economica iniziale che sono destinate a tale fine in sede di accesso all’area medesima, di successive fasce retributive nel rispetto della disciplina definita nel presente titolocontrattazione decentrata integrativa.
2. In presenza di risorse adeguate le progressioni interessano anche più categorie. Le progressioni economiche sono attribuite risorse, di norma assegnate complessivamente, possono essere destinate anche in modo selettivo, ad una quota limitata maniera proporzionale rispetto alla consistenza di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema organico di valutazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23, comma 2 del d.lgs.n.150/2009.ciascuna categoria: Categoria B - n. dipendenti euro destinati Categoria C - n. dipendenti euro destinati Categoria D - n. dipendenti euro destinati Totale assegnato alle progressioni
3. In caso di mancato utilizzo delle risorse destinate alle progressioni, i risparmi (opzioni alternative):
4. Il numero complessivo di passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore all'interno delle aree personale interessato è definito annualmente quello in sede di accordo per la distribuzione servizio nell’ente alla data del Fondo risorse decentrate, ai sensi dell’art. 77, comma 2, lett. e) e la decorrenza giuridica ed economica degli stessi sarà il ........ (1° gennaio dell’anno oggetto in cui viene sottoscritto il contratto integrativo, ovvero al primo gennaio di accordoogni anno del triennio contrattuale integrativo). Il personale interessato deve possedere il requisito minimo di 24 mesi nella posizione in godimento alla data del 1° gennaio dell’anno come sopra specificato. Può essere previsto anche un requisito di permanenza superiore ai 24 mesi.
45. Il differenziale economico dovuto al personale che consegue lo sviluppo alla fascia retributiva immediatamente superiore a quella posseduta sarà corrisposto agli aventi diritto sia a titolo di stipendio, sia, ove spettante, a titolo di indennità di amministrazione.
Articolo 27 (Criteri per l’attribuzione delle progressioni economiche)
1. I Nell’allegato A) sono indicati i criteri per l’attribuzione delle la partecipazione alle procedure di selezione. (*) In sede di linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica è opportuno prevedere la percentuale massima del fondo che può essere destinata alle progressioni economiche sono definiti nell’allegato 1nel triennio.
2. L’Amministrazione provvederà ad emanare apposito bando per la disciplina delle progressioni economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia, delle disposizioni contrattuali, nonché di quanto previsto nel presente Accordo.
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Samples: Contratto Integrativo