Pronta disponibilità. Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale. La valutazione in ordine all’opportunità e alla misura di adozione di tale istituto deve avvenire in sede locale, previa verifica con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali, di cui all'art.29 del presente contratto, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso di 21,69 euro lorde per ogni 12 ore. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere, comunque, durata inferiore alle 4 ore. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro supplementare o straordinario, o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato. Di norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di otto giorni di disponibilità nel mese.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl), Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Pronta disponibilità. Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale. La valutazione in ordine ordi- ne all’opportunità e alla misura di adozione di tale istituto deve avvenire in sede locale, previa verifica con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dall’obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali, di cui all'art.29 all’art.29 del presente contrattocontrat- to, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso di 21,69 euro lorde per ogni 12 ore. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. L'articolazione L’articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere, comunque, durata du- rata inferiore alle 4 ore. In caso di chiamata, l'attività l’attività prestata viene computata come lavoro supplementare supple- mentare o straordinario, o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessatodell’interessato. Di norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di otto giorni gior- ni di disponibilità nel mese.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Pronta disponibilità. Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale. La valutazione in ordine all’opportunità e alla misura di adozione di tale istituto deve avvenire in sede locale, previa verifica con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali, di cui all'art.29 del presente contratto, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso di 21,69 2l,69 euro lorde per ogni 12 ore. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere, comunque, durata inferiore alle 4 ore. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro supplementare o straordinario, o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato. Di norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di otto giorni di disponibilità nel mese.
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Pronta disponibilità. Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale. La valutazione in ordine all’opportunità e alla opportunità ed alla misura di adozione di tale istituto deve avvenire in sede locale, previa verifica con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77all’art. 67. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali, di cui all'art.29 all'art. 23 del presente contratto, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso di € 21,69 euro lorde per ogni 12 ore. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere, comunque, durata inferiore alle 4 ore. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro supplementare o straordinario, o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato. Di norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di otto giorni di disponibilità nel mese.
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Pronta disponibilità. Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale. La valutazione in ordine all’opportunità alla opportunità e alla misura di adozione di tale istituto deve avvenire in sede locale, previa verifica con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77rappresentanze sindacali. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, riposo o nelle festività infrasettimanali, di cui all'art.29 del presente contratto, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso lordo di 21,69 euro lorde per ogni 12 ore€ 10,55, raddoppiato ( € 21,10) nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo o in giornata di riposo settimanale. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere, comunque, avere comunque durata inferiore alle 4 ore. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro supplementare o straordinario, o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato, fermo restando il pagamento della maggiorazione. Di norma, norma non potranno possono essere previsti per ciascun dipendente più di otto giorni di disponibilità nel mese. Per le aree di pronto intervento da stabilire in sede decentrata, l'ente, opera ed istituto può istituire un servizio di pronta disponibilità.
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Pronta disponibilità. Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale. La valutazione in ordine all’opportunità alla opportunità e alla misura di adozione di tale istituto deve avvenire in sede locale, previa verifica con le Rappresentanze rappresentanze sindacali di cui all’art.77all'art. 77. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali, di cui all'art.29 all'art. 29 del presente contratto, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso di E 21,69 euro lorde lordi per ogni 12 ore. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere, comunque, durata inferiore alle 4 ore. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro supplementare o straordinario, o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato. Di norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di otto 8 giorni di disponibilità nel mese.
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Pronta disponibilità. Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale. La valutazione in ordine all’opportunità alla opportunità e alla misura di adozione di tale istituto deve avvenire in sede locale, previa verifica con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77rappresentanze sindacali. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, riposo o nelle festività infrasettimanali, di cui all'art.29 del presente contratto, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso lordo di 21,69 euro lorde per ogni 12 ore10,55, raddoppiato (euro 21,10) nei caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo o in giornata di riposo settimanale. Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere, comunque, avere comunque durata inferiore alle 4 ore. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro supplementare o straordinario, o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato, fermo restando il pagamento della maggiorazione. Di norma, norma non potranno possono essere previsti per ciascun dipendente più di otto giorni di disponibilità nel mese. Per le aree di pronto intervento da stabilire in sede decentrata, l'ente, opera ed istituto può istituire un servizio di pronta disponibilità.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Pronta disponibilità. Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale. La valutazione in ordine all’opportunità e alla misura necessità di adozione di tale istituto adottare l’istituto della pronta disponibilità deve avvenire in sede localeaziendale, previa verifica previo confronto con le Rappresentanze rappresentanze sindacali di cui all’art.77all’art. 77. Il confronto di cui al comma l riguarda anche il regolamento del servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità disponibilità, il quale dovrà preve- dere, oltreché la definizione del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamatapersonale dei vari profili coinvolti, secondo intese da definirsi in sede localequanto necessario ai fini del corretto espletamento dello stesso. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali, di cui all'art.29 del presente contratto, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanalemanale. Il Detto servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso di 21,69 euro € lorde per ogni 12 ore. Qualora ; qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. L'articolazione ; l’articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere, comunque, durata inferiore alle 4 ore. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasetti- manali di cui all’art. 31 del presente contratto, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settima- nale. In caso di chiamata, l'attività l’attività prestata viene computata retribuita come lavoro supplementare o straordinariostraordinario o, o a richiesta dell’in- teressato, compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessatoai sensi dell’art. 59. Di norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di otto giorni di disponibilità nel mese. Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo im- mediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile appli- care la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi sette giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo.
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