Prove dei materiali. L'Amministrazione appaltante indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto. Le spese inerenti a tali prove non faranno carico all'Amministrazione appaltante, la quale si assumeràà le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati. Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con il Marchio di qualità Italiano o equivalenti ai sensi della legge n.791 del 18 ottobre 1977.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Prove dei materiali. L'Amministrazione appaltante La Committenza indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto. Le spese inerenti a tali prove non faranno carico all'Amministrazione appaltantealla Committenza, la quale si assumeràà assumerà le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati. Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con il Marchio di qualità Qualità Italiano o equivalenti ai sensi della legge n.791 Legge n. 791 del 18 ottobre Ottobre 1977.
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Samples: Construction Contract
Prove dei materiali. L'Amministrazione appaltante La Committenza indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto. Le spese inerenti a tali prove non faranno carico all'Amministrazione appaltantealla Committenza, la quale si assumeràà assumerà le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati. Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con il Marchio di qualità Qualità Italiano o equivalenti ai sensi della legge n.791 n. 791 del 18 ottobre 1977.
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Samples: Accordo Quadro
Prove dei materiali. L'Amministrazione appaltante L’Istituto indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto. Le spese inerenti a tali prove non faranno saranno a carico all'Amministrazione appaltanteall’Istituto, la il quale si assumeràà assumerà le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati. Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con il Marchio di qualità Qualità Italiano o equivalenti ai sensi della legge n.791 n. 791 del 18 ottobre 1977.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Prove dei materiali. L'Amministrazione appaltante L’Amministrazione indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi, eseguirsi in fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appaltodell’appalto. Le spese inerenti a tali prove saranno a carico della ditta appaltatrice. In genere non faranno carico all'Amministrazione appaltante, la quale si assumeràà le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati. Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con il col Marchio Italiano di qualità Italiano o Qualità (IMQ) od equivalenti ai sensi della legge n.791 del 18 Legge 10 ottobre 1977, n. 791.
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Samples: Construction Contract